Improcedibile
Sentenza 24 marzo 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24/03/2010, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01741/2010 REG.DEC.
N. 04797/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 4797 del 2003, proposto da:
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, negli uffici della quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
contro
ER IU, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione I n. 02420/2003, resa tra le parti, concernente DINIEGO AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DELL' INCARICO DI ESPERTO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2010 il cons. Pier Luigi Lodi e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia e Sebastiana Dorè e l'avvocato dello Stato Federica Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 22 maggio 2003, depositato il successivo 4 giugno, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 2420/2003, che aveva accolto il ricorso del dott. IU ER, consigliere di Stato, inteso all’annullamento, con gli atti presupposti e connessi, della delibera del predetto Consiglio di Presidenza, comunicata all’interessato il 28 maggio 2002, relativa al diniego di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di “esperto” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
La difesa del predetto magistrato, all’udienza di discussione del gravame ha dichiarato che, nel frattempo, sono venute meno le ragione che avevano motivato la presentazione dell’impugnativa.
Tanto premesso, la Sezione deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse dell’originario ricorrente in ordine all’impugnativa proposta e, pertanto, annullando senza rinvio la sentenza appellata, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione della spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 4797/2003, annulla senza rinvio la sentenza appellata e dichiara improcedibile il ricorso proposto in primo grado.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Gaetano Trotta, Presidente
Pier Luigi Lodi, Consigliere, Estensore
Goffredo Zaccardi, Consigliere
Bruno Mollica, Consigliere
Vito Carella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione