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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/07/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
all'udienza del 10.7.2025, all'esito della camera di consiglio, come da separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 407/2024
promossa
da , - appellanti - Parte_1 Parte_2
Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo
contro
NToparte_1
– appellante incidentale - Avv.ti Marcello Giustiniani, Antonella Negri, NToparte_2
[...]
- appellato –
[...] contumace
Avente ad oggetto: appelli avverso la sentenza n. 250/2024 del Tribunale di Siena giudice del lavoro, pubblicata il 17.4.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di Siena i lavoratori odierni appellanti
(unitamente ad altri litisconsorti, che hanno definito transattivamente la lite in primo grado) avevano convenuto in giudizio NToparte_1
allegando di esserne stati dipendenti, transitati ex art.
[...]
2112 c.c. alle dipendenze della società in esito a un CP_2 trasferimento d'azienda risalente al dicembre 2013, dichiarato nullo con decisioni giudiziali divenute definitive, di avere all'esito offerto la loro prestazione lavorativa alla banca già nel giugno 2015 (e poi nuovamente nel 2019), ma di essere stati effettivamente reintegrati nell'organizzazione NT di impresa di solo nell'aprile 2020. Nel periodo precedente (compreso tra la prima offerta della prestazione nel 2015 e la reintegrazione effettiva), secondo la loro prospettazione, i lavoratori sarebbero stati continuativamente impiegati dalla formale cessionaria. NT
2. Essi avevano quindi preteso da in quanto loro datore di lavoro effettivo, le retribuzioni per il periodo compreso tra l'offerta della loro prestazione nel 2015 e la data della reintegrazione.
3. Davanti al Tribunale la banca aveva, in tesi, contestato di dovere alcunché ai lavoratori, in quanto essi avrebbero già percepito, da la retribuzione loro spettante in relazione all'unica prestazione CP_2 effettivamente eseguita, retribuzione di ammontare identico a quella che NT sarebbe stata loro dovuta da data l'identità del contratto collettivo applicato da entrambe le società. Di conseguenza la pretesa delle controparti sarebbe stata un'ingiusta duplicazione, nonché un'ingiustificata sanzione nei confronti della banca, frutto peraltro di un mutamento sostanziale degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in materia di effetti della dichiarata nullità di cessioni di ramo d'azienda, intervenuto nel 2019, quindi dopo le sentenze che avevano NT riguardato e CP_2
4. In ogni caso, secondo la banca, i principi affermati da quella giurisprudenza neppure sarebbero stati applicabili nella specie. In primo luogo perché i lavoratori non avrebbero effettivamente costituito in mora NT
dato che la pretesa costituzione in mora sarebbe stata effettuata da soggetti che non potevano validamente adempiere, in quanto impegnati nell'eseguire la medesima prestazione a favore di in ogni caso CP_2 perché la diffida non avrebbe contenuto alcuna richiesta di pagamento di
2 retribuzioni pregresse e infine perché i lavoratori si sarebbero, con essa, limitati a una generica offerta della prestazione, della quale si sarebbero poi disinteressati per anni.
5. In disparte questi aspetti, i principi richiamati dalla giurisprudenza posta dagli attori a fondamento delle loro pretese non sarebbero stati comunque NT applicabili, in quanto tra e sarebbe stato in essere, nel CP_2 periodo di causa, un legittimo contratto di appalto dei servizi di back office, così che avrebbe dovuto trovare applicazione, in favore della banca committente, il regime di solidarietà liberatorio previsto dall'art. 29 del
D.L.gs. 276/2003, E anche ove, per ipotesi, quell'appalto fosse stato qualificato come illecito, avrebbe dovuto applicarsi l'art. 38 del D.L.gs.
81/2015, espressione del più generale principio contenuto nell'art. 1180 NT c.c. e che avrebbe consentito di imputare a i pagamenti fatti dal formale appaltatore.
6. Infine, per il caso neppure tale previsione liberatoria fosse stata ritenuta applicabile, la banca aveva chiesto al Tribunale di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del citato D.L.gs. 81/2015, in quanto avrebbe irragionevolmente escluso l'effetto liberatorio per il committente dei pagamenti fatti dall'appaltatore in un appalto genuino.
7. In subordine, la difesa della convenuta aveva contestato i conteggi depositati dai lavoratori in allegato al ricorso, assumendo in primo luogo che essi non fossero analitici e ancor prima censurando la scelta delle controparti di non inserirli nel corpo dell'atto e di non notificarli, il che avrebbe pregiudicato il diritto di difesa della banca.
8. La resistente aveva comunque eccepito che non fosse dovuto l'EDR, che dal gennaio 2015 sarebbe confluito nella voce stipendio, e che i conteggi non tenessero conto di sei giornate annue di sospensione dell'attività lavorativa, con corrispondente riduzione del trattamento economico, concordata fino al dicembre 2019 dalla banca con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
3 NT
9. Ancora, aveva mosso specifiche contestazioni, sempre in punto di quantum, in relazione alle posizioni di alcuni degli attori. Più specificamente, in ordine alle posizioni degli attuali appellanti principali, aveva rilevato: a) quanto a che la tredicesima mensilità pretesa Pt_1 per l'anno 2015 fosse superiore a quella spettante di 1.699,36 Euro, sia in quanto avrebbe ricompreso in eccedenza l'importo di 145,69 Euro riferito alla voce retributiva “ad personam ex premio di rendimento”, la cui erogazione sarebbe stata invece prevista per dodici mensilità, sia comunque perché determinata nella misura dovuta per l'intero anno
(360/360) anziché per la quota parte effettivamente spettante (206/360); ancora che la tredicesima mensilità riferita agli anni 2016, 2017, 2018 e
2019 fosse superiore a quella spettante di 145,69 Euro, sempre in quanto il conteggio avrebbe compreso in eccedenza la voce retributiva “ad personam ex premio di rendimento”; f) quanto a che la Pt_2 retribuzione riferita al mese di marzo 2020 fosse superiore a quella spettante di 25,35 Euro;
che la tredicesima mensilità riferita all'anno
2015 fosse superiore a quella spettante di 1.752,26 Euro, sia perché avrebbe compreso in eccedenza l'importo di 186,16 Euro riferito alla voce retributiva “Assegno Vice Capo Ufficio” e l'importo di 143,45 Euro riferito alla voce retributiva “ad personam ex premio di rendimento”, la cui erogazione sarebbe stata prevista per dodici mensilità, sia comunque perché determinata nella misura dovuta per l'intero anno (360/360) anziché per la quota parte effettivamente spettante (206/360); che la tredicesima mensilità riferita agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 fosse superiore a quella dovuta in quanto avrebbe compreso in eccedenza gli importi già detti di 186,16 Euro (Assegno Vice Capo Ufficio) e di 143,45
Euro (ad personam ex premio di rendimento), invece dovuti solo per dodici mensilità.
10. Il Tribunale ha disposto la chiamata in giudizio di (nei CP_2 confronti della quale non era stata svolta alcuna domanda dagli attori e
4 verso cui, per vero, non risulta alcuna statuizione in sentenza, neppure in punto spese, per quanto la terza chiamata si fosse costituita), quindi NT ha accolto solo parzialmente le domande attrici, condannando a pagare, non gli importi rivendicati in ricorso, ma, in favore di ciascuno dei lavoratori, la minor somma di cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, “oltre in caso di licenziamento inefficace ad opera del cessionario al pagamento della retribuzione dal CP_2 giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, per effetto della persistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della
[...] cedente”. Ha compensato per metà le NToparte_1
NT spese di giudizio e ha posto a carico di il residuo.
11. In motivazione il primo giudice ha dato atto, per discostarsene, dell'orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità con le sentenze n. 2990/2018 delle Sezioni Unite e nn. 17784, 17785 e 17786 del 2019 della Sezione lavoro, secondo cui, sia in caso di cessione di ramo d'azienda avvenuta in mancanza dei presupposti di cui all'art. 2112 c.c., sia quando si faccia questione di accertata interposizione fittizia di manodopera, il pagamento delle retribuzioni, da parte del cessionario o del formale appaltatore, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente all'accertamento giudiziale dell'illegittimità della cessione o dell'illiceità dell'appalto, e alla messa a disposizione delle energie lavorative in favore dell'alienante o del committente da parte del lavoratore stesso, non produce effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente o sul committente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa.
12. Secondo il Tribunale infatti la citata giurisprudenza riconoscerebbe erroneamente, in fattispecie come quella di causa, l'esistenza di due distinti rapporti e di due distinte prestazioni (il rapporto di mero fatto tra i lavoratori e il cessionario/appaltatore e quello esistente in forza dell'accertamento giudiziale tra i lavoratori e il cedente/committente e
5 correlativamente la prestazione eseguita dai lavoratori nell'ambito del primo rapporto di mero fatto e quella qualificata come giuridicamente eseguita in favore del cedente/committente, in esito all'offerta di tale prestazione dopo l'accertamento giudiziale e al suo ingiustificato rifiuto da parte del cedente/committente). Si tratterebbe, secondo il primo giudice, di una ricostruzione che non troverebbe fondamento in alcuna norma di diritto positivo e che non sarebbe comunque confacente alla fattispecie in esame, nella quale la prestazione eseguita dai lavoratori a NT favore di sarebbe stata identica a quella offerta a perciò sia CP_2 naturalisticamente sia giuridicamente unica, come tale non scindibile artificiosamente in una prestazione di mero fatto e in una giuridica virtuale. Con la conseguenza che l'estinzione della sua propria obbligazione da parte del cessionario varrebbe ad impedire l'insorgenza di un obbligo di contenuto identico in capo al cedente.
13. In ogni caso, secondo il Tribunale, la fondatezza della pretesa dei lavoratori alla doppia retribuzione dovrebbe escludersi anche perché
l'unica prestazione da loro eseguita sarebbe stata remunerata dal cessionario con effetto liberatorio anche per il cedente ex art. 1180 c.c.
14. D'altra parte la soluzione interpretativa del Giudice di legittimità - si legge ancora nella sentenza impugnata - creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie quali quelle di licenziamento, in violazione anche del precetto costituzionale dell'art. 36
Cost.: sarebbe infatti irragionevole che, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, l'indennità risarcitoria debba essere decurtata dell'aliunde perceptum, mentre tale decurtazione non si darebbe per i dipendenti del cessionario, pur avendo essi conservato il loro impiego.
15. Non di meno, secondo il Tribunale, la pretesa dai lavoratori, a fronte dell'inottemperanza della banca all'ordine di reintegrazione, contenuto nelle sentenze che avevano dichiarato la nullità del trasferimento di ramo d'azienda, avrebbe avuto un fondamento, a titolo tuttavia, non retributivo
6 ma dissuasivo, risarcitorio e sanzionatorio e il parametro di calcolo di tale diritto avrebbe dovuto essere individuato nell'indennità minima di cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto prevista dall'art. 18 L.
300/1970. Di qui il dictum della decisione di primo grado, come sopra riportato.
16. Impugnano la sentenza davanti a questa Corte tutte le parti. I lavoratori, appellanti principali, censurano la decisione del Tribunale, in primo luogo, per essersi discostata da un orientamento giurisprudenziale più che consolidato, con argomenti giuridici che sarebbero stati già puntualmente smentiti dalla giurisprudenza di legittimità, oltre che con assunti in effetti extragiuridici, che avrebbero condotto il primo giudice ad adottare statuizioni completamente estranee all'oggetto delle domande
(primo motivo).
17. Con un secondo motivo poi i lavoratori chiedono la riforma del capo NT relativo alle spese e perciò la condanna di alla loro rifusione integrale. Concludono quindi come segue: “Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto degli appellanti al pagamento da parte dell'appellata in proprio favore, delle CP_4 somme specificate in atti ovvero per il sig. l'importo di Parte_1
€ 242.067,07; per il sig. l'importo di € 239.796,95; ovvero Parte_2 al pagamento di quelle diverse somme ritenute dalla Ecc.ma Corte
d'Appello di Firenze, anche all'esito di eventuale CTU contabile, il tutto comunque oltre adeguamento TFR, interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del debito al saldo, come per legge;
II) Condannare, per
l'effetto, parte appellata al pagamento in favore degli CP_4 appellanti delle somme specificate in atti ovvero per il sig.
[...]
l'importo di € 242.067,07; per il sig. l'importo Pt_1 Parte_2 di € 239.796,95; ovvero al pagamento di quelle diverse somme ritenute dalla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, anche all'esito di eventuale CTU contabile, il tutto comunque oltre adeguamento TFR, interessi e
7 rivalutazione monetaria dalla maturazione del debito al saldo, come per legge;
III) Condannare parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”. NT 18. Di contro, chiede il rigetto dell'appello dei lavoratori, argomentando variamente la correttezza della critica mossa dalla decisione di primo grado all'orientamento di legittimità più volte richiamato e riproponendo sul punto le difese già svolte in primo grado.
Impugna poi in via incidentale la sentenza affidando le proprie ragioni a due motivi.
19. Con il primo motivo la difesa della banca lamenta che il Tribunale, pur essendosi discostato dagli assunti della giurisprudenza di legittimità, NT abbia comunque inteso sanzionare la scelta di di non ottemperare alle sentenze che avevano affermato la nullità del trasferimento di ramo d'azienda. Una soluzione che sarebbe stata in primo luogo errata in diritto, in quanto si sarebbe fatta questione nella specie dell'adempimento di un obbligo di facere, come tale incoercibile. Così che, a fronte della scelta del legislatore di escludere il rapporto di lavoro dall'ambito applicativo dell'art. 614 bis c.p.c., il giudice avrebbe dovuto semplicemente prenderne atto, mentre gli sarebbe stato precluso applicare, al comportamento del datore di lavoro inadempiente a un ordine giudiziale, una sanzione non prevista da alcuna norma, in violazione del principio costituzionale nullum crimen sine lege, dettato dall'art. 25 Cost. per la materia penale, ma valido per tutto il diritto sanzionatorio.
20. In ogni caso nella specie non vi sarebbe stato in concreto alcun comportamento della banca meritevole di sanzione. All'epoca della cessione, infatti, la giurisprudenza di legittimità sarebbe stata univoca nel porre a carico del cedente, che non ottemperasse all'ordine di reintegra dei lavoratori ceduti, solo il risarcimento del danno e la banca
8 fin da allora si sarebbe attivata al fine di evitare che i suoi ex dipendenti subissero un qualsiasi pregiudizio dal passaggio a CP_2 assicurandosi che la cessionaria applicasse lo stesso contratto collettivo. NT inoltre avrebbe operato al fine di raggiungere un accordo con i lavoratori e, accertata l'impossibilità di raggiungerlo, li avrebbe infine reintegrati nel 2020.
21. Con il secondo motivo l'appellante incidentale censura la decisione di NT primo grado, per avere ritenuto irrilevante l'esistenza, tra e CP_2 di un appalto di servizi. In contrario, secondo la banca, dall'esistenza di un tale contratto sarebbe derivata, ex art. 29 del D.L.gs. n. 276/2003, la responsabilità solidale di committente e appaltatrice quanto all'obbligo di retribuire i dipendenti dell'appaltatrice, così che i pagamenti eseguiti da avrebbero liberato anche la banca obbligata solidale. E anche CP_2 ove, per ipotesi, l'appalto fosse stato qualificato come illecito, avrebbe dovuto comunque farsi applicazione degli art. 29 e 27 del D.L.gs.
276/2003 (oggi dell'art. 38 D.L.gs. 81/2015), attribuendo comunque efficacia liberatoria, in confronto del committente, ai pagamenti eseguiti dal formale appaltatore.
22. La banca ripropone in subordine l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 38 D.L.gs. 81/2015 e le contestazioni sul quantum negli stessi termini già esposti nella memoria di costituzione di primo grado.
23. pur regolarmente citata, è rimasta contumace. CP_2
24. Nel corso del giudizio, accogliendo l'invito del collegio, le parti, ferme le rispettive posizioni sull'an, hanno depositato un conteggio concordato delle somme dovute ai lavoratori, ove accolte le loro pretese. E' pacifico che in tali conteggi risultino detratti dall'originaria pretesa unicamente gli importi corrispondenti alle giornate di sospensione convenzionale di NT cui aveva detto
9 25. Infine, all'udienza indicata in epigrafe, all'esito della decisione orale, il collegio ha deciso nei termini che seguono.
26. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito l'appello principale è fondato, nei limiti che si diranno.
27. Ed invero, sembra al collegio di una certa evidenza, che il Tribunale, pur negando di voler “estendere creativamente” (così la sentenza impugnata) l'ambito applicativo di una disposizione, abbia in realtà fatto proprio questo, applicando un precetto normativo (riferibile a una specifica fattispecie nell'ambito della normativa limitativa dei licenziamenti) a una fattispecie completamente diversa, peraltro assumendo in dispositivo un comando (relativo alle conseguenze di un eventuale licenziamento dei lavoratori) del tutto estraneo all'oggetto della controversia, come necessariamente delineato dalle domande dei lavoratori.
28. La questione va dunque riportata nei suoi stretti termini, che attengono alla natura dei crediti rivendicati dagli originari ricorrenti: se si tratti cioè di crediti retributivi o invece risarcitori, giacché solo nel secondo caso dovrebbero detrarsi dal dovuto, ex art. 1227 c.c., le retribuzioni pagate ai lavoratori da sostanzialmente di pari CP_2 importo rispetto alle pretese degli attori.
29. Sul punto la Corte ritiene di aderire all'ormai consolidato orientamento di legittimità di cui si è detto in narrativa e che merita richiamare, seppure molto sinteticamente.
30. In proposito deve rammentarsi come, già con sentenza 303/2011, resa con riguardo alla questione della omnicomprensività dell'indennità prevista dall'art. 32 della L. 183/2010 nelle ipotesi di conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, il Giudice delle leggi avesse distinto il periodo anteriore alla pronuncia di conversione del contratto a tempo determinato da quello successivo e avesse affermato che l'indennità prevista dall'art. 32 della L.
10 183/2010 dovesse riferirsi esclusivamente al periodo compreso tra la scadenza del termine e la sentenza che, accertata la nullità di quel termine, disponesse la conversione del rapporto.
31. Quanto al periodo successivo alla sentenza, invece, la Corte ha rilevato come “un'interpretazione costituzionalmente orientata della novella, …, induce a ritenere che il danno forfetizzato dall'indennità in esame copre soltanto il periodo cosiddetto "intermedio", quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto. A partire dalla sentenza con cui il giudice, rilevato il vizio della pattuizione del termine, converte il contratto di lavoro che prevedeva una scadenza in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva. Diversamente opinando, la tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato sarebbe completamente svuotata. Se, infatti, il datore di lavoro, anche dopo l'accertamento giudiziale del rapporto a tempo indeterminato, potesse limitarsi al versamento di una somma compresa tra
2,5 e 12 mensilità di retribuzione, non subirebbe alcun deterrente idoneo ad indurlo a riprendere il prestatore a lavorare con sè. E lo stesso riconoscimento della durata indeterminata del rapporto da parte del giudice sarebbe posto nel nulla”.
32. Ora, come è noto, il dictum della decisione appena richiamata è stato posto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza
2990/2018, già sopra citata, a fondamento dell'orientamento secondo cui
“nel momento successivo alla declaratoria di nullità” (nel caso sottoposto all'esame della Corte la nullità dichiarata era conseguente all'accertamento di un'interposizione illecita di manodopera), “a fronte della messa in mora (offerta della prestazione lavorativa) e della
11 impossibilità della prestazione per fatto imputabile al datore di lavoro (il quale rifiuti illegittimamente di ricevere la prestazione, grava sull'effettivo datore di lavoro l'obbligo retributivo”. Secondo la Corte, “dal rapporto di lavoro, riconosciuto dalla pronuncia giudiziale, discendono, infatti, gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti ed, in particolare, con riguardo al datore di lavoro, quello di pagare la retribuzione, e ciò anche nel caso di mora credendi e, quindi, di mancanza della prestazione lavorativa per rifiuto di riceverla”.
33. Si tratta di un principio cui le stesse Sezioni Unite attribuiscono inequivocamente portata eccedente la disciplina dell'interposizione fittizia di manodopera quando affermano che “la soluzione della questione sottoposta all'esame di questa Corte involge il più generale fenomeno dell'incoercibilità del comportamento e della cooperazione datoriale (…), il quale è strettamente correlato al principio della necessaria effettività della tutela processuale e, dunque, della piena attuazione dei diritti del lavoratore, principi opposti che impongono l'individuazione di un punto di equilibrio”. Un tale punto di equilibrio è ravvisato dal Giudice di legittimità nell'affermazione secondo cui “nelle ipotesi in cui i lavoratori, dopo aver richiesto l'accertamento giudiziale della invalidità del contratto in violazione di norme imperative in tema di divieto di interposizione di manodopera in un appalto di servizi, abbiano ottenuto l'ordine giudiziale di ripristino del rapporto nei confronti del reale datore di lavoro (nella specie:
l'impresa committente), offrano a quest'ultima le loro prestazioni, senza essere stati riammessi in servizio, deve evitarsi, secondo i principi generali in tema di adempimento contrattuale, che subiscano le ulteriori conseguenze sfavorevoli derivanti dalla condotta omissiva del datore di lavoro rispetto all'esecuzione dell'ordine giudiziale”. Il che può avvenire, secondo le Sezioni Unite, superando, in un'interpretazione costituzionalmente orientata sia delle norme in materia di interposizione di manodopera sia della generale disciplina civilistica dei contratti a
12 prestazione corrispettive (art. 1453 e seguenti c.c.), “la regola sinallagmatica della corrispettività …, tenuto conto che essa appare limitativa, ed inidonea a fornire al lavoratore una tutela effettiva…”. In contrario, secondo la Corte, “il datore di lavoro, il quale nonostante la sentenza che accerta il vincolo giuridico, non ricostituisce i rapporti di lavoro, senza alcun giustificato motivo, dovrà sopportare il peso economico delle retribuzioni, pur senza ricevere la prestazione lavorativa corrispettiva, sebbene offerta dal lavoratore”.
34. L'applicabilità di simili principi al caso di cui è processo non può essere posta in dubbio, già alla luce della pronuncia 29/2019 della Corte
Costituzionale, che ha ritenuto quei principi diritto vivente decidendo sulla fattispecie, che qui interessa, del trasferimento di azienda e della qualificazione (in termini risarcitori o invece retributivi) dell'obbligo del datore di lavoro che non ottemperi all'ordine di riammettere il lavoratore nell'impresa, dopo l'accertamento della nullità, dell'inefficacia o dell'inopponibilità della cessione del ramo di azienda.
35. In quella decisione la Corte Costituzionale ha rilevato infatti come le
Sezioni Unite abbiano affermato, “con portata tendenzialmente generale,
l'obbligo del datore di lavoro moroso di corrispondere le retribuzioni al lavoratore che non sia stato riammesso in servizio, neppure dopo la pronuncia del giudice che abbia ripristinato la vigenza dell'originario rapporto di lavoro”. In questa prospettiva, non limitata quindi alle specifiche fattispecie oggetto delle pronunce delle due Corti, “riveste un ruolo primario l'accertamento del giudice, che ristabilisce la lex contractus, accertamento che non può essere sminuito nella sua forza cogente dal protrarsi dell'inosservanza. Al profilo processuale fa riscontro, sul versante sostanziale, la particolare pregnanza dei diritti riconosciuti al lavoratore a fronte della mora del datore di lavoro. Tali diritti non si esauriscono nel rimedio risarcitorio, ma includono anche il diritto alla controprestazione, in consonanza con i princìpi generali del diritto delle obbligazioni, che, pur con
13 le peculiarità connaturate alla specialità del rapporto di lavoro, perseguono anche in quest'àmbito un'essenziale funzione di tutela” (così testualmente
Corte Cost. 29/2019).
36. L'orientamento così descritto è stato poi avvalorato dalle già citate decisioni n. 1784, 1785 e 1786 del 2019 del Giudice di legittimità, rese proprio in controversie in cui si faceva questione di cessioni di aziende dichiarate nulle e delle conseguenze del mancato ripristino della funzionalità dei rapporti di lavoro dei lavoratori ceduti, pur a fronte dell'offerta da parte loro della prestazione dopo la declaratoria di nullità della vicenda circolatoria.
37. In quelle decisioni, affrontando in maniera specifica la questione della detraibilità, dalle retribuzioni dovute dal datore di lavoro, che abbia operato un trasferimento di (ramo di) azienda dichiarato illegittimo e che abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, delle somme che il lavoratore nello stesso periodo abbia percepito, pure a titolo di retribuzione, per l'attività prestata alle dipendenze dell'imprenditore già cessionario, hanno affermato principi, che devono ad oggi ritenersi consolidati e cui questa Corte aderisce.
38. In particolare il Giudice di nomofilachia ha affermato che soltanto un legittimo trasferimento d'azienda determina “la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi”, mentre l'unicità del rapporto viene meno, quando, come nel caso sottoposto alla
Corte di legittimità e nel presente, il trasferimento sia dichiarato invalido.
In tal caso, infatti, al rapporto giuridicamente in essere con il cedente, si affianca in via di fatto “un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto
(già, e non più, cessionario) alle cui dipendenze il lavoratore "continui" di fatto a lavorare” (le citazioni testuali sono da Cass. 1784/2019). Un rapporto la cui alterità, rispetto al rapporto del lavoratore con il cedente, mai interrottosi attesa la nullità della cessione, si coglie anche dal fatto
14 che le vicende risolutive di tale relazione di fatto non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridicamente in essere con il cedente.
39. E a una tale duplicità di rapporti (uno, de iure, ripristinato nei confronti dell'originario datore di lavoro, tenuto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora del lavoratore;
l'altro, di fatto, nei confronti del soggetto, già cessionario, effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa) si accompagna alla duplicità anche delle prestazioni. Infatti accanto ad “una prestazione materialmente resa in favore del soggetto con il quale il lavoratore, illegittimamente trasferito con la cessione di ramo d'azienda, abbia instaurato un rapporto di lavoro di fatto” ve n'è “un'altra giuridicamente resa in favore dell'originario datore, con il quale il rapporto di lavoro è stato de iure (anche se non de facto, per rifiuto ingiustificato del predetto) ripristinato, non meno rilevante sul piano del diritto” (ancora Cass. 1784/2019). Ciò secondo i principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni, giacché al dipendente la retribuzione spetta sia nel caso la prestazione di lavoro sia stata effettivamente eseguita, sia se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi (Cass. 23 novembre 2006, n. 24886; Cass. 23 luglio
2008, n. 20316). In altri termini, secondo il condivisibile orientamento di legittimità di cui si dice, una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro giudizialmente dichiarato tale, il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare la controprestazione retributiva.
40. Per contro da quel momento l'attività lavorativa svolta dal lavoratore in favore del soggetto già cessionario, e che non è lo più giuridicamente in esito alla declaratoria di nullità della cessione, equivale a quella che il lavoratore stesso, bisognoso di occupazione, renda in favore di qualsiasi altro soggetto terzo. Di conseguenza, come la retribuzione corrisposta da
15 qualsiasi altro datore di lavoro presso il quale il lavoratore si impiegasse si cumulerebbe con quella dovuta dal cedente, costituito in mora, così anche quella corrisposta da chi non è più giuridicamente cessionario, e che compensa un'attività resa nell'interesse e nell'organizzazione di questi, non deve essere detratta dall'importo della retribuzione cui il cedente è obbligato.
41. D'altra parte, diversamente da quanto assume la banca, il fatto che il lavoratore lavori per un terzo (nella specie il soggetto originario cessionario) non vale ad escludere l'esistenza di una valida offerta di prestazione in confronto del cedente (Cass. 8 aprile 2019, n. 9747), dato che, ove questi manifestasse la volontà di accettare la prestazione, il lavoratore potrebbe scegliere di rendere la prestazione non più soltanto giuridicamente, ma anche effettivamente, in favore del cedente e ove non lo facesse verrebbero automaticamente meno gli effetti della mora credendi.
42. D'altra parte, come ancora condivisibilmente affermato dal Giudice di legittimità nel citato precedente, assunto che, dopo l'accertamento giudiziale dell'inesistenza dei presupposti per il trasferimento del ramo d'azienda e la costituzione in mora da parte del lavoratore, il cedente sia tenuto a pagare una retribuzione e non a risarcire un danno, non vi è alcuna norma che consenta di ritenere che tale obbligazione pecuniaria possa considerarsi, in tutto o in parte, estinta per il pagamento della retribuzione da parte dell'originario cessionario.
43. Non in primo luogo l'art. 1180 c.c., dato che nella specie l'originario cessionario è l'utilizzatore effettivo della prestazione e, versando al lavoratore la retribuzione, paga di conseguenza, non un debito altrui, ma uno suo proprio. NT
44. Ma del pari è inconferente il richiamo, pure operato da all'art. 27 del D.L.gs. 276/2003, già in quanto il testo della norma prevede l'effetto liberatorio del pagamento esclusivamente in favore del soggetto
16 che “ha effettivamente utilizzato la prestazione” del lavoratore, che non è quanto è accaduto nella specie, dato che la prestazione del lavoratore è stata svolta in favore del formale cessionario, che quindi l'ha doverosamente remunerata per questa ragione.
45. Né infine può trovare applicazione nella specie la disciplina dell'appalto lecito e quindi la solidarietà ex art. 29 D.L.gs. 276/2003, dato NT che l'appalto in essere nel periodo di causa tra e non poteva CP_2 dirsi lecito, dato esso presupponeva la cessione del ramo d'azienda invece giudicata illegittima.
46. Ne segue la certa irrilevanza della questione di legittimità costituzionale di cui dice la difesa della banca, appunto in relazione all'efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati dall'appaltatore o dal somministratore, per essere la fattispecie di causa del tutto incomparabile con quelle previste dall'art. 27 del D.L.gs. 276/2003 (in quanto, come si è detto, diversamente da quanto accade in caso di somministrazione irregolare o appalto illecito, qui è l'apparente cessionario ad avere utilizzato effettivamente la prestazione del lavoratore) e dall'art. 29 dello stesso decreto (poiché la fattispecie di causa non realizza una fattispecie di appalto lecito).
47. L'appello principale dei lavoratori è quindi nell'an fondato e ad essi spetta pertanto, non la somma indicata nella decisione di primo grado, NT ma le retribuzioni che essi avrebbero maturato alle dipendenze di a decorrere dalla costituzione in mora successiva alla sentenza di primo grado (doc. 4 del loro fascicolo di primo grado, che contiene un'inequivocabile offerta della prestazione lavorativa, che è quanto rileva ai fini di causa) fino all'effettiva reintegrazione alle dipendenze della banca nel 2020.
48. In ordine al quantum si è detto in narrativa come le parti abbiano depositato un conteggio tra loro concordato, ferme le rispettive posizioni sull'an.
17 49. In tale conteggio risultano detratti, dalle somme originariamente pretese dai lavoratori, unicamente gli importi corrispondenti alle giornate NT di sospensione convenzionale di cui aveva detto
50. Quanto a tali giornate deve rilevarsi come sia pacifico e comunque documentato dalla banca, al doc. 4 del suo fascicolo di primo grado, che, NT con accordo sindacale del 19.12.2012, avesse convenuto con i sindacati dei lavoratori, a fini di contenimento del costo del lavoro, una sospensione dell'attività lavorativa con corrispondente riduzione del trattamento economico per sei giorni all'anno per ciascun dipendente, per gli anni 2013-2015, misura estesa agli anni 2016-2018 dall'accordo del
24 dicembre 2015, e infine all'anno 2019 con accordo del 31 dicembre
2018. Di conseguenza le pretese attrici devono essere ridotte della retribuzione relativa a tali giornate di sospensione, che avrebbero riguardato anche gli odierni appellanti principali se avessero continuato NT a lavorare alle dipendenze di come era loro diritto. Tale riduzione risulta, come si è detto, essere stata correttamente operata nel conteggio depositato da ultimo dalle parti.
51. Deve disattendersi, invece, l'ulteriore contestazione sul quantum formulata dall'istituto di credito, relativa all'EDR. Infatti, anche assunto che tale voce retributiva non fosse più prevista a partire dal gennaio 2015, la banca non ha tuttavia spiegato che sorte essa abbia avuto nel periodo successivo, secondo la contrattazione applicata al rapporto, e quindi se essa sia stata in ipotesi assorbita in altre voci o altrimenti compensata, dato che, a parità di mansioni, la retribuzione in godimento dei lavoratori non avrebbe potuto diminuire. Anche sotto tale profilo il conteggio depositato in vista dell'udienza di discussione è quindi corretto.
52. Le ulteriori contestazioni, mosse dalla banca alle posizioni singole dei lavoratori, risultano infine superate alla luce, ancora, del conteggio concordato di cui si è detto.
18 53. Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale e in parziale riforma della decisione impugnata,
[...] deve essere condannata a corrispondere ai NToparte_1 lavoratori le somme per ciascuno indicate in dispositivo.
54. L'accoglimento praticamente integrale delle domande originarie (le differenze riferibili alle giornate di sospensione ammontano a somme NT minime rispetto al totale dovuto) impone la condanna di all'integrale rifusione delle spese del doppio grado in favore dei lavoratori, con distrazione in favore dei difensori. Nulla sulle spese di che in CP_2 questo grado è rimasta contumace e che non ha quindi impugnato l'omessa decisione relativa alla sua posizione in punto spese da parte del
Tribunale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale e in parziale riforma della decisione impugnata, condanna
[...]
a corrispondere ai lavoratori le somme per ciascuno di NToparte_1 seguito indicate: a) A € 237.937,63, Parte_1
b) A € 235.691,24, Parte_2
Maggiorati tutti detti importi di rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo e detratto dal dovuto quanto eventualmente pagato in esecuzione della decisione di primo grado.
Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di CP_5 pertinenza dei lavoratori, che liquida in complessivi € 6.968,00 oltre rimborso forfettario, IVA e Cap come per legge per il primo grado di giudizio e in € 9.308,00 oltre rimborso forfettario, IVA e Cap come per legge per il presente grado, somme da distrarsi in favore dei difensori. Nulla sulle spese di CP_2
[...]
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 10.7.2025
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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