Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7339/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
), con l'Avv.to Giovanni Paganuzzi, con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in Milano, Viale Papiniano 44
RICORRENTE contro
), con l'Avv.to Massimo Bellardi, con Controparte_1 P.IVA_1 domicilio eletto in Milano, Via Conservatorio 15
e
), con l'Avv.to Carla Maria Omodei Zorini, con domicilio eletto in Milano, Via CP_2 P.IVA_2
Savarè 1
RESISTENTI
OGGETTO: retribuzione. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 11/06/2024,
ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2 nel merito
1) previo accertamento
- dell'indebita trattenuta di € 1.056,80 nel cedolino paga del mese di settembre 2023 per i motivi di cui in narrativa;
- della omissione o della irregolarità contributiva posta in essere dalla società resistente nel periodo 2020-2023;
- del danno pensionistico arrecato al ricorrente;
quanto alla retribuzione
2) condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente Controparte_1 la somma di € 1.056,80 indebitamente trattenuta nel cedolino di settembre 2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. quanto al danno pensionistico CP_
3a) Condannare l a riconoscere alla signora 187 settimane di anzianità contributiva nel periodo Pt_1
1/1/2020-2/8/2023, nonché le corrispondenti contribuzioni figurative sulla base retribuzione corrisposta ovvero sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale di cui ha beneficiato nel medesimo periodo;
3b) In subordine, qualora invece il Giudice non ritenesse che sussistano nel caso di specie i presupposti perché sia dichiarato il diritto del ricorrente nei confronti dell'ente previdenziale, condannare , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a rettificare le proprie denunce contributive e a versare i contributi CP_ che l dichiarerà dovuti per regolarizzare la sua posizione contributiva e pensionistica del periodo 1/1/2020-
2/8/2023 e comunque a porre in essere ogni adempimento che sarà necessario per pervenire a questo fine
3c) In via di ulteriore subordine, qualora il diritto del ricorrente risultasse prescritto, condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno arrecato alla lavoratrice ex Controparte_1 art. 2116 cc costituendo ai sensi dell'art. 13 L. 1338/1962 una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe alla lavoratrice dipendente in relazione ai contributi non accreditati del periodo 1/1/2020-2/8/2023
4) Con sentenza esecutiva, vittoria di spese e competenze, maggiorazione ex art. 4, comma 1bis DM 37/2018
(collegamenti ipertestuali), 15% e accessori di legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando Controparte_1 in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse.
invece, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto che in caso di accoglimento delle domande CP_2 attoree venga accertata la retribuzione imponibile al fine di determinare i relativi contributi;
spese rifuse.
Per quanto di residuo interesse, il ricorrente, dipendente di
[...]
, si doleva che alla cessazione del rapporto l'ultima busta paga riportava Controparte_1 una trattenuta a suo dire indebita per effetto di un errore nel calcolo del datore di lavoro;
inoltre risultava che la società non aveva versato in misura corretta i contributi nel periodo da luglio 2020
a settembre 2023.
*
2 | 3 Disposta CTU contabile, in data odierna all'udienza di discussione i procuratori hanno dato congiuntamente atto della intervenuta risoluzione della vicenda relativa alla questione previdenziale, richiedendo sul punto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
quanto alle differenze retributive il procuratore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda a spese compensate e il procuratore di ha Controparte_1 dichiarato di accettare tale domanda, nonché la disponibilità della società a farsi carico delle spese di CTU.
Deve preliminarmente dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande contributive, avendo il ricorrente ottenuto il bene della vita invocato, ovvero la piena regolarizzazione della propria posizione.
Per il resto, va dichiarato estinto il giudizio in relazione alle domande retributive per effetto dell'intervenuta rinuncia della parte ricorrente.
Quanto alla liquidazione delle spese di lite in relazione alle domande previdenziali, l'oggettiva CP_ complessità della fattispecie che ha richiesto una significativa interlocuzione tra la società e per ricostruire correttamente la problematica rende equa l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Infine, vengono poste a carico di le spese di CTU Controparte_1 liquidate in favore della dott.ssa in complessivi euro 600,00 oltre accessori. Persona_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio tra il ricorrente e in relazione alle domande di differenze retributive;
Controparte_1 dichiara per il resto cessata la materia del contendere in relazione alle domande del ricorrente relative alla propria posizione contributiva e previdenziale;
compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio;
pone definitivamente a carico di le spese di CTU Controparte_1 liquidate in favore della dott.ssa in comprensivi euro 600,00 oltre accessori, Persona_1 dando atto che la CTU ha già ricevuto euro 400 euro di acconti e che
[...]
si è fatta carico anche della quota già anticipata dal ricorrente. Controparte_1
Milano, 20/03/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
3 | 3