CA
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3079 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. TO CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 7/10/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 953/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Fiorillo e Buttafoco)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Morelli)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1649 del 21/1/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava, per intervenuta decadenza, la domanda proposta da CP_
nei confronti dell , volta al riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di Parte_2 accompagnamento, compensando le spese di lite. CP_ Il interponeva appello, cui resisteva l' . Pt_2
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Al fine di confutare la suddetta declaratoria di inammissibilità della domanda per intervenuta CP_ decadenza, l'appellante evidenzia - in buona sostanza - che i documenti comunicati dall non costituissero provvedimenti di diniego della prestazione assistenziale invocata e, come tali, non dovessero essere oggetto di impugnativa davanti al magistrato nei termini di legge.
Tale assunto si rivela infondato (assorbendo la questione relativa alla compatibilità della rendita CP_ erogata dall con la richiesta indennità di accompagnamento, sostenuta dallo stesso appellante sulla base delle differenti finalità delle due prestazioni).
Invero, l'art. 42 del decreto-legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, al comma 3, stabilisce che, “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo”, aggiungendo che “la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
Sul punto, i giudici di legittimità hanno chiarito che il termine di decadenza, previsto dal citato art. 42, comma 3, per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi di rigetto delle domande volte all'ottenimento di prestazioni in materia di invalidità civile, opera sia con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa dipenda da ragioni sanitarie, sia nell'ipotesi in cui dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato.
Nella specie, si condivide il convincimento del Tribunale capitolino, ad avviso del quale “entrambi i provvedimenti appaiono sufficientemente espliciti nel negare la prestazione”, sicchè risultava tardivo il ricorso giudiziario proposto oltre il termine semestrale di legge, ossia solo in data 20/10/2021.
In particolare, si fa riferimento, da un lato, al verbale della Commissione medica del 16/4/2019, comunicato il 10/5/2019, in cui si indicava chiaramente che, “ai soli fini dell'eventuale diritto ad assegni, pensioni e indennità a favore degli invalidi civili, si formula il seguente giudizio diagnostico-valutativo … invalido con totale e permanente invalidità lavorativa: 100% artt. 2 e 12 legge n. 118/1971”, contenendo già tale provvedimento un diniego esplicito della rilevanza del requisito sanitario prescritto per l'indennità di accompagnamento ai fini delle prestazioni economiche.
Dall'altro, si fa riferimento alla mail dell del 9/8/2019 - indicata erroneamente nella gravata CP_1 sentenza con la data del 7/8/2019 - in cui, in risposta alla richiesta di informazioni da parte del Mandalà del
7/8/2019, si è chiarito che, dal suddetto verbale, risultava che, ai fini delle prestazioni economiche,
l'originario ricorrente era stato riconosciuto (solo) totalmente inabile, mentre “non è riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento”, anch'esso da considerarsi, altrettanto chiaramente, come provvedimento di rigetto. Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento. CP_ In considerazione delle particolari modalità con cui l rigetta le domande amministrative, laddove, in alcuni provvedimenti, richiama ancora il ricorso amministrativo oramai soppresso e un diverso termine decadenziale, sussistono giusti motivi per compensare anche le spese del presente grado (v., ad esempio, documento n. 3 del fascicolo attoreo, che riporta la seguente frase: “Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso amministrativo al Comitato provinciale entro novanta giorni dalla data di ricezione dello stesso … Se non interviene alcuna decisione nei successivi novanta giorni, potrà essere proposta un'azione giudiziaria, entro tre anni dalla data di scadenza del termine previsto per la decisione del ricorso stesso”).
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo all'appellante, le condizioni
“oggettive”, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - compensa le spese del grado;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 7/10/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(TO EL)