Articolo 236 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 235Articolo 237
Versione
20 settembre 1975
Art. 236.
Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia i provvedimenti emanati dal tribunale ai sensi dell'abrogato articolo 340 del codice civile e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza, avvenuta in precedenza, dei suddetti provvedimenti.
Entrata in vigore il 20 settembre 1975