Articolo 13 della Legge 12 giugno 1984, n. 222
Articolo 12Articolo 14
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21 aprile 1988
Art. 13. Personale medico degli enti previdenziali

Al personale medico degli enti previdenziali si applicano integralmente gli istituti normativi previsti per i medici dalle norme di cui all' articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Entrata in vigore il 21 aprile 1988
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