TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 29/09/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 4208/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Francesca Bortolotti Presidente relatore
Andrea Pappalardo Giudice
Guenther Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51
c.p.c.) iscritto al N. 4208/2024 R.G. da
, nata il [...] a [...], con l'Avv. COSTA Parte_1
MICHELA, giusta delega in atti,
e
, nato il [...] a [...], con Parte_2
l'Avv. COSTA MICHELA, giusta delega in atti;
ricorrenti e
pagina 1 di 5 con l'intervento del Pubblico Ministero;
parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 5 omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1) l'abitazione coniugale, condotta in locazione rimane in uso alla signora
(alla quale il contratto è intestato), con tutti gli arredi Parte_1
presenti, nella quale vi abiterà con la figlia;
2) il signor che è rimasto momentaneamente nella casa familiare, Parte_2
la lascerà entro 31 ottobre 2024, prelevando tutti i suoi effetti personali;
consentendo così alla signora di poter rientrare nella casa insieme Pt_1
alla figlia, una volta liberata;
3) la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione della madre;
4) la residenza della figlia seguirà quella della madre;
5) In ordine al diritto di visita: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi in settimana il martedì e giovedì dalle 16.00 alle ore
18.30, prelevandola direttamente dall'asilo; la terrà inoltre ogni sabato dalle ore 7.30 alle ore 14.00. Fino a quando il padre non avrà una sistemazione abitativa adeguata ad ospitare la figlia anche di notte, la figlia rientrerà la sera a casa della madre.
6) Il contributo al mantenimento dovuto dal signor per la figlia Parte_2
minore, fino alla sua indipendenza economica, viene aumentato ad euro pagina 3 di 5 260,00 a partire dal mese di luglio 2025, il suddetto importo dovrà essere versato sul conto intestato alla signora ogni 10 del mese ed è Pt_1
soggetto a rivalutazione secondo gli indici Astat della Provincia di Bolzano con mese di riferimento luglio 2025.
7) Tutte le spese mediche e scolastiche straordinarie saranno poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno (quelle mediche non mutuabili ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione medica, protesiche e terapeutiche, nonché quelle dentistiche e ortodontiche, spese per occhiali da vista, spese per gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose ( ad es. computer), cartella scuola inizio anno scolastico, attrezzatura tecnica specifica, spese per rette e tasse universitarie, corsi di specializzazione e master, per acquisto di libri di testo, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dalla figlia, spese di trasposto da e per la sede universitaria;
nello stesso modo verrà suddivisa la spesa relativa ad almeno un'attività sportiva, le spese artistiche, ricreative e di svago e pertinenti attrezzature ed abbigliamento, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, soggiorni estivi, di studio, sportivi, spese per il conseguimento della patente, spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relativi a mezzi di locomozione dei figli, viaggi e vacanze trascorse autonomamente dalla figlia;
oltre alle altre spese voluttuarie
(attività sportive, oltre la prima o altro), se previamente concordate. I
pagina 4 di 5 conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare la documentazione all'altro genitore, che dovrà procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta. In ordine alle spese ordinarie e straordinarie riguardanti la figlia, i coniugi aderiscono al protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Bolzano
e successive modifiche.
8) i ricorrenti sono d'accordo che gli assegni familiari e/o assegno unico e qualsiasi altro sussidio, rimborso da erogarsi da enti pubblici o privati saranno percepiti per intero dalla signora , con la quale la figlia sarà Pt_1
prevalentemente collocata. Per quanto riguarda questi sussidi, rimborsi, da erogarsi da enti pubblici o privati e per eventuali domande, ovvero richieste ad enti pubblici, la figlia è da considerarsi a carico esclusivo della madre al
100%.
9) Ai fini di eventuali detrazioni fiscali i figli sono da considerarsi a carico di ciascun genitore al 50%.
Bolzano, 23/09/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 4208/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Francesca Bortolotti Presidente relatore
Andrea Pappalardo Giudice
Guenther Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51
c.p.c.) iscritto al N. 4208/2024 R.G. da
, nata il [...] a [...], con l'Avv. COSTA Parte_1
MICHELA, giusta delega in atti,
e
, nato il [...] a [...], con Parte_2
l'Avv. COSTA MICHELA, giusta delega in atti;
ricorrenti e
pagina 1 di 5 con l'intervento del Pubblico Ministero;
parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 5 omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1) l'abitazione coniugale, condotta in locazione rimane in uso alla signora
(alla quale il contratto è intestato), con tutti gli arredi Parte_1
presenti, nella quale vi abiterà con la figlia;
2) il signor che è rimasto momentaneamente nella casa familiare, Parte_2
la lascerà entro 31 ottobre 2024, prelevando tutti i suoi effetti personali;
consentendo così alla signora di poter rientrare nella casa insieme Pt_1
alla figlia, una volta liberata;
3) la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione della madre;
4) la residenza della figlia seguirà quella della madre;
5) In ordine al diritto di visita: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi in settimana il martedì e giovedì dalle 16.00 alle ore
18.30, prelevandola direttamente dall'asilo; la terrà inoltre ogni sabato dalle ore 7.30 alle ore 14.00. Fino a quando il padre non avrà una sistemazione abitativa adeguata ad ospitare la figlia anche di notte, la figlia rientrerà la sera a casa della madre.
6) Il contributo al mantenimento dovuto dal signor per la figlia Parte_2
minore, fino alla sua indipendenza economica, viene aumentato ad euro pagina 3 di 5 260,00 a partire dal mese di luglio 2025, il suddetto importo dovrà essere versato sul conto intestato alla signora ogni 10 del mese ed è Pt_1
soggetto a rivalutazione secondo gli indici Astat della Provincia di Bolzano con mese di riferimento luglio 2025.
7) Tutte le spese mediche e scolastiche straordinarie saranno poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno (quelle mediche non mutuabili ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione medica, protesiche e terapeutiche, nonché quelle dentistiche e ortodontiche, spese per occhiali da vista, spese per gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose ( ad es. computer), cartella scuola inizio anno scolastico, attrezzatura tecnica specifica, spese per rette e tasse universitarie, corsi di specializzazione e master, per acquisto di libri di testo, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dalla figlia, spese di trasposto da e per la sede universitaria;
nello stesso modo verrà suddivisa la spesa relativa ad almeno un'attività sportiva, le spese artistiche, ricreative e di svago e pertinenti attrezzature ed abbigliamento, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, soggiorni estivi, di studio, sportivi, spese per il conseguimento della patente, spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relativi a mezzi di locomozione dei figli, viaggi e vacanze trascorse autonomamente dalla figlia;
oltre alle altre spese voluttuarie
(attività sportive, oltre la prima o altro), se previamente concordate. I
pagina 4 di 5 conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare la documentazione all'altro genitore, che dovrà procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta. In ordine alle spese ordinarie e straordinarie riguardanti la figlia, i coniugi aderiscono al protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Bolzano
e successive modifiche.
8) i ricorrenti sono d'accordo che gli assegni familiari e/o assegno unico e qualsiasi altro sussidio, rimborso da erogarsi da enti pubblici o privati saranno percepiti per intero dalla signora , con la quale la figlia sarà Pt_1
prevalentemente collocata. Per quanto riguarda questi sussidi, rimborsi, da erogarsi da enti pubblici o privati e per eventuali domande, ovvero richieste ad enti pubblici, la figlia è da considerarsi a carico esclusivo della madre al
100%.
9) Ai fini di eventuali detrazioni fiscali i figli sono da considerarsi a carico di ciascun genitore al 50%.
Bolzano, 23/09/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
pagina 5 di 5