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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Giudice
Dr.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 25.02.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato sentenza telematica contestuale nella causa iscritta al n. 2395/2024 R.G.L. promossa
DA
, nato a [...] il [...] ivi residente a[...], Parte_1
c.f. , rapp.to e difeso dall'avv. Achille Ambrosone elett. CodiceFiscale_1
dom. in Napoli al C.so Umberto I° n.34, come in atti;
Ricorrente
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Presidente della Giunta Regionale On. Controparte_1
, legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Controparte_2
1
elettiva-mente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81, come in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 01.02.2024 il sig. conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi a questo Giudice del lavoro la esponendo che con Controparte_1
ricorso del 3 ottobre 2008 rappresentava di essere dipendente dell'ente, inquadrato, all'epoca, nella quarta qualifica funzionale e di aver chiesto, ed ottenuto il formale riconoscimento del diverso profilo funzionale di “addetto
a macchine complesse” riconducibile al superiore inquadramento nella V qualifica funzionale.
Infatti, con sentenza n°24350 del 13/10/2010 il Tribunale di Napoli – Sezione lavoro, dichiarava il diritto dell'istante all'attribuzione del profilo professionale di “addetto a macchine complesse”, rientrante nella V qualifica funzionale con decorrenza dal 3 marzo 2000 e condannava la CP_1
a corrispondergli le differenze retributive maturate per effetto del
[...]
suddetto riconoscimento a decorrere dalla medesima data, da quantificarsi in separata sede.
La procedeva all'attribuzione al ricorrente dell'ex V Controparte_1
qualifica funzionale, categoria B posizione economica B3 iniziale del CCNL del
31.3.1999, profilo professionale di collaboratore professionale addetto a macchine complesse, demandando al settore trattamento dell'A.G.C. 07 la quantificazione delle differenze retributive.
2 Ciononostante, al sig. non venivano riconosciute le differenze Pt_1
retributive dovute;
tanto che, nell'aprile del 2018 ne aveva, espressamente, chiesto il pagamento mettendo in mora la propria datrice di lavoro senza, però, ottenere alcuna risposta.
Nessun dubbio permaneva sull'esistenza del credito vantato dal ricorrente nei confronti della perché il diritto al pagamento delle Controparte_1
differenze retributive era stato riconosciuto con la indicata sentenza alla quale la aveva anche dato esecuzione dal punto di vista giuridico Controparte_1
ma non da quello economico: per cui il ricorrente versava nella situazione del creditore insoddisfatto poiché il debitore, nella fattispecie , Controparte_1
non aveva eseguito la prestazione dovuta.
Ciò dedotto chiedeva: poi, così provvedere: condannare la , in persona del Controparte_1
Presidente e legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del sig. Parte_1
della complessiva somma di €.23.689,50 per le causali di cui al presente ricorso, oltre gli interessi nella misura legale e, se dovuto, il maggior danno subito per la diminuzione del valore del credito con decorrenza dal giorno della maturazione delle singole differenze annuali al soddisfo. Vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione.>>
La costituitasi con memoria del 09.07.2024, si opponeva Controparte_1
alla domanda chiedendo il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed improponibile, oltre che infondato.
In particolare, la deduceva la inesattezza della modalità di calcolo CP_1
utilizzata da controparte. In maniera assolutamente illogica, infatti, nella tabella percepito, secondo la convenuta, si riportava lo stipendio tabellare annuo al netto della progressione, che raffrontato con lo stipendio tabellare annuo B3, determinava in maniera falsata differenze retributive dovute.
3 Al , oltre alla retribuzione tabellare B2 determinata dalla ricollocazione Pt_1
del dipendente nella categoria B2 a partire dal 01.07.1999, per il periodo dal
03/03/2000 al 31/12/2023, erano stati corrisposti importi a titolo di progressione, sulla base della posizione economica ricoperta dallo stesso dipendente.
Dunque, atteso che gli emolumenti erogati dall'Ente erano del tutto corretti e non emergevano ulteriori somme da corrispondere, il ricorso appariva assolutamente privo di fondamento nonché pretestuoso e se ne chiedeva il rigetto, con condanna alle spese legali.
Concludeva, pertanto: <affinch l giudice adito reietta ogni contraria azione pretesa o istanza voglia nel merito rigettare la domanda proposta dal ricorrente perch inammissibile ed infondata in fatto e diritto con vittoria di spese onorari giudizio.>>
All' odierna udienza, lette le note scritte pervenute nel termine assegnato alle parti, il Giudice decideva la causa come da sentenza contestuale.
Il ricorso va accolto.
Quanto al merito della questione occorre riportarsi alle persuasive argomentazioni contenute nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 24350 del 13 ottobre 2010 con cui venne affermato il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera discendente dal superiore inquadramento riconosciuto nel diverso profilo funzionale di “addetto a macchine complesse” con attribuzione della V qualifica funzionale e della fascia economica B3 del CCNL vigente a decorrere dal 3 marzo 2000.
Sul punto, non emergendo elementi di segno contrario né contestazioni tra i contendenti, deve desumersi che tale dictum sia divenuto ormai cosa giudicata, ditalchè non può porsi in dubbio che il diritto invocato è divenuto incontrovertibile.
4 Invero, il giudicato "fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa" (ai sensi dell'articolo 2909 c.c.) entro i limiti oggettivi, che sono segnati – secondo la giurisprudenza della Suprema Corte ( si vedano, per tutte, le sentenze n. 5925/2004,
14414/02, 14477/99) - dagli elementi costitutivi, come tali rilevanti per l'identificazione, dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si forma. Si tratta del titolo della stessa azione (causa petendi) - cioè del fatto giuridico, sul quale si fonda - nonché del bene della vita, che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere, tuttavia, dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato), in quanto l'accertamento
- che è coperto dalla autorità del giudicato (ai sensi dell'art 2909 c.c., cit.) - è comune alle sentenze (non solo di accertamento, appunto, ma anche) costitutive e di condanna
(vedi, per tutte, Cass. n. 5925/2004, 14414/02, 14477/99, cit.).
Entro i limiti oggettivi prospettati, poi, l'autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile - secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (si vedano, per tutte, le sentenze n. 5224/89 delle sezioni unite n. 5925/2004, cit., 3074/2001,
6148/2000, 2205/96, 281/96, 1079, 7890/94, 11974, 11528/90, 5748/88, 8656/87,
7047/86, 6991/86, 2034/86, 6018, 442/84, 6853/82, 715/880 di sezioni semplici) - cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto, fatte valere in via di azione o di eccezione,
e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione (ed. giudicato esplicito), ma anche le questioni non dedotte in giudizio, che costituiscano, tuttavia, presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa (c.d. giudicato implicito), restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato (sullo specifico punto, vedi, per tutte, Cass. n. 5925/2004, 14414/02, 10279/94, 5748/88, 2034/86, cit.).
Peraltro il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura
5 e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche - secondo la giurisprudenza di legittimità, (si vedano, per tutte, le sentenze n. 5925/2004,
5105/2003, 226/2001 delle sezioni unite), successiva all'affermazione del principio di diritto della rilevabilità d'ufficio del giudicato (anche) esterno (in senso contrario, tuttavia, pare la sentenza 8809/2003 di sezione semplice, che sostanzialmente conferma la contraria giurisprudenza, formatasi prima dell'affermazione di detto principio di diritto) - con la conseguenza che, da un lato, il giudicato può essere interpretato direttamente dalla Corte di cassazione e, dall'altro, l'erronea interpretazione, che ne sia data dal giudice di merito, può essere denunciata, con ricorso per cassazione, sotto il profilo della violazione di norme di diritto (art 360, n. 3,
c.p.c.).
Alla luce dei principi di diritto enunciati e tenuto conto che è certo che la giurisdizione spetta al giudice ordinario sull' intero periodo di lavoro sin dall' origine azionato dal ricorrente, può concludersi nel senso che il diritto agli emolumenti retributivi da superiore inquadramento spetti allo stesso per effetto del giudicato interno formatosi sulla sentenza del 2010 prodotta in atti. Invero, in quella sede la convenuta CP_1
venne condannata a corrispondere al dipendente le differenze retributive maturate per effetto del riconoscimento della superiore qualifica suddetta.
La , costituitasi tempestivamente, ha contestato i conteggi allegati all' atto CP_1
introduttivo sostenendo che già all' epoca di emissione della sentenza sull' an il Pt_1
ricoprisse la posizione economica B6 percependo un trattamento economico superiore a quello richiesto, corrispondente alla fascia B3.
Ha altresì sottolineato che lo stipendio tabellare annuo andava quantificato aggiungendo le progressioni economiche via via corrisposte così come indicate in busta paga. Per tale via è giunta a negare qualunque differenza retributiva spettante al ricorrente atteso che le somme versate risultavano superiori a quelle in questa sede rivendicate.
6 L' assunto non può essere condiviso.
A ben vedere, infatti, la titolarità del livello economico B6 all' atto in cui venne sottoscritto con il , in data 15.4.2011 , il contratto individuale di lavoro ( di cui, Pt_1
peraltro non vi è traccia in atti) con cui gli veniva formalmente assegnato il profilo professionale di “collaboratore professionale addetto alle macchine complesse” non cambia i termini della questione.
L' attribuzione formale di un livello retributivo difatti , non seguita da un concreto ed effettivo adeguamento del trattamento retributivo e, in particolare, di uno stipendio tabellare annuo corrispondente a quello dovuto dalla datrice in applicazione della contrattazione collettiva di settore non appare rispettosa del dictum giudiziale facente stato tra le parti.
Il ricorrente ha sul punto documentato, mediante la produzione delle tabelle retributive allegate ai vari contratti collettivi succedutisi dal marzo 2000 ad oggi, che lo stipendio tabellare annuo ivi indicato risulta superiore a quello ricavabile dagli statini paga e ciò con precipuo riferimento al livello B3 riconosciuto in sentenza.
La contrattazione collettiva poi, si noti, individua il trattamento retributivo annuo tout court senza in alcun modo sommare, come pretenderebbe la convenuta, le voci di progressione economica, allineamento, RIA, tutte, a ben vedere, individuate anche in busta paga a parte e ciò a voler ulteriormente evidenziare la loro individualità rispetto allo stipendio tabellare base.
Dal raffronto tra quest' ultima voce così come conteggiata negli statini paga del dipendente da marzo 2000 ad oggi e le cifre riportate nelle tabelle retributive allegate ai contratti collettivi di settore si colgono chiaramente le differenze retributive da superiore inquadramento riconosciute nella sentenza quivi azionata. E' pacifico che esse non siano mai state versate al ricorrente.
7 I conteggi allegati all' atto introduttivo, sviluppati in coerenza ai dati su evidenziati, vanno pertanto condivisi.
Va quindi condannata l' amministrazione regionale a corrispondere a la Parte_1
somma complessiva di euro 23.689,50 secondo gli analitici conteggi sviluppati in ricorso, oltre interessi legali sui singoli importi sino al soddisfo.
Le spese in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, dott.ssa Clara Ruggiero, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l' effetto, condanna la in persona Controparte_1
del suo Presidente pro tempore, a corrispondere a la somma Parte_1
complessiva di euro 23.689,50, il tutto con interessi nella misura di legge, dalle singole scadenze al soddisfo;
b) condanna altresì la convenuta alle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.500,00, comprensivi di spese generali, oltre Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 25.2.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Clara Ruggiero
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