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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 17/06/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Monica Moi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 49/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. SCHININA' RICCARDO e Avv. FIORETTI Parte_1
ANDREA
APPELLANTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. MURINEDDU Controparte_1
GIUSEPPE NICOLA
APPELLATA
All'udienza del 21.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per “piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente appello e in Parte_1 riforma della sentenza n. 793/2022 del Tribunale di Nuoro, pubblicata il 21 luglio 2022 all'esito della causa civile di primo grado iscritta al n. 1441/2017 R.G. e non notificata, ogni altra contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
pagina 1 di 6 - accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza appellata per totale genericità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto abnorme e non provato il consumo fatturato da sulla base delle Pt_1 misurazioni dei contatori in dotazione all'utenza n. 36041551 intestata a Controparte_1
per tutte le motivazioni di cui all'espositiva e, in particolare, per non aver considerato, per
[...]
la quantificazione del credito, il consumo storico rilevato dal misuratore matricola n. 96/639898 per il periodo 30.12.2005 – 14.01.2014 e dal misuratore matricola n. 13TA661502 per il periodo 14.01.2014
– 20.06.2014;
- accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha fondato il proprio convincimento nella asserita non funzionalità del contatore, al fine di quantificare il reale consumo dell'utenza CP_1 accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice accerta, in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., senza che ne sussistano i presupposti di legge il credito complessivo di
quantificandolo in € 200,00 per ogni trimestre, considerando tale somma un danno Pt_1
risarcibile derivante dal mancato funzionamento del contatore.
Per l'effetto:
1) in via principale: rigettare, siccome infondate, le domande proposte dalla Signora
[...]
in sede di primo grado, confermando l'ingiunzione fiscale n. 1223/2017 e Controparte_1 condannare l'appellata al pagamento dell'importo di € 113.412,20;
2) In via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, accertare
e dichiarare l'esatto ammontare dei corrispettivi dovuti dalla sig.ra per l'utilizzo della risorsa CP_1
idrica effettivamente utilizzata, sulla base delle motivazioni e della documentazione prodotta in primo grado.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per : “rigettare l'impugnazione proposta da e per Controparte_1 Parte_1
l'effetto confermare la sentenza n. 793/2022 del Tribunale di Sassari, pubblicata il 21 luglio 2022 relativa al procedimento n. 1441/2017 R.G.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione alla ingiunzione di pagamento n. 1223/2017 Controparte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari la esponendo:
[...] Parte_1
pagina 2 di 6 - che aveva stipulato un contratto di somministrazione per la fornitura di acqua potabile per l'abitazione sita in Porto Torres, via Borromini 2, per uso domestico residente;
- che aveva ricevuto l'ingiunzione di pagamento per la somma di € 113.412,20 nel febbraio 2017.
Pertanto, eccepiva la prescrizione di alcuni crediti, lamentava la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.
e chiedeva l'annullamento di tale atto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva sostenendo: Pt_1
- che i consumi erano comprensivi del periodo dal 1° gennaio 2006 al 17 dicembre 2014 come da fatture emesse tra il 26 ottobre 2008 e il 27 marzo 2015, rimaste incontestate;
- che erano state effettuate le letture dei consumi in modo periodico;
- che era onere dell'utente verificare il funzionamento dei propri contatori.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese.
La causa veniva istruita con prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio, volta alla verifica del corretto funzionamento del contatore.
Con la sentenza n. 793/2022 del 21.7.2022, il Giudice accoglieva parzialmente la domanda attorea, revocava l'ingiunzione; condannava l'attrice al pagamento della somma di € 5.400,00 applicando il criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., calcolando la somma di € 200,00 per ogni trimestre secondo gli importi delle fatture precedenti, e compensava integralmente le spese del giudizio e di CTU.
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato alle seguenti doglianze: Pt_1
1) erronea valutazione nella parte in cui il Giudice considerava abnormi i consumi e non provato il fatturato sulla base delle misurazioni dei contatori;
2) erronea valutazione nella parte in cui il Giudice considerava provato il malfunzionamento del misuratore;
3) erronea applicazione del criterio equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c. e non invece di quello previsto dal R.S.I.I.
Pertanto, ha domandato il rigetto della domanda di controparte e la sua condanna al pagamento dell'importo di € 113.412,20 e, in via subordinata, l'accertamento dell'esatto ammontare dei corrispettivi dovuti.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata e CP_1 proponendo il pagamento della somma di € 9.000,00 a titolo meramente transattivo.
pagina 3 di 6 All'udienza del 21.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve prendersi atto della tardività della costituzione in giudizio della che CP_1
non ha comportato alcuna decadenza, avendo la stessa solamente richiamato documenti già prodotti in primo grado e non avendo proposto domande, eccezioni o mezzi di prova nuovi.
1. Sul malfunzionamento del misuratore e sui consumi abnormi
Il primo ed il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, stante la loro connessione logico-argomentativa: con essi l'appellante ha lamentato la erronea valutazione dell'abnormità dei consumi, nonché del malfunzionamento del contatore, affermando, viceversa, che il misuratore era funzionante e che vi era stata una perdita occulta mai segnalata né provata dall'attore.
Tali censure non meritano pregio.
Il Giudice correttamente riteneva abnormi i consumi rilevati, nonché provato il malfunzionamento del contatore.
Sull'onere della prova in merito a tale questione insegna la Suprema Corte che “In ordine ai consumi anomali, l'onere di verificare il corretto funzionamento del contatore spetta in contraddittorio
(secondo quanto stabilito dall'art.
6.5 della Carta dei consumi riscontrati dal contatore e l'anomalia va addebitata a fattori imputabili all'utente. Servizi) al somministratore, il quale deve evidenziare, già in fattura, le anomalie e comunque dimostrare il corretto funzionamento del contatore (art. B35
Regolamento del Servizio Idrico Integrato)” (Cass., sentt. nn. 31/2021; 60/2021; 185/2021; 114/2022).
Nel caso di specie, emerge dalla C.T.U. che: “A seguito degli accertamenti eseguiti sul misuratore dal
Laboratorio specializzato per i contattori d'acqua si può asserire che detto misuratore allo stato attuale non registra regolarmente i consumi. Considerate le condizioni in cui versa non è stato possibile verificare neppure il corretto funzionamento dei consumi prima della sua sostituzione in quanto come indicato nella relazione rilasciata dall'Azienda Speciale della Camera di Commercio di
Asti Laboratorio Nazionale di Taratura per Contatori d'acqua detto misuratore presenta le seguenti anomalie: “gli elementi sensibili all'usura (perno di fondo, boccola della turbina e asse della turbina), si presentano in pessime condizioni;
a tal punto che non consentono al contatore il conteggio del fluido di taratura. Infatti, le ultime due fotografie mostrano la turbina con alberello di sostegno
pagina 4 di 6 completamente usurato. Per tale motivo la stessa turbina si è trovata a strisciare sul fondo interno della in ottone (come dimostrano le forti striature) per poi bloccarsi completamente”. Pt_2
La società non ha quindi fornito la prova del corretto funzionamento del contatore e, pertanto, Pt_1
deve ritenersi superata la presunzione di correttezza dei consumi registrati dal misuratore riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 17401/2024).
Riguardo alla misurazione delle letture, dalle fatture risulta che l'unica lettura effettuata da è Pt_1
datata 30.12.2005 e la successiva è quella del 14.1.2014.
Sul punto, responsabile delle letture dei contatori, dichiarava che aveva solo Persona_1
dato incarico di eseguire le letture e non le aveva effettuate personalmente.
Anche dalla C.T.U. emerge che non aveva effettuato letture dal 30.12.2005 fino al 14.1.2014 Pt_1
(data di sostituzione del contatore) e non aveva indicato i reali consumi dell'utenza.
Pertanto, deve ritenersi che, in assenza di letture del consumo effettivo dell'acqua, i consumi presunti indicati nelle fatture poste alla base dell'ingiunzione non siano sufficienti a dimostrare il consumo reale, in considerazione del cattivo funzionamento del contatore.
Essendo provato il cattivo funzionamento del misuratore, la tesi difensiva relativa alla sospetta perdita occulta non appare condivisibile.
Pertanto, le doglianze di cui sopra devono essere rigettate.
2. Sull'applicazione dell'art. 1226 c.c. in luogo dell'art. B. 35 del R.S.I.I.
Con ulteriore motivo di appello, ha lamentato l'erronea applicazione del criterio equitativo Pt_1 previsto dall'art. 1226 c.c. in luogo di quello stabilito dall'art. B. 35 del Regolamento del Servizio
Idrico Integrato.
Anche tale censura non merita pregio.
Premesso che è onere del gestore idrico provare l'effettivo consumo dell'utenza ai fini dell'applicazione del criterio del consumo medio storico per l'utenza di riferimento (nel caso concreto, utenza domestica) ai sensi dell'art. B.35 del R.S.I.I., non appare corretto l'utilizzo del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c.
L'art. B.35 del R.S.I.I., infatti, dispone che “il Gestore provvederà alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati presso la medesima utenza negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero, in assenza di dati storici utili, sulla base di valori medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza”.
pagina 5 di 6 Tuttavia, nel caso di specie, si osserva che le fatture precedenti alla n. 2014/403582464 indicano i meri
“consumi presunti” e non anche i “consumi reali” e che le tariffe medie allegate dall'attrice riguardano unicamente l'anno 2015, mentre il periodo in contestazione comprende gli anni dal 2008 al 2015.
Ne deriva che, in assenza di prova in ordine ai consumi effettivi dell'abitazione della e alle CP_1 tariffe previste da per tipologie analoghe, non risulta assolto da parte della appellante l'onere Pt_1
probatorio né in merito ai consumi reali contestati né al suo credito effettivo.
Di conseguenza, l'appello deve essere rigettato e confermata la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 per lo scaglione di riferimento della causa, secondo valori medi.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 793/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Sassari in data 21.7.2022;
- condanna a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado del Parte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 14.317,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Sassari, il 17.6.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Monica Moi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 49/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. SCHININA' RICCARDO e Avv. FIORETTI Parte_1
ANDREA
APPELLANTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. MURINEDDU Controparte_1
GIUSEPPE NICOLA
APPELLATA
All'udienza del 21.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per “piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente appello e in Parte_1 riforma della sentenza n. 793/2022 del Tribunale di Nuoro, pubblicata il 21 luglio 2022 all'esito della causa civile di primo grado iscritta al n. 1441/2017 R.G. e non notificata, ogni altra contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
pagina 1 di 6 - accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza appellata per totale genericità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto abnorme e non provato il consumo fatturato da sulla base delle Pt_1 misurazioni dei contatori in dotazione all'utenza n. 36041551 intestata a Controparte_1
per tutte le motivazioni di cui all'espositiva e, in particolare, per non aver considerato, per
[...]
la quantificazione del credito, il consumo storico rilevato dal misuratore matricola n. 96/639898 per il periodo 30.12.2005 – 14.01.2014 e dal misuratore matricola n. 13TA661502 per il periodo 14.01.2014
– 20.06.2014;
- accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha fondato il proprio convincimento nella asserita non funzionalità del contatore, al fine di quantificare il reale consumo dell'utenza CP_1 accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice accerta, in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., senza che ne sussistano i presupposti di legge il credito complessivo di
quantificandolo in € 200,00 per ogni trimestre, considerando tale somma un danno Pt_1
risarcibile derivante dal mancato funzionamento del contatore.
Per l'effetto:
1) in via principale: rigettare, siccome infondate, le domande proposte dalla Signora
[...]
in sede di primo grado, confermando l'ingiunzione fiscale n. 1223/2017 e Controparte_1 condannare l'appellata al pagamento dell'importo di € 113.412,20;
2) In via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, accertare
e dichiarare l'esatto ammontare dei corrispettivi dovuti dalla sig.ra per l'utilizzo della risorsa CP_1
idrica effettivamente utilizzata, sulla base delle motivazioni e della documentazione prodotta in primo grado.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per : “rigettare l'impugnazione proposta da e per Controparte_1 Parte_1
l'effetto confermare la sentenza n. 793/2022 del Tribunale di Sassari, pubblicata il 21 luglio 2022 relativa al procedimento n. 1441/2017 R.G.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione alla ingiunzione di pagamento n. 1223/2017 Controparte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari la esponendo:
[...] Parte_1
pagina 2 di 6 - che aveva stipulato un contratto di somministrazione per la fornitura di acqua potabile per l'abitazione sita in Porto Torres, via Borromini 2, per uso domestico residente;
- che aveva ricevuto l'ingiunzione di pagamento per la somma di € 113.412,20 nel febbraio 2017.
Pertanto, eccepiva la prescrizione di alcuni crediti, lamentava la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.
e chiedeva l'annullamento di tale atto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva sostenendo: Pt_1
- che i consumi erano comprensivi del periodo dal 1° gennaio 2006 al 17 dicembre 2014 come da fatture emesse tra il 26 ottobre 2008 e il 27 marzo 2015, rimaste incontestate;
- che erano state effettuate le letture dei consumi in modo periodico;
- che era onere dell'utente verificare il funzionamento dei propri contatori.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese.
La causa veniva istruita con prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio, volta alla verifica del corretto funzionamento del contatore.
Con la sentenza n. 793/2022 del 21.7.2022, il Giudice accoglieva parzialmente la domanda attorea, revocava l'ingiunzione; condannava l'attrice al pagamento della somma di € 5.400,00 applicando il criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., calcolando la somma di € 200,00 per ogni trimestre secondo gli importi delle fatture precedenti, e compensava integralmente le spese del giudizio e di CTU.
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato alle seguenti doglianze: Pt_1
1) erronea valutazione nella parte in cui il Giudice considerava abnormi i consumi e non provato il fatturato sulla base delle misurazioni dei contatori;
2) erronea valutazione nella parte in cui il Giudice considerava provato il malfunzionamento del misuratore;
3) erronea applicazione del criterio equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c. e non invece di quello previsto dal R.S.I.I.
Pertanto, ha domandato il rigetto della domanda di controparte e la sua condanna al pagamento dell'importo di € 113.412,20 e, in via subordinata, l'accertamento dell'esatto ammontare dei corrispettivi dovuti.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata e CP_1 proponendo il pagamento della somma di € 9.000,00 a titolo meramente transattivo.
pagina 3 di 6 All'udienza del 21.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve prendersi atto della tardività della costituzione in giudizio della che CP_1
non ha comportato alcuna decadenza, avendo la stessa solamente richiamato documenti già prodotti in primo grado e non avendo proposto domande, eccezioni o mezzi di prova nuovi.
1. Sul malfunzionamento del misuratore e sui consumi abnormi
Il primo ed il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, stante la loro connessione logico-argomentativa: con essi l'appellante ha lamentato la erronea valutazione dell'abnormità dei consumi, nonché del malfunzionamento del contatore, affermando, viceversa, che il misuratore era funzionante e che vi era stata una perdita occulta mai segnalata né provata dall'attore.
Tali censure non meritano pregio.
Il Giudice correttamente riteneva abnormi i consumi rilevati, nonché provato il malfunzionamento del contatore.
Sull'onere della prova in merito a tale questione insegna la Suprema Corte che “In ordine ai consumi anomali, l'onere di verificare il corretto funzionamento del contatore spetta in contraddittorio
(secondo quanto stabilito dall'art.
6.5 della Carta dei consumi riscontrati dal contatore e l'anomalia va addebitata a fattori imputabili all'utente. Servizi) al somministratore, il quale deve evidenziare, già in fattura, le anomalie e comunque dimostrare il corretto funzionamento del contatore (art. B35
Regolamento del Servizio Idrico Integrato)” (Cass., sentt. nn. 31/2021; 60/2021; 185/2021; 114/2022).
Nel caso di specie, emerge dalla C.T.U. che: “A seguito degli accertamenti eseguiti sul misuratore dal
Laboratorio specializzato per i contattori d'acqua si può asserire che detto misuratore allo stato attuale non registra regolarmente i consumi. Considerate le condizioni in cui versa non è stato possibile verificare neppure il corretto funzionamento dei consumi prima della sua sostituzione in quanto come indicato nella relazione rilasciata dall'Azienda Speciale della Camera di Commercio di
Asti Laboratorio Nazionale di Taratura per Contatori d'acqua detto misuratore presenta le seguenti anomalie: “gli elementi sensibili all'usura (perno di fondo, boccola della turbina e asse della turbina), si presentano in pessime condizioni;
a tal punto che non consentono al contatore il conteggio del fluido di taratura. Infatti, le ultime due fotografie mostrano la turbina con alberello di sostegno
pagina 4 di 6 completamente usurato. Per tale motivo la stessa turbina si è trovata a strisciare sul fondo interno della in ottone (come dimostrano le forti striature) per poi bloccarsi completamente”. Pt_2
La società non ha quindi fornito la prova del corretto funzionamento del contatore e, pertanto, Pt_1
deve ritenersi superata la presunzione di correttezza dei consumi registrati dal misuratore riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 17401/2024).
Riguardo alla misurazione delle letture, dalle fatture risulta che l'unica lettura effettuata da è Pt_1
datata 30.12.2005 e la successiva è quella del 14.1.2014.
Sul punto, responsabile delle letture dei contatori, dichiarava che aveva solo Persona_1
dato incarico di eseguire le letture e non le aveva effettuate personalmente.
Anche dalla C.T.U. emerge che non aveva effettuato letture dal 30.12.2005 fino al 14.1.2014 Pt_1
(data di sostituzione del contatore) e non aveva indicato i reali consumi dell'utenza.
Pertanto, deve ritenersi che, in assenza di letture del consumo effettivo dell'acqua, i consumi presunti indicati nelle fatture poste alla base dell'ingiunzione non siano sufficienti a dimostrare il consumo reale, in considerazione del cattivo funzionamento del contatore.
Essendo provato il cattivo funzionamento del misuratore, la tesi difensiva relativa alla sospetta perdita occulta non appare condivisibile.
Pertanto, le doglianze di cui sopra devono essere rigettate.
2. Sull'applicazione dell'art. 1226 c.c. in luogo dell'art. B. 35 del R.S.I.I.
Con ulteriore motivo di appello, ha lamentato l'erronea applicazione del criterio equitativo Pt_1 previsto dall'art. 1226 c.c. in luogo di quello stabilito dall'art. B. 35 del Regolamento del Servizio
Idrico Integrato.
Anche tale censura non merita pregio.
Premesso che è onere del gestore idrico provare l'effettivo consumo dell'utenza ai fini dell'applicazione del criterio del consumo medio storico per l'utenza di riferimento (nel caso concreto, utenza domestica) ai sensi dell'art. B.35 del R.S.I.I., non appare corretto l'utilizzo del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c.
L'art. B.35 del R.S.I.I., infatti, dispone che “il Gestore provvederà alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati presso la medesima utenza negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero, in assenza di dati storici utili, sulla base di valori medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza”.
pagina 5 di 6 Tuttavia, nel caso di specie, si osserva che le fatture precedenti alla n. 2014/403582464 indicano i meri
“consumi presunti” e non anche i “consumi reali” e che le tariffe medie allegate dall'attrice riguardano unicamente l'anno 2015, mentre il periodo in contestazione comprende gli anni dal 2008 al 2015.
Ne deriva che, in assenza di prova in ordine ai consumi effettivi dell'abitazione della e alle CP_1 tariffe previste da per tipologie analoghe, non risulta assolto da parte della appellante l'onere Pt_1
probatorio né in merito ai consumi reali contestati né al suo credito effettivo.
Di conseguenza, l'appello deve essere rigettato e confermata la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 per lo scaglione di riferimento della causa, secondo valori medi.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 793/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Sassari in data 21.7.2022;
- condanna a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado del Parte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 14.317,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Sassari, il 17.6.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 6 di 6