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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentario • 1
- 1. Il limite decennale di consegna è invalicabile anche per i contrattiEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 9 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 26.5..2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv. DAMINELLI SIMONA, oggi sostituito dall'avv. GIULIANA MARIA
MARCANTONIO; Per il convenuto\opposto l'avv. DRAGO VINCENZO, oggi sostituito dall'avv. CLAUDIO
LONGHITANO;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
*******************
R.G. 12045/2023
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 12045/2023 promossa da
C.f./P.iva , con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Parte_1 P.IVA_1
Gae Aulenti n. 3, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Alberto
Toffoletto (C.F. ), Marco Pesenti (C.F. ), Christian C.F._1 C.F._2
Romeo (C.F. ), Luciana Cipolla (C.F. ), Flora C.F._3 C.F._4
Lettenmayer (C.F. ) e Simona Daminelli (C.F. ) i quali C.F._5 C.F._6 eleggono domicilio presso lo studio dell'Avv. Enza Furnari, in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 80;
- Opponente- contro
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Via Martino Cilestri n.25, presso lo C.F._7 studio dell'avv. Vincenzo GO, C.F. C.F._8
- Opposto-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3545/2023. All'odierna udienza di giorno 2.12.2024 le parti discutono la causa come da verbale in atti e il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente pagina 1 di 5 sentenza, pubblicata mediante depositato telematico.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 3545/2023 del 19/09/2023 RG n. 9912/2023, con il quale ha ingiunto alla banca Controparte_1 Parte_1 la consegna, a spese del ricorrente, di copia del contratto di conto corrente e del documento di sintesi ai sensi dell'art. 119 T.U.B. Il ricorrente in sede monitoria deduceva di avere inoltrato all'istituto di credito, in data 15.12.2021, richiesta ex artt. 117 co. 1 e 119 co. 4 D.Lgs. 385/93 per ottenere copia del contratto e ogni altra documentazione afferente la propria posizione. Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, la rilevava che la richiesta ai sensi dell'art. Parte_1 119 co. 4 D.Lgs. 385/93, inoltrata da parte opposta all'istituto di credito in data 24.05.2023, era da ritenersi generica e tardiva, in quanto priva della indicazione delle singole operazioni poste in essere nell'arco temporale di riferimento. L'opposta si è costituita, con riserva di ogni deduzione e richiesta. Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 2.12.2024 che qui si intendono richiamate.
************* Tanto premesso, l'opposizione è fondata. Deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui è applicabile la norma generale in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il cui comma 1 impone alla parte attrice in senso sostanziale (parte opposta, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo) di provare i fatti costitutivi del diritto che intende fare valere in giudizio.
In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale. La norma in esame così recita: “1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione''.
Nell'impianto codicistico, il fondamento dell'obbligo di consegna di tutta la documentazione si rinviene nell' art. 1374 (il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi); nell'art. 1375 (Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede); nell'art. 1175 c.c. secondo cui 'Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza'; altro pilastro normativo si rinviene nell'art. 1713 c.c. (il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato). La disposizione attribuisce ai soggetti menzionati il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, e che comunque non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle pagina 2 di 5 l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte. Ancora, l'art. 119 fa rinvio ad una delibera del CICR per l'individuazione del contenuto e delle modalità della comunicazione.
La delibera è stata adottata dal CICR il 4 marzo 2003, che prevede all'art. 12 nei «contratti di durata, gli intermediari forniscono periodicamente alla clientela comunicazioni analitiche sullo svolgimento del rapporto. In ogni comunicazione sono indicati il tasso di interesse e le altre condizioni in vigore». Il secondo comma della norma bancaria prevede un'ulteriore delega, stavolta all'Istituto di Vigilanza, affinché emani disposizioni relative al contenuto e alle modalità delle comunicazioni. La Banca d'Italia ha adottato delle Istruzioni il 25 luglio 2003 le quali prevedono testualmente: “Art.
3. Comunicazioni periodiche alla clientela. Nei contratti di durata le banche forniscono per iscritto ai clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del "documento di sintesi" delle principali condizioni contrattuali. Il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) indica tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto. Il "documento di sintesi", datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al contratto (cfr. sez. II, par. 8, del presente Capitolo) e riporta tutte le condizioni in vigore, anche nel caso in cui esse non siano variate rispetto alla comunicazione precedente ovvero siano state modificate in senso favorevole al cliente e, pertanto, non abbiano formato oggetto dell'apposita comunicazione di cui al precedente par.
2. Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore non superiore a euro 2.500. Art.
3.1. Comunicazioni periodiche inerenti a particolari tipologie di rapporti. Per i rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto e il "documento di sintesi" della presente sezione sono inviati al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
Negli estratti conto sono indicate le modalità di calcolo degli interessi. Per i libretti di risparmio al portatore, le banche mettono a disposizione dei clienti l'estratto conto annuale e il "documento di sintesi" presso la succursale in cui è intrattenuto il rapporto per trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno. Per i contratti di credito fondiario le comunicazioni periodiche includono l'indicazione del compenso onnicomprensivo per l'estinzione anticipata. Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il valore nominale dei titoli non supera 20.000 euro e non si registrano movimenti da oltre un anno. Entro il medesimo limite di 20.000 euro, le parti possono convenire di omettere le comunicazioni periodiche, anche in presenza di movimenti, quando le informazioni richieste sono già contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di durata (ad esempio, nell'estratto conto per l'accredito degli interessi). Art.
4. Richiesta di documentazione su singole operazioni. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Le banche indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese”.
Si vedano anche le Disposizioni della Banca d'Italia in tema di trasparenza e correttezza degli intermediari, le quali prevedono che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a pagina 3 di 5 singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese”. Orbene la limitazione ai dieci anni anteriori costituisce previsione specificamente dettata solo per i documenti relativi alle singole operazioni (ad es. copie degli assegni, bonifici, prelievi dello sportello o dei versamenti), limitazione che non deve essere estesa impropriamente anche ai documenti sintetici di cui al primo e secondo comma del 119 t.u.b., soprattutto in assenza di un'esplicita volontà legislativa in tal senso (v. in tal senso chiaramente Cassazione civile, sez. sesta, 30.10.2015 n. 22183). La disposizione relativa alle singole operazioni trova il suo fondamento nel fatto che, in ogni caso, del compimento di tali operazioni resta traccia nell'estratto conto;
motivo per il quale, trascorso il decennio, il legislatore ha ritenuto equo contemperare il diritto alla trasparenza con le esigenze della banca, consentendo a quest'ultima di liberarsi della documentazione ultradecennale. Si tratta, in definitiva, di due regole ben distinte: la prima attiene all'obbligo di periodica comunicazione di un prospetto (che Banca d'Italia con le Istruzioni del 2003, in ogni casa definisce analitica) che rappresenti la situazione complessiva del rapporto contrattuale;
la seconda, invece, limita agli ultimi dieci anni il diritto ad ottenere la documentazione relativa a specifiche operazioni (Trib. Napoli, sent. 31 gennaio
2019).
Nonostante la norma sia riferita testualmente ai documenti relativi a singole operazioni, la limitazione entro il termine decennale di conservazione della documentazione bancaria corrisponde al principio generale di conservazione delle scritture contabili di cui all'art. 2220 c.c., e l'espresso riferimento alla documentazione contabile non può implicare per i contratti bancari conclusi un obbligo di conservazione e di consegna a tempo indefinito.
Va considerato inoltre che, in tema di documentazione contrattuale, il cliente risulta adeguatamente tutelato dall'art. 117 comma 1 t.u.b., che impone alla banca la consegna al cliente del contratto al momento della stipula, con conseguente onere di conservazione del consegnatario (ex multis, cfr. Trib.
Massa n. 571/2020; Trib. Chieti n. 179/2020; Trib. Potenza n. 979/2020).
Al di fuori di questo limite, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (ex multis, Cass. 35039 del 29/11/2022; Cass. 23861/2022; Cass. 11004/2006; Cass. 15669/2007).
Orbene, nel caso di specie, parte opposta avrebbe dovuto provare, quale fatto costitutivo del diritto da essa invocato ex art. 2697 c.c., la riconducibilità del contratto ad un periodo di tempo di 10 anni anteriori alla richiesta inoltrata alla Banca in data 24.05.2023 (doc. 2 opposizione a d.i.).
Dalle difese e dagli atti prodotti da parte opponente, non contestati specificamente da controparte, si desume fondatamente che il contratto è stato stipulato anteriormente al 24 Marzo 2006 (doc. 4 opposizione a d.i.).
Rispetto a tale contratto, dunque, non può dirsi sussistente un obbligo di conservazione in capo alla
Banca. Al di là di tale rilievo, nel caso di specie, si sarebbe configurata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, giusta gli artt. 1218 e 1256 c.c., con conseguente venir meno dell'obbligazione di consegna della documentazione contrattuale oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Difatti, risulta che la Banca opponente avesse già ottemperato, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, alla richiesta di copia della documentazione, formulata da parte opposta ex art. 119 TUB (doc. 3). Ciononostante, la Banca, avendo già riscontrato le comunicazioni del cliente, vedeva comunque notificarsi il decreto ingiuntivo per consegna dei documenti di cui trattasi. Il contratto in oggetto non è stato rinvenuto e risultava quindi essere andato smarrito. Tale evento è stato denunciato dalla banca ai Carabinieri della Stazione di Misterbianco in data 16.11.23. Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell'opposta e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 12045/2023, così
pagina 4 di 5 decide:
- Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo;
- Revoca, di conseguenza, il decreto ingiuntivo n. 3545/2023 del 19/09/2023 RG n.
9912/2023;
- condanna a pagare, in favore di Controparte_1
euro € 2.034,20 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché Parte_1
IVA e CPA se dovute per legge;
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria. Il Giudice dott. Mariano Sciacca
pagina 5 di 5
Quarta CIVILE VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 26.5..2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv. DAMINELLI SIMONA, oggi sostituito dall'avv. GIULIANA MARIA
MARCANTONIO; Per il convenuto\opposto l'avv. DRAGO VINCENZO, oggi sostituito dall'avv. CLAUDIO
LONGHITANO;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
*******************
R.G. 12045/2023
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 12045/2023 promossa da
C.f./P.iva , con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Parte_1 P.IVA_1
Gae Aulenti n. 3, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Alberto
Toffoletto (C.F. ), Marco Pesenti (C.F. ), Christian C.F._1 C.F._2
Romeo (C.F. ), Luciana Cipolla (C.F. ), Flora C.F._3 C.F._4
Lettenmayer (C.F. ) e Simona Daminelli (C.F. ) i quali C.F._5 C.F._6 eleggono domicilio presso lo studio dell'Avv. Enza Furnari, in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 80;
- Opponente- contro
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Via Martino Cilestri n.25, presso lo C.F._7 studio dell'avv. Vincenzo GO, C.F. C.F._8
- Opposto-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3545/2023. All'odierna udienza di giorno 2.12.2024 le parti discutono la causa come da verbale in atti e il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente pagina 1 di 5 sentenza, pubblicata mediante depositato telematico.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 3545/2023 del 19/09/2023 RG n. 9912/2023, con il quale ha ingiunto alla banca Controparte_1 Parte_1 la consegna, a spese del ricorrente, di copia del contratto di conto corrente e del documento di sintesi ai sensi dell'art. 119 T.U.B. Il ricorrente in sede monitoria deduceva di avere inoltrato all'istituto di credito, in data 15.12.2021, richiesta ex artt. 117 co. 1 e 119 co. 4 D.Lgs. 385/93 per ottenere copia del contratto e ogni altra documentazione afferente la propria posizione. Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, la rilevava che la richiesta ai sensi dell'art. Parte_1 119 co. 4 D.Lgs. 385/93, inoltrata da parte opposta all'istituto di credito in data 24.05.2023, era da ritenersi generica e tardiva, in quanto priva della indicazione delle singole operazioni poste in essere nell'arco temporale di riferimento. L'opposta si è costituita, con riserva di ogni deduzione e richiesta. Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 2.12.2024 che qui si intendono richiamate.
************* Tanto premesso, l'opposizione è fondata. Deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui è applicabile la norma generale in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il cui comma 1 impone alla parte attrice in senso sostanziale (parte opposta, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo) di provare i fatti costitutivi del diritto che intende fare valere in giudizio.
In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale. La norma in esame così recita: “1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione''.
Nell'impianto codicistico, il fondamento dell'obbligo di consegna di tutta la documentazione si rinviene nell' art. 1374 (il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi); nell'art. 1375 (Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede); nell'art. 1175 c.c. secondo cui 'Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza'; altro pilastro normativo si rinviene nell'art. 1713 c.c. (il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato). La disposizione attribuisce ai soggetti menzionati il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, e che comunque non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle pagina 2 di 5 l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte. Ancora, l'art. 119 fa rinvio ad una delibera del CICR per l'individuazione del contenuto e delle modalità della comunicazione.
La delibera è stata adottata dal CICR il 4 marzo 2003, che prevede all'art. 12 nei «contratti di durata, gli intermediari forniscono periodicamente alla clientela comunicazioni analitiche sullo svolgimento del rapporto. In ogni comunicazione sono indicati il tasso di interesse e le altre condizioni in vigore». Il secondo comma della norma bancaria prevede un'ulteriore delega, stavolta all'Istituto di Vigilanza, affinché emani disposizioni relative al contenuto e alle modalità delle comunicazioni. La Banca d'Italia ha adottato delle Istruzioni il 25 luglio 2003 le quali prevedono testualmente: “Art.
3. Comunicazioni periodiche alla clientela. Nei contratti di durata le banche forniscono per iscritto ai clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del "documento di sintesi" delle principali condizioni contrattuali. Il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) indica tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto. Il "documento di sintesi", datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al contratto (cfr. sez. II, par. 8, del presente Capitolo) e riporta tutte le condizioni in vigore, anche nel caso in cui esse non siano variate rispetto alla comunicazione precedente ovvero siano state modificate in senso favorevole al cliente e, pertanto, non abbiano formato oggetto dell'apposita comunicazione di cui al precedente par.
2. Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore non superiore a euro 2.500. Art.
3.1. Comunicazioni periodiche inerenti a particolari tipologie di rapporti. Per i rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto e il "documento di sintesi" della presente sezione sono inviati al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
Negli estratti conto sono indicate le modalità di calcolo degli interessi. Per i libretti di risparmio al portatore, le banche mettono a disposizione dei clienti l'estratto conto annuale e il "documento di sintesi" presso la succursale in cui è intrattenuto il rapporto per trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno. Per i contratti di credito fondiario le comunicazioni periodiche includono l'indicazione del compenso onnicomprensivo per l'estinzione anticipata. Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il valore nominale dei titoli non supera 20.000 euro e non si registrano movimenti da oltre un anno. Entro il medesimo limite di 20.000 euro, le parti possono convenire di omettere le comunicazioni periodiche, anche in presenza di movimenti, quando le informazioni richieste sono già contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di durata (ad esempio, nell'estratto conto per l'accredito degli interessi). Art.
4. Richiesta di documentazione su singole operazioni. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Le banche indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese”.
Si vedano anche le Disposizioni della Banca d'Italia in tema di trasparenza e correttezza degli intermediari, le quali prevedono che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a pagina 3 di 5 singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese”. Orbene la limitazione ai dieci anni anteriori costituisce previsione specificamente dettata solo per i documenti relativi alle singole operazioni (ad es. copie degli assegni, bonifici, prelievi dello sportello o dei versamenti), limitazione che non deve essere estesa impropriamente anche ai documenti sintetici di cui al primo e secondo comma del 119 t.u.b., soprattutto in assenza di un'esplicita volontà legislativa in tal senso (v. in tal senso chiaramente Cassazione civile, sez. sesta, 30.10.2015 n. 22183). La disposizione relativa alle singole operazioni trova il suo fondamento nel fatto che, in ogni caso, del compimento di tali operazioni resta traccia nell'estratto conto;
motivo per il quale, trascorso il decennio, il legislatore ha ritenuto equo contemperare il diritto alla trasparenza con le esigenze della banca, consentendo a quest'ultima di liberarsi della documentazione ultradecennale. Si tratta, in definitiva, di due regole ben distinte: la prima attiene all'obbligo di periodica comunicazione di un prospetto (che Banca d'Italia con le Istruzioni del 2003, in ogni casa definisce analitica) che rappresenti la situazione complessiva del rapporto contrattuale;
la seconda, invece, limita agli ultimi dieci anni il diritto ad ottenere la documentazione relativa a specifiche operazioni (Trib. Napoli, sent. 31 gennaio
2019).
Nonostante la norma sia riferita testualmente ai documenti relativi a singole operazioni, la limitazione entro il termine decennale di conservazione della documentazione bancaria corrisponde al principio generale di conservazione delle scritture contabili di cui all'art. 2220 c.c., e l'espresso riferimento alla documentazione contabile non può implicare per i contratti bancari conclusi un obbligo di conservazione e di consegna a tempo indefinito.
Va considerato inoltre che, in tema di documentazione contrattuale, il cliente risulta adeguatamente tutelato dall'art. 117 comma 1 t.u.b., che impone alla banca la consegna al cliente del contratto al momento della stipula, con conseguente onere di conservazione del consegnatario (ex multis, cfr. Trib.
Massa n. 571/2020; Trib. Chieti n. 179/2020; Trib. Potenza n. 979/2020).
Al di fuori di questo limite, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (ex multis, Cass. 35039 del 29/11/2022; Cass. 23861/2022; Cass. 11004/2006; Cass. 15669/2007).
Orbene, nel caso di specie, parte opposta avrebbe dovuto provare, quale fatto costitutivo del diritto da essa invocato ex art. 2697 c.c., la riconducibilità del contratto ad un periodo di tempo di 10 anni anteriori alla richiesta inoltrata alla Banca in data 24.05.2023 (doc. 2 opposizione a d.i.).
Dalle difese e dagli atti prodotti da parte opponente, non contestati specificamente da controparte, si desume fondatamente che il contratto è stato stipulato anteriormente al 24 Marzo 2006 (doc. 4 opposizione a d.i.).
Rispetto a tale contratto, dunque, non può dirsi sussistente un obbligo di conservazione in capo alla
Banca. Al di là di tale rilievo, nel caso di specie, si sarebbe configurata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, giusta gli artt. 1218 e 1256 c.c., con conseguente venir meno dell'obbligazione di consegna della documentazione contrattuale oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Difatti, risulta che la Banca opponente avesse già ottemperato, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, alla richiesta di copia della documentazione, formulata da parte opposta ex art. 119 TUB (doc. 3). Ciononostante, la Banca, avendo già riscontrato le comunicazioni del cliente, vedeva comunque notificarsi il decreto ingiuntivo per consegna dei documenti di cui trattasi. Il contratto in oggetto non è stato rinvenuto e risultava quindi essere andato smarrito. Tale evento è stato denunciato dalla banca ai Carabinieri della Stazione di Misterbianco in data 16.11.23. Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell'opposta e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 12045/2023, così
pagina 4 di 5 decide:
- Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo;
- Revoca, di conseguenza, il decreto ingiuntivo n. 3545/2023 del 19/09/2023 RG n.
9912/2023;
- condanna a pagare, in favore di Controparte_1
euro € 2.034,20 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché Parte_1
IVA e CPA se dovute per legge;
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria. Il Giudice dott. Mariano Sciacca
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