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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 3925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3925 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 10225 /2020 RG
Alla udienza del 10.10.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte,
depositate che valgono come presenza in udienza nelle quali le parti hanno insistito. Parte opposta ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione. Parte opponente ha rappresentato che i coniugi CP_1
e si sono separati ed hanno dovuto sostenere spese per il CP_2
trasloco e affitto di immobili, pertanto, ha chiesto un congruo rinvio per consentire il pagamento del saldo. Il Giudice, stante l'antica iscrizione a ruolo del presente fascicolo (2020), l'esiguità dell'importo da corrispondere, i molteplici rinvii già concessi per provvedervi, l'assenza di qualsivoglia prova attestante la difficoltà oggi rappresentata da parte opponente, difficoltà rappresentata solamente in data 9/10/2025, non dando così modo ex adverso di contraddire, ravvisa la necessità di porre in decisione il procedimento.
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 15.30
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
IN della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 10225 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2020
TRA
I Signori , Cod. Fisc. e Parte_1 C.F._1
, C.F. , avv. Rosangela Lupo Parte_2 C.F._2
OPPONENTI
CONTRO
il sig. il 03.08.1976 C.F: , avv. CP_3 C.F._3
ED AR
OPPOSTO
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
2 Dichiara inammissibile la spiegata opposizione, in quanto ritenuta infondata per le spiegate motivazioni;
condanna gli odierni opponenti, a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 primo e terzo comma, al pagamento in favore di parte opposta della complessiva somma di 500,00 euro.
pone a carico di parte opponente soccombente il pagamento delle spese processuali, in favore della parte opposta, che liquida nella complessiva somma di 1.500,00 euro oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge .
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione per opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. e contestuale istanza di sospensione, i sigg. e Parte_1 Parte_2
, hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto
[...]
notificatogli in data 15.07.2020, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 1.153,15, sulla scorta dell'ordinanza resa dal
Tribunale di Palermo, Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Maria Cultrera,
munita di formula esecutiva in data 9.06.2020 e notificata in data 15 luglio
2020, unitamente all'atto di precetto.
In particolare gli opponenti hanno chiesto dichiararsi nullo e/o inefficace l'atto di precetto opposto per “intervenuta sospensione dell'efficacia
3 esecutiva della sentenza posta a base dell'ordinanza prodromica all'atto di precetto de quo”.
Con la presente comparsa di costituzione e risposta, l'odierno opposto ha contestato tutte le difese formulate da parte opponente, rilevandone l'infondatezza e chiedendo il rigetto delle domande formulate.
Ciò posto, necessita sottolineare come da un'attenta disamina degli atti di causa, è emerso che l'atto di precetto, posto a fondamento della spiegata opposizione ex art 615 cpc , ha quale presupposto l'Ordinanza emessa in data 14.12.2019 dal Tribunale di Palermo, Sezione Esecuzioni, G.Es.
Dott.ssa Maria Cultrera, resa a conclusione del procedimento di opposizione a precetto e portante NRGES 4446/2019. Nello specifico, a mezzo il precetto oggi opposto, il sig. ha intimato esclusivamente CP_3
il pagamento delle spese processuali, liquidate a conclusione del richiamato procedimento esecutivo n°4446/2019 RGES, procedimento definito.
Pertanto, è di tutta evidenza come il titolo prodromico al precetto, oggi opposto, non è la sentenza n°2306/2019, sulla cui sospensione statuita dalla Corte di Appello di Palermo, i sigg.ri a fondano CP_2 CP_1
l'odierna opposizione, bensì l'Ordinanza emessa in data 14.12.2019 dal
Tribunale di Palermo, Sezione Esecuzioni, G.Es. Dott.ssa Maria Cultrera,
già sopra citata.
4 Alla luce delle su esposte argomentazioni, la spiegata opposizione va dichiarata inammissibile, in quanto ritenuta infondata in fatto ed in diritto.
Ed ancora, appare fondata la richiesta di parte opposta di condanna per lite temeraria, anche in ragione del comportamento processuale tenuto dagli odierni opponenti.
A tal uopo necessita sottolineare che ai fini della condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c., “sia la mala fede che la colpa grave
devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso,
cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello
strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato
alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità
dell'azione per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e
strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023; Cassazione civile, Sezioni Unite,
Sentenza n. 9912 del 2018; Trib. Napoli, Sez. II, Sentenza n. 8227 del
02/12/2020; Trib. Roma, Sentenza n. 13553 del 05/10/2020).
Ed invero, a parere di questo Decidente, in ragione delle su esposte decisioni , integralmente condivise, la domanda appare fondata e ciò
anche in ragione del comportamento processuale, tenuto da parte opponente che, a fronte di un apparente accettazione della proposta ex art
185 bis cpc manifestata nel verbale di udienza del 24 gennaio 2025, in realtà non ha mai provveduto al versamento a parte opposta.
5 Pertanto condanna gli odierni opponenti, a titolo di responsabilità
aggravata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 primo e terzo comma, al pagamento in favore di parte opposta della complessiva somma di 500,00
euro.
Le spese legali vanno poste a carico di parte opponente, in favore di parte opposta, e per la quantificazione si rimanda al dispositivo.
Così deciso, Palermo lì 10.10.2025
Dott.ssa Valentina IN
6
Alla udienza del 10.10.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte,
depositate che valgono come presenza in udienza nelle quali le parti hanno insistito. Parte opposta ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione. Parte opponente ha rappresentato che i coniugi CP_1
e si sono separati ed hanno dovuto sostenere spese per il CP_2
trasloco e affitto di immobili, pertanto, ha chiesto un congruo rinvio per consentire il pagamento del saldo. Il Giudice, stante l'antica iscrizione a ruolo del presente fascicolo (2020), l'esiguità dell'importo da corrispondere, i molteplici rinvii già concessi per provvedervi, l'assenza di qualsivoglia prova attestante la difficoltà oggi rappresentata da parte opponente, difficoltà rappresentata solamente in data 9/10/2025, non dando così modo ex adverso di contraddire, ravvisa la necessità di porre in decisione il procedimento.
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 15.30
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
IN della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 10225 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2020
TRA
I Signori , Cod. Fisc. e Parte_1 C.F._1
, C.F. , avv. Rosangela Lupo Parte_2 C.F._2
OPPONENTI
CONTRO
il sig. il 03.08.1976 C.F: , avv. CP_3 C.F._3
ED AR
OPPOSTO
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
2 Dichiara inammissibile la spiegata opposizione, in quanto ritenuta infondata per le spiegate motivazioni;
condanna gli odierni opponenti, a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 primo e terzo comma, al pagamento in favore di parte opposta della complessiva somma di 500,00 euro.
pone a carico di parte opponente soccombente il pagamento delle spese processuali, in favore della parte opposta, che liquida nella complessiva somma di 1.500,00 euro oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge .
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione per opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. e contestuale istanza di sospensione, i sigg. e Parte_1 Parte_2
, hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto
[...]
notificatogli in data 15.07.2020, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 1.153,15, sulla scorta dell'ordinanza resa dal
Tribunale di Palermo, Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Maria Cultrera,
munita di formula esecutiva in data 9.06.2020 e notificata in data 15 luglio
2020, unitamente all'atto di precetto.
In particolare gli opponenti hanno chiesto dichiararsi nullo e/o inefficace l'atto di precetto opposto per “intervenuta sospensione dell'efficacia
3 esecutiva della sentenza posta a base dell'ordinanza prodromica all'atto di precetto de quo”.
Con la presente comparsa di costituzione e risposta, l'odierno opposto ha contestato tutte le difese formulate da parte opponente, rilevandone l'infondatezza e chiedendo il rigetto delle domande formulate.
Ciò posto, necessita sottolineare come da un'attenta disamina degli atti di causa, è emerso che l'atto di precetto, posto a fondamento della spiegata opposizione ex art 615 cpc , ha quale presupposto l'Ordinanza emessa in data 14.12.2019 dal Tribunale di Palermo, Sezione Esecuzioni, G.Es.
Dott.ssa Maria Cultrera, resa a conclusione del procedimento di opposizione a precetto e portante NRGES 4446/2019. Nello specifico, a mezzo il precetto oggi opposto, il sig. ha intimato esclusivamente CP_3
il pagamento delle spese processuali, liquidate a conclusione del richiamato procedimento esecutivo n°4446/2019 RGES, procedimento definito.
Pertanto, è di tutta evidenza come il titolo prodromico al precetto, oggi opposto, non è la sentenza n°2306/2019, sulla cui sospensione statuita dalla Corte di Appello di Palermo, i sigg.ri a fondano CP_2 CP_1
l'odierna opposizione, bensì l'Ordinanza emessa in data 14.12.2019 dal
Tribunale di Palermo, Sezione Esecuzioni, G.Es. Dott.ssa Maria Cultrera,
già sopra citata.
4 Alla luce delle su esposte argomentazioni, la spiegata opposizione va dichiarata inammissibile, in quanto ritenuta infondata in fatto ed in diritto.
Ed ancora, appare fondata la richiesta di parte opposta di condanna per lite temeraria, anche in ragione del comportamento processuale tenuto dagli odierni opponenti.
A tal uopo necessita sottolineare che ai fini della condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c., “sia la mala fede che la colpa grave
devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso,
cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello
strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato
alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità
dell'azione per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e
strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023; Cassazione civile, Sezioni Unite,
Sentenza n. 9912 del 2018; Trib. Napoli, Sez. II, Sentenza n. 8227 del
02/12/2020; Trib. Roma, Sentenza n. 13553 del 05/10/2020).
Ed invero, a parere di questo Decidente, in ragione delle su esposte decisioni , integralmente condivise, la domanda appare fondata e ciò
anche in ragione del comportamento processuale, tenuto da parte opponente che, a fronte di un apparente accettazione della proposta ex art
185 bis cpc manifestata nel verbale di udienza del 24 gennaio 2025, in realtà non ha mai provveduto al versamento a parte opposta.
5 Pertanto condanna gli odierni opponenti, a titolo di responsabilità
aggravata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 primo e terzo comma, al pagamento in favore di parte opposta della complessiva somma di 500,00
euro.
Le spese legali vanno poste a carico di parte opponente, in favore di parte opposta, e per la quantificazione si rimanda al dispositivo.
Così deciso, Palermo lì 10.10.2025
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