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Ordinanza 17 marzo 2025
Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 921/2024
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 921/2024 promossa da:
Parte_1
APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATA
Il Consigliere Istruttore, dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
rilevato che - entro il termine fissato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza del 13/03/2025 - la parte appellante costituita non ha depositato le note di trattazione scritta;
considerato che
la causa era stata rinviata a tale data ai sensi dell'art. 348, co. 2, c.p.c.;
ritenuto pertanto che l'appello debba essere dichiarato improcedibile;
considerato che nei casi in cui l'impugnazione viene dichiarata improcedibile ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR 115/2022,
P.Q.M.
dichiara improcedibile l'appello; dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n.
115, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Si comunichi
Torino, 14/03/2025
Il Consigliere Istruttore
dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti
Pagina 1
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 921/2024 promossa da:
Parte_1
APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATA
Il Consigliere Istruttore, dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
rilevato che - entro il termine fissato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza del 13/03/2025 - la parte appellante costituita non ha depositato le note di trattazione scritta;
considerato che
la causa era stata rinviata a tale data ai sensi dell'art. 348, co. 2, c.p.c.;
ritenuto pertanto che l'appello debba essere dichiarato improcedibile;
considerato che nei casi in cui l'impugnazione viene dichiarata improcedibile ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR 115/2022,
P.Q.M.
dichiara improcedibile l'appello; dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n.
115, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Si comunichi
Torino, 14/03/2025
Il Consigliere Istruttore
dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti
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