Sentenza 23 settembre 1986
Massime • 1
Nella controversia promossa per il pagamento d'indennizzo in forza di polizza assicurativa contro il furto, la sentenza con la quale il giudice penale abbia assolto l'assicurato per insufficienza di prove dall'imputazione di simulazione di reato, sulla base dello accertamento dubitativo dell'effettiva perpetrazione di detto furto in suo danno, può essere invocata dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., quale giudicato vincolante idoneo ad escludere l'indicato Obbligo d'indennizzo, indipendentemente dalla sua estraneità al processo penale atteso che la consumazione del furto, presupposto del diritto fatto valere dall'assicurato, non può essere riscontrato dal giudice civile, in difformità del suddetto accertamento negativo del giudice penale implicando una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita dalla menzionata norma, e non una mera diversa valutazione della loro Rilevanza giuridica. ( V 3333/82, mass n 421301; ( V 2607/80, mass n 406354).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/09/1986, n. 5706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5706 |
| Data del deposito : | 23 settembre 1986 |
Testo completo
Nella controversia promossa per il pagamento d'indennizzo in forza di polizza assicurativa contro il furto, la sentenza con la quale il giudice penale abbia assolto l'assicurato per insufficienza di prove dall'imputazione di simulazione di reato, sulla base dello accertamento dubitativo dell'effettiva perpetrazione di detto furto in suo danno, può essere invocata dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., quale giudicato vincolante idoneo ad escludere l'indicato Obbligo d'indennizzo, indipendentemente dalla sua estraneità al processo penale atteso che la consumazione del furto, presupposto del diritto fatto valere dall'assicurato, non può essere riscontrato dal giudice civile, in difformità del suddetto accertamento negativo del giudice penale implicando una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita dalla menzionata norma, e non una mera diversa valutazione della loro Rilevanza giuridica. ( V 3333/82, mass n 421301; ( V 2607/80, mass n 406354).*