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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/07/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1943/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria GI D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 30/4/2025 da
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SARA Parte_1 C.F._1
NAVARI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Capezzano Pianore (LU), via dei Carpentieri n. 10, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LAURA Parte_2 C.F._2
FERRI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Capezzano Pianore (LU), via dei Carpentieri n. 10, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte, come integrate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, di seguito testualmente riportate:
«
1. CASA CONIUGALE: La casa coniugale sita in Viareggio, fraz. Torre del Lago (LU) via Verdi n. 3 Lettera A, condotta in locazione dai coniugi (ALL. N. 4), verrà assegnata con tutti gli arredi alla sig.ra che continuerà ad abitarvi unitamente alle figlie e GI. Si fa presente Parte_2 Per_1 che dal mese di settembre 2024, il sig. si è, di fatto, trasferito in altro immobile Parte_1 sito in Viareggio (LU), via Verdi n.133, insieme alla nuova compagna sottoscrivendo contratto di locazione di natura transitoria (ALL. N. 5).
1. SITUAZIONE PERSONALE CONIUGI I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e indipendenti.
1 La sig.ra con diploma scuola media inferiore è dipendente con qualifica operaia - Parte_2 part time aiuto add. vendite e presta la sua attività presso la tabaccheria di Lido di Persona_2
Camaiore. I redditi dichiarati nell'ultimo triennio dalla ricorrente sono quelli risultanti dalle certificazioni uniche 2025 - 2024 - 2023 (ALL. TI NN. 6). È altresì proprietaria di un'autovettura Renegade Avanger tg. FD035MF - (ALL. N. 7) e titolare di un c/c acceso presso Intesa S. Paolo filiale di Viareggio. Il sig. con diploma scuola media inferiore è istruttore MSP. È proprietario del Parte_1 ciclomotore Ligier tg. X97VP5 e del motociclo Piaggio BV96495 (ALL. N. 8). È altresì titolare di un c/c acceso presso Banco BPM filiale di Sesto Fiorentino. I redditi dichiarati nell'ultimo triennio dal ricorrente sono quelli risultanti dalla dichiarazione dei redditi Persone Fisiche 2024 - 2023 - 2022 (ALL.TI NN. 9).
2. CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO ORDINARIO: Il sig. si impegna al versamento a favore della sig.ra della Parte_1 Parte_2 somma mensile di euro 400,00= (quattrocento/00=) a titolo di mantenimento per ciascuna figlia e così per complessivi euro 800,00= (ottocento/00=) al mese. Il pagamento del contributo ordinario di mantenimento avverrà mediante versamento su conto corrente intestato alla sig.ra alle coordinate iban note, da eseguirsi entro il giorno Parte_2
15 di ogni mese. Detta somma sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. Si evidenzia che attualmente la figlia GI risulta assunta dal 10.3.25 al 9.9.25 con contratto da tirocinante e busta paga mensile di € 600,00, mentre la figlia , ancora studentessa, gioca a beach tennis a Per_1 livello professionistico, percependo dagli sponsor una somma mensile a titolo di rimborso spese per le trasferte sportive oltre ai Price money dei tornei a cui partecipa che variano a seconda delle vincite. Resta inteso che allorché percepirà ingaggi da sponsor e premi sportivi che le Per_1 consentiranno di provvedere direttamente al suo mantenimento, ed allorché GI verrà assunta con contratto di lavoro con stipendio superiore, il mantenimento sopra indicato verrà riquantificato o comunque non sarà più dovuto. Il Sig. corrisponderà alla il mantenimento Parte_1 Parte_2 per anche quando quest'ultima si recherà in trasferta per eventi sportivi, motivi scolastici, Per_1 vacanza, ecc. Sarà dunque esclusivo onere della madre corrispondere alla figlia quanto dovuto per il suo sostentamento, ovvero per il pagamento di ogni spesa non rientrante tra quelle straordinarie, durante le predette trasferte.
3. ASSEGNO UNICO: Le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_2
4. SPESE STRAORDINARIE: Le spese straordinarie da sostenersi per le figlie, preventivamente concordate e fiscalmente documentate, saranno corrisposte nella misura del 50% tra i coniugi ad eccezione delle spese sportive relative al beach tennis praticato dalla figlia e della palestra Per_1 frequentata da entrambe le figlie e GI che il sig. si impegna a sostenere Per_1 Parte_1 personalmente nella misura del 100% e che, pertanto, rimarranno a suo carico esclusivo. Per spese straordinarie sono da intendersi quelle elencate nel Protocollo adottato da codesto Tribunale in data 7.10.2020 e dovranno esser rimborsate - tra i coniugi - entro tre giorni dalla richiesta e comunque dall'esibizione della relativa e specifica ricevuta di pagamento. È patto espresso fra i genitori che il sig. continuerà a pagare integralmente il costo Parte_1 della retta relativa all'anno scolastico in corso 2024/2025 per l'Istituto privato FR MA frequentato dalla figlia . Per_1
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese da vantare
2 reciprocamente a titolo di assegno divorzile, neppure alla componente compensativa/perequativa del medesimo.
6. Le spese ed i compensi legali del presente giudizio verranno integralmente compensati fra le parti.
7. I coniugi si obbligano a dare immediata attuazione agli accordi di cui al presente ricorso a far data dalla sua sottoscrizione».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 10/8/2002, dal quale sono nate le due figlie GI (nata il [...]) ed (nata il [...]), entrambe maggiorenni ma non ancora Per_1 economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto, integrando la condizione di cui al punto n. 3) del medesimo. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse delle figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
3 La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 10/8/2002, debitamente trascritto Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 62, Parte II, Serie A, Ufficio primo, dell'Anno 2002, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 16/7/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria GI D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 30/4/2025 da
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SARA Parte_1 C.F._1
NAVARI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Capezzano Pianore (LU), via dei Carpentieri n. 10, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LAURA Parte_2 C.F._2
FERRI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Capezzano Pianore (LU), via dei Carpentieri n. 10, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte, come integrate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, di seguito testualmente riportate:
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1. CASA CONIUGALE: La casa coniugale sita in Viareggio, fraz. Torre del Lago (LU) via Verdi n. 3 Lettera A, condotta in locazione dai coniugi (ALL. N. 4), verrà assegnata con tutti gli arredi alla sig.ra che continuerà ad abitarvi unitamente alle figlie e GI. Si fa presente Parte_2 Per_1 che dal mese di settembre 2024, il sig. si è, di fatto, trasferito in altro immobile Parte_1 sito in Viareggio (LU), via Verdi n.133, insieme alla nuova compagna sottoscrivendo contratto di locazione di natura transitoria (ALL. N. 5).
1. SITUAZIONE PERSONALE CONIUGI I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e indipendenti.
1 La sig.ra con diploma scuola media inferiore è dipendente con qualifica operaia - Parte_2 part time aiuto add. vendite e presta la sua attività presso la tabaccheria di Lido di Persona_2
Camaiore. I redditi dichiarati nell'ultimo triennio dalla ricorrente sono quelli risultanti dalle certificazioni uniche 2025 - 2024 - 2023 (ALL. TI NN. 6). È altresì proprietaria di un'autovettura Renegade Avanger tg. FD035MF - (ALL. N. 7) e titolare di un c/c acceso presso Intesa S. Paolo filiale di Viareggio. Il sig. con diploma scuola media inferiore è istruttore MSP. È proprietario del Parte_1 ciclomotore Ligier tg. X97VP5 e del motociclo Piaggio BV96495 (ALL. N. 8). È altresì titolare di un c/c acceso presso Banco BPM filiale di Sesto Fiorentino. I redditi dichiarati nell'ultimo triennio dal ricorrente sono quelli risultanti dalla dichiarazione dei redditi Persone Fisiche 2024 - 2023 - 2022 (ALL.TI NN. 9).
2. CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO ORDINARIO: Il sig. si impegna al versamento a favore della sig.ra della Parte_1 Parte_2 somma mensile di euro 400,00= (quattrocento/00=) a titolo di mantenimento per ciascuna figlia e così per complessivi euro 800,00= (ottocento/00=) al mese. Il pagamento del contributo ordinario di mantenimento avverrà mediante versamento su conto corrente intestato alla sig.ra alle coordinate iban note, da eseguirsi entro il giorno Parte_2
15 di ogni mese. Detta somma sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. Si evidenzia che attualmente la figlia GI risulta assunta dal 10.3.25 al 9.9.25 con contratto da tirocinante e busta paga mensile di € 600,00, mentre la figlia , ancora studentessa, gioca a beach tennis a Per_1 livello professionistico, percependo dagli sponsor una somma mensile a titolo di rimborso spese per le trasferte sportive oltre ai Price money dei tornei a cui partecipa che variano a seconda delle vincite. Resta inteso che allorché percepirà ingaggi da sponsor e premi sportivi che le Per_1 consentiranno di provvedere direttamente al suo mantenimento, ed allorché GI verrà assunta con contratto di lavoro con stipendio superiore, il mantenimento sopra indicato verrà riquantificato o comunque non sarà più dovuto. Il Sig. corrisponderà alla il mantenimento Parte_1 Parte_2 per anche quando quest'ultima si recherà in trasferta per eventi sportivi, motivi scolastici, Per_1 vacanza, ecc. Sarà dunque esclusivo onere della madre corrispondere alla figlia quanto dovuto per il suo sostentamento, ovvero per il pagamento di ogni spesa non rientrante tra quelle straordinarie, durante le predette trasferte.
3. ASSEGNO UNICO: Le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_2
4. SPESE STRAORDINARIE: Le spese straordinarie da sostenersi per le figlie, preventivamente concordate e fiscalmente documentate, saranno corrisposte nella misura del 50% tra i coniugi ad eccezione delle spese sportive relative al beach tennis praticato dalla figlia e della palestra Per_1 frequentata da entrambe le figlie e GI che il sig. si impegna a sostenere Per_1 Parte_1 personalmente nella misura del 100% e che, pertanto, rimarranno a suo carico esclusivo. Per spese straordinarie sono da intendersi quelle elencate nel Protocollo adottato da codesto Tribunale in data 7.10.2020 e dovranno esser rimborsate - tra i coniugi - entro tre giorni dalla richiesta e comunque dall'esibizione della relativa e specifica ricevuta di pagamento. È patto espresso fra i genitori che il sig. continuerà a pagare integralmente il costo Parte_1 della retta relativa all'anno scolastico in corso 2024/2025 per l'Istituto privato FR MA frequentato dalla figlia . Per_1
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese da vantare
2 reciprocamente a titolo di assegno divorzile, neppure alla componente compensativa/perequativa del medesimo.
6. Le spese ed i compensi legali del presente giudizio verranno integralmente compensati fra le parti.
7. I coniugi si obbligano a dare immediata attuazione agli accordi di cui al presente ricorso a far data dalla sua sottoscrizione».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 10/8/2002, dal quale sono nate le due figlie GI (nata il [...]) ed (nata il [...]), entrambe maggiorenni ma non ancora Per_1 economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto, integrando la condizione di cui al punto n. 3) del medesimo. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse delle figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
3 La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 10/8/2002, debitamente trascritto Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 62, Parte II, Serie A, Ufficio primo, dell'Anno 2002, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 16/7/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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