Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/06/2025, n. 2498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2498 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6201/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 6201/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Del Giudice (C.F. ) ed Emilio C.F._2
Boccia (C.F. ), domiciliato come in atti;
C.F._3
- OPPONENTE –
E
(C.F. ), a mezzo della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Dario Controparte_2
Martella (C.F. ), domiciliata come in atti;
C.F._4
-OPPOSTA –
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni D'Alterio (C.F.
) e domiciliata come in atti;
C.F._5
-INTERVENTORE –
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da memorie ex art. 189 c.p.c. depositate in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 29.6.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
rappresentata dalla mandataria formulando opposizione al
[...] Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 1725/2023, emesso dal Tribunale di Napoli Nord l'8.5.2025, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento di € 957.584,71 oltre interessi e spese. Tale importo sarebbe dovuto:
- per € 891.291,10 in ragione dell'inadempimento del contratto di mutuo ipotecario del
30.10.2015 stipulato tra e Banco di Napoli s.p.a., e garantito da Parte_2 fideiussione specifica del 30.10.2015 rilasciata da e Parte_3 Parte_1
- per € 66.293,61 in ragione dell'inadempimento del contratto di finanziamento chirografario del 3.7.2015 stipulato tra e Banco di Napoli s.p.a., e garantito da Parte_2 fideiussione specifica del 3.7.2015 rilasciata da e Parte_3 Parte_1
Con la presente opposizione ha eccepito in primo luogo la nullità della procura rilasciata da Pt_1 al legale costituito nonché contestato il potere rappresentativo del Controparte_2 procuratore di detta società; inoltre ha contestato la legittimazione ad agire in giudizio della CP_1
per non aver dimostrato di essere divenuta cessionaria del credito originariamente in capo a
[...]
Banco di Napoli.
Sempre in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza territoriale del tribunale adito in sede monitoria, per essere competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, essendo state le fideiussioni sottoscritte in Caserta ed essendo stata pattuita una clausola derogativa della competenza;
inoltre dal momento che risiede in Quarto, la competenza al più sarebbe in capo Pt_1 al Tribunale di Napoli.
Ancora, ha rilevato la violazione dell'art. 2911 c.c. per non avere il creditore proceduto all'escussione della garanzia ipotecaria concessa in relazione al contratto di mutuo del 30.10.2015.
Con riferimento al merito dei rapporti, ha disconosciuto le proprie sottoscrizioni apposte alle fideiussioni, invocando altresì sia la loro nullità per violazione della disciplina anticoncorrenziale per essere il loro testo contrattuale riproduttivo dello schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia, sia la mancata predisposizione del relativo documento di sintesi.
Quanto ai contratti garantiti, ha rilevato sia l'indeterminatezza dei tassi pattuiti, stante il riferimento al tasso Euribor e quindi ad un elemento esterno al contratto e comunque generico, sia la mancata precisa indicazione delle modalità di ammortamento dei prestiti. In ogni caso ha ritenuto non
2 provato il credito, non essendo valido il certificato ex art. 50 TUB prodotto e non avendo il creditore fornito la prova dell'avvenuta erogazione delle somme mutuate.
Si è costituita a mezzo della mandataria chiedendo Controparte_1 Controparte_2 il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In corso di istruttoria, all'esito dell'esibizione delle fideiussioni in originale da parte dell'opposta,
l'opponente ha dichiarato di riconoscere come proprie le sottoscrizioni ivi apposte, rinunciando al relativo disconoscimento.
Con comparsa depositata l'8.10.2024 è intervenuta in giudizio Controparte_3 affermando di aver stipulato accordo transattivo per il debito di con Parte_2 CP_1
in virtù del quale, corrispondendo alla creditrice un importo transattivamente determinato, si
[...] sarebbe surrogata nel credito e nelle relative garanzie.
Alla luce di tale circostanza, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere Pt_1 per estinzione dell'obbligazione principale e ha rilevato la mancata contemporaneità della surrogazione al pagamento. Inoltre ha sottolineato l'abuso della personalità giuridica da parte di e di in quanto entrambe le società, pur formalmente Parte_2 Controparte_3 distinte, sarebbero in realtà un unico centro di imputazione stante la sovrapponibilità dei relativi amministratori e della compagine sociale. Infine non sarebbe in alcun modo Controparte_3 legittimata ad escutere la garanzia fideiussoria rilasciata dall'opponente.
Non essendo stata effettuata attività istruttoria (dal momento che l'incarico inizialmente conferito al
CTU per la verifica delle sottoscrizioni apposte alle fideiussioni è stato superato dal successivo riconoscimento delle stesse con l'esibizione degli originali), è stata fissata l'udienza per la rimessione in decisione al 12.6.2015, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'esito della quale il giudice ha trattenuto la causa per la decisione.
Deve darsi atto che è stato ritualmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale in atti).
Va preliminarmente scrutinata la doglianza con cui l'opponente ha lamentato la nullità della procura alle liti rilasciata da e contestato il conferimento del potere Controparte_2 rappresentativo al suo procuratore.
Quanto al secondo aspetto, ha prodotto atto notarile dell'11.5.2021 con il quale ha CP_1 conferito a procura speciale “per compiere, in nome e per conto della Controparte_2 mandante, atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili e opportuni allo svolgimento
3 dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la mandante è o sarà titolare” ivi compresa “comparire davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa costituendosi in giudizio ai sensi dell'art. 77 del codice di procedura civile” (cfr. all. 1 alla comparsa di risposta).
Ancora, ha prodotto la procura notarile del 13.2.2021 con la quale , quale CP_2 Controparte_2 rappresentante di , ha conferito una serie di poteri, tra cui quello di “nominare, CP_1 sostituire e revocare i legali incaricati di rappresentare e difendere la mandante in ogni competente sede giudiziale e procedurale e in ogni stato e grado del giudizio” a diversi soggetti, tra cui l'avv.
Ennio Neri (all. 2).
Infine, con riferimento anche al primo aspetto lamentato dall'opponente, vi è in atti la procura alle liti sottoscritta dal citato avv. Neri in favore del procuratore costituito avv. Dario Martella, con la conseguenza che le doglianze proposte sul punto dall'opponente devono essere respinte.
L'opponente ha inoltre lamentato l'incompetenza del tribunale adito in sede monitoria da parte opposta, per essere competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, essendo state le fideiussioni sottoscritte in Caserta ed essendo stata pattuita in tali atti una clausola derogativa della competenza;
inoltre dal momento che risiede in Quarto, la competenza al più sarebbe da Pt_1 radicarsi in capo al Tribunale di Napoli.
L'eccezione è infondata.
Effettivamente all'art. 16 delle fideiussioni è stabilito che “per ogni e qualsiasi controversia, giudizio o procedimento che dovesse sorgere in dipendenza della presente, sarà competente, oltre al Foro del luogo ove è ubicata la Filiale della Banca cui la presente è indirizzata, anche quello dove ha Sede legale la Banca”. Occorre però aggiungere che la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale, attribuisce al foro designato competenza esclusiva, ma soltanto se risulta (ai sensi dell'art. 29 co. 2 c.p.c.) un'enunciazione espressa che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (Cass.
21362/2020, Cass. 2874/2002, Cass. 4757/2005). Nel caso di specie però l'art. 16 delle condizioni contrattuali non esprime l'inequivoca volontà delle parti di escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, non essendo pattuita alcuna esclusività del foro convenzionale.
Deve altresì escludersi che sia qualificabile come consumatore, dal momento che Parte_1 nel periodo in cui sono state sottoscritte le fideiussioni egli era amministratore unico della società garantita (cfr. visura camerale storica, all. 5). Parte_2
Orbene, e prescindendo sul punto dalle argomentazioni delle parti, la competenza dell'intestato tribunale ben può essere radicata considerando che l'ingiunzione monitoria è stata chiesta e ottenuta
4 non solo nei confronti di resistente a Quarto (NA), ma anche nei confronti di Parte_1
, residente ad Aversa (CE). Sulla base di tale circostanza può trovare applicazione Parte_3
l'art. 33 c.p.c., secondo cui le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo, consentendo quindi di proporre la domanda (anche monitoria) al giudice del luogo di residenza o domicilio di uno qualsiasi dei convenuti. Essendo Parte_3 residente all'interno del circondario del Tribunale di Napoli Nord, la competenza dell'odierna controversia ben può essere radicata presso l'intestato tribunale sulla base degli artt. 18 e 33 c.p.c.
Sempre in via preliminare, deve essere disattesa la doglianza con cui l'opponente lamenta la violazione dell'art. 2911 c.c., per non aver la banca escusso la garanzia ipotecaria rilasciata in relazione al contratto di mutuo del 30.10.2015.
La norma richiamata non pare attagliarsi al caso di specie, non escludendo che il creditore ipotecario possa chiedere un provvedimento monitorio nei confronti dei fideiussori. Essa infatti dispone che il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno;
non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca. In altre parole il principio sotteso è quello per cui il creditore pignoratizio, ipotecario o con privilegio speciale deve esercitare la propria azione esecutiva in prima linea sui beni che sono vincolati alla garanzia a suo favore.
Il caso che occupa, si ribadisce, non riguarda però un'azione esecutiva del creditore ipotecario, bensì un giudizio di cognizione a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, che non appare in alcun modo precluso dalla disposizione invocata.
Nel merito l'opposizione è infondata.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
Infatti, com'è noto, "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
5 debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460
c.c." (ex multis Cass. 25584/2018).
Con riferimento ai contratti di mutuo l'attore che chiede la restituzione delle somme erogate è tenuto, ai sensi del richiamato art. 2697 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi, oltre alla propria legittimazione, il titolo negoziale da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione nei suoi confronti e la consegna della somma mutuata. (Cass. 180/2018).
Ciò premesso, risulta in primo luogo sussistere la legittimazione creditoria in capo a parte opposta.
Questa ha infatti prodotto:
- l'atto notarile del 10.10.2018 con cui Banco di Napoli s.p.a., originaria parte mutuante dei rapporti oggetti di causa, si è fusa per incorporazione in , la quale è Controparte_4 subentrata in tutti i relativi rapporti attivi (all. 11 al ricorso monitorio);
- l'estratto della Gazzetta ufficiale del 23.11.2019 in cui è pubblicato per estratto l'avviso di cessione di crediti in blocco intervenuto tra e (all. 13 CP_4 Controparte_5 Controparte_1 al ricorso monitorio);
- la dichiarazione scritta con cui la cedente ha confermato che i crediti Controparte_4 oggetto di causa sono stati ceduti a (cfr. all. 8 alla comparsa di risposta). Controparte_1
A tale ultimo proposito la recente giurisprudenza di legittimità, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, ha sottolineato come la produzione della dichiarazione del cedente, così come la disponibilità del titolo esecutivo azionato e della relativa documentazione, sono elementi potenzialmente decisivi al fine di dimostrare che un determinato credito è stato effettivamente ceduto (Cass.10200/2021).
Tra l'altro il soggetto che per ha sottoscritto tale dichiarazione, dott. Controparte_4 Persona_1 risulta munito dei relativi poteri rappresentativi, avendo l'opposta prodotto la relativa procura notarile (cfr. all. 13 alla memoria ex art. 171 ter n.3 c.p.c. di parte opposta).
Per tali ragioni, e sulla base degli elementi sopra illustrati, è ben possibile ritenere sussistente la legittimazione ex latere creditoris dell'odierna opposta.
Il credito risulta altresì provato nell'an e nel quantum, avendo parte opposta prodotto i contratti di mutuo debitamente sottoscritti (e le cui sottoscrizioni sono state riconosciute in corso di causa come proprie dall'opponente) e la prova delle relative erogazioni delle somme mutuate: in particolare le contabili di accredito di € 740.625,00 (all. 9 alla comparsa) relativa al mutuo ipotecario, e di €
396.000 per il finanziamento chirografario (all.10). Non è invece necessario ai fini della prova del credito l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, valevole nella sola fase monitoria.
6 Infine, nemmeno è necessaria la produzione del piano di ammortamento, dal momento che, come nel caso di specie, la relativa tipologia (cd. alla francese) e disciplina di calcolo risulta di per sé dal contenuto del titolo contrattuale (Cass. 33724/2022, Cass. 3015/2020).
La produzione in giudizio delle contabili di accredito delle somme mutuate rende poi del tutto superflua la richiesta di esibizione, formulata dall'opponente, del contratto di conto corrente su cui tali accrediti sono avvenuti e dei relativi estratti conto dall'inizio del rapporto fino alla chiusura.
Sempre con riferimento ai due contratti di mutuo, l'opponente ne ha invocato la nullità “in quanto i tassi pattuiti sono indeterminati”, poiché contengono per la loro determinazione il riferimento al tasso euribor e quindi ad un “elemento esterno generico ed indeterminato”.
Tale assunto non può essere condiviso.
Sul punto occorre rilevare che l'Euribor è un tasso di riferimento, calcolato periodicamente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee;
esso viene determinato dalla European Banking Federation come media dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di oltre cinquanta banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari nell'area Euro.
Orbene la clausola del contratto che lega il calcolo degli interessi al parametro Euribor non può considerarsi generica, atteso che l'oggetto del contratto può dirsi determinabile anche quando nel documento contrattuale le parti indicano criteri certi ed oggettivi che consentono la concreta quantificazione del tasso di interesse, ancorché ciò avvenga per relationem mediante il richiamo ad elementi estranei al documento (Cass. 8335/1987) ed anche se tali elementi sono destinati a variare nel corso del rapporto (ex multis Tribunale Udine 16.9.2013). Né d'altronde la determinatezza della clausola è influenza dalla elevata tecnicità del sistema di rilevazione (Cass. 3968/2014).
Nel caso di specie il contratto esame non presenta un rinvio generico al sistema Euribor, come sostenuto dall'opponente, bensì una puntuale e univoca indicazione dei criteri di determinazione degli interessi, comprensiva della periodicità del rilevamento e della fonte specifica da cui ricavare il dato, tale da non lasciare alcun margine di scelta discrezionale in capo a chi è chiamato a calcolarlo.
Con riferimento invece alle fideiussioni, l'opponente ne ha invocato in primo luogo la nullità per violazione della disciplina anticoncorrenziale.
La tematica concerne l'asserita nullità delle fideiussioni concluse mediante l'utilizzazione di moduli redatti dall'ABI e censurati dalla Banca d'Italia nel 2005 per violazione della disciplina sulla concorrenza. Sostiene l'opponente che, alla luce dell'accertamento della Banca d'Italia del 2005, il
7 contratto sarebbe affetto da nullità in quanto riproduttivo delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI sanzionato.
Sul punto deve rilevarsi che la Corte di cassazione ha di recente affermato, in relazione allo schema di fideiussione omnibus, che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. S.U. 41994/2021).
Nel caso di specie però non si verte nell'ipotesi tracciata dalla censura della Banca d'Italia nel 2005 perchè le fideiussioni sottoscritte dall'opponente il 30.10.20215 e il 3.7.2015 sono state rilasciate a garanzia specifica rispettivamente dei due contratti di mutuo oggetto di causa, come espressamente chiarito dall'oggetto e dalla premessa di entrambi i documenti contrattuali. Non vertendosi in tema di fideiussione omnibus, la fideiussione oggetto di causa non rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, che ha dichiarato la contrarietà alla L. n.
287/1990 degli artt. 2,6,8 dello schema ABI del 2002, riferito esclusivamente alle fideiussioni omnibus perfezionate sulla scorta di tale modello contrattuale (in tal senso Tribunale di Napoli
24.5.2022, Tribunale di Monza 11.2.2022).
A ciò va aggiunto che le fideiussioni sono state sottoscritte nel 2015 e quindi dieci anni dopo l'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.55/2005, collocandosi, dunque, in un periodo rispetto al quale nessuna indagine è stata svolta dall'autorità di vigilanza.
L'opponente pertanto, chiamato a comprovare i fatti costitutivi a fondamento dell'eccezione di nullità da egli invocata, nemmeno per tale motivo può giovarsi dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto nel provvedimento amministrativo della Banca d'Italia, perché esso riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la loro sfera giuridica.
Pertanto gli odierni opponenti avrebbero dovuto allegare fatti autonomi idonei a censurare l'esistenza, al momento della stipula delle fideiussioni, sia di un'intesa anticoncorrenziale, sia di una prassi contrattuale diffusa presto gli istituti di credito in violazione, per le modalità di applicazione uniformi, dell'art. 2 co.2 lett. a) l. 287/1990, anche con riferimento agli schemi solitamente utilizzati per la stipulazione di fideiussioni specifiche.
Dal momento che tale prova non è stata in alcun modo fornita, la doglianza deve essere respinta.
8 Deve essere respinta anche la doglianza con cui si invoca la liberazione dell'art. 1957 c.c., essendo tale disposizione espressamente derogata dal testo delle due fideiussioni.
Sempre con riferimento alle fideiussioni, l'opponente lamenta una condotta contraria a buona fede e correttezza in capo all'opposta per aver agito in danno della garante senza sottoporre ad esecuzione l'immobile ipotecato. Fermo restando quanto rilevato con riferimento all'art. 2911 c.c. e pur sorvolando sul fatto che nulla impedisce al creditore, seppur munito di ipoteca, di far accertare il proprio credito anche nei confronti del fideiussore, deve rilevarsi come l'opponente non abbia formulato, neppure in via riconvenzionale, alcuna pretesa risarcitoria derivante dall'asserita responsabilità della banca.
Analoghe conclusioni possono estendersi anche all'eccezione di nullità delle fideiussioni per mancanza del documento di sintesi. Posto che il documento di sintesi “assolve ad una funzione meramente informativa senza rientrare nel contenuto strutturale del contratto stesso, con la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di consegna del documento non comporta la nullità del negozio, potendo esclusivamente rivelarsi fonte di responsabilità pre-contrattuale o contrattuale”
(Cass. 14000/2023), in ogni caso entrambi i contratti di fideiussione (all. 6 e 9 al ricorso monitorio) riportano come parte integrante proprio il relativo documento di sintesi.
Devono infine essere rigettate le istanze istruttorie formulate dall'opponente, e in particolare le richieste di esibizione delle domande di finanziamento, della perizia di stima dell'immobile ipotecato, della perizia assicurativa, degli estratti conto dei mutui e della fideiussione rilasciata da
, trattandosi di documenti del tutto ininfluenti ai fini della decisione della Controparte_6 controversia.
Da ultimo occorre valutare l'intervento in giudizio spiegato da la Controparte_3 quale ha affermato di aver stipulato il 9.5.2024 un accordo transattivo con e CP_1
con il quale, a fronte del versamento di € 380.000, si sarebbe surrogato Parte_2 Parte_2 nella posizione creditoria di . Ha quindi concluso, aderendo agli atti di causa di CP_1 CP_1
, per il rigetto dell'opposizione e la conferma de decreto ingiuntivo opposto.
[...]
A tal proposito parte opponente ha rilevato che, difettando il requisito della contemporaneità tra surrogazione e pagamento, l'obbligazione principale sarebbe da considerarsi estinta, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Inoltre ha sottolineato, alla luce della sovrapponibilità degli organi societari della
[...]
e della la strumentalizzazione della loro diversa Parte_2 Controparte_3 soggettività giuridica per realizzare un'operazione economica e giuridica in danno dei garanti.
9 Pertanto essendo il pagamento ricevuto dall'originario creditore imputabile al medesimo soggetto e non ad un terzo, sarebbe impedita una qualsiasi surrogazione, essendosi piuttosto verificata l'estinzione dell'obbligazione per adempimento.
Sul punto occorre innanzitutto qualificare l'intervento di nell'ambito Controparte_3 dell'art. 111 co.1 c.p.c. Infatti “la surrogazione nel credito prevista dall'art. 1201 cod. civ. non comporta l'estinzione del debito originario, ma la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio” (Cass. 4808/1984), realizzando un fenomeno di successione a titolo particolare nel diritto controverso. Da ciò consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del dante causa, in qualità di sostituto processuale del successore, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. 22424/2009).
Pertanto nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'originario creditore mantiene la sua legittimazione attiva, conservando tale posizione anche nel caso di intervento ex art. 111 co. 3 c.p.c., del successore a titolo particolare (Cass. 5529/2020).
Nel caso di specie, non essendo stata disposta l'estromissione dell'originaria opposta per assenza del consenso di tutte le parti costituite, il processo deve ritenersi proseguito tra le parti originarie.
Occorre però comunque accertare la sussistenza del diritto a intervenire in capo al terzo, essendo ciò contestato dall'opponente (Cass. 10490/2001), e potendo in tal senso l'interventore produrre i documenti diretti a fornire tale prova anche al di là delle preclusioni di rito, ove già spirate al momento dell'intervento (Cass. 996/2021).
Nel caso che occupa R.G. ha prodotto l'accordo transattivo stipulato con Controparte_3
e , che in sintesi prevede: CP_1 Parte_2
- il riconoscimento da parte di service del credito vantato da nei suoi Parte_2 CP_1 confronti;
- l'impegno di R.G. a corrispondere a € 380.000 per “estinguere Controparte_3 CP_1
l'esposizione in qualità di soggetto terzo pagatore con animo di surroga nel credito e nelle garanzie che lo assistono”;
- l'impegno di e : a procurare la rinuncia agli atti Parte_2 Controparte_3 del presente giudizio di opposizione da parte dell'opponente o in alternativa la rinuncia a far valere le eventuali pronunce giurisdizionali emesse, manlevando per l'effetto da CP_1 ogni effetto negativo che dovesse derivare dalla mancata rinuncia;
10 - la surrogazione ex art. 1201 e 1202 c.c., per la somma concordata di € 380.000, di
[...]
R.G. nel credito vantato da con le relative garanzie. CP_3 CP_1
Ha altresì prodotto la quietanza liberatoria rilasciata dall'originaria opposta il 27.2024 e la contabile del bonifico di pagamento effettuato il 25.6.2024.
Ad avviso del tribunale la documentazione prodotta appare sufficiente a dimostrare il diritto di ad intervenire nel processo in virtù della surroga nei diritti dell'originaria Controparte_3 opposta.
Infatti se è vero che ai sensi dell'art. 1201 c.c. la surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento, poiché diversamente essa verrebbe meno a causa dell'estinzione dell'obbligo, è anche vero che tale contemporaneità non può essere intesa come esatta coincidenza cronologica tra dichiarazione di surroga e quietanza, ma come esistenza della volontà dell'originario creditore di surrogare il pagatore al momento del pagamento. Tale circostanza, nel caso di specie, ben può ritenersi sussistente dalla menzione della surroga nella quietanza di pagamento prodotta in atti, dove si dà espressamente atto che Controparte_3
è surrogata nei diritti di credito vantati verso e nelle relative garanzie. Parte_2
Conseguentemente l'obbligazione non può considerarsi estinta bensì soltanto modificata dal lato attivo del rapporto.
Inoltre, in assenza di altri elementi, la sola coincidenza della compagine sociale tra
[...]
R.G. e , che sono due soggetti giuridici distinti non può valere a CP_3 Parte_2 configurare un'ipotesi di utilizzo abusivo degli schemi societari, né parte opponente ha compiutamente allegato e dimostrato i presupposti di un'eventuale exceptio doli generalis.
Qualificando l'intervento di R.G. come intervento del successore a titolo Controparte_3 particolare nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c., con la conseguenza che il processo prosegue tra le parti originarie, deve confermarsi il decreto ingiuntivo opposto in favore di parte opposta, non potendosi disporre condanna in favore del successore intervenuto. Infatti “qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado
d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa” (Cass. 10442/2023), e tali circostanze non si sono verificate nell'odierna controversia.
11 Il terzo intervenuto, pur destinatario degli effetti della sentenza ex art. 111 co.4 c.p.c., potrà chiaramente avvalersene nei soli limiti dell'importo per cui la surroga è avvenuta, e cioè per €
380.000.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM
55/2014, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente svolte per ciascuna posizione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1725/2023, emesso dal Tribunale di Napoli Nord l'8.5.2025;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 10.000, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_3
liquidate in complessivi € 6.000, oltre spese generali, CPA e IVA come per
[...] legge, con attribuzione all'avv. Giovanni D'Alterio.
Aversa, 27/06/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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