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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 29/08/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 262/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 262 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. Filippo Freda, elettivamente domiciliata in Avellino, alla c.da Archi n. 10, presso lo studio del difensore,
- Attrice opponente
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Claudia Bonaduce, elettivamente domiciliata in Teramo, alla via A. Gramsci n. 14, presso lo studio del difensore,
- Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: all'udienza del 22 maggio 2025 parte attrice opponente e parte convenuta opposta hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La in persona del l.r.p.t. (odierna convenuta opposta), otteneva il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 46/2024 del 16 febbraio 2024, emesso nei confronti della in Parte_1
persona del l.r.p.t. (odierna attrice opponente), avente ad oggetto il pagamento della somma di
29.026,58 euro (oltre interessi e spese della procedura).
pagina 1 di 7 L'ingiungente esponeva che l'importo integrava il corrispettivo di vario pellame, acquistato dall'intimata nell'anno 2023, di cui alle fatture emesse il 31 maggio 2023 (fattura n. 34/2023), il 30 giugno 2023 (fattura n. 46/2023) e il 28 ottobre 2023 (fattura n. 77/2023), di cui in atti, recanti prezzi, tipologia e quantità del pellame acquistato dalla società ingiunta. A mezzo del ricorso in discorso si rappresentava che la società debitrice aveva provveduto a versare un acconto pari a 10.000,00 euro ed un secondo acconto pari a 20.898,60 euro (entrambi relativi al parziale pagamento della fattura n.
34/2023). Inoltre, in sede monitoria, si rappresentava l'avvenuta emissione di una nota di credito, da parte dell'ingiungente, mediante la quale il corrispettivo indicato alla fattura n. 34/2023 veniva ridotto in misura pari a 27.084,00 euro, pertanto il ricorso veniva proposto per il restante importo pari a
29.026,58 euro (IVA inclusa).
2. Avverso il sopracitato decreto ingiuntivo proponeva opposizione la in Parte_1
persona del l.r.p.t., la quale deduceva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, ritenendo, invero, competente il Tribunale di Napoli o di Nola o di Avellino: il primo corrisponderebbe al foro generale delle persone giuridiche, essendo ivi presente la sede legale della società opponente;
il secondo, invece, al luogo della sede operativa/amministrativa della società; infine, il terzo, invece, sarebbe relativo alla sede di consegna della merce, pertanto, al luogo in cui si sarebbe svolta l'esecuzione del contratto.
Parte opponente deduceva, poi, l'illegittimità del provvedimento monitorio per infondatezza nel merito. In particolare, la società opponente rappresentava che la fattura n. 34/2023 riguardava la fornitura di 10.121 pelli ovine, di cui 2.150 al prezzo di 5,50 euro al pezzo e di cui 2.671 al prezzo di
4,00 euro cadauno, per i quali l'opposta aveva ricevuto un importo in acconto pari a 30.898,00 euro.
Inoltre, parte opponente osservava che il pellame di cui alla restante parte della fattura (relativa a 1.365 pezzi al prezzo di 8,00 euro cadauno, a 2.900 pezzi al medesimo prezzo ed a 1.035 pelli al prezzo unitario di 6,00 euro) veniva impiegata dalla per la realizzazione di una Parte_1
fornitura commissionatale dalla Stylab s.r.l. Quest'ultima, in data 25 settembre 2023, contestava la qualità del pellame ricevuto, provvedendo ad effettuarne il reso, sicché l'opponente, effettuando ex post dei controlli, riscontrava il mancato rispetto, da parte della società dei requisiti CP_1
qualitativi pattuiti, in ragione di vizi divenuti visibili solo a seguito delle operazioni di smerigliatura effettuate il 18.9.2023. La deduceva, quindi, che, alla data già sopra richiamata Parte_1
- 25.9.2024 - aveva denunciato telefonicamente al legale rappresentante dell'ingiungente la mancanza della qualità pattuita. Il reso delle restanti pelli relative alla fattura n. 34/2023 veniva effettuato il
19.10.2023, circostanza suffragata, secondo l'opponente, dalla conseguente nota di credito emessa dalla
(nota n. 5 del 28.10.2023). Controparte_1
pagina 2 di 7 Invece, in merito alle pelli oggetto della fattura n. 77/2023, l'opponente affermava di averle lavorate con “aniline a spruzzo nuvolate”, in ragione dell'ordine effettuato dalla cliente NU CP_2
(le cui fatture sono in atti). In data 29.9.2023 la Società committente provvedeva a contattare
[...] telefonicamente il legale rappresentante della in ragione dei “fumi e vapori Parte_1
anomali che creavano difficoltà respiratorie ai propri dipendenti” provenienti dalle pelli;
così, nel medesimo giorno, l'opponente provvedeva a comunicare telefonicamente all'ingiungente la problematica.
La provvedeva, poi, nel marzo 2024, a far sottoporre ad analisi chimica i Parte_1
pezzi di pellame (relativi alle fatture n. 34 e 77 del 2023) vendute dalla da cui si Controparte_1
desumeva la presenza di valori chimici superiori ai limiti di legge.
Sulla scorta di quanto precede, l'opponente avanzava, quindi, domanda riconvenzionale al fine di far accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'ingiungente in merito alla fattura n. 34/2023, chiedendo – relativamente al pellame viziato - la risoluzione del contratto di vendita. Altresì, in merito alla fattura n. 77/2023, la chiedeva di accertarsi l'avvenuta consegna di aliud Parte_1
pro alio con declaratoria di risoluzione del contratto di vendita. Sempre in via riconvenzionale, la società opponente chiedeva la restituzione del prezzo nella misura differenziale tra l'acconto versato
(pari a 30.898,00 euro) e la parte di fornitura dotata della qualità richiesta (pari a 27.460,98 euro).
Altresì, l'opponente richiedeva il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei vizi riscontrati sul pellame, che hanno anche necessitato l'acquisto di ulteriore pellame da altri fornitori, al fine di evadere gli ordini effettuati dalla Stylab S.r.l., quantificati in 30.710,00 euro, sì da comprendere danno emergente e lucro cessante. Allo stesso modo, chiedeva un'ulteriore somma a titolo di risarcimento, pari a 18.500,00 euro in ragione della mancata fornitura del pellame destinato alla NU Riviera s.r.l.
3. Si costituiva in giudizio la in persona del l.r.p.t., avversando l'eccezione di Controparte_1 incompetenza territoriale sollevata dalla controparte, in quanto, in ragione dell'art. 20 c.p.c., trattandosi di controversia in materia di obbligazioni, è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione. Inoltre, l'ingiungente, avversata l'illegittimità del provvedimento monitorio, spiegava che 3.013 pezzi di pellame, oggetto della fornitura di cui alla fattura n. 34/2023, erano interessate da un reso concordato tra le parti, mentre per il restante pellame non le era pervenuta alcuna doglianza dalla controparte. Ciò, secondo la convenuta opposta, giustificherebbe la riduzione della medesima fattura nella misura di 27.084,00 euro (mediante la già citata nota di credito).
Inoltre, nella comparsa di costituzione si evidenziava la mancanza di prova relativamente alla circostanza che le pelli contestate fossero proprio quelle oggetto di produzione della Controparte_1
ovvero che la Stylab s.r.l. avesse ricevuto proprio il pellame fornito dalla società opposta, potendo
[...]
pagina 3 di 7 dirsi lo stesso in ordine al pellame restituito dalla Stylab S.r.l., stante l'impossibilità di identificare la provenienza della merce. Peraltro, la società opposta osservava che il pellame in discorso potesse essere stato danneggiato proprio dalla lavorazione operata dall'opponente.
Ulteriore elemento evidenziato dall'opposta riguardava, altresì, una discrepanza sulla metratura della merce contestata, in quanto i mq venduti dalla erano diversi da quelli venduti Controparte_1
alla Stylab S.r.l. nonché da quelli poi restituiti dalla stessa. Infine, veniva evidenziata la decadenza dal diritto di garanzia di cui all'art. 1490 c.c.
Ancora, la società opposta deduceva che alcuna contestazione era stata mossa in ordine alla fattura n. 46/2023, pertanto, ne chiedeva l'immediato versamento in proprio favore.
Inoltre, in merito alla fattura n. 77/2023, l'opposta rappresentava che alcuna anomalia chimica era stata denunciata alla da parte dell'opponente e, in ogni caso, egualmente alla Controparte_1
fattura n. 34/2023, veniva eccepito lo spirare dei termini di cui all'art. 1490 c.c.
Infine, la contestava le analisi chimiche effettuate in laboratorio, in ragione Controparte_3 dell'impossibilità di identificare l'origine del pellame analizzato, tanto più che la Parte_1
nelle fatture intercorse con la NU Riviera s.r.l., dichiarava che il materiale ad esso destinato
[...] proveniva anche da “altri fornitori”.
In ragione di quanto esposto, la società opposta chiedeva, preliminarmente, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in merito all'importo contenuto nella fattura n. 46/2023, in quanto non contestato da controparte;
in via principale, la chiedeva il rigetto delle richieste Controparte_1
formulate dall'opponente in via riconvenzionale nonché la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
4. A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, questo giudice, con ordinanza del 14 febbraio 2025, ha emesso ordinanza con la quale, ritenuta la causa matura per la decisione, in considerazione delle prospettazioni e delle allegazioni delle parti, tanto implicandone anche la “pronta soluzione”, con conseguente insussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies, c.p.c., nel corso della quale le parti hanno concluso come da verbale in atti e, all'esito, la causa è stata presa in decisione con riserva per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
5. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale eccepita dall'opponente. In particolare, la vicenda in esame ha ad oggetto delle obbligazioni per le quali il legislatore ha previsto, all'art. 20 c.p.c., la possibilità che sia “anche” competente il giudice del luogo in cui è sorta pagina 4 di 7 l'obbligazione o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. Quindi, rispetto al tenore letterale della norma, si evince che è facoltà dell'attore citare in giudizio il convenuto in tale foro, ragion per cui, nel caso di specie, appare validamente proposto il ricorso per decreto ingiuntivo innanzi all'intestato Tribunale, avendo l'ingiungente la possibilità di citare il convenuto sulla base anche del criterio del foro generale, che in questo caso è rappresentato dalla sede legale della Controparte_1
sita in Gessopalena.
[...]
Inoltre, appare corretta l'individuazione del foro di Lanciano anche in ragione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale nell'ipotesi di richiesta in via giudiziale dell'adempimento di un'obbligazione di pagamento per la fornitura di merce già consegnata (…), la competenza per territorio, secondo il criterio del forum destinatae solutionis, deve essere individuata applicando quello indicato dalla norma speciale dell'art. 1498 c.c., comma 3, ossia (…) prendendo in considerazione il domicilio del venditore-creditore” (Cass. civ., sez. II, Ord., 20/09/2023, n. 26923; analogamente in
Cass. civ., sez. VI, Ord., 23/09/2020, n. 19894).
5.1. Nel merito, l'opposizione proposta dalla parte attrice deve essere rigettata.
Al riguardo, è opportuno rammentare che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, quale atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, trovano applicazione i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., sicché deve, anzitutto, essere accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore), cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato.
Raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto), il quale ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Nel caso di specie, ferma l'incontestata sussistenza del titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa monitoria, si reputa che non risultino adeguatamente suffragate le contestazioni mosse dalla società opponente, nei termini sopra riportati, stante l'assoluta incertezza sulla corrispondenza tra il pellame oggetto delle forniture effettuate dall'ingiungente ed il pellame asseritamente interessato dai vizi lamentati dalla Parte_1
Invero, l'odierna opponente, con riferimento alla fattura n. 34/2023, ha dedotto che gran parte delle pelli da essa acquistate dalla sono state impiegate ai fini dell'evasione dell'ordine Controparte_1
effettuato dalla società Stylab s.r.l., con consegna solo a seguito del processo di finitura, seguita dalle pagina 5 di 7 doglianze di quest'ultima. Tuttavia, si osserva che la società opponente non ha fornito elementi idonei a comprovare che il pellame oggetto di contestazioni sia univocamente riconducibile alla fornitura dell'ingiungente, ciò non essendo desumibile neppure dall'ordine effettuato dalla Stylab s.r.l. e dal relativo documento di trasporto, detta documentazione non contemplando alcun elemento da cui desumere che le merci impiegate per la lavorazione fossero proprio quelle riferibili alla fornitura della
Controparte_1
In ogni caso, si osserva che parte opponente non ha documentato, neppure a mezzo di foto, i vizi asseritamente riscontrati sul pellame, osservandosi, altresì, che sulla scorta delle deduzioni articolate dalla stessa società opponente, il pellame oggetto di contestazione risulta essere stato oggetto del processo di finitura e dell'attività di smerigliatura eseguiti dalla stessa tanto Parte_1 rendendo vieppiù incerta la riconducibilità dei vizi in discorso ad inadempienze dell'odierna società ingiungente e, in ogni caso, precludendo un compiuto accertamento peritale, stante l'alterazione del pellame fornito dalla società opposta.
Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alle pelli oggetto della fattura n.
77/2023, rispetto alle quali l'opponente ha dedotto di aver provveduto alla lavorazione di una parte di esse (a mezzo dell'utilizzo di “aniline a spruzzo nuvolate”), al fine di evadere l'ordine ricevuto da un'ulteriore cliente, ossia la NU Riviera s.r.l. che aveva poi denunciato telefonicamente i vizi della merce acquistata, in quanto le pelli sprigionavano “vapori e fumi”.
Tuttavia, pure in relazione al pellame in discorso, si osserva che la società opponente non ha fornito elementi idonei a comprovarne la certa riconducibilità alla fornitura dell'ingiungente, tenuto conto anche di quanto dedotto dalla stessa opponente circa l'avvenuta consegna al proprio cliente (la NU
Riviera s.r.l.) di diversi articoli “in più tranche, unitamente ad altre materiale acquisito da altri fornitori”. Inoltre, sulla scorta delle deduzioni articolate dalla stessa società opponente, il pellame oggetto di contestazione risulta essere stato oggetto, come sopra riportato, di trattamento a base di sostanze chimiche, ciò rendendo quantomeno dubbia la riconducibilità dei vizi in discorso ad inadempienze dell'odierna società ingiungente e, in ogni caso, precludendo, anche con riferimento alla merce in discorso, un compiuto accertamento peritale, stante l'alterazione del pellame oggetto di fornitura.
Inoltre, difettano documentazione o comunque elementi idonei a comprovare che il pellame sottoposto ad analisi da parte della in data 8 marzo 2024 – dunque soltanto Parte_1
dopo l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo opposto – sia afferente alle forniture della
[...]
restando irrilevante, a tal fine, il mero riferimento alla denominazione “Reperto n. 2 vitellino CP_1 crust D'Orazio FT 77 del 28-10-2023” di cui alla documentazione in atti. CP_1
pagina 6 di 7 Alcuna contestazione è stata invece mossa dalla in merito alla fattura n. 46 Parte_1
del 30 giugno 2023, benché parimenti oggetto del provvedimento monitorio opposto, sicché il relativo importo deve ritenersi pacificamente dovuto.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione proposta deve essere quindi rigettata.
Le considerazioni che precedono rendono altresì irrilevanti i fatti oggetto delle articolate richieste istruttorie, implicando altresì la natura esplorativa della richiesta CTU.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni (da ultimo con il D.M. n. 147 del 2022), in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, segnata dal mancato espletamento di attività istruttoria.
Sicché, si ritiene congruo liquidare le spese, in favore della parte convenuta opposta Controparte_1
in persona del l.r.p.t., in complessivi 6.713,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso
[...]
spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 262 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla parte attrice opponente in persona del Parte_1
l.r.p.t., e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 46/2024;
- dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 46/2024, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta in persona del Controparte_1
l.r.p.t., le spese di giudizio che si liquidano in 6.713,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Lanciano, 29 agosto 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 262 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. Filippo Freda, elettivamente domiciliata in Avellino, alla c.da Archi n. 10, presso lo studio del difensore,
- Attrice opponente
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Claudia Bonaduce, elettivamente domiciliata in Teramo, alla via A. Gramsci n. 14, presso lo studio del difensore,
- Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: all'udienza del 22 maggio 2025 parte attrice opponente e parte convenuta opposta hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La in persona del l.r.p.t. (odierna convenuta opposta), otteneva il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 46/2024 del 16 febbraio 2024, emesso nei confronti della in Parte_1
persona del l.r.p.t. (odierna attrice opponente), avente ad oggetto il pagamento della somma di
29.026,58 euro (oltre interessi e spese della procedura).
pagina 1 di 7 L'ingiungente esponeva che l'importo integrava il corrispettivo di vario pellame, acquistato dall'intimata nell'anno 2023, di cui alle fatture emesse il 31 maggio 2023 (fattura n. 34/2023), il 30 giugno 2023 (fattura n. 46/2023) e il 28 ottobre 2023 (fattura n. 77/2023), di cui in atti, recanti prezzi, tipologia e quantità del pellame acquistato dalla società ingiunta. A mezzo del ricorso in discorso si rappresentava che la società debitrice aveva provveduto a versare un acconto pari a 10.000,00 euro ed un secondo acconto pari a 20.898,60 euro (entrambi relativi al parziale pagamento della fattura n.
34/2023). Inoltre, in sede monitoria, si rappresentava l'avvenuta emissione di una nota di credito, da parte dell'ingiungente, mediante la quale il corrispettivo indicato alla fattura n. 34/2023 veniva ridotto in misura pari a 27.084,00 euro, pertanto il ricorso veniva proposto per il restante importo pari a
29.026,58 euro (IVA inclusa).
2. Avverso il sopracitato decreto ingiuntivo proponeva opposizione la in Parte_1
persona del l.r.p.t., la quale deduceva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, ritenendo, invero, competente il Tribunale di Napoli o di Nola o di Avellino: il primo corrisponderebbe al foro generale delle persone giuridiche, essendo ivi presente la sede legale della società opponente;
il secondo, invece, al luogo della sede operativa/amministrativa della società; infine, il terzo, invece, sarebbe relativo alla sede di consegna della merce, pertanto, al luogo in cui si sarebbe svolta l'esecuzione del contratto.
Parte opponente deduceva, poi, l'illegittimità del provvedimento monitorio per infondatezza nel merito. In particolare, la società opponente rappresentava che la fattura n. 34/2023 riguardava la fornitura di 10.121 pelli ovine, di cui 2.150 al prezzo di 5,50 euro al pezzo e di cui 2.671 al prezzo di
4,00 euro cadauno, per i quali l'opposta aveva ricevuto un importo in acconto pari a 30.898,00 euro.
Inoltre, parte opponente osservava che il pellame di cui alla restante parte della fattura (relativa a 1.365 pezzi al prezzo di 8,00 euro cadauno, a 2.900 pezzi al medesimo prezzo ed a 1.035 pelli al prezzo unitario di 6,00 euro) veniva impiegata dalla per la realizzazione di una Parte_1
fornitura commissionatale dalla Stylab s.r.l. Quest'ultima, in data 25 settembre 2023, contestava la qualità del pellame ricevuto, provvedendo ad effettuarne il reso, sicché l'opponente, effettuando ex post dei controlli, riscontrava il mancato rispetto, da parte della società dei requisiti CP_1
qualitativi pattuiti, in ragione di vizi divenuti visibili solo a seguito delle operazioni di smerigliatura effettuate il 18.9.2023. La deduceva, quindi, che, alla data già sopra richiamata Parte_1
- 25.9.2024 - aveva denunciato telefonicamente al legale rappresentante dell'ingiungente la mancanza della qualità pattuita. Il reso delle restanti pelli relative alla fattura n. 34/2023 veniva effettuato il
19.10.2023, circostanza suffragata, secondo l'opponente, dalla conseguente nota di credito emessa dalla
(nota n. 5 del 28.10.2023). Controparte_1
pagina 2 di 7 Invece, in merito alle pelli oggetto della fattura n. 77/2023, l'opponente affermava di averle lavorate con “aniline a spruzzo nuvolate”, in ragione dell'ordine effettuato dalla cliente NU CP_2
(le cui fatture sono in atti). In data 29.9.2023 la Società committente provvedeva a contattare
[...] telefonicamente il legale rappresentante della in ragione dei “fumi e vapori Parte_1
anomali che creavano difficoltà respiratorie ai propri dipendenti” provenienti dalle pelli;
così, nel medesimo giorno, l'opponente provvedeva a comunicare telefonicamente all'ingiungente la problematica.
La provvedeva, poi, nel marzo 2024, a far sottoporre ad analisi chimica i Parte_1
pezzi di pellame (relativi alle fatture n. 34 e 77 del 2023) vendute dalla da cui si Controparte_1
desumeva la presenza di valori chimici superiori ai limiti di legge.
Sulla scorta di quanto precede, l'opponente avanzava, quindi, domanda riconvenzionale al fine di far accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'ingiungente in merito alla fattura n. 34/2023, chiedendo – relativamente al pellame viziato - la risoluzione del contratto di vendita. Altresì, in merito alla fattura n. 77/2023, la chiedeva di accertarsi l'avvenuta consegna di aliud Parte_1
pro alio con declaratoria di risoluzione del contratto di vendita. Sempre in via riconvenzionale, la società opponente chiedeva la restituzione del prezzo nella misura differenziale tra l'acconto versato
(pari a 30.898,00 euro) e la parte di fornitura dotata della qualità richiesta (pari a 27.460,98 euro).
Altresì, l'opponente richiedeva il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei vizi riscontrati sul pellame, che hanno anche necessitato l'acquisto di ulteriore pellame da altri fornitori, al fine di evadere gli ordini effettuati dalla Stylab S.r.l., quantificati in 30.710,00 euro, sì da comprendere danno emergente e lucro cessante. Allo stesso modo, chiedeva un'ulteriore somma a titolo di risarcimento, pari a 18.500,00 euro in ragione della mancata fornitura del pellame destinato alla NU Riviera s.r.l.
3. Si costituiva in giudizio la in persona del l.r.p.t., avversando l'eccezione di Controparte_1 incompetenza territoriale sollevata dalla controparte, in quanto, in ragione dell'art. 20 c.p.c., trattandosi di controversia in materia di obbligazioni, è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione. Inoltre, l'ingiungente, avversata l'illegittimità del provvedimento monitorio, spiegava che 3.013 pezzi di pellame, oggetto della fornitura di cui alla fattura n. 34/2023, erano interessate da un reso concordato tra le parti, mentre per il restante pellame non le era pervenuta alcuna doglianza dalla controparte. Ciò, secondo la convenuta opposta, giustificherebbe la riduzione della medesima fattura nella misura di 27.084,00 euro (mediante la già citata nota di credito).
Inoltre, nella comparsa di costituzione si evidenziava la mancanza di prova relativamente alla circostanza che le pelli contestate fossero proprio quelle oggetto di produzione della Controparte_1
ovvero che la Stylab s.r.l. avesse ricevuto proprio il pellame fornito dalla società opposta, potendo
[...]
pagina 3 di 7 dirsi lo stesso in ordine al pellame restituito dalla Stylab S.r.l., stante l'impossibilità di identificare la provenienza della merce. Peraltro, la società opposta osservava che il pellame in discorso potesse essere stato danneggiato proprio dalla lavorazione operata dall'opponente.
Ulteriore elemento evidenziato dall'opposta riguardava, altresì, una discrepanza sulla metratura della merce contestata, in quanto i mq venduti dalla erano diversi da quelli venduti Controparte_1
alla Stylab S.r.l. nonché da quelli poi restituiti dalla stessa. Infine, veniva evidenziata la decadenza dal diritto di garanzia di cui all'art. 1490 c.c.
Ancora, la società opposta deduceva che alcuna contestazione era stata mossa in ordine alla fattura n. 46/2023, pertanto, ne chiedeva l'immediato versamento in proprio favore.
Inoltre, in merito alla fattura n. 77/2023, l'opposta rappresentava che alcuna anomalia chimica era stata denunciata alla da parte dell'opponente e, in ogni caso, egualmente alla Controparte_1
fattura n. 34/2023, veniva eccepito lo spirare dei termini di cui all'art. 1490 c.c.
Infine, la contestava le analisi chimiche effettuate in laboratorio, in ragione Controparte_3 dell'impossibilità di identificare l'origine del pellame analizzato, tanto più che la Parte_1
nelle fatture intercorse con la NU Riviera s.r.l., dichiarava che il materiale ad esso destinato
[...] proveniva anche da “altri fornitori”.
In ragione di quanto esposto, la società opposta chiedeva, preliminarmente, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in merito all'importo contenuto nella fattura n. 46/2023, in quanto non contestato da controparte;
in via principale, la chiedeva il rigetto delle richieste Controparte_1
formulate dall'opponente in via riconvenzionale nonché la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
4. A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, questo giudice, con ordinanza del 14 febbraio 2025, ha emesso ordinanza con la quale, ritenuta la causa matura per la decisione, in considerazione delle prospettazioni e delle allegazioni delle parti, tanto implicandone anche la “pronta soluzione”, con conseguente insussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies, c.p.c., nel corso della quale le parti hanno concluso come da verbale in atti e, all'esito, la causa è stata presa in decisione con riserva per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
5. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale eccepita dall'opponente. In particolare, la vicenda in esame ha ad oggetto delle obbligazioni per le quali il legislatore ha previsto, all'art. 20 c.p.c., la possibilità che sia “anche” competente il giudice del luogo in cui è sorta pagina 4 di 7 l'obbligazione o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. Quindi, rispetto al tenore letterale della norma, si evince che è facoltà dell'attore citare in giudizio il convenuto in tale foro, ragion per cui, nel caso di specie, appare validamente proposto il ricorso per decreto ingiuntivo innanzi all'intestato Tribunale, avendo l'ingiungente la possibilità di citare il convenuto sulla base anche del criterio del foro generale, che in questo caso è rappresentato dalla sede legale della Controparte_1
sita in Gessopalena.
[...]
Inoltre, appare corretta l'individuazione del foro di Lanciano anche in ragione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale nell'ipotesi di richiesta in via giudiziale dell'adempimento di un'obbligazione di pagamento per la fornitura di merce già consegnata (…), la competenza per territorio, secondo il criterio del forum destinatae solutionis, deve essere individuata applicando quello indicato dalla norma speciale dell'art. 1498 c.c., comma 3, ossia (…) prendendo in considerazione il domicilio del venditore-creditore” (Cass. civ., sez. II, Ord., 20/09/2023, n. 26923; analogamente in
Cass. civ., sez. VI, Ord., 23/09/2020, n. 19894).
5.1. Nel merito, l'opposizione proposta dalla parte attrice deve essere rigettata.
Al riguardo, è opportuno rammentare che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, quale atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, trovano applicazione i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., sicché deve, anzitutto, essere accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore), cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato.
Raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto), il quale ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Nel caso di specie, ferma l'incontestata sussistenza del titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa monitoria, si reputa che non risultino adeguatamente suffragate le contestazioni mosse dalla società opponente, nei termini sopra riportati, stante l'assoluta incertezza sulla corrispondenza tra il pellame oggetto delle forniture effettuate dall'ingiungente ed il pellame asseritamente interessato dai vizi lamentati dalla Parte_1
Invero, l'odierna opponente, con riferimento alla fattura n. 34/2023, ha dedotto che gran parte delle pelli da essa acquistate dalla sono state impiegate ai fini dell'evasione dell'ordine Controparte_1
effettuato dalla società Stylab s.r.l., con consegna solo a seguito del processo di finitura, seguita dalle pagina 5 di 7 doglianze di quest'ultima. Tuttavia, si osserva che la società opponente non ha fornito elementi idonei a comprovare che il pellame oggetto di contestazioni sia univocamente riconducibile alla fornitura dell'ingiungente, ciò non essendo desumibile neppure dall'ordine effettuato dalla Stylab s.r.l. e dal relativo documento di trasporto, detta documentazione non contemplando alcun elemento da cui desumere che le merci impiegate per la lavorazione fossero proprio quelle riferibili alla fornitura della
Controparte_1
In ogni caso, si osserva che parte opponente non ha documentato, neppure a mezzo di foto, i vizi asseritamente riscontrati sul pellame, osservandosi, altresì, che sulla scorta delle deduzioni articolate dalla stessa società opponente, il pellame oggetto di contestazione risulta essere stato oggetto del processo di finitura e dell'attività di smerigliatura eseguiti dalla stessa tanto Parte_1 rendendo vieppiù incerta la riconducibilità dei vizi in discorso ad inadempienze dell'odierna società ingiungente e, in ogni caso, precludendo un compiuto accertamento peritale, stante l'alterazione del pellame fornito dalla società opposta.
Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alle pelli oggetto della fattura n.
77/2023, rispetto alle quali l'opponente ha dedotto di aver provveduto alla lavorazione di una parte di esse (a mezzo dell'utilizzo di “aniline a spruzzo nuvolate”), al fine di evadere l'ordine ricevuto da un'ulteriore cliente, ossia la NU Riviera s.r.l. che aveva poi denunciato telefonicamente i vizi della merce acquistata, in quanto le pelli sprigionavano “vapori e fumi”.
Tuttavia, pure in relazione al pellame in discorso, si osserva che la società opponente non ha fornito elementi idonei a comprovarne la certa riconducibilità alla fornitura dell'ingiungente, tenuto conto anche di quanto dedotto dalla stessa opponente circa l'avvenuta consegna al proprio cliente (la NU
Riviera s.r.l.) di diversi articoli “in più tranche, unitamente ad altre materiale acquisito da altri fornitori”. Inoltre, sulla scorta delle deduzioni articolate dalla stessa società opponente, il pellame oggetto di contestazione risulta essere stato oggetto, come sopra riportato, di trattamento a base di sostanze chimiche, ciò rendendo quantomeno dubbia la riconducibilità dei vizi in discorso ad inadempienze dell'odierna società ingiungente e, in ogni caso, precludendo, anche con riferimento alla merce in discorso, un compiuto accertamento peritale, stante l'alterazione del pellame oggetto di fornitura.
Inoltre, difettano documentazione o comunque elementi idonei a comprovare che il pellame sottoposto ad analisi da parte della in data 8 marzo 2024 – dunque soltanto Parte_1
dopo l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo opposto – sia afferente alle forniture della
[...]
restando irrilevante, a tal fine, il mero riferimento alla denominazione “Reperto n. 2 vitellino CP_1 crust D'Orazio FT 77 del 28-10-2023” di cui alla documentazione in atti. CP_1
pagina 6 di 7 Alcuna contestazione è stata invece mossa dalla in merito alla fattura n. 46 Parte_1
del 30 giugno 2023, benché parimenti oggetto del provvedimento monitorio opposto, sicché il relativo importo deve ritenersi pacificamente dovuto.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione proposta deve essere quindi rigettata.
Le considerazioni che precedono rendono altresì irrilevanti i fatti oggetto delle articolate richieste istruttorie, implicando altresì la natura esplorativa della richiesta CTU.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni (da ultimo con il D.M. n. 147 del 2022), in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, segnata dal mancato espletamento di attività istruttoria.
Sicché, si ritiene congruo liquidare le spese, in favore della parte convenuta opposta Controparte_1
in persona del l.r.p.t., in complessivi 6.713,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso
[...]
spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 262 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla parte attrice opponente in persona del Parte_1
l.r.p.t., e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 46/2024;
- dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 46/2024, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta in persona del Controparte_1
l.r.p.t., le spese di giudizio che si liquidano in 6.713,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Lanciano, 29 agosto 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
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