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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 940/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6545/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
'Società_1 S.r.l.' - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mandatoriccio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0030567223000000940 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19/09/2025, la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 0030567223000000940 del 21/12/2023 e notificata a mezzo pec in data 29.07.2024 ed avente ad oggetto: IMU per l'anno
2013. La ricorrente ha eccepito la nullità dell'ingiunzione per illegittimità e conseguente nullita' per violazione dell'art.25 d.p.r. N.602/73
-mancata notifica atto presupposto;
Manifesta infondatezza e/o illegittimità della pretesa tributaria - intervenuta decadenza e/o prescrizione;
Nullità e/o illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per indeterminatezza degli interessi e delle sanzioni.
Si costituisce in atti la Concessionaria per la riscossione dell'ente impositore che sul punto seccepisce la carenza di legittimazione passiva della Creset in merito alle doglianze, eccezioni e difese che investono la notifica dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In effetti visti gli atti anche questa Corte riconosce il difetto di legittimazione passiva eccepito dalla concessionaria Creset in ordine alle contestazioni di merito mosse da parte ricorrente, in quanto organo deputato alla mera riscossione del tributo per conto dell'ente impositore Comune di Mandatoriccio, che non è invece stato coinvolto nella odierna controverssa pur essendo unico titolare del potere impositivo afferente la fattispecie.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di 1 grado di Cosenza così dispone
- dichiara inammissibile il gravame per mancanza di legittimazione passiva della convenuta.
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in favore della parte resistente in € 400,00 ( quattrocento) per compensi , oltre accessori come per legge , con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6545/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
'Società_1 S.r.l.' - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mandatoriccio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0030567223000000940 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19/09/2025, la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 0030567223000000940 del 21/12/2023 e notificata a mezzo pec in data 29.07.2024 ed avente ad oggetto: IMU per l'anno
2013. La ricorrente ha eccepito la nullità dell'ingiunzione per illegittimità e conseguente nullita' per violazione dell'art.25 d.p.r. N.602/73
-mancata notifica atto presupposto;
Manifesta infondatezza e/o illegittimità della pretesa tributaria - intervenuta decadenza e/o prescrizione;
Nullità e/o illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per indeterminatezza degli interessi e delle sanzioni.
Si costituisce in atti la Concessionaria per la riscossione dell'ente impositore che sul punto seccepisce la carenza di legittimazione passiva della Creset in merito alle doglianze, eccezioni e difese che investono la notifica dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In effetti visti gli atti anche questa Corte riconosce il difetto di legittimazione passiva eccepito dalla concessionaria Creset in ordine alle contestazioni di merito mosse da parte ricorrente, in quanto organo deputato alla mera riscossione del tributo per conto dell'ente impositore Comune di Mandatoriccio, che non è invece stato coinvolto nella odierna controverssa pur essendo unico titolare del potere impositivo afferente la fattispecie.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di 1 grado di Cosenza così dispone
- dichiara inammissibile il gravame per mancanza di legittimazione passiva della convenuta.
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in favore della parte resistente in € 400,00 ( quattrocento) per compensi , oltre accessori come per legge , con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.