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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice Mariaserena Barcellona, nella causa iscritta al n. 248 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 promossa da
, nata a [...] il [...], , nato a [...] Parte_1 Parte_2
il 12.10.1963, , nato a [...] il [...], , Parte_3 Parte_4
nato a [...] il [...], , nata a [...] il [...], Parte_5 [...]
, nato a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_6 Parte_7
08.03.1978, tutti elettivamente domiciliati in Marsala, nella via San Giovanni Bosco n. 48, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Sammartano che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti parti ricorrenti contro p. Iva in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Milano, nella via Durini n. 4, presso lo studio degli avv.ti Carlo Verticale e Simona
Dinetta, che la rappresentano in virtù di procura in atti parte resistente letti gli atti e uditi i difensori;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.03.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1) I fatti controversi
1.1) Con ricorso depositato in data 14.02.2025, , , Parte_8 Parte_2
, , , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
hanno chiesto, ai sensi degli artt. 669 bis c.p.c. e 700 c.p.c., all'intestato Tribunale Parte_7
“in via cautelare d'urgenza, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., inaudita altera parte ex art. 669 sexies cpc, ordinare l'immediata cancellazione di tutte le segnalazioni negative e/o “a sofferenza” effettuate dalla resistente in danno di ciascuno dei CP_1 ricorrenti sia nei SIC che nella Centrale di Rischi della Banca d'Italia. Si chiede che il Sig. Giudice, ai sensi dell'art. 151 cpc, Voglia autorizzare lo scrivente difensore a notificare personalmente
l'emittendo decreto ex art. 669 sexies c.p.c. ovvero, in subordine e nella denegata ipotesi di mancata pronuncia inaudita altera parte, la ordinanza di fissazione dell'udienza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
1.2) A seguito della concessione inaudita altera parte dell'invocata cautela per mezzo di decreto in data 15.02.2025, si costituiva la resistente la quale, confermata l'esistenza di un CP_1
rapporto di finanziamento con i ricorrenti, chiedeva il rigetto del ricorso proposto nei suoi confronti per le seguenti ragioni:
- legittimità della propria condotta contrattuale;
- illegittimità dell'inadempimento dei ricorrenti;
- correttezza delle segnalazioni ai SIC e alla Centrale Rischi sia da un punto di vista formale, giacché precedute da preavviso, sia da un punto di vista sostanziale, poiché rispecchiano “l'effettiva situazione dei pagamenti dei rispettivi ricorrenti”.
- insussistenza del requisito del periculum in mora.
2) L'esame della domanda cautelare
Il ricorso proposto da , , , Parte_8 Parte_2 Parte_3 [...]
, , e è Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Giova rammentare che le società privare di informazioni creditizie (c.d. SIC) soggiacciono a principi diversi da quelli che presiedono alla gestione della Centrale dei Rischi della Banca di Italia.
Invero, mentre quest'ultima consiste in un archivio informatico alimentato mensilmente da un flusso di dati e/o da segnalazioni e comunicazioni trasmesse alla Banca d'Italia, tenuta alla sorveglianza, dai soggetti su cui incombe l'obbligo di effettuarle (le Banche iscritte all'albo previsto per legge dall'art. 13 TUB, gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB e le società di cartolarizzazione dei crediti, di cui alla L. n. 130 del 30.4.1999), i SIC attengono ad ulteriori archivi informatici gestiti da soggetti privati in cui confluiscono gli analoghi dati relativi ai rapporti di credito che le banche e gli intermediari finanziari inviano soltanto su base volontaria.
In particolare, mentre la Centrale dei rischi presso la Banca d'Italia rappresenta un sistema informativo di matrice pubblica, avente ad oggetto l'indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie che operano come intermediarie e risponde, quindi, ad esigenze conoscitive del mercato finanziario col fine di preservare l'interesse di informazione del sistema bancario in ordine al fatto che un determinato soggetto risulti insolvente, secondo una nozione di insolvenza non identificabile con quella propria della legge fallimentare (cfr. anche Cass. n. 26351/14, Cass. n. 31921/19), per cui ad essa pervengono le sole segnalazioni di sofferenze relative a esposizioni per cassa dei rapporti in stato di insolvenza nel senso indicato, le società private di informazioni creditizie (cd. SIC) raccolgono i dati attinenti ai finanziamenti concessi dagli intermediari aderenti secondo un meccanismo che, di natura volontaria, consente di raccogliere ad ampio raggio dati creditizi e informazioni puntuali su tutti i finanziamenti richiesti ed erogati a privati e imprese dagli intermediari aderenti, indipendentemente dal verificarsi di ipotesi di inadempimento o ritardo da parte del soggetto destinatario del finanziamento;
il Sic infatti contiene sia informazioni di tipo negativo, relative a rapporti per i quali si sono verificati inadempimenti, sia informazioni di tipo positivo, per richieste e rapporti nei quali è dato riscontrare un saldo regolare delle rate mensili (v. anche recentemente per tali differenze, Cass. 14382/2021).
Questo sistema si differenzia nettamente dal primo, per funzione e perché presuppone l'estensione delle informazioni anche al caso di saldo regolare delle rate mensili.
L'intera attività delle c.d. SIC è peraltro regolata dal Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti» approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 12 settembre 2019,
e ad esse non si applica la circolare n.139/91 che regola, invece, le segnalazioni presso la Centrale
Rischi della n Banca di Italia.
Ebbene, il richiamato codice non subordina la segnalazione di eventuali rate non pagate o pagate in ritardo a una preventiva valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente, prevista invece dalla normativa che regola l'attività di Banca d'Italia, imponendo soltanto una informazione preventiva sull'imminente segnalazione ai sensi dell'art. 5, comma sesto.
La stessa Suprema Corte ha chiarito sul punto che per le società private di informazioni creditizie
“non valgono i medesimi criteri che regolano quelle alla Centrale Rischi della Banca di Italia. È legittima la segnalazione, da parte della banca che eroga un prestito, alla Centrale rischi finanziari del semplice ritardo nel pagamento delle rate mensili, anche se si tratta di importi modesti essendo diverse sia le finalità perseguite dai due istituti che il concetto di insolvenza a cui fanno riferimento”
(cfr. Cass. civ. n. 20896/2018).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, dunque, è legittimo, da parte della banca che eroga un prestito, segnalare alla Centrale Rischi Finanziari il semplice ritardo nel pagamento delle rate mensili anche se gli importi in gioco sono modesti, non valendo per i CRIF i medesimi criteri che regolano le segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca di Italia.
Se, infatti, per la segnalazione nella Centrale Rischi pubblica è necessario l'accertamento di una situazione patrimoniale deficitaria e non un semplice ritardo di pagamento (per cui chi omette una rata di basso importo non finisce segnalato in CAI), così non è per le SIC le quali si limitano a segnalare anche le minime insolvenze.
Anche con riferimento alla indicazione del credito “a sofferenza” presso i sistemi di informazioni creditizie privati, esso è privo di ogni valutazione discrezionale da parte dell'istituto che la opera in ordine alla affidabilità del soggetto segnalato e si limita semplicemente a fotografare uno stato oggettivo di irregolarità nello sviluppo del rapporto creditizio, potendo tale segnalazione reputarsi illegittima solo se inveritiera ovvero se non preceduta dalla comunicazione circa l'imminente registrazione dei ritardi di pagamento da parte dell'intermediario del credito nei confronti del soggetto finanziato, secondo quanto indicato dal Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazione creditizia (v. Trib. Avellino, 13.7.2023 che pure richiama sul tema Corte d'Appello
L'Aquila sez. I, 22/12/2021, n. 1893).
Orbene, alle luce delle pregresse considerazioni, incontestati tra le parti essendo l'inadempimento, per più rate, dell'obbligo restitutorio assunto dai ricorrenti nei confronti della resistente in forza dei contratti conclusi e documentati in atti, le segnalazioni ai SIC nonché l'intervenuto tempestivo preavviso di segnalazione ai SIC, infondata appare la doglianza concernente l'illegittimità della segnalazione per l'omessa preventiva valutazione complessiva della situazione finanziaria dei ricorrenti e, quindi, per l'omessa indagine in relazione alla sussistenza di una condizione di insolvenza.
Non appare, in altri termini, dimostrato, in parte qua, il fumus boni iuris dell'azione cautelare.
Per converso, sussiste il fumus boni iuris in ordine alle contestate e pacifiche segnalazioni alla
Centrale Rischi istituita presso la Banca d'Italia.
Come già rilevato, costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello in base al quale, ai fini dell'obbligo di segnalazione che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza laddove si riscontri, a carico del debitore, una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza (cfr. Cass. civ. 15609/2014; Cass. civ. n.
23093/2013; Cass. civ. n. 21428/2007).
Presupposto della segnalazione non è, quindi, l'esistenza del credito in sé e neppure, per converso, uno stato di insolvenza conclamata, ma la ragionevole ed oggettiva opinione che il credito non possa essere soddisfatto in tempi congrui, sulla base di un sospetto qualificato dalla presenza di elementi sintomatici dell'inadempimento. Anche di recente, la Corte di Cassazione ha affermato che è richiesta, da parte dell'intermediario, una “valutazione riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, che non può desumersi dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma che deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza…”(cfr. Cass. civ. n.
26361/2014) e che “ai fini della segnalazione a sofferenza la nozione di insolvenza che si ricava dalle
Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia non si identifica con quella propria fallimentare ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come di grave difficoltà economica, senza quindi alcun riferimento al concetto di incapienza
o irrecuperabilità” (cfr. Cass. civ. 15 dicembre 2020 n. 28635).
Ora, ciò premesso e incontestato essendo l'invio del preavviso di segnalazione, deve rilevarsi, sulla base del giudizio sommario che è proprio della tipologia di domanda esperita ed impregiudicata ogni differente valutazione che potrà essere compiuta in un eventuale giudizio di merito, che non vi è allo stato prova in atti di alcuna valutazione complessivamente operata dalla sulla CP_1
situazione economico-finanziaria degli odierni ricorrenti al momento della segnalazione né risulta dimostrato che la loro situazione finanziaria fosse tale da ingenerare una situazione di definitiva e non transeunte difficoltà di adempiere – situazione che, per converso, alla luce della documentazione versata in atti, pare potersi ragionevolmente escludere, anche in ragione dell'importo dei finanziamenti concessi.
Inoltre, deve dirsi concreto e attuale, al momento della presentazione del ricorso, il periculum in mora sotteso all'azione cautelare, giacché, incidendo immediatamente sul merito creditizio, la (illegittima) segnalazione nella Centrale Rischi rende attuale il danno alla reputazione commerciale del soggetto;
danno da reputarsi, con il trascorrere del tempo e il consolidarsi della segnalazione, irreparabile stante l'autorevolezza dell'Istituzione deputata alla raccolta di siffatti dati, in grado di rendere sostanzialmente inconfutabile, dinanzi al ceto bancario e finanziario, lo stigma (ingiusto) di oggetto non in grado di adempiere ai propri debiti (cfr. Tribunale di Marsala 07.08.2024).
3) Le spese di lite
L'esito del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
1) in parziale accoglimento del ricorso, conferma l'ordine impartito alla i provvedere CP_1
alla immediata cancellazione delle segnalazioni effettuate presso la Centrale di Rischi della Banca
d'Italia nei confronti degli odierni ricorrenti;
2) revoca per il resto il precedente ordine pronunciato inaudita altera parte;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Marsala, 10.04.2025
Il Giudice
Mariaserena Barcellona