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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/01/2024, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1844 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri Giudici: dott.ssa LUCCA Ada Presidente dott.ssa MAINELLA Alessandra Giudice dott. PARENTINI Mirko Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1844 /2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to MIONI ALBERTO MARIA ( ) CodiceFiscale_2
ATTRICE contro
(C.F. ) CP C.F._3
(C.F. C.F. ) Controparte_2 C.F._4
CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI (rassegnate all'udienza del 16 settembre 2023)
“-- In via principale e nel merito
1. accertare e dichiarare, eventualmente con sentenza parziale, la sussistenza in capo a della qualità di erede legittimaria del di lei padre Parte_1 Persona_1
2. Visto l'art. 537 c.c., accertare e dichiarare in capo a la titolarità della Parte_1
quota di un terzo della comunione ereditaria per successione di Persona_1
3. Procedersi all'individuazione dell'asse ereditario anche mediante collazione dei beni direttamente o indirettamente donati in vita dal de cuius al figlio CP_3
1
4. Accertare e dichiarare, come emerso in corso di causa, la natura simulata dell'atto di trasferimento del bene immobile tra e parti venditrici e Persona_1 Controparte_2
parte acquirente, sito in Sestri Levante (GE) Via Abruzzi 14/3 a ministero di CP_3 notaio dott.ssa in data 20 marzo 2009 prodotto in atti e per l'effetto dichiarare Persona_2 nullo/privo di effetto ovvero annullare l'atto dispositivo di trasferimento del bene immobile sito in Sestri Levante (GE) via Abruzzi 14/3 meglio descritto in narrativa perché posto in essere anche in violazione delle disposizioni di cui all'art. 782 c.c.
5. In via subordinata, in caso di mancato accoglimento della conclusione sub. 4, accertata e dichiarata la donazione da parte del de cuius al figlio delle somme necessarie per CP_3 acquistare l'immobile sito in Sestri Levante (GE) Via Abruzzi 14/3 a ministero di notaio dott.ssa
per un importo complessivo di € 100.000,00 disporre la collazione di tali Persona_2
somme per l'individuazione e la ricostituzione fittizia dell'asse ereditario.
6. In ogni caso, disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione della comunione ereditaria in conformità delle disposizioni di legge assegnando all'attrice la quota lei spettante di 1/3 dell'asse ereditario ricostruito secondo i criteri appresso illustrati, facendone carico alla parte attuale beneficiaria E in particolare: CP
a) in caso di accoglimento della domanda sub. 4 di simulazione dell'atto di vendita del bene immobile sito in Sestri Levante (GE) Via Abruzzi 14/3 a ministero di notaio dott.ssa
[...]
in data 20 marzo 2009 prodotto in atti accertare che l'asse ereditario è così Per_2
composto: 1) della quota di proprietà del de cuius del richiamato immobile sito in Sestri
Levante (GE) Via Abruzzi 14/3, 2) del premio unico della polizza vita denominata “ OR valore garanzia” dell'importo di € 100.000,00 incassato da 3) del 50% del saldo CP_3 del c/c n. 1000/00017870 presso la Filiale 00486 di di € 31.713,69 (già il Org_2
50%) incassato da e per l'effetto dopo aver dichiarato privo di CP_3 efficacia/nullo/annullato l'atto di vendita di tale bene immobile disporre che la quota del bene stesso di proprietà di caduta in successione pari a 3/6 rimanga in comunione tra Persona_1
le tre eredi, e e assegni a Controparte_2 CP Parte_1 Parte_1
oltre alla quota di 1/6 dell'immobile in comunione con e
[...] Controparte_2 [...]
1/3 delle somme cadute in successione pari a complessivi € 131.713,69 oltre interessi CP
e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo ovvero quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, facendone carico all'attuale parte beneficiaria e dunque CP
condannando essa erede legittimaria per rappresentazione del defunto padre CP
a corrispondere all'attrice della somma di € 131.713,69 CP_3 Parte_2
2 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo ovvero quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia;
b) in caso di accoglimento della domanda sub. 5 di nullità della donazione delle somme di €
100.000,00 ovvero quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia dal de cuius al figlio accertare che l'asse ereditario è così composto: 1) della somma di € 100.000,00, CP_3
ovvero di quella somma ritenuta di giustizia, donata da de cuius al figlio 2) del CP_3 premio unico della polizza vita denominata “ valore garanzia” dell'importo di € OR
100.000,00 incassato da 3) del 50% del saldo del c/c n. 1000/00017870 presso CP_3 la Filiale 00486 di di € 31.713,69 (già il 50%) incassato da e Org_2 CP_3 per l'effetto assegni a 1/3 delle somme cadute in successione pari a Parte_1 complessivi € 231.713,69 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo ovvero quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, facendone carico all'attuale parte beneficiaria e dunque condannando essa erede legittimaria CP CP per rappresentazione del defunto padre a corrispondere all'attrice CP_3 Parte_2
della somma di € 231.713,69 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla
[...]
domanda al saldo ovvero quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia
c) nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse di accogliere nè la domanda di simulazione della vendita del bene immobile sito in Sestri Levante (GE) Via Abruzzi 14/3 sub. 4 nè quella di nullità della donazione dal de cuius al figlio delle somme di € 100.000,00 o di CP_3 quella somma ritenuta di giustizia sub. 5, accertare che l'asse ereditario è così composto: 1) del premio unico della polizza vita denominata “ valore garanzia” dell'importo di OR
€ 100.000,00 incassato da 2) del 50% del saldo del c/c n. 1000/00017870 presso CP_3 la Filiale 00486 di di € 31.713,69 (già il 50%) incassato da e Org_2 CP_3 per l'effetto assegni a 1/3 delle somme cadute in successione pari a Parte_1 complessivi € 131.713,69 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo ovvero quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, facendone carico all'attuale parte beneficiaria e dunque condannando essa erede legittimaria CP CP per rappresentazione del defunto padre a corrispondere all'attrice CP_3 Parte_2
della somma di € 131.713,69 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla
[...]
domanda al saldo ovvero quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia In via istruttoria subordinata Ad integrazione della consulenza tecnica d'ufficio già svolta, avente ad oggetto unicamente il valore della nuda proprietà all'apertura della successione e al momento della divisione del bene immobile sito in Genova alla Via Abruzzi 14/3, disporre consulenza tecnica d'ufficio che dopo aver individuato e valutato il patrimonio mobiliare e immobiliare
3 caduto in successione proceda alla formazione di tre lotti omogenei ai fini dello scioglimento della comunione con assegnazione secondo diritto”
OGGETTO: azione di petizione di eredità e di riduzione.
1. Esposizione delle domande, eccezioni e deduzioni difensive dell'attore.
1.1. La sig.ra , con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio le sigg.re (succeduta per rappresentazione al sig. CP
) e affinché questo Tribunale: CP_3 Controparte_2
a) accertasse e dichiarasse, eventualmente con sentenza parziale, la sussistenza in capo a della qualità di erede legittima del di lei padre Parte_1 Persona_1
b) a norma dell'art. 537 c.c., accertasse e dichiarasse in capo a la Parte_1
titolarità della quota di un terzo della comunione ereditaria per successione di
[...]
Per_1
c) procedesse all'individuazione dell'asse ereditario anche mediante collazione dei beni direttamente o indirettamente donati in vita dal de cuius al figlio CP_3
d) dichiarasse nullo ovvero annullasse l'atto dispositivo di trasferimento del 50% del bene immobile sito in Sestri Levante (GE) via Abruzzi 14/3 meglio descritto in narrativa perché posto in essere anche in violazione delle disposizioni di cui all'art. 782
4° comma c.c.;
e) disponesse la divisione della comunione ereditaria in conformità delle disposizioni di legge assegnando all'attrice la quota lei spettante facendone carico alla parte attuale beneficiaria.
1.2 con riferimento alla propria qualità di erede del defunto esponeva quanto Persona_1
segue:
1.2.1 l'attrice è figlia legittima di deceduto in Sestri Parte_1 Persona_1
Levante (GE) in data 18 giugno 2013 (doc. 01) e di attuale Controparte_2
convenuta;
1.2.2 il defunto dal matrimonio con la signora ha Persona_1 Controparte_2
avuto due figli e, cioè, rispettivamente un maschio, e una femmina CP_3
(odierna parte attrice); Parte_1
1.2.3 col decesso di si è aperta una successione ab intestato e pertanto i suoi Persona_1
eredi legittimi erano la moglie nella misura di 1/3 e i due figli Controparte_2
e nella misura di 2/3 e cioè 1/3 ciascuno;
Parte_1 CP_3
1.2.4. successivamente il 18 marzo 2020 è deceduto in Milano sempre con CP_3
4 apertura di successione ab intestato, lasciando quale unica erede la figlia CP
subentrata, al genitore nei diritti e negli obblighi del padre relativamente alla successione del nonno paterno.
1.3. con riferimento all'entità dell'asse ereditario dismesso dal defunto Persona_1
esponeva che esso avrebbe dovuto includere:
a) il 50% del bene immobile sito in Sestri Levante (GE) alla Via Abruzzi, 14/3;
b) il Premio di € 100.000,00 (centomila) versato per una polizza sulla vita in favore del figlio CP_3
c) il 50% del conto corrente n. 1000/00017870 presso la Filiale 00486 di Org_2 che al momento del decesso portava un saldo di € 63.427,39;
1.4 Con riferimento al bene immobile esponeva che:
1.4.1 sebbene sull'immobile predetto il de cuius, al momento della morte, fosse titolare del solo diritto di usufrutto vitalizio, tuttavia la cessione al figlio effettuata CP_3
congiuntamente alla moglie mediante compravendita del 20 Controparte_2
marzo 2009, avrebbe simulato una donazione nulla come risulterebbe dalle seguenti circostanze:
a) il prezzo dell'immobile prezzo – che a norma del contratto di vendita avrebbe dovuto essere versato da ai genitori, a decorrere dal 30 aprile 2009 e sino al 30 CP_3 aprile 2020, in dodici rate mensili di € 9.000,00 (novemila/00) le prime undici e di €
1.000 (mille/00) l'ultima – non sarebbe mai stato in realtà corrisposto poiché, come ammesso da dichiarazione scritta della stessa sig.ra prodotta sub Controparte_2
doc. 41 e dalle distinte bancarie prodotte sub doc. 5 aveva versato € CP_3
100.000,00 ai genitori ma questi ultimi glieli avevano restituiti e in parte anticipati;
b) aveva ricevuto dal padre un importo addirittura superiore CP_3 Persona_1 rispetto a quello indicato quale prezzo della nuda proprietà nell'atto di vendita:
b.1) il 24 giugno 2009 € 27.000 dal padre con assegno bancario a esso CP_3
b.2) l'8 settembre 2009 € 27.000 dal padre con assegno bancario a esso CP_3 b.3) il 9 dicembre 2009 € 30.000 dal padre, attraverso un assegno che quest'ultimo ha incassato e la cui provvista è stata poi data al figlio, come confermato dalla dichiarazione della sig.ra CP_2
b.4)il 18 gennaio 2010 € 19.000 dal padre con assegno bancario intestato a esso
[...]
CP_3
1.4.2 in via subordinata assumeva che, laddove il Tribunale non ravvisasse la simulazione della donazione della nuda proprietà, nulla per difetto di forma dell'atto pubblico, comunque avrebbe dovuto ritenere la nullità delle donazioni del denaro per difetto di forma non trattandosi, all'evidenza, di donazioni di modico valore;
1.5 Con riferimento alla polizza vita esponeva quanto segue:
1.5.1 il 16 aprile 2010 il de cuius ebbe a sottoscrivere una polizza vita Persona_1 denominata valore garanzia” (doc. 06) versando un premio unico di € OR
100.000,00 indicando come beneficiario il figlio Persona_3
1.5.2 il premio versato aveva determinato un depauperamento del patrimonio di
[...]
e, pertanto, le somme versate a tale titolo avrebbero dovuto essere considerate Per_1
oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficiario, con conseguente assoggettabilità all'azione di riduzione (cfr. Cass. Civ. sent. N.
6531/2016);
1.6 Con riferimento al conto corrente cointestato tra il defunto e il coniuge Persona_1
esponeva quanto segue: Controparte_2
1.6.1 il conto corrente – recante n. 1000/00017870 - acceso presso la Filiale 00486 di
[...]
al momento del decesso del sig. portava un saldo di € Org_2 Persona_1
63.427,39;
1.6.2 la quota dunque caduta in successione di tale conto, pertanto, ammontava a €
31.713,69;
1.6.3 il 31 dicembre 2013 e la madre ebbero ad aprire un conto corrente CP_3
cointestato n. 1000/19471 presso filiale 00486 di Sestri Levante sul Org_2
quale venne fatto confluire sia la quota di del conto corrente n. Controparte_2
1000/00017870 sia la quota di eredità caduta in successione (doc. 08);
1.6.4 il sig. dal conto cointestato con la madre, ha prelevato mediante gli CP_3 assegni meglio indicati in citazione e prodotti in causa l'importo di € 39.000,00.
2. Svolgimento del processo.
2.1 l'atto di citazione veniva notificata nell'osservanza dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. alla sig.ra che ritirava personalmente il plico. Controparte_2
6 2.2. L'atto di citazione veniva notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. alla convenuta sig.ra
[...]
non essendo stata reperita, nonostante le ricerche attestate nella relata di notifica agli CP atti di causa, presso l'ultima residenza nota della predetta convenuta quale risultante dai registri dell'anagrafe civile;
2.3. la causa veniva istruita per mezzo di CTU estimativa dell'immobile sia al tempo dell'apertura della successione che alla data odierna oggetto dell'asserita dissimulata donazione;
2.4 il CTU forniva, per i momenti richiesti, le seguenti due stime:
2.5 Veniva anche ammesso l'interrogatorio formale della convenuta sig.ra che CP_2
confermava che il bene immobile di Lavagna sarebbe stato, sostanzialmente, donato al figlio al quale fu restituito il prezzo da lui corrisposto in rate ai due genitori;
CP_3
2.6 su richiesta del Giudice Istruttore l'attrice precisava che l'asse ereditario morendo dismessa dal padre avrebbe avuto la seguente entità:
a) conto corrente ordinario n. 1000/00017870 intestato a e Persona_1 Controparte_2
presso la Filiale n. 00486 avente alla data del decesso un saldo per capitale ed interessi di €
63.427,39 come si evince dalla dichiarazione di del 3 luglio 2013 (si Organizzazione_3
veda doc. 07doc. 07.pdf) con la conseguenza che la quota caduta in successione di tale conto ammonta a € 31.713,69 pari al 50% del richiamato saldo, trattandosi di conto cointestato con la moglie del de cuius;
b) premio della polizza vita “Eurizonvita valore Garanzia” sottoscritto il 16 aprile 2010 dal de cuius mediante il versamento di un premio unico di € 100.000,00 ed indicando Persona_1
come beneficiario il figlio Persona_3
c) il 50% della proprietà del bene immobile di Lavagna poiché la vendita avrebbe simulato una donazione nulla per difetto di forma dell'atto pubblico;
2.7 all'udienza del 13.9.2023 la causa veniva rimessa in decisione con la sola concessione del termine di legge per il deposito di comparsa conclusionale.
7
3. Sulla legittimazione passiva della sig.ra CP
3.1. Va premesso che la sig.ra è stata convenuta in giudizio quale erede del sig. CP
padre della convenuta e premorto alla stessa, il quale a sua volta – CP_3 Parte_3
è coerede del defunto padre sig. Persona_1
3.2. Per quanto attiene all'accettazione dell'eredità paterna da parte del sig. si CP_3
rileva che:
a) in data 14 gennaio 2014 e, dunque, successivamente all'apertura della successione che ci occupa, sia stato accreditato l'importo residuo (pari ad € 28.185,70) presente sul conto corrente
1000/00017870 cointestato al de cuius e alla moglie ( su conto corrente Controparte_2
n. 1000/19471 cointestato esclusivamente allo stesso e alla madre ( CP_3 CP_2
;
[...]
b) successivamente mediante numerose operazioni (assegni e bonifici) a proprio CP_3
favore, ha prelevato l'intero importo transitato sul conto cointestato con la madre n.
1000/19471.
3.3. L'accreditamento della quota del saldo di conto corrente di spettanza del de cuius su conto cointestato esclusivamente con la madre, in quanto atto che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, costituisce accettazione tacita dell'eredità.
3.4. La qualità di erede di del sig. risulta: CP CP_3
a) dalla visura storica dell'immobile (allegato 2 alla CTU a firma del geom, del Persona_4
31 marzo 2023)2 che attesta che è subentrata, per “successione ex lege” di CP CP_3
nella titolarità esclusiva della nuda proprietà dell'immobile del quale, a sua volta,
[...] CP_3
aveva acquistato dai genitori la nuda proprietà;
[...]
b) dal rilievo che la voltura catastale dell'immobile costituisce, secondo la Cassazione (cfr. da ultimo Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021), comportamento implicante l'accettazione tacita dell'eredità;
3.5 Pertanto si deve ritenere che la sig.ra quale erede del sig. - il CP CP_3
quale aveva a sua volta aveva accettato l'eredità del padre – sia erede anche del nonno paterno
Persona_1 2
8
4. Sulla domanda di nullità della pretesa donazione dissimulata con la compravendita dell'immobile in Sestri Levante del 20 marzo 2009.
4.a. Sulla natura simulata della compravendita.
4.a.1. L'attrice assume che l'atto a rogito Notaio del 20 marzo 2009, col quale Persona_2
i sigg.ri e vendevano al sig. la nuda proprietà, Persona_1 Controparte_2 CP_3 con riserva di usufrutto (e diritto all'accrescimento reciproco in caso di premorienza di una delle due parti venditrici), dell'immobile sito in Sestri Levante Via Duca degli Abbruzzi 14 e annesso box al prezzo di € 100.000, avrebbe dissimulato una donazione nulla per difetto della forma dell'atto pubblico poiché il figlio, apparente parte compratrice dell'immobile e dell'annesso box, non avrebbe in realtà corrisposto il prezzo restituitogli dai due genitori.
4.a.2 Si osserva che – secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità - ai fini
“della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal “de cuius” per dissimulare una donazione, l'erede legittimo può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando, contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione” (cfr. ex plurimis Sez. 2,
Sentenza n. 11286 del 30/07/2002; Sez. 2, Sentenza n. 6315 del 18/04/2003; Sez. 2, Sentenza
n. 20868 del 28/10/2004; Sez. 3, Sentenza n. 6632 del 24/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 7834 del
26/03/2008; Sez. 2, Sentenza n. 19912 del 22/09/2014; Sez. 2, Sentenza n. 20960 del
17/10/2016).
4.a.3 La parte attrice deduce che con tale donazione sarebbe stata lesa la sua quota di riserva sull'eredità paterna e, pertanto, alla stregua del principio di diritto esposto al punto 3.a.2., si deve ritenere ammessa a provare la dedotta simulazione senza limitazioni di prova e, dunque, anche per presunzioni e per prove orali.
4.a.4 Constano agli atti di causa versamenti da parte di (padre) a favore di Persona_1 CP_3
(figlio) per un importo complessivamente pari ad € 103.000,00 addirittura eccedente il
[...] prezzo pattuito nell'atto di vendita:
- assegno del 24 giugno 2009 di € 27.000 disposto da a favore del figlio Persona_1 [...]
(doc. 23); CP_3
- assegno dell'8 settembre 2009 di € 27.000 disposto da in favore del figlio Persona_1 [...]
(doc. 24); CP_3
9 - assegno del 9 dicembre 2009 di € 30.000 emesso da in proprio favore (doc. 25) Persona_1
e la cui provvista è stata poi data al figlio.
-assegno del 18 gennaio 2010 di € 19.000 emesso da in favore del figlio Persona_1 [...]
(doc. 26). CP_3
4.a.5 La stessa convenuta , madre di sia nella dichiarazione Controparte_2 CP_3
confessoria prodotta del 30 aprile 2021 (prod.doc. sub 4 allegata alla citazione) sia in sede di interrogatorio formale, ha ammesso che:
- per l'acquisto dell'immobile il figlio non aveva pagato, in realtà nulla, perché con CP_3 predetti assegni l'importo da lui versato gli era stato restituito;
- scopo dell'operazione era quello di “intestare gratuitamente” l'immobile al figlio;
- per l'assegno incassato personalmente dal defunto poi questi aveva poi Persona_1
consegnato l'intera somma al figlio CP_3
4.a.6 Dai convergenti elementi indiziari può ritenersi che la compravendita dissimulasse una donazione a favore del figlio essendogli stato restituito un importo addirittura superiore CP_3
al prezzo corrisposto ai genitori ed avendo la madre ammesso che, scopo dell'intera operazione, era quello di attribuire gratuitamente l'immobile al figlio.
4.b. Sulla validità della donazione dissimulata.
4.b.1 Si osserva che, nell'ipotesi di simulazione relativa, a norma dell'art. 1414 secondo comma c.c., “se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma”.
4.b.2 Nel caso in specie, posto che la compravendita dell'immobile non è stata posta in essere mediante la forma dell'atto pubblico, non figurando la presenza di testimoni al rogito dell'atto di vendita, si deve ritenere che la stessa sia nulla ai sensi dell'art. 782 cod.civ. e, dunque, radicalmente improduttiva di qualsivoglia effetto traslativo a favore del sig. . CP_3
4.b.3 Pertanto, per le considerazioni che precedono, va dichiarata la nullità dell'atto di cessione della nuda proprietà del 20 marzo 2009 con la conseguenza, che non essendosi prodotto l'effetto traslativo della nuda proprietà in capo al sig. , i sigg.ri e CP_3 Persona_1 CP_2
sono rimasti comproprietari in pari uguali (nella misura di ½ ciascuno)
[...]
dell'appartamento e annesso box.
4.b.4 In conseguenza dell'accertata nullità, a seguito dell'apertura della successione di
[...]
le quote di proprietà sui due immobili si devono ritenere così ripartite: Per_1
- la sig.ra è titolare di 8/12 del totale delle quote di proprietà degli Controparte_2
immobili (di cui ½ già detenute iure proprio ed 1/6 pervenutele iure successionis ai sensi degli art. 581 c.c.);
10 - la sig.ra è titolare, ai sensi degli artt. 566 e 581 c.c., di 1/6 del totale Parte_1
delle quote di proprietà degli immobili (ovvero 1/3 della quota del 50% caduta in successione);
- la sig.ra (quale erede di ) è titolare, ai sensi degli artt. 566 e 581 c.c., CP CP_3
di 1/6 del totale delle quote di proprietà degli immobili (ovvero 1/3 della quota del 50% caduta in successione);
4.c. Sulla divisibilità della quota del 50% caduta in successione.
4.c.1 Non constano agli atti di causa domande di vendita o di assegnazione dell'immobile ex art. 720 c.c. ma solo la domanda di parte attrice di accertare la titolarità della sua quota ereditaria di un terzo della proprietà dell'appartamento e dell'annesso box.
4.c.2 Pertanto, all'esito della dichiarazione di nullità della predetta cessione, le quote di proprietà sull'immobile di Sestri Levante e box di pertinenza vanno accertate nella misura esposta al punto 4.b.4
5. Sulla domanda di condanna al pagamento della quota del saldo del conto corrente cointestato a Persona_1
5.1 Sul punto si osserva che – alla data del decesso di - il conto corrente ordinario Persona_1
n. 1000/00017870 cointestato a e presso la Filiale n. 00486 Persona_1 Controparte_2
di presentava un saldo per capitale ed interessi di € 63.427,39 come si evince Org_2
dalla dichiarazione di del 3 luglio 2013 già prodotta sub doc. 07 allegato Organizzazione_3
alla citazione3.
5.2 Si rammenta che, nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente (cfr. ex plurimis Sez. 2, Sentenza n. 4066 del 19/02/2009).
5.3 Non essendo né allegato né provato che il conto fosse alimentato solo da versamenti di uno dei due coniugi, in virtù della citata presunzione discendente dall'art. 1298 secondo comma cod.civ., il saldo attivo del conto, come sopra precisato, va ripartito in quote uguali tra i due coniugi, con la logica conseguenza che la frazione del saldo attivo caduta nella successione del 3
11 sig. ammonta ad € 31.713,69 (pari a metà del saldo di conto al momento del suo Persona_1
decesso).
5.4. La sig.ra cointestaria del conto, con giroconto del 24 giugno 2013 prelevava la CP_2 somma di € 31.713,05 (corrispondente alla restante metà del saldo di sua pertinenza esclusiva e, come tale, non caduta nell'eredità del marito).
5.5 Inoltre, ai fini che ivi rilevano, dagli estratti conto prodotti sub doc. 8 emerge che il predetto conto corrente n. 1000/00017870 veniva estinto in data 14 gennaio 2014 e il relativo saldo finale di chiusura (pari ad € 28.185,70) veniva accreditato su nuovo conto corrente di cui, però, erano cointestatari – come risulta dalla documentazione bancaria sub doc. 08 – non i tre coeredi del defunto ma i soli e Persona_1 CP_3 Controparte_2
5.6 Pertanto dall'insieme delle predette operazioni si può agevolmente desumere che la frazione del saldo del conto caduta nella successione di comprendente quindi anche la Persona_1 quota spettante all'odierna coerede attrice, sia confluita nel conto corrente cointestato alla sig.ra e al sig. CP_2 CP_3
5.7 Non risultano dagli estratti conto del conto corrente 19471/1000, cointestato alla sig.ra versamenti a favore della sig.ra la quale, Controparte_5 Parte_1
pertanto, a seguito dell'estinzione del conto corrente cointestato ai due genitori e l'accredito del relativo saldo sul nuovo conto corrente cointestato esclusivamente alla madre e al fratello, è stata privata del diritto di ottenere dalla banca la liquidazione della quota ereditaria di sua spettanza sul saldo attivo.
5.8 Talché appare logico concludere che, per effetto del prelievo di tutte le giacenze disponibili sul conto corrente 1000/00017870 fino all'azzeramento del saldo, realizzato da ultimo
“girando” il cospicuo importo di € 28.185,70 sul nuovo conto corrente 19471/1000 cointestato ai soli coeredi e questi ultimi si fossero appropriati anche della somma CP_2 CP_3
corrispondente alla quota spettante alla coerede attrice con conseguente obbligo solidale di restituire a questa ultima l'importo corrispondente ammontante ad € 10.571,23 (pari ad un terzo del saldo attivo di € 31.713,05) oltre interessi al tasso di legge dal giorno della domanda.
5.9 Contrariamente a quanto pare prospettare l'attrice, nessuna incidenza possono assumere, ai fini della regolazione del riparto di responsabilità tra i due coeredi cointestatari del conto corrente 19471/1000, i prelievi operati su tale conto dal solo sig. posto che trattasi CP_3
di operazioni che al più possono avere rilevanza nei rapporti interni tra i cointestatari del conto ma non nei confronti di terzi estranei.
5.10 Da ultimo si osserva che quale unica erede di succede iure CP CP_3
successionis anche nel corrispondente debito di quest'ultimo.
12
6. Sull'assicurazione sulla vita a favore di CP_3
6.1 Sul punto si osserva in diritto che – come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. 2 - , Sentenza n. 29583 del 22/10/2021) - l' obbligo di collazione previsto dall'art. 741 c.c. relativamente a ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti, per soddisfare, tra l'altro, premi relativi a contratti sulla vita a loro favore, riguarda tanto l'ipotesi dell'assicurazione stipulata dal discendente sulla propria vita, “sub specie” di pagamento del debito altrui, quanto quella di assicurazione sulla vita del discendente (o del “de cuius”), che rientra nello schema della donazione indiretta, quale contratto a favore di terzo. Peraltro, giacché il capitale assicurato può rivelarsi, di fatto, inferiore ai premi - che costituiscono, in linea di principio, l'oggetto del conferimento ex art. 2923, comma 2, c.c. – l'obbligo di collazione va precisato nel senso che, indipendentemente dalla natura cd. tradizionale o finanziaria della polizza, il conseguente conferimento riguarda la minore somma tra l'ammontare dei premi pagati ed il capitale, non potendo la collazione avere ad oggetto che il vantaggio conseguito dal beneficiario (o dai suoi discendenti), sul quale grava l'onere della relativa prova (cfr. Sez. 2 - , Sentenza n. 29583 del 22/10/2021).
6.2 Nella polizza sulla vita (prodotta sub doc. 6 allegato alla citazione), costituita mediante il versamento di un unico premio di € 100.000 per l'intera durata in vita del contraente, figura quale contraente, obbligato al versamento, il sig. e quale beneficiario, per il caso Persona_1
di morte del contraente, il figlio CP_3
6.3 Non constando agli atti l'atto di liquidazione della polizza a favore di alla CP_3
stregua del citato principio giurisprudenziale, si deve ritenere – in mancanza della prova che il beneficiario della polizza abbia conseguito dalla stessa un vantaggio minore – che CP_3
quale beneficiario esclusivo della polizza, e per esso la sua erede convenuta, sia CP obbligato a conferire all'asse ereditario il premio versato dal padre defunto nel suo esclusivo interesse con conseguente diritto di ciascun coerede ad un terzo del predetto premio.
6.4 Sugli obblighi discendenti dalla collazione non è dovuta la rivalutazione monetaria (cfr.
Cass. civ. Sez. II Sent., 17/10/2019, n. 26486) e, dunque, sono dovuti i soli interessi di legge.
7. Sulle spese di lite e di CTU.
7.1. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti, in relazione allo scaglione di riferimento (da € 52.001
a € 260.000) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e in conformità dei valori minimi per la fase decisionale essendosi limitato il difensore, stante la natura contumaciale della causa,
a depositare la sola comparsa conclusionale con la quale ribadiva, sostanzialmente, le difese già ampiamente esposte negli atti depositati nelle fasi precedenti.
13 7.2 Le spese di CTU, nella misura già liquidata con decreto emesso dal Giudice Istruttore in corso di causa, vanno definitivamente poste nei rapporti interni tra le parti a carico esclusivo delle due parti convenute.
p.q.m.
definitivamente decidendo ogni contraria domanda, eccezione e deduzione rigettate:
1. accerta e dichiara la qualità di erede legittima della sig.ra Parte_1 sull'eredità morendo dismessa dal sig. deceduto in Sestri Levante (GE) in data Persona_1
18 giugno 2013 e per l'effetto accerta e dichiara, ai sensi degli artt. 566 e 581 c.c., la titolarità in capo alla stessa della quota di un terzo sui beni rientranti nella predetta eredità come accertati nei successivi punti.
2. Accerta e dichiara la nullità per difetto della forma dell'atto pubblico dell'atto a rogito Notaio
del 20 marzo 2009 n. rep. 55791 e n. raccolta 8686 avente ad oggetto i seguenti Persona_2
beni immobili
- appartamento in Via Abruzzi n. 14 del Comune di Sestri Levante identificato al Nuovo Catasto
Edilizio Urbano del Comune di Sestri Levante come Foglio 19 Mappale 1576 Subalterno 3, zona cens. 1, categoria A/3 (abitazione di tipo economica), classe 4, consistenza 5 vani, superficie catastale totale 93 mq, rendita catastale euro 542,28
- box auto identificato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Sestri Levante come
Foglio 19 Mappale 1576 Subalterno 17, zona cens. 1, categoria C/6 (box per auto), classe 5, consistenza 18 mq, superficie catastale totale 18 mq, rendita catastale euro 108,77 in quanto l'apparente compravendita dissimula una donazione e per l'effetto:
2.a) accerta e dichiara che la quota di 1/2 dei predetti immobili rientra nell'eredità morendo dismessa dal sig. Persona_1
2.b) accerta e dichiara che:
- la sig.ra è titolare di una quota pari ad 1/6 del totale delle quote di Parte_1
proprietà degli immobili di cui al punto 2;
- la sig.ra è titolare di una quota pari ad 1/6 del totale delle quote di proprietà degli CP
immobili di cui al punto 2;
- la sig.ra è titolare di una quota pari a 8/12 del totale delle quote di Controparte_2
proprietà degli immobili di cui al punto 2.
3. Accerta e dichiara il diritto ex artt. 566 e 581c.c. della sig.ra ad un Parte_1
terzo della metà del saldo attivo, al momento della morte di del conto corrente Persona_1
ordinario n. 1000/00017870 cointestato a e presso la Filiale Persona_1 Controparte_2
n. 00486 di e, per l'effetto, dichiara tenute e condanna in solido tra loro le Org_2
14 sigg.re (quale erede di ) e , a corrispondere alla CP CP_3 Controparte_2
sig.ra l'importo di € 10.571,23 (corrispondente alla predetta quota) Parte_1
oltre interessi al tasso di legge dalla domanda (notificazione della citazione) al saldo.
4. Accerta e dichiara l'obbligo ex art. 741 c.c. di (quale erede di ) di CP CP_3 conferire all'eredità il premio assicurativo pari ad €100.000 versato da in Persona_1 relazione all'assicurazione sulla vita valore Garanzia”, a beneficio esclusivo di OR
, e per l'effetto: CP_3
4.a) accerta e dichiara il diritto ex artt. 566 e 581c.c. della sig.ra ad Parte_1
un terzo del predetto premio;
4.b) dichiara tenuta e condanna la convenuta sig.ra (quale erede di ) CP CP_3
a corrispondere alla sig.ra la somma di € 33.333,00 oltre interessi al Parte_1
tasso di legge dalla domanda (notificazione della citazione) al saldo.
5. Dichiara tenute e condanna in solido tra loro le sigg.re e , CP Controparte_2
quali parti soccombenti, a rifondere alla sig.ra le spese di lite che si Parte_1 liquidano in € 545,00 per anticipazioni (di cui € 27,00 per diritti di cancelleria ed € 518,00 per contributo unificato) ed € 11.977,00 per compenso del difensore (di cui
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00) oltre 15% per spese generali nonché IVA e CPA nella misura di legge.
6. Pone le spese di CTU, nella misura già liquidata con decreto emesso dal Giudice Istruttore in corso di causa, a carico esclusivo delle due parti convenute soccombenti e CP
. Controparte_2
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.
Il Presidente Il Giudice relatore
(dott.ssa Lucca Ada) (dott. Parentini Mirko)
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Contenuto della dichiarazione sottoscritta:
“Io sottoscritta nata a [...], il [...], nel pieno delle mie facoltà, dichiaro Controparte_2 che io e mio marito abbiamo intestato gratuitamente a nostro figlio in data 20 marzo Persona_1 CP_3 2009 la nuda proprietà del nostro appartamento in Sestri Levante (GE) in via Abruzzi, 14. Il prezzo che è stato indicato sull'atto di compravendita della nuda proprietà pari a € 100.000,00 non è mai stato effettivamente corrisposto da nostro figlio, che ci ha versato quei soldi sul nostro conto corrente a rate ma gli sono stati tutti restituiti da me e da mio marito con assegni direttamente intestati a nostri figlio o con somme prelevate da mio marito in banca e consegnate a nostro figlio in contanti. Mio marito ed io abbiamo dunque CP_ restituito tutti i 100.000 € che nostro figlio ci aveva dato per l'acquisto della nuda proprietà della nostra casa di Sestri Levante. Mio marito ed io abbiamo dunque donato a nostro figlio la nuda proprietà CP_3 della casa di Sestri Levante. ” Controparte_4
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri Giudici: dott.ssa LUCCA Ada Presidente dott.ssa MAINELLA Alessandra Giudice dott. PARENTINI Mirko Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1844 /2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to MIONI ALBERTO MARIA ( ) CodiceFiscale_2
ATTRICE contro
(C.F. ) CP C.F._3
(C.F. C.F. ) Controparte_2 C.F._4
CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI (rassegnate all'udienza del 16 settembre 2023)
“-- In via principale e nel merito
1. accertare e dichiarare, eventualmente con sentenza parziale, la sussistenza in capo a della qualità di erede legittimaria del di lei padre Parte_1 Persona_1
2. Visto l'art. 537 c.c., accertare e dichiarare in capo a la titolarità della Parte_1
quota di un terzo della comunione ereditaria per successione di Persona_1
3. Procedersi all'individuazione dell'asse ereditario anche mediante collazione dei beni direttamente o indirettamente donati in vita dal de cuius al figlio CP_3
1
4. Accertare e dichiarare, come emerso in corso di causa, la natura simulata dell'atto di trasferimento del bene immobile tra e parti venditrici e Persona_1 Controparte_2
parte acquirente, sito in Sestri Levante (GE) Via Abruzzi 14/3 a ministero di CP_3 notaio dott.ssa in data 20 marzo 2009 prodotto in atti e per l'effetto dichiarare Persona_2 nullo/privo di effetto ovvero annullare l'atto dispositivo di trasferimento del bene immobile sito in Sestri Levante (GE) via Abruzzi 14/3 meglio descritto in narrativa perché posto in essere anche in violazione delle disposizioni di cui all'art. 782 c.c.
5. In via subordinata, in caso di mancato accoglimento della conclusione sub. 4, accertata e dichiarata la donazione da parte del de cuius al figlio delle somme necessarie per CP_3 acquistare l'immobile sito in Sestri Levante (GE) Via Abruzzi 14/3 a ministero di notaio dott.ssa
per un importo complessivo di € 100.000,00 disporre la collazione di tali Persona_2
somme per l'individuazione e la ricostituzione fittizia dell'asse ereditario.
6. In ogni caso, disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione della comunione ereditaria in conformità delle disposizioni di legge assegnando all'attrice la quota lei spettante di 1/3 dell'asse ereditario ricostruito secondo i criteri appresso illustrati, facendone carico alla parte attuale beneficiaria E in particolare: CP
a) in caso di accoglimento della domanda sub. 4 di simulazione dell'atto di vendita del bene immobile sito in Sestri Levante (GE) Via Abruzzi 14/3 a ministero di notaio dott.ssa
[...]
in data 20 marzo 2009 prodotto in atti accertare che l'asse ereditario è così Per_2
composto: 1) della quota di proprietà del de cuius del richiamato immobile sito in Sestri
Levante (GE) Via Abruzzi 14/3, 2) del premio unico della polizza vita denominata “ OR valore garanzia” dell'importo di € 100.000,00 incassato da 3) del 50% del saldo CP_3 del c/c n. 1000/00017870 presso la Filiale 00486 di di € 31.713,69 (già il Org_2
50%) incassato da e per l'effetto dopo aver dichiarato privo di CP_3 efficacia/nullo/annullato l'atto di vendita di tale bene immobile disporre che la quota del bene stesso di proprietà di caduta in successione pari a 3/6 rimanga in comunione tra Persona_1
le tre eredi, e e assegni a Controparte_2 CP Parte_1 Parte_1
oltre alla quota di 1/6 dell'immobile in comunione con e
[...] Controparte_2 [...]
1/3 delle somme cadute in successione pari a complessivi € 131.713,69 oltre interessi CP
e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo ovvero quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, facendone carico all'attuale parte beneficiaria e dunque CP
condannando essa erede legittimaria per rappresentazione del defunto padre CP
a corrispondere all'attrice della somma di € 131.713,69 CP_3 Parte_2
2 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo ovvero quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia;
b) in caso di accoglimento della domanda sub. 5 di nullità della donazione delle somme di €
100.000,00 ovvero quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia dal de cuius al figlio accertare che l'asse ereditario è così composto: 1) della somma di € 100.000,00, CP_3
ovvero di quella somma ritenuta di giustizia, donata da de cuius al figlio 2) del CP_3 premio unico della polizza vita denominata “ valore garanzia” dell'importo di € OR
100.000,00 incassato da 3) del 50% del saldo del c/c n. 1000/00017870 presso CP_3 la Filiale 00486 di di € 31.713,69 (già il 50%) incassato da e Org_2 CP_3 per l'effetto assegni a 1/3 delle somme cadute in successione pari a Parte_1 complessivi € 231.713,69 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo ovvero quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, facendone carico all'attuale parte beneficiaria e dunque condannando essa erede legittimaria CP CP per rappresentazione del defunto padre a corrispondere all'attrice CP_3 Parte_2
della somma di € 231.713,69 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla
[...]
domanda al saldo ovvero quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia
c) nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse di accogliere nè la domanda di simulazione della vendita del bene immobile sito in Sestri Levante (GE) Via Abruzzi 14/3 sub. 4 nè quella di nullità della donazione dal de cuius al figlio delle somme di € 100.000,00 o di CP_3 quella somma ritenuta di giustizia sub. 5, accertare che l'asse ereditario è così composto: 1) del premio unico della polizza vita denominata “ valore garanzia” dell'importo di OR
€ 100.000,00 incassato da 2) del 50% del saldo del c/c n. 1000/00017870 presso CP_3 la Filiale 00486 di di € 31.713,69 (già il 50%) incassato da e Org_2 CP_3 per l'effetto assegni a 1/3 delle somme cadute in successione pari a Parte_1 complessivi € 131.713,69 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo ovvero quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, facendone carico all'attuale parte beneficiaria e dunque condannando essa erede legittimaria CP CP per rappresentazione del defunto padre a corrispondere all'attrice CP_3 Parte_2
della somma di € 131.713,69 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla
[...]
domanda al saldo ovvero quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia In via istruttoria subordinata Ad integrazione della consulenza tecnica d'ufficio già svolta, avente ad oggetto unicamente il valore della nuda proprietà all'apertura della successione e al momento della divisione del bene immobile sito in Genova alla Via Abruzzi 14/3, disporre consulenza tecnica d'ufficio che dopo aver individuato e valutato il patrimonio mobiliare e immobiliare
3 caduto in successione proceda alla formazione di tre lotti omogenei ai fini dello scioglimento della comunione con assegnazione secondo diritto”
OGGETTO: azione di petizione di eredità e di riduzione.
1. Esposizione delle domande, eccezioni e deduzioni difensive dell'attore.
1.1. La sig.ra , con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio le sigg.re (succeduta per rappresentazione al sig. CP
) e affinché questo Tribunale: CP_3 Controparte_2
a) accertasse e dichiarasse, eventualmente con sentenza parziale, la sussistenza in capo a della qualità di erede legittima del di lei padre Parte_1 Persona_1
b) a norma dell'art. 537 c.c., accertasse e dichiarasse in capo a la Parte_1
titolarità della quota di un terzo della comunione ereditaria per successione di
[...]
Per_1
c) procedesse all'individuazione dell'asse ereditario anche mediante collazione dei beni direttamente o indirettamente donati in vita dal de cuius al figlio CP_3
d) dichiarasse nullo ovvero annullasse l'atto dispositivo di trasferimento del 50% del bene immobile sito in Sestri Levante (GE) via Abruzzi 14/3 meglio descritto in narrativa perché posto in essere anche in violazione delle disposizioni di cui all'art. 782
4° comma c.c.;
e) disponesse la divisione della comunione ereditaria in conformità delle disposizioni di legge assegnando all'attrice la quota lei spettante facendone carico alla parte attuale beneficiaria.
1.2 con riferimento alla propria qualità di erede del defunto esponeva quanto Persona_1
segue:
1.2.1 l'attrice è figlia legittima di deceduto in Sestri Parte_1 Persona_1
Levante (GE) in data 18 giugno 2013 (doc. 01) e di attuale Controparte_2
convenuta;
1.2.2 il defunto dal matrimonio con la signora ha Persona_1 Controparte_2
avuto due figli e, cioè, rispettivamente un maschio, e una femmina CP_3
(odierna parte attrice); Parte_1
1.2.3 col decesso di si è aperta una successione ab intestato e pertanto i suoi Persona_1
eredi legittimi erano la moglie nella misura di 1/3 e i due figli Controparte_2
e nella misura di 2/3 e cioè 1/3 ciascuno;
Parte_1 CP_3
1.2.4. successivamente il 18 marzo 2020 è deceduto in Milano sempre con CP_3
4 apertura di successione ab intestato, lasciando quale unica erede la figlia CP
subentrata, al genitore nei diritti e negli obblighi del padre relativamente alla successione del nonno paterno.
1.3. con riferimento all'entità dell'asse ereditario dismesso dal defunto Persona_1
esponeva che esso avrebbe dovuto includere:
a) il 50% del bene immobile sito in Sestri Levante (GE) alla Via Abruzzi, 14/3;
b) il Premio di € 100.000,00 (centomila) versato per una polizza sulla vita in favore del figlio CP_3
c) il 50% del conto corrente n. 1000/00017870 presso la Filiale 00486 di Org_2 che al momento del decesso portava un saldo di € 63.427,39;
1.4 Con riferimento al bene immobile esponeva che:
1.4.1 sebbene sull'immobile predetto il de cuius, al momento della morte, fosse titolare del solo diritto di usufrutto vitalizio, tuttavia la cessione al figlio effettuata CP_3
congiuntamente alla moglie mediante compravendita del 20 Controparte_2
marzo 2009, avrebbe simulato una donazione nulla come risulterebbe dalle seguenti circostanze:
a) il prezzo dell'immobile prezzo – che a norma del contratto di vendita avrebbe dovuto essere versato da ai genitori, a decorrere dal 30 aprile 2009 e sino al 30 CP_3 aprile 2020, in dodici rate mensili di € 9.000,00 (novemila/00) le prime undici e di €
1.000 (mille/00) l'ultima – non sarebbe mai stato in realtà corrisposto poiché, come ammesso da dichiarazione scritta della stessa sig.ra prodotta sub Controparte_2
doc. 41 e dalle distinte bancarie prodotte sub doc. 5 aveva versato € CP_3
100.000,00 ai genitori ma questi ultimi glieli avevano restituiti e in parte anticipati;
b) aveva ricevuto dal padre un importo addirittura superiore CP_3 Persona_1 rispetto a quello indicato quale prezzo della nuda proprietà nell'atto di vendita:
b.1) il 24 giugno 2009 € 27.000 dal padre con assegno bancario a esso CP_3
b.2) l'8 settembre 2009 € 27.000 dal padre con assegno bancario a esso CP_3 b.3) il 9 dicembre 2009 € 30.000 dal padre, attraverso un assegno che quest'ultimo ha incassato e la cui provvista è stata poi data al figlio, come confermato dalla dichiarazione della sig.ra CP_2
b.4)il 18 gennaio 2010 € 19.000 dal padre con assegno bancario intestato a esso
[...]
CP_3
1.4.2 in via subordinata assumeva che, laddove il Tribunale non ravvisasse la simulazione della donazione della nuda proprietà, nulla per difetto di forma dell'atto pubblico, comunque avrebbe dovuto ritenere la nullità delle donazioni del denaro per difetto di forma non trattandosi, all'evidenza, di donazioni di modico valore;
1.5 Con riferimento alla polizza vita esponeva quanto segue:
1.5.1 il 16 aprile 2010 il de cuius ebbe a sottoscrivere una polizza vita Persona_1 denominata valore garanzia” (doc. 06) versando un premio unico di € OR
100.000,00 indicando come beneficiario il figlio Persona_3
1.5.2 il premio versato aveva determinato un depauperamento del patrimonio di
[...]
e, pertanto, le somme versate a tale titolo avrebbero dovuto essere considerate Per_1
oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficiario, con conseguente assoggettabilità all'azione di riduzione (cfr. Cass. Civ. sent. N.
6531/2016);
1.6 Con riferimento al conto corrente cointestato tra il defunto e il coniuge Persona_1
esponeva quanto segue: Controparte_2
1.6.1 il conto corrente – recante n. 1000/00017870 - acceso presso la Filiale 00486 di
[...]
al momento del decesso del sig. portava un saldo di € Org_2 Persona_1
63.427,39;
1.6.2 la quota dunque caduta in successione di tale conto, pertanto, ammontava a €
31.713,69;
1.6.3 il 31 dicembre 2013 e la madre ebbero ad aprire un conto corrente CP_3
cointestato n. 1000/19471 presso filiale 00486 di Sestri Levante sul Org_2
quale venne fatto confluire sia la quota di del conto corrente n. Controparte_2
1000/00017870 sia la quota di eredità caduta in successione (doc. 08);
1.6.4 il sig. dal conto cointestato con la madre, ha prelevato mediante gli CP_3 assegni meglio indicati in citazione e prodotti in causa l'importo di € 39.000,00.
2. Svolgimento del processo.
2.1 l'atto di citazione veniva notificata nell'osservanza dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. alla sig.ra che ritirava personalmente il plico. Controparte_2
6 2.2. L'atto di citazione veniva notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. alla convenuta sig.ra
[...]
non essendo stata reperita, nonostante le ricerche attestate nella relata di notifica agli CP atti di causa, presso l'ultima residenza nota della predetta convenuta quale risultante dai registri dell'anagrafe civile;
2.3. la causa veniva istruita per mezzo di CTU estimativa dell'immobile sia al tempo dell'apertura della successione che alla data odierna oggetto dell'asserita dissimulata donazione;
2.4 il CTU forniva, per i momenti richiesti, le seguenti due stime:
2.5 Veniva anche ammesso l'interrogatorio formale della convenuta sig.ra che CP_2
confermava che il bene immobile di Lavagna sarebbe stato, sostanzialmente, donato al figlio al quale fu restituito il prezzo da lui corrisposto in rate ai due genitori;
CP_3
2.6 su richiesta del Giudice Istruttore l'attrice precisava che l'asse ereditario morendo dismessa dal padre avrebbe avuto la seguente entità:
a) conto corrente ordinario n. 1000/00017870 intestato a e Persona_1 Controparte_2
presso la Filiale n. 00486 avente alla data del decesso un saldo per capitale ed interessi di €
63.427,39 come si evince dalla dichiarazione di del 3 luglio 2013 (si Organizzazione_3
veda doc. 07doc. 07.pdf) con la conseguenza che la quota caduta in successione di tale conto ammonta a € 31.713,69 pari al 50% del richiamato saldo, trattandosi di conto cointestato con la moglie del de cuius;
b) premio della polizza vita “Eurizonvita valore Garanzia” sottoscritto il 16 aprile 2010 dal de cuius mediante il versamento di un premio unico di € 100.000,00 ed indicando Persona_1
come beneficiario il figlio Persona_3
c) il 50% della proprietà del bene immobile di Lavagna poiché la vendita avrebbe simulato una donazione nulla per difetto di forma dell'atto pubblico;
2.7 all'udienza del 13.9.2023 la causa veniva rimessa in decisione con la sola concessione del termine di legge per il deposito di comparsa conclusionale.
7
3. Sulla legittimazione passiva della sig.ra CP
3.1. Va premesso che la sig.ra è stata convenuta in giudizio quale erede del sig. CP
padre della convenuta e premorto alla stessa, il quale a sua volta – CP_3 Parte_3
è coerede del defunto padre sig. Persona_1
3.2. Per quanto attiene all'accettazione dell'eredità paterna da parte del sig. si CP_3
rileva che:
a) in data 14 gennaio 2014 e, dunque, successivamente all'apertura della successione che ci occupa, sia stato accreditato l'importo residuo (pari ad € 28.185,70) presente sul conto corrente
1000/00017870 cointestato al de cuius e alla moglie ( su conto corrente Controparte_2
n. 1000/19471 cointestato esclusivamente allo stesso e alla madre ( CP_3 CP_2
;
[...]
b) successivamente mediante numerose operazioni (assegni e bonifici) a proprio CP_3
favore, ha prelevato l'intero importo transitato sul conto cointestato con la madre n.
1000/19471.
3.3. L'accreditamento della quota del saldo di conto corrente di spettanza del de cuius su conto cointestato esclusivamente con la madre, in quanto atto che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, costituisce accettazione tacita dell'eredità.
3.4. La qualità di erede di del sig. risulta: CP CP_3
a) dalla visura storica dell'immobile (allegato 2 alla CTU a firma del geom, del Persona_4
31 marzo 2023)2 che attesta che è subentrata, per “successione ex lege” di CP CP_3
nella titolarità esclusiva della nuda proprietà dell'immobile del quale, a sua volta,
[...] CP_3
aveva acquistato dai genitori la nuda proprietà;
[...]
b) dal rilievo che la voltura catastale dell'immobile costituisce, secondo la Cassazione (cfr. da ultimo Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021), comportamento implicante l'accettazione tacita dell'eredità;
3.5 Pertanto si deve ritenere che la sig.ra quale erede del sig. - il CP CP_3
quale aveva a sua volta aveva accettato l'eredità del padre – sia erede anche del nonno paterno
Persona_1 2
8
4. Sulla domanda di nullità della pretesa donazione dissimulata con la compravendita dell'immobile in Sestri Levante del 20 marzo 2009.
4.a. Sulla natura simulata della compravendita.
4.a.1. L'attrice assume che l'atto a rogito Notaio del 20 marzo 2009, col quale Persona_2
i sigg.ri e vendevano al sig. la nuda proprietà, Persona_1 Controparte_2 CP_3 con riserva di usufrutto (e diritto all'accrescimento reciproco in caso di premorienza di una delle due parti venditrici), dell'immobile sito in Sestri Levante Via Duca degli Abbruzzi 14 e annesso box al prezzo di € 100.000, avrebbe dissimulato una donazione nulla per difetto della forma dell'atto pubblico poiché il figlio, apparente parte compratrice dell'immobile e dell'annesso box, non avrebbe in realtà corrisposto il prezzo restituitogli dai due genitori.
4.a.2 Si osserva che – secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità - ai fini
“della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal “de cuius” per dissimulare una donazione, l'erede legittimo può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando, contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione” (cfr. ex plurimis Sez. 2,
Sentenza n. 11286 del 30/07/2002; Sez. 2, Sentenza n. 6315 del 18/04/2003; Sez. 2, Sentenza
n. 20868 del 28/10/2004; Sez. 3, Sentenza n. 6632 del 24/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 7834 del
26/03/2008; Sez. 2, Sentenza n. 19912 del 22/09/2014; Sez. 2, Sentenza n. 20960 del
17/10/2016).
4.a.3 La parte attrice deduce che con tale donazione sarebbe stata lesa la sua quota di riserva sull'eredità paterna e, pertanto, alla stregua del principio di diritto esposto al punto 3.a.2., si deve ritenere ammessa a provare la dedotta simulazione senza limitazioni di prova e, dunque, anche per presunzioni e per prove orali.
4.a.4 Constano agli atti di causa versamenti da parte di (padre) a favore di Persona_1 CP_3
(figlio) per un importo complessivamente pari ad € 103.000,00 addirittura eccedente il
[...] prezzo pattuito nell'atto di vendita:
- assegno del 24 giugno 2009 di € 27.000 disposto da a favore del figlio Persona_1 [...]
(doc. 23); CP_3
- assegno dell'8 settembre 2009 di € 27.000 disposto da in favore del figlio Persona_1 [...]
(doc. 24); CP_3
9 - assegno del 9 dicembre 2009 di € 30.000 emesso da in proprio favore (doc. 25) Persona_1
e la cui provvista è stata poi data al figlio.
-assegno del 18 gennaio 2010 di € 19.000 emesso da in favore del figlio Persona_1 [...]
(doc. 26). CP_3
4.a.5 La stessa convenuta , madre di sia nella dichiarazione Controparte_2 CP_3
confessoria prodotta del 30 aprile 2021 (prod.doc. sub 4 allegata alla citazione) sia in sede di interrogatorio formale, ha ammesso che:
- per l'acquisto dell'immobile il figlio non aveva pagato, in realtà nulla, perché con CP_3 predetti assegni l'importo da lui versato gli era stato restituito;
- scopo dell'operazione era quello di “intestare gratuitamente” l'immobile al figlio;
- per l'assegno incassato personalmente dal defunto poi questi aveva poi Persona_1
consegnato l'intera somma al figlio CP_3
4.a.6 Dai convergenti elementi indiziari può ritenersi che la compravendita dissimulasse una donazione a favore del figlio essendogli stato restituito un importo addirittura superiore CP_3
al prezzo corrisposto ai genitori ed avendo la madre ammesso che, scopo dell'intera operazione, era quello di attribuire gratuitamente l'immobile al figlio.
4.b. Sulla validità della donazione dissimulata.
4.b.1 Si osserva che, nell'ipotesi di simulazione relativa, a norma dell'art. 1414 secondo comma c.c., “se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma”.
4.b.2 Nel caso in specie, posto che la compravendita dell'immobile non è stata posta in essere mediante la forma dell'atto pubblico, non figurando la presenza di testimoni al rogito dell'atto di vendita, si deve ritenere che la stessa sia nulla ai sensi dell'art. 782 cod.civ. e, dunque, radicalmente improduttiva di qualsivoglia effetto traslativo a favore del sig. . CP_3
4.b.3 Pertanto, per le considerazioni che precedono, va dichiarata la nullità dell'atto di cessione della nuda proprietà del 20 marzo 2009 con la conseguenza, che non essendosi prodotto l'effetto traslativo della nuda proprietà in capo al sig. , i sigg.ri e CP_3 Persona_1 CP_2
sono rimasti comproprietari in pari uguali (nella misura di ½ ciascuno)
[...]
dell'appartamento e annesso box.
4.b.4 In conseguenza dell'accertata nullità, a seguito dell'apertura della successione di
[...]
le quote di proprietà sui due immobili si devono ritenere così ripartite: Per_1
- la sig.ra è titolare di 8/12 del totale delle quote di proprietà degli Controparte_2
immobili (di cui ½ già detenute iure proprio ed 1/6 pervenutele iure successionis ai sensi degli art. 581 c.c.);
10 - la sig.ra è titolare, ai sensi degli artt. 566 e 581 c.c., di 1/6 del totale Parte_1
delle quote di proprietà degli immobili (ovvero 1/3 della quota del 50% caduta in successione);
- la sig.ra (quale erede di ) è titolare, ai sensi degli artt. 566 e 581 c.c., CP CP_3
di 1/6 del totale delle quote di proprietà degli immobili (ovvero 1/3 della quota del 50% caduta in successione);
4.c. Sulla divisibilità della quota del 50% caduta in successione.
4.c.1 Non constano agli atti di causa domande di vendita o di assegnazione dell'immobile ex art. 720 c.c. ma solo la domanda di parte attrice di accertare la titolarità della sua quota ereditaria di un terzo della proprietà dell'appartamento e dell'annesso box.
4.c.2 Pertanto, all'esito della dichiarazione di nullità della predetta cessione, le quote di proprietà sull'immobile di Sestri Levante e box di pertinenza vanno accertate nella misura esposta al punto 4.b.4
5. Sulla domanda di condanna al pagamento della quota del saldo del conto corrente cointestato a Persona_1
5.1 Sul punto si osserva che – alla data del decesso di - il conto corrente ordinario Persona_1
n. 1000/00017870 cointestato a e presso la Filiale n. 00486 Persona_1 Controparte_2
di presentava un saldo per capitale ed interessi di € 63.427,39 come si evince Org_2
dalla dichiarazione di del 3 luglio 2013 già prodotta sub doc. 07 allegato Organizzazione_3
alla citazione3.
5.2 Si rammenta che, nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente (cfr. ex plurimis Sez. 2, Sentenza n. 4066 del 19/02/2009).
5.3 Non essendo né allegato né provato che il conto fosse alimentato solo da versamenti di uno dei due coniugi, in virtù della citata presunzione discendente dall'art. 1298 secondo comma cod.civ., il saldo attivo del conto, come sopra precisato, va ripartito in quote uguali tra i due coniugi, con la logica conseguenza che la frazione del saldo attivo caduta nella successione del 3
11 sig. ammonta ad € 31.713,69 (pari a metà del saldo di conto al momento del suo Persona_1
decesso).
5.4. La sig.ra cointestaria del conto, con giroconto del 24 giugno 2013 prelevava la CP_2 somma di € 31.713,05 (corrispondente alla restante metà del saldo di sua pertinenza esclusiva e, come tale, non caduta nell'eredità del marito).
5.5 Inoltre, ai fini che ivi rilevano, dagli estratti conto prodotti sub doc. 8 emerge che il predetto conto corrente n. 1000/00017870 veniva estinto in data 14 gennaio 2014 e il relativo saldo finale di chiusura (pari ad € 28.185,70) veniva accreditato su nuovo conto corrente di cui, però, erano cointestatari – come risulta dalla documentazione bancaria sub doc. 08 – non i tre coeredi del defunto ma i soli e Persona_1 CP_3 Controparte_2
5.6 Pertanto dall'insieme delle predette operazioni si può agevolmente desumere che la frazione del saldo del conto caduta nella successione di comprendente quindi anche la Persona_1 quota spettante all'odierna coerede attrice, sia confluita nel conto corrente cointestato alla sig.ra e al sig. CP_2 CP_3
5.7 Non risultano dagli estratti conto del conto corrente 19471/1000, cointestato alla sig.ra versamenti a favore della sig.ra la quale, Controparte_5 Parte_1
pertanto, a seguito dell'estinzione del conto corrente cointestato ai due genitori e l'accredito del relativo saldo sul nuovo conto corrente cointestato esclusivamente alla madre e al fratello, è stata privata del diritto di ottenere dalla banca la liquidazione della quota ereditaria di sua spettanza sul saldo attivo.
5.8 Talché appare logico concludere che, per effetto del prelievo di tutte le giacenze disponibili sul conto corrente 1000/00017870 fino all'azzeramento del saldo, realizzato da ultimo
“girando” il cospicuo importo di € 28.185,70 sul nuovo conto corrente 19471/1000 cointestato ai soli coeredi e questi ultimi si fossero appropriati anche della somma CP_2 CP_3
corrispondente alla quota spettante alla coerede attrice con conseguente obbligo solidale di restituire a questa ultima l'importo corrispondente ammontante ad € 10.571,23 (pari ad un terzo del saldo attivo di € 31.713,05) oltre interessi al tasso di legge dal giorno della domanda.
5.9 Contrariamente a quanto pare prospettare l'attrice, nessuna incidenza possono assumere, ai fini della regolazione del riparto di responsabilità tra i due coeredi cointestatari del conto corrente 19471/1000, i prelievi operati su tale conto dal solo sig. posto che trattasi CP_3
di operazioni che al più possono avere rilevanza nei rapporti interni tra i cointestatari del conto ma non nei confronti di terzi estranei.
5.10 Da ultimo si osserva che quale unica erede di succede iure CP CP_3
successionis anche nel corrispondente debito di quest'ultimo.
12
6. Sull'assicurazione sulla vita a favore di CP_3
6.1 Sul punto si osserva in diritto che – come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. 2 - , Sentenza n. 29583 del 22/10/2021) - l' obbligo di collazione previsto dall'art. 741 c.c. relativamente a ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti, per soddisfare, tra l'altro, premi relativi a contratti sulla vita a loro favore, riguarda tanto l'ipotesi dell'assicurazione stipulata dal discendente sulla propria vita, “sub specie” di pagamento del debito altrui, quanto quella di assicurazione sulla vita del discendente (o del “de cuius”), che rientra nello schema della donazione indiretta, quale contratto a favore di terzo. Peraltro, giacché il capitale assicurato può rivelarsi, di fatto, inferiore ai premi - che costituiscono, in linea di principio, l'oggetto del conferimento ex art. 2923, comma 2, c.c. – l'obbligo di collazione va precisato nel senso che, indipendentemente dalla natura cd. tradizionale o finanziaria della polizza, il conseguente conferimento riguarda la minore somma tra l'ammontare dei premi pagati ed il capitale, non potendo la collazione avere ad oggetto che il vantaggio conseguito dal beneficiario (o dai suoi discendenti), sul quale grava l'onere della relativa prova (cfr. Sez. 2 - , Sentenza n. 29583 del 22/10/2021).
6.2 Nella polizza sulla vita (prodotta sub doc. 6 allegato alla citazione), costituita mediante il versamento di un unico premio di € 100.000 per l'intera durata in vita del contraente, figura quale contraente, obbligato al versamento, il sig. e quale beneficiario, per il caso Persona_1
di morte del contraente, il figlio CP_3
6.3 Non constando agli atti l'atto di liquidazione della polizza a favore di alla CP_3
stregua del citato principio giurisprudenziale, si deve ritenere – in mancanza della prova che il beneficiario della polizza abbia conseguito dalla stessa un vantaggio minore – che CP_3
quale beneficiario esclusivo della polizza, e per esso la sua erede convenuta, sia CP obbligato a conferire all'asse ereditario il premio versato dal padre defunto nel suo esclusivo interesse con conseguente diritto di ciascun coerede ad un terzo del predetto premio.
6.4 Sugli obblighi discendenti dalla collazione non è dovuta la rivalutazione monetaria (cfr.
Cass. civ. Sez. II Sent., 17/10/2019, n. 26486) e, dunque, sono dovuti i soli interessi di legge.
7. Sulle spese di lite e di CTU.
7.1. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti, in relazione allo scaglione di riferimento (da € 52.001
a € 260.000) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e in conformità dei valori minimi per la fase decisionale essendosi limitato il difensore, stante la natura contumaciale della causa,
a depositare la sola comparsa conclusionale con la quale ribadiva, sostanzialmente, le difese già ampiamente esposte negli atti depositati nelle fasi precedenti.
13 7.2 Le spese di CTU, nella misura già liquidata con decreto emesso dal Giudice Istruttore in corso di causa, vanno definitivamente poste nei rapporti interni tra le parti a carico esclusivo delle due parti convenute.
p.q.m.
definitivamente decidendo ogni contraria domanda, eccezione e deduzione rigettate:
1. accerta e dichiara la qualità di erede legittima della sig.ra Parte_1 sull'eredità morendo dismessa dal sig. deceduto in Sestri Levante (GE) in data Persona_1
18 giugno 2013 e per l'effetto accerta e dichiara, ai sensi degli artt. 566 e 581 c.c., la titolarità in capo alla stessa della quota di un terzo sui beni rientranti nella predetta eredità come accertati nei successivi punti.
2. Accerta e dichiara la nullità per difetto della forma dell'atto pubblico dell'atto a rogito Notaio
del 20 marzo 2009 n. rep. 55791 e n. raccolta 8686 avente ad oggetto i seguenti Persona_2
beni immobili
- appartamento in Via Abruzzi n. 14 del Comune di Sestri Levante identificato al Nuovo Catasto
Edilizio Urbano del Comune di Sestri Levante come Foglio 19 Mappale 1576 Subalterno 3, zona cens. 1, categoria A/3 (abitazione di tipo economica), classe 4, consistenza 5 vani, superficie catastale totale 93 mq, rendita catastale euro 542,28
- box auto identificato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Sestri Levante come
Foglio 19 Mappale 1576 Subalterno 17, zona cens. 1, categoria C/6 (box per auto), classe 5, consistenza 18 mq, superficie catastale totale 18 mq, rendita catastale euro 108,77 in quanto l'apparente compravendita dissimula una donazione e per l'effetto:
2.a) accerta e dichiara che la quota di 1/2 dei predetti immobili rientra nell'eredità morendo dismessa dal sig. Persona_1
2.b) accerta e dichiara che:
- la sig.ra è titolare di una quota pari ad 1/6 del totale delle quote di Parte_1
proprietà degli immobili di cui al punto 2;
- la sig.ra è titolare di una quota pari ad 1/6 del totale delle quote di proprietà degli CP
immobili di cui al punto 2;
- la sig.ra è titolare di una quota pari a 8/12 del totale delle quote di Controparte_2
proprietà degli immobili di cui al punto 2.
3. Accerta e dichiara il diritto ex artt. 566 e 581c.c. della sig.ra ad un Parte_1
terzo della metà del saldo attivo, al momento della morte di del conto corrente Persona_1
ordinario n. 1000/00017870 cointestato a e presso la Filiale Persona_1 Controparte_2
n. 00486 di e, per l'effetto, dichiara tenute e condanna in solido tra loro le Org_2
14 sigg.re (quale erede di ) e , a corrispondere alla CP CP_3 Controparte_2
sig.ra l'importo di € 10.571,23 (corrispondente alla predetta quota) Parte_1
oltre interessi al tasso di legge dalla domanda (notificazione della citazione) al saldo.
4. Accerta e dichiara l'obbligo ex art. 741 c.c. di (quale erede di ) di CP CP_3 conferire all'eredità il premio assicurativo pari ad €100.000 versato da in Persona_1 relazione all'assicurazione sulla vita valore Garanzia”, a beneficio esclusivo di OR
, e per l'effetto: CP_3
4.a) accerta e dichiara il diritto ex artt. 566 e 581c.c. della sig.ra ad Parte_1
un terzo del predetto premio;
4.b) dichiara tenuta e condanna la convenuta sig.ra (quale erede di ) CP CP_3
a corrispondere alla sig.ra la somma di € 33.333,00 oltre interessi al Parte_1
tasso di legge dalla domanda (notificazione della citazione) al saldo.
5. Dichiara tenute e condanna in solido tra loro le sigg.re e , CP Controparte_2
quali parti soccombenti, a rifondere alla sig.ra le spese di lite che si Parte_1 liquidano in € 545,00 per anticipazioni (di cui € 27,00 per diritti di cancelleria ed € 518,00 per contributo unificato) ed € 11.977,00 per compenso del difensore (di cui
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00) oltre 15% per spese generali nonché IVA e CPA nella misura di legge.
6. Pone le spese di CTU, nella misura già liquidata con decreto emesso dal Giudice Istruttore in corso di causa, a carico esclusivo delle due parti convenute soccombenti e CP
. Controparte_2
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.
Il Presidente Il Giudice relatore
(dott.ssa Lucca Ada) (dott. Parentini Mirko)
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Contenuto della dichiarazione sottoscritta:
“Io sottoscritta nata a [...], il [...], nel pieno delle mie facoltà, dichiaro Controparte_2 che io e mio marito abbiamo intestato gratuitamente a nostro figlio in data 20 marzo Persona_1 CP_3 2009 la nuda proprietà del nostro appartamento in Sestri Levante (GE) in via Abruzzi, 14. Il prezzo che è stato indicato sull'atto di compravendita della nuda proprietà pari a € 100.000,00 non è mai stato effettivamente corrisposto da nostro figlio, che ci ha versato quei soldi sul nostro conto corrente a rate ma gli sono stati tutti restituiti da me e da mio marito con assegni direttamente intestati a nostri figlio o con somme prelevate da mio marito in banca e consegnate a nostro figlio in contanti. Mio marito ed io abbiamo dunque CP_ restituito tutti i 100.000 € che nostro figlio ci aveva dato per l'acquisto della nuda proprietà della nostra casa di Sestri Levante. Mio marito ed io abbiamo dunque donato a nostro figlio la nuda proprietà CP_3 della casa di Sestri Levante. ” Controparte_4
5