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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 19/11/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
1143/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di RA -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1143/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LA TT ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso, ed (c.f. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ghezzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. I coniugi continuano a vivere separati, nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. Perso
2. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Perso
3. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna, il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le modalità di seguito indicate:
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia i pomeriggi del lunedì e del giovedì dalle ore 14:00 alle ore 21:00. Il padre potrà, altresì, trascorrere con la figlia
1 alternativamente due fine settimana al mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica.
- Il padre potrà trascorrere con la figlia 7 giorni a Natale (che comprendono alternativamente Natale o Capodanno), 3 giorni a Pasqua (comprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta) e 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
entrambi i coniugi, in questi periodi, hanno l'obbligo di dare all'altro coniuge preventiva comunicazione del luogo in cui la minore andrà in vacanza con loro.
- I genitori si impegnano ad avvisarsi reciprocamente e preventivamente degli eventuali spostamenti che faranno con la figlia minore ed a lasciare piena libertà per le telefonate tra la figlia e il genitore al momento lontano. Previo accordo e compatibilmente con le esigenze scolastiche e sociali della figlia, i genitori hanno la facoltà di concordare e modificare le visite stabilite.
4. I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio di passaporto o ad altro documento equivalente valido per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
5. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 20 Pt_2 Pt_1 di ogni mese tramite accredito in c/c, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di euro 200,00=, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come di seguito indicate: A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale;
Tickets sanitari. B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal Sevizio Sanitario nazionale, farmaci particolari. C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa scolastica;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato pre-scuola e dopo scuola;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo, spese sportive;
F) spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: spese per attività sportive ulteriori rispetto alla prima, spese per attività artistiche, ludico e ricreative, comprensive dei costi per l'iscrizione, spese accessorie, attrezzature e trasferte;
viaggi e vacanze. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta che dovrà essere corredata da idonea documentazione in copia.
2 Tutte le spese straordinarie che vanno previamente concordate tra i genitori saranno oggetto di tacito consenso dell'altro genitore ove quest'ultimo, debitamente informato non manifesti per iscritto, il proprio dissenso motivato entro un mese dalla ricezione della richiesta formale.
6. La sig.ra beneficerà dell'assegno unico e delle detrazioni fiscali relative Pt_1 alla figlia, nonché dei Bonus collegati.
7. I coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro e di aver interamente e consensualmente regolato, con il presente accordo, i propri rapporti patrimoniali e personali, pertanto nessun'altra pretesa reciproca sussisterà fra gli stessi, se non l'adempimento di quanto convenuto con le presenti condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 25-3-2025 avanti il Tribunale di Rovigo, Pt_1 ed chiedevano ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-
[...] Parte_2 bis.51 c.p.c. la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto l'11-10-2015 a Ferrara, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ferrara al n. 132, Perso Parte II, Serie A, anno 2015, e dalla cui unione era nata la figlia il 9-5-2015.
Con la sentenza n. 148/2025, depositata il 28-5-2025, il Tribunale di Rovigo pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 24-4-2025.
Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 18-11-2025 il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 148/2025, depositata il 28-4-2025 e passata in giudicato il 14-10-2025, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano Perso all'interesse della figlia minore d'età.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
3
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1143/2025 R.G. promossa da Pt_1
e da con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
d in data 11-10-2025 a Ferrara, trascritto nel registro
[...] Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Ferrara al n. 132, Parte II, Serie A, anno 2015;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 18 novembre 2025
il Presidente estensore
OL Di RA
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di RA -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1143/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LA TT ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso, ed (c.f. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ghezzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. I coniugi continuano a vivere separati, nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. Perso
2. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Perso
3. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna, il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le modalità di seguito indicate:
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia i pomeriggi del lunedì e del giovedì dalle ore 14:00 alle ore 21:00. Il padre potrà, altresì, trascorrere con la figlia
1 alternativamente due fine settimana al mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica.
- Il padre potrà trascorrere con la figlia 7 giorni a Natale (che comprendono alternativamente Natale o Capodanno), 3 giorni a Pasqua (comprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta) e 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
entrambi i coniugi, in questi periodi, hanno l'obbligo di dare all'altro coniuge preventiva comunicazione del luogo in cui la minore andrà in vacanza con loro.
- I genitori si impegnano ad avvisarsi reciprocamente e preventivamente degli eventuali spostamenti che faranno con la figlia minore ed a lasciare piena libertà per le telefonate tra la figlia e il genitore al momento lontano. Previo accordo e compatibilmente con le esigenze scolastiche e sociali della figlia, i genitori hanno la facoltà di concordare e modificare le visite stabilite.
4. I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio di passaporto o ad altro documento equivalente valido per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
5. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 20 Pt_2 Pt_1 di ogni mese tramite accredito in c/c, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di euro 200,00=, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come di seguito indicate: A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale;
Tickets sanitari. B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal Sevizio Sanitario nazionale, farmaci particolari. C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa scolastica;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato pre-scuola e dopo scuola;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo, spese sportive;
F) spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: spese per attività sportive ulteriori rispetto alla prima, spese per attività artistiche, ludico e ricreative, comprensive dei costi per l'iscrizione, spese accessorie, attrezzature e trasferte;
viaggi e vacanze. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta che dovrà essere corredata da idonea documentazione in copia.
2 Tutte le spese straordinarie che vanno previamente concordate tra i genitori saranno oggetto di tacito consenso dell'altro genitore ove quest'ultimo, debitamente informato non manifesti per iscritto, il proprio dissenso motivato entro un mese dalla ricezione della richiesta formale.
6. La sig.ra beneficerà dell'assegno unico e delle detrazioni fiscali relative Pt_1 alla figlia, nonché dei Bonus collegati.
7. I coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro e di aver interamente e consensualmente regolato, con il presente accordo, i propri rapporti patrimoniali e personali, pertanto nessun'altra pretesa reciproca sussisterà fra gli stessi, se non l'adempimento di quanto convenuto con le presenti condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 25-3-2025 avanti il Tribunale di Rovigo, Pt_1 ed chiedevano ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-
[...] Parte_2 bis.51 c.p.c. la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto l'11-10-2015 a Ferrara, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ferrara al n. 132, Perso Parte II, Serie A, anno 2015, e dalla cui unione era nata la figlia il 9-5-2015.
Con la sentenza n. 148/2025, depositata il 28-5-2025, il Tribunale di Rovigo pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 24-4-2025.
Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 18-11-2025 il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 148/2025, depositata il 28-4-2025 e passata in giudicato il 14-10-2025, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano Perso all'interesse della figlia minore d'età.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
3
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1143/2025 R.G. promossa da Pt_1
e da con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
d in data 11-10-2025 a Ferrara, trascritto nel registro
[...] Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Ferrara al n. 132, Parte II, Serie A, anno 2015;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 18 novembre 2025
il Presidente estensore
OL Di RA
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