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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/12/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
ZI GR - CE
Enrica DI TURSI - CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 566 - 2025 r.g. v.g.
a domanda congiunta di
– rappresentato e difeso dall'avv. C A S S A N D R O Parte_1
A R I A N N A
E
– rappresentato e difeso dall'avv. NETTI Parte_2
NI
con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49/51 cpc depositato congiuntamente il 18/02/2025 le parti indicate in epigrafe, esponevano che:
- il giorno 11/09/2021 avevano contratto matrimonio in Beelen (GERMANIA);l'unione era naufragata ed era loro intenzione addivenire ad una separazione consensuale ed in seguito a pronuncia di divorzio decorso il termine di legge,alle condizioni che indicavano. Era quindi pronunciata separazione personale con. sentenza non definitiva n.
273/2025 del 02.04.2025;
Decorso il periodo necessario ex art.3 comma 4 l.898-1970 per il divorzio dal momento della comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione, i coniugi chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza camerale del 27/11/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione consensuale pronunciata con sentenza non definitiva n. 273/2025 dal Tribunale di Taranto il 02/04/2025. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di
2 quello prescritto ex art.3 comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché
dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note scritte depositate il 03-11-2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio
di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 18/02/2025 da e Parte_1 [...]
, così provvede: Parte_2
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il giorno 11/09/2021 nel
Comune di Beelen (GERMANIA) da , nata a Parte_1
MO (TA) il 20/03/2001, e , nato a Parte_2
3 LA (TA) il 19/06/1998, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Palagianello dell'anno 2021 , parte 2, serie C, numero 14;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e delle successive note di trattazione scritte depositate il 03-11-2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Palagianello
per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
3 e 10 L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 27/11/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
ZI GR - CE
Enrica DI TURSI - CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 566 - 2025 r.g. v.g.
a domanda congiunta di
– rappresentato e difeso dall'avv. C A S S A N D R O Parte_1
A R I A N N A
E
– rappresentato e difeso dall'avv. NETTI Parte_2
NI
con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49/51 cpc depositato congiuntamente il 18/02/2025 le parti indicate in epigrafe, esponevano che:
- il giorno 11/09/2021 avevano contratto matrimonio in Beelen (GERMANIA);l'unione era naufragata ed era loro intenzione addivenire ad una separazione consensuale ed in seguito a pronuncia di divorzio decorso il termine di legge,alle condizioni che indicavano. Era quindi pronunciata separazione personale con. sentenza non definitiva n.
273/2025 del 02.04.2025;
Decorso il periodo necessario ex art.3 comma 4 l.898-1970 per il divorzio dal momento della comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione, i coniugi chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza camerale del 27/11/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione consensuale pronunciata con sentenza non definitiva n. 273/2025 dal Tribunale di Taranto il 02/04/2025. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di
2 quello prescritto ex art.3 comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché
dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note scritte depositate il 03-11-2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio
di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 18/02/2025 da e Parte_1 [...]
, così provvede: Parte_2
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il giorno 11/09/2021 nel
Comune di Beelen (GERMANIA) da , nata a Parte_1
MO (TA) il 20/03/2001, e , nato a Parte_2
3 LA (TA) il 19/06/1998, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Palagianello dell'anno 2021 , parte 2, serie C, numero 14;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e delle successive note di trattazione scritte depositate il 03-11-2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Palagianello
per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
3 e 10 L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 27/11/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)
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