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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4255/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4255/2019
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Pasquale Fornaro Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Simone Tiberi
OPPOSTA
NONCHE'
in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio degli Controparte_2
avv.ti Luigi Schiavone e Maria Luisa Errichiello
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910.
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., e dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., osserva il Tribunale che ha proposto, con ricorso, opposizione avverso una Parte_1
ingiunzione di pagamento regolata dal r.d. n. 639/1910, evocando in giudizio il Controparte_2
e la quale concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate del
[...] Controparte_1
suddetto proponendo opposizione, ai sensi dell'art. 3 R.D. n. 639/1910, alla ingiunzione di CP_2
pagamento n. ING/149-2019-810 del 25.3.2019, notificata il 14.5.2019, dell'importo di € 19.508,33, di cui €
19.107,75 per il debito principale ed € 392,48 per interessi legali, nonché € 8,10 per spese di notifica, emessa a titolo di indennità risarcitoria per l'occupazione senza titolo dell'immobile sito in CP_2
alla Via Tito Livio n. 25/bis, individuato al catasto fabbricati al foglio 4, particella 1095, realizzato
[...]
abusivamente ed acquisito al patrimonio comunale, a seguito di inottemperanza all'ordine di demolizione impartito dal CP_2
Si costituivano in giudizio sia la che il entrambi Controparte_1 Controparte_2
eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nonché, nel merito, contestando il merito dell'opposizione e concludendo per il suo rigetto, per tutte le ragioni esplicate nelle rispettive comparse di costituzione, cui si fa qui espresso rinvio.
Mutato il rito da speciale in ordinario (cfr. ordinanza del 03.12.2019), la causa, dopo l'assegnazione dei termini dell'art. 183, comma 6, c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 28.01.2025
giunge alla decisione, a seguito della concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c. ridotti a trenta giorni per il deposito di comparse conclusionali e venti giorni per il deposito di memorie di replica.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che vada accolta, con effetto assorbente di ogni altra questione,
l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, sollevata dalle parti convenute.
Sul punto, si osserva che l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione impositiva del pagamento di un canone o di un'indennità per l'occupazione sine titulo di immobile costruito senza concessione edilizia e di cui,
2 pertanto, sia stata disposta l'acquisizione al patrimonio comunale, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l'oggetto del contendere rientra tra le ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., riguardanti “gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio (…)”.
Ritiene, infatti, il Tribunale di aderire all'orientamento pretorio (cfr., da ultimo, Tar Campania, Sez. II,
16.5.2023, n. 2931) secondo il quale la giurisdizione esclusiva di cui alla norma richiamata attiene alla totalità degli aspetti dell'uso del territorio;
conseguentemente, dal momento che l'atto oggetto di giudizio è direttamente consequenziale alla repressione di abusi edilizi, esso sottende un diretto collegamento con l'esercizio del potere autoritativo spettante all'amministrazione nell'esercizio dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia.
In altre parole, l'ordinanza-ingiunzione in questa sede impugnata non può essere considerata come provvedimento isolato ed a sé stante, essendo chiaramente inserito nell'ambito del più ampio iter amministrativo volto a pervenire all'abbattimento di un fabbricato costruito in violazione della normativa edilizia.
Inserimento, invero, particolarmente evidente nel caso qui in analisi, in quanto il provvedimento impugnato (ingiunzione di pagamento n. ING/149-2019-810 del 25.3.2019, emessa dalla convenuta società concessionaria della riscossione) richiama espressamente l'ordinanza di sgombero n. 22 bis del 19.3.2014, che a sua volta trova origine nell'ordine di demolizione n. 66 del 24.10.2007 del manufatto medesimo,
realizzato in assenza di permesso di costruire in alla “Via Tito Livio, ricadente sulla Controparte_2
particella n. 1095 del foglio 4”, cui seguiva la sua acquisizione di diritto al patrimonio comunale ex art. 31 del
D.P.R. 380/2001 (cfr. ordinanza di sgombero in all. n. 4 della produzione telematica di Controparte_1
; provvedimenti, questi elencati, tutti adottati dall'ente locale convenuto e rimasti inadempiuti da parte
[...]
dell'opponente.
Pertanto, è fuor di dubbio che il provvedimento qui impugnato sia funzionale all'esecuzione dei citati provvedimenti ablatori, tutti espressivi del potere autoritativo spettante all'ente locale in subiecta materia.
3 Stante la complessità della questione, oggetto di contrasti giurisprudenziali, sussistono giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
2. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 15.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4255/2019
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Pasquale Fornaro Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Simone Tiberi
OPPOSTA
NONCHE'
in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio degli Controparte_2
avv.ti Luigi Schiavone e Maria Luisa Errichiello
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910.
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., e dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., osserva il Tribunale che ha proposto, con ricorso, opposizione avverso una Parte_1
ingiunzione di pagamento regolata dal r.d. n. 639/1910, evocando in giudizio il Controparte_2
e la quale concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate del
[...] Controparte_1
suddetto proponendo opposizione, ai sensi dell'art. 3 R.D. n. 639/1910, alla ingiunzione di CP_2
pagamento n. ING/149-2019-810 del 25.3.2019, notificata il 14.5.2019, dell'importo di € 19.508,33, di cui €
19.107,75 per il debito principale ed € 392,48 per interessi legali, nonché € 8,10 per spese di notifica, emessa a titolo di indennità risarcitoria per l'occupazione senza titolo dell'immobile sito in CP_2
alla Via Tito Livio n. 25/bis, individuato al catasto fabbricati al foglio 4, particella 1095, realizzato
[...]
abusivamente ed acquisito al patrimonio comunale, a seguito di inottemperanza all'ordine di demolizione impartito dal CP_2
Si costituivano in giudizio sia la che il entrambi Controparte_1 Controparte_2
eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nonché, nel merito, contestando il merito dell'opposizione e concludendo per il suo rigetto, per tutte le ragioni esplicate nelle rispettive comparse di costituzione, cui si fa qui espresso rinvio.
Mutato il rito da speciale in ordinario (cfr. ordinanza del 03.12.2019), la causa, dopo l'assegnazione dei termini dell'art. 183, comma 6, c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 28.01.2025
giunge alla decisione, a seguito della concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c. ridotti a trenta giorni per il deposito di comparse conclusionali e venti giorni per il deposito di memorie di replica.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che vada accolta, con effetto assorbente di ogni altra questione,
l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, sollevata dalle parti convenute.
Sul punto, si osserva che l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione impositiva del pagamento di un canone o di un'indennità per l'occupazione sine titulo di immobile costruito senza concessione edilizia e di cui,
2 pertanto, sia stata disposta l'acquisizione al patrimonio comunale, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l'oggetto del contendere rientra tra le ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., riguardanti “gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio (…)”.
Ritiene, infatti, il Tribunale di aderire all'orientamento pretorio (cfr., da ultimo, Tar Campania, Sez. II,
16.5.2023, n. 2931) secondo il quale la giurisdizione esclusiva di cui alla norma richiamata attiene alla totalità degli aspetti dell'uso del territorio;
conseguentemente, dal momento che l'atto oggetto di giudizio è direttamente consequenziale alla repressione di abusi edilizi, esso sottende un diretto collegamento con l'esercizio del potere autoritativo spettante all'amministrazione nell'esercizio dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia.
In altre parole, l'ordinanza-ingiunzione in questa sede impugnata non può essere considerata come provvedimento isolato ed a sé stante, essendo chiaramente inserito nell'ambito del più ampio iter amministrativo volto a pervenire all'abbattimento di un fabbricato costruito in violazione della normativa edilizia.
Inserimento, invero, particolarmente evidente nel caso qui in analisi, in quanto il provvedimento impugnato (ingiunzione di pagamento n. ING/149-2019-810 del 25.3.2019, emessa dalla convenuta società concessionaria della riscossione) richiama espressamente l'ordinanza di sgombero n. 22 bis del 19.3.2014, che a sua volta trova origine nell'ordine di demolizione n. 66 del 24.10.2007 del manufatto medesimo,
realizzato in assenza di permesso di costruire in alla “Via Tito Livio, ricadente sulla Controparte_2
particella n. 1095 del foglio 4”, cui seguiva la sua acquisizione di diritto al patrimonio comunale ex art. 31 del
D.P.R. 380/2001 (cfr. ordinanza di sgombero in all. n. 4 della produzione telematica di Controparte_1
; provvedimenti, questi elencati, tutti adottati dall'ente locale convenuto e rimasti inadempiuti da parte
[...]
dell'opponente.
Pertanto, è fuor di dubbio che il provvedimento qui impugnato sia funzionale all'esecuzione dei citati provvedimenti ablatori, tutti espressivi del potere autoritativo spettante all'ente locale in subiecta materia.
3 Stante la complessità della questione, oggetto di contrasti giurisprudenziali, sussistono giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
2. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 15.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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