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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/02/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 125/2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr. PIETRO MASTRORILLI Presidente dr.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 125 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
l'avv. nato il [...], rappresentato e difeso da se Parte_1 stesso a norma dell'art. 86 c.p.c.; ricorrente
e
nato il [...], residente in [...]in Lamis Controparte_1
(Fg), alla contrada Coppa Mastrogiacomo;
intimato – contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28 febbraio 2024 l'avv. Giovanni Spina- police ha chiesto a questa Corte d'appello, Sezione Lavoro, la liquidazione dei compensi professionali maturati in virtù dell'opera prestata in favore di
NI CP_1
Segnatamente, la domanda di liquidazione dei compensi riguarda l'attività svolta dall'avv. nei seguenti giudizi: Parte_1
A) proc. n. 17623/2008 R.G.L. instaurato presso il Tribunale di Fog- gia, Sezione Lavoro, nei confronti della della e CP_2 CP_3 della nel quale – dipendente della assunto CP_4 CP_1 CP_2 con contratto di lavoro part time e qualifica di “addetto alle pulizie”, inqua- drato nel 1° livello del c.c.n.l. per il personale di aziende esercenti servizi di
- 1 - pulizia e addetto ai servizi di pulizia presso il centro commerciale “I Man- dorli” di San Giovanni Rotondo, gestito dalla – lamentava che, a CP_4 seguito di avvicendamento nel contratto di appalto (a partire dal 30 settem- bre 2007, infatti, alla era subentrata la ), era stato licenziato CP_2 CP_3 dalla ma non era stato assunto dalla società subentrante, con conse- CP_2 guente violazione della c.d. “clausola sociale” di cui all'art. 4 del c.c.n.l. ap- plicato. quindi, ha chiesto la condanna delle società convenute CP_1 al pagamento in proprio favore della somma di 2.698,71 euro a titolo di emolumenti non percepiti sino al mese di gennaio del 2008 (allorquando era stato assunto dalla , a sua volta subentrata alla ), oltre agli CP_5 CP_3 ulteriori danni da quantificarsi in via equitativa ed accessori. Il giudizio si è concluso con sentenza n. 1465/2010, con cui il Tribunale di Foggia ha ac- colto la domanda proposta da nei confronti della e con- CP_1 CP_2 dannato la stessa, a titolo di risarcimento del danno per violazione dell'art. 4 del c.c.n.l., al pagamento in favore del medesimo della somma di 2.698,71 euro, oltre accessori, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate nel complesso in 2.900 euro, di cui 1.100 per onorari;
B) proc. n. 1839/2010 R.G. Es. Mob., instaurato da per CP_1
l'esecuzione della sentenza n. 1465/2010 tramite pignoramento presso terzi, in esito al quale il Giudice dell'esecuzione ha liquidato i compensi maturati per tale procedimento in 706,00 euro (di cui 7,50 euro per spese, 538,50 eu- ro per diritti, 160,00 euro per onorari), oltre accessori;
C) proc. n. 4357/2010 R.G.L., promosso dalla dinnanzi a CP_2 questa Corte d'appello, Sezione Lavoro, e conclusosi mediante sentenza n.
1383/2014 di accoglimento dell'appello proposto e conseguente rigetto della domanda, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
D) proc. n. 5827/2015 R.G., promosso dinanzi alla Suprema Corte di cassazione e conclusosi con sentenza n. 9163/2017, che ha rigettato il ricor- so proposto da avverso la citata sentenza di questa Corte n. CP_1
1383/2014 senza provvedere sulle spese del giudizio di legittimità stante la mancata costituzione della società intimata.
2. Con decreto del 7 marzo 2024 il Presidente di sezione ha designa- to il Consigliere istruttore a norma dell'art. 349bis c.p.c., richiamato dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2024.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 9 luglio 2024 è stata di- chiarata la nullità della notifica e disposta la rinnovazione della stessa in fa- vore di Controparte_6
- 2 - Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 26 novembre 2024 è sta- ta dichiarata la contumacia di e la causa è stata fissata Controparte_6 per la precisazione delle conclusioni e la discussione dinanzi al Collegio.
Infine, all'udienza del 18 febbraio 2025 la causa è stata discussa con riserva di deposito della sentenza a norma dell'art. 281sexies, terzo comma,
c.p.c., cui rinvia l'art. 281terdecies c.p.c., norma inserita nel capo IIIquater relativo al procedimento semplificato di cognizione, applicabile al presente giudizio ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, nella versione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 15, comma 3 lett. e) punto 1), del d.lgs. n. 149 del 2022.
3. Va innanzitutto ribadito che il contraddittorio con l'assistito è sta- to correttamente instaurato nelle forme disciplinate dall'art. 143 c.p.c.
Dalla relazione di notifica del 5 settembre 2024 emerge che il desti- natario della notifica residente in [...]in Lamis, Controparte_6 alla contrada Coppa Mastrogiacomo s.n.c., non risulta reperibile all'indirizzo indicato, peraltro risultante dal certificato di residenza rilasciato dal menzionato Comune in data 9 aprile 2024, come da informazioni assun- te in loco. Considerato che parte ricorrente ha eseguito la notifica a norma dell'art. 143 c.p.c. in data 6 settembre 2024, la notifica deve considerarsi perfezionata il giorno 26 settembre 2024, dunque entro il termine di compa- rizione fissato dal secondo comma dell'art. 281quinquies c.p.c.
Deve peraltro sottolinearsi che la notifica è stata correttamente ese- guita con le modalità prescritte dal citato art. 143 in applicazione del princi- pio di diritto secondo cui «Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella spe- cie, la S. C. ha ritenuto la invalidità di una notificazione ex art. 143 c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di “vane ricerche eseguite sul posto” dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute)» (Cass. n. 40467 del 2021). Secondo la giurisprudenza della
Corte di cassazione, infatti, ai fini della notificazione ex art. 143 c.p.c.
l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulte- riore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in di- fetto, la nullità della notificazione (Cass. n. 8638 del 2017). Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica,
- 3 - ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (Cass. n. 24107 del 2016). Ciò vuol dire, come affermato da
Cass. n. 18385 del 2003, che «l'ufficiale giudiziario debba comunque preli- minarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine – fra l'altro – di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione».
4. Ciò premesso, quanto al rito va rilevato che il presente procedi- mento, avente ad oggetto la liquidazione di compenso per prestazioni pro- fessionali rese dall'avvocato nel processo civile, è stato instaurato con ricor- so depositato in epoca successiva al 28 febbraio 2023.
Conseguentemente, trova applicazione – come anticipato – l'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 che, nella attuale formulazione (introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, con effetto dalla data indicata dall'art. 35 del d.l. n.
197 del 2022), prevede che il relativo procedimento sia regolato dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dallo stesso art. 14 cit.
Nella disciplina del rito semplificato, introdotto dalla medesima ri- forma con gli artt. 281undecies ss. c.p.c. ed in sostituzione del precedente rito sommario previsto dagli artt. 702bis ss., si prevede (all'art. 281terdecies) che la decisione sia resa ex art. 281sexies, cioè con sentenza contestuale ovvero – come nella specie – soggetta a deposito entro trenta giorni dall'udienza di discussione orale (art. 281sexies, terzo comma, c.p.c., nell'attuale formulazione frutto della medesima riforma).
5. Il ricorrente ha esattamente promosso il procedimento per la liqui- dazione delle spese dinanzi a questa Corte di appello, in quanto ultimo giu- dice di merito ad essersi occupato del procedimento.
Si veda sul punto Cass. sez. un. n. 4247 del 2020, così massimata:
«In ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sosti- tuito dall'art. 34, comma 16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, ove il pro- fessionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per
l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa» (v. in particolare pag. 18 della sentenza, ove si precisa che va esclusa la la possibilità di uti- lizzare il procedimento speciale dinanzi alla Corte di cassazione, visto che esso può richiedere l'espletamento di attività istruttoria).
- 4 - 6. Occorre rilevare, ancora, che l'art. 3, comma 7, del d.l. n. 132 del
2014, conv. in l. n. 162 del 2014, esclude dal novero delle controversie in cui la negoziazione è condizione di procedibilità, quelle in cui la parte può stare in giudizio personalmente, come appunto nelle controversie in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati ex art. 14 del d.lgs. cit.
7. In ordine ai criteri da seguire e i parametri da utilizzare per la li- quidazione, si deve sottolineare che essa va effettuata secondo le previsioni di cui al decreto ministeriale n. 55 del 2014, in quanto il completamento dell'opera professionale resa dall'avv. in favore di Parte_1 CP_1 si è avuta dopo l'entrata in vigore del citato decreto (v. Cass. n. 21205 del
2016: «In tema di spese processuali, i nuovi parametri fissati dal d.m. n. 55 del 2014 si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale delle stesse intervenga successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto
e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancor- ché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta ancora vigenti le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozio- ne di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata. In ta- li casi, pertanto, è dovuto al difensore anticipatario, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto, il rimborso forfettario per spese generali, pari al 15 per cento del compenso totale per la prestazione»).
Come osservato da Cass. n. 3042 del 2023, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei profes- sionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale in- tervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predet- to decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la presta- zione professionale non sia stata ancora completata (cfr. Cass. n. 19989 del
2021 e Cass. n. 31884 del 2018). Si tratta di un principio che, peraltro, la
Suprema Corte ha affermato – sempre in tema di regime intertemporale di applicazione delle tariffe forensi – sia con riferimento al precedente d.m. n.
140 del 2012 (cfr. Cass. sez. un. n. 17405 del 2012 e Cass. n. 17577 del
2018) sia in relazione al successivo d.m. n. 37 del 2018 (così Cass. n. 27233 del 2018).
Deriva da tali principi che il dato cronologico ai fini dell'individuazione della tariffa applicabile per l'espletamento dell'incarico professionale è costituito dal momento in cui l'attività professionale mede- sima viene ad esaurirsi, risultando invece non rilevante il momento – even- tualmente successivo – in cui tale determinazione venga effettivamente ope-
- 5 - rata in sede contenziosa. Diversamente opinando, dovrebbe ammettersi che eventuali slittamenti temporali nella determinazione dei compensi possano di incidere sul regime normativo applicabile, con un inammissibile effetto finale di diversa quantificazione dei compensi per attività parimenti esauri- tesi sotto un regime normativo ma oggetto di quantificazione in momenti differenti.
Da ciò discende che anche la previsione di cui all'art 28 del d.m. n.
55 del 2014 («Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle li- quidazioni successive alla sua entrata in vigore») dev'essere inteso come riferito alle “liquidazioni” concernenti attività professionali svolte, almeno in una minima parte, sotto la vigenza del medesimo d.m., risultando la pre- visione evidentemente riferita alle liquidazioni operate all'esito e nell'ambito dei giudizi nei quali le attività stesse sono state prestate.
Nella specie, il d.m. 55 del 2014 è entrato in vigore il 3 aprile 2014, ossia il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
2 aprile 2014 (v. art. 29). La sentenza di appello – di riforma della pronuncia di primo grado – è stata pronunciata in data 20 maggio 2014, pubblicata il
21 luglio dello stesso anno. Di conseguenza, anche con riferimento all'attività prestata dall'avv. in primo grado (proc. n. Parte_1
17623/2008 R.G.L. instaurato dinanzi al Tribunale del lavoro di Foggia) la liquidazione dev'essere operata utilizzando i parametri di cui al d.m. cit.
Occorre altresì puntualizzare che nella specie l'attività professionale si è esaurita prima del 23 ottobre 2022, data di entrata in vigore del d.m. n.
147 del 2022, per cui devono trovare applicazione i parametri vigenti in epoca anteriore alla data appena indicata.
8. Quanto al valore della causa, deve ritenersi che esso rientri nello scaglione delle controversie sino a 5.200 euro.
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. aveva chiesto la con- CP_1 danna delle controparti al pagamento delle proprie spettanze, pari a 2.698,71 euro, corrispondenti all'ammontare delle retribuzioni non percepite nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2007. È questo, dunque, il valore della controversia al quale commisurare la liquidazione delle competenze dovute al professionista.
In senso contrario non rileva il fatto che aveva chiesto la CP_1 condanna al risarcimento degli ulteriori danni “da quantificarsi in via equita- tiva”. Si tratta di un capo della domanda, peraltro relativa a pregiudizi de- dotti in modo del tutto generico e senza alcuna ulteriore specificazione, che non consente di attribuire alla causa un valore superiore allo scaglione prima individuato (cioè quello sino a 5.200 euro). Occorre difatti considerare che,
- 6 - a norma dell'art. 5, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, «Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controver- sia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in rela- zione agli interessi perseguiti dalle parti». Ed ancora, «Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguar- do all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende per- seguire …» (art. 5, comma 3).
Avuto riguardo al valore effettivo della controversia e all'interesse sostanziale che il cliente intendeva perseguire, quindi, deve ritenersi che il valore della controversia in relazione alla quale è stata chiesta la liquidazio- ne delle spese è quello delle cause di valore non superiore a 5.200 euro, considerato l'ammontare complessivo delle retribuzioni asseritamente per- dute dal lavoratore e pari – come detto – a 2.698,71 euro.
9. Passando alla liquidazione, in concreto, delle somme spettanti all'avv. , deve premettersi che ai parametri medi di cui alle ta- Parte_1 belle allegate al citato d.m. n. 55 del 2014 (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate nel 2022) vanno applicate le riduzioni di seguito speci- ficate, tenuto conto di tutti i criteri indicati dall'art. 4 dello stesso d.m. e, in particolare, quello della non rilevante difficoltà dell'affare trattato.
Inoltre, per i giudizi svoltisi dinanzi al Tribunale di Foggia e alla
Corte di appello di Bari nulla va liquidato per la fase istruttoria. Dagli atti prodotti, invero, non risulta che è stata svolta alcuna delle attività descritte dall'art. 4, comma 5 lett. e), del d.m. n. 55 del 2014, secondo cui «… La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta».
Di conseguenza:
A) quanto al giudizio n. 17623/2008 R.G.L. instaurato dinanzi al
Tribunale di Foggia, spetta al difensore la somma complessiva di 1.500 eu- ro, così determinata: 600 euro per la fase di studio;
400 euro per la fase in- troduttiva;
500 euro per la fase decisionale;
B) quanto al proc. n. 4357/2010 R.G.L. instaurato dinanzi a questa
Corte d'appello, spetta la somma complessiva pari a 1.600 euro, così deter- minata: 500 euro per la fase di studio;
500 euro per la fase introduttiva;
600 euro per la fase decisionale;
C) quanto al proc. n. 5827/2015 R.G. instaurato dinanzi alla Corte di cassazione, è dovuta la somma complessiva pari a 1.600 euro, così quantifi- cata: 700 euro per la fase di studio;
600 euro per la fase introduttiva;
300 eu- ro per la fase decisionale.
- 7 - 10. Nulla può essere liquidato da questa Corte territoriale a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta dall'avv. nel proc. n. Parte_1
1839/2010 R.G. Es. Mob., in quanto non si tratta di “fase” o “grado” del giudizio rispetto al quale questa Corte è individuabile quale ufficio giudizia- rio che ha deciso la causa per ultimo (cfr. nuovamente Cass. sez. un. n. 4247 del 2020).
11. Nel complesso, quindi, ammontano a 4.700 euro le somme da li- quidare all'avv. per l'attività professionale resa in favore di Parte_1 [...] nei tre gradi di giudizio sopra indicati. A tale importo to- Parte_2 tale vanno aggiunti il rimborso forfetario liquidato nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, nonché gli interessi legali ex art.
1224 c.c. dal giorno della messa in mora (cfr. Cass. n. 9611 del 2022).
Resta assorbita ogni altra questione.
12. Le spese processuali relative al presente giudizio vanno poste a carico di in quanto soccombente, e liquidate come da disposi- CP_1 tivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche
(v. da ultimo d.m. n. 147 del 2022).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con ricorso depositato il 28.2.2024 dall'avv.
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_6
liquida in favore dell'avv. la somma complessiva di € Parte_1
4.700,00 a titolo di compenso per l'attività professionale resa in favore di nei giudizi indicati in motivazione, oltre rimborso forfetario per CP_1 spese generali nella misura del 15% ed interessi legali a partire dal giorno della messa in mora;
condanna al pagamento in favore della controparte del- CP_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.500,00, oltre rim- borso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bari, il 18 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Pietro Mastrorilli
- 8 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr. PIETRO MASTRORILLI Presidente dr.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 125 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
l'avv. nato il [...], rappresentato e difeso da se Parte_1 stesso a norma dell'art. 86 c.p.c.; ricorrente
e
nato il [...], residente in [...]in Lamis Controparte_1
(Fg), alla contrada Coppa Mastrogiacomo;
intimato – contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28 febbraio 2024 l'avv. Giovanni Spina- police ha chiesto a questa Corte d'appello, Sezione Lavoro, la liquidazione dei compensi professionali maturati in virtù dell'opera prestata in favore di
NI CP_1
Segnatamente, la domanda di liquidazione dei compensi riguarda l'attività svolta dall'avv. nei seguenti giudizi: Parte_1
A) proc. n. 17623/2008 R.G.L. instaurato presso il Tribunale di Fog- gia, Sezione Lavoro, nei confronti della della e CP_2 CP_3 della nel quale – dipendente della assunto CP_4 CP_1 CP_2 con contratto di lavoro part time e qualifica di “addetto alle pulizie”, inqua- drato nel 1° livello del c.c.n.l. per il personale di aziende esercenti servizi di
- 1 - pulizia e addetto ai servizi di pulizia presso il centro commerciale “I Man- dorli” di San Giovanni Rotondo, gestito dalla – lamentava che, a CP_4 seguito di avvicendamento nel contratto di appalto (a partire dal 30 settem- bre 2007, infatti, alla era subentrata la ), era stato licenziato CP_2 CP_3 dalla ma non era stato assunto dalla società subentrante, con conse- CP_2 guente violazione della c.d. “clausola sociale” di cui all'art. 4 del c.c.n.l. ap- plicato. quindi, ha chiesto la condanna delle società convenute CP_1 al pagamento in proprio favore della somma di 2.698,71 euro a titolo di emolumenti non percepiti sino al mese di gennaio del 2008 (allorquando era stato assunto dalla , a sua volta subentrata alla ), oltre agli CP_5 CP_3 ulteriori danni da quantificarsi in via equitativa ed accessori. Il giudizio si è concluso con sentenza n. 1465/2010, con cui il Tribunale di Foggia ha ac- colto la domanda proposta da nei confronti della e con- CP_1 CP_2 dannato la stessa, a titolo di risarcimento del danno per violazione dell'art. 4 del c.c.n.l., al pagamento in favore del medesimo della somma di 2.698,71 euro, oltre accessori, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate nel complesso in 2.900 euro, di cui 1.100 per onorari;
B) proc. n. 1839/2010 R.G. Es. Mob., instaurato da per CP_1
l'esecuzione della sentenza n. 1465/2010 tramite pignoramento presso terzi, in esito al quale il Giudice dell'esecuzione ha liquidato i compensi maturati per tale procedimento in 706,00 euro (di cui 7,50 euro per spese, 538,50 eu- ro per diritti, 160,00 euro per onorari), oltre accessori;
C) proc. n. 4357/2010 R.G.L., promosso dalla dinnanzi a CP_2 questa Corte d'appello, Sezione Lavoro, e conclusosi mediante sentenza n.
1383/2014 di accoglimento dell'appello proposto e conseguente rigetto della domanda, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
D) proc. n. 5827/2015 R.G., promosso dinanzi alla Suprema Corte di cassazione e conclusosi con sentenza n. 9163/2017, che ha rigettato il ricor- so proposto da avverso la citata sentenza di questa Corte n. CP_1
1383/2014 senza provvedere sulle spese del giudizio di legittimità stante la mancata costituzione della società intimata.
2. Con decreto del 7 marzo 2024 il Presidente di sezione ha designa- to il Consigliere istruttore a norma dell'art. 349bis c.p.c., richiamato dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2024.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 9 luglio 2024 è stata di- chiarata la nullità della notifica e disposta la rinnovazione della stessa in fa- vore di Controparte_6
- 2 - Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 26 novembre 2024 è sta- ta dichiarata la contumacia di e la causa è stata fissata Controparte_6 per la precisazione delle conclusioni e la discussione dinanzi al Collegio.
Infine, all'udienza del 18 febbraio 2025 la causa è stata discussa con riserva di deposito della sentenza a norma dell'art. 281sexies, terzo comma,
c.p.c., cui rinvia l'art. 281terdecies c.p.c., norma inserita nel capo IIIquater relativo al procedimento semplificato di cognizione, applicabile al presente giudizio ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, nella versione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 15, comma 3 lett. e) punto 1), del d.lgs. n. 149 del 2022.
3. Va innanzitutto ribadito che il contraddittorio con l'assistito è sta- to correttamente instaurato nelle forme disciplinate dall'art. 143 c.p.c.
Dalla relazione di notifica del 5 settembre 2024 emerge che il desti- natario della notifica residente in [...]in Lamis, Controparte_6 alla contrada Coppa Mastrogiacomo s.n.c., non risulta reperibile all'indirizzo indicato, peraltro risultante dal certificato di residenza rilasciato dal menzionato Comune in data 9 aprile 2024, come da informazioni assun- te in loco. Considerato che parte ricorrente ha eseguito la notifica a norma dell'art. 143 c.p.c. in data 6 settembre 2024, la notifica deve considerarsi perfezionata il giorno 26 settembre 2024, dunque entro il termine di compa- rizione fissato dal secondo comma dell'art. 281quinquies c.p.c.
Deve peraltro sottolinearsi che la notifica è stata correttamente ese- guita con le modalità prescritte dal citato art. 143 in applicazione del princi- pio di diritto secondo cui «Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella spe- cie, la S. C. ha ritenuto la invalidità di una notificazione ex art. 143 c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di “vane ricerche eseguite sul posto” dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute)» (Cass. n. 40467 del 2021). Secondo la giurisprudenza della
Corte di cassazione, infatti, ai fini della notificazione ex art. 143 c.p.c.
l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulte- riore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in di- fetto, la nullità della notificazione (Cass. n. 8638 del 2017). Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica,
- 3 - ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (Cass. n. 24107 del 2016). Ciò vuol dire, come affermato da
Cass. n. 18385 del 2003, che «l'ufficiale giudiziario debba comunque preli- minarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine – fra l'altro – di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione».
4. Ciò premesso, quanto al rito va rilevato che il presente procedi- mento, avente ad oggetto la liquidazione di compenso per prestazioni pro- fessionali rese dall'avvocato nel processo civile, è stato instaurato con ricor- so depositato in epoca successiva al 28 febbraio 2023.
Conseguentemente, trova applicazione – come anticipato – l'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 che, nella attuale formulazione (introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, con effetto dalla data indicata dall'art. 35 del d.l. n.
197 del 2022), prevede che il relativo procedimento sia regolato dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dallo stesso art. 14 cit.
Nella disciplina del rito semplificato, introdotto dalla medesima ri- forma con gli artt. 281undecies ss. c.p.c. ed in sostituzione del precedente rito sommario previsto dagli artt. 702bis ss., si prevede (all'art. 281terdecies) che la decisione sia resa ex art. 281sexies, cioè con sentenza contestuale ovvero – come nella specie – soggetta a deposito entro trenta giorni dall'udienza di discussione orale (art. 281sexies, terzo comma, c.p.c., nell'attuale formulazione frutto della medesima riforma).
5. Il ricorrente ha esattamente promosso il procedimento per la liqui- dazione delle spese dinanzi a questa Corte di appello, in quanto ultimo giu- dice di merito ad essersi occupato del procedimento.
Si veda sul punto Cass. sez. un. n. 4247 del 2020, così massimata:
«In ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sosti- tuito dall'art. 34, comma 16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, ove il pro- fessionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per
l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa» (v. in particolare pag. 18 della sentenza, ove si precisa che va esclusa la la possibilità di uti- lizzare il procedimento speciale dinanzi alla Corte di cassazione, visto che esso può richiedere l'espletamento di attività istruttoria).
- 4 - 6. Occorre rilevare, ancora, che l'art. 3, comma 7, del d.l. n. 132 del
2014, conv. in l. n. 162 del 2014, esclude dal novero delle controversie in cui la negoziazione è condizione di procedibilità, quelle in cui la parte può stare in giudizio personalmente, come appunto nelle controversie in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati ex art. 14 del d.lgs. cit.
7. In ordine ai criteri da seguire e i parametri da utilizzare per la li- quidazione, si deve sottolineare che essa va effettuata secondo le previsioni di cui al decreto ministeriale n. 55 del 2014, in quanto il completamento dell'opera professionale resa dall'avv. in favore di Parte_1 CP_1 si è avuta dopo l'entrata in vigore del citato decreto (v. Cass. n. 21205 del
2016: «In tema di spese processuali, i nuovi parametri fissati dal d.m. n. 55 del 2014 si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale delle stesse intervenga successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto
e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancor- ché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta ancora vigenti le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozio- ne di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata. In ta- li casi, pertanto, è dovuto al difensore anticipatario, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto, il rimborso forfettario per spese generali, pari al 15 per cento del compenso totale per la prestazione»).
Come osservato da Cass. n. 3042 del 2023, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei profes- sionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale in- tervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predet- to decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la presta- zione professionale non sia stata ancora completata (cfr. Cass. n. 19989 del
2021 e Cass. n. 31884 del 2018). Si tratta di un principio che, peraltro, la
Suprema Corte ha affermato – sempre in tema di regime intertemporale di applicazione delle tariffe forensi – sia con riferimento al precedente d.m. n.
140 del 2012 (cfr. Cass. sez. un. n. 17405 del 2012 e Cass. n. 17577 del
2018) sia in relazione al successivo d.m. n. 37 del 2018 (così Cass. n. 27233 del 2018).
Deriva da tali principi che il dato cronologico ai fini dell'individuazione della tariffa applicabile per l'espletamento dell'incarico professionale è costituito dal momento in cui l'attività professionale mede- sima viene ad esaurirsi, risultando invece non rilevante il momento – even- tualmente successivo – in cui tale determinazione venga effettivamente ope-
- 5 - rata in sede contenziosa. Diversamente opinando, dovrebbe ammettersi che eventuali slittamenti temporali nella determinazione dei compensi possano di incidere sul regime normativo applicabile, con un inammissibile effetto finale di diversa quantificazione dei compensi per attività parimenti esauri- tesi sotto un regime normativo ma oggetto di quantificazione in momenti differenti.
Da ciò discende che anche la previsione di cui all'art 28 del d.m. n.
55 del 2014 («Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle li- quidazioni successive alla sua entrata in vigore») dev'essere inteso come riferito alle “liquidazioni” concernenti attività professionali svolte, almeno in una minima parte, sotto la vigenza del medesimo d.m., risultando la pre- visione evidentemente riferita alle liquidazioni operate all'esito e nell'ambito dei giudizi nei quali le attività stesse sono state prestate.
Nella specie, il d.m. 55 del 2014 è entrato in vigore il 3 aprile 2014, ossia il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
2 aprile 2014 (v. art. 29). La sentenza di appello – di riforma della pronuncia di primo grado – è stata pronunciata in data 20 maggio 2014, pubblicata il
21 luglio dello stesso anno. Di conseguenza, anche con riferimento all'attività prestata dall'avv. in primo grado (proc. n. Parte_1
17623/2008 R.G.L. instaurato dinanzi al Tribunale del lavoro di Foggia) la liquidazione dev'essere operata utilizzando i parametri di cui al d.m. cit.
Occorre altresì puntualizzare che nella specie l'attività professionale si è esaurita prima del 23 ottobre 2022, data di entrata in vigore del d.m. n.
147 del 2022, per cui devono trovare applicazione i parametri vigenti in epoca anteriore alla data appena indicata.
8. Quanto al valore della causa, deve ritenersi che esso rientri nello scaglione delle controversie sino a 5.200 euro.
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. aveva chiesto la con- CP_1 danna delle controparti al pagamento delle proprie spettanze, pari a 2.698,71 euro, corrispondenti all'ammontare delle retribuzioni non percepite nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2007. È questo, dunque, il valore della controversia al quale commisurare la liquidazione delle competenze dovute al professionista.
In senso contrario non rileva il fatto che aveva chiesto la CP_1 condanna al risarcimento degli ulteriori danni “da quantificarsi in via equita- tiva”. Si tratta di un capo della domanda, peraltro relativa a pregiudizi de- dotti in modo del tutto generico e senza alcuna ulteriore specificazione, che non consente di attribuire alla causa un valore superiore allo scaglione prima individuato (cioè quello sino a 5.200 euro). Occorre difatti considerare che,
- 6 - a norma dell'art. 5, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, «Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controver- sia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in rela- zione agli interessi perseguiti dalle parti». Ed ancora, «Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguar- do all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende per- seguire …» (art. 5, comma 3).
Avuto riguardo al valore effettivo della controversia e all'interesse sostanziale che il cliente intendeva perseguire, quindi, deve ritenersi che il valore della controversia in relazione alla quale è stata chiesta la liquidazio- ne delle spese è quello delle cause di valore non superiore a 5.200 euro, considerato l'ammontare complessivo delle retribuzioni asseritamente per- dute dal lavoratore e pari – come detto – a 2.698,71 euro.
9. Passando alla liquidazione, in concreto, delle somme spettanti all'avv. , deve premettersi che ai parametri medi di cui alle ta- Parte_1 belle allegate al citato d.m. n. 55 del 2014 (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate nel 2022) vanno applicate le riduzioni di seguito speci- ficate, tenuto conto di tutti i criteri indicati dall'art. 4 dello stesso d.m. e, in particolare, quello della non rilevante difficoltà dell'affare trattato.
Inoltre, per i giudizi svoltisi dinanzi al Tribunale di Foggia e alla
Corte di appello di Bari nulla va liquidato per la fase istruttoria. Dagli atti prodotti, invero, non risulta che è stata svolta alcuna delle attività descritte dall'art. 4, comma 5 lett. e), del d.m. n. 55 del 2014, secondo cui «… La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta».
Di conseguenza:
A) quanto al giudizio n. 17623/2008 R.G.L. instaurato dinanzi al
Tribunale di Foggia, spetta al difensore la somma complessiva di 1.500 eu- ro, così determinata: 600 euro per la fase di studio;
400 euro per la fase in- troduttiva;
500 euro per la fase decisionale;
B) quanto al proc. n. 4357/2010 R.G.L. instaurato dinanzi a questa
Corte d'appello, spetta la somma complessiva pari a 1.600 euro, così deter- minata: 500 euro per la fase di studio;
500 euro per la fase introduttiva;
600 euro per la fase decisionale;
C) quanto al proc. n. 5827/2015 R.G. instaurato dinanzi alla Corte di cassazione, è dovuta la somma complessiva pari a 1.600 euro, così quantifi- cata: 700 euro per la fase di studio;
600 euro per la fase introduttiva;
300 eu- ro per la fase decisionale.
- 7 - 10. Nulla può essere liquidato da questa Corte territoriale a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta dall'avv. nel proc. n. Parte_1
1839/2010 R.G. Es. Mob., in quanto non si tratta di “fase” o “grado” del giudizio rispetto al quale questa Corte è individuabile quale ufficio giudizia- rio che ha deciso la causa per ultimo (cfr. nuovamente Cass. sez. un. n. 4247 del 2020).
11. Nel complesso, quindi, ammontano a 4.700 euro le somme da li- quidare all'avv. per l'attività professionale resa in favore di Parte_1 [...] nei tre gradi di giudizio sopra indicati. A tale importo to- Parte_2 tale vanno aggiunti il rimborso forfetario liquidato nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, nonché gli interessi legali ex art.
1224 c.c. dal giorno della messa in mora (cfr. Cass. n. 9611 del 2022).
Resta assorbita ogni altra questione.
12. Le spese processuali relative al presente giudizio vanno poste a carico di in quanto soccombente, e liquidate come da disposi- CP_1 tivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche
(v. da ultimo d.m. n. 147 del 2022).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con ricorso depositato il 28.2.2024 dall'avv.
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_6
liquida in favore dell'avv. la somma complessiva di € Parte_1
4.700,00 a titolo di compenso per l'attività professionale resa in favore di nei giudizi indicati in motivazione, oltre rimborso forfetario per CP_1 spese generali nella misura del 15% ed interessi legali a partire dal giorno della messa in mora;
condanna al pagamento in favore della controparte del- CP_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.500,00, oltre rim- borso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bari, il 18 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Pietro Mastrorilli
- 8 -