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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 4047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4047 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3137/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 02.04.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(P. iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore
Elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Mariangela
Imbrò (c.f. ) che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._1
APPELLANTE-
E
C” (c.f. , Controparte_1Parte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore
Elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Bruno Galati
(c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in atti - C.F._2
APPELLATO-
E
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
Elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Ylenia
Montana (c.f. , che lo rappresenta e difende per procura in atti - C.F._4
APPELLATO –
E
(c.f. ) Controparte_3 C.F._5
r.g. n. 1 Elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Iacopo
Melendez (c.f. ) e presso l'avvocato Alberto Buggea (c.f. C.F._6
) che lo rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._7
APPELLATO-
Oggetto: Appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, , , avverso la Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Roma, n. 6265/2022, in data
26.04.2022, a definizione del giudizio recante n° R.G. 1226/2020 promosso da CP_3
nei confronti di ,
[...] Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
“C” in - condominio -
[...] CP_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in Controparte_3
giudizio e la e rassegna le seguenti conclusioni: Controparte_2 Parte_1
“1) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'installazione della canna fumaria da parte dei convenuti sulla facciata dello stabile ad esclusivo servizio del CP_5
locale sito al piano terreno dello stabile adibito a pizzeria di proprietà del Sig.
2) in conseguenza, condannare i resistenti, anche in via solidale, Controparte_2
alla rimozione della canna fumaria ed al ripristino della facciata dello stabile;
3) condannare i resistenti, anche in via solidale, al risarcimento dei danni patrimoniali e non conseguenti, subiti e subendi, consistente nella diminuzione di valore economico dell'appartamento del ricorrente nella misura di €. 21.000,00, salvo diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) condannare i resistenti al rimborso delle spese di CTU del procedimento ex art. 696 bis
c.p.c. (R.G. n. 8079/2019), finora liquidate in acconto dal Tribunale al CTU, oltre il saldo sul quale il G.U. non ha ad oggi provveduto;
5) con integrale vittoria di compensi professionali, rimborso forfettario, spese generali e accessori come per legge”.
, premesso di essere proprietario dell'appartamento interno 1, piano 1, Controparte_3
C”, nello stabile condominiale in , per atto di Parte_2 CP_1 Controparte_1
compravendita in data 23.04.2009, a sostegno delle rassegnate conclusioni, allega:
- Nel gennaio 2018, conduttrice dei locali al piano T e S1, di Parte_1 proprietà di , installa, sulla facciata dell'edificio, una canna Controparte_2
fumaria in acciaio di notevoli dimensioni.
- Detta canna fumaria, al servizio del locale adibito a pizzeria, è collocata in partenza dalla finestra del suddetto locale che affaccia nel cortile interno dello r.g. n. 2 stabile e prosegue, in verticale, lungo la facciata, per quattro piani;
viola il regolamento condominiale, in difetto della preventiva autorizzazione assembleare;
altera il decoro architettonico;
pregiudica la lesione alla sicurezza dell'appartamento del deducente e ne limita la veduta.
- Di avere promosso procedimento di Atp (R.g. 8079/2019) per “1) accertare lo stato dei luoghi con riferimento alla canna fumaria installata da controparte sulla facciata dello stabile che affaccia sul cortile anche con CP_5
riguardo alla verifica che la stessa possa essere, o meno, agevolmente utilizzata da malintenzionati come appiglio da terra per raggiungere il parapetto della terrazza a livello del primo piano di proprietà esclusiva del ricorrente;
2) accertare se la canna fumaria di cui si discute sia stata posizionata secondo la normativa vigente, anche sotto il profilo delle distanze legali e se la stessa alteri il decoro architettonico del fabbricato ovvero se sia possibile collocarla in altra posizione ovvero se sia possibile lo smaltimento dei fumi con altro rimedio tecnico indicando anche i relativi costi;
3) accertare se la canna fumaria di cui si discute con il suo ingombro sia di ostacolo alla veduta dalla finestra e dal terrazzo a livello dell'appartamento di proprietà del ricorrente;
4) se la canna fumaria di cui si discute sia origine di immissioni sonore che superano i limiti di tollerabilità stabiliti dalla legge e, in caso positivo, se l'appartamento di proprietà del ricorrente ne subisca gli effetti, indicare i rimedi per la riduzione degli stessi al di sotto della soglia;
5) se la canna fumaria in oggetto con riguardo ai quesiti sopra indicati abbia determinato un deprezzamento dell'unità immobiliare di proprietà dell'attore ed, in caso affermativo, ne determini il valore;
6) esperire, ove possibile, il tentativo di conciliazione tra le parti.”, procedimento esitato nella c.t.u. redatta dall'arch. Per_1
Con comparsa depositata il 29.07.2020, si costituisce contesta le Parte_1
allegazioni di controparte;
chiede la integrazione del contradditorio nei confronti del
Condominio di Roma, Via dei Castani n. 273 Pal. “C”; eccepisce che la realizzazione di una canna fumaria non è subordinata a delibera condominiale, in quanto mero accessorio dell'impianto privato;
muove censure all' che allega essere CP_6
incomprensibile e contraddittoria.
Con comparsa depositata il 18.09.2020, si costituisce;
eccepisce la Controparte_2
propria carenza di legittimazione passiva;
chiede il rigetto delle domande di CP_3
e per la ipotesi di accoglimento di dette domande, propone domanda
[...]
r.g. n. 3 riconvenzionale trasversale nei confronti della società per la manleva Controparte_7
rispetto a pronunce adottate nei propri confronti.
Nel corso del giudizio, è disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti del e l'acquisizione del fascicolo dell'a.t.p. CP_1
Il 22.02.2021, si costituisce il eccepisce il proprio difetto di legittimazione CP_1
passiva; nega la contro dedotta alterazione del decoro architettonico dello stabile, essendo, la facciata, interessata dalla presenza di altre due canne fumarie, mai oggetto di contestazione.
Nel corso del giudizio è disposta c.t.u. suppletiva, con incarico al medesimo arch.
, per la risposta ai seguenti quesiti:”
1. Accerti il CTU se la canna fumaria sia Per_1
a norma di legge;
2. accerti il CTU le distanze tra la canna fumaria le finestre ed il terrazzo e se sussiste eventuale pericolo di intrusione;
3. valuti il CTU eventuali danni estetici alla facciata;
4. dica il CTU se la canna fumaria rispetti il regolamento condominiale”.
All'udienza del 25.01.2022 la causa viene ritenuta matura per la decisione e viene rinviata all'udienza del 22.02.2022 per la precisazione delle conclusioni;
la causa viene rinviata all'udienza del 26.04.22 per decisione ex art 281 sexies cpc, con termine per le parti di depositare note conclusionali sino a dieci giorni prima dell'udienza.
La controversia, con la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.04.2022, è definita come di seguito:
<< (…) dichiara l'illegittimità dell'installazione della canna fumaria da parte della sulla facciata dello stabile condominiale ad esclusivo servizio del locale Parte_1
sito al piano terreno dello stabile adibito pizzeria locato alla e condanna Parte_1
la alla rimozione della canna fumaria ed al ripristino della facciata dello Parte_1
stabile. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite del Parte_1
presente giudizio pari ad Euro 2.800,00 in favore del ricorrente oltre Controparte_3
spese generali, Iva e CPA, oltre successive occorrende. Condanna la al Parte_1
pagamento delle spese della CTU espletata nel presente procedimento così come liquidata in atti. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite Parte_1 dell'ATP per un importo complessivo di Euro 3.500,00 in favore del ricorrente CP_3
oltre spese generali ed accessori di legge. Condanna la resistente
[...] Pt_1
al pagamento delle spese di lite del presente giudizio pari ad Euro 2.800,00 in
[...]
favore del resistente oltre spese generali, Iva e CPA oltre successive Controparte_2
occorrende. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite del Parte_1
r.g. n. 4 presente giudizio pari ad euro 2.800,00 in favore del resistente
[...]
oltre spese generali, Iva e CPA oltre successive Controparte_4
occorrende>>.
A sostegno della decisione, le seguenti motivazioni.
La canna fumaria è stata installata dalla Parte_1
La società non ha prodotto la documentazione relativa all'aspetto igienico-sanitario, pur richiesta dal consulente d'ufficio, con la conseguenza che non è provata la conformità dell'impianto alla normativa UNI e alle norme tecniche di settore, per le quali i camini metallici devono essere dotati di una dichiarazione di conformità, che specifichi i requisiti prestazionali del manufatto secondo gli standards previsti dalla norma EN
1443; inoltre la canna fumaria, nella sua interezza e nei singoli componenti tecnici, deve osservare la norma UNI 7129 e la UNI EN 1856-2 e il manufatto deve avere la marcatura CE che attesti che il manufatto e la sua posa in opera, siano conformi ai prescritti requisiti di resistenza meccanica e stabilità, di sicurezza in caso di incendio, di igiene e salute, nonché, rispetto dell'ambiente, di sicurezza di utilizzazione, protezione contro il rumore, risparmio energetico ed isolamento termico. Tale documentazione tecnica deve essere rilasciata dal costruttore della canna fumaria, è stata chiesta, dal consulente d'ufficio, alla società, tramite consulente di parte e poi, a mezzo pec, al legale e consulente della società nonché a tutte le parti;
non è stata trasmessa, con conseguente mancata prova della conformità della canna fumaria alla normativa UNI del manufatto.
- La canna fumaria aumenta del 10% il rischio di intrusione nell'appartamento a mezzo del terrazzo, in quanto possibile veicolo per intrusione da parte di male intenzionati.
- La canna fumaria è collocata a ridosso delle finestre sul medesimo lato, ad una distanza minima, impedendo una visione laterale sia dalla finestra della camera da letto che della terrazza.
- Seppure nella misura del 10%, la canna fumaria lede l'aspetto architettonico dell'edifico, ed eventuali violazioni del regolamento poste in essere da alcuni condomini non autorizzano ulteriori violazioni dello stesso da parte di altri condomini;
anche le facciate interne di un complesso condominiale possono ledere il decoro architettonico dell'edificio; il decoro architettonico è un bene comune ex art. 1117 c.c., alla cui salvaguardia è legittimato anche il singolo r.g. n. 5 condomino e è tutelato a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si intendono apportare al fabbricato.
- Non vi è stata delibera assembleare di autorizzazione alla installazione.
- Dal regolamento del condominio (capitolo II, rubricato:” Obblighi e diritti dei condomini – Varianti del fabbricato) risulta che: “È vietato apportare all'immobile condominiale varianti che possono comunque alterare o modificare la stabilità e l'estetica. Eventuali varianti interne da parte dei singoli condomini dovranno essere preventivamente sottoposte all'assemblea dei condomini e da essa approvate”.
- L'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale è consentito pur senza l'autorizzazione da parte dell'Assemblea condominiale, a condizione che non impedisca l'uso paritario delle parti comuni, non provochi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell'edificio e non ne alteri il decoro architettonico;
che sia consentito agli altri condòmini il pari uso, ai sensi dell'art. 1102 c.c. e che non siano violate le distanze legali allo scopo di evitare che fumi, odori e altro penetrino nelle unità immobiliari circostanti.
- , proprietario dell'immobile locato alla non è Controparte_3 Parte_1
responsabile del comportamento dei conduttori, per espressa previsione dell'art.14 del contratto di locazione.
- Il resistente è danneggiato dalla installazione della canna fumaria. CP_1
- La società deve rimuovere la canna fumaria.
- La richiesta di risarcimento danni del ricorrente non è fondata.
- Le spese di lite, di a.t.p. e di c.t.u., seguono la soccombenza.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…) in via cautelare si chiede (…, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per quanto illustrato, dedotto ed eccepito nella superiore parte motiva;
nel merito in riforma della sentenza
(…), dato atto e dichiarati fondati gli specifici motivi di censura addotti con l'odierna impugnativa e le argomentazioni a sostegno della presente impugnativa, accogliere le domande del primo grado di giudizio e precisamente:
--accertare e dichiarare la assoluta legittimità della installazione in coerenza con
l'effettivo regolamento condominiale vigente e per l'effetto respingere la domanda di parte attrice dichiarandone l'infondatezza. In via subordinata, anche all'esito della nuova CTU richiesta, disporre in riduzione della percentuale di “deprezzamento”
r.g. n. 6 dichiarata dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo Vinte le spese di lite di entrambi i gradi dei giudizi. In via istruttoria: in caso di contestazione sulla conformità della canna fumaria alle norme tecniche di settore a seguito della nuova produzione dei documenti citati nel primo motivo di censura, si chiede che l'adita Corte voglia disporre CTU integrativa al fine di accertare il rispetto dei requisiti di legge della canna fumaria>>.
Con comparsa depositata il 09.09.2022, il rassegna le seguenti conclusioni. CP_1
<< (…), accogliere l'appello proposto da
Parte_1
Con comparsa depositata il 09.09.2022, rassegna le seguenti Controparte_2
conclusioni.
<< (…), accogliere l'appello proposto da Parte_1
Con comparsa depositata il 20.09.2022, rassegna le seguenti Controparte_3
conclusioni.
<< (…): Confermare la sentenza di primo grado in tutte le sue parti appellate da
controparte e per
l'effetto: Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'installazione della canna fumaria da parte dei convenuti sulla facciata dello stabile ad esclusivo servizio del CP_5
locale sito al piano terra dello stabile;
In conseguenza condannare la parte appellante alla rimozione della canna fumaria ed al ripristino della facciata dello stabile. Essendo la stessa obbligazione infungibile, vorrà questa Ecc.ma Corte stabilire una penale per il ritardo nella rimozione pari ad € 200,00 giornaliere ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. ovvero nella maggiore o minore somma che riterrà di giustizia. Confermare la condanna della controparte alla refusione delle spese del procedimento ex art. 696 bis
c.p.c. e del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari di causa>>. articola quattro motivi di appello. Parte_1
1) Rubricato: “Motivazione erronea, incongrua, omessa, inadeguata ed insufficiente in ordine alla irregolarità della canna fumaria installata nonché in ordine agli elementi probatori e dei fatti di causa, in particolare delle risultanze della espletata CTU, a cui il giudice di primo grado ha aderito e delle produzioni documentali allegate. Violazione e mancata applicazione della disciplina ex art.115 e 116 cpc.”. La società appellante censura la decisione nella parte in cui accerta la irregolare installazione, da parte della Parte_1
della canna fumaria. A tal fine, contesta la ritenuta mancata prova della r.g. n. 7 conformità della costruzione alla normativa “Uni” e richiama la Scia prot.
163016 del 14.09.2017, con successiva variante prot. 216464 del 21.11.2017, che presupporrebbero la regolarità della canna fumaria, nonché la conformità della canna fumaria al regolamento edilizio di In questa sede, Parte_3
deposita ulteriore documentazione, ammissibile secondo i principi di cui a Cass.
417999/2021, che attesterebbe la regolarità dell'installazione della canna fumaria
2) Rubricato: “Motivazione erronea, omessa, incongrua, inadeguata ed insufficiente in ordine al preteso pericolo di intrusione derivante dalla installazione della canna fumaria e alla pretesa limitazione della veduta in danno alla proprietà nonché in ordine agli elementi probatori e dei CP_3
fatti di causa, in particolare delle risultanze della espletata CTU e delle produzioni documentali allegate, tra cui la riproduzione fotografica dello stato dei luoghi. Violazione e mancata applicazione dell'art. 112, 115, 116 cpc, 873 e
907 c.c..”. La società appellante censura la decisione nella parte in cui accerta la incidenza della canna fumaria sul rischio di intrusione nell'appartamento di nonché l'impedimento alla visione laterale dalla finestra della Controparte_3
camera da letto e dalla terrazza del medesimo appartamento. A tal fine, allega che l'incidenza sul rischio di intrusione non è motivato e necessita di un approfondamento istruttorio;
che nel valutare la diminuzione della visuale,
l'acritico recepimento, in sentenza, della c.t.u., non tiene conto della installazione, alla finestra dell'appartamento dell' di una grata CP_3
antiintrusione, in metallo, non apribile. Censura la decisione nella parte in cui applica, alla fattispecie, la disciplina in materia di distanze legali tra costruzioni, laddove la canna fumaria, accessorio di un impianto di dotazione dell'immobile privato, non è qualificabile quale “costruzione” e non è sussumibile alla disciplina sulle distanze legali di cui art. 907 c.c. Lamenta, infine, la omessa valutazione della documentazione fotografica in atti.
3) Rubricato: “Motivazione erronea, omessa, incongrua, inadeguata ed insufficiente in ordine alla alterazione del decoro architettonico dello stabile a causa dell'installazione della canna fumaria e dell'incidenza del 10% del danno estetico derivante dalla stessa, al mancato consenso dell'assemblea condominiale alla installazione della tubazione, al divieto del regolamento del
, nonché in ordine agli elementi probatori e dei fatti di causa, in CP_1
r.g. n. 8 particolare delle risultanze della espletata CTU e delle produzioni documentali allegate, tra cui la riproduzione fotografica dello stato dei luoghi. Violazione e mancata applicazione dell'art. 1102 c.c.,115, 116 cpc.”. La società appellante censura la decisione nella parte in cui accerta che la canna fumaria leda, anche se in minima parte, l'aspetto architettonico dell'edificio. A tal fine, allega la omessa valutazione del contesto in cui è inserita la canna fumaria;
la tubazione, del diametro di soli 30 cm, a detta dell'appellante, è poco invasiva in quanto posta lungo lo spigolo della facciata dello stabile, in affaccio sul cortile interno comune, tinteggiata dello stesso colore della facciata Inoltre, CP_5
l'aspetto dello stabile in cui si inserisce la canna fumaria è interessato dalla precedente installazione del corpo, in ferro e vetro, dell'ascensore; di altra canna fumaria;
di grate antintrusione di diverso colore e forma;
condizionatori di diversa dimensione e posizione;
la omessa valutazione dell'assenza di una pregiudizio al valore del fabbricato o di una singola unità condominiale. La società appellante censura, altresì, la decisione nella parte in cui accerta la mancata autorizzazione dell'assemblea dei condomini alla installazione della canna fumaria e sostiene che il regolamento condominiale vieta la possibilità di varianti che modifichino la stabilità o l'estetica, non la messa in opera di una canna fumaria che rientra nell'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino.
4) Rubricato: “Motivazione incongrua, omessa, inadeguata ed in-sufficiente in ordine al danno subito dal condominio di , e alla CP_1 Controparte_1
condanna di parte attrice alle spese di lite nella misura liquidate in sentenza in favore del Condominio di . Violazione dell'art. 91 CP_1 Controparte_1
c.p.c..”. La società appellante censura la decisione nella parte in cui la condanna a rifondere, al le spese di lite, ritenendolo danneggiato CP_1 dall'installazione della canna fumaria, laddove il Condominio avrebbe sostenuto le stesse ragioni della , con conseguente non configurabilità di una Pt_1
soccombenza del . CP_1
L'appello è meritevole di accoglimento.
Il conduttore di un'unità immobiliare compresa in un edificio condominiale può, al pari del proprietario, godere delle relative parti comuni e anche, eventualmente, modificarle, purché in funzione del godimento o del miglior godimento dell'unità immobiliare oggetto primario della locazione (limite cd.
r.g. n. 9 interno) e sempre che non risulti alterata la destinazione di esse, né pregiudicato il paritario uso da parte degli altri condomini (limite cd. esterno) (Cass. n. 14598 del 26/05/2021).
L'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino, pertanto, può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, e non ne alteri il decoro architettonico;
fenomeno, quest'ultimo, che si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile (Cass. n. 6341 del
16.05.2000).
L'appellante, società conduttrice dell'immobile descritto in premessa, di proprietà di (che aderisce alla prospettazione della società Controparte_2
odierna appellante sin dal primo grado di giudizio), è titolare del diritto che ha inteso esercitare con la realizzazione della canna fumaria in oggetto.
Quanto alla necessità di una autorizzazione dell'assemblea dei codomini alla realizzazione della canna fumaria, per espressa previsione del regolamento condominiale.
L'art 1102 c.c., nel prescrivere che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, non pone una norma inderogabile.
I suddetti limiti possono essere resi più rigorosi dal regolamento condominiale, o da delibere assembleari adottate con il "quorum" prescritto dalla legge, fermo restando che non è consentita l'introduzione di un divieto di utilizzazione generalizzato delle parti comuni (Cass. n. 2114 del 29/01/2018).
Se è pacifico e documentalmente provato (cfr. verbale di assemblea condominiale in data 11.04.2017) che l'assemblea dei condomini non ha autorizzato la apposizione della canna fumaria, deve darsi atto che l'art. 4 del regolamento dell'intero complesso condominiale, rubricato:” Modificazioni delle cose comuni”, invocato da , prevede che :” sono vietate non Controparte_3
solo le innovazioni ma anche le modificazioni delle cose comuni di cui all'art.
1102 del C.C. , non preventivamente autorizzate dall'assemblea”.
r.g. n. 10 Tuttavia, non è provato e neppure allegato che si tratta di un regolamento condominiale approvato da tutti i condomini, con la conseguenza la previsione in esso contenuta, non può comprimere i diritti accordati, al condomino (o, nel caso concreto, al conduttore), direttamente dalla legge (art. 1102 c.c.) e tale previsione regolamentare deve intendersi finalizzata a consentire il dibattito assembleare sulle questioni richiamate nell'articolo del regolamento, al fine di un equo e migliore godimento dei beni in comune, senza essere idonea a comprimere le facoltà previste dal richiamato art. 1102 c.c..
Nel concreto, il dibattito assembleare, in ossequio alla previsione regolamentare, si è tenuto, seppure sia esitato in una non favorevole valutazione, da parte dell'assemblea, della installazione della canna fumaria da parte della società.
Per quanto premesso in diritto, tale valutazione negativa da parte dell'assemblea dei condomini non è idonea a comprimere i diritti del condomino/ conduttore sulle parti comuni dello stabile, diritti che in presenza della contestazione dell' devono essere valutati nel concreto e in questa sede. CP_3
Tale considerazione è assorbente.
Giova, tuttavia, una ulteriore considerazione: il , costituitosi nel CP_1 presente giudizio, aderisce alle difese dell'odierno appellate, convenuto in primo grado, con la conseguenza che è dato ritenere essere intervenuta, rispetto all'operato della società e da parte dell'assemblea dei condomini, una sostanziale ratifica dell'operato della società, oggi discusso dal solo CP_3
Infatti, anche allorché una clausola del regolamento di condominio, di natura convenzionale ( ipotesi non ricorrente nel concreto), imponga il consenso preventivo dell'amministratore o dell'assemblea per qualsiasi opera compiuta dai singoli condomini che possa modificare le parti comuni dell'edificio, deve riconoscersi all'assemblea stessa, nell'esercizio dei suoi poteri di gestione, la facoltà di ratificare o convalidare "ex post" le attività che siano state compiute da alcuno dei partecipanti in difetto nella (necessaria) preventiva autorizzazione ed
è quello che è avvenuto, in ogni caso, nel concreto, con il conferimento di un mandato difensivo per la non contestazione dell'opera in questa sede.
Certo, anche in questo caso, resta salvo l'interesse processuale di ciascun condomino, e dunque dell' ad agire in giudizio per contestare l'uso CP_3
fatto della cosa comune ed il potere dell'assemblea di consentirlo, ove esso risulti comunque lesivo del decoro architettonico del fabbricato o di diritti del r.g. n. 11 , dando ciò luogo ad un sindacato dell'autorità giudiziaria sulle CP_1
valutazioni del merito o sulla discrezionalità di cui dispone l'assemblea (Cass. n.
29924 del 18/11/2019) e questo è, sostanzialmente, l'oggetto dell'odierno decidere.
Rispetto a singole unità immobiliari di proprietà individuale nell'ambito di un unico edificio condominiale, le norme che regolano i rapporti di vicinato, trovano applicazione solo in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei condomini, pertanto, qualora esse vengano invocate in un giudizio tra condomini, occorre accertare se la rigorosa osservanza di dette norme sia o non nel singolo caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi della convivenza che è propria dei rapporti condominiali.
Occorre, dunque, considerare se l'uso del bene comune mediante l'appoggio della canna fumaria al muro perimetrale dell'edificio condominiale è legittimo.
Tale uso, infatti, resta subordinato ad una valutazione della normale tollerabilità della compressione della veduta e della sicurezza dell'immobile di proprietà esclusiva di nonché del decoro del palazzo condominiale. Controparte_3
Quanto alla violazione delle vedute.
In tema di condominio negli edifici, qualora il proprietario di un'unità immobiliare del piano attico agisca in giudizio per ottenere l'ordine di rimozione di una canna fumaria posta in aderenza al muro condominiale e a ridosso del suo terrazzo, la liceità dell'opera, realizzata da altro condomino, deve essere valutata dal giudice alla stregua di quanto prevede l'art. 1102 cod. civ., secondo cui ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, non rilevando, viceversa, la disciplina dettata dall'art. 907 cod. civ. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, atteso che la canna fumaria (nella specie, un tubo in metallo) non è una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto (Cass. n. 2741 del 23/02/2012)
La valutazione della incidenza della canna fumaria sulla veduta dalla stanza da letto e dalla terrazza di uso esclusivo di (10%) è condivisibile Controparte_3
e trova conferma nella documentazione fotografica allegata alla e alla c.t.u. CP_6
r.g. n. 12 La presenza della grata fissa apposta alla finestra della stanza del letto dell' che nella parte inferiore si palesa discostata dalla linea del muro, CP_3
consente un affaccio pur limitato e la canna fumaria, pur nella limitata misura accertata in sentenza, ostacola la libera visuale anche dalla terrazza di uso esclusivo dell' CP_3
Anche la valutazione della incidenza della canna fumaria sul decoro dell'immobile (10%) è condivisibile, pur tenuto conto del fatto che la parete interessata è quella che affaccia sul lato interno dello stabile condominiale;
che sulla parete era già presente l'altra canna fumaria raffigurata nella documentazione fotografica allegata ad a.t.p. e c.t.u.; della posizione e delle dimensioni della canna fumaria, nonché del fatto che questa risulta cromaticamente simile al muro su cui è poggiata.
Condivisibile è anche la valutazione della incidenza della presenza della canna fumaria sulla accessibilità al terrazzo dell' 0%), posto che la finestra CP_3
della camera da letto è preclusa dalla presenza di detta grata in ferro fissa e considerato il dislivello presente tra il piano terra e il terrazzo di uso esclusivo dell' in ogni caso superabile anche in mancanza della canna fumaria. CP_3
L'appellante non inficia la valutazione del primo giudice in punto di incidenza, della canna fumaria, sugli aspetti considerati, ma vuole solo sostituirla con una valutazione, delle medesime circostanze considerate in sentenza, più favorevole a sé.
Tuttavia, e in ciò dovendosi ritenere fondato l'appello, la realizzazione della canna fumaria, pur tenuto conto della accertata complessiva incidenza sul decoro, sulla sicurezza e sulle vedute, in una valutazione comparativa, deve ritenersi uso della parete comune compatibile con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà, degli altri condomini ( che non sollevano questioni in questa sede) e dell' , con CP_3 conseguente legittimità dell'opera.
Né incide, nel rapporto tra condomini, la mancata prova della conformità della canna fumaria alla normativa.
L infatti, non allega pregiudizi specifici ricondotti a difetti di CP_3
impermeabilità al gas o alle condense, trasmissione di fumi calore, conduttività termica o resistenza meccanica, tutte caratteristiche dell'impianto che la citata normativa vuole garantire, con la conseguenza che la eventuale irregolarità della r.g. n. 13 canna fumaria, rileva esclusivamente sul piano delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività, privo di dirette conseguenze nei rapporti privatistici tra condomini.
Spese di lite.
La convertibilità di tutti gli elementi fattuali rilevanti ai fini della decisione della controversia insorta tra le parti, il tenore della deliberazione l'assemblea condominiale sulla installazione della canna fumaria, il tenore del regolamento di condominio, la difesa assunta dal in questa sede, di sostanziale CP_1
ratifica dell'operato della società, sono tutti elementi che configurano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti relative al doppio grado di giudizio.
Restano a carico nell' le spese della ATP e della CTU che seguono la CP_3
soccombenza.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da
[...] nei confronti di Pt_1 Controparte_4
, , avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Controparte_2 Controparte_3
Tribunale Ordinario di Roma, n. 6265/2022, in data 26.04.2022, a definizione del giudizio recante n° R.G. 1226/2020 promosso da , ogni diversa Controparte_3
conclusione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda di . Controparte_3
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, fatta eccezione per le spese di ATP e di CTU, liquidate in atti, che vengono poste a carico esclusivo di
. Controparte_3
Roma, 18.06.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 14