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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/06/2024, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di PATTI, sezione civile, in persona del Giudice
Unico Serena Andaloro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 595/2012 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 73 emesso dal Tribunale di
Patti in data 5 aprile 2012, assunta in decisione – con la concessione dei termini di 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e altri 20 giorni per il deposito di memorie di replica – con ordinanza comunicata in data 15 aprile 2024, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Mario Caldarera ed elettivamente domiciliata in Gioiosa Marea, via Raffaele Saggio n. 49 presso lo studio dell'avv. Angelina Sidoti, attrice in opposizione, (C.F. e Controparte_1
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in S. Agata Militello, via Nizza n. 1, presso lo studio dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello che la rappresenta e difende, convenuta, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale;
le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate da ciascuna delle parti in data 8 aprile 2024,
Motivi In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 18 giugno 2012,
ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 73 emesso dal Tribunale di Patti in data 5 aprile 2012 con il quale le era stato ingiunto il pagamento di euro 64.111,79 oltre interessi e rivalutazione a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti in favore della stessa in virtù del contratto di appalto dell'11 febbraio 2010 e per i lavori resi necessari in conseguenza dello stesso, come da fatture nn. 17 e 18 del 25 novembre 2011, relative a prestazioni extracontrattuali (per euro 24.491,55) e contrattuali (per euro 37.154,40). L'attrice ha premesso che: in data 11 febbraio 2010 aveva stipulato con la un contratto di Controparte_1 appalto avente ad oggetto la ricostruzione di un fabbricato per civile abitazione sito in località Perizzi del Comune di Sant'Angelo di Brolo;
il progetto di ricostruzione era stato approvato con la
Concessione Edilizia n. 12 del 31 agosto 2009, rilasciata dal Comune di Sant'Angelo di Brolo a favore di;
Parte_1 il corrispettivo pattuito a corpo per i lavori ammontava ad euro 120.000,00 oltre IVA;
l'impresa appaltatrice, Controparte_1
pertanto, si era impegnata ad eseguire tutti i lavori
[...] oggetto dell'appalto e della variante in corso d'opera, dietro corrispettivo del prezzo pattuito di euro 120.000,00 oltre IVA, da corrispondersi secondo quanto previsto dall'art. 6 del relativo contratto di appalto;
a fronte del suo regolare adempimento contrattuale, la ditta appaltatrice era, invece, venuta meno agli obblighi pattuiti, disattendendo gli ordini di servizio emessi dalla direzione lavori e sospendendo arbitrariamente i lavori di cui al progetto;
benché la ditta con telegramma del 12 luglio 2011 avesse manifestato la volontà di proseguire i lavori, dando seguito ai numerosi solleciti effettuati dalla direzione lavori, la stessa era poi rimasta inerte;
l'appaltatrice, peraltro, con atto notificato in data 13 luglio 2011, era stata invitata e diffidata da parte di ella attrice, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a provvedere immediatamente e, comunque, entro il termine di 15 giorni, ad adempiere alle proprie obbligazioni dando completa esecuzione agli ordini di servizio emessi dalla direzione lavori con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine assegnato, il contratto si sarebbe risolto automaticamente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 20 dello stesso contratto;
la diffida era rimasta senza risposta e l'appaltatrice aveva notificato il decreto ingiuntivo opposto. L'attrice ha, pertanto, contestato la pretesa della ditta appaltatrice avanzando azione riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento dell'opposta e chiedendo la dichiarazione di risoluzione, ai sensi dell'art. 20 del contratto di appalto, con diritto alla restituzione delle somme versate all'impresa in eccedenza. L'opponente, in particolare, ha eccepito, fra le altre cose, che ai sensi dell'art. 6 del contratto di appalto, il corrispettivo per i lavori era stato pattuito “a corpo” e non “a misura”, concordato per un importo fisso per ciascuna fase di esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla quantità effettiva di lavoro svolto. Il raffronto tra le fasi indicate nel contratto e il verbale dello stato di consistenza dei lavori, redatto dal direttore dei lavori ing. CP_2 in data 14 giugno 2011, evidenziava che la ditta appaltatrice si era limitata al compimento di opere preliminari, quali la realizzazione dei muri di contenimento e della sottofondazione al muro esistente, oltre a marginali lavori ex-tracontrattuali, per i quali il compenso non avrebbe dovuto superare la somma di euro 35/40.000,00, deducendo, altresì, di avere già versato alla un Parte_2 importo complessivo di euro 80.000,00.
Con comparsa di risposta depositata in data 7 novembre 2012, si è costituita l'impresa artigiana Controparte_3 contestando le eccezioni e le domande dell'attrice di cui ha chiesto il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo;
in via subordinata, ha dedotto che l'inadempimento eccepito era imputabile al direttore dei lavori, ing. , di cui ha chiesto l'autorizzazione alla CP_2 chiamata in causa, per essere manlevata. Con provvedimento depositato in data 14 novembre 2012, il giudice ha rigettato l'istanza di chiamata in causa del terzo per ragioni che si richiamano.
Escusse le prove orali ed espletata la CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. L'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass., n. 826/15; n. 15659/11; Cass., SS.UU., n. 13533/01).
Le fatture emesse, allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, avuto riguardo alla loro formazione unilaterale e alla loro funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadrano tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si strutturano secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, le fatture, ancorché annotate nei libri obbligatori, in quanto documenti provenienti dalla parte che intende avvalersene, non possono costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad esse riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass., n. 17050/11). Nella specie, è pacifica l'esistenza del contratto di appalto intercorso tra le parti, prodotto in atti, nonché l'esecuzione di parte dei lavori ad opera dell'impresa appaltatrice. Le contestazioni dell'opponente attengono all'entità di tali lavori, nonché all'ammontare del prezzo degli stessi sulla base dell'accordo di determinazione contrattuale “a corpo”, nonché al residuo importo dovuto tenuto conto degli acconti versati, dell'inadempimento imputato all'impresa e dei vizi dedotti in giudizio.
Preliminarmente, in tema di appalto, è ormai pacifico, che nel contratto di appalto i cui corrispettivi sono stabiliti “a corpo”, l'offerente formula la propria offerta economica, attraverso la determinazione, a proprio rischio e sulla base del progetto e delle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale d'appalto, dei fattori produttivi necessari per la realizzazione dell'opera, così come risulta dal progetto, finita in ogni sua parte, derivando da ciò l'immodificabilità del prezzo determinato a corpo, con assunzione a carico dell'appaltatore dell'alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che si renda necessaria rispetto a quella prevista nell'offerta. L'immodificabilità del prezzo non è però assoluta ed inderogabile, trovando il limite nella pedissequa rispondenza dell'opera da eseguire ai disegni esecutivi ed alle specifiche tecniche entrambi forniti dalla stazione appaltante e sulla base dei quali l'offerente ha eseguito i propri calcoli e proprie stime economiche e si è determinato a formulare la propria offerta, ritenendola congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire, con la conseguenza che è da ritenersi che la predeterminazione del sinallagma contrattuale e la conseguente immodificabilità del prezzo determinato a corpo viene meno allorquando vi sia una modifica delle opere da eseguire (e quindi una modifica dell'oggetto del contratto) che comporti la necessità di maggiori (ovvero minori) quantità di opere o lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo e della conseguente formulazione dell'offerta da parte dell'appaltatore, oppure vi sia una variazione delle specifiche tecniche, previste nel progetto facente parte del contratto, che, allo stesso modo di cui sopra, variando l'oggetto del contratto, comportino maggiori o minori costi ed oneri per l'appaltatore. La Corte di Cassazione ritiene, in particolare, che, anche nell'ipotesi di contratto con determinazione del prezzo “a corpo” fisso e invariabile, in quanto riferito all'opera globalmente considerata, l'appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti, il quale deve essere calcolato “a misura” limitatamente alle quantità variate, mentre le parti di opere rimaste invariate devono essere compensate secondo il prezzo “a corpo” accettato dall'appaltatore, indipendentemente dalla loro effettiva misura, atteso che un appalto “a corpo” non può trasformarsi progressivamente in appalto a “misura” (cfr. Cass., n. 22268/17). Dalla prova orale, è emerso che sono stati eseguiti dei lavori extracontrattuali sulla base di apposita variante di progetto (prodotta, peraltro, dalla stessa opponente, all. n. 17 del fascicolo di parte attrice).
I testi e hanno confermato le Testimone_1 Tes_2 circostanze in ordine all'esecuzione delle opere, anche extracontrattuali, in virtù delle indicazioni fornite dalla committenza e dal direttore dei lavori nonché circa la sospensione dei lavori a causa delle problematiche connesse alla sicurezza sul cantiere. Ciò appare confermato anche dalla documentazione in atti, ovvero dalla concessione in variante del 2011 che è successiva alla stipula dell'appalto del 2010 e che, pertanto, diversamente da quanto dedotto da parte opponente, non poteva ricomprendere i lavori preventivati nell'accordo negoziale pregresso intercorso tra le parti. Risulta anche l'emissione di un ordine di demolizione che ha riguardato l'immobile dell'opponente. Ciò consente di ritenere l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste , marito dell'attrice, il quale ha Testimone_3 affermato che la variante era stata precedente all'inizio dei lavori e che, comunque, l'impresa non aveva compiuto i lavori del contratto, demolendo, invece, l'immobile. Invero, tali dichiarazioni risultano inattendibili anche sulla base delle risultanze della c.t.u. che hanno dato atto dell'esecuzione di parte dei lavori contrattualizzati e di alcuni lavori extra, deducendo, altresì, che il crollo dei muri esterni dell'immobile originari non fosse, esclusivamente, imputabile all'impresa appaltatrice. Peraltro, l'impresa ha dedotto di avere dovuto sospendere i lavori per ragioni di sicurezza e, in particolare, per la mancata consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte della committenza, circostanza confermata dai testi di parte opposta.
Tale fatto non risulta diversamente smentito, in quanto, seppure il teste abbia genericamente negato la circostanza, in atti non Tes_3 risulta depositato dalla committenza il Piano richiesto e, da ciò, occorre dedurre la mancanza dello stesso ovvero, comunque, la mancata consegna all'appaltatore il cui comportamento di eventuale sospensione dei lavori appare giustificato ed incolpevole. Ne consegue la non imputabilità del mancato completamento delle opere e dell'eventuale inadempimento in capo all'appaltatore nonché l'impossibilità di ritenere risolto il contratto di appalto per inadempimento dell'impresa, con rigetto delle relative domande riconvenzionali dell'opponente. Sul punto, si ricorda che, nell'appalto, la risoluzione contrattuale è ammessa solo nel caso in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla sua destinazione, in quanto affetta da vizi che incidono notevolmente sulla struttura e funzionalità della stessa. Al contrario, se i vizi sono facilmente eliminabili, il committente può solo ottenere, alternativamente, uno dei provvedimenti previsti dall'art. 1668 c.c.. Sotto il profilo probatorio ciò si traduce in uno specifico onere a carico del committente, che dunque dovrà provare la natura e l'entità del vizio lamentato in modo da dimostrare la totale inadeguatezza dell'opera alla sua destinazione (Trib. Bergamo, 5 ottobtr 2023, n. 2023). Né l'opponente può avvalersi della risoluzione di diritto di cui all'art. 20 del contratto. In tema di contratti, la clausola risolutiva espressa non determina automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, è invece necessario, per l'art. 1218 c.c., l'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa. Dunque, pure in presenza della clausola risolutiva espressa, per il contraente non inadempiente vige il precetto generale ex art. 1375 c.c., il quale gli impone in primis di valutare la condotta di controparte in tale prospettiva collaborativa;
quindi, sarà il giudice a dover valutare le condotte in concreto tenute da entrambe le parti del rapporto obbligatorio, e, se da tale valutazione risulti che la condotta del debitore, pur realizzando sotto il profilo materiale il fatto contemplato dalla clausola risolutiva espressa, è conforme al principio della buona fede, ciò lo condurrà ad escludere la sussistenza dell'inadempimento tout court e, quindi, dei presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto
(Cass., n. 2553/2007; Cass., n. 23868/2015). Sebbene, dunque, le parti abbiano contrattualmente stabilito che l'inadempimento di un'obbligazione possa provocare in via potestativa la risoluzione del contratto, detto inadempimento deve essere effettivo, perché la previsione negoziale è da interpretare ed eseguire secondo buona fede. Nella specie, la sospensione dei lavori, da parte dell'impresa, appare riconducibile ad un problema di sicurezza del cantiere. Ancora, la presenza di vizi inficianti l'adeguatezza dell'opera nella parte in cui è stata realizzata dall'impresa e tale da giustificare la risoluzione del contratto, non è stata dimostrata, anzi risulta smentita dalle risultanze della c.t.u.. In particolare, dalla consulenza tecnica, è emerso quanto segue. I lavori previsti nel contratto di appalto a corpo dell'11 febbraio 2010 e specificamente indicati nell'allegato “B” risultavano essere:
1. Scavo di sbancamento compreso trasporto a rifiuto e il carico sul mezzo di trasporto, tutto compreso e nulla escluso.
2. Demolizione, compreso trasporto a rifiuto del materiale in esubero ed il relativo carico sul mezzo di trasporto, tutto compreso e nulla escluso.
3. Realizzazione massetto sotto platea fondazione in opera tutto compreso e nulla escluso.
4. Fornitura e posa in opera di guaina impermeabilizzante sotto fondazioni in opera tutto compreso e nulla escluso.
5. Fornitura e posa in opera di guaina impermeabilizzante pareti in opera tutto compreso e nulla escluso.
6. Realizzazione travi fondazione, travi 1° impalcato, travi 2° impalcato, travi copertura, scala e pensilina, in conglomerato cementizio armato, confezionato con cementi tipo R 325 Tipo rck 30, tutto compreso e nulla escluso.
7. Costruzione muro di sostegno e contenimento, di ml. 25,00 per altezza ml. 350-4,00 circa, in conglomerato cementizio armato, confezionato con cementi tipo R 325 Tipo rck 25, per sistemazione esterna, compreso contromuro, di pari lunghezza ed altezza, in pietra a faccia vista e conglomerato, tutto compreso e nulla escluso.
8. Costruzione muro di contenimento e sistemazione esterna, in sopraelevazione dell'esistente adiacente la strada Provinciale, della lunghezza di ml. 30,00 ed altezza ml. 1,00 circa in pietra a faccia vista e conglomerato
9. Fornitura in opera di ferro lavorato per conglomerato cementizio armato in opera tutto compreso e nulla escluso per travi di fondazione, travi 1° impalcato, travi 2° impalcato, travi copertura, muro a piano terra lato monte del fabbricato, fondazione ed elevazione muro per sistemazione esterna (ml. 25,00 per altezza
3,50-4,00 circa), tutto compreso e nulla escluso. 10. Realizzazione di solai a struttura mista in cemento armato e laterizi o blocchi in conglomerato leggero aventi funzione statica con il conglomerato, o in travetti di conglomerato cementizio semplice o precompresso e laterizi, o blocchi in conglomerato leggero, caldana in conglomerato cementizio rck 25 di almeno 4 cm., barre di armatura sia longitudinali che trasversali, tutto compreso e nulla escluso (i solai previsti sono 3 (tre): sulle travi di fondazione, sulle travi 1° impalcato e sulle travi 2° impalcato)
11. Realizzazione tetto composto da: Travi in abete per la parte interna e perline anch'esse in abete;
Travi in larice per la parte esterna e relative perline anch'esse in larice (sporgenga); Pann.
OSB; il tutto ricoperto da un telo (barriera a vapore); successiva listellatura e messa in opera di tegole curve (maestrale antichizzato); Grondaie, Scossaline e Pluviali in rame, compresi i pezzi speciali (curve, semicurve e quant'altro necessario), anch'essi in rame, tutto compreso e nulla escluso.
12. sia per tutto il fabbricato, sia per i muri di Parte_3 sistemazione esterna.
13. Ponteggi. Il prezzo richiesto per tutti i suddetti lavori, stabilito a corpo e non a misura, era di euro 120.000,00 (Euro centoventimila) esclusa
I.V.A.. I suddetti lavori facevano riferimento alla concessione edilizia n.
12 del 31/08/2009 rilasciata dal comune di S. Angelo di Brolo e relativa ai lavori di “Ristrutturazione di un fabbricato per civile abitazione, sito in località Perrizzi del comune di S. Angelo di brolo” ed alla autorizzazione del Genio Civile ai sensi della L. 64/1974 artt. 17 e 18 e L. 1086/1971 art. 4, protocollo in uscita n. 18619 del 21/06/2010, quest'ultima successiva alla data del contratto d'appalto. Occorre evidenziare che già negli elaborati dei calcoli approvati in data successiva a quella del contratto di appalto, c'era una differenza tra il progetto originario (di riferimento per il contratto),
e quello successivo (con un piccolo allargamento di circa 1 metro da 4 a 5 metri), e l'integrazione richiesta dal , in cui Org_1 risulta interamente modificato nello stato di fatto l'intero profilo ed il terrapieno antistante al fabbricato, la cui larghezza originaria veniva aggiornata a soli metri 1,80, mentre nello stato di progetto, il suddetto terrapieno veniva portato a metri 8,10, quindi ben 6,30
m più largo, con la nuova previsione di un muro su pali a valle.
Negli elaborati presentati al Genio Civile non erano previsti né il consolidamento del setto murario in comune con il fabbricato residuo, nè il sopralzo del preesistente muro lungo la strada provinciale 140. Da quanto esposto, emerge che, molto probabilmente, l'esigenza della variante ed il rallentamento dei lavori è dovuto ad un difetto progettuale, tanto che si è resa necessaria una modifica incisiva del progetto inizale. Alla luce degli aggiornamenti progettuali evidenziati e promananti dalla stessa committenza, secondo il consulente tecnico si sarebbe dovuto integralmente modificare il contratto d'appalto, compatibilmente con gli ulteriori lavori originariamente non previsti. Orbene, la tipologia di appalto a corpo è una forma di contratto nella quale il costo dell'opera è fisso e determinato globalmente, ma viene calcolato inizialmente sulla base di una valutazione delle attività previste nel progetto, ovvero di un computo metrico estimativo.
Infatti, il progettista deve determinare il peso percentuale di ciascuna partita contabile rispetto alla totalità dell'opera, mediante il rapporto della somma dei dati economici raggruppati per ciascuna delle partite contabili ed il costo totale del computo metrico estimativo. Le lavorazioni effettivamente realizzate dall'impresa, con riferimento al computo metrico allegato al contratto, in particolare risultano essere state accertate nelle seguenti: demolizione fabbricato v/p; scavo di sbancamento e trasporto a rifiuto;
Conglomerato cem. per massetto a kg 200; guaina sotto fondazioni;
conglomerato cem. per c.a. Rck 250 per il muro;
acciaio in barre per muro;
casseformi per muro in c.a.; sopraelevazione muro in pietrame;
ponteggi sopraelevazione muro.
Il tutto per un importo di euro 37.881,25 oltre IVA (v. relazione tecnica, pag. 8). A tale somma, va aggiunto l'importo dei lavori extra contrattuali relativi alla modifica riportata nell'integrazione del Genio Civile e quelli non preventivati. Con riferimento a questi ultimi, il c.t.u. ha, in particolare, modulato un computo metrico estimativo con riferimento al consolidamento del setto murario in pietrame relitto, in comune con il fabbricato adiacente, del muro in c.a. su pali a valle del fabbricato, alle due tipologie di muri a sbalzo in c.a., sempre a valle del fabbricato ed alla sistemazione delle aree di pertinenza del fabbricato. Per far ciò si è fatto riferimento agli elaborati esecutivi presentati al Genio Civile ed al prezziario anno 2009. Org_2
I lavori extracontrattuali sono stati commissionati dall'opponente sulla base delle risultanze delle dichiarazioni rese, in via concorde dai testi e . Peraltro, trattasi di CP_1 Tes_2 lavorazioni svolte sulla base di apposita variante di progetto presentata dalla stessa committente.
Ove trattasi di lavori extra contratto in senso stretto (cioè differenti ed ulteriori rispetto a quelli originariamente previsti) essi
- al pari di un nuovo contratto - vincolano le parti e, ove trattasi di varianti ordinate dalla parte committente all'appaltatore spetta comunque il compenso per i maggiori lavori ai sensi dell'art. 1661 c.c. (Trib. Pesaro sez. I, 7 giugno 2018, n. 646).
In virtù del computo metrico formulato dal consulente tecnico, in assenza di un nuovo contratto di appalto idoneo a ricomprendere le ulteriori opere (v. all. C alla c.t.u. – Computo metrico estimativo), l'ammontare dei lavori eseguiti in più è stato determinato nella somma pari ad euro 84.349,50 oltre IVA. A tale importo, vanno aggiunte le somme precedentemente quantificate, derivanti dal contratto d'appalto e pari ad euro 37.881,25 oltre IVA, per un totale di euro 122.230,75 oltre IVA. I pagamenti effettuati dall'opponente risultano pari ad euro 76.923,08 ai quali è stata applicata un'aliquota IVA del 4%. Pertanto, l'ammontare residuo dei lavori ammonta ad euro 122.230,75 - euro 76.923,08 = euro 45.307,67. Il c.t.u. ha, inoltre, riscontrato l'avvenuto crollo di alcuni preesistenti maschi murari che in progetto erano previsti da inglobare nel nuovo fabbricato. Nell'elaborazione della consulenza, in ogni caso, e nella determinazione del saldo si è tenuto conto dell'assenza delle lavorazioni inerenti ai muri crollati.
È risultato, inoltre, che a seguito del crollo, in data 12 ottobre 2011, è stata emessa un'ordinanza di sospensione dei lavori da parte del responsabile dell'area tecnica del Comune di S. Angelo di Brolo.
Pertanto, è stato redatto un progetto in variante a cui è seguita la nuova concessione edilizia in variante n. 2 del 31 marzo 2011 e la conseguente autorizzazione del Genio civile prot. 16428 del 25 maggio 2011. Il c.t.u. non ha potuto determinare se il crollo fosse imputabile ad una preesistente carenza strutturale, in mancanza dei dovuti consolidamenti, all'imperizia dell'impresa o ad una deliberata volontà di demolizione.
In ogni caso, nelle risposte alle osservazioni delle parti, che si richiamano (pag. 2 delle risposte ai rilievi), il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che manca negli elaborati progettuali un piano di demolizione della preesistente costruzione, e dei particolari esecutivi sul puntellamento dei setti da non demolire. In tali condizioni, ha concluso che il crollo, “se non deliberato”, non può essere attribuito interamente all'impresa esecutrice, in quanto alla stessa non sono state impartite le necessarie direttive di esecuzione dal Direttore dei Lavori. Tali circostanze come chiarito sono emerse anche dalle prove orali escusse, con le precisazioni di cui sopra a proposito delle affermazioni, peraltro, generiche del teste . Tes_3
Per quanto riguarda, invece, l'eventuale minore lunghezza dei pali, si ricorda che la funzione del Direttore dei Lavori e del Collaudatore in corso d'opera, è quella di controllare puntualmente la corrispondenza tra gli esecutivi di calcolo e l'effettiva realizzazione degli stessi. Pertanto, la mancanza di specifici ordini di servizio all'impresa, fa presumere la corretta realizzazione delle opere strutturali.
Fermo restando quanto appurato dal consulente relativamente al crollo dei setti murari, il tecnico ha, condivisibilmente, ritenuto che non ha senso quantificare una ricostruzione degli stessi, che fra l'altro non potrebbe essere neanche eseguita, essendo già stato realizzato il graticcio di fondazioni a travi rovesce, anche in corrispondenza dell'originaria posizione dei setti preesistenti. Pertanto, alla luce di quanto esposto, non si può ritenere addebitabile all'impresa il ritardo e la sospensione dei lavori, in quanto l'imputabilità del crollo dei muri originari non è possibile, con sufficiente chiarezza, ricondurla in capo all'impresa e, comunque, non è stato provato che sia avvenuta la consegna, da parte della committenza all'impresa, del Piano di Sicurezza e Coordinamento. In questo senso, manca l'elemento soggettivo della colpa o del dolo con riferimento al ritardo e al mancato completamento dell'opera da parte dell'impresa, sicché le domande svolte dall'opponente in via riconvenzionale, ivi compresa quella inerente ai danni per ritardo e alla restituzione delle somme corrisposte in eccesso vanno rigettate.
Peraltro, non risulta provato che il mancato completamento dell'opera abbia determinato specifici danni all'attrice, che non sono stati neanche individuati se non con riferimento al crollo di cui si è già detto. Anche l'impossibilità di utilizzare l'immobile di per sé, non appare risarcibile in mancanza della prova concreta dell'entità del pregiudizio subito, nonché considerata la non imputabilità della sospensione dei lavori e tenuto conto che a, tutt'oggi, come allegato dalla stessa opponente, non risulta completato l'immobile, nonostante l'intervento di altra impresa. Sicché, si deve ritenere che il nesso eziologico tra il comportamento dell'opposto ed il mancato completamento dell'opera non risulta effettivamente integrato, ma che le problematiche potrebbero essere maggiormente collegate a difetti strutturali e di progettazione. Ancora, si precisa che l'opponente ha chiesto genericamente il risarcimento del danno anche per il ritardo (v. conclusioni dell'atto di citazione) e non anche l'applicazione della penale contrattuale. Non è possibile, pertanto, procedere all'applicazione della stessa penale, in mancanza di una esplicita domanda a tale fine, dovendosi escludere la sottrazione a tale titolo operata dal c.t.u.. Incidentalmente, si rileva che “quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, sia stato mutato l'originario piano dei lavori, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel detto contratto, vengono meno. Pertanto, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine, incombendo, in mancanza, al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite” (Cass. n. 8405/2019; Cass. n. 20484/2011).
Pertanto, nella specie, in presenza della variante, non può automaticamente applicarsi la penale originariamente concordata.
Per quanto esposto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e l'opponente va condannata al pagamento in favore dell'impresa opposta della somma di euro 45.307,67, oltre IVA come per legge, oltre interessi, che non possono decorrere in automatico dalle fatture emesse in quanto errate nell'importo. Sicché, gli interessi legali vanno calcolati dalla data di ricezione della messa in mora (12 dicembre 2011), al soddisfo. Nessuna rivalutazione può applicarsi trattandosi di debito di valuta. Quanto alle spese di lite, si rileva che, in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, anche in caso di revoca del decreto ingiuntivo, occorre aver riguardo all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite, sicché il credito opposto non può che ritenersi parzialmente vittorioso (Cass., n. 24482/2022).
Pertanto, nel caso in esame, le spese di giudizio, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza vanno compensate in ragione di un quarto con condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta della residua quota, liquidata come da decreto ingiuntivo per le spese della fase monitoria e come da dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022 per la presente fase di opposizione
(tenuto conto del valore della causa compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, con istruttoria, parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, nonché considerata la riduzione delle somme richieste), disponendo la distrazione in favore dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello. Le spese di c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste, per un quarto a carico delle parti in solido, e per la restante quota a carico dell'opponente.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 595/2012 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 73 emesso dal
Tribunale di Patti in data 5 aprile 2012, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo e, per l'effetto, condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di euro 45.307,67, oltre IVA come per legge, oltre interessi legali dal
12 dicembre 2011 al soddisfo;
- rigetta le domande riconvenzionali proposte dall'opponente;
- condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, di tre quarti delle spese della fase monitoria che liquida in euro 253,50 per esborsi, euro 495,00 per diritti ed euro 375,00 per onorari, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello e dichiarando compensata la residua quota;
condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, di tre quarti delle spese della presente fase di opposizione, liquidate in euro 34,13 per esborsi ed euro 2.856,75 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge disponendo la distrazione in favore dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello e dichiarando compensata la residua quota. Pone le spese di c.t.u. liquidate separatamente, per un quarto a carico delle parti in solido, e per la restante quota a carico dell'opponente. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Patti, 3 giugno 2024
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di PATTI, sezione civile, in persona del Giudice
Unico Serena Andaloro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 595/2012 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 73 emesso dal Tribunale di
Patti in data 5 aprile 2012, assunta in decisione – con la concessione dei termini di 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e altri 20 giorni per il deposito di memorie di replica – con ordinanza comunicata in data 15 aprile 2024, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Mario Caldarera ed elettivamente domiciliata in Gioiosa Marea, via Raffaele Saggio n. 49 presso lo studio dell'avv. Angelina Sidoti, attrice in opposizione, (C.F. e Controparte_1
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in S. Agata Militello, via Nizza n. 1, presso lo studio dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello che la rappresenta e difende, convenuta, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale;
le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate da ciascuna delle parti in data 8 aprile 2024,
Motivi In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 18 giugno 2012,
ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 73 emesso dal Tribunale di Patti in data 5 aprile 2012 con il quale le era stato ingiunto il pagamento di euro 64.111,79 oltre interessi e rivalutazione a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti in favore della stessa in virtù del contratto di appalto dell'11 febbraio 2010 e per i lavori resi necessari in conseguenza dello stesso, come da fatture nn. 17 e 18 del 25 novembre 2011, relative a prestazioni extracontrattuali (per euro 24.491,55) e contrattuali (per euro 37.154,40). L'attrice ha premesso che: in data 11 febbraio 2010 aveva stipulato con la un contratto di Controparte_1 appalto avente ad oggetto la ricostruzione di un fabbricato per civile abitazione sito in località Perizzi del Comune di Sant'Angelo di Brolo;
il progetto di ricostruzione era stato approvato con la
Concessione Edilizia n. 12 del 31 agosto 2009, rilasciata dal Comune di Sant'Angelo di Brolo a favore di;
Parte_1 il corrispettivo pattuito a corpo per i lavori ammontava ad euro 120.000,00 oltre IVA;
l'impresa appaltatrice, Controparte_1
pertanto, si era impegnata ad eseguire tutti i lavori
[...] oggetto dell'appalto e della variante in corso d'opera, dietro corrispettivo del prezzo pattuito di euro 120.000,00 oltre IVA, da corrispondersi secondo quanto previsto dall'art. 6 del relativo contratto di appalto;
a fronte del suo regolare adempimento contrattuale, la ditta appaltatrice era, invece, venuta meno agli obblighi pattuiti, disattendendo gli ordini di servizio emessi dalla direzione lavori e sospendendo arbitrariamente i lavori di cui al progetto;
benché la ditta con telegramma del 12 luglio 2011 avesse manifestato la volontà di proseguire i lavori, dando seguito ai numerosi solleciti effettuati dalla direzione lavori, la stessa era poi rimasta inerte;
l'appaltatrice, peraltro, con atto notificato in data 13 luglio 2011, era stata invitata e diffidata da parte di ella attrice, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a provvedere immediatamente e, comunque, entro il termine di 15 giorni, ad adempiere alle proprie obbligazioni dando completa esecuzione agli ordini di servizio emessi dalla direzione lavori con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine assegnato, il contratto si sarebbe risolto automaticamente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 20 dello stesso contratto;
la diffida era rimasta senza risposta e l'appaltatrice aveva notificato il decreto ingiuntivo opposto. L'attrice ha, pertanto, contestato la pretesa della ditta appaltatrice avanzando azione riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento dell'opposta e chiedendo la dichiarazione di risoluzione, ai sensi dell'art. 20 del contratto di appalto, con diritto alla restituzione delle somme versate all'impresa in eccedenza. L'opponente, in particolare, ha eccepito, fra le altre cose, che ai sensi dell'art. 6 del contratto di appalto, il corrispettivo per i lavori era stato pattuito “a corpo” e non “a misura”, concordato per un importo fisso per ciascuna fase di esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla quantità effettiva di lavoro svolto. Il raffronto tra le fasi indicate nel contratto e il verbale dello stato di consistenza dei lavori, redatto dal direttore dei lavori ing. CP_2 in data 14 giugno 2011, evidenziava che la ditta appaltatrice si era limitata al compimento di opere preliminari, quali la realizzazione dei muri di contenimento e della sottofondazione al muro esistente, oltre a marginali lavori ex-tracontrattuali, per i quali il compenso non avrebbe dovuto superare la somma di euro 35/40.000,00, deducendo, altresì, di avere già versato alla un Parte_2 importo complessivo di euro 80.000,00.
Con comparsa di risposta depositata in data 7 novembre 2012, si è costituita l'impresa artigiana Controparte_3 contestando le eccezioni e le domande dell'attrice di cui ha chiesto il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo;
in via subordinata, ha dedotto che l'inadempimento eccepito era imputabile al direttore dei lavori, ing. , di cui ha chiesto l'autorizzazione alla CP_2 chiamata in causa, per essere manlevata. Con provvedimento depositato in data 14 novembre 2012, il giudice ha rigettato l'istanza di chiamata in causa del terzo per ragioni che si richiamano.
Escusse le prove orali ed espletata la CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. L'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass., n. 826/15; n. 15659/11; Cass., SS.UU., n. 13533/01).
Le fatture emesse, allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, avuto riguardo alla loro formazione unilaterale e alla loro funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadrano tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si strutturano secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, le fatture, ancorché annotate nei libri obbligatori, in quanto documenti provenienti dalla parte che intende avvalersene, non possono costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad esse riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass., n. 17050/11). Nella specie, è pacifica l'esistenza del contratto di appalto intercorso tra le parti, prodotto in atti, nonché l'esecuzione di parte dei lavori ad opera dell'impresa appaltatrice. Le contestazioni dell'opponente attengono all'entità di tali lavori, nonché all'ammontare del prezzo degli stessi sulla base dell'accordo di determinazione contrattuale “a corpo”, nonché al residuo importo dovuto tenuto conto degli acconti versati, dell'inadempimento imputato all'impresa e dei vizi dedotti in giudizio.
Preliminarmente, in tema di appalto, è ormai pacifico, che nel contratto di appalto i cui corrispettivi sono stabiliti “a corpo”, l'offerente formula la propria offerta economica, attraverso la determinazione, a proprio rischio e sulla base del progetto e delle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale d'appalto, dei fattori produttivi necessari per la realizzazione dell'opera, così come risulta dal progetto, finita in ogni sua parte, derivando da ciò l'immodificabilità del prezzo determinato a corpo, con assunzione a carico dell'appaltatore dell'alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che si renda necessaria rispetto a quella prevista nell'offerta. L'immodificabilità del prezzo non è però assoluta ed inderogabile, trovando il limite nella pedissequa rispondenza dell'opera da eseguire ai disegni esecutivi ed alle specifiche tecniche entrambi forniti dalla stazione appaltante e sulla base dei quali l'offerente ha eseguito i propri calcoli e proprie stime economiche e si è determinato a formulare la propria offerta, ritenendola congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire, con la conseguenza che è da ritenersi che la predeterminazione del sinallagma contrattuale e la conseguente immodificabilità del prezzo determinato a corpo viene meno allorquando vi sia una modifica delle opere da eseguire (e quindi una modifica dell'oggetto del contratto) che comporti la necessità di maggiori (ovvero minori) quantità di opere o lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo e della conseguente formulazione dell'offerta da parte dell'appaltatore, oppure vi sia una variazione delle specifiche tecniche, previste nel progetto facente parte del contratto, che, allo stesso modo di cui sopra, variando l'oggetto del contratto, comportino maggiori o minori costi ed oneri per l'appaltatore. La Corte di Cassazione ritiene, in particolare, che, anche nell'ipotesi di contratto con determinazione del prezzo “a corpo” fisso e invariabile, in quanto riferito all'opera globalmente considerata, l'appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti, il quale deve essere calcolato “a misura” limitatamente alle quantità variate, mentre le parti di opere rimaste invariate devono essere compensate secondo il prezzo “a corpo” accettato dall'appaltatore, indipendentemente dalla loro effettiva misura, atteso che un appalto “a corpo” non può trasformarsi progressivamente in appalto a “misura” (cfr. Cass., n. 22268/17). Dalla prova orale, è emerso che sono stati eseguiti dei lavori extracontrattuali sulla base di apposita variante di progetto (prodotta, peraltro, dalla stessa opponente, all. n. 17 del fascicolo di parte attrice).
I testi e hanno confermato le Testimone_1 Tes_2 circostanze in ordine all'esecuzione delle opere, anche extracontrattuali, in virtù delle indicazioni fornite dalla committenza e dal direttore dei lavori nonché circa la sospensione dei lavori a causa delle problematiche connesse alla sicurezza sul cantiere. Ciò appare confermato anche dalla documentazione in atti, ovvero dalla concessione in variante del 2011 che è successiva alla stipula dell'appalto del 2010 e che, pertanto, diversamente da quanto dedotto da parte opponente, non poteva ricomprendere i lavori preventivati nell'accordo negoziale pregresso intercorso tra le parti. Risulta anche l'emissione di un ordine di demolizione che ha riguardato l'immobile dell'opponente. Ciò consente di ritenere l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste , marito dell'attrice, il quale ha Testimone_3 affermato che la variante era stata precedente all'inizio dei lavori e che, comunque, l'impresa non aveva compiuto i lavori del contratto, demolendo, invece, l'immobile. Invero, tali dichiarazioni risultano inattendibili anche sulla base delle risultanze della c.t.u. che hanno dato atto dell'esecuzione di parte dei lavori contrattualizzati e di alcuni lavori extra, deducendo, altresì, che il crollo dei muri esterni dell'immobile originari non fosse, esclusivamente, imputabile all'impresa appaltatrice. Peraltro, l'impresa ha dedotto di avere dovuto sospendere i lavori per ragioni di sicurezza e, in particolare, per la mancata consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte della committenza, circostanza confermata dai testi di parte opposta.
Tale fatto non risulta diversamente smentito, in quanto, seppure il teste abbia genericamente negato la circostanza, in atti non Tes_3 risulta depositato dalla committenza il Piano richiesto e, da ciò, occorre dedurre la mancanza dello stesso ovvero, comunque, la mancata consegna all'appaltatore il cui comportamento di eventuale sospensione dei lavori appare giustificato ed incolpevole. Ne consegue la non imputabilità del mancato completamento delle opere e dell'eventuale inadempimento in capo all'appaltatore nonché l'impossibilità di ritenere risolto il contratto di appalto per inadempimento dell'impresa, con rigetto delle relative domande riconvenzionali dell'opponente. Sul punto, si ricorda che, nell'appalto, la risoluzione contrattuale è ammessa solo nel caso in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla sua destinazione, in quanto affetta da vizi che incidono notevolmente sulla struttura e funzionalità della stessa. Al contrario, se i vizi sono facilmente eliminabili, il committente può solo ottenere, alternativamente, uno dei provvedimenti previsti dall'art. 1668 c.c.. Sotto il profilo probatorio ciò si traduce in uno specifico onere a carico del committente, che dunque dovrà provare la natura e l'entità del vizio lamentato in modo da dimostrare la totale inadeguatezza dell'opera alla sua destinazione (Trib. Bergamo, 5 ottobtr 2023, n. 2023). Né l'opponente può avvalersi della risoluzione di diritto di cui all'art. 20 del contratto. In tema di contratti, la clausola risolutiva espressa non determina automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, è invece necessario, per l'art. 1218 c.c., l'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa. Dunque, pure in presenza della clausola risolutiva espressa, per il contraente non inadempiente vige il precetto generale ex art. 1375 c.c., il quale gli impone in primis di valutare la condotta di controparte in tale prospettiva collaborativa;
quindi, sarà il giudice a dover valutare le condotte in concreto tenute da entrambe le parti del rapporto obbligatorio, e, se da tale valutazione risulti che la condotta del debitore, pur realizzando sotto il profilo materiale il fatto contemplato dalla clausola risolutiva espressa, è conforme al principio della buona fede, ciò lo condurrà ad escludere la sussistenza dell'inadempimento tout court e, quindi, dei presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto
(Cass., n. 2553/2007; Cass., n. 23868/2015). Sebbene, dunque, le parti abbiano contrattualmente stabilito che l'inadempimento di un'obbligazione possa provocare in via potestativa la risoluzione del contratto, detto inadempimento deve essere effettivo, perché la previsione negoziale è da interpretare ed eseguire secondo buona fede. Nella specie, la sospensione dei lavori, da parte dell'impresa, appare riconducibile ad un problema di sicurezza del cantiere. Ancora, la presenza di vizi inficianti l'adeguatezza dell'opera nella parte in cui è stata realizzata dall'impresa e tale da giustificare la risoluzione del contratto, non è stata dimostrata, anzi risulta smentita dalle risultanze della c.t.u.. In particolare, dalla consulenza tecnica, è emerso quanto segue. I lavori previsti nel contratto di appalto a corpo dell'11 febbraio 2010 e specificamente indicati nell'allegato “B” risultavano essere:
1. Scavo di sbancamento compreso trasporto a rifiuto e il carico sul mezzo di trasporto, tutto compreso e nulla escluso.
2. Demolizione, compreso trasporto a rifiuto del materiale in esubero ed il relativo carico sul mezzo di trasporto, tutto compreso e nulla escluso.
3. Realizzazione massetto sotto platea fondazione in opera tutto compreso e nulla escluso.
4. Fornitura e posa in opera di guaina impermeabilizzante sotto fondazioni in opera tutto compreso e nulla escluso.
5. Fornitura e posa in opera di guaina impermeabilizzante pareti in opera tutto compreso e nulla escluso.
6. Realizzazione travi fondazione, travi 1° impalcato, travi 2° impalcato, travi copertura, scala e pensilina, in conglomerato cementizio armato, confezionato con cementi tipo R 325 Tipo rck 30, tutto compreso e nulla escluso.
7. Costruzione muro di sostegno e contenimento, di ml. 25,00 per altezza ml. 350-4,00 circa, in conglomerato cementizio armato, confezionato con cementi tipo R 325 Tipo rck 25, per sistemazione esterna, compreso contromuro, di pari lunghezza ed altezza, in pietra a faccia vista e conglomerato, tutto compreso e nulla escluso.
8. Costruzione muro di contenimento e sistemazione esterna, in sopraelevazione dell'esistente adiacente la strada Provinciale, della lunghezza di ml. 30,00 ed altezza ml. 1,00 circa in pietra a faccia vista e conglomerato
9. Fornitura in opera di ferro lavorato per conglomerato cementizio armato in opera tutto compreso e nulla escluso per travi di fondazione, travi 1° impalcato, travi 2° impalcato, travi copertura, muro a piano terra lato monte del fabbricato, fondazione ed elevazione muro per sistemazione esterna (ml. 25,00 per altezza
3,50-4,00 circa), tutto compreso e nulla escluso. 10. Realizzazione di solai a struttura mista in cemento armato e laterizi o blocchi in conglomerato leggero aventi funzione statica con il conglomerato, o in travetti di conglomerato cementizio semplice o precompresso e laterizi, o blocchi in conglomerato leggero, caldana in conglomerato cementizio rck 25 di almeno 4 cm., barre di armatura sia longitudinali che trasversali, tutto compreso e nulla escluso (i solai previsti sono 3 (tre): sulle travi di fondazione, sulle travi 1° impalcato e sulle travi 2° impalcato)
11. Realizzazione tetto composto da: Travi in abete per la parte interna e perline anch'esse in abete;
Travi in larice per la parte esterna e relative perline anch'esse in larice (sporgenga); Pann.
OSB; il tutto ricoperto da un telo (barriera a vapore); successiva listellatura e messa in opera di tegole curve (maestrale antichizzato); Grondaie, Scossaline e Pluviali in rame, compresi i pezzi speciali (curve, semicurve e quant'altro necessario), anch'essi in rame, tutto compreso e nulla escluso.
12. sia per tutto il fabbricato, sia per i muri di Parte_3 sistemazione esterna.
13. Ponteggi. Il prezzo richiesto per tutti i suddetti lavori, stabilito a corpo e non a misura, era di euro 120.000,00 (Euro centoventimila) esclusa
I.V.A.. I suddetti lavori facevano riferimento alla concessione edilizia n.
12 del 31/08/2009 rilasciata dal comune di S. Angelo di Brolo e relativa ai lavori di “Ristrutturazione di un fabbricato per civile abitazione, sito in località Perrizzi del comune di S. Angelo di brolo” ed alla autorizzazione del Genio Civile ai sensi della L. 64/1974 artt. 17 e 18 e L. 1086/1971 art. 4, protocollo in uscita n. 18619 del 21/06/2010, quest'ultima successiva alla data del contratto d'appalto. Occorre evidenziare che già negli elaborati dei calcoli approvati in data successiva a quella del contratto di appalto, c'era una differenza tra il progetto originario (di riferimento per il contratto),
e quello successivo (con un piccolo allargamento di circa 1 metro da 4 a 5 metri), e l'integrazione richiesta dal , in cui Org_1 risulta interamente modificato nello stato di fatto l'intero profilo ed il terrapieno antistante al fabbricato, la cui larghezza originaria veniva aggiornata a soli metri 1,80, mentre nello stato di progetto, il suddetto terrapieno veniva portato a metri 8,10, quindi ben 6,30
m più largo, con la nuova previsione di un muro su pali a valle.
Negli elaborati presentati al Genio Civile non erano previsti né il consolidamento del setto murario in comune con il fabbricato residuo, nè il sopralzo del preesistente muro lungo la strada provinciale 140. Da quanto esposto, emerge che, molto probabilmente, l'esigenza della variante ed il rallentamento dei lavori è dovuto ad un difetto progettuale, tanto che si è resa necessaria una modifica incisiva del progetto inizale. Alla luce degli aggiornamenti progettuali evidenziati e promananti dalla stessa committenza, secondo il consulente tecnico si sarebbe dovuto integralmente modificare il contratto d'appalto, compatibilmente con gli ulteriori lavori originariamente non previsti. Orbene, la tipologia di appalto a corpo è una forma di contratto nella quale il costo dell'opera è fisso e determinato globalmente, ma viene calcolato inizialmente sulla base di una valutazione delle attività previste nel progetto, ovvero di un computo metrico estimativo.
Infatti, il progettista deve determinare il peso percentuale di ciascuna partita contabile rispetto alla totalità dell'opera, mediante il rapporto della somma dei dati economici raggruppati per ciascuna delle partite contabili ed il costo totale del computo metrico estimativo. Le lavorazioni effettivamente realizzate dall'impresa, con riferimento al computo metrico allegato al contratto, in particolare risultano essere state accertate nelle seguenti: demolizione fabbricato v/p; scavo di sbancamento e trasporto a rifiuto;
Conglomerato cem. per massetto a kg 200; guaina sotto fondazioni;
conglomerato cem. per c.a. Rck 250 per il muro;
acciaio in barre per muro;
casseformi per muro in c.a.; sopraelevazione muro in pietrame;
ponteggi sopraelevazione muro.
Il tutto per un importo di euro 37.881,25 oltre IVA (v. relazione tecnica, pag. 8). A tale somma, va aggiunto l'importo dei lavori extra contrattuali relativi alla modifica riportata nell'integrazione del Genio Civile e quelli non preventivati. Con riferimento a questi ultimi, il c.t.u. ha, in particolare, modulato un computo metrico estimativo con riferimento al consolidamento del setto murario in pietrame relitto, in comune con il fabbricato adiacente, del muro in c.a. su pali a valle del fabbricato, alle due tipologie di muri a sbalzo in c.a., sempre a valle del fabbricato ed alla sistemazione delle aree di pertinenza del fabbricato. Per far ciò si è fatto riferimento agli elaborati esecutivi presentati al Genio Civile ed al prezziario anno 2009. Org_2
I lavori extracontrattuali sono stati commissionati dall'opponente sulla base delle risultanze delle dichiarazioni rese, in via concorde dai testi e . Peraltro, trattasi di CP_1 Tes_2 lavorazioni svolte sulla base di apposita variante di progetto presentata dalla stessa committente.
Ove trattasi di lavori extra contratto in senso stretto (cioè differenti ed ulteriori rispetto a quelli originariamente previsti) essi
- al pari di un nuovo contratto - vincolano le parti e, ove trattasi di varianti ordinate dalla parte committente all'appaltatore spetta comunque il compenso per i maggiori lavori ai sensi dell'art. 1661 c.c. (Trib. Pesaro sez. I, 7 giugno 2018, n. 646).
In virtù del computo metrico formulato dal consulente tecnico, in assenza di un nuovo contratto di appalto idoneo a ricomprendere le ulteriori opere (v. all. C alla c.t.u. – Computo metrico estimativo), l'ammontare dei lavori eseguiti in più è stato determinato nella somma pari ad euro 84.349,50 oltre IVA. A tale importo, vanno aggiunte le somme precedentemente quantificate, derivanti dal contratto d'appalto e pari ad euro 37.881,25 oltre IVA, per un totale di euro 122.230,75 oltre IVA. I pagamenti effettuati dall'opponente risultano pari ad euro 76.923,08 ai quali è stata applicata un'aliquota IVA del 4%. Pertanto, l'ammontare residuo dei lavori ammonta ad euro 122.230,75 - euro 76.923,08 = euro 45.307,67. Il c.t.u. ha, inoltre, riscontrato l'avvenuto crollo di alcuni preesistenti maschi murari che in progetto erano previsti da inglobare nel nuovo fabbricato. Nell'elaborazione della consulenza, in ogni caso, e nella determinazione del saldo si è tenuto conto dell'assenza delle lavorazioni inerenti ai muri crollati.
È risultato, inoltre, che a seguito del crollo, in data 12 ottobre 2011, è stata emessa un'ordinanza di sospensione dei lavori da parte del responsabile dell'area tecnica del Comune di S. Angelo di Brolo.
Pertanto, è stato redatto un progetto in variante a cui è seguita la nuova concessione edilizia in variante n. 2 del 31 marzo 2011 e la conseguente autorizzazione del Genio civile prot. 16428 del 25 maggio 2011. Il c.t.u. non ha potuto determinare se il crollo fosse imputabile ad una preesistente carenza strutturale, in mancanza dei dovuti consolidamenti, all'imperizia dell'impresa o ad una deliberata volontà di demolizione.
In ogni caso, nelle risposte alle osservazioni delle parti, che si richiamano (pag. 2 delle risposte ai rilievi), il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che manca negli elaborati progettuali un piano di demolizione della preesistente costruzione, e dei particolari esecutivi sul puntellamento dei setti da non demolire. In tali condizioni, ha concluso che il crollo, “se non deliberato”, non può essere attribuito interamente all'impresa esecutrice, in quanto alla stessa non sono state impartite le necessarie direttive di esecuzione dal Direttore dei Lavori. Tali circostanze come chiarito sono emerse anche dalle prove orali escusse, con le precisazioni di cui sopra a proposito delle affermazioni, peraltro, generiche del teste . Tes_3
Per quanto riguarda, invece, l'eventuale minore lunghezza dei pali, si ricorda che la funzione del Direttore dei Lavori e del Collaudatore in corso d'opera, è quella di controllare puntualmente la corrispondenza tra gli esecutivi di calcolo e l'effettiva realizzazione degli stessi. Pertanto, la mancanza di specifici ordini di servizio all'impresa, fa presumere la corretta realizzazione delle opere strutturali.
Fermo restando quanto appurato dal consulente relativamente al crollo dei setti murari, il tecnico ha, condivisibilmente, ritenuto che non ha senso quantificare una ricostruzione degli stessi, che fra l'altro non potrebbe essere neanche eseguita, essendo già stato realizzato il graticcio di fondazioni a travi rovesce, anche in corrispondenza dell'originaria posizione dei setti preesistenti. Pertanto, alla luce di quanto esposto, non si può ritenere addebitabile all'impresa il ritardo e la sospensione dei lavori, in quanto l'imputabilità del crollo dei muri originari non è possibile, con sufficiente chiarezza, ricondurla in capo all'impresa e, comunque, non è stato provato che sia avvenuta la consegna, da parte della committenza all'impresa, del Piano di Sicurezza e Coordinamento. In questo senso, manca l'elemento soggettivo della colpa o del dolo con riferimento al ritardo e al mancato completamento dell'opera da parte dell'impresa, sicché le domande svolte dall'opponente in via riconvenzionale, ivi compresa quella inerente ai danni per ritardo e alla restituzione delle somme corrisposte in eccesso vanno rigettate.
Peraltro, non risulta provato che il mancato completamento dell'opera abbia determinato specifici danni all'attrice, che non sono stati neanche individuati se non con riferimento al crollo di cui si è già detto. Anche l'impossibilità di utilizzare l'immobile di per sé, non appare risarcibile in mancanza della prova concreta dell'entità del pregiudizio subito, nonché considerata la non imputabilità della sospensione dei lavori e tenuto conto che a, tutt'oggi, come allegato dalla stessa opponente, non risulta completato l'immobile, nonostante l'intervento di altra impresa. Sicché, si deve ritenere che il nesso eziologico tra il comportamento dell'opposto ed il mancato completamento dell'opera non risulta effettivamente integrato, ma che le problematiche potrebbero essere maggiormente collegate a difetti strutturali e di progettazione. Ancora, si precisa che l'opponente ha chiesto genericamente il risarcimento del danno anche per il ritardo (v. conclusioni dell'atto di citazione) e non anche l'applicazione della penale contrattuale. Non è possibile, pertanto, procedere all'applicazione della stessa penale, in mancanza di una esplicita domanda a tale fine, dovendosi escludere la sottrazione a tale titolo operata dal c.t.u.. Incidentalmente, si rileva che “quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, sia stato mutato l'originario piano dei lavori, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel detto contratto, vengono meno. Pertanto, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine, incombendo, in mancanza, al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite” (Cass. n. 8405/2019; Cass. n. 20484/2011).
Pertanto, nella specie, in presenza della variante, non può automaticamente applicarsi la penale originariamente concordata.
Per quanto esposto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e l'opponente va condannata al pagamento in favore dell'impresa opposta della somma di euro 45.307,67, oltre IVA come per legge, oltre interessi, che non possono decorrere in automatico dalle fatture emesse in quanto errate nell'importo. Sicché, gli interessi legali vanno calcolati dalla data di ricezione della messa in mora (12 dicembre 2011), al soddisfo. Nessuna rivalutazione può applicarsi trattandosi di debito di valuta. Quanto alle spese di lite, si rileva che, in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, anche in caso di revoca del decreto ingiuntivo, occorre aver riguardo all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite, sicché il credito opposto non può che ritenersi parzialmente vittorioso (Cass., n. 24482/2022).
Pertanto, nel caso in esame, le spese di giudizio, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza vanno compensate in ragione di un quarto con condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta della residua quota, liquidata come da decreto ingiuntivo per le spese della fase monitoria e come da dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022 per la presente fase di opposizione
(tenuto conto del valore della causa compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, con istruttoria, parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, nonché considerata la riduzione delle somme richieste), disponendo la distrazione in favore dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello. Le spese di c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste, per un quarto a carico delle parti in solido, e per la restante quota a carico dell'opponente.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 595/2012 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 73 emesso dal
Tribunale di Patti in data 5 aprile 2012, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo e, per l'effetto, condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di euro 45.307,67, oltre IVA come per legge, oltre interessi legali dal
12 dicembre 2011 al soddisfo;
- rigetta le domande riconvenzionali proposte dall'opponente;
- condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, di tre quarti delle spese della fase monitoria che liquida in euro 253,50 per esborsi, euro 495,00 per diritti ed euro 375,00 per onorari, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello e dichiarando compensata la residua quota;
condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, di tre quarti delle spese della presente fase di opposizione, liquidate in euro 34,13 per esborsi ed euro 2.856,75 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge disponendo la distrazione in favore dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello e dichiarando compensata la residua quota. Pone le spese di c.t.u. liquidate separatamente, per un quarto a carico delle parti in solido, e per la restante quota a carico dell'opponente. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Patti, 3 giugno 2024
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)