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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente dott.ssa Costanza Comunale Giudice relatore dott.ssa Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 135 /2025 promossa congiuntamente da:
, c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. ANDREA TOCCAFONDI, presso il cui Studio hanno eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 07.02.2025, ed hanno proposto domanda Parte_1 CP_1
congiunta di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sermoneta (LT) in data 13.07.2007, con rito concordatario, atto trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune, nel registro Atti di Matrimonio dell'anno 2007,
Parte II, Serie A, atto n. 44.
1 I coniugi hanno dedotto: (1) che dal matrimonio sono nati i figli nato in [...] Per_1
07.11.2009 ed nata in data [...]; (2) che la comunione spirituale e materiale tra Per_2
i medesimi è venuta meno da tempo per incompatibilità caratteriali.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione delle parti, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e quindi rassegnato conclusioni congiunte insistendo nel ricorso depositato e nell'accoglimento delle conclusioni che sdi seguito si riportano: “visti gli artt. 473 bis.11 cpc e 473 bis 51 c.p.c. alla luce della pronuncia
Cassazione Civile I sezione n. 28727/2023, i GG.ri e , congiuntamente Parte_1 Parte_2 chiedono all'Ill.mo Tribunale di Prato di voler: a) dichiarare previa loro comparizione per i rituali di legge ovvero disposta la trattazione cartolare dell'udienza presidenziale di comparizione stante
l'intervenuto accordo, la separazione legale dei coniugi e , con ordine, Parte_1 Parte_2 all'Ufficiale di Stato Civile di Sermoneta (LT), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio sul Registro di Stato Civile del Comune di Sermoneta (LT), alle condizioni sopra elencate;
b) rimettere la causa sul ruolo affinché, decorso il termine di cui all'art.
3.4 legge 898/1970
e, previo giudizio di equità dell'una tantum divorzile convenuta fra le parti, dichiarare alle medesime condizioni lo scioglimento del matrimonio contratto fra i GG.ri e in data Parte_1 Parte_2
13/07/2007 con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Sermoneta (LT) di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (in corso di trascrizione) sul Registro di Stato
Civile del Comune di Sermoneta (LT)”.
In particolare, le parti ricorrenti hanno chiesto di pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni che di seguito si riportano: (quanto alle proprietà immobiliari)
“- la casa coniugale, in Prato, via della Rondine, verrà rilasciata entro il mese di dicembre 2025 dalla SI.ra , che ne coprirà i costi di gestione dalla sentenza di divorzio fino all'effettivo rilascio. Dal Pt_1 rilascio, l'immobile resterà nella completa disponibilità del SI. , al quale saranno imputabili le Pt_2 spese afferenti il bene, nonché eventuali futuri profitti;
- entro il dicembre 2025, la SI.ra Pt_1 trasferirà la propria abitazione in un immobile diverso dalla casa coniugale e che acquisisce con risorse proprie;
- l'abitazione posta in Gorgonzola, via Per Gessate 30, resterà nella piena proprietà del SI.
il quale continuerà a farsi carico, in via esclusiva, di tutte le spese afferenti il bene, mutuo Pt_2 compreso, nonché a beneficiare di eventuali futuri profitti;
- la porzione dell'abitazione posta in
Pomezia (RM), via L. da Vinci, 27/M, resterà nella piena proprietà del SI. il quale continuerà Pt_2
a farsi carico in via esclusiva di tutte le spese afferenti il bene nonché a beneficiare di eventuali futuri profitti;
- l'abitazione posta in Roma, via Carmelo Maestrini, 373, resterà nella piena proprietà della
2 SI.ra la quale continuerà a percepirne l'affitto e a sostenerne in via esclusiva tutte le spese Pt_1 nonché a beneficiare di eventuali futuri profitti”;
(quanto alla sistemazione abitativa della SI.ra ) “la SI.ra continuerà a vivere nella Pt_1 Pt_1 casa coniugale, in Prato, via della Rondine, lasciandola, al massimo, 4 per la data del 31/12/2025.
Entro tale data, dunque, la SI.ra trasferirà la propria abitazione in un immobile diverso dalla Pt_1 casa coniugale dove vivrà, unitamente ai figli, trasferendovi anche la residenza anagrafica dei medesimi”; (in ordine ai doveri di cui all'art. 337 ter c.c. nei confronti dei figli i SI.ri Pt_1
e ) “
1. i figli minori e vengono affidati in modo
[...] Parte_2 Persona_3 Persona_4 condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2. i figli, nell'immediato, continueranno a convivere con la SI.ra nell'abitazione posta in Prato, Parte_1 via della Rondine e, dalla data del rilascio della casa coniugale, sposteranno la loro residenza anagrafica nel nuovo alloggio;
3. il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli tutte le volte che desidera con un preavviso alla madre congruo (in linea indicativa, il giorno prima) che tenga conto e rispetti esclusivamente di eventuali impegni già fissati e comunque ordinariamente non meno di: • un giorno infrasettimanale, di regola il venerdì, i minori verranno prelevati dal padre (o da persona di fiducia da lui incaricata) la sera del giovedì dopo cena e riportati a casa il sabato mattina o, in caso di preventivo accordo, il venerdì sera;
• un fine settimana sì e uno no, i minori verranno prelevati dal padre (o da persona di fiducia da lui incaricata) la sera del giovedì dopo cena e prelevati dalla madre il lunedì mattina o riportati a casa la domenica sera dopo cena;
• vacanze: la madre riconosce il diritto del padre di tenere i figli quanto desidera e non meno di quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il 30 maggio e il 15 settembre. Lo stesso periodo di vacanza (15 giorni anche non consecutivi) i figli lo trascorreranno con la madre. Parimenti il padre, in qualsiasi periodo dell'anno, previo accordo sulle date e sull'opportunità (attesa la conseguente interruzione delle attività scolastiche), potrà tenere con sé i figli per trascorrere periodi di vacanza. I genitori si comunicheranno, entro il 31 dicembre di ogni anno gli eventuali programmi per le vacanze invernali/pasquali e, entro il 31 maggio di ogni anno, i rispettivi programmi per le vacanze estive, indicando il luogo prescelto e rendendosi facilmente reperibili, con la previsione che, qualora i genitori non riuscissero ad accordarsi sul periodo, gli stessi si riconosceranno il diritto di scelta del predetto periodo ad anni alterni. Per il resto del periodo estivo vigono le regole ordinarie di cui sopra;
• festività natalizie: dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/01, ad anni alterni, in maniera che, un anno i figli staranno con il padre nella settimana del Natale (dal 24 al 30 dicembre) e, l'anno successivo, nella settimana del Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio), salvi differenti accordi integrativi tesi a
3 favorire il rapporto dei minori con il padre;
• vacanze pasquali: non meno di tre giorni consecutivi, alternando sempre di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; • lo stesso criterio dell'alternanza verrà seguito per le altre principali festività compresi i compleanni;
4. le modalità di frequentazione sopra indicate fanno salvi ulteriori eventuali accordi integrativi tesi a favorire il rapporto dei minori con il padre.
5. ogni genitore, nel momento in cui terrà con sé i figli, dovrà provvedere tassativamente al rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
6. i genitori si danno, fin d'ora, reciproco assenso affinché i figli possano trascorrere le vacanze in paesi stranieri unitamente ai medesimi, impegnandosi al rilascio delle autorizzazioni necessarie per ottenere la documentazione utile all'espatrio; I GG.ri , raffrontate le Parte_3 entrate stipendiarie ed i carichi economici connessi alle abitazioni, convengono che:
7. il SI. Pt_2
corrisponderà un assegno di mantenimento per il figlio di € 400,00 e per la figlia
[...] Per_1 di € 400,00, così per complessivi € 800,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli Per_2 indici calcolati dall'ISTAT, tale somma dovrà essere corrisposta entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese, tramite bonifico bancario sul c/c codice IBAN n. [...], intestato alla SI.ra ;
8. la SI.ra contribuirà in ragione del 40% e il SI. Parte_1 Parte_1
contribuirà in ragione del 60% al pagamento delle spese straordinarie che si dovessero Parte_2 rendere necessarie per i figli. Tali spese vengono individuate come da Protocollo del Tribunale di
Prato. Ferma restando la necessaria imprescindibile condivisione delle scelte inerenti la salute e
l'istruzione dei figli minori e la necessaria preventiva condivisione di qualsiasi spesa superiore ad €
150,00. Le spese straordinarie relative a: viaggi di studio, gite scolastiche e ripetizioni dovranno comunque sempre essere concordate fra i genitori.
9. La quota parte delle spese sostenute o da sostenere dovrà essere rimborsata al genitore che le ha anticipate il giorno quindici del mese successivo, previa presentazione di idonea documentazione;
le detrazioni fiscali previste per legge per
i figli verranno usufruite dalle parti nella misura del 50% ciascuno. Gli assegni familiari erogati dall'INPS saranno percepiti dalla SI.ra , con la quale i figli convivono prevalentemente;
Parte_1
10. il SI. è proprietario di un'auto Mercedes Modello GLA del 2017, targata EY666HH, al cui Pt_2 acquisto ha contribuito la SI.ra , e lo stesso cederà tale veicolo alla SI.ra senza Pt_1 Pt_1 rivendicare alcun conguaglio. Sulla SI.ra graveranno tutti i costi relativi all'eventuale Pt_1 passaggio di proprietà, nonché sin d'ora, per intero, tutti i costi relativi al veicolo, assicurando al SI.
, fino alla consegna della prossima auto aziendale (previsto per maggio 2025) di poterne far uso, Pt_2 previo accordo, nelle giornate in cui soggiornerà a Prato o per ogni altra motivata eSIenza;
11. il SI.
riconosce, fin d'ora, alla SI.ra la possibilità di trasferire presso la nuova abitazione la Pt_2 Pt_1
4 propria residenza e, entro la data di rilascio della casa coniugale, quella dei figli nonché di poter portare con sé la metà dei beni mobili attualmente presenti nella casa coniugale (tali beni verranno individuati dalle parti entro la data di presentazione della richiesta di divorzio); 12. i coniugi specificano poi, di non aver voluto procedere ad alcun conguaglio né valutazione con riferimento alle liquidità presenti sui conti correnti bancari/depositi a ciascuno intestati e dichiarano, a tal proposito, di non aver più niente da pretendere e da avere l'una dall'altro; 13. per quanto qui non espressamente convenuto, valgono le norme del codice civile che regolano la materia;
14. le spese legali del presente accordo saranno ripartite in egual misura tra le Parti”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte in cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Affidamento della prole – I coniugi hanno chiesto che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Il Collegio ritiene adeguato e condivisibile l'accordo raggiunto dalle parti, accordo peraltro conforme alla normativa legislativa e all'interesse dei minori ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Lo stesso deve dirsi in ordine al diritto di visita da parte del genitore non collocatario.
Mantenimento della prole - Anche in relazione al mantenimento dei figli, il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento siano adeguate e che l'importo pattuito sia congruo, tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
5 Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti specificando che sulle stesse non vi sarà alcuna pronuncia giurisdizionale, trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
Sulla proposizione cumulativa della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio in via consensuale – In applicazione del disposto di cui all'art. 473bis.49 c.p.c., le parti hanno, altresì, demandato la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le medesime, formulando in tal senso conclusioni congiunte. Da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli all'ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio, sebbene la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata ex lege all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione previsto dalla legge – di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Relatore e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, c. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - ed avverrà con il rito “comune” di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. (cfr. Cass. n. 28727 del 16/10/2023). Dunque, non essendo la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa dai coniugi ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore - come da separata ordinanza - affinché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 898/1970, e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione del matrimonio, se del caso mediante deposito di note scritte.
A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale delle suddette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in ipotesi di allegazione di fatti nuovi, ai sensi dell'art. 473bis.19, comma 2, c.p.c. (che condiziona l'ammissibilità della modifica o della introduzione ex novo, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente al verificarsi di “mutamenti nelle circostanze”). In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473bis.51, comma 2, c.p.c. 6 Sulle spese di lite – la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra ed Parte_1 Parte_2
sposati con matrimonio celebrato in Sermoneta (LT), in data 13.07.2007, con rito concordatario, atto trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune, nel registro Atti di Matrimonio dell'anno 2007, Parte II, Serie A, atto n. 44.
- omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni sopra riportate e di seguito:
1. i figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2. la SI.ra continuerà a vivere nella casa coniugale, in Prato, via della Rondine, Pt_1 lasciandola, al massimo, per la data del 31/12/2025. Entro tale data, dunque, la SI.ra trasferirà la propria abitazione in un immobile diverso dalla casa Pt_1 coniugale dove vivrà, unitamente ai figli, trasferendovi anche la residenza anagrafica dei medesimi. I figli, nell'immediato, continueranno a convivere con la SI.ra nell'abitazione posta in Prato, via della Rondine e, dalla data Parte_1 del rilascio della casa coniugale, sposteranno la loro residenza anagrafica nel nuovo alloggio;
3. il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli tutte le volte che desidera con un preavviso alla madre congruo (in linea indicativa, il giorno prima) che tenga conto e rispetti esclusivamente di eventuali impegni già fissati e comunque ordinariamente non meno di:
• un giorno infrasettimanale, di regola il venerdì, i minori verranno prelevati dal padre (o da persona di fiducia da lui incaricata) la sera del giovedì dopo cena e riportati a casa il sabato mattina o, in caso di preventivo accordo, il venerdì sera;
• un fine settimana sì e uno no, i minori verranno prelevati dal padre (o da persona di fiducia da lui incaricata) la sera del giovedì dopo cena e prelevati dalla madre il lunedì mattina o riportati a casa la domenica sera dopo cena;
7 • vacanze: la madre riconosce il diritto del padre di tenere i figli quanto desidera e non meno di quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il
30 maggio e il 15 settembre. Lo stesso periodo di vacanza (15 giorni anche non consecutivi) i figli lo trascorreranno con la madre. Parimenti il padre, in qualsiasi periodo dell'anno, previo accordo sulle date e sull'opportunità (attesa la conseguente interruzione delle attività scolastiche), potrà tenere con sé i figli per trascorrere periodi di vacanza. I genitori si comunicheranno, entro il 31 dicembre di ogni anno gli eventuali programmi per le vacanze invernali/pasquali e, entro il 31 maggio di ogni anno, i rispettivi programmi per le vacanze estive, indicando il luogo prescelto e rendendosi facilmente reperibili, con la previsione che, qualora i genitori non riuscissero ad accordarsi sul periodo, gli stessi si riconosceranno il diritto di scelta del predetto periodo ad anni alterni. Per il resto del periodo estivo vigono le regole ordinarie di cui sopra;
• festività natalizie: dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/01, ad anni alterni, in maniera che, un anno i figli staranno con il padre nella settimana del Natale (dal
24 al 30 dicembre) e, l'anno successivo, nella settimana del Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio), salvi differenti accordi integrativi tesi a favorire il rapporto dei minori con il padre;
• vacanze pasquali: non meno di tre giorni consecutivi, alternando sempre di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; • lo stesso criterio dell'alternanza verrà seguito per le altre principali festività compresi i compleanni;
4. le modalità di frequentazione sopra indicate fanno salvi ulteriori eventuali accordi integrativi tesi a favorire il rapporto dei minori con il padre.
5. ogni genitore, nel momento in cui terrà con sé i figli, dovrà provvedere tassativamente al rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
6. il SI. corrisponderà un assegno di mantenimento per il figlio Parte_2
di € 400,00 e per la figlia di € 400,00, così per complessivi € 800,00 Per_1 Per_2 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT, tale somma dovrà essere corrisposta entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese, tramite bonifico bancario sul c/c codice IBAN n. [...], intestato alla SI.ra ; Parte_1
8 7. la SI.ra contribuirà in ragione del 40% e il SI. Parte_1 Parte_2
contribuirà in ragione del 60% al pagamento delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli. Tali spese vengono individuate come da
Protocollo del Tribunale di Prato. Ferma restando la necessaria imprescindibile condivisione delle scelte inerenti la salute e l'istruzione dei figli minori e la necessaria preventiva condivisione di qualsiasi spesa superiore ad € 150,00. Le spese straordinarie relative a: viaggi di studio, gite scolastiche e ripetizioni dovranno comunque sempre essere concordate fra i genitori. La quota parte delle spese sostenute o da sostenere dovrà essere rimborsata al genitore che le ha anticipate il giorno quindici del mese successivo, previa presentazione di idonea documentazione;
le detrazioni fiscali previste per legge per i figli verranno usufruite dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
8. Gli assegni familiari erogati dall'INPS saranno percepiti dalla SI.ra , Parte_1
con la quale i figli convivono prevalentemente;
Prende atto che:
9. i genitori si danno, fin d'ora, reciproco assenso affinché i figli possano trascorrere le vacanze in paesi stranieri unitamente ai medesimi, impegnandosi al rilascio delle autorizzazioni necessarie per ottenere la documentazione utile all'espatrio;
10. il SI. è proprietario di un'auto Mercedes Modello GLA del 2017, targata Pt_2
EY666HH, al cui acquisto ha contribuito la SI.ra , e lo stesso cederà tale Pt_1
veicolo alla SI.ra senza rivendicare alcun conguaglio. Sulla SI.ra Pt_1 Pt_1
graveranno tutti i costi relativi all'eventuale passaggio di proprietà, nonché sin d'ora, per intero, tutti i costi relativi al veicolo, assicurando al SI. , fino alla Pt_2
consegna della prossima auto aziendale (previsto per maggio 2025) di poterne far uso, previo accordo, nelle giornate in cui soggiornerà a Prato o per ogni altra motivata eSIenza;
11. il SI. riconosce, fin d'ora, alla SI.ra la possibilità di trasferire presso Pt_2 Pt_1 la nuova abitazione la propria residenza e, entro la data di rilascio della casa coniugale, quella dei figli nonché di poter portare con sé la metà dei beni mobili attualmente presenti nella casa coniugale (tali beni verranno individuati dalle parti entro la data di presentazione della richiesta di divorzio);
9 12. i coniugi specificano poi, di non aver voluto procedere ad alcun conguaglio né valutazione con riferimento alle liquidità presenti sui conti correnti bancari/depositi a ciascuno intestati e dichiarano, a tal proposito, di non aver più niente da pretendere e da avere l'una dall'altro;
- prende altresì atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle seguenti pattuizioni:
- la casa coniugale, in Prato, via della Rondine, verrà rilasciata entro il mese di dicembre 2025 dalla SI.ra , che ne coprirà i costi di gestione dalla sentenza di Pt_1
divorzio fino all'effettivo rilascio. Dal rilascio, l'immobile resterà nella completa disponibilità del SI. , al quale saranno imputabili le spese afferenti il bene, Pt_2
nonché eventuali futuri profitti;
- entro il dicembre 2025, la SI.ra trasferirà la propria abitazione in un immobile Pt_1 diverso dalla casa coniugale e che acquisisce con risorse proprie;
- l'abitazione posta in Gorgonzola, via Per Gessate 30, resterà nella piena proprietà del SI. il quale continuerà a farsi carico, in via esclusiva, di tutte le spese afferenti Pt_2 il bene, mutuo compreso, nonché a beneficiare di eventuali futuri profitti;
- la porzione dell'abitazione posta in Pomezia (RM), via L. da Vinci, 27/M, resterà nella piena proprietà del SI. il quale continuerà a farsi carico in via esclusiva di Pt_2
tutte le spese afferenti il bene nonché a beneficiare di eventuali futuri profitti;
- l'abitazione posta in Roma, via Carmelo Maestrini, 373, resterà nella piena proprietà della SI.ra la quale continuerà a percepirne l'affitto e a sostenerne in via Pt_1
esclusiva tutte le spese nonché a beneficiare di eventuali futuri profitti
- - spese di lite al definitivo. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sermoneta (LT) affinché proceda all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Prato nella camera di conSIlio del 19.3.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est.
10 dott.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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