Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 01/07/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
“Trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 784/2024
R.G.A.C. promossa da (avv. Vincenzo Di Lorenzo)
contro
Parte_1 [...]
(avv. Franco Sabatini), avente ad oggetto: crediti di Controparte_1
lavoro, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso depositato il 29.7.2024 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato dal 11.03.1991 in favore della Controparte_1
presso la sede di San Giovanni teatino, “con mansioni di operaio ed inquadramento iniziale nel livello D2, successivamente trasformato (dapprima) in livello C3, poi C2 ed infine, dal febbraio 2001, nel livello C1 del ccnl “cartai industria”, deduceva: che nel corso dell'intero rapporto di lavoro “sia presso la predetta sede che presso quella di
Pianella ove dal 2019 è stato trasferito (anche se ancora oggi, in svariate occasioni, viene chiamato ad operare presso quella iniziale)”, era stato addetto a varie macchine tra cui, “quella denominata JU TE (al quale il lavoratore è stato addetto, ininterrottamente dal 2001 al 2021) sia quella denominata Rotativo Gambossi”; che a decorrere dal gennaio 2021 era stato “prevalentemente addetto alla macchina denominata SI 470” anche se, normalmente, e in base alle esigenze aziendali, in pratica viene chiamato ad operare su tutte le suddette macchine di produzione”; di aver maturato il diritto ad essere inquadrato nel profilo superiore (C1s) a quello impostogli dalla resistente a partire dal febbraio 2001 (C1). Concludeva chiedendo di “1)- dichiarare il diritto del ricorrente, per le motivazioni meglio sopra illustrate, a vedersi inquadrato a partire dal 2001 (o dalla diversa data che risulterà di giustizia) nella
12.957,55 ovvero della somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia con interessi e rivalutazione come per legge;
3)-condannare infine la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde.”.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, la resistente deduceva: che il ricorrente aveva prestato attività lavorativa in qualità di conduttore JU TE fino al 2009, anno in cui era stato trasferito presso lo stabilimento di Pianella per essere addetto alla conduzione di altro macchinario denominato Simon 470; che “dal giugno 2024 egli, in sostituzione di colleghi assenti, svolge, alla bisogna, attività di conduttore della JU
TE presso lo stabilimento di San Giovanni Teatino”; che il ricorrente nell'adibizione alla conduzione del macchinario JU TE era stato adiuvato da un solo altro lavoratore;
che “le attività di incollatura e cucitura dei cartoni prodotti con l'anzidetto macchinario JU TE venivano e vengono effettuate dagli addetti alla linea cucitrice, con l'impiego di apposito macchinario dedicato a tale operazione, mentre la pallettizzazione del prodotto veniva e viene effettuata dagli addetti al magazzino unitamente alla reggiatura dei cartoni”; che “nella declaratoria prevista dal contratto collettivo il profilo professionale C1S spetta al lavoratore che opera avvalendosi di un equipaggio composto da due o tre persone e che provvede in linea alla incollatura, cucitura e pallettizzazione del prodotto”; che il punto 12 dell'art. 30 del CCNL
28/07/2021 – ossia la disposizione che il ricorrente pone a fondamento delle proprie domande – era stata introdotta solo con il CCNL del 04/11/2009 mentre era assente nel precedente CCNL 25/01/2006; che “la rivendicazione del superiore profilo professionale C1S e delle conseguenti differenze retributive - in disparte la questione della prescrizione …– potrebbe essere fondatamente proposta (ma non si vede come) solo in relazione al tratto di rapporto di lavoro dal 04/11/2009 ad oggi, non già, come si richiede nelle conclusioni del ricorso, “a partire dal 2001”, per quanto riguarda la
Pag. 2 di 15 qualifica superiore e “nel periodo 01/07/2007 – 30/03/2024”, per quanto riguarda le differenze retributive”. Concludeva chiedendo “- in via principale: respingere la domanda attrice perché inammissibile ed infondata, previa declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale offerta in ricorso per irrilevanza;
- in via subordinata: ritenuta la non manifesta infondatezza delle norme di cui agli artt. 29 e
48, n. 4, 2555 n. 2 e 2956, n. 1 c.c., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., previa sospensione del presente giudizio, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale - in via ulteriormente subordinata: respingere la domanda attrice quanto alle pretese anteriori al 04/11/2009; Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita con la produzione di documenti, col raccoglimento dell'interrogatorio formale di parte resistente e mediante l'escussione di testimoni, veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c..
- 2 –
Quanto all'esame della fondatezza della domanda formulata in ricorso avente ad oggetto l'accertamento del diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni inquadrabili ad un livello superiore appare opportuno, in via generale, ricordare che il procedimento logico richiesto dalla normativa dell'art. 2103 c.c. – che attribuisce al lavoratore utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica – si articola in tre fasi tra loro interdipendenti: innanzi tutto il giudice deve individuare i criteri generali ed astratti per l'inquadramento delle singole categorie e qualifiche posti dalla legge oppure dalla contrattazione collettiva;
deve poi accertare le caratteristiche di fatto delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore;
deve infine comparare le mansioni così accertate con i suddetti criteri generali al fine di verificare la riconducibilità delle mansioni del lavoratore alla qualifica rivendicata (in questo senso si veda Cass. civ., 22 ottobre 1986, n. 6212; più di recente Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del
22/11/2019).
Pag. 3 di 15 Tanto premesso, si osservi che, nell'indagine sulla fondatezza della domanda di tutela apprestata ex art. 2103 c.c., occorre tener presente che la graduazione delle qualifiche implica anche un differente tipo di collaborazione con il datore di lavoro, ragion per cui la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato “l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica” (in questo senso si vedano Cass. civ., sez. lav., 23 febbraio 1996, n. 1433, in Orient. Giur. Lav., 1996, 819;
Riv. Critica Dir. Lav., 1996, 994, nonché Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 1992, n. 5005, in
Lav. e Prev. Oggi, 1993, 604; più di recente Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del
10/07/2009; Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 21224 del 30/07/2024), non essendo sufficiente far soltanto riferimento al complesso delle operazioni materiali in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore medesimo.
Alla luce delle suesposte considerazioni di ordine generale, si deve in primo luogo osservare che il CCNL del settore cartai industria contempla ai fini della classificazione dei lavoratori 5 gruppi professionali e 12 livelli retributivi, e che nei “profili” siano esemplificati “i contenuti delle prestazioni lavorative”, cui corrispondono i livelli retributivi.
Più in particolare, l'articolo 30 del CCNL in questione assegna al gruppo C “i lavoratori che, avendo un'adeguata preparazione pratica e professionale esplicano nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica funzioni d'ordine ovvero che nell'ambito delle varie lavorazioni svolgono funzioni comportanti il richiesto grado di specializzazione tecnica o tecnologica nel proprio lavoro o che guidano controllano e coordinano il lavoro di squadre con apporto di competenza tecnico - pratica con limitata autonomia nell'ambito delle loro funzioni”.
Questi alcuni dei profili appartenenti al gruppo C: “1)-Lavoratore che indipendentemente dalla sua diretta partecipazione all'elaborazione, guida controlla e coordina il lavoro di squadra con apporto di competenza tecnico - pratica e con limitata autonomia nell'ambito delle sue funzioni (qualora controlli i lavoratori compresi nei profili del presente livello acquisisce il 2°livello del gruppo B)”; “3)- operatore esperto che esegue autonomamente secondo le sequenze e i tempi stabiliti, le procedure anche di ripartenza di elaborazione dati”; “4)-operatore di cartiera che, con
Pag. 4 di 15 responsabilità del ciclo operativo comportante un rilevante grado di specializzazione tecnica e professionale avvia, conduce e controlla, nella loro funzionalità ed esercizio, macchine o impianti di media complessità tecnologica (anche continue per la produzione di carte fini e finissime)”. Nella dichiarazione a verbale per l' 8° profilo del c1 si legge che “questo profilo riguarda tutte le specializzazioni e lavorazioni della cartotecnica e della trasformazione purché siano in esercizio nei vari comparti considerati macchine o impianti che abbiano la richiesta complessità tecnica e tecnologica ad esempio macchina ondulatrice casemaker a più lavorazioni in linea dall'alimentazione alla pallettizzazione fustellatrice rotativa e piana dell'alimentazione alla pallettizzazione tubieri e fermafondi per la produzione di sacche a grandi contenuto)”, tra cui il “8)-conduttore con preparazione e/o preparatore che, con responsabilità del ciclo operativo comportante un rilevante grado di specializzazione tecnica e professionale, opera su macchine o impianti cartotecnici e di allestimento di particolare complessità tecnica e tecnologica”.
Queste, invece, le esemplificazioni rientranti nel profilo C1s: “1)-l'operatore di cartiera che con responsabilità del ciclo operativo comportante un rilevante grado di specializzazione tecnica e professionale avvia conduce e controlla nella funzionalità di esercizio un impianto di ultima generazione completo e complesso di disinchiostrazione” ; “2)-l'operatore di cartiera che con responsabilità del ciclo operativo comportante un rilevante grado di specializzazione tecnica e professionale avvia conduce e controlla nella funzionalità di esercizio un impianto di termocombustione…”; “3)-l'operatore che, con responsabilità del ciclo produttivo operativo comportante un rilevante grado di specializzazione tecnica e professionale avvia, conduce e controlla nella funzionalità di esercizio estrusori di ultima generazione …”; “4)- conduttore con preparazione che, con responsabilità del ciclo operativo comportante un rilevante grado di specializzazione tecnica e professionale opera su macchine flesso grafiche di scatolificio con stampa ad alta definizione a 4 o più colori più vernice e fustellatura in piano o rotativa e sistema di pallettizzazione del prodotto”; “5)-operatore cartotecnico proveniente dal livello c1 che abbia conseguito la piena capacità professionale di condurre indistintamente almeno le seguenti macchine complesse di scatolifici Bobt stampanti e fustelle rotative stampanti;
Bobt
Pag. 5 di 15 stampanti e case maker stampanti e che svolge in modo non occasionale tale molteplicità di mansioni da almeno due anni”; “6)-addetto alla taglierina elettronica..…”; “7)-operatore che a seguito di un percorso di formazione professionale avvia conduce e controlla nella loro funzionalità ed esercizio almeno tre impianti nell'area dell'allestimento cartario ed è in grado di effettuare interventi di manutenzione ordinaria”; “8)-lavoratore che con rilevante grado di specializzazione opera indistintamente ed in autonomia sia in cartiera che in cartotecnica svolgendo lavori complementari di riparazione e manutenzione o aggiustaggio o messo a punto o montaggio di gruppi o impianti meccanici o elettrici o elettronici o idraulici o pneumatici che interpreta schemi o disegni costruttivi complessi e i relativi schemi funzionali”; “9)-lavoratori di cartiera che previo adeguato addestramento su richiesta dell'azienda svolga almeno una delle tre seguenti mansioni: 1° aiuto macchina continua;
1° aiuto di patinatrice off-line; operatore preparazione patine e almeno una delle seguenti due mansioni conduttore calandre, conduttore bobinatrice”; “10)- conduttore specializzato che con responsabilità del ciclo operativo opera indifferentemente nelle tipologie rotoli o piegati su impianti cartotecnici del comparto tissue di media complessità”; “11)-lavoratore di cartiera o di cartotecnica che con rilevante grado di specializzazione svolga lavori di riparazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, idraulici, pneumatici o oleodinamici effettuando interventi anche su parti software”; “12)-conduttore che, con rilevante grado di specializzazione tecnica e professionale, opera con responsabilità del setup e del ciclo operativo con un equipaggio complessivo di 2 o 3 persone su macchina casemaker “jumbo”, con luce uguale o maggiore a 4 metri, a due o più colori con incollatura e cucitura in linea e sistema di pallettizzazione del prodotto e che svolge tale mansione da almeno due anni”.
L'eccezione di parte resistente basata sulla considerazione che il punto 12 dell'art. 30 del CCNL 28/07/2021 sia “stata introdotta solo con il CCNL del 04/11/2009 mentre era assente nel precedente CCNL 25/01/2006” non può dirsi provata, non avendo la predetta parte depositato il testo del CCNL da ultimo citato, dall'esame del quale sarebbe stato possibile effettuare una comparazione tra le declaratorie contrattuali ivi previste e quelle del testo prodotto dal ricorrente.
Pag. 6 di 15 Essendo incontroverso tra le parti che il ricorrente abbia lavorato quale addetto alla macchina denominata JU TE (si legge in memoria di costituzione che ciò sarebbe avvenuto con certezza fino al 2009, poi il ricorrente sarebbe stato trasferito presso lo stabilimento di Pianella quale “addetto alla conduzione di altro macchinario denominato Simon 470”- macchinario del quale non sono state dedotte le caratteristiche,
-e che dal giugno 2024 il ricorrente “in sostituzione di colleghi assenti svolge, alla bisogna, attività di conduttore del macchinario JU TE in dotazione di tale sede”), occorre osservare come all'esito dell'istruttoria possa dirsi provato che il ricorrente abbia lavorato quale addetto al macchinario in questione presso la sede aziendale di San Giovanni Teatino almeno fino a tutto il 2017 e in maniera ininterrotta: il teste - dipendente di parte resistente dal novembre 1988 addetto alla Testimone_1 linea JU TE che aveva “svolto diversi ruoli”- ha riferito di aver
“Orientativamente, negli ultimi 15 anni … lavorato insieme al ricorrente, ma fino al
2018 circa, credo. Questo perché il ricorrente è stato addetto allo stabilimento di
Pianella e dopodiché qualche volta saltuariamente abbiamo lavorato insieme a
; questo perché all'occorrenza lui viene mandato a ”, ciò CP_2 CP_2 confermando la circostanza che anche dopo l'adibizione allo stabilimento di Pianella il ricorrente, in caso di bisogno, svolge ancora l'attività di conduttore del macchinario
JU TE presso la sede di San Giovanni Teatino;
il teste - Testimone_2
alle dipendenze della resistente dal novembre 1988 – ha riferito “Mi pare che il ricorrente verso il 2017 o il 2018 è andato a Pianella e saltuariamente, quando mancava qualcuno a , veniva a sostituire me o altri dipendenti” e, pur premettendo che CP_2 solo “qualche volta è capitato di lavorare insieme sulla stessa linea, ma ciò sarà capitato circa dieci anni fa”, ha comunque chiarito di poter “riferire sulle attività svolte dal ricorrente” perché con lui si era alternato nella conduzione della macchina (“nel senso che trattandosi di macchina che lavora su turni, lui era addetto a un turno e io a un altro, …al cambio turno vedo il suo nome sul terminale;
specifico che ciò però avveniva prima, fino al
2015/2017 circa, quando si lavorava su più turni. Da allora, perlopiù, la linea JU
TE lavora su un unico turno”).
È incontroverso che la macchina JU TE è caratterizzata da una luce uguale o maggiore a 4 metri e prevede la operativa congiunta del macchinista e di un operatore,
Pag. 7 di 15 l'utilizzazione di più colori ed il montaggio fustelle da applicare in determinati cicli di lavorazione e poi da rimuovere.
In ogni caso possono dirsi dimostrati:lo svolgimento delle mansioni dedotte in ricorso
(“a)-dopo l'intervento sul quadro generale di accensione della macchina sulla quale operare (salva l'ipotesi che la giornata lavorativa inizi a seguito di un cambio-turno, caso in cui, come è del tutto ovvio la macchina è già operativa) il lavoratore procede alle preliminari impostazioni, individuandole attraverso l'apposito monitor di cui è dotata, così adattando la macchina alle opzioni richieste dalla commessa che di giorno in giorno gli viene trasmessa unitamente alle corrispondenti schede tecniche;
b)-nel corso del turno il ricorrente torna sulle scelte operate in media 8/10 volte, confermando l'iniziale impostazione dei parametri ovvero correggendoli alla bisogna;
c)-nello specifico, nella delicata fase di impostazione della macchina, il ricorrente è chiamato ad acquisire il colore da utilizzare in base alle predette schede tecniche, selezionandolo in una vasta gamma composta da non meno di 20 diverse tonalità; d)-ad impostare tutte le misure dal prodotto finale da realizzare;
e)-a selezionare e a montare, laddove richiesto, la “fustella” indicata dalla specifica scheda tecnica;
f)- a presenziare e controllare l'arrivo del foglio di cartone in lavorazione nella parte finale della macchina in tale attività coadiuvato dalla ulteriore risorsa umana (a volte operante in coppia con altro collega) alla stessa addetta e presente durante l'intero ciclo produttivo in qualità di collaboratore, cui è delegata la verifica della fase di corretto caricamento del foglio stesso nella macchina;
g)-ad iniziare la produzione giornaliera, mediante realizzazione di un “prototipo” che, una volta interamente prodotto, sottopone alla c.d. verifica di funzionalità (e cioè alla perfetta corrispondenza con la scheda tecnica di riferimento, inizialmente ricevuta) per quindi passare alla produzione in serie nel caso di positivo riscontro ovvero, in caso contrario, alla ripetizione della intera fase di impostazione appena descritta;
5)-a seguire, nel prosieguo del turno e quando l'attività di produzione è stata correttamente avviata, il ricorrente è altresì chiamato: a)-ad effettuare i necessari controllo e le opportune verifiche in media intervenendo all'incirca ogni duecento pezzi di produzione;
b)-ad effettuare ulteriori controlli di qualità, compresa la ultima e definitiva verifica del prodotto e della sua corrispondenza alla scheda tecnica inizialmente consegnatagli;
c)-a rimuovere (se ed in quanto prevista
Pag. 8 di 15 dalla specifica procedura di produzione) la “fustella” originariamente apposta alla macchina;
d)-a confrontarsi, laddove richiestogli (e nei casi in cui ciclo è destinato ad altre fasi di lavorazioni), con gli addetti alle macchine “cucitrici” per risolvere eventuali problematiche qualitative dagli stessi riscontrati”); che il ricorrente abbia avuto “la piena ed esclusiva responsabilità circa la produzione prevista all'interno del suo turno e ha operato quantomeno dal 2001al 2021, con responsabilità del setup e del ciclo operativo” anche sulla macchina “denominata Rotativo Gambossi/Gandossi” (su tali punti è sufficiente rimandare alle deposizioni, sostanzialmente sovrapponibili e ben circostanziate, dei testi , e - anche Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 quest'ultimo dipendente di parte resistente dal 14 luglio 1992, che ha svolto le mansioni di “macchinista”, “jolly (lavorando anche al JU TE)” dal 2012 al 2014 responsabile della produzione, poi “trasferito a Pianella all'incirca nel 2019”).
In particolare il teste , pur non riuscendo a essere più preciso sulle date, ha Tes_1 riferito che “per parecchi anni” aveva “lavorato gomito a gomito con il ricorrente in maniera continuativa”, confermando che l'operazione di adattare le impostazioni della macchina alle opzioni richieste dalla commessa e dalle corrispondenti schede tecniche era “un'operazione che anch'io svolgevo insieme al ricorrente o alternandomi con lui in base alle circostanze”, ha aggiunto “che sulla linea di produzione in questione, mentre io ero un addetto, lui era il capolinea e io lo aiutavo ad impostare la macchina e nella fase di produzione io ero addetto all'introduzione del foglio, mentre il ricorrente si trovava all'uscita del foglio e controllava che il prototipo fosse conforme alla scheda tecnica… che la movimentazione delle fustelle e le impostazioni sulla linea, con la preparazione della macchina, le svolgevamo insieme”, confermando “che il ricorrente aveva la responsabilità del set up e del ciclo operativo della macchina denominata
JU TE e all'occorrenza e molto spesso di quella denominata Parte_2
(specificando che “il è una macchina che produce
[...] Parte_2
scatole più piccole di quelle dello JU TE. Mi ricordo che a seconda delle esigenze di produzione, dei giorni ci veniva richiesto di intervenire sulla linea JU
TE (6 A) e dei giorni alla linea denominata Rotrativo Gambossi (5 A). Aggiungo che la fustella è un pezzo di legno con dei coltelli di ferro sopra, che viene inserito nel rullo della macchina e serve a tagliare i fogli”)” e che “Quando siamo stati insieme sullo
Pag. 9 di 15 TE abbiamo sempre lavorato in due: io e il ricorrente. Dopo il 2021 siamo stati addetti in tre, perché dopo il mio infortunio io ho delle prescrizioni ed è per questo che c'è un'altra persona che mi aiuta nei momenti di maggiore sforzo”. Tes_
Il teste ha riferito che il ricorrente si era occupato della sua formazione “al macchinario JU TE”, che “oltre ad aver ricevuto la formazione, molte volte” gli era “capitato di lavorare al JU TE insieme al ricorrente nello stesso turno come collaboratore, perché il sistema di impianto che usa la macchina quasi sempre richiede la presenza di due operatori”, specificando che “Poteva avvenire che un addetto alla linea cucitrice chiedesse al ricorrente informazioni per come dovesse essere sistemata l'incollatura delle scatole. Le scatole infatti possono essere incollate, cucite o sia incollate che cucite. In questi casi l'addetto alla cucitrice si rivolgeva al ricorrente per acquisire informazioni al riguardo, che si trovavano nella scheda tecnica in possesso del ricorrente. Da quello che so, non c'era una scheda tecnica specifica in possesso degli addetti alla cucitrice”.
I testi e hanno anche specificato che sebbene “le Testimone_1 Testimone_2 attività di incollatura e cucitura dei cartoni prodotti con l'anzidetto macchinario JU
TE venivano e vengono effettuate dagli addetti alla linea cucitrice, con l'impiego di apposito macchinario dedicato a tale operazione, mentre la pallettizzazione del prodotto veniva e viene effettuata dagli addetti al magazzino unitamente alla reggiatura dei cartoni”, il macchinario in questione svolge anche lavorazione di prodotti finiti che possono essere direttamente consegnati ai clienti (il teste , chiamato a deporre Tes_1 sul quarto capitolo di prova della memoria di costituzione, ha riferito “E' vero quanto indicato al capitolo che mi è stato riletto, però voglio specificare che ci sono anche delle lavorazioni di prodotti che non richiedono incollatura e cucitura”; il teste ha precisato “che alcune delle scatole passano tramite cucitrice perché Tes_2
devono essere o cucite o incollate, ma alcune scatole escono come prodotto finito, che non ha bisogno né di colla né di cucitura ed è un prodotto finito” e che “E' vero per le scatole che devono essere cucite o incollate, ma noi pallettizziamo anche il prodotto finito, che non deve passare tramite cucitrice”).
Anche il teste – che ha sempre lavorato come dipendente di Testimone_4
Con cooperative all'interno della – ha riferito come “Anche lo TE ha il suo
Pag. 10 di 15 pallettizzatore da cui esce il prodotto finito, che poi va alla legatura. Io sono l'unico addetto alla cucitura. Il prodotto che lo TE fa per me è una scatola a cui io devo aggiungere soltanto colla o punti metallici. Lo TE però produce anche prodotti che non passano per l'incollatura e la cucitura e vanno direttamente al cliente”; similmente il teste – inizialmente tirocinante e poi assunto da parte Testimone_5 resistente nel novembre 2018 e come “responsabile dello scatolificio di San Giovanni
Teatino”, pur premettendo che “L'attività di incollatura e cucitura dei cartoni non è prevista dal macchinario JU TE. La pallettizzazione viene effettuata in magazzino, dove c'è un isola di reggiatura/pallettizzazione”, ha riferito che “Il JU
TE può produrre oltre che il semilavorato, anche il prodotto finito”; similmente il teste - dipendente della cooperativa Cislat che lavora all'interno dello Testimone_6
Con stabilimento di San Giovanni Teatino dal settembre 2008 - ha riferito che “Con il macchinario JU TE non è possibile effettuare incollatura e cucitura dei cartoni, però può produrre scatole aperte, che passano direttamente alla mia linea di produzione che io devo solo legare e mettere sul bancale, che arriva al cliente già aperta, non incollata e non cucita”.
Tali ultime deposizioni, in particolare, consentono di ritenere superabile l'eccezione di parte resistente secondo la quale “all'incollatura e cucitura dei cartoni lavorati con l'anzidetta macchina provvedono gli addetti alla linea 6 C1 cucitrice, con l'impiego di un apposito macchinario dedicato al compimento di tali operazioni. Gli addetti al magazzino, infine, provvedono, unitamente alla reggiatura, alla pallettizzazione delle merci”, in quanto ciò che rileva ai fini di ritenere integrati i presupposti previsti dall'art. 30 del CCNL applicabile al rapporto è la costante adibizione, per oltre due anni, alla conduzione della macchina casemaker “jumbo”, con responsabilità del setup e del ciclo operativo con un equipaggio complessivo di 2 o 3 persone, non apparendo significativo che il macchinario effettui anche “incollatura e cucitura in linea”, per la circostanza che alcuni dei prodotti realizzati non richiedessero tali operazioni, potendo comunque considerarsi “prodotti finiti” per i quali la macchina comprendesse il “sistema di pallettizzazione del prodotto”.
Va, del resto evidenziato come l'art. 30 del CCNL, come premesso, assegna al profilo C1s non solo il conduttore della macchina “JU”, ma anche il “conduttore con preparazione che,
Pag. 11 di 15 con responsabilità del ciclo operativo comportante un rilevante grado di specializzazione tecnica e professionale opera su macchine flesso grafiche di scatolificio con stampa ad alta definizione a 4 o più colori più vernice e fustellatura in piano o rotativa e sistema di pallettizzazione del prodotto”, così che la dimostrazione della responsabilità del ciclo operativo di una macchina adibita alla produzione di scatole con possibilità di scelta dei colori e dotata di un sistema di fustellatura e pallettizzazione del prodotto è, in ogni caso, un elemento che consente di ritenere fondata la pretesa del ricorrente (si osservi, sul punto, che il legale rappresentante di parte resistente nell'interrogatorio formale circa il capitolo di prova a.4) del ricorso, ha risposto: "E' vero che tra le operazioni svolte dal ricorrente vi è la rimozione della fustella originariamente apposta alla macchina”).
All'esito dell'istruttoria può, allora, concludersi come sia stata provata con sufficiente certezza l'adibizione costante del ricorrente al macchinario in questione sin dal 2001
(stesso periodo dedotto in ricorso) e benchè nulla sia stato dedotto in ricorso o emerso in istruttoria sull'attività lavorativa svolta dal ricorrente presso lo stabilimento di Pianella presso il quale egli risulta attualmente adibito, può concludersi che lo stesso, per lo svolgimento ininterrotto delle mansioni dedotte in ricorso, abbia maturato il diritto all'inquadramento superiore con decorrenza dal biennio successivo, ovverosia dal 2003.
-5-
Venendo, adesso, alla valutazione delle conseguenze economiche derivanti da tale accertamento, deve, innanzitutto, evidenziarsi come l'eccezione di legittimità costituzionale in relazione alla prescrizione sollevata nella memoria di costituzione non sia condivisibile.
A quanto può apprendersi dalla lettura della memoria di costituzione da un lato viene prospettato che “il tempo trascorso” e “la complessiva evoluzione della disciplina del rapporto di lavoro” abbiano determinato una “disciplina che assicuri “normalmente” la stabilità del rapporto” e, dall'altro, sono state addotte, a fondamento della denunciata
“disparità di trattamento”, situazioni del tutto eterogenee e non comparabili.
Va in ogni caso escluso che l'attuale disciplina delle “tutele crescenti” – così come quella introdotta dalla l. 92/2012 – assicuri nella generalità dei casi quella stabilità costantemente richiesta dalla Corte Costituzionale idonea a giustificare il decorso della
Pag. 12 di 15 prescrizione dei diritti di credito in corso di rapporto, in quanto proprio la continua ed ondivaga evoluzione giurisprudenziale di merito e di legittimità sulle varie fattispecie di licenziamento conferma quella mancanza di “presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata” che, come evidenziato dalla S. C. Sez. L, con sentenza n. 26246 del 2022, rende il rapporto di lavoro non
“assistito da un regime di stabilità”, con decorrenza del “termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
- 6 –
Posto, allora, che i calcoli contenuti nel conteggio di parte sono sufficientemente chiari, analitici, accompagnati da calcoli logici e comprensibili, conformi ai parametri indicati dalla contrattazione collettiva applicabile, oltre che non contestati, e che la domanda del ricorrente è limitata al periodo dal 1 luglio 2007 (si legge in ricorso “il ricorrente dal 01 luglio 2007 (data cui si giunge in applicazione dei principi in materia di prescrizione dettati dall'ultimo arresto in materia della Suprema Corte) ha maturato il diritto di vedersi attribuire il superiore profilo di inquadramento (C1s) e di ottenere, il pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate”), considerato che ai sensi della norma invocata dal ricorrente il diritto all'inquadramento nel profilo C1S si acquista dopo lo svolgimento di “tale mansione da almeno due anni” e che il ricorrente ha dedotto tale svolgimento di mansioni come ininterrotto dal 2001, si può concludere che il ricorrente abbia maturato il diritto ad essere inquadrato nel profilo C1S del CCNL
“cartai industria”, dal 2003 e che lo stesso sia rimasto creditore della somma di euro
12.957,55 a titolo di differenze sulle retribuzioni dovute per il periodo dal luglio 2007 al marzo del 2024.
Al pagamento, dunque, della complessiva somma di € 12.957,55 deve essere in questa sede condannata le società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Su tali somme, in applicazione del disposto dell'art. 429, comma 3° c.p.c., devono essere poi calcolati sia gli interessi al tasso legale che la rivalutazione monetaria – in considerazione della dichiarazione di parziale incostituzionalità, operata dalla Corte
Costituzionale con la sentenza del 23 ottobre 2000 (depositata il 2.11.2000) n. 459, della
Pag. 13 di 15 norma dell'art. 22 co. 36° L. 724/1994 nella parte in cui escludeva l'operatività del cumulo tra i predetti accessori di legge anche per i dipendenti privati – con la sola precisazione che gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti (mese per mese quanto ai crediti per differenze retributive per lavoro ordinario, anno per anno quanto ai crediti per 13°), fino al momento dell'effettivo soddisfo, e non invece sulla somma interamente rivalutata al momento del saldo (così Cass. S.U. 29.1.2001, n. 38, nonché Cass.
16392/2002).
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In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia (con riferimento alle tariffe prevista dal d.m. 55/2014 per lo scaglione da 5200 a 26000 euro), dell'importanza e del numero delle questioni trattate in giudizio e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice, si liquidano in complessivi euro 5388,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in accoglimento del ricorso: dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato a partire dal 2003 (nella categoria C del ccnl di settore, profilo c1s e, per l'effetto, condanna la società resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente a titolo di differenze retributive maturate nel periodo 01.07.2007-30.03.2024 della somma di € 12.957,55 con interessi e rivalutazione nei termini di cui alla motivazione, e al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5388,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 % , I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Chieti, lì 1 luglio 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
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