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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 17/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1317/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Vicini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1317/2023 promoSS da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RUSSO MAZZINGHI LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE GARIBALDI 116 35010 CADONEGHE PADOVApresso il difensore avv. RUSSO MAZZINGHI LUCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MORBIDELLI ESTER ANNA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in V. LIR. N. 11 48124 RAVENNApresso il difensore avv. MORBIDELLI ESTER ANNA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per : “Voglia il Tribunale di Ravenna, GI Dr.SS Vicini, previa ogni Parte_1
miglior e più ampia declaratoria del caso, reietta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e conclusione ex adverso formulata, in accoglimento dei motivi suesposti,
pagina 1 di 9 - In tesi e nel merito, accertare e dichiarare nullo e/o inammissibile e/o infondato sia in fatto che in diritto e/o illegittimo e/o carente di prova scritta ex art. 633 c.p.c. perché in violazione dei punti 7 A e B e 9 del decreto del Tribunale di Ravenna del 6.5.21 reso in seno al procedimento definito RG 758/21, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo qui opposto del Tribunale di Ravenna n. 490/23 del 18.4.23 emesso in seno al procedimento RG 592/23 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Ravenna n. 490/23 del 18.4.23 emesso nel giudizio monitorio iscritto al n. RG 592/23 notificato in data 3.5.23 con rigetto della domanda monitoria avversa complessiva per i motivi tutti di cui in narrativa;
Sempre in tesi e nel merito, accertata e dichiarata la violazione da parte della convenuta della clausola generale del canone Controparte_1
di buona fede nell'iniziativa giudiziale intrapresa in difetto dei presupposti di legge con ricorso monitorio per decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Ravenna del 22.2.23 in seno al procedimento RG 490/23 in aperta violazione del disposto di cui agli artt. 1175 e
1375 c.c. nella consapevolezza informata della non debenza delle somme richieste per titolo giudiziale, decreto del Tribunale di Ravenna del 6.5.21 reso in seno al procedimento definito RG 758/21, per l'effetto condannare parte avversa a somma da determinarsi in via equitativa per la condotta giudiziale tenuta vista la consapevolezza di controparte di ledere il diritto altrui e la contestuale informazione dell'infondatezza della propria pretesa creditizia, stante il titolo preclusivo e l'opposto e comunicato rifiuto in aderenza, in relazione al giudizio monitorio di ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n.
RG 592/23 notificato in data 3.5.23 per i motivi tutti di cui in narrativa a norma del disposto di cui all'96 c.p.c.; In via riconvenzionale, condannare parte avversa al risarcimento del danno tutto patrimoniale derivato dall'illegittimo licenziamento operato da parte convenuta a danno della lavoratrice Dr.SS , dipendente del Dr. Parte_2
, per Euro 3.747,43 come in atti determinato, oltre interessi moratori e Parte_1
rivalutazione monetaria dal dì della domanda sino all'effettivo sodisfo, respinta la prova orale resa in giudizio in udienza del 29.6.24 in quanto in aperta violazione del divieto di cui all'art. 2721, 2725 e 2726 c.c. non potendosi provare per testi natura, esistenza,
pagina 2 di 9 sussistenza, contenuto e prestazioni inerenti a contratti, nonché del disposto di cui all'art. 2722 non essendo consentito ritenere fornita la prova di patto aggiunto o contrario all'originario contratto mediante tale mezzo orale, del pari inattendibile in quanto resa da soggetto cocreditore di parte opposta, il coniuge Sig. come CP_2
tale portatore di interesse in causa utile del pari a legittimarne iniziativa giudiziale autonoma in violazione dell'art. 244 c.p.c..
In ogni caso con vittoria di compensi professionali, Iva e Cap come per legge”.
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, ogni contraria istanza ed Controparte_1
eccezione disattesa, respingere integralmente l'opposizione e, a conferma del decreto ingiuntivo n. 490/2023 emesso dal Tribunale di Ravenna, condannare il Sig. Pt_1
al pagamento della somma di € 7.785,55, oltre agli interessi moratori dal dì del
[...]
dovuto al saldo. Con condanna del al pagamento delle spese sia del Pt_1
procedimento monitorio che del giudizio di opposizione e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa.
L'avv. Morbidelli, nel dichiarare di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, chiede che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 Controparte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
490/23 con cui gli era stato intimato il pagamento di € 7.785,55 oltre interessi e spese di procedura a titolo di asserito credito alimentare.
Adduceva parte opponente, quanto alle spese relative alla baby sitter per la figlia minore, che controparte aveva provveduto al licenziamento della baby sitter e che in ogni caso trattandosi di spesa straordinaria non concordata la steSS non era dovuta.
pagina 3 di 9 Rilevava l'opponente che le spese straordinarie di cui la chiedeva il rimborso, CP_1
quali le spese scolastiche e le spese extracurricolari ludiche sportive, non erano mai state concordate tra le parti e che le spese mediche non erano comprovate da una malattia certificata della figlia minore.
Affermava l'opponente che lo stesso aveva da sempre versato il mantenimento della figlia sotto forma di corrispettivo retribuito alla di lei baby sitter e che pertanto le somme ex adverso richieste non erano dovute né sulle stesse potevano decorrere gli interessi moratori.
Chiedeva quindi l'opponente ex art. 649 cpc la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e nel merito la revoca dello stesso previo accertamento della violazione del canone di buona fede da parte della per avere intrapreso il CP_1
procedimento monitorio e con condanna della steSS, in via riconvenzionale, al risarcimento del danno patrimoniale di € 3.747,43 derivato dall'illegittimo licenziamento della babysitter.
Costituitasi in giudizio contestava tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_1
chiedendo il rigetto della opposizione svolta e la conferma dell'impugnato decreto ingiuntivo.
Il Giudice con ordinanza 29.09.23 rigettava l'istanza ex art. 649 cpc proposta da parte opponente.
La causa, istruita mediante escussione testimoniale, veniva trattenuta dal Giudice in decisione all'udienza del 19.12.2024.
In primis, come rilevato in prima udienza di comparizione, deve essere dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente relativa al risarcimento del danno patrimoniale derivato dall'illegittimo licenziamento operato da parte convenuta in danno della lavoratrice dr.SS dipendente del dr. Parte_2
per euro 3.747,43. Parte_3
pagina 4 di 9 Infatti la domanda riconvenzionale proposta non presenta né per titolo né per oggetto alcun collegamento obiettivo con la domanda principale proposta dall'ingiungente (cfr.
CaSSzione 27654/2011).
Nel merito si osserva quanto segue.
La presente causa ha ad oggetto il preteso rimborso pro quota del mantenimento e delle spese straordinarie sostenute per la figlia minore ed anticipate dalla madre Per_1
nei riguardi del padre . Controparte_1 Parte_1
In particolare trattasi di spese per baby sitter pari ad € 5.440,22 (mantenimento ordinario), spese scolastiche per € 2.173,00, spese mediche per € 702,33 e spese sport, musica, CRE per € 964,00 (spese straordinarie) per complessivi, dedotti gli acconti versati, di € 7.785,55.
Deve rilevarsi come nel caso di specie la regolamentazione del mantenimento ordinario e delle spese straordinarie per la minore trovi il proprio titolo giuridico nel Per_1
decreto di omologazione delle conclusioni congiunte presentate dalle parti per la regolamentazione della responsabilità genitoriale n. 758/21 del 6 maggio 2021.
Il decreto, mai impugnato o modificato ed allo stato vincolante per le parti, prevede al punto 6) che “il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
l'importo mensile dallo stesso percepito a titolo di assegni familiari. Tale
[...]
versamento verrà effettuato a mezzo bonifico bancario e accreditato su conto corrente intestato alla sig.ra avente IBAN [...]PR0000947583 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese. Gli importi degli assegni familiari percepiti dal sig.
saranno integralmente versati alla sig.ra che dovrà comunque Pt_1 Controparte_1
utilizzarli unicamente per esigenze della figlia. Il 50% del costo mensile sostenuto dal sig. in favore della babysitter per (costo che nei mesi scolastici è di circa Pt_1 Per_1
€ 600,00 mensili mentre nel periodo estivo può raggiungere anche la cifra di € 1.000,00 mensili) costituisce contributo per il mantenimento ordinario della figlia”.
Il decreto prevede poi al punto 7) che “le spese straordinarie così come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Ravenna nell'interesse della figlia, verranno sostenute dai pagina 5 di 9 genitori nella misura del 50% compresa la retta per la scuola materna attualmente frequentata da sin dal novembre c.a. in quanto scelta scolastica effettuata Per_1
concordemente dai genitori. Le spese straordinarie come da protocollo sono le seguenti:
a) Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro:
- Spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
- Spese parascolastiche (pre-scuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
centri estivi unicamente nel caso in cui sia neceSSrio per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei);
- Spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate trame SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie prescritte dal medico);
b) Spese che devono essere preventivamente concordate tra genitori:
- Spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
- Spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
pagina 6 di 9 - Spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
- Spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori, acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro neceSSrio per lo svolgimento dell'attività steSS;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro).
Il medesimo decreto al punto 9) prevede che “in riferimento alle spese straordinarie da concordare a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi neceSSri e adeguati al tipo di richiesta) sempre per iscritto e con esplicita motivazione l'eventuale dissenso;
in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta”.
Risulta dal predetto decreto come il 50% delle spese sostenute per la babysitter costituiscano mantenimento ordinario della figlia minore . Per_1
La somma di € 5.440,22 detratti gli acconti riconosciuti da parte opposta in sede monitoria di € 1.494,00 ammonta ad attuali 3.946,00 e non è stata specificamente contestata da parte opponente che a riguardo si è limitata a proporre domanda riconvenzionale riservando richiesta (del resto inammissibile) di compensazione giudiziale tra la somma pretesa a titolo risarcitorio ed il credito alimentare.
Risultano inoltre versate somme a tale titolo dal nell'aprile e nel settembre 2022 Pt_1
per complessivi € 852,00 (all. 18 fasc. opponente).
Certamente dovuta alla risulta pertanto in primo luogo a titolo di mantenimento CP_1
ordinario della figlia minore la somma di € 3.094,00.
In ordine alle spese straordinarie si osserva quanto segue.
Quanto alle spese scolastiche (rette per scuole private) ammontanti in € 2.173,00 risulta in base al decreto del Tribunale di Ravenna del 6.05.21 emesso su istanza congiunta delle parti come le stesse necessitassero di previo accordo tra i genitori.
pagina 7 di 9 Inizialmente, alla data della emissione del predetto decreto, risulta come la minore fosse iscritta per accordo tra i genitori alla scuola privata Tavelli di Ravenna Per_1
rispetto alla quale i versamenti delle rette venivano effettuati dal regolarmente Pt_1
(doc. 14 fasc. opponente).
L'iscrizione della minore nel settembre 2021 all'istituto privato Accademia degli Studi di Guzzi Marialisa avveniva invece su sola iniziativa della . CP_1
La circostanza è comprovata dal provvedimento del Tribunale di Ravenna del 29.01.25 con cui, in ragione della mancanza di consenso paterno alla iscrizione alla suddetta
Accademia, è stato rigettato il ricorso della madre e disposta l'iscrizione della minore alla scuola elementare statale di stradario (cfr. ordinanza allegata alla comparsa conclusionale dell'opponente).
Le spese sostenute dalla opposta per le rette scolastiche non concordate con l'opponente non risultano pertanto dovute.
In ordine alle spese mediche (spese oculistiche ed osteopatiche) ammontanti in complessivi € 702,33 si osserva come il decreto del Tribunale di Ravenna predetto stabilisca il rimborso con necessità di previo accordo per spese mediche sanitarie non effettuate tramite SSN.
Le spese mediche richieste riguardano tutte prestazioni extra servizio SSN.
Sulla scorta della documentazione depositata (doc.
5-9 fasc. opposta) risulta peraltro come il sia sempre stato al corrente di suddette spese neceSSrie per la salute Pt_1
della figlia minore.
Deve pertanto implicitamente ritenersi sussistente il previo accordo tra le parti circa la necessità nel superiore interesse della minore delle spese mediche predette.
Quanto alle ulteriori spese mediche non è contestato che le stesse siano state sostenute nell'interesse della figlia, fossero congrue rispetto alla loro effettiva utilità e sostenibili da parte dell'opponente.
pagina 8 di 9 In ordine alle spese extracurricolari e sportive (sport, musica e CRE) per complessivi €
964,00 le stesse rientrano nelle spese straordinarie percui il decreto del Tribunale di
Ravenna prevede il previo accordo delle parti.
La previsione del previo accordo stabilito nel titolo giudiziale (decreto Tribunale di
Ravenna) vincolante per le parti esclude la ripetibilità di tali somme considerando che per le stesse non vi è prova che fossero state previamente concordate tra le parti o che il ne fosse a conoscenza e non abbia espresso il suo dissenso (cfr. sul punto per Pt_1
caso analogo ordinanza Corte di CaSSzione n. 793 del 12 gennaio 2023).
Conseguentemente stante quanto rilevato il decreto ingiuntivo opposto n. 490/23 dovrà essere revocato e dovrà essere condannato al pagamento della minor Parte_1
somma di € 3.796,33 oltre interessi legali sulla steSS decorrenti dalla data della domanda giudiziale sino al saldo.
La parziale reciproca soccombenza esclude la responsabilità ex art. 96 cpc e giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Ravenna definitivamente pronunciando nella causa RG n. 1317/24 ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa così decide:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 490/23 e condanna al pagamento Parte_1
della minor somma di € 3.796,33 oltre interessi legali sulla steSS decorrenti dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da;
Parte_1
- compensa tra le parti le spese di lite.
Ravenna, 17 marzo 2024 Il Giudice
Dott.SS Alessia Vicini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Vicini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1317/2023 promoSS da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RUSSO MAZZINGHI LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE GARIBALDI 116 35010 CADONEGHE PADOVApresso il difensore avv. RUSSO MAZZINGHI LUCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MORBIDELLI ESTER ANNA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in V. LIR. N. 11 48124 RAVENNApresso il difensore avv. MORBIDELLI ESTER ANNA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per : “Voglia il Tribunale di Ravenna, GI Dr.SS Vicini, previa ogni Parte_1
miglior e più ampia declaratoria del caso, reietta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e conclusione ex adverso formulata, in accoglimento dei motivi suesposti,
pagina 1 di 9 - In tesi e nel merito, accertare e dichiarare nullo e/o inammissibile e/o infondato sia in fatto che in diritto e/o illegittimo e/o carente di prova scritta ex art. 633 c.p.c. perché in violazione dei punti 7 A e B e 9 del decreto del Tribunale di Ravenna del 6.5.21 reso in seno al procedimento definito RG 758/21, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo qui opposto del Tribunale di Ravenna n. 490/23 del 18.4.23 emesso in seno al procedimento RG 592/23 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Ravenna n. 490/23 del 18.4.23 emesso nel giudizio monitorio iscritto al n. RG 592/23 notificato in data 3.5.23 con rigetto della domanda monitoria avversa complessiva per i motivi tutti di cui in narrativa;
Sempre in tesi e nel merito, accertata e dichiarata la violazione da parte della convenuta della clausola generale del canone Controparte_1
di buona fede nell'iniziativa giudiziale intrapresa in difetto dei presupposti di legge con ricorso monitorio per decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Ravenna del 22.2.23 in seno al procedimento RG 490/23 in aperta violazione del disposto di cui agli artt. 1175 e
1375 c.c. nella consapevolezza informata della non debenza delle somme richieste per titolo giudiziale, decreto del Tribunale di Ravenna del 6.5.21 reso in seno al procedimento definito RG 758/21, per l'effetto condannare parte avversa a somma da determinarsi in via equitativa per la condotta giudiziale tenuta vista la consapevolezza di controparte di ledere il diritto altrui e la contestuale informazione dell'infondatezza della propria pretesa creditizia, stante il titolo preclusivo e l'opposto e comunicato rifiuto in aderenza, in relazione al giudizio monitorio di ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n.
RG 592/23 notificato in data 3.5.23 per i motivi tutti di cui in narrativa a norma del disposto di cui all'96 c.p.c.; In via riconvenzionale, condannare parte avversa al risarcimento del danno tutto patrimoniale derivato dall'illegittimo licenziamento operato da parte convenuta a danno della lavoratrice Dr.SS , dipendente del Dr. Parte_2
, per Euro 3.747,43 come in atti determinato, oltre interessi moratori e Parte_1
rivalutazione monetaria dal dì della domanda sino all'effettivo sodisfo, respinta la prova orale resa in giudizio in udienza del 29.6.24 in quanto in aperta violazione del divieto di cui all'art. 2721, 2725 e 2726 c.c. non potendosi provare per testi natura, esistenza,
pagina 2 di 9 sussistenza, contenuto e prestazioni inerenti a contratti, nonché del disposto di cui all'art. 2722 non essendo consentito ritenere fornita la prova di patto aggiunto o contrario all'originario contratto mediante tale mezzo orale, del pari inattendibile in quanto resa da soggetto cocreditore di parte opposta, il coniuge Sig. come CP_2
tale portatore di interesse in causa utile del pari a legittimarne iniziativa giudiziale autonoma in violazione dell'art. 244 c.p.c..
In ogni caso con vittoria di compensi professionali, Iva e Cap come per legge”.
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, ogni contraria istanza ed Controparte_1
eccezione disattesa, respingere integralmente l'opposizione e, a conferma del decreto ingiuntivo n. 490/2023 emesso dal Tribunale di Ravenna, condannare il Sig. Pt_1
al pagamento della somma di € 7.785,55, oltre agli interessi moratori dal dì del
[...]
dovuto al saldo. Con condanna del al pagamento delle spese sia del Pt_1
procedimento monitorio che del giudizio di opposizione e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa.
L'avv. Morbidelli, nel dichiarare di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, chiede che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 Controparte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
490/23 con cui gli era stato intimato il pagamento di € 7.785,55 oltre interessi e spese di procedura a titolo di asserito credito alimentare.
Adduceva parte opponente, quanto alle spese relative alla baby sitter per la figlia minore, che controparte aveva provveduto al licenziamento della baby sitter e che in ogni caso trattandosi di spesa straordinaria non concordata la steSS non era dovuta.
pagina 3 di 9 Rilevava l'opponente che le spese straordinarie di cui la chiedeva il rimborso, CP_1
quali le spese scolastiche e le spese extracurricolari ludiche sportive, non erano mai state concordate tra le parti e che le spese mediche non erano comprovate da una malattia certificata della figlia minore.
Affermava l'opponente che lo stesso aveva da sempre versato il mantenimento della figlia sotto forma di corrispettivo retribuito alla di lei baby sitter e che pertanto le somme ex adverso richieste non erano dovute né sulle stesse potevano decorrere gli interessi moratori.
Chiedeva quindi l'opponente ex art. 649 cpc la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e nel merito la revoca dello stesso previo accertamento della violazione del canone di buona fede da parte della per avere intrapreso il CP_1
procedimento monitorio e con condanna della steSS, in via riconvenzionale, al risarcimento del danno patrimoniale di € 3.747,43 derivato dall'illegittimo licenziamento della babysitter.
Costituitasi in giudizio contestava tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_1
chiedendo il rigetto della opposizione svolta e la conferma dell'impugnato decreto ingiuntivo.
Il Giudice con ordinanza 29.09.23 rigettava l'istanza ex art. 649 cpc proposta da parte opponente.
La causa, istruita mediante escussione testimoniale, veniva trattenuta dal Giudice in decisione all'udienza del 19.12.2024.
In primis, come rilevato in prima udienza di comparizione, deve essere dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente relativa al risarcimento del danno patrimoniale derivato dall'illegittimo licenziamento operato da parte convenuta in danno della lavoratrice dr.SS dipendente del dr. Parte_2
per euro 3.747,43. Parte_3
pagina 4 di 9 Infatti la domanda riconvenzionale proposta non presenta né per titolo né per oggetto alcun collegamento obiettivo con la domanda principale proposta dall'ingiungente (cfr.
CaSSzione 27654/2011).
Nel merito si osserva quanto segue.
La presente causa ha ad oggetto il preteso rimborso pro quota del mantenimento e delle spese straordinarie sostenute per la figlia minore ed anticipate dalla madre Per_1
nei riguardi del padre . Controparte_1 Parte_1
In particolare trattasi di spese per baby sitter pari ad € 5.440,22 (mantenimento ordinario), spese scolastiche per € 2.173,00, spese mediche per € 702,33 e spese sport, musica, CRE per € 964,00 (spese straordinarie) per complessivi, dedotti gli acconti versati, di € 7.785,55.
Deve rilevarsi come nel caso di specie la regolamentazione del mantenimento ordinario e delle spese straordinarie per la minore trovi il proprio titolo giuridico nel Per_1
decreto di omologazione delle conclusioni congiunte presentate dalle parti per la regolamentazione della responsabilità genitoriale n. 758/21 del 6 maggio 2021.
Il decreto, mai impugnato o modificato ed allo stato vincolante per le parti, prevede al punto 6) che “il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
l'importo mensile dallo stesso percepito a titolo di assegni familiari. Tale
[...]
versamento verrà effettuato a mezzo bonifico bancario e accreditato su conto corrente intestato alla sig.ra avente IBAN [...]PR0000947583 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese. Gli importi degli assegni familiari percepiti dal sig.
saranno integralmente versati alla sig.ra che dovrà comunque Pt_1 Controparte_1
utilizzarli unicamente per esigenze della figlia. Il 50% del costo mensile sostenuto dal sig. in favore della babysitter per (costo che nei mesi scolastici è di circa Pt_1 Per_1
€ 600,00 mensili mentre nel periodo estivo può raggiungere anche la cifra di € 1.000,00 mensili) costituisce contributo per il mantenimento ordinario della figlia”.
Il decreto prevede poi al punto 7) che “le spese straordinarie così come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Ravenna nell'interesse della figlia, verranno sostenute dai pagina 5 di 9 genitori nella misura del 50% compresa la retta per la scuola materna attualmente frequentata da sin dal novembre c.a. in quanto scelta scolastica effettuata Per_1
concordemente dai genitori. Le spese straordinarie come da protocollo sono le seguenti:
a) Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro:
- Spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
- Spese parascolastiche (pre-scuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
centri estivi unicamente nel caso in cui sia neceSSrio per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei);
- Spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate trame SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie prescritte dal medico);
b) Spese che devono essere preventivamente concordate tra genitori:
- Spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
- Spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
pagina 6 di 9 - Spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
- Spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori, acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro neceSSrio per lo svolgimento dell'attività steSS;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro).
Il medesimo decreto al punto 9) prevede che “in riferimento alle spese straordinarie da concordare a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi neceSSri e adeguati al tipo di richiesta) sempre per iscritto e con esplicita motivazione l'eventuale dissenso;
in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta”.
Risulta dal predetto decreto come il 50% delle spese sostenute per la babysitter costituiscano mantenimento ordinario della figlia minore . Per_1
La somma di € 5.440,22 detratti gli acconti riconosciuti da parte opposta in sede monitoria di € 1.494,00 ammonta ad attuali 3.946,00 e non è stata specificamente contestata da parte opponente che a riguardo si è limitata a proporre domanda riconvenzionale riservando richiesta (del resto inammissibile) di compensazione giudiziale tra la somma pretesa a titolo risarcitorio ed il credito alimentare.
Risultano inoltre versate somme a tale titolo dal nell'aprile e nel settembre 2022 Pt_1
per complessivi € 852,00 (all. 18 fasc. opponente).
Certamente dovuta alla risulta pertanto in primo luogo a titolo di mantenimento CP_1
ordinario della figlia minore la somma di € 3.094,00.
In ordine alle spese straordinarie si osserva quanto segue.
Quanto alle spese scolastiche (rette per scuole private) ammontanti in € 2.173,00 risulta in base al decreto del Tribunale di Ravenna del 6.05.21 emesso su istanza congiunta delle parti come le stesse necessitassero di previo accordo tra i genitori.
pagina 7 di 9 Inizialmente, alla data della emissione del predetto decreto, risulta come la minore fosse iscritta per accordo tra i genitori alla scuola privata Tavelli di Ravenna Per_1
rispetto alla quale i versamenti delle rette venivano effettuati dal regolarmente Pt_1
(doc. 14 fasc. opponente).
L'iscrizione della minore nel settembre 2021 all'istituto privato Accademia degli Studi di Guzzi Marialisa avveniva invece su sola iniziativa della . CP_1
La circostanza è comprovata dal provvedimento del Tribunale di Ravenna del 29.01.25 con cui, in ragione della mancanza di consenso paterno alla iscrizione alla suddetta
Accademia, è stato rigettato il ricorso della madre e disposta l'iscrizione della minore alla scuola elementare statale di stradario (cfr. ordinanza allegata alla comparsa conclusionale dell'opponente).
Le spese sostenute dalla opposta per le rette scolastiche non concordate con l'opponente non risultano pertanto dovute.
In ordine alle spese mediche (spese oculistiche ed osteopatiche) ammontanti in complessivi € 702,33 si osserva come il decreto del Tribunale di Ravenna predetto stabilisca il rimborso con necessità di previo accordo per spese mediche sanitarie non effettuate tramite SSN.
Le spese mediche richieste riguardano tutte prestazioni extra servizio SSN.
Sulla scorta della documentazione depositata (doc.
5-9 fasc. opposta) risulta peraltro come il sia sempre stato al corrente di suddette spese neceSSrie per la salute Pt_1
della figlia minore.
Deve pertanto implicitamente ritenersi sussistente il previo accordo tra le parti circa la necessità nel superiore interesse della minore delle spese mediche predette.
Quanto alle ulteriori spese mediche non è contestato che le stesse siano state sostenute nell'interesse della figlia, fossero congrue rispetto alla loro effettiva utilità e sostenibili da parte dell'opponente.
pagina 8 di 9 In ordine alle spese extracurricolari e sportive (sport, musica e CRE) per complessivi €
964,00 le stesse rientrano nelle spese straordinarie percui il decreto del Tribunale di
Ravenna prevede il previo accordo delle parti.
La previsione del previo accordo stabilito nel titolo giudiziale (decreto Tribunale di
Ravenna) vincolante per le parti esclude la ripetibilità di tali somme considerando che per le stesse non vi è prova che fossero state previamente concordate tra le parti o che il ne fosse a conoscenza e non abbia espresso il suo dissenso (cfr. sul punto per Pt_1
caso analogo ordinanza Corte di CaSSzione n. 793 del 12 gennaio 2023).
Conseguentemente stante quanto rilevato il decreto ingiuntivo opposto n. 490/23 dovrà essere revocato e dovrà essere condannato al pagamento della minor Parte_1
somma di € 3.796,33 oltre interessi legali sulla steSS decorrenti dalla data della domanda giudiziale sino al saldo.
La parziale reciproca soccombenza esclude la responsabilità ex art. 96 cpc e giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Ravenna definitivamente pronunciando nella causa RG n. 1317/24 ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa così decide:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 490/23 e condanna al pagamento Parte_1
della minor somma di € 3.796,33 oltre interessi legali sulla steSS decorrenti dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da;
Parte_1
- compensa tra le parti le spese di lite.
Ravenna, 17 marzo 2024 Il Giudice
Dott.SS Alessia Vicini
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