CA
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/12/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. NT BE OL Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr. Giuseppe De Gregorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1304/2020 R.G. avente a oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702-bis Cpc del Tribunale di CA del 7 agosto 2020
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), residente a [...] e quivi C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Laura Morreale che la rap-
presenta e difende per mandato conferito con procura allegata all'atto introdut-
tivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
IL
di corso Vittorio di Controparte_1 Controparte_2
CA (C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tem- P.IVA_1
pore (nato a [...] il [...] – C.F: Parte_2 [...]
– e ivi residente in [...]), ivi elettivamente do- C.F._2
miciliato presso lo studio dell'avv. Rino Ciancimino che lo rappresenta e di-
fende per mandato conferito con procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di questo grado del giudizio
1 APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la appellante
Ritenere e dichiarare per tutte le ragioni illustrate in parte narrativa la responsabilità risarcitoria ex artt. 2043, 2051, 2055, 2059, 1223, 2056 Cc del condominio di in CA, corso Vittorio Emanuele n. 117, dal Controparte_1
2007 a tutt'oggi;
per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni specificati in parte narrativa e quantificati nella complessiva somma di €160.154,82 di cui:
€108.488,16 e/o la somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa in esito all'invocata consulenza tecnica d'ufficio, per il danno patrimo-
niale da lucro cessante, ed €51.666,66 e/o la somma minore o maggiore deter-
minata dal giudicante anche in via equitativa ex art. 1226 Cc, per il danno non patrimoniale, il tutto sulla somma rivalutata oltre interessi legali di mora ex art. 1284, comma 6°, Cc fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per l'appellato
In via preliminare: dichiarare l'interruzione del procedimento per morte dell'appellante;
in via principale e nel merito:
- dichiarare illegittimo e quindi inammissibile l'appello promosso dalla sig.ra perché infondato e pretestuoso, per tutte le Parte_1
ragioni già esposte, dedotte ed articolate nella comparsa di costituzione e rispo-
sta, che qui deve intendersi integralmente richiamata;
- confermare in ogni sua parte l'ordinanza emessa nel proc. R.G.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 616/2018 dal Tribunale di CA in persona del giudice unico dr.ssa Bandini,
perché legittima e fondata e priva di ogni vizio logico giuridico;
- condannare parte appellante alle spese del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza ex art. 702-bis Cpc del 7 agosto 2020, il Tribunale di
CA ha respinto la domanda di che aveva chie- Parte_1
sto la condanna del Controparte_3
dello stesso centro a risarcirle il danno conseguente all'im-
[...]
possibilità di utilizzare il proprio appartamento esistente in quello stesso stabile a causa dell'omessa effettuazione di lavori di risanamento delle coperture dell'immobile.
1.1. Per la riforma dell'ordinanza ha proposto appello la dal Parte_1
canto suo, il ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 17 ottobre 2025 sono stati concessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Va, innanzi tutto, disattesa la richiesta di interruzione del processo.
2.1. Invero, l'art. 300 Cpc, dopo aver disposto che, se l'evento interrut-
tivo si è verificato dopo la costituzione, il difensore lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti (1° comma), aggiunge che «dal momento di tale dichia-
razione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costitu-
zione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente» (2°
comma).
Come evidenziato dalla migliore dottrina del diritto processo civile (di
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 cui, in ossequio a quanto disposto dall'art. 118 disp. att. Cpc, si omette l'indi-
cazione nominativa), è implicito in questa disposizione il rilievo che il procu-
ratore, se non compie la dichiarazione dell'evento, così evitando l'interruzione del processo – che prosegue nei confronti della parte che ha subito l'evento,
fosse anche defunta –, assume su di sé ogni responsabilità conseguente alla mancata interruzione nell'ipotesi in cui tale comportamento non sia (come il più delle volte accade) concordato con coloro ai quali spetta proseguire il pro-
cesso.
Si è molto discusso in dottrina per determinare il fondamento sistema-
tico di questa disposizione. Si parla di sopravvivenza, alla morte del mandante,
del mandato al difensore, oppure di tacita conferma del mandato da parte dei legittimati alla prosecuzione del processo, e si è anche richiamato il dominium
litis del difensore, che così acquisirebbe ogni potere.
In realtà, non sembra necessario ricorrere a questi o ad altri istituti per spiegare un fenomeno che ha già, nella sua disciplina, i suoi precisi lineamenti.
Se si tiene presente il modo con il quale la legge struttura e regola la posizione della parte nella sua complessità e nella sua funzionalità facendo perno sull'uf-
ficio del difensore, appare evidente come la legge proprio su questo ufficio fac-
cia affidamento, non perché esso abbia a sostituirsi alla parte o ad assorbirne i poteri, ma semplicemente perché provveda, nei tempi e nei modi che riterrà
opportuni, alla reintegrazione della parte e alla prosecuzione del processo.
2.1.1. Si tratta di impostazione pacifica anche in giurisprudenza.
Già Cass. 3664/1980, confermando le proprie pronunce 1307/1978 e
4291/1978, aveva affermato che l'interruzione del processo per morte della parte è preordinata a garanzia dei successori della parte defunta e non può
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 essere dichiarata d'ufficio, ma si verifica solo se il procuratore della parte de-
ceduta renda nota la causa dell'interruzione e chieda che questa sia dichiarata,
da ciò discendendo che la controparte non può dolersi della mancata interru-
zione del processo.
Successivamente, Cass. 1742/1984 ha ribadito che l'interruzione del processo per la morte della parte costituita in giudizio a mezzo di procuratore non si verifica automaticamente, ma consegue solo alla dichiarazione o alla no-
tificazione dell'evento alle altre parti per iniziativa del procuratore;
dunque –
prosegue la citata pronuncia –, se il procuratore abbia continuato a svolgere il suo mandato, l'interruzione del processo non può verificarsi, anche se il giudice e la controparte siano venuti a conoscenza aliunde del decesso, sicché il giudi-
zio si svolge validamente nei confronti della parte defunta, che, nel processo, è
considerata come ancora in vita.
Più recentemente, Cass. 14465/2021 (richiamata nella memoria di re-
plica a firma del Legale della ha così motivato l'accoglimento del Parte_1
ricorso per cassazione avverso la sentenza di una Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile l'appello sul rilievo che la parte era deceduta prima della proposizione dell'impugnazione, senza che l'evento fosse stato dichia-
rato: «La sentenza della Corte di Appello non ha tenuto in alcun conto la giu-
risprudenza nomofilattica, e oramai risalente, di questa Corte (Sez. U, n. 15295
del 4 luglio 2014 Rv. 631466 - 01 e successivamente Cass. n. 710 del 18 gen-
naio 2016 Rv. 638231 - 01): “In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrat-
tività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giu-
dice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impu-
gnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, 4° comma, Cpc”».
3. Va, invece, accolta l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale effettuata dal appellato all'atto di costituirsi, impin- CP_1
gendo la stessa nel divieto di nova in appello sancito dal 3° comma dell'art. 345
Cpc.
Né può ritenersi che per l'appellato ricorra comunque la possibilità di effettuare detta produzione ai sensi dello stesso art. 345, il quale – com'è noto
–, in deroga al richiamato generale divieto, ammette tale produzione nel caso in cui la parte dimostri di non aver potuto procedere alla stessa «nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile».
Invero, trattandosi di verbali di assemblee condominiali svoltesi tra il
2016 e il 2018, i relativi documenti potevano e dovevano essere prodotti già in primo grado (si ribadisce che la decisione del Tribunale è del 7 agosto 2020);
ciò non avvenne per la contumacia del il quale non può, dunque, CP_1
invocare una causa a essa non ascrivibile per procedere alla (tardiva, eppure
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
6 talora consentita) produzione documentale.
4. Può, dunque, passarsi all'esame del merito dell'appello, con il cui primo motivo – intitolato «Sull'assolvimento dell'onus probandi ex art. 2697
Cc da parte della ricorrente/odierna appellante» – ci si duole che il Tribunale
abbia respinto la domanda di risarcimento per difetto di prova del danno.
Al riguardo, così (fra l'altro) si deduce:
«L'odierna appellante, contrariamente a quanto erroneamente asserito
nell'ordinanza impugnata, depositava nel proprio fascicolo informatico del
giudizio di prime cure copiosa documentazione comprovante per tabulas la
compresenza dei quattro elementi oggettivi e soggettivi posti a fondamento
dell'azione risarcitoria spiegata, dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio di
primo grado, e segnatamente:
a. il fatto storico lesivo generatore della pluralità di danni patiti dalla
occorso nel 2007, consistente nell'inagibilità dell'appartamento Parte_1
cagionata dall'illecito permanente per la protratta omessa manu- Parte_1
tenzione delle coperture condominiali;
b. gli specifici danni o pregiudizi di cui viene chiesto ristoro causati dal
predetto unico evento lesivo e cioè: il danno da lucro cessante per mancato
guadagno per non avere potuto la locare l'immobile de quo ed il Parte_1
danno non patrimoniale per il mancato godimento dell'immobile perché inagi-
bile e di cui l'odierna deducente è stata totalmente privata dal 2007, con le-
sione del diritto/interesse all'abitazione, quando i Vigili del Fuoco dopo avere
accertato il cedimento delle travi di sostegno delle coperture condominiali
all'interno dell'appartamento hanno diffidato l'appellante a non Parte_1
usare il proprio immobile, a salvaguardia e per l'incolumità di cose e persone;
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
7 c. il nesso di causalità, ovverosia la relazione che lega il fatto lesivo
(inagibilità dell'appartamento per la protratta omessa manuten- Parte_1
zione delle coperture condominiali) al danno di cui viene chiesto ristoro;
d. la colpevolezza (se non il dolo) del resistente. CP_1
Risulta, poi, incontestabilmente provato che l'agenzia immobiliare Si-
kim Srl, cui la aveva conferito incarico di locare il proprio immo- Parte_1
bile, con la richiamata nota del 15 gennaio 2007, ha comunicato la rinunzia al
mandato a causa del dissesto dell'appartamento attoreo. Sotto tale profilo, ap-
pare davvero singolare – e non se ne comprende il senso logico, ancora prima
che giuridico – l'asserzione (in motivazione) secondo cui non sarebbe stato
oggetto di prova “... né quando sia stato conferito l'incarico ma soprattutto non risulta se mai l'appartamento sia stato locato”. Tali circostanze sono, infatti,
manifestamente prive di conducenza e di rilevanza ai fini del decidere.
Costituisce, pertanto, oggetto di prova l'impossibilità oggettiva per la
ricorrente di utilizzare l'immobile de quo concedendolo in locazione perché
inagibile, traendone i relativi frutti civili, stante la conclamata assoluta inido-
neità del bene al pacifico godimento a fini abitativi da parte di terzi e di chic-
chessia».
4.1. Con il secondo motivo – intitolato «Sull'inesistenza di un prece-
dente giudicato in relazione alle medesime domande ed al medesimo fatto sto-
rico» – si sostiene che dalla «lettura delle sentenze n. 71/2012 del Tribunale di
CA e n. 2455/2018 dell'adita Corte, conclusive dei due gradi del giudizio risarcitorio intrapreso dalla nel 2004 in danno del ap- Parte_1 CP_1
pare evidente che le conclusioni formulate dalla ed ivi accolte at- Parte_1
tengono e si riferiscono al danno materiale patito dal proprio immobile a causa
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
8 delle infiltrazioni d'acqua provenienti dalle coperture condominiali […].
Da quanto precede discende, pertanto, che l'ordinanza impugnata me-
rita integrale riforma anche in ordine all'errata motivazione secondo cui l'odierna appellante “… tra l'altro, aveva già proposta azione risarcimento
danni con il condominio ai sensi degli artt. ex artt. 2043, 2051, 2055, 2059,
1223, 2056 Cc”».
4.2. Il terzo motivo è intitolato «Sulla quantificazione del danno patito»;
in esso si afferma, quanto all'an della pretesa risarcitoria, che «non v'è dubbio che la signora ha subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio Parte_1
per non avere potuto locare, date le condizioni sopra descritte e comprovate dalla copiosa documentazione in atti, l'appartamento de quo». In ordine, poi, al
Con quantum debeatur, si aggiunge che «il consulente tecnico d'ufficio ha cal-
colato nel giudizio di primo grado, anche sulla scorta della consulenza tecnica di parte redatta dall'ing. in atti, a titolo di canoni locativi dell'im- Persona_1
mobile per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 aprile 2019 la complessiva somma pari ad €127.582,00 oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalu-
tata a partire da ciascuna annualità e fino all'effettivo saldo».
Nel motivo si sostiene inoltre quanto segue: «Deve, altresì, affermarsi la responsabilità risarcitoria del per il danno non patrimoniale per CP_1
la lesione del diritto/interesse all'abitazione, di per sé tutelato dall'ordinamento giuridico, atteso che la non ha patito un mero disagio o fastidio per Parte_1
non avere potuto e per non potere utilizzare temporaneamente qualche stanza e/o parte della propria abitazione, bensì essa è stata privata del diritto di abitare l'intero appartamento per tredici anni, dal 2007 a tutt'oggi. […]
Pertanto, il appellato, in riforma dell'impugnata ordinanza, CP_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
9 dovrà essere, altresì, condannato a corrispondere la somma di €5.000,00 per ciascun anno dal 2007; quindi per il periodo 2007-2019 la complessiva somma di €60.000,00 cui deve aggiungersi l'ulteriore somma di €3.750,00 per i primi
9 mesi dell'anno 2020».
4.3. Dal canto suo, il Condominio appellato espone:
- a seguito della pronuncia della richiamata sentenza n. 2455/2018, i condòmini pagarono alla a titolo di risarcimento per i danni dalla Parte_1
stessa patiti nella sua proprietà immobiliare, quanto stabilito da questa Corte,
ma la stessa non procedeva, «poi, ad effettuare alcun lavoro di ri- Parte_1
strutturazione, contribuendo così all'aggravarsi della rovina delle parti comuni e dello stesso appartamento di sua proprietà, mostrando inerzia, incuria e disin-
teresse rispetto a quanto invece rivendicato dalla stessa nelle varie domande giudiziali»;
- «malgrado l'inizio dei lavori fosse già stato programmato da anni e fosse sempre presente tra i punti all'ordine del giorno di diverse assemblee con-
dominiali, la sig.ra non hai mai fattivamente contribuito alla sua Parte_1
celere realizzazione, anzi, ne ha sempre ostacolato la realizzazione: non pre-
senziando alle riunioni o presenziando ed assentandosi prima dell'approva-
zione di quello specifico punto o sollevando vizi nelle delibere, come si evince da una nota redatta dall'amministratore del Condominio, dr. »; Parte_2
- «una delle cause dell'interruzione dei lavori di ristrutturazione dell'im-
mobile che si sono arrestati è stata la mancanza di fondi utili a poter pagare la ditta appaltatrice;
tra i soggetti morosi, paradossalmente, la stessa appellante,
che dal maggio del 2017 non ha più versato le proprie quote relative ai lavori di ristrutturazione tanto attesi e nonostante la stessa, come sopra detto, aveva
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
10 ricevuto un ingente importo dai condomini in seguito alla causa di risarcimento instaurata nel 2004».
4.4. Infine, nella comparsa conclusionale della così si replica Parte_1
a quanto appena esposto: «È assolutamente inveritiera l'asserta disponibilità
dei condomini “di volere celermente portare avanti la ristrutturazione” ed il risanamento delle dette coperture condominiali;
è, infatti, vero il contrario che risulta, fra l'altro, comprovato dai verbali negativi delle assemblee condomi-
niali indette negli anni dal 2012 al 2017, in atti, perché i condomini non vi par-
AV (con esclusione della , come continuano a fare tutt'oggi, Parte_1
come risulta dal verbale dell'ultima assemblea condominiale indetta per il giorno 8 ottobre 2025 andata deserta, oggi prodotto».
4.5. Così riassunte le articolare difese delle parti, si osserva quanto se-
gue.
4.5.1. ha chiesto la condanna del condomi- Parte_1
nio di di corso Vittorio Emanuele n. 117 di CA al Controparte_1
risarcimento del danno per l'impossibilità di concedere in locazione l'apparta-
mento che insiste nello stabile, ciò addebitando all'omessa manutenzione delle coperture condominiali.
Il Tribunale ha respinto l'istanza, così motivando: «A supporto di tale
domanda [la ha posto, a parte le numerose diffide e gli atti riguar- Parte_1
danti i rapporti con il Condominio ed i singoli condomini pro tempore del con-
domino, solo la nota dell'Agenzia Sikim Srl che rinuncia all'incarico, ma non
risulta né quando sia stato conferito l'incarico ma soprattutto non risulta se
mai l'appartamento sia stato locato. […]
E, tra l'altro, aveva già proposta azione risarcimento danni con il
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
11 ai sensi degli artt. ex artt. 2043, 2051, 2055, 2059, 1223, 2056 Cc». CP_1
4.5.2. Tale motivazione non può condividersi.
4.5.3. Come si legge nell'atto di appello si legge, effettivamente, «men-
tre il primo giudizio intrapreso dalla nel 2004 aveva ad oggetto il Parte_1
risarcimento del danno emergente patito a seguito delle infiltrazioni verificatesi negli anni antecedenti il 2004 [quello richiesto nel giudizio deciso da questa
Corte con la sentenza 2455/2018; nota dell'estensore di questa sentenza], il presente contenzioso ha invece ad oggetto il risarcimento del danno per lucro cessante e del danno non patrimoniale derivante dal mancato godimento per il definitivo dissesto (inagibilità) dell'immobile verificatosi a far data dal 2007».
4.5.4. Ciò posto, ritiene questa Corte che dal compendio probatorio in atti possa desumersi che la non poté utilizzare il proprio immobile Parte_1
a causa dello stato deteriorato delle parti comuni dell'edificio condominiale.
4.5.5. Invero, dai numerosi documenti prodotti dalla in Parte_1
primo grado si ricava che:
- il 18 settembre 2007 i Vigili del Fuoco di CA avevano rilevato che nell'appartamento della i tetti erano «tutti lesionati e presentavano Parte_1
evidenti segni di infiltrazioni di acqua», mentre «le travi del tetto di una stanza
Cont
[erano] cedute con un avvallamento di almeno mezzo metro», tant'è che la bornone veniva diffidata dall'utilizzo di quella stanza;
- stante la (dedotta) inerzia dell'amministratore del Condominio, con ricorso datato 25 febbraio 2009 la chiedeva al Presidente del Tribu- Parte_1
nale di CA la nomina di un amministratore giudiziario dello stesso Condo-
minio;
- il 15 novembre 2012 i Vigili del Fuoco di CA riscontravano il
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
12 parziale crollo di un sottotetto dell'edificio;
- così, con provvedimento del 27 novembre 2012, il Sindaco di CA
ordinava alla l'immediato sgombero dei locali della sua unità im- Parte_1
mobiliare «oggetto del crollo del solaio»;
- il 7 novembre 2014 il diffidava l'amministratore Controparte_6
del Condominio a effettuare le opere idonee ad assicurare l'incolumità pubblica e privata;
- con ordinanza sindacale del 6 maggio 2015 veniva disposto lo sgom-
bero le unità immobiliari del primo e del secondo piano dello stabile, con invito a eseguire le opere necessarie ad assicurare la pubblica e privata incolumità;
- i Vigili del Fuoco, a seguito di intervento del 29 novembre 2016, atte-
stavano il perdurare della situazione di dissesto del secondo piano (quello di proprietà della;
Parte_1
- con nota datata 5 dicembre 2016 indirizzata all'amministrazione del
Condominio, il reiterava la diffida all'esecuzione delle Controparte_6
opere atte a eliminare la situazione di pericolo per la pubblica e privata incolu-
mità;
- nella relazione del consulente tecnico d'ufficio del Pubblico Ministero
di CA, dalla quale emerge lo stato di generale degrado dell'edificio, si legge
(per quel che più interessa in questa sede): «Le acque meteoriche che si inca-
nalano non riescono a defluire pienamente dai pluviali poiché questi ultimi sono a loro volta ostruiti da scorie e guano di piccioni e pertanto le stesse ristagnano e data l'usura della guaina di impermeabilizzazione penetrano ulteriormente nelle coperture e nella muratura perimetrale.
ln particolare tale fenomeno si verifica nelle coperture sovrastanti
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
13 l'appartamento dove la pulizia delle grondale dei pluviali e il ripri- Parte_1
stino della guaina di impermeabilizzazione non avviene da anni, e ciò giustifica la presenza di macchie di umido sul prospetto principale».
Il consulente aggiungeva che «i fenomeni di degrado sopra elencati sono attribuibili non solo alla vetustà dell'immobile ma soprattutto e indubbia-
mente all'assenza di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ai mancati interventi di risanamento e consolidamento di cui il palazzo necessita da tempo»; tant'è che concludeva affermando che «le parti comuni di CP_1
e in particolare il corpo scala i prospetti retrostanti e le coperture, mi-
[...]
naccia[va]no rovina».
Il consulente del Pm, pur dando atto che nel 2012 e nel 2015 erano stati effettuati alcuni interventi, comunque riteneva che gli stessi «non [erano] suf-
ficienti a risolvere le criticità dell'immobile».
Infine, in quella relazione si rilevava che con nota del 12 dicembre 2012
l'ufficio del Genio Civile aveva evidenziato che i tetti di copertura dell'immo-
bile presentano un avanzato stato di degrado strutturale.
4.5.6. Per quanto precede può dunque pervenirsi – come detto – a una prima conclusione, e cioè che la fu privata della possibilità di uti- Parte_1
lizzare il proprio appartamento e/o di concederlo in locazione a causa della si-
tuazione di degrado (generale, e più specificamente, per quel che interessa in questa sede,) della copertura condominiale, direttamente insistente su quell'ap-
partamento.
4.5.7. Non sembra, poi, revocabile in dubbio che la responsabilità di quanto precede sia da attribuire al appellato, essendo stato lo CP_1
stesso più volte diffidato a procedere all'effettuazione delle opere di
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
14 risanamento necessarie a porre fine allo stato di degrado anche con riguardo ai lavori di copertura dello stabile, la cui condizione oggettiva impediva alla
[...]
l'utilizzo del proprio sottostante appartamento. Pt_3
4.5.8. Sul punto, si osserva inoltre che dalla stessa documentazione in atti emerge che la era presente alle assemblee convocate per il 22 Parte_1
maggio 2012, 11 luglio 2012, 4 febbraio 2013, a cui partecipava solo altro con-
dòmino (a quell'assemblea si era presentato anche il tecnico incaricato di ela-
borare i lavori per la copertura dell'edificio), 24 marzo 2016 e 21 luglio 2016
(nel cui ordine del giorno era iscritta anche la questione relativa ai lavori de
quibus).
In nessuna di quelle assemblee si riuscì a deliberare, mancando all'uopo il numero legale.
Ed è emblematico, a conferma dell'insussistenza di una responsabilità
della in ordine alla mancata effettuazione dei lavori necessari al ri- Parte_1
pristino della copertura dell'edificio (ma anche delle altre parti dell'immobile),
che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di CA, con decreto del
20 maggio 2015, citava in giudizio sedici comproprietari dello stabile per l'ipo-
tesi di reato prevista e punita dall'art. 677, 1° comma, Cp (per avere, in con-
corso tra loro, omesso di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il peri-
colo costituito dalla rovina dell'edificio), senza, però, includere la Parte_1
tra i soggetti chiamati a rispondere di quella fattispecie contravvenzionale.
4.6. Ciò posto, e passando quindi alla questione relativa alla questione relativa alla quantificazione del danno, si rileva che nell'ordinanza 14947/2023
della Cassazione si legge quanto segue: «Con precipuo riferimento alla viola-
zione del diritto di proprietà è stato in quella sede [ci si riferisce alla sentenza
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
15 33645/2022 delle Sezioni Unite;
nota dell'estensore di questa sentenza] evi-
denziato che l'evento lesivo può attingere la cosa oggetto del diritto ovvero […]
direttamente il contenuto del diritto stesso (il diritto di godere e disporre di cui all'art. 832 Cc, inteso, quest'ultimo, quale “diritto di scegliere le possibili de-
stinazioni del bene e di modificarne l'organizzazione produttiva”: pag. 11 della sentenza). In entrambi i casi, ai fini dell'attivazione della tutela risarcitoria, è
necessario si configuri una perdita o un mancato guadagno che rappresentino conseguenza immediata e diretta dell'illecito, alla stregua dell'art. 1223 Cc. Nel
secondo caso (evento lesivo incidente sul contenuto del diritto) può configu-
rarsi un “danno risarcibile [...] rappresentato dalla specifica possibilità di eser-
cizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione”. È, questo, un danno emergente che si configura anche nell'ipotesi in cui si alleghi che detto godimento sarebbe stato concesso a terzi contro un corrispettivo corrispondente ai frutti civili. In questo caso, il criterio di liquidazione equitativa utilizzabile è omogeneo, attestandosi sul valore loca-
tivo di mercato, che rappresenta – per l'appunto – il controvalore convenzio-
nalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione (si legge, a tal riguardo, a pag. 11 della sentenza, che “il godimento ha un valore economico e esso, nell'ambito di una valutazione equi-
tativa del danno, può essere il medesimo sia se il godimento è diretto, sia se è
indiretto mediante la percezione dei frutti civili per il godimento che altri abbia della cosa”).
Al lucro cessante afferiscono, invece, quelle perdite di occasioni di gua-
dagno “da collegare non al contenuto del diritto previsto dall'art. 832 Cc, ma alla titolarità del diritto”, espressioni “della possibilità di alienare quale
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
16 caratteristica di tutti i diritti patrimoniali” (pag. 10). Si tratta, in concreto, del danno conseguente alla impossibilità di vendere l'immobile o locarlo a un ca-
none superiore a quello di mercato, il quale necessita “di prova specifica, anche in via presuntiva” (pag. 11).
Dal punto di vista processuale, all'allegazione, da parte dell'attore, di una delle voci di danno suddette potrà contrapporsi la (specifica) contestazione del convenuto, la quale attiverà, in capo all'attore stesso, l'onere di provare il fatto costitutivo del risarcimento, se del caso mediante il ricorso alle presun-
zioni ovvero alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Og-
getto di prova sarà, a seconda dei casi, la perdita della possibilità di godimento
(diretto o indiretto), ovvero di alienazione o concessione in locazione del bene a canone maggiore di quello medio di mercato.
Non potendo operare il meccanismo della non contestazione per i fatti ignoti al convenuto, la necessità di prova diretta da parte dell'attore – afferma la Suprema Corte – sarà statisticamente più frequente nell'ipotesi in cui il pre-
giudizio invocato assuma le forme del mancato guadagno (ove la prova potrà
atteggiarsi sulla falsariga di quella del maggior danno, di cui all'art. 1591 Cc);
mentre, qualora a venire in questione sia il danno emergente, si assisterà, “a una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l'attore dell'onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità
del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell'occupazione abu-
siva” (pag. 26)».
4.6.1. Ora, ribadito che la ha chiesto, innanzi tutto, il risar- Parte_1
cimento del danno conseguente al lucro cessante dovuto alla inagibilità
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
17 dell'immobile, ritiene questa Corte che possa ritenersi provata la volontà della di concedere in locazione il proprio appartamento, ciò potendosi Parte_1
inferire dalla nota della Sikim Immobiliare Srl del 15 gennaio 2007, prodotta dalla stessa in primo grado, nella quale si legge, «con riferimento Parte_1
all'incarico conferito per locare l'appartamento» esistente al secondo piano del corso Vittorio Emanuele n. 117 di CA, che la stessa società rinunciava al mandato «stante l'evidente inagibilità dell'anzidetto appartamento per infiltra-
zioni d'acqua piovana».
Sotto questo profilo, è irrilevante la circostanza che non risulti «quando sia stato conferito l'incarico» (così il Tribunale): infatti, la ha chie- Parte_1
sto il risarcimento del danno proprio a decorrere dal gennaio 2007, sicché è
evidente che il dies a quo di tale richiesta viene individuato in un momento storico in cui quell'incarico era stato sicuramente già dato.
4.6.2. Deve, dunque, procedersi alla liquidazione del danno sofferto dalla a titolo di lucro cessante conseguente al mancato godimento Parte_1
dell'immobile de quo.
Al riguardo, si osserva che dalla relazione di consulenza tecnica d'uffi-
cio disposta ed espletata in primo grado, che questa Corte condivide perché
congruamente motivata e immune da vizi di carattere logico-giuridico, emerge che il danno de quo, riferito al periodo intercorrente dal 1° gennaio 2007 al 30
aprile 2019 (epoca di ultimazione dei lavori del Ctu, la cui relazione è stata depositata il successivo 22 maggio), ammontava a 127.582,00 euro.
Su tale importo, che costituisce somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, spettano dunque rivalutazione e interessi, da calcolarsi secondo i noti criteri dettati dalla sentenza della Corte Suprema n. 1712/1995 (e poi
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
18 richiamati, fra le altre, da Cass. 2745/1997, 4677/1998, 2796/2000, 7692/2001
e 19510/2005). Dunque, il singolo importo indicato anno per anno nella tabella di pag. 4 della relazione di consulenza va maggiorato degli interessi al tasso legale sull'ammontare annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat
sino alla data della pubblicazione di questa sentenza;
sul quantum così com-
plessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento.
4.7. Non può, invece, riconoscersi l'importo richiesto a titolo di danno non patrimoniale, che la ha ancorato alla «lesione del diritto/inte- Parte_1
resse all'abitazione, di per sé tutelato dall'ordinamento giuridico», e ha quindi giustificato in ragione di aver patito non «un mero disagio o fastidio per non avere potuto e per non potere utilizzare temporaneamente qualche stanza e/o parte della propria abitazione», bensì la privazione «del diritto di abitare l'in-
tero appartamento per tredici anni, dal 2007».
4.7.1. Invero, l'istanza va disattesa giacché l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante è destinato a compensare, per equi-
valente, proprio quella lamentata privazione.
4.7.2. Peraltro, se poi la avesse inteso far riferimento, piut- Parte_1
tosto, a una sofferenza interiore, comunque l'istanza andrebbe ugualmente re-
spinta: infatti, in materia di risarcimento del danno non patrimoniale conse-
guente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, la Corte Suprema ha affermato che il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione sogget-
tiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno c.d.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
19 esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-
relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile – alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale
(sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni, come modificati dalla legge annuale per il mercato e la con-
correnza del 4 agosto 2017, n. 124) – è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà natu-
ralistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costi-
tuenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass.
901/2018).
E poiché nella fattispecie è del tutto mancata la prova di un tale danno,
la richiesta di risarcimento di un (dedotto, ma non dimostrato) danno non patri-
moniale va dunque respinta.
5. Alla soccombenza, infine, segue la condanna dell'appellato al rim-
borso, alla appellante, delle spese del doppio grado del giudizio;
per la stessa ragione, sul vanno altresì poste le spese per la consulenza tecnica CP_1
d'ufficio disposta ed espletata in primo grado.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. Parte_1
702-bis Cpc del Tribunale di CA del 7 agosto 2020, così provvede:
1) condanna il Controparte_3
di CA (C.F.: ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, al pagamento alla a titolo di Parte_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
20 risarcimento del danno da lucro cessante per l'impossibilità di concedere in lo-
cazione il proprio immobile da gennaio 2007 ad aprile 2019, dell'importo di
127.582,00 euro, le cui somme dovute anno per anno, quali indicate nella ta-
bella di pag. 4 della relazione di consulenza espletata in primo grado, vanno maggiorate degli interessi al tasso legale sull'ammontare annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat sino alla data della pubblicazione di questa sentenza;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
2) condanna detto in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro tempore, al rimborso, alla appellante, delle spese dei due gradi del giudizio,
che liquida in €7.795,00, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge, quanto a quelle del primo grado, e in €4.997,00, oltre contributo uni-
ficato, spese generali e accessori di legge, quanto a quelle di questo grado;
3) pone a carico del appellato le spese per la consulenza CP_1
tecnica d'ufficio disposta ed espletata in primo grado.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 23 dicembre 2025.
Il Presidente rel. est.
NT BE OL
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. NT BE OL Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr. Giuseppe De Gregorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1304/2020 R.G. avente a oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702-bis Cpc del Tribunale di CA del 7 agosto 2020
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), residente a [...] e quivi C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Laura Morreale che la rap-
presenta e difende per mandato conferito con procura allegata all'atto introdut-
tivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
IL
di corso Vittorio di Controparte_1 Controparte_2
CA (C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tem- P.IVA_1
pore (nato a [...] il [...] – C.F: Parte_2 [...]
– e ivi residente in [...]), ivi elettivamente do- C.F._2
miciliato presso lo studio dell'avv. Rino Ciancimino che lo rappresenta e di-
fende per mandato conferito con procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di questo grado del giudizio
1 APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la appellante
Ritenere e dichiarare per tutte le ragioni illustrate in parte narrativa la responsabilità risarcitoria ex artt. 2043, 2051, 2055, 2059, 1223, 2056 Cc del condominio di in CA, corso Vittorio Emanuele n. 117, dal Controparte_1
2007 a tutt'oggi;
per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni specificati in parte narrativa e quantificati nella complessiva somma di €160.154,82 di cui:
€108.488,16 e/o la somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa in esito all'invocata consulenza tecnica d'ufficio, per il danno patrimo-
niale da lucro cessante, ed €51.666,66 e/o la somma minore o maggiore deter-
minata dal giudicante anche in via equitativa ex art. 1226 Cc, per il danno non patrimoniale, il tutto sulla somma rivalutata oltre interessi legali di mora ex art. 1284, comma 6°, Cc fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per l'appellato
In via preliminare: dichiarare l'interruzione del procedimento per morte dell'appellante;
in via principale e nel merito:
- dichiarare illegittimo e quindi inammissibile l'appello promosso dalla sig.ra perché infondato e pretestuoso, per tutte le Parte_1
ragioni già esposte, dedotte ed articolate nella comparsa di costituzione e rispo-
sta, che qui deve intendersi integralmente richiamata;
- confermare in ogni sua parte l'ordinanza emessa nel proc. R.G.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 616/2018 dal Tribunale di CA in persona del giudice unico dr.ssa Bandini,
perché legittima e fondata e priva di ogni vizio logico giuridico;
- condannare parte appellante alle spese del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza ex art. 702-bis Cpc del 7 agosto 2020, il Tribunale di
CA ha respinto la domanda di che aveva chie- Parte_1
sto la condanna del Controparte_3
dello stesso centro a risarcirle il danno conseguente all'im-
[...]
possibilità di utilizzare il proprio appartamento esistente in quello stesso stabile a causa dell'omessa effettuazione di lavori di risanamento delle coperture dell'immobile.
1.1. Per la riforma dell'ordinanza ha proposto appello la dal Parte_1
canto suo, il ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 17 ottobre 2025 sono stati concessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Va, innanzi tutto, disattesa la richiesta di interruzione del processo.
2.1. Invero, l'art. 300 Cpc, dopo aver disposto che, se l'evento interrut-
tivo si è verificato dopo la costituzione, il difensore lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti (1° comma), aggiunge che «dal momento di tale dichia-
razione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costitu-
zione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente» (2°
comma).
Come evidenziato dalla migliore dottrina del diritto processo civile (di
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 cui, in ossequio a quanto disposto dall'art. 118 disp. att. Cpc, si omette l'indi-
cazione nominativa), è implicito in questa disposizione il rilievo che il procu-
ratore, se non compie la dichiarazione dell'evento, così evitando l'interruzione del processo – che prosegue nei confronti della parte che ha subito l'evento,
fosse anche defunta –, assume su di sé ogni responsabilità conseguente alla mancata interruzione nell'ipotesi in cui tale comportamento non sia (come il più delle volte accade) concordato con coloro ai quali spetta proseguire il pro-
cesso.
Si è molto discusso in dottrina per determinare il fondamento sistema-
tico di questa disposizione. Si parla di sopravvivenza, alla morte del mandante,
del mandato al difensore, oppure di tacita conferma del mandato da parte dei legittimati alla prosecuzione del processo, e si è anche richiamato il dominium
litis del difensore, che così acquisirebbe ogni potere.
In realtà, non sembra necessario ricorrere a questi o ad altri istituti per spiegare un fenomeno che ha già, nella sua disciplina, i suoi precisi lineamenti.
Se si tiene presente il modo con il quale la legge struttura e regola la posizione della parte nella sua complessità e nella sua funzionalità facendo perno sull'uf-
ficio del difensore, appare evidente come la legge proprio su questo ufficio fac-
cia affidamento, non perché esso abbia a sostituirsi alla parte o ad assorbirne i poteri, ma semplicemente perché provveda, nei tempi e nei modi che riterrà
opportuni, alla reintegrazione della parte e alla prosecuzione del processo.
2.1.1. Si tratta di impostazione pacifica anche in giurisprudenza.
Già Cass. 3664/1980, confermando le proprie pronunce 1307/1978 e
4291/1978, aveva affermato che l'interruzione del processo per morte della parte è preordinata a garanzia dei successori della parte defunta e non può
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 essere dichiarata d'ufficio, ma si verifica solo se il procuratore della parte de-
ceduta renda nota la causa dell'interruzione e chieda che questa sia dichiarata,
da ciò discendendo che la controparte non può dolersi della mancata interru-
zione del processo.
Successivamente, Cass. 1742/1984 ha ribadito che l'interruzione del processo per la morte della parte costituita in giudizio a mezzo di procuratore non si verifica automaticamente, ma consegue solo alla dichiarazione o alla no-
tificazione dell'evento alle altre parti per iniziativa del procuratore;
dunque –
prosegue la citata pronuncia –, se il procuratore abbia continuato a svolgere il suo mandato, l'interruzione del processo non può verificarsi, anche se il giudice e la controparte siano venuti a conoscenza aliunde del decesso, sicché il giudi-
zio si svolge validamente nei confronti della parte defunta, che, nel processo, è
considerata come ancora in vita.
Più recentemente, Cass. 14465/2021 (richiamata nella memoria di re-
plica a firma del Legale della ha così motivato l'accoglimento del Parte_1
ricorso per cassazione avverso la sentenza di una Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile l'appello sul rilievo che la parte era deceduta prima della proposizione dell'impugnazione, senza che l'evento fosse stato dichia-
rato: «La sentenza della Corte di Appello non ha tenuto in alcun conto la giu-
risprudenza nomofilattica, e oramai risalente, di questa Corte (Sez. U, n. 15295
del 4 luglio 2014 Rv. 631466 - 01 e successivamente Cass. n. 710 del 18 gen-
naio 2016 Rv. 638231 - 01): “In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrat-
tività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giu-
dice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impu-
gnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, 4° comma, Cpc”».
3. Va, invece, accolta l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale effettuata dal appellato all'atto di costituirsi, impin- CP_1
gendo la stessa nel divieto di nova in appello sancito dal 3° comma dell'art. 345
Cpc.
Né può ritenersi che per l'appellato ricorra comunque la possibilità di effettuare detta produzione ai sensi dello stesso art. 345, il quale – com'è noto
–, in deroga al richiamato generale divieto, ammette tale produzione nel caso in cui la parte dimostri di non aver potuto procedere alla stessa «nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile».
Invero, trattandosi di verbali di assemblee condominiali svoltesi tra il
2016 e il 2018, i relativi documenti potevano e dovevano essere prodotti già in primo grado (si ribadisce che la decisione del Tribunale è del 7 agosto 2020);
ciò non avvenne per la contumacia del il quale non può, dunque, CP_1
invocare una causa a essa non ascrivibile per procedere alla (tardiva, eppure
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
6 talora consentita) produzione documentale.
4. Può, dunque, passarsi all'esame del merito dell'appello, con il cui primo motivo – intitolato «Sull'assolvimento dell'onus probandi ex art. 2697
Cc da parte della ricorrente/odierna appellante» – ci si duole che il Tribunale
abbia respinto la domanda di risarcimento per difetto di prova del danno.
Al riguardo, così (fra l'altro) si deduce:
«L'odierna appellante, contrariamente a quanto erroneamente asserito
nell'ordinanza impugnata, depositava nel proprio fascicolo informatico del
giudizio di prime cure copiosa documentazione comprovante per tabulas la
compresenza dei quattro elementi oggettivi e soggettivi posti a fondamento
dell'azione risarcitoria spiegata, dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio di
primo grado, e segnatamente:
a. il fatto storico lesivo generatore della pluralità di danni patiti dalla
occorso nel 2007, consistente nell'inagibilità dell'appartamento Parte_1
cagionata dall'illecito permanente per la protratta omessa manu- Parte_1
tenzione delle coperture condominiali;
b. gli specifici danni o pregiudizi di cui viene chiesto ristoro causati dal
predetto unico evento lesivo e cioè: il danno da lucro cessante per mancato
guadagno per non avere potuto la locare l'immobile de quo ed il Parte_1
danno non patrimoniale per il mancato godimento dell'immobile perché inagi-
bile e di cui l'odierna deducente è stata totalmente privata dal 2007, con le-
sione del diritto/interesse all'abitazione, quando i Vigili del Fuoco dopo avere
accertato il cedimento delle travi di sostegno delle coperture condominiali
all'interno dell'appartamento hanno diffidato l'appellante a non Parte_1
usare il proprio immobile, a salvaguardia e per l'incolumità di cose e persone;
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
7 c. il nesso di causalità, ovverosia la relazione che lega il fatto lesivo
(inagibilità dell'appartamento per la protratta omessa manuten- Parte_1
zione delle coperture condominiali) al danno di cui viene chiesto ristoro;
d. la colpevolezza (se non il dolo) del resistente. CP_1
Risulta, poi, incontestabilmente provato che l'agenzia immobiliare Si-
kim Srl, cui la aveva conferito incarico di locare il proprio immo- Parte_1
bile, con la richiamata nota del 15 gennaio 2007, ha comunicato la rinunzia al
mandato a causa del dissesto dell'appartamento attoreo. Sotto tale profilo, ap-
pare davvero singolare – e non se ne comprende il senso logico, ancora prima
che giuridico – l'asserzione (in motivazione) secondo cui non sarebbe stato
oggetto di prova “... né quando sia stato conferito l'incarico ma soprattutto non risulta se mai l'appartamento sia stato locato”. Tali circostanze sono, infatti,
manifestamente prive di conducenza e di rilevanza ai fini del decidere.
Costituisce, pertanto, oggetto di prova l'impossibilità oggettiva per la
ricorrente di utilizzare l'immobile de quo concedendolo in locazione perché
inagibile, traendone i relativi frutti civili, stante la conclamata assoluta inido-
neità del bene al pacifico godimento a fini abitativi da parte di terzi e di chic-
chessia».
4.1. Con il secondo motivo – intitolato «Sull'inesistenza di un prece-
dente giudicato in relazione alle medesime domande ed al medesimo fatto sto-
rico» – si sostiene che dalla «lettura delle sentenze n. 71/2012 del Tribunale di
CA e n. 2455/2018 dell'adita Corte, conclusive dei due gradi del giudizio risarcitorio intrapreso dalla nel 2004 in danno del ap- Parte_1 CP_1
pare evidente che le conclusioni formulate dalla ed ivi accolte at- Parte_1
tengono e si riferiscono al danno materiale patito dal proprio immobile a causa
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
8 delle infiltrazioni d'acqua provenienti dalle coperture condominiali […].
Da quanto precede discende, pertanto, che l'ordinanza impugnata me-
rita integrale riforma anche in ordine all'errata motivazione secondo cui l'odierna appellante “… tra l'altro, aveva già proposta azione risarcimento
danni con il condominio ai sensi degli artt. ex artt. 2043, 2051, 2055, 2059,
1223, 2056 Cc”».
4.2. Il terzo motivo è intitolato «Sulla quantificazione del danno patito»;
in esso si afferma, quanto all'an della pretesa risarcitoria, che «non v'è dubbio che la signora ha subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio Parte_1
per non avere potuto locare, date le condizioni sopra descritte e comprovate dalla copiosa documentazione in atti, l'appartamento de quo». In ordine, poi, al
Con quantum debeatur, si aggiunge che «il consulente tecnico d'ufficio ha cal-
colato nel giudizio di primo grado, anche sulla scorta della consulenza tecnica di parte redatta dall'ing. in atti, a titolo di canoni locativi dell'im- Persona_1
mobile per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 aprile 2019 la complessiva somma pari ad €127.582,00 oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalu-
tata a partire da ciascuna annualità e fino all'effettivo saldo».
Nel motivo si sostiene inoltre quanto segue: «Deve, altresì, affermarsi la responsabilità risarcitoria del per il danno non patrimoniale per CP_1
la lesione del diritto/interesse all'abitazione, di per sé tutelato dall'ordinamento giuridico, atteso che la non ha patito un mero disagio o fastidio per Parte_1
non avere potuto e per non potere utilizzare temporaneamente qualche stanza e/o parte della propria abitazione, bensì essa è stata privata del diritto di abitare l'intero appartamento per tredici anni, dal 2007 a tutt'oggi. […]
Pertanto, il appellato, in riforma dell'impugnata ordinanza, CP_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
9 dovrà essere, altresì, condannato a corrispondere la somma di €5.000,00 per ciascun anno dal 2007; quindi per il periodo 2007-2019 la complessiva somma di €60.000,00 cui deve aggiungersi l'ulteriore somma di €3.750,00 per i primi
9 mesi dell'anno 2020».
4.3. Dal canto suo, il Condominio appellato espone:
- a seguito della pronuncia della richiamata sentenza n. 2455/2018, i condòmini pagarono alla a titolo di risarcimento per i danni dalla Parte_1
stessa patiti nella sua proprietà immobiliare, quanto stabilito da questa Corte,
ma la stessa non procedeva, «poi, ad effettuare alcun lavoro di ri- Parte_1
strutturazione, contribuendo così all'aggravarsi della rovina delle parti comuni e dello stesso appartamento di sua proprietà, mostrando inerzia, incuria e disin-
teresse rispetto a quanto invece rivendicato dalla stessa nelle varie domande giudiziali»;
- «malgrado l'inizio dei lavori fosse già stato programmato da anni e fosse sempre presente tra i punti all'ordine del giorno di diverse assemblee con-
dominiali, la sig.ra non hai mai fattivamente contribuito alla sua Parte_1
celere realizzazione, anzi, ne ha sempre ostacolato la realizzazione: non pre-
senziando alle riunioni o presenziando ed assentandosi prima dell'approva-
zione di quello specifico punto o sollevando vizi nelle delibere, come si evince da una nota redatta dall'amministratore del Condominio, dr. »; Parte_2
- «una delle cause dell'interruzione dei lavori di ristrutturazione dell'im-
mobile che si sono arrestati è stata la mancanza di fondi utili a poter pagare la ditta appaltatrice;
tra i soggetti morosi, paradossalmente, la stessa appellante,
che dal maggio del 2017 non ha più versato le proprie quote relative ai lavori di ristrutturazione tanto attesi e nonostante la stessa, come sopra detto, aveva
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
10 ricevuto un ingente importo dai condomini in seguito alla causa di risarcimento instaurata nel 2004».
4.4. Infine, nella comparsa conclusionale della così si replica Parte_1
a quanto appena esposto: «È assolutamente inveritiera l'asserta disponibilità
dei condomini “di volere celermente portare avanti la ristrutturazione” ed il risanamento delle dette coperture condominiali;
è, infatti, vero il contrario che risulta, fra l'altro, comprovato dai verbali negativi delle assemblee condomi-
niali indette negli anni dal 2012 al 2017, in atti, perché i condomini non vi par-
AV (con esclusione della , come continuano a fare tutt'oggi, Parte_1
come risulta dal verbale dell'ultima assemblea condominiale indetta per il giorno 8 ottobre 2025 andata deserta, oggi prodotto».
4.5. Così riassunte le articolare difese delle parti, si osserva quanto se-
gue.
4.5.1. ha chiesto la condanna del condomi- Parte_1
nio di di corso Vittorio Emanuele n. 117 di CA al Controparte_1
risarcimento del danno per l'impossibilità di concedere in locazione l'apparta-
mento che insiste nello stabile, ciò addebitando all'omessa manutenzione delle coperture condominiali.
Il Tribunale ha respinto l'istanza, così motivando: «A supporto di tale
domanda [la ha posto, a parte le numerose diffide e gli atti riguar- Parte_1
danti i rapporti con il Condominio ed i singoli condomini pro tempore del con-
domino, solo la nota dell'Agenzia Sikim Srl che rinuncia all'incarico, ma non
risulta né quando sia stato conferito l'incarico ma soprattutto non risulta se
mai l'appartamento sia stato locato. […]
E, tra l'altro, aveva già proposta azione risarcimento danni con il
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
11 ai sensi degli artt. ex artt. 2043, 2051, 2055, 2059, 1223, 2056 Cc». CP_1
4.5.2. Tale motivazione non può condividersi.
4.5.3. Come si legge nell'atto di appello si legge, effettivamente, «men-
tre il primo giudizio intrapreso dalla nel 2004 aveva ad oggetto il Parte_1
risarcimento del danno emergente patito a seguito delle infiltrazioni verificatesi negli anni antecedenti il 2004 [quello richiesto nel giudizio deciso da questa
Corte con la sentenza 2455/2018; nota dell'estensore di questa sentenza], il presente contenzioso ha invece ad oggetto il risarcimento del danno per lucro cessante e del danno non patrimoniale derivante dal mancato godimento per il definitivo dissesto (inagibilità) dell'immobile verificatosi a far data dal 2007».
4.5.4. Ciò posto, ritiene questa Corte che dal compendio probatorio in atti possa desumersi che la non poté utilizzare il proprio immobile Parte_1
a causa dello stato deteriorato delle parti comuni dell'edificio condominiale.
4.5.5. Invero, dai numerosi documenti prodotti dalla in Parte_1
primo grado si ricava che:
- il 18 settembre 2007 i Vigili del Fuoco di CA avevano rilevato che nell'appartamento della i tetti erano «tutti lesionati e presentavano Parte_1
evidenti segni di infiltrazioni di acqua», mentre «le travi del tetto di una stanza
Cont
[erano] cedute con un avvallamento di almeno mezzo metro», tant'è che la bornone veniva diffidata dall'utilizzo di quella stanza;
- stante la (dedotta) inerzia dell'amministratore del Condominio, con ricorso datato 25 febbraio 2009 la chiedeva al Presidente del Tribu- Parte_1
nale di CA la nomina di un amministratore giudiziario dello stesso Condo-
minio;
- il 15 novembre 2012 i Vigili del Fuoco di CA riscontravano il
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
12 parziale crollo di un sottotetto dell'edificio;
- così, con provvedimento del 27 novembre 2012, il Sindaco di CA
ordinava alla l'immediato sgombero dei locali della sua unità im- Parte_1
mobiliare «oggetto del crollo del solaio»;
- il 7 novembre 2014 il diffidava l'amministratore Controparte_6
del Condominio a effettuare le opere idonee ad assicurare l'incolumità pubblica e privata;
- con ordinanza sindacale del 6 maggio 2015 veniva disposto lo sgom-
bero le unità immobiliari del primo e del secondo piano dello stabile, con invito a eseguire le opere necessarie ad assicurare la pubblica e privata incolumità;
- i Vigili del Fuoco, a seguito di intervento del 29 novembre 2016, atte-
stavano il perdurare della situazione di dissesto del secondo piano (quello di proprietà della;
Parte_1
- con nota datata 5 dicembre 2016 indirizzata all'amministrazione del
Condominio, il reiterava la diffida all'esecuzione delle Controparte_6
opere atte a eliminare la situazione di pericolo per la pubblica e privata incolu-
mità;
- nella relazione del consulente tecnico d'ufficio del Pubblico Ministero
di CA, dalla quale emerge lo stato di generale degrado dell'edificio, si legge
(per quel che più interessa in questa sede): «Le acque meteoriche che si inca-
nalano non riescono a defluire pienamente dai pluviali poiché questi ultimi sono a loro volta ostruiti da scorie e guano di piccioni e pertanto le stesse ristagnano e data l'usura della guaina di impermeabilizzazione penetrano ulteriormente nelle coperture e nella muratura perimetrale.
ln particolare tale fenomeno si verifica nelle coperture sovrastanti
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
13 l'appartamento dove la pulizia delle grondale dei pluviali e il ripri- Parte_1
stino della guaina di impermeabilizzazione non avviene da anni, e ciò giustifica la presenza di macchie di umido sul prospetto principale».
Il consulente aggiungeva che «i fenomeni di degrado sopra elencati sono attribuibili non solo alla vetustà dell'immobile ma soprattutto e indubbia-
mente all'assenza di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ai mancati interventi di risanamento e consolidamento di cui il palazzo necessita da tempo»; tant'è che concludeva affermando che «le parti comuni di CP_1
e in particolare il corpo scala i prospetti retrostanti e le coperture, mi-
[...]
naccia[va]no rovina».
Il consulente del Pm, pur dando atto che nel 2012 e nel 2015 erano stati effettuati alcuni interventi, comunque riteneva che gli stessi «non [erano] suf-
ficienti a risolvere le criticità dell'immobile».
Infine, in quella relazione si rilevava che con nota del 12 dicembre 2012
l'ufficio del Genio Civile aveva evidenziato che i tetti di copertura dell'immo-
bile presentano un avanzato stato di degrado strutturale.
4.5.6. Per quanto precede può dunque pervenirsi – come detto – a una prima conclusione, e cioè che la fu privata della possibilità di uti- Parte_1
lizzare il proprio appartamento e/o di concederlo in locazione a causa della si-
tuazione di degrado (generale, e più specificamente, per quel che interessa in questa sede,) della copertura condominiale, direttamente insistente su quell'ap-
partamento.
4.5.7. Non sembra, poi, revocabile in dubbio che la responsabilità di quanto precede sia da attribuire al appellato, essendo stato lo CP_1
stesso più volte diffidato a procedere all'effettuazione delle opere di
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
14 risanamento necessarie a porre fine allo stato di degrado anche con riguardo ai lavori di copertura dello stabile, la cui condizione oggettiva impediva alla
[...]
l'utilizzo del proprio sottostante appartamento. Pt_3
4.5.8. Sul punto, si osserva inoltre che dalla stessa documentazione in atti emerge che la era presente alle assemblee convocate per il 22 Parte_1
maggio 2012, 11 luglio 2012, 4 febbraio 2013, a cui partecipava solo altro con-
dòmino (a quell'assemblea si era presentato anche il tecnico incaricato di ela-
borare i lavori per la copertura dell'edificio), 24 marzo 2016 e 21 luglio 2016
(nel cui ordine del giorno era iscritta anche la questione relativa ai lavori de
quibus).
In nessuna di quelle assemblee si riuscì a deliberare, mancando all'uopo il numero legale.
Ed è emblematico, a conferma dell'insussistenza di una responsabilità
della in ordine alla mancata effettuazione dei lavori necessari al ri- Parte_1
pristino della copertura dell'edificio (ma anche delle altre parti dell'immobile),
che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di CA, con decreto del
20 maggio 2015, citava in giudizio sedici comproprietari dello stabile per l'ipo-
tesi di reato prevista e punita dall'art. 677, 1° comma, Cp (per avere, in con-
corso tra loro, omesso di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il peri-
colo costituito dalla rovina dell'edificio), senza, però, includere la Parte_1
tra i soggetti chiamati a rispondere di quella fattispecie contravvenzionale.
4.6. Ciò posto, e passando quindi alla questione relativa alla questione relativa alla quantificazione del danno, si rileva che nell'ordinanza 14947/2023
della Cassazione si legge quanto segue: «Con precipuo riferimento alla viola-
zione del diritto di proprietà è stato in quella sede [ci si riferisce alla sentenza
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
15 33645/2022 delle Sezioni Unite;
nota dell'estensore di questa sentenza] evi-
denziato che l'evento lesivo può attingere la cosa oggetto del diritto ovvero […]
direttamente il contenuto del diritto stesso (il diritto di godere e disporre di cui all'art. 832 Cc, inteso, quest'ultimo, quale “diritto di scegliere le possibili de-
stinazioni del bene e di modificarne l'organizzazione produttiva”: pag. 11 della sentenza). In entrambi i casi, ai fini dell'attivazione della tutela risarcitoria, è
necessario si configuri una perdita o un mancato guadagno che rappresentino conseguenza immediata e diretta dell'illecito, alla stregua dell'art. 1223 Cc. Nel
secondo caso (evento lesivo incidente sul contenuto del diritto) può configu-
rarsi un “danno risarcibile [...] rappresentato dalla specifica possibilità di eser-
cizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione”. È, questo, un danno emergente che si configura anche nell'ipotesi in cui si alleghi che detto godimento sarebbe stato concesso a terzi contro un corrispettivo corrispondente ai frutti civili. In questo caso, il criterio di liquidazione equitativa utilizzabile è omogeneo, attestandosi sul valore loca-
tivo di mercato, che rappresenta – per l'appunto – il controvalore convenzio-
nalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione (si legge, a tal riguardo, a pag. 11 della sentenza, che “il godimento ha un valore economico e esso, nell'ambito di una valutazione equi-
tativa del danno, può essere il medesimo sia se il godimento è diretto, sia se è
indiretto mediante la percezione dei frutti civili per il godimento che altri abbia della cosa”).
Al lucro cessante afferiscono, invece, quelle perdite di occasioni di gua-
dagno “da collegare non al contenuto del diritto previsto dall'art. 832 Cc, ma alla titolarità del diritto”, espressioni “della possibilità di alienare quale
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
16 caratteristica di tutti i diritti patrimoniali” (pag. 10). Si tratta, in concreto, del danno conseguente alla impossibilità di vendere l'immobile o locarlo a un ca-
none superiore a quello di mercato, il quale necessita “di prova specifica, anche in via presuntiva” (pag. 11).
Dal punto di vista processuale, all'allegazione, da parte dell'attore, di una delle voci di danno suddette potrà contrapporsi la (specifica) contestazione del convenuto, la quale attiverà, in capo all'attore stesso, l'onere di provare il fatto costitutivo del risarcimento, se del caso mediante il ricorso alle presun-
zioni ovvero alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Og-
getto di prova sarà, a seconda dei casi, la perdita della possibilità di godimento
(diretto o indiretto), ovvero di alienazione o concessione in locazione del bene a canone maggiore di quello medio di mercato.
Non potendo operare il meccanismo della non contestazione per i fatti ignoti al convenuto, la necessità di prova diretta da parte dell'attore – afferma la Suprema Corte – sarà statisticamente più frequente nell'ipotesi in cui il pre-
giudizio invocato assuma le forme del mancato guadagno (ove la prova potrà
atteggiarsi sulla falsariga di quella del maggior danno, di cui all'art. 1591 Cc);
mentre, qualora a venire in questione sia il danno emergente, si assisterà, “a una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l'attore dell'onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità
del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell'occupazione abu-
siva” (pag. 26)».
4.6.1. Ora, ribadito che la ha chiesto, innanzi tutto, il risar- Parte_1
cimento del danno conseguente al lucro cessante dovuto alla inagibilità
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
17 dell'immobile, ritiene questa Corte che possa ritenersi provata la volontà della di concedere in locazione il proprio appartamento, ciò potendosi Parte_1
inferire dalla nota della Sikim Immobiliare Srl del 15 gennaio 2007, prodotta dalla stessa in primo grado, nella quale si legge, «con riferimento Parte_1
all'incarico conferito per locare l'appartamento» esistente al secondo piano del corso Vittorio Emanuele n. 117 di CA, che la stessa società rinunciava al mandato «stante l'evidente inagibilità dell'anzidetto appartamento per infiltra-
zioni d'acqua piovana».
Sotto questo profilo, è irrilevante la circostanza che non risulti «quando sia stato conferito l'incarico» (così il Tribunale): infatti, la ha chie- Parte_1
sto il risarcimento del danno proprio a decorrere dal gennaio 2007, sicché è
evidente che il dies a quo di tale richiesta viene individuato in un momento storico in cui quell'incarico era stato sicuramente già dato.
4.6.2. Deve, dunque, procedersi alla liquidazione del danno sofferto dalla a titolo di lucro cessante conseguente al mancato godimento Parte_1
dell'immobile de quo.
Al riguardo, si osserva che dalla relazione di consulenza tecnica d'uffi-
cio disposta ed espletata in primo grado, che questa Corte condivide perché
congruamente motivata e immune da vizi di carattere logico-giuridico, emerge che il danno de quo, riferito al periodo intercorrente dal 1° gennaio 2007 al 30
aprile 2019 (epoca di ultimazione dei lavori del Ctu, la cui relazione è stata depositata il successivo 22 maggio), ammontava a 127.582,00 euro.
Su tale importo, che costituisce somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, spettano dunque rivalutazione e interessi, da calcolarsi secondo i noti criteri dettati dalla sentenza della Corte Suprema n. 1712/1995 (e poi
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
18 richiamati, fra le altre, da Cass. 2745/1997, 4677/1998, 2796/2000, 7692/2001
e 19510/2005). Dunque, il singolo importo indicato anno per anno nella tabella di pag. 4 della relazione di consulenza va maggiorato degli interessi al tasso legale sull'ammontare annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat
sino alla data della pubblicazione di questa sentenza;
sul quantum così com-
plessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento.
4.7. Non può, invece, riconoscersi l'importo richiesto a titolo di danno non patrimoniale, che la ha ancorato alla «lesione del diritto/inte- Parte_1
resse all'abitazione, di per sé tutelato dall'ordinamento giuridico», e ha quindi giustificato in ragione di aver patito non «un mero disagio o fastidio per non avere potuto e per non potere utilizzare temporaneamente qualche stanza e/o parte della propria abitazione», bensì la privazione «del diritto di abitare l'in-
tero appartamento per tredici anni, dal 2007».
4.7.1. Invero, l'istanza va disattesa giacché l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante è destinato a compensare, per equi-
valente, proprio quella lamentata privazione.
4.7.2. Peraltro, se poi la avesse inteso far riferimento, piut- Parte_1
tosto, a una sofferenza interiore, comunque l'istanza andrebbe ugualmente re-
spinta: infatti, in materia di risarcimento del danno non patrimoniale conse-
guente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, la Corte Suprema ha affermato che il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione sogget-
tiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno c.d.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
19 esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-
relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile – alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale
(sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni, come modificati dalla legge annuale per il mercato e la con-
correnza del 4 agosto 2017, n. 124) – è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà natu-
ralistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costi-
tuenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass.
901/2018).
E poiché nella fattispecie è del tutto mancata la prova di un tale danno,
la richiesta di risarcimento di un (dedotto, ma non dimostrato) danno non patri-
moniale va dunque respinta.
5. Alla soccombenza, infine, segue la condanna dell'appellato al rim-
borso, alla appellante, delle spese del doppio grado del giudizio;
per la stessa ragione, sul vanno altresì poste le spese per la consulenza tecnica CP_1
d'ufficio disposta ed espletata in primo grado.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. Parte_1
702-bis Cpc del Tribunale di CA del 7 agosto 2020, così provvede:
1) condanna il Controparte_3
di CA (C.F.: ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, al pagamento alla a titolo di Parte_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
20 risarcimento del danno da lucro cessante per l'impossibilità di concedere in lo-
cazione il proprio immobile da gennaio 2007 ad aprile 2019, dell'importo di
127.582,00 euro, le cui somme dovute anno per anno, quali indicate nella ta-
bella di pag. 4 della relazione di consulenza espletata in primo grado, vanno maggiorate degli interessi al tasso legale sull'ammontare annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat sino alla data della pubblicazione di questa sentenza;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
2) condanna detto in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro tempore, al rimborso, alla appellante, delle spese dei due gradi del giudizio,
che liquida in €7.795,00, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge, quanto a quelle del primo grado, e in €4.997,00, oltre contributo uni-
ficato, spese generali e accessori di legge, quanto a quelle di questo grado;
3) pone a carico del appellato le spese per la consulenza CP_1
tecnica d'ufficio disposta ed espletata in primo grado.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 23 dicembre 2025.
Il Presidente rel. est.
NT BE OL
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
21