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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NU LL, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza in data 19/07/2024 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR Patarnello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, Avv. Salvatore Silvestro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19/07/2024 il Tribunale di Messina ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Messina in data 30/05/2024, con cui è stata applicata a LL NU la misura cautelare della custodia in Penale Sent. Sez. 6 Num. 2088 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 31/10/2024 carcere per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 in relazione alla cessione di un chilogrammo di cocaina a SE RI e IO AT. 2. Ha proposto ricorso NU tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Dato conto del quadro dell'indagine e degli elementi valorizzati dal Tribunale, segnala il ricorrente che il riferimento a LL, ON e ER, quali possibili fornitori, non avrebbe potuto consentire di individuare NU, anche considerando la manifestata ritrosia di AT, e che parimenti avrebbe dovuto escludersi che il riferimento a LL, quale soggetto con il quale si intendeva parlare per concordare l'acquisto, consentisse di affermare che proprio NU avesse operato la cessione, posto che nella valorizzata conversazione del 27 aprile 2022, in cui si parla delle buone condizioni ottenute, i due acquirenti non avevano specificamente menzionato LL. Neppure la circostanza che NU era titolare di un bar nella zona di «Cammari» avrebbe potuto consentire l'individuazione del fornitore, non essendovi elementi di conferma di una trattativa effettivamente intercorsa con LL, cui era seguita la consegna da parte di due corrieri, inviati dal predetto, essendo irrilevante in tale prospettiva la circostanza che uno dei due fosse stato riconosciuto in Di LL, soggetto che frequentava NU. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto volto a sollecitare una ricostruzione del quadro indiziario, in assenza della specifica individuazione di vizi deducibili in sede di legittimità. 2. Costituisce invero principio consolidato che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 2 Operando tale tipo di scrutinio, è possibile rinvenire nel provvedimento impugnato una ricostruzione che non si espone a censure con riguardo alla pertinenza dei dati probatori valorizzati e alla linearità e coerenza del ragionamento, sulla cui base è stata ravvisata la gravità indiziaria a carico del ricorrente. 3. E' stato infatti segnalato come, a seguito della difficoltà nell'approvvigionamento, derivante dall'arresto dei corrieri, AT e RI avessero avvertito la necessità di rifornirsi di droga con urgenza, anche ricorrendo ai concorrenti e, proprio in tale prospettiva, facendo riferimento a LL e ad altri, tra i quali tale ER, soggetti noti alle forze dell'ordine, in quanto inseriti nell'ambiente del narcotraffico e identificabili nel ricorrente e in PA ER. Sta di fatto che, in base all'analisi operata dal Tribunale, dai colloqui tra i soggetti coinvolti nella vicenda è emerso il riferimento a LL, in quanto «il migliore di tutti», e l'intendimento di prendere contatto con costui presso il suo bar in zona di «Cammari». Tale dato è stato inteso come specificamente individualizzante, atteso che proprio NU è titolare di un bar in quella zona. Dagli ulteriori colloqui, immediatamente successivi al contatto con il fornitore, è emerso il buon esito del colloquio, la disponibilità del fornitore a cedere un chilogrammo di cocaina a buon prezzo e l'imminente arrivo della droga, inviata dal fornitore tramite un soggetto identificato in tale Di LL e più volte controllato proprio con NU. D'altro canto, è stato dato conto del colloquio da cui è emerso che la droga era stata effettivamente recapitata, tanto da consentire agli acquirenti di destinarla rapidamente allo spaccio. 4. In definitiva il Tribunale ha posto in evidenza la stretta consequenzialità dei colloqui e degli avvenimenti, nonché la presenza di plurimi elementi individualizzanti, tali da consentire di affermare che LL si identificasse proprio in NU, che con costui avessero parlato gli acquirenti e che sempre costui tramite soggetto a lui vicino avesse provveduto alla consegna dello stupefacente in cambio della somma di euro 34.000,00. A fronte di ciò le deduzioni difensive sono volte solo a parcellizzare il quadro indiziario, segnalando l'insufficienza di ciascun elemento, ma omettendo di valutare il complesso della ricostruzione, che giunge a fondare il quadro indiziario sulla base di un'articolata correlazione dei dati probatori, nessuno dei quali contrastante con essa ed al contrario idonei ad una valutazione congiunta e combinata, secondo il procedimento richiesto dalla presenza di una pluralità di 3 elementi convergenti, in cui dopo la verifica di ciascun elemento può passarsi «all'esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri» (cfr. Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). A ben guardare la combinazione delle risultanze in presenza di elementi individualizzanti consente di superare i rilievi difensivi, incentrati sull'identificazione di NU e sulla riferibilità a quest'ultimo dell'accordo intercorso con gli acquirenti, prima della materiale consegna della droga, rilievi comunque inidonei a vulnerare la valutazione del Tribunale e ad insinuare fratture logiche nel ragionamento. 5. Di qui l'inammissibilità del ricorso cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 31/10/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR Patarnello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, Avv. Salvatore Silvestro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19/07/2024 il Tribunale di Messina ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Messina in data 30/05/2024, con cui è stata applicata a LL NU la misura cautelare della custodia in Penale Sent. Sez. 6 Num. 2088 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 31/10/2024 carcere per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 in relazione alla cessione di un chilogrammo di cocaina a SE RI e IO AT. 2. Ha proposto ricorso NU tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Dato conto del quadro dell'indagine e degli elementi valorizzati dal Tribunale, segnala il ricorrente che il riferimento a LL, ON e ER, quali possibili fornitori, non avrebbe potuto consentire di individuare NU, anche considerando la manifestata ritrosia di AT, e che parimenti avrebbe dovuto escludersi che il riferimento a LL, quale soggetto con il quale si intendeva parlare per concordare l'acquisto, consentisse di affermare che proprio NU avesse operato la cessione, posto che nella valorizzata conversazione del 27 aprile 2022, in cui si parla delle buone condizioni ottenute, i due acquirenti non avevano specificamente menzionato LL. Neppure la circostanza che NU era titolare di un bar nella zona di «Cammari» avrebbe potuto consentire l'individuazione del fornitore, non essendovi elementi di conferma di una trattativa effettivamente intercorsa con LL, cui era seguita la consegna da parte di due corrieri, inviati dal predetto, essendo irrilevante in tale prospettiva la circostanza che uno dei due fosse stato riconosciuto in Di LL, soggetto che frequentava NU. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto volto a sollecitare una ricostruzione del quadro indiziario, in assenza della specifica individuazione di vizi deducibili in sede di legittimità. 2. Costituisce invero principio consolidato che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 2 Operando tale tipo di scrutinio, è possibile rinvenire nel provvedimento impugnato una ricostruzione che non si espone a censure con riguardo alla pertinenza dei dati probatori valorizzati e alla linearità e coerenza del ragionamento, sulla cui base è stata ravvisata la gravità indiziaria a carico del ricorrente. 3. E' stato infatti segnalato come, a seguito della difficoltà nell'approvvigionamento, derivante dall'arresto dei corrieri, AT e RI avessero avvertito la necessità di rifornirsi di droga con urgenza, anche ricorrendo ai concorrenti e, proprio in tale prospettiva, facendo riferimento a LL e ad altri, tra i quali tale ER, soggetti noti alle forze dell'ordine, in quanto inseriti nell'ambiente del narcotraffico e identificabili nel ricorrente e in PA ER. Sta di fatto che, in base all'analisi operata dal Tribunale, dai colloqui tra i soggetti coinvolti nella vicenda è emerso il riferimento a LL, in quanto «il migliore di tutti», e l'intendimento di prendere contatto con costui presso il suo bar in zona di «Cammari». Tale dato è stato inteso come specificamente individualizzante, atteso che proprio NU è titolare di un bar in quella zona. Dagli ulteriori colloqui, immediatamente successivi al contatto con il fornitore, è emerso il buon esito del colloquio, la disponibilità del fornitore a cedere un chilogrammo di cocaina a buon prezzo e l'imminente arrivo della droga, inviata dal fornitore tramite un soggetto identificato in tale Di LL e più volte controllato proprio con NU. D'altro canto, è stato dato conto del colloquio da cui è emerso che la droga era stata effettivamente recapitata, tanto da consentire agli acquirenti di destinarla rapidamente allo spaccio. 4. In definitiva il Tribunale ha posto in evidenza la stretta consequenzialità dei colloqui e degli avvenimenti, nonché la presenza di plurimi elementi individualizzanti, tali da consentire di affermare che LL si identificasse proprio in NU, che con costui avessero parlato gli acquirenti e che sempre costui tramite soggetto a lui vicino avesse provveduto alla consegna dello stupefacente in cambio della somma di euro 34.000,00. A fronte di ciò le deduzioni difensive sono volte solo a parcellizzare il quadro indiziario, segnalando l'insufficienza di ciascun elemento, ma omettendo di valutare il complesso della ricostruzione, che giunge a fondare il quadro indiziario sulla base di un'articolata correlazione dei dati probatori, nessuno dei quali contrastante con essa ed al contrario idonei ad una valutazione congiunta e combinata, secondo il procedimento richiesto dalla presenza di una pluralità di 3 elementi convergenti, in cui dopo la verifica di ciascun elemento può passarsi «all'esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri» (cfr. Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). A ben guardare la combinazione delle risultanze in presenza di elementi individualizzanti consente di superare i rilievi difensivi, incentrati sull'identificazione di NU e sulla riferibilità a quest'ultimo dell'accordo intercorso con gli acquirenti, prima della materiale consegna della droga, rilievi comunque inidonei a vulnerare la valutazione del Tribunale e ad insinuare fratture logiche nel ragionamento. 5. Di qui l'inammissibilità del ricorso cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 31/10/2024