Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/06/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
R.G. n. 178/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento R.G. n. 178/2024 introdotto da
, cod. fisc. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
3.02.1976, con l'Avv. Falletta Angela, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– ricorrente –
CONTRO
, cod. fisc. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 3.01.1970, dichiarato contumace all'udienza del 21.05.2025;
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
– interveniente necessario –
Conclusioni delle parti: All'udienza del 21.05.2025 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
Le parti hanno contratto matrimonio in data 6.09.2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Bagheria.
Ciò premesso, all'udienza del 21.05.2025 – previa dichiarazione di contumacia di
, regolarmente evocato in giudizio e non costituitosi – la Controparte_1
ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale domanda va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
Risulta, inoltre, documentalmente provato che la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese, con sentenza non definitiva n.
820/2021 del 27.07.2021 (R.G. n. 20/2020), passata in giudicato.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalla parte ricorrente.
Va dunque emessa sentenza parziale sullo status, rimettendo le parti dinanzi al Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le statuizioni adottate dal Giudice delegato.
Ogni determinazione riguardante le spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bagheria, in data 6.09.2008, da e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1
registri dello stato civile di detto Comune al n.125, parte II, serie A, dell'anno 2008; DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente
Ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396;
DISPONE la rimessione della causa dinanzi al Giudice istruttore come da separata ordinanza;
RISERVA alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la regolamentazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, 3/06/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.