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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/07/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 100/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC. ), nato in ZIGNAGO (SP) il Parte_1 C.F._1
13/04/1945, elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA PORTA D'ARCHI 12/6 -
16121 GENOVA (GE), rappresentato e difeso dagli Avv.ti GUERRINI LUCA e
ANTONIOTTI LAURA appellante nei confronti di
(COD. FISC. ), nata in GENOVA (GE) il P_ C.F._2
16/09/1964, e (COD. FISC. , nato in Controparte_2 C.F._3
GENOVA (GE) il 16/10/1965, elettivamente domiciliati presso il difensore in VIA MONTE
SUELLO 18R - 16129 GENOVA (GE), rappresentati e difesi dall'Avv. TARDITO FILIPPO appellati – appellanti incidentali
(COD. FISC. ), nato in GENOVA (GE) il Controparte_3 C.F._4
30/05/1963, nella sua qualità di erede di elettivamente domiciliato Persona_1 presso il difensore in CORSO LUIGI EINAUDI 22 - 10129 TORINO (TO), rappresentato e difeso dall'Avv. RENALDO DAVIDE appellato
1 (COD. FISC. ), nato in GENOVA (GE) il Controparte_4 C.F._5
30/12/1989, e (COD. FISC. ), nato in Controparte_5 C.F._6
GENOVA (GE) il 21/02/1992, nella loro qualità di eredi di , Persona_1 elettivamente domiciliati presso il difensore in VIA XX SETTEMBRE 40/7 - 16121
GENOVA rappresentati e difesi dall'Avv. PERRA GIAN PAOLO appellati
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni Parte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e disattesa,
- in parziale riforma della sentenza del Tribunale di NO, in persona del giudice unico
Dott.ssa Chiara Russo, n. 2888/2022, depositata in data 21 dicembre 2022, in causa R.G.
5020/2019, notificata in data 10 gennaio 2023 (doc. B)
- in integrale accoglimento dei motivi di appello proposti,
(i) accertare e dichiarare che, per le ragioni meglio illustrate in atti, il geom. PT
è creditore nei confronti dei signori nonché dei
[...] P_ Controparte_2 signori e questi ultimi ex art. Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3
1295 c.c. nella loro qualità di eredi della signora dell'importo di euro Persona_1
59.176,90 riconosciuto dal CTU, o della diversa somma maggiore o minore meglio vista e ritenuta dal Giudicante, il tutto oltre interessi, da calcolarsi ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, e per l'effetto,
(ii) condannare i signori nonché i signori P_ Controparte_2 CP_4
e questi ultimi ex art. 1295 c.c. nella loro
[...] Controparte_5 Controparte_3 qualità di eredi della signora a pagare in solido all'esponente l'importo di Persona_1 euro 59.176,90 riconosciuto dal CTU, o la diversa somma maggiore o minore meglio vista e ritenuta dal Giudicante, il tutto oltre interessi, da calcolarsi ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
(iii) accertato e dichiarato l'uso ad opera dei signori e P_ Controparte_2
(all'epoca parte costituita) di espressioni sconvenienti ed offensive a pag. Persona_1
15 della comparsa di costituzione, ove si afferma che il geom. avrebbe Parte_1 tenuto una «condotta dal sapore vagamente estorsivo», ordinare agli appellati la cancellazione di tale espressione con condanna al risarcimento del danno non patrimoniale patito dal geom. da quantificarsi in via equitativa e nella Parte_1 misura meglio ritenuta dal Collegio;
2 (iv) ulteriormente accertato e dichiarato l'uso ad opera dei signori P_ CP_2
e (all'epoca parte costituita) di espressioni sconvenienti ed
[...] Persona_1 offensive a pag. 3 della seconda memoria istruttoria del 13 marzo 2020, ove si afferma che il geom. avrebbe agito in giudizio «fingendo deliberatamente di non Parte_1 aver mai quantificato la propria attività nella misura di € 28.000,00 oltre oneri (sic!) al fine precipuo di raddoppiare la propria pretesa» e a pag. 7 della terza memoria istruttoria del 2 aprile 2020 ove si afferma che il geom. sull'importo pagato a titolo di Parte_1 acconto dai soli signori e oggetto delle fatture, prodotte in P_ Controparte_2 atti quali docc. 5, 7, 8 e 9, «non ha mai pagato le imposte», ordinare agli appellati la cancellazione di tali espressioni con condanna al risarcimento del danno non patrimoniale patito dal geom. da quantificarsi in via equitativa e nella misura meglio Parte_1 ritenuta dal Collegio;
(v) condannare i signori e alla restituzione di euro 7.071,45 (doc. E) P_ Controparte_2 importo pagato dall'appellante in forza della sentenza appellata ma con riserva di ripetizione;
(vi) con vittoria di onorari e spese di lite dei due gradi di giudizio, CTU inclusa, come per legge”.
Per gli appellati-appellanti incidentali e : P_ Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza rejetta, in via preliminare:
(a) accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. del II motivo di appello formulato dal Geom. nell'“Atto di citazione in appello” datato Parte_1
31/01/2023 per le ragioni diffusamente esposte al paragrafo A) della “Comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato” datata 10/10/2023, con ogni conseguente statuizione;
(b) accertare e dichiarare l'inammissibilità per effetto del combinato disposto di cui agli artt.
342 e 348-bis c.p.c. del IV motivo di appello formulato dal Geom. Parte_1 nell'“Atto di citazione in appello” datato 31/01/2023 per le ragioni diffusamente esposte al paragrafo B) della “Comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato” datata 10/10/2023, con ogni conseguente statuizione;
nel merito:
(c) respingere integralmente tutti i motivi di appello formulati dal Geom. PT ell'“Atto di citazione in appello” datato 31/01/2023 in quanto infondati in fatto ed
[...] in diritto e comunque in parte inammissibili per le ragioni diffusamente esposte al
3 paragrafo C) della “Comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato” datata 10/10/2023, con ogni conseguente statuizione;
in subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza n. 2888/2022 del Tribunale di NO, in via di appello incidentale subordinato:
(d) rideterminare la quantificazione del compenso del Geom. Parte_1 tenendo in debita considerazione sia le contestazioni tempestivamente formulate dai
Signori e all'indirizzo della CTU del Geom. sia il P_ Controparte_2 Per_2 contegno stragiudiziale tenuto da parte del Geom. nelle fasi che Parte_1 hanno preceduto l'instaurazione del giudizio di primo grado, per le ragioni diffusamente esposte ai paragrafi D) ed E) della “Comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato” datata 10/10/2023; nel merito, in ogni caso:
(e) respingere tutte le domande formulate da parte del Geom. in Parte_1 quanto infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate, per le ragioni diffusamente esposte tanto nella “Comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato” datata 10/10/2023 quanto in tutti gli atti depositati dai Signori e P_ nel corso del primo grado di giudizio, con ogni conseguente Controparte_2 statuizione;
in via istruttoria, occorrendo:
(f) ammettere tutte le istanze istruttorie tempestivamente formulate dai Signori e P_ ella loro memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., con particolare Controparte_2 riferimento ai 12 capitoli di prova articolati tra pag. 10 e pag. 12 di detta memoria, nonché all'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti indicati anche nella nota (4) a pag.
12 della “Comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato” datata
10/10/2023;
Con vittoria di compensi e spese in relazione ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni Controparte_3 contraria istanza rejetta,
Rigettare l'appello interposto per inammissibilità / improcedibilità / estinzione dello stesso, stante l'intervenuta decadenza dal termine per impugnare per le ragioni infra esposte
Rigettare l'appello interposto nei confronti del solo signor per Controparte_3 inammissibilità / improcedibilità / estinzione dello stesso, stante l'intervenuta decadenza dal termine per impugnare per le ragioni infra esposte
4 Accertata e dichiarata la qualità di mero chiamato all'eredità in capo al signor
[...]
dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al medesimo CP
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio, da distrarsi a favore dell'avv. Davide Renaldo, antistatario, rimettendosi alla valutazione dell'Ill.ma Corte
d'Appello in merito all'applicabilità del disposto di cui all'art. 96 c.p.c.”.
Per gli appellati e : “Piaccia alla Controparte_4 Controparte_5
Corte Ecc.ma valutare la fondatezza o meno della richiesta avversa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 2888/2022 del 21/12/2022, il Tribunale di NO, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da PT
, nei confronti di , e
[...] P_ Controparte_2 [...]
, al fine di sentir condannare quest'ultimi al pagamento della somma di euro Per_1
50.792,93 a titolo di prestazioni professionali rese a loro favore nel corso del procedimento
R.G. N. 5620/2012 in qualità di consulente tecnico di parte. I convenuti si costituivano chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata e, in via subordinata, la rideterminazione del compenso da effettuarsi sulla base dei criteri previsti dall'art. 2233 c.c. con limitazione dell'eventuale condanna a un importo non superiore a 28.000,00 euro. A causa del decesso di , la causa veniva Persona_1 interrotta per poi essere riassunta nei confronti degli eredi che rimanevano contumaci. Il
Tribunale, quindi, istruita la causa mediante licenziamento di apposita CTU, così decideva:
«Accoglie la domanda proposta da nei confronti degli eredi Parte_1 [...]
e per l'effetto condanna gli eredi a corrispondere a Per_1 Persona_1 PT la somma di euro 22.839,33, oltre accessori di legge e interessi, nella misura
[...] legale, dalla domanda al saldo. Respinge la domanda proposta da nei Parte_1 confronti di e di . Respinge la domanda ex art. 89 c.p.c. P_ Controparte_2
Pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, a carico dell'attore e dei convenuti contumaci nella misura del 50% ciascuno. Condanna PT
a rifondere ai convenuti e le spese di lite, che si
[...] P_ Controparte_2 liquidano in euro 5.260,50 per compensi professionali (di cui euro 850,50 per fase di studio, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase istruttoria, euro 2.905,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali.
Condanna gli eredi a rifondere all'attore le spese di lite, Persona_1 Parte_1 che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali».
5 Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte , Parte_1 con atto notificato in data 31/01/2023.
Con comparsa si costituivano e , i quali instavano P_ Controparte_2 per il rigetto dell'appello e proponevano appello incidentale condizionato, teso a ottenere la rideterminazione del compenso spettante a n caso di accoglimento dei motivi PT di gravame formulati da quest'ultimo.
Si costituivano altresì e , in qualità di Controparte_4 Controparte_5 eredi di , i quali si rimettevano alla decisione della Corte. Persona_1
Con ordinanza in data 20/12/2023, la Corte disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto d'appello nei confronti di , il quale si costituiva in giudizio Controparte_3 con comparsa del 26/07/2024, eccependo di non aver acquistato la qualità di erede di
. Persona_1
La Corte, quindi, rigettata l'istanza di rinvio presentata da e Controparte_4
, rinviava all'udienza del 15/01/2025 per precisazione delle Controparte_5 conclusioni. Infine, con ordinanza del 23/01/2025, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionale e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni sollevate da per Controparte_3 sentir dichiarare nei propri confronti l'inammissibilità, l'improcedibilità o comunque l'estinzione dell'appello principale proposto da . Parte_1
I) PRIMA ECCEZIONE – “IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO PER COLPEVOLE ED
INESCUSABILE ERRORE NELL'INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO DI NOTIFICA
DELL'ATTO DI CITAZIONE – PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA”.
eccepisce il passaggio in giudicato, nei propri riguardi, della Controparte_3 sentenza impugnata contestando la scelta di di procedere alla notifica dell'atto PT
d'appello ex art. 143 c.p.c. in territorio italiano, atteso che l'appellante era stato messo nelle condizioni di perfezionare la notifica all'estero, presso il luogo di ultima residenza dell'appellato. Viene in particolare dedotto che «- Avrebbe potuto procedere alla PT pubblicazione nell'albo consolare dell'atto giudiziario da notificare (con salvaguardia dell'attività propedeutica posta in essere per il perfezionamento della notifica); - Era stato informato dal Funzionario dell'Ambasciata che avrebbe proceduto alla segnalazione dell'irreperibilità del signor al comune di RA, comune di ultima residenza CP dell'odierno esponente;
- Con un semplice controllo anagrafico avrebbe potuto acclarare
(come, evidentemente, in prosieguo, ha fatto) il comune di ultima residenza in Italia del
6 signor (cfr. pag. 4 della comparsa di risposta). Alla luce di ciò, CP CP
conclude che «in alcun modo l'aver dato deliberatamente luogo alla nullità della
[...] notificazione può dar luogo all'autorizzazione alla rinotifica, tenuto conto della prevalenza del principio di ragionevole durata dei tempi del processo e dell'esigenza di non premiare, in quest'ottica, la parte che deliberatamente (rectius: non scusabilmente) abbia dato luogo alla nullità della notifica» (pag. 5 della comparsa di risposta).
II) SECONDA ECCEZIONE – “IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO PER COLPEVOLE
ED INESCUSABILE OMESSA RICERCA DEL LUOGO DI ULTIMA RESIDENZA OVE
EFFETTUARE LA NOTIFICA DELL'ATTO DI CITAZIONE – PASSAGGIO IN GIUDICATO
DELLA SENTENZA”.
Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse valida nel caso di specie la notifica presso l'ultima residenza in Italia ex art. 143 c.p.c., eccepisce comunque la nullità Controparte_3 della notifica dell'atto d'appello per omessa ricerca del luogo di ultima residenza. In particolare, l'appellato – premesso che «il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. presupponga sempre l'effettuazione di una specifica attività di ricerca del destinatario sui luoghi, e che tali attività vengano compiutamente descritte all'interno della relata di notificazione, non potendosi invece fare ricorso ad espressioni generiche che non danno atto delle attività di ricerca o di assunzione di informazioni concretamente espletate dal Pubblico Ufficiale» – sostiene che «Di dette attività di ricerca e/o di allegazioni attestanti l'ultima residenza del soggetto notificando non vi è traccia alcuna».
Ne deriverebbe, ad avviso dell'appellato, «la nullità della notificazione, con conseguente superamento dei termini di cui all'art. 325 c.p.c., tenuto in considerazione che la nullità o il mancato perfezionamento della notifica, per poter permettere una remissione in termini, debbono essere dipendenti da cause estranee alla condotta del notificante» (così, pag. 7 della comparsa di risposta).
III) TERZA ECCEZIONE – “IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO PER COLPEVOLE ED
INESCUSABILE ERRORE NELL'INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO DI NOTIFICA
DELL'ATTO DI CITAZIONE IN RINNOVAZIONE – PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA
SENTENZA”.
L'appellato eccepisce l'improcedibilità dell'appello, giacché almeno a far data dal mese di ottobre 2023 l'appellante principale era a conoscenza del domicilio di CP
ove poter eventualmente procedere a notificare copia dell'atto di citazione in
[...] appello. A sostegno di tale affermazione, rappresenta che per il CP PT tramite del proprio procuratore, in data 5/10/2023, formulava istanza di visibilità in
7 relazione al giudizio di esecuzione immobiliare pendente davanti al Tribunale di Biella (RG
N 28/2022) ove lo stesso parte. Viene quindi eccepito che, «nonostante la CP diligenza prestata dall'odierno appellante nel reperire informazioni utili in relazione al domicilio del signor l'appellante ha ritenuto di non fare tesoro delle informazioni CP acquisite e, conseguentemente, ha ritenuto di procedere alla notifica dell'atto di citazione in appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143 c.p.c. presso la casa comunale di
O» (pag. 9 della comparsa di risposta). Considerato che la notifica ex art. 143 c.p.c. opera solo nel caso in cui l'ignoranza sul domicilio del destinatario non risulta superabile attraverso l'ordinaria diligenza, l'appellato deduce la nullità della notifica e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, potendo il Giudice prevedere la remissione in termini soltanto per cause estranee alla condotta del notificante, «cause che nel caso di specie non sono assolutamente ravvisabili».
LA CORTE OSSERVA.
I) Note di udienza 12/11/2023: «l'appellante, richiamati gli atti e la propria precedente verbalizzazione, dà atto di quanto segue: l'ufficiale giudiziario, a fronte della richiesta di eseguire la notifica ex art. 143 c.p.c. ha effettuato la stessa mediante il deposito presso la casa comunale di NO (luogo di nascita del notificando) e non presso la casa comunale di RA (ultima residenza in Italia, prima del trasferimento all'estero). E ciò nonostante – come risulta dalle relata – fosse stato fornito certificato AIRE attestante l'ultima residenza conosciuta in Italia (RA), al fine di far eseguire la notifica ex art. 143
c.p.c. presso tale luogo. In ragione di quanto sopra, essendo evidente che l'errore non è in alcun modo imputabile all'appellante, il geom. chiede, previa occorrenda Parte_1 rimessione in termini, di essere autorizzato a rinnovare la notifica nei confronti del signor mediante deposito presso la casa comunale di RA, come da Controparte_3 ulteriore certificato che si è ottenuto e che si allega».
II) Effettivamente dalla relata risulta che era stato indicato il Comune di RA quale ultimo Comune di residenza del . Controparte_3
III) Pertanto, la Corte con ordinanza 20/12/2023 disponeva la rinnovazione della notifica e il si costituiva con comparsa depositata il 26/7/2024, con Controparte_3 conseguente sanatoria con effetto ex tunc (v. Cass. Sez. 3, 11/10/2024, n. 26544, Rv.
672645 – 01)
IV) Le eccezioni svolte dall'appellato son pertanto infondate.
IV) QUARTA ECCEZIONE – “SULLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA IN
CAPO AL SIGNOR ”. Controparte_3
8 deduce la propria carenza di legittimazione passiva in quanto non Controparte_3 sarebbe erede di . La qualità di erede in capo all'appellato sarebbe Persona_1 smentita per tabulas dalla stessa documentazione prodotta dall'appellante (doc. F3 denominato “testamento e F1 denominato “certificato Tribunale di Vercelli”), da cui si Per_1 evince che a accettato il legato disposto da «acquisendo la qualità CP Per_1 di erede della madre (qualità, invece, acquisita dai signori e , Controparte_4 CP_5 stante la rinuncia al legato disposto a loro favore dalla de cuius). Al contempo, la mancata acquisizione della qualità di erede della signora in capo all'esponente è comprovata Per_1 dall'altro documento prodotto da parte appellante da cui si evince che gli unici soggetti ad aver acquisito la qualità di eredi (ancorché beneficiati) sono il signor Controparte_4 ed il signor » (pag. 11 della comparsa di risposta). Ciò detto, l'appellato Controparte_5 rammenta che «nelle ipotesi come quella di specie in cui il giudizio è instaurato nei confronti del preteso erede per debiti della de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede: quest'ultima, in ogni caso, non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, atteso che non vi è nell'ordinamento alcuna presunzione al riguardo, ma consegue solo alla formale accettazione dell'eredità, che – come detto – può essere espressa o tacita e la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale erede» (vd. sempre pag. 11 della comparsa). Ad avviso di , Controparte_3 non ha assolto al proprio onere della prova, in quanto il documento F4 PT
(denominato “accettazione tacita ” e contenente un estratto del rapporto di Controparte_3 conto corrente intestato a non dimostra che l'appellato ha accettato tacitamente Per_1
l'eredità di la valenza probatoria di tale documento, invero, sarebbe smentita dal Per_1 fatto che gli ordini di bonifico ivi riportati sono stati effettuati in date antecedenti al decesso di vd. pag. 16 della comparsa). Per_1
e , di contro, replicano che Controparte_4 Controparte_5
è a pieno titolo erede di , avendo disposto dei Controparte_3 Persona_1 beni della de cuius successivamente al decesso della stessa. I predetti appellati, in particolare, con la comparsa conclusionale, rappresentano di aver instaurato davanti al
Tribunale di Vercelli (RG N 1349/2024) una causa di petizione ereditaria, di riduzione, restituzione e divisione ereditaria (cfr. doc. 4), ove viene denunciato un notevole quantitativo di operazioni distrattive poste in essere dal sui conti Controparte_3 correnti della de cuius, in forza di delega ad operare sugli stessi e di procura generale.
9 LA CORTE OSSERVA.
L'eccezione è fondata.
Non è stata fornita la prova dell'assunzione della qualità di erede in capo a CP
.
[...]
In effetti nell'atto di appello nulla di specifico viene allegato al riguardo ma viene soltanto citato lo stesso nella qualità di erede di . Persona_1
In allegato all'atto di appello, veniva prodotto il testamento olografo, nel quale lo stesso viene indicato quale legatario (“lego a mio figlio l'immobile sito in Roppolo Via CP
Giovanni Bosco 4 con relative pertinenze e gli arredi che ivi si troveranno al momento dell'apertura della successione”) e non quale erede (doc. F-3 appellante).
D'altro canto, anche dal documento descritto quale “accettazione tacita Controparte_3 non si evince altro se non la presumibile effettuazione di alcune operazioni sul conto intestato alla de cuius, apparentemente effettuate dopo il decesso, senza alcuna prova che l'autore di tali operazioni sia stato il , del quale deve essere pertanto Controparte_3 dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO NEL MERITO È INFONDATO E DEVE
ESSERE RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO – “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2697,
2719, 2727, 2719 E DEGLI ARTT. 214 E SS. C.P.C. ERRONEO ESAME DEI
DOCUMENTI IN ATTI”.
L'appellante principale censura la sentenza impugnata laddove il Tribunale, quanto alla proposta di parcella (doc.
5 - ha affermato che «Tale documento appare CP_2 riconducibile all'attore, nonostante esso non rechi alcuna sottoscrizione, né l'indicazione del nominativo del in alcuna sua parte. Ciò in quanto esso è denominato “proforma PT di parcella” e in quanto la richiesta economica viene ricondotta al seguente oggetto “Per
l'attività professionale svolta nel contenzioso di cui trattasi, quale Consulente Tecnico di parte, attesa la intervenuta liquidazione del CTU nominato”, che appare coincidere con la domanda azionata nel presente giudizio. Il ha dichiarato di “disconoscere” il PT documento, senza tuttavia contestare specificamente di aver quantificato il dovuto nella misura indicata nel preventivo in occasione dell'incontro tenutosi con il P_
19.12.2016. Che i predetti si fossero accordati per incontrarsi proprio quel giorno presso lo studio del è peraltro comprovato dallo scambio di mail del 16 e 17 dicembre 2016 PT di cui al doc. n. 4 parte convenuta e ammesso dallo stesso il quale conferma la PT circostanza a pagina 5 della prima memoria istruttoria e richiama a tal fine il doc. n. 4 della
10 controparte. Pertanto, vi sono indizi chiari precisi e concordanti che il documento provenga dal e quindi appare superato e del tutto inefficace, anche per genericità, il PT
“disconoscimento” del documento effettuato dal (pag. 3 della sentenza PT impugnata). deduce l'erroneità della sentenza poiché: i) «la mancata produzione in giudizio PT dell'asserito “originale” avrebbe già di per sé dovuto condurre il giudicante a negare rilevanza di sorta alla copia disconosciuta, siccome inutilizzabile»; ii) non corrisponde al vero l'affermazione secondo cui l'odierno appellante non avrebbe “specificatamente contestato” il doc. 5, avendo di contro contestato il contenuto e la provenienza dello stesso nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1), c.p.c., dove si legge che “il contenuto è smentito persino dai pagamenti effettuati dai signori e;
iii) dalla lettura dei CP_2 P_ documenti prodotti dalle parti e, in particolare, da quelli attestanti due pagamenti a titolo di acconto da parte dei per un totale di 17.934,00 euro (doc. 7 e doc. 8) non è CP_2 possibile ricavare la conferma di un asserito accordo concluso ed eseguito nel dicembre del 2016, poiché, da una parte, il secondo pagamento risale al febbraio 2017 (cioè a un'epoca successiva all'asserita redazione della copia della proposta di parcella disconosciuta da e, dall'altra, l'importo di 17.934,00 euro non può considerarsi PT satisfattivo delle obbligazioni poste a carico dei in quanto versato a titolo di CP_2 acconto;
iv) dalle note che le parti si sono scambiate prima e dopo l'incontro del
19/12/2016 tra e merge l'esistenza di un credito a favore di P_ PT quest'ultimo pari a 56.000,00 euro, soltanto in parte onorato (cfr. docc. 7 e 8 – CP_2
v) dall'esame dello stesso doc. 5 emerge altresì che tale documento riporta il vecchio
IBAN di acceso presso Banca Popolare, anziché quello nuovo presso Banco PT
Desio, risultante dalle fatture n. 3 e 4 del 2017 (sub C).
Tali circostanze, ad avviso dell'appellante, smentiscono totalmente gli indizi utilizzati dal
Tribunale per concludere che il doc. 5 avversario proviene da il quale pertanto PT chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, errando nell'esame dei documenti in atti, «ha dato rilievo al doc. 5 avversario, lo ha qualificato al pari di una proposta accettata ex art. 1327 c.c., e ha quindi rigettato la domanda con cui l'esponente ha richiesto di accertare il proprio credito anche nei confronti dei signori e con condanna degli stessi al saldo del dovuto» (così, pag. 15). P_ Controparte_2
Nella denegata ipotesi in cui questa Corte, accogliendo il primo motivo di appello, non attribuisse efficacia dirimente al “proforma di parcella” di cui al doc. 5 e, quindi, quantificasse il compenso spettante a sulla base dei criteri utilizzati dal CTU, PT
11 e propongono “appello incidentale condizionato” P_ Controparte_2 finalizzato a censurare la sentenza del Tribunale di NO nel capo in cui «ha accolto pressoché acriticamente tutte le conclusioni assunte dal CTU sul presupposto che esse
(cfr. pag. 4, 4° cpv.) devono ritenersi “ben motivate e persuasive”, respingendo in tal modo implicitamente e senza fornire alcuna motivazione la quasi totalità delle critiche svolte in modo tempestivo dai signori all'udienza del 16/12/2021, poi diffusamente CP_2 sviluppate nella “Comparsa conclusionale” datata 14/11/2022» (così, pag. 42 della comparsa di risposta). Gli appellati/appellanti incidentali chiedono l'integrale riesame della
CTU al fine di valutarne l'eventuale rinnovazione, deducendo che il Tribunale: i) non ha fornito alcun riscontro all'istanza con cui si chiedeva una riduzione superiore al 25% del compenso spettante a tenuto conto della natura dell'opera, del pregio e PT dell'eventuale urgenza della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, effettivamente conseguiti dai clienti, al fine di ottenere una riduzione del medesimo compenso in misura;
ii) ha fondato il proprio convincimento sulla base di una CTU che non ha replicato alle numerose osservazioni sollevate dal CTP;
iii) ha aderito alle erronee conclusioni del CTU che, calcolando il compenso in relazione a ciascun bene immobile oggetto della perizia di ha di fatto moltiplicato impropriamente l'incarico svolto PT dallo stesso, il quale invece deve intendersi unico e unitario;
iv) non si è pronunciato in ordine all'opportunità di suddividere gli immobili valutati da per destinazione PT
d'uso, omettendo in tal modo di fornire una risposta alla critica indirizzata al CTU per aver liquidato tale proposta “priva di senso”; v) ha ritenuto corretti i criteri di calcolo impiegati dal CTU dichiarandoli conformi a quanto previsto dal DM 140/2012, senza considerare che tale Decreto non fornisce alcuna indicazione sul criterio da adottare per la liquidazione del compenso di un professionista in caso di valutazione di più immobili.
Sempre nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello, P_
e formulano un ulteriore “motivo di appello incidentale
[...] Controparte_2 condizionato” volto a ottenere la rideterminazione del compenso sulla base di un parametro che tenga conto anche della condotta tenuta da il quale, nel corso PT dell'esecuzione del contratto, non solo avrebbe tenuto un comportamento contrario ai principi di trasparenza e buona fede ma avrebbe inoltre incassato una somma più elevata di quella dichiarata.
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «I convenuti affermano che il non potrebbe PT chiedere più di quanto da lui stesso indicato nella proposta di parcella di cui al doc. n. 5
12 parte convenuta. In essa si legge di un “accordo” per la corresponsione degli onorari, che vengono indicati nel complessivo importo di euro 14.000,00 per ciascuno degli eredi. Il calcolo viene effettuato nel dettaglio, e indicato nella metà di quanto liquidato al CTU, con un ulteriore sconto del 20%. Tale documento appare riconducibile all'attore, nonostante esso non rechi alcuna sottoscrizione, né l'indicazione del nominativo del in alcuna PT sua parte. Ciò in quanto esso è denominato “proforma di parcella” e in quanto la richiesta economica viene ricondotta al seguente oggetto “Per l'attività professionale svolta nel contenzioso di cui trattasi, quale Consulente Tecnico di parte, attesa la intervenuta liquidazione del CTU nominato”, che appare coincidere con la domanda azionata nel presente giudizio. Il ha dichiarato di “disconoscere” il documento, senza tuttavia PT contestare specificamente di aver quantificato il dovuto nella misura indicata nel preventivo in occasione dell'incontro tenutosi con il 19.12.2016. Che i P_ predetti si fossero accordati per incontrarsi proprio quel giorno presso lo studio del PT
è peraltro comprovato dallo scambio di mail del 16 e 17 dicembre 2016 di cui al doc. n. 4 parte convenuta e ammesso dallo stesso il quale conferma la circostanza a pagina PT
5 della prima memoria istruttoria e richiama a tal fine il doc. n. 4 della controparte.
Pertanto, vi sono indizi chiari precisi e concordanti che il documento provenga dal PT
e quindi appare superato e del tutto inefficace, anche per genericità, il “disconoscimento” del documento effettuato dal Quanto al valore da riconoscersi al documento, esso PT vale quale proposta di liquidazione rivolta a tutti gli eredi, nonostante sia stata materialmente consegnata alla sola poiché nel documento viene effettuata una P_ quantificazione del dovuto per ciascuno di essi. Tale proposta risulta essere stata accettata da e da i quali hanno dato esecuzione all'accordo P_ Controparte_2 ex art. 1327 c.c. corrispondendo al centesimo l'importo richiesto dal e indicato nel PT documento di euro 14.000,00, oltre accessori, per un totale di euro 17.934,00 (v. doc. nn.
6 e 7 parte convenuta). Eseguendo l'accordo, i convenuti non solo lo hanno accettato, ma lo hanno anche onorato, corrispondendo integralmente quanto richiesto loro dal professionista. Appare evidente, dunque, che nulla il possa più chiedere ai PT P_ in relazione all'attività svolta in loro favore quale consulente di parte» .
II) Nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., non è contenuto alcun formale e specifico disconoscimento circa la conformità del documento n. 5 all'originale, ma soltanto questa generica contestazione: «IV. Si contesta, inoltre, che la signora abbia Persona_1 mai effettuato alcun pagamento, infatti non dimostrato. Si contesta, del pari, che la signora abbia agito, nel rapporto con il Geom. in nome e per conto P_ Parte_1
13 della signora La circostanza è, peraltro, smentita dalle produzioni in atti» Persona_1
(pag. 5).
III) Quanto all'affermazione secondo cui «Tuttavia, se si analizzano i documenti in atti, si ha modo di constatare che il doc. 6 avversario ed il doc. 7 avversario sono copie di assegni totalmente prive di data. Per capire a quando tali pagamenti risalgano, è necessario fare riferimento al doc. 7 del fascicolo di primo grado depositato sub C, dal quale si evince che l'importo di euro 10.000 è stato pagato in data 20 dicembre 2016 a titolo di “acconto”. Dal doc. 8 e dal doc. 9 del fascicolo di primo grado depositato sub C si evince, invece, che l'importo di euro 7.934 è stato pagato in data 3 febbraio 2017, nuovamente a titolo di “acconto”» (pagg. 13 appello), i documenti dai quali si dovrebbe desumere che i pagamenti di cui agli assegni, che il riconosce espressamente PT essere avvenuti, sarebbero stati effettuati successivamente, e non contestualmente all'accordo, e comunque a titolo di “acconto” e non in esecuzione dell'accordo, sono documenti di formazione unilaterale dell'appellante, cioè parcelle che lo stesso avrebbe emesso inserendovi la dicitura “acconto” (docc. 7 e 8 appellante), quindi prive di qualsiasi efficacia probatoria e inidonee a inficiare il ragionamento presuntivo svolto dal Giudice nella sentenza impugnata.
IV) Quanto all'affermazione secondo cui: «Ciò osservato, secondo la ricostruzione avversaria, fatta propria dal Tribunale, il doc. 5 avversario sarebbe la prova di un accordo raggiunto “in occasione dell'incontro tenutosi con il 19.12.2016”, P_ contestualmente eseguito dai signori e L'asserita avvenuta P_ Controparte_2 esecuzione è dal Tribunale ritenuta un dato essenziale, posto che è (impropriamente) richiamato l'art. 1327 c.c.», è sufficiente rilevare che il Tribunale non ha usato la parola
“contestualmente”, ma ha detto che « e da … hanno dato P_ Controparte_2 esecuzione all'accordo ex art. 1327 c.c. corrispondendo al centesimo l'importo richiesto dal e indicato nel documento di euro 14.000,00, oltre accessori, per un totale di PT euro 17.934,00».
V) Il motivo di appello è infondato, ai limiti dell'inammissibilità.
2) SECONDO MOTIVO – “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1292,
1294 E 1311 C.C. ERRONEO ESAME DEI DOCUMENTI IN ATTI”.
L'appellante principale si duole dell'erroneità della sentenza per aver affermato, sempre con riferimento al doc. 5, che, «eseguendo l'accordo, i convenuti non solo lo hanno accettato, ma lo hanno anche onorato, corrispondendo integralmente quanto richiesto loro dal professionista» (pag. 3 della sentenza impugnata). La sentenza, in particolare, viene
14 impugnata nella parte in cui il Tribunale, affermando ciò, avrebbe implicitamente intrepretato il predetto documento come una sorta di rinuncia da parte di al PT vincolo di solidarietà tra condebitori ex art. 1292 c.c..
Per l'appellante risulta indiscusso il fatto che sia stato nominato CTP sia dai PT che da e che, quindi, tutti i convenuti erano obbligati in solido al CP_2 Per_1 pagamento delle prestazioni professionali svolte. La decisione impugnata, quindi, sarebbe errata in quanto: i) «controparte non si è costituita almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione e, conseguentemente, ogni istanza funzionale a negare il vincolo di solidarietà tra condebitori è stata proposta in modo tardivo e dunque inefficace»; ii) «la solidarietà di cui all'art. 1292 c.c. sussiste “non già quando unica sia la fonte dell'obbligazione, ma quando più soggetti siano tenuti ad eseguire la medesima prestazione” (Cass, 16391/2010)»; iii) «rimane fermo il fatto che nessun documento in atti qualificabile al pari di una rinunzia alla solidarietà da parte del geom. nei confronti PT dei propri debitori», non potendo qualificare il doc. 5 alla stregua di una quietanza, giacché
i pagamenti risultanti in atti sono temporalmente successivi alla data di formazione del predetto documento;
iv) «è la stessa controparte, con espressa dichiarazione successiva alla data dell'asserito e disconosciuto doc. 5 avversario (a dire di controparte risalente al
2016), a ribadire il vincolo di solidarietà passiva tra condebitori», atteso che nella nota del
9/06/2017, prodotta dai (doc. 9), si legge che “le somme a cui si riferisce sono CP_2 corrisposte […] per un unico incarico (così, pagg. 17-18 dell'atto d'appello). Parte_2 infine, ripercorre le ragioni di fatto su cui si fonda il suo interesse al PT riconoscimento della solidarietà passiva, attese le difficoltà nel recuperare il credito vantato nei confronti degli eredi di insistendo sulla fondatezza del diritto a poter Per_1 rivolgere le proprie pretese economiche indistintamente nei confronti dei tre condebitori in solido, con la precisazione che «il riconoscimento alla solidarietà, oltre che rispondere alla previsione normativa di cui all'art. 1292 c.c. ed alla vicenda fattuale, è (…) in linea anche con un principio di economia processuale, posto che, in caso di mancato riconoscimento,
l'esponente si vedrebbe con ogni probabilità costretto ad attivare un nuovo giudizio nei confronti dei signori e (sic, pag. 19 della sentenza impugnata). P_ Controparte_2
e eccepiscono l'inammissibilità della presente P_ Controparte_2 censura per violazione dell'art. 345 c.p.c., deducendo che sin dal giudizio di primo grado a insistito per la condanna in solido dei convenuti allegando l'esistenza di due PT distinti incarichi di consulenza «forse senza rendersi conto di come una tale impostazione difensiva negasse ex se l'esistenza di qualsivoglia vincolo di solidarietà tra i predetti
15 soggetti (essendo sin troppo ovvio che, in presenza di due distinti incarichi, si dia luogo a due distinte prestazioni che possono anche essere identiche ma che mantengono la loro autonomia giuridica» (così, pag. 15 della comparsa di risposta).
Gli appellati sostengono che il Tribunale di NO, lungi nell'aver implicitamente letto nel doc. 5 una rinuncia di l vincolo di solidarietà tra condebitori, «non ha fatto altro PT che accogliere la tesi proposta dallo stesso Geom. giungendo alla (inevitabile, PT sulla base degli anzidetti presupposti) conclusione di scindere le posizioni giuridiche degli odierni esponenti e della Sig.ra implicitamente ammettendo l'esistenza di due distinti Per_1 ed autonomi incarichi conferiti da tali soggetti all'odierno appellante che, in quanto tali, davano origine ad obbligazioni identiche ma per ragioni sin troppo ovvie separate tra loro»
(pag. 16 della comparsa di risposta). I ggiungono inoltre che per questa Corte è CP_2 preclusa la possibilità di pronunciarsi sulla riforma della sentenza giacché «i soli soggetti astrattamente legittimati ad impugnare il capo della sentenza che ha escluso la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra gli appellati di questo giudizio sono proprio (e soltanto) questi ultimi, poiché nel corso del primo grado di giudizio sono stati i Signori ed la Sig.ra congiuntamente a sostenere che essi avessero conferito al CP_2 Per_1
Geom. n incarico unico» (pag. 17 della comparsa di risposta). PT
LA CORTE OSSERVA.
Come correttamente eccepito dalla difesa degli appellati e il P_ Controparte_6 motivo di appello è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in quanto negli atti di primo grado l'appellante ha ripetutamente affermato di avere ricevuto due distinti incarichi, uno dai uno da . CP_6 Persona_1
Si vedano in particolare pagg. 3 e 4 memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c.: «Al geom. PT sono stati pacificamente conferiti due separati incarichi da due distinte parti: i
[...] signori e hanno nominato l'attore CTP nella consulenza P_ Controparte_2 immobiliare e coadiutore nella consulenza di natura contabile (doc. 1 e doc. 16); del pari, la signora ha a sua volta nominato l'attore CTP nella consulenza Persona_1 immobiliare e coadiutore nella consulenza di natura contabile (doc. 2)».
I docc. 1 e 2 contengono l'atto di nomina da parte di nella CTU Persona_1 immobiliare e nella CTU contabile;
il doc. 16 contiene l'atto di nomina da parte di Tes_1 nella CTU immobiliare.
[...]
A prescindere dall'inammissibilità della censura, tali ammissioni documentalmente riscontrate (e ribadite a pag. 15 della conclusionale in primo grado: «l'attività dell'attore è stata svolta a favore di due distinte parti di causa nel giudizio R.G. 5620/2012: l'attrice
16 e i convenuti e ) comportano di per sé Persona_1 P_ Controparte_2
l'insussistenza del vincolo di solidarietà.
3) TERZO MOTIVO – “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9, C. 4, D.L.
1/2012 E DELL'ART. 1, C. 6, D.M. 140/2012”.
impugna la sentenza del Tribunale di NO nella parte in cui – Parte_1 dopo aver atto che «il CTU ha individuato l'importo massimo liquidabile in base ai parametri in euro 60.904,86 e l'importo minimo in euro 45.678,65» – ha ritenuto di
«liquidare il compenso in misura ridotta», indicando a sostegno di tale conclusione la circostanza che « non abbia mai redatto il preventivo del compenso liquidabile» e PT dando quindi applicazione all'art. 1, c. 6, del DM 140/2012, secondo cui «L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso» (così, pag. 4 della sentenza impugnata). inoltre, PT censura la decisione impugnata laddove viene affermato che «il totale dovuto dagli eredi
è dunque pari alla metà del minimo, quantificato dal CTU in euro Persona_1
45.678,65, e dunque ad euro 22.839,33. Somma che va maggiorata degli accessori di legge e degli interessi, nella misura legale, dal dovuto al saldo» (pag. 5 della sentenza impugnata).
L'appellante, a confutazione delle predette statuizioni, deduce che: a) il CTU non ha individuato l'importo massimo liquidabili in euro 60.904,86 ma «tale somma è, invece, stata identificata quale compenso che il CTU ha ritenuto correttamente liquidabile a favore dell'attore odierno appellante, e ciò applicando talvolta un grado di complessità media (in
13 calcoli) e più sovente minima (in 25 calcoli [cfr. le schede allegate alla relazione peritale da pag. 12 a pag. 49])»; b) on era tenuto a redigere per iscritto il preventivo in PT quanto l'obbligo di redazione in forma scritta o digitale, previsto dall'art. 9, c. 4, d.l.1/2012 come modificato dall'art. 1, c. 150, l. 124/2017, è entrato in vigore il 29/08/2017, cioè ben dopo il conferimento dell'incarico di CTP, avvenuto tra settembre e ottobre 2014; c) «la circostanza che il corrispettivo da pagarsi a favore del geom. sarebbe stato PT
“allineato alla liquidazione del CTU”, il tutto con riserva di accordare uno sconto”
(citazione, p. 6), non è stata oggetto di specifica contestazione ad opera dei convenuti, con l'effetto che l'invocato art. 1, c. 6, d.m. 140/2012 non è applicabile al caso di specie»;
d) il Tribunale, in sede di quantificazione dell'importo dovuto a ha omesso di PT riconoscere la liquidazione delle spese forfettarie identificate dal CTU in euro 1.640,00; e)
17 «la liquidazione di euro 45.678,65 oltre euro 1.640 per spese forfettarie, si appalesa ingiusta, essendo stato accertati (i) l'importanza dell'opera prestata (non ultimo in termini di durata e di necessità di procedere ad accertamenti di beni siti in più parti d'Italia), (ii) il valore dei compensi immobiliari oggetto di consulenza, e (iii) la particolarità e complessità dell'indagine» (cfr. pagg. 21-22 dell'atto d'appello).
L'appellante, quindi, chiede che, in riforma della decisione di primo grado, venga accertato il diritto di di ottenere in via solidale dai e dagli eredi di il PT CP_2 Per_1 compenso identificato dalla CTU pari a 62.544,86 euro, da assoggettarsi a contributo integrativo (5%) ed IVA (22%), previa detrazione di quanto già versato dagli appellati a titolo di acconto, cioè 16.544,86 euro, oltre accessori di legge, con la conseguenza che
«l'importo ancora dovuto dagli appellati e riconosciuto dal CTU è pari ad euro 46.195,86, oltre accessori, e dunque complessivi euro 59.176,90» (così, pag. 22 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «Il CTU a pagina 3 afferma che: “(…) in questo caso i parametri di riferimento sono quelli del D.M. 140/2012 Capo V articoli dal 33 al 39 –
Disposizioni concernenti le professioni di area tecnica”. Il parametro di riferimento utilizzato dal CTU appare corretto. Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge liberalizzazioni del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono state abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico ed è stato approvato il DM 140, utilizzabile per la liquidazione del compenso del professionista da parte di un organo giurisdizionale. Appare corretto l'utilizzo dei parametri compresi nel capo V, relativo alle professioni concernenti l'area tecnica, atteso che l'attività è stata svolta dal appunto come tecnico, ovvero come PT geometra, il che implica che l'attività del medesimo debba essere inquadrata nelle voci previste in relazione alla sua qualifica professionale. Del resto, il CTU ha ravvisato nell'attività svolta dal corrispondenza con le voci presenti in tale sezione del DM. PT
Appare dunque da disattendere, come motivatamente ha fatto il CTU, il riferimento dell'attore al capo III del DM, concernente l'attività dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Appare altresì corretto che il CTU nella determinazione del compenso abbia effettuato tante liquidazioni quanti sono gli immobili che il geometra ha stimato, e non una sola liquidazione che tenga conto del valore totale del compendio, atteso che l'attività professionale (comprensiva anche di sopralluoghi, misurazioni, ecc.) è stata svolta in relazione a ciascun immobile e che tale criterio corrisponde a quanto previsto dal DM. Il
CTU ha individuato l'importo massimo liquidabile in base ai parametri in euro 60.904,86 e
18 l'importo minimo in euro 45.678,65. Sussistono i presupposti per liquidare il compenso in misura ridotta. Occorre a tale fine considerare che è pacifico che il non abbia PT redatto il preventivo del compenso liquidabile. L'art. 1, comma 6 del DM 140/2012 stabilisce quanto segue: “L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”. La presenza del preventivo avrebbe infatti consentito ai convenuti di comprendere pienamente l'entità dell'esborso che avrebbero dovuto affrontare e dunque le conseguenze economiche che l'incarico conferito avrebbe avuto per ciascuno di essi. Sul punto occorre dunque discostarsi dalla valutazione del CTU, laddove ha affermato che il non avrebbe potuto redigere alcun preventivo senza la previa valutazione degli PT immobili sul cui valore è parametrato il compenso. Innanzitutto, la norma richiamata fa riferimento ad una valutazione “di massima” cui è onerato il tecnico, che consente dunque al tecnico di effettuare una valutazione orientativa da fornire ai clienti, suscettibile di successiva revisione all'esito della stima dei beni. In secondo luogo, la conclusione cui giunge il CTU sul punto finirebbe per negare nella maggior parte dei casi la redazione di un preventivo e confliggerebbe quindi con la portata precettiva della norma che impone la redazione del preventivo medesimo. La valutazione al minimo appare poi più omogenea rispetto a quanto richiesto da nella proposta cui i hanno aderito, nonché alle PT P_ richieste avanzate dall'attore nel presente giudizio. In assenza di decurtazione, infatti, al spetterebbe addirittura più di quanto da lui richiesto in citazione. Il totale dovuto PT dagli eredi è dunque pari alla metà del minimo, quantificato dal CTU in Persona_1 euro 45.678,65, e dunque ad euro 22.839,33. Somma che va maggiorata degli accessori di legge e degli interessi, nella misura legale, dal dovuto al saldo».
II) Con riguardo all'affermazione secondo cui: «il Tribunale ha errato nel riportare in sentenza che il CTU avrebbe individuato l'importo massimo liquidabile in euro 60.904,86.
Tale somma è, invece, stata identificata quale compenso che il CTU ha ritenuto correttamente liquidabile a favore dell'attore odierno appellante, e ciò applicando talvolta un grado di complessità media (in 13 calcoli) e più sovente minima (in 25 calcoli) [cfr. le schede allegate alla relazione peritale da pag. 12 a pag. 49]» (pag. 20 appello), il
Tribunale non fa che riportare quanto affermato dal CTU a pag. 8 e 9 della relazione:
«Come richiesto dal quesito dal Giudice, secondo il sottoscritto il compenso massimo liquidabile al CTU è quello derivato dal calcolo di cui sopra € 60.904,86 per onorario, €
19 1.640,00 per le spese forfettarie oltre Iva di Legge e contributo integrativo;
il compenso minimo può essere scontato dal 25% sull'importo di cui sopra (come peraltro verbalmente proposto ai committenti dal Geom. in fase di conferimento dell'incarico sull'importo PT liquidato alle CTU) perciò : 60.904.86 * 0,75 = € 45.678,65 oltre € 1.640,00 per le spese forfettarie oltre Iva di Legge e contributo integrativo».
III) Quanto all'affermazione secondo cui «41. Fermo quanto sopra, si impugna il capo (i) della sentenza (doc. B, pp. 5-6) laddove il giudice di prime cure ha ritenuto di “liquidare il compenso in misura ridotta”, alla luce dell'asserita applicazione dell'art. 1, c. 6, D.M.
140/2012 per «non [avere il redatto il preventivo del compenso liquidabile». 42. Si PT eccepisce, a tal proposito, che l'obbligo di redazione «in forma scritta o digitale» di un preventivo di massima è stato introdotto solo con l'art. 1, c. 150, l. 124/2017, con cui è stato modificato l'art. 9, c. 4, d.l. 1/2012. 43. Essendo tale obbligo entrato in vigore in data
29 agosto 2017, è evidente che il geom. al momento del conferimento degli PT incarichi (settembre/ottobre 2014) non era certamente tenuto a redigere per iscritto tale preventivo» (pagg. 20 – 21 appello), si tratta di censura del tutto priva di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale non viene fatto riferimento all'obbligo di forma scritta o digitale del preventivo, ma alla mancanza di prova del preventivo quale elemento di valutazione negativa ai fini della liquidazione, con riferimento non alla norma citata dall'appellante, ma all'art. 1, comma 6 del DM 140/2012 espressamente citato in sentenza: «L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso».
IV) Quanto all'affermazione secondo cui: «è altresì errata l'affermazione contenuta nella sentenza secondo cui non vi sarebbe in atti prova di alcun preventivo di massima. La circostanza che il corrispettivo da pagarsi a favore del geom. sarebbe stato PT
“allineato alla liquidazione del CTU, il tutto con riserva di accordare uno sconto” (citazione,
p. 6), non è stata oggetto di specifica contestazione ad opera dei convenuti, con l'effetto che l'invocato art. 1, c. 6, d.m. 140/2012 non è applicabile al caso di specie», si tratta di aspetto che non ha nulla a che fare con la prova di un preventivo.
V) Quanto al richiamo alla valutazione CTU, secondo la quale «il non avrebbe PT potuto redigere alcun preventivo senza la previa valutazione degli immobili sul cui valore è parametrato il compenso» (pag. 21), l'appellante non censura la motivazione sul punto della sentenza impugnata, laddove viene ritenuto che «la norma richiamata fa riferimento
20 ad una valutazione “di massima” cui è onerato il tecnico, che consente dunque al tecnico di effettuare una valutazione orientativa da fornire ai clienti, suscettibile di successiva revisione all'esito della stima dei beni. In secondo luogo, la conclusione cui giunge il CTU sul punto finirebbe per negare nella maggior parte dei casi la redazione di un preventivo e confliggerebbe quindi con la portata precettiva della norma che impone la redazione del preventivo medesimo».
VI) Quanto alle spese forfettarie, il CTU ha liquidato il 50% delle spese liquidate ai due
CTU, laddove il CTP si è limitato a presentare osservazioni alla relazione del CTU, non essendo stata data prova del sostenimento dei relativi esborsi (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza
n. 17696 del 20/06/2023 Rv. 668270 - 01) e comunque nulla vien specificamente dedotto al riguardo nell'atto di appello (“In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.” Cass. Sez. U.,
16/02/2023, n. 4835, Rv. 666889 - 02).
4) QUARTO MOTIVO – “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE AL CASO DI SPECIE
DELL'ART. 89 C.P.C. E DELL'ART. 2059 C.C.”
L'appellante si duole dell'erroneità della sentenza per aver rigettato sia la domanda di cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi di parte avversaria, sia la relativa domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, negando rilevanza al fatto che, secondo la difesa dei (i) avrebbe CP_2 PT tenuto una «condotta dal sapore vagamente estorsivo», (ii) avrebbe agito in giudizio
«fingendo deliberatamente di non aver mai quantificato la propria attività nella misura di €
28.000,00 oltre oneri (sic!) al fine precipuo di raddoppiare la pretesa»; (iii) «non ha mai pagato le imposte» (doc. B, p. 7). impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto simili espressioni funzionali PT
«all'esercizio del diritto di difesa dei convenuti». L'appellante, in particolare, deduce che:
1) «per spiegare le proprie ragioni, non occorre “evocare il meccanismo della figura di reato” di estorsione, che è modalità espressiva che non deve e non può trovare albergo all'interno di un procedimento civile»; 2) risponde solo ed esclusivamente ad un “passione e incomposto intento dispregiativo” (così Cass. 11063/2002) l'ulteriore offesa secondo cui il geom. “non ha mai pagato le imposte”: si tratta di gratuita forma di diffamazione PT
21 avente ad oggetto fatti non veri e non aventi alcun neppure indiretto rapporto con la materia controversa» (pag. 24 dell'atto d'appello).
L'appellante, quindi, insiste perché venga accertata «la gratuita violazione di ogni regola di educazione e di rispetto della dignità personale», con conseguente integrale accoglimento della domanda di cancellazione delle espressioni offensive e di risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa.
e eccepiscono l'inammissibilità del predetto P_ Controparte_2 motivo per violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., in quanto l'impugnazione si risolve in una generica critica non idonea a confutare le statuizioni del Giudice di prime cure, con la conseguenza che la censura non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolta.
Ad avviso degli appellati, sarebbe evidente che «il Geom. si è limitato a PT denunciare l'asserito vizio affliggente il capo della sentenza impugnata che ha rigettato la sua domanda volta alla cancellazione di espressioni asseritamente “sconvenienti ed offensive” (oltre a quella correlata di risarcimento del danno non patrimoniale pretesamente patito a causa di tali espressioni) mediante una mera e pedissequa riproposizione di (totalmente infondate) argomentazioni già svolte nel giudizio di prime cure che, peraltro, hanno già trovato ampia e dettagliata confutazione da parte del
Tribunale» (pagg. 19-20 della comparsa di risposta). Viene quindi dedotto che: «il Geom. dopo aver ritrascritto nell'atto introduttivo del presente giudizio pressoché alla PT lettera il paragrafo 5 della sua “Comparsa conclusionale” datata 11/11/2022 (che quindi è atto antecedente alla sentenza impugnata): – ha dedicato un totale di 9 (nove) righe alle
“argomentazioni” (le virgolette non sono casuali) “volte ad incrinare il fondamento logico giuridico” di quelle contenute sul punto nella sentenza n. 2888/2022 del Tribunale di
NO; – al fine di attribuire un minimo di credibilità a tali “argomentazioni”, ha perpetrato il tentativo - già smascherato dalla Dott.ssa Russo - di estrapolare le frasi incriminate dal contesto in cui sono state formulate, onde indurre anche codesta Ecc.ma Corte a credere che i Signori non abbiano meglio da fare nei propri elaborati che rivolgere CP_2 espressioni ingiuriose in maniera totalmente gratuita all'indirizzo della loro controparte»
(pag. 22 della comparsa di risposta). Gli appellati, in particolare, rappresentano che
1) quanto alla prima espressione sconveniente e offensiva (l'appellante avrebbe PT tenuto una “condotta dal sapore vagamente estorsivo”), non ha sviluppato in alcun modo le argomentazioni a confutazione del percorso argomentativo seguito dal Tribunale;
2) quanto alla seconda espressione (l'appellante “avrebbe agito in giudizio «fingendo deliberatamente di non aver mai quantificato la propria attività nella misura di € 28.000,00
22 oltre oneri (sic!) al fine precipuo di raddoppiare la pretesa»”), nulla ha eccepito rispetto alle statuizioni di primo grado;
3) quanto alla terza espressione (l'appellante “non ha mai pagato le imposte”), ha reiterato il medesimo concetto già confutato in primo grado senza nulla aggiungere a supporto dell'impugnazione, che si rivela così meramente formale. I quindi, concludono sostenendo che «il IV motivo di appello del Geom. CP_2 PT si risolve in una generica critica - di natura evidentemente formalistica - che non affronta in alcun modo le invero precise statuizioni contenute nella sentenza impugnata, incorrendo in tal modo in una violazione del disposto dell'art. 342, comma 1, n. 2) c.p.c. (…), [da cui discende] l'applicabilità al caso di specie del disposto dell'art. 348-bis, comma 1 c.p.c., la cui funzione è (rectius: era) proprio quella di evitare che un procedimento di appello venisse instaurato, a fini meramente dilatori, sulla base di quelle stesse argomentazioni che erano già state analiticamente vagliate (e respinte) dal Tribunale di primo grado, senza che l'appellante fosse in grado di aggiungere alcun nuovo elemento teso a dimostrare i presunti errori in cui sarebbe incorso il primo giudice nella stesura della sentenza» (così, pag. 23 della comparsa di risposta).
LA CORTE OSSERVA.
L'appellante si limita a reiterare le proprie difese svolte in primo grado, senza censurare la motivazione della sentenza impugnata sul punto, laddove il Tribunale ha affermato: « … la prima espressione, ove il convenuto afferma che il geom. avrebbe tenuto Parte_1 una “condotta dal sapore vagamente estorsivo”, appare funzionale a spiegare il concetto successivo, come si comprende leggendo l'intero inciso –“condotta dal sapore vagamente estorsivo di chi pare voglia “punire” i propri contraddittori rei di aver sollevato questioni
(peraltro fondatissime) sul compenso reclamato- e trova in esso la sua ragion d'essere.
Inoltre, non si accusa la controparte di estorsione, ma si usa l'espressione “condotta dal sapore vagamente estorsivo” che mira ad evocare il meccanismo della figura di reato senza che la controparte sia accusata di averlo commesso. La seconda espressione, ove si afferma che il geom. avrebbe agito in giudizio “fingendo Parte_1 deliberatamente di non aver mai quantificato la propria attività nella misura di € 28.000,00 oltre oneri (sic!) al fine precipuo di raddoppiare la propria pretesa” appare funzionale all'esercizio del diritto di difesa dei convenuti, dal momento che mira a rafforzare il concetto, già espresso in precedenza, secondo il quale il avrebbe richiesto una PT somma a titolo di compenso pari al doppio di quella indicata nel proforma di parcella dal medesimo emesso, circostanza indicativa della sua malafede nell'avanzare la pretesa economica contenuta in citazione. Quanto alla terza espressione, ove si afferma che il
23 geom. sull'importo pagato a titolo di acconto dai soli signori Parte_1 P_
e oggetto delle fatture, prodotte in atti quali docc. 5, 7, 8 e 9, “non
[...] Controparte_2 ha mai pagato le imposte”, si ritiene che con essa i convenuti non accusino l'attore di aver eluso la normativa fiscale, ma constatino che il pagamento non è seguito all'emissione di una fattura, sulla quale il avrebbe pagato le imposte» PT
5) QUINTO MOTIVO – “RIFORMA DEL CAPO RELATIVO ALLA RIPARTIZIONE DELLE
SPESE DI GIUDIZIO”.
L'appellante chiede la riforma del capo relativo spese di giudizio, deducendo che l'auspicato accoglimento dei motivi d'appello farà venire meno la parziale soccombenza di
, con ciò, il presupposto della condanna delle spese di lite a favore di PT P_
e . L'appellante, inoltre, dà atto di aver provveduto al
[...] Controparte_2 pagamento delle spese di lite di primo grado, pari a euro 7.071,45, con riserva di ripetizione all'esito del presente giudizio.
LA CORTE OSSERVA.
Non si tratta di un autonomo motivo di appello, ma della mera richiesta di revisione della statuizione sulle spese come conseguenza dell'accoglimento della statuizione sulle spese, quale conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore di P_
e , nonché in favore di e
[...] Controparte_2 Controparte_4
, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto Controparte_5 riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare; nulla è dovuto con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, considerando che la fase istruttoria non ha avuto svolgimento e che la fase di trattazione si è immediatamente esaurita con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
24 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Per quanto attiene alla posizione di , avuto riguardo alla condotta Controparte_3 processuale del medesimo, che ha svolto ampie difese per sostenere la questione dell'inammissibilità/improcedibilità dell'appello, completamente rigettate, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
2) rigetta l'appello proposto da , avverso la sentenza n. 2888/2022 Parte_1 pronunciata inter partes in data 21/12/2022 dal Tribunale di NO, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
3) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 14.317,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore di e , nonché in favore di P_ Controparte_2 CP_4
e . Compensa integralmente le spese tra
[...] Controparte_5
l'appellante e . Controparte_3
4) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione.
NO, 03/07/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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