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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 20/05/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18/2020 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to MAZZONE Parte_1 C.F._1
ARIANNA , giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to CAPPIELLO MARINA e PASUT FRANCO, CP_1 P.IVA_1 giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del
2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la
“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo
132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato in data 8.1.2020, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, concludendo come segue:” 1) dichiarare il ricorrente inabile al lavoro dalla data della morte della madre , deceduta in data 25.05.2016 e per l'effetto dichiarare Persona_1
che lo stesso, ricorrendone tutti i presupposti di legge, ha diritto alla pensione di reversibilità,
pagina 1 di 4 maggiorata di interessi e rivalutazione come per legge a decorrere dalla data del decesso della CP_ madre vala a dire dal 25.15.2016; 2) Condannare l' al pagamento in favore del ricorrente della pensione di reversibilità come figlio inabile della de cuius a Persona_1
decorrere dalla data del decesso della stessa 25.02.2016 o quantomeno dalla data di presentazione della domanda vale a dire il 17.06.2016. 3) condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.”
Costituitosi l' ha contestato quanto dedotto dal ricorrente, concludendo per il rigetto del CP_1
ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Infatti dall'istruttoria effettuata, in particolare dagli esiti della consulenza medico legale, in capo al ricorrente sussistono i requisiti sanitari per richiedere il beneficio richiesto con il presente giudizio.
In particolare, dalla relazione del consulente tecnico depositata in data 16.12.2022, è emerso che il ricorrente è affetto da:”Cirrosi epatica scompensata esotossica;
Etilismo cronico in trattamento con sindrome neuropsichica da dipendenza;
Diabete mellito tipo 2”.
Tale quadro patologico ha determinato l'impossibilità a svolgere proficuamente attività lavorativa;
alla pagina 9 della perizia che “I lavoretti che il svolgeva, erano saltuari e Pt_1
di scarso profitto, proprio perché la dipendenza da alcool, gli ha sempre impedito di sviluppare una propria indipendenza nel lavoro.”.
Ebbene, nel merito delle contestazioni formulate dall' , si deve ritenere, sempre in base CP_1
alla consulenza tecnica, che il quadro clinico era presente nel ricorrente già al momento della morte della genitrice;
infatti, nella perizia si legge che:” La patologia certamente è antecedente alla morte della madre e probabilmente come spesso accade può anche essere di tipo misconosciuto.
Ora appare chiaro che il disturbo da dipendenza forse nasce anche su una base predisponente.
Alla morte del genitore 25.05.2016 aveva già 56 anni e la malattia aveva dato già Pt_1
segnali con anomalie del comportamento e soprattutto con un impegno epatico rilevante scompenso ascitico. Ma soprattutto non vi era stata mai presa di coscienza né sua né da parte dei familiari della malattia. I lavoretti che il svolgeva, erano saltuari e di scarso Pt_1
pagina 2 di 4 profitto, proprio perché la dipendenza da alcool, gli ha sempre impedito di sviluppare una propria indipendenza nel lavoro.
La morte del genitore risale al maggio del 2016 e la documentazione psichiatrica è presente dal 2019 ma con una entità tale da poterla fare risalire agevolmente ad epoca assai antecedente al 2016.
Perciò tenuto conto della natura della affezione dipendenza da alcool, delle sue menomazioni epatiche avanzate al momento dell'accertamento, possiamo ritenere che all'epoca del decesso del genitore, il ricorrente aveva già strutturato una patologia incompatibile con qualsiasi lavoro proficuo. Con la morte del genitore il signor è privo anche di sostentamento Pt_1
economico non avendo quasi mai lavorato.”
Pertanto, è evidente, che differentemente da quanto sostenuto dall' , sussistono i requisiti CP_1
sanitari in capo al ricorrente al momento della morte della madre;
conseguentemente deve riconoscersi il suo diritto a percepire la pensione di reversibilità dal 25.5.2016 (data di morte della madre).
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' , nella misura CP_1
indicata in dispositivo, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Allo stesso modo vengono poste definitivamente a carico di parte resistente le spese CP_1
relative alla consulenza tecnico d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie il ricorso e per l'effetto
1) dichiara il ricorrente inabile al lavoro dalla data della morte della madre , Persona_1
deceduta in data 25.05.2016 e per l'effetto dichiara che lo stesso ha diritto alla pensione di reversibilità, maggiorata di interessi e rivalutazione come per legge a decorrere dalla data del decesso della madre
(25.5.2016);
2) Condannare l' al pagamento in favore del ricorrente della pensione di reversibilità come figlio CP_1
inabile della de cuius a decorrere dalla data del decesso della stessa Persona_1
25.05.2016;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per CP_1
per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a., da versarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio che si liquidano CP_1
pagina 3 di 4 in euro 270,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore del dott.
Vallo della Lucania, 20 maggio 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
Persona_2
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18/2020 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to MAZZONE Parte_1 C.F._1
ARIANNA , giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to CAPPIELLO MARINA e PASUT FRANCO, CP_1 P.IVA_1 giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del
2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la
“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo
132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato in data 8.1.2020, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, concludendo come segue:” 1) dichiarare il ricorrente inabile al lavoro dalla data della morte della madre , deceduta in data 25.05.2016 e per l'effetto dichiarare Persona_1
che lo stesso, ricorrendone tutti i presupposti di legge, ha diritto alla pensione di reversibilità,
pagina 1 di 4 maggiorata di interessi e rivalutazione come per legge a decorrere dalla data del decesso della CP_ madre vala a dire dal 25.15.2016; 2) Condannare l' al pagamento in favore del ricorrente della pensione di reversibilità come figlio inabile della de cuius a Persona_1
decorrere dalla data del decesso della stessa 25.02.2016 o quantomeno dalla data di presentazione della domanda vale a dire il 17.06.2016. 3) condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.”
Costituitosi l' ha contestato quanto dedotto dal ricorrente, concludendo per il rigetto del CP_1
ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Infatti dall'istruttoria effettuata, in particolare dagli esiti della consulenza medico legale, in capo al ricorrente sussistono i requisiti sanitari per richiedere il beneficio richiesto con il presente giudizio.
In particolare, dalla relazione del consulente tecnico depositata in data 16.12.2022, è emerso che il ricorrente è affetto da:”Cirrosi epatica scompensata esotossica;
Etilismo cronico in trattamento con sindrome neuropsichica da dipendenza;
Diabete mellito tipo 2”.
Tale quadro patologico ha determinato l'impossibilità a svolgere proficuamente attività lavorativa;
alla pagina 9 della perizia che “I lavoretti che il svolgeva, erano saltuari e Pt_1
di scarso profitto, proprio perché la dipendenza da alcool, gli ha sempre impedito di sviluppare una propria indipendenza nel lavoro.”.
Ebbene, nel merito delle contestazioni formulate dall' , si deve ritenere, sempre in base CP_1
alla consulenza tecnica, che il quadro clinico era presente nel ricorrente già al momento della morte della genitrice;
infatti, nella perizia si legge che:” La patologia certamente è antecedente alla morte della madre e probabilmente come spesso accade può anche essere di tipo misconosciuto.
Ora appare chiaro che il disturbo da dipendenza forse nasce anche su una base predisponente.
Alla morte del genitore 25.05.2016 aveva già 56 anni e la malattia aveva dato già Pt_1
segnali con anomalie del comportamento e soprattutto con un impegno epatico rilevante scompenso ascitico. Ma soprattutto non vi era stata mai presa di coscienza né sua né da parte dei familiari della malattia. I lavoretti che il svolgeva, erano saltuari e di scarso Pt_1
pagina 2 di 4 profitto, proprio perché la dipendenza da alcool, gli ha sempre impedito di sviluppare una propria indipendenza nel lavoro.
La morte del genitore risale al maggio del 2016 e la documentazione psichiatrica è presente dal 2019 ma con una entità tale da poterla fare risalire agevolmente ad epoca assai antecedente al 2016.
Perciò tenuto conto della natura della affezione dipendenza da alcool, delle sue menomazioni epatiche avanzate al momento dell'accertamento, possiamo ritenere che all'epoca del decesso del genitore, il ricorrente aveva già strutturato una patologia incompatibile con qualsiasi lavoro proficuo. Con la morte del genitore il signor è privo anche di sostentamento Pt_1
economico non avendo quasi mai lavorato.”
Pertanto, è evidente, che differentemente da quanto sostenuto dall' , sussistono i requisiti CP_1
sanitari in capo al ricorrente al momento della morte della madre;
conseguentemente deve riconoscersi il suo diritto a percepire la pensione di reversibilità dal 25.5.2016 (data di morte della madre).
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' , nella misura CP_1
indicata in dispositivo, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Allo stesso modo vengono poste definitivamente a carico di parte resistente le spese CP_1
relative alla consulenza tecnico d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie il ricorso e per l'effetto
1) dichiara il ricorrente inabile al lavoro dalla data della morte della madre , Persona_1
deceduta in data 25.05.2016 e per l'effetto dichiara che lo stesso ha diritto alla pensione di reversibilità, maggiorata di interessi e rivalutazione come per legge a decorrere dalla data del decesso della madre
(25.5.2016);
2) Condannare l' al pagamento in favore del ricorrente della pensione di reversibilità come figlio CP_1
inabile della de cuius a decorrere dalla data del decesso della stessa Persona_1
25.05.2016;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per CP_1
per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a., da versarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio che si liquidano CP_1
pagina 3 di 4 in euro 270,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore del dott.
Vallo della Lucania, 20 maggio 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
Persona_2
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