Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
516/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
in persona del legale Parte_1 rappresentante, rappresentata dall'avv. Giordano
Sturlese per mandato allegati alla citazione in appello.
APPELLANTI
CONTRO
_1 CP_2 Controparte_3
[...] Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6 CP_7 CP_8
[...] Controparte_9 _10
, e ,
[...] Controparte_11 Controparte_12
e tutti rappresentati e _13 _14 difesi dagli avv.ti Roberto Lamma e Daniele
Bordigoni per procura allegata alla comparsa di appello
APPELLATI
E CONTRO
difesa dall'avv. Sonia Valenza e Controparte_15
Serena Pecunia, come da mandato allegato alla
APPELLATO
E CONTRO ed _16 _17
APPELLATI CONTUMACI
E CONTRO
, difesa Controparte_18 dall'avv. Enrico Scirocco, come da procura allegata alla comparsa di appello
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Piaccia alla Corte
Ecc.ma, in accoglimento dei motivi di appello e in parziale riforma della qui impugnata Sentenza del
Tribunale di La Spezia, Sezione Civile, in composizione monocratica, Giudice Unico Dott.
Ettore DI Roberto, nr. 805/2023, pubblicata in data
13.11.2023 e non notificata, resa nel Giudizio iscritto al Ruolo Generale nr. 1835/2014, tenuta ferma, invece, la Sentenza in questione, nelle parti in cui rigetta le domande riconvenzionali dei convenuti di intervenuta usucapione del diritto di servitù carrabile e di parcheggio sui terreni di
1) in accoglimento del primo motivo di Parte_1 appello, dichiarare la tardività e dunque l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di costituzione coattiva della servitù di transito veicolare come sfogata dai convenuti odierni appellati, in quanto contenuta in una comparsa di costituzione e di risposta depositata il 20.11.2014, invece che nel termine ultimo del 31.10.2014; conseguentemente a ciò, accertare e dichiarare che i terreni censiti nel catasto terreni del Comune della Spezia al foglio 54, coi mappali 146, 438 e 443, e di proprietà dell'attrice, non sono gravati da una servitù coattiva di passaggio carraio a favore dei beni di proprietà dei convenuti e precipuamente: a) degli immobili censiti nel catasto fabbricati al foglio 54, con la particella 772 sub. 3, con la particella 772 sub. 4, con la particella 772 sub. 5, con la particella 772 sub. 6, con la particella 772 sub. 7, con la particella 772 sub. 8, con la particella 772 sub. 9, con la particella 772 sub. 10, con la particella 772 sub. 11, con la particella 772 sub. 12, con la particella 772 sub.
15, con la particella 772 sub. 16, con la particella
772 sub. 17, con la particella 772 sub. 18, con la particella 772 sub. 19, con la particella 772 sub.
20, con la particella 772 sub. 21, con la particella
772 sub. 22, con la particella 772 sub. 23, con la particella 772 sub. 24, con la particella 772 sub.
25, con la particella 772 sub. 26, con la particella
772 sub. 29, con la particella 772 sub. 30, con la particella 772 sub. 31, con la particella 772 sub.
32, con la particella 772 sub. 33, con la particella
772 sub. 34 e con la particella 772 sub. 35; b) degli immobili censiti nel catasto fabbricati al foglio 54, con la particella 772 sub. 1 e con la particella 772 sub. 2; c) dell'immobile censito nel catasto fabbricati al foglio 54, con la particella 427 ed il subalterno 3; d) degli immobili censiti nel catasto terreni al foglio 54, con le particelle 656 e 785; e) dell'area graffata al fabbricato e distinta al catasto terreni al foglio 54, con la particella 772 e p artita
1. Per l'effetto, ordinare ai Signori , _1
, , CP_2 Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_11
, Controparte_15 Controparte_12 [...] , _10 Controparte_6 CP_7
, , Controparte_8 Controparte_9 [...]
, e , di _16 _19 _17 cessare il transito veicolare con autoveicoli e motoveicoli sopra i terreni dell'attrice e censiti nel catasto terreni del Comune della Spezia al foglio
54, coi mappali 146, 438 e 443; 2) in accoglimento del secondo motivo di atto di appello, accertare e dichiarare che i terreni censiti nel catasto terreni del Comune della Spezia al foglio 54, coi mappali
146, 438 e 443, e di proprietà dell'attrice, non sono gravati da una servitù coattiva di passaggio carraio a favore dei beni di proprietà dei convenuti e precipuamente: a) degli immobili censiti nel catasto fabbricati al foglio 54, con la particella 772 sub. 3, con la particella 772 sub. 4, con la particella 772 sub. 5, con la particella 772 sub. 6, con la particella 772 sub. 7, con la particella 772 sub. 8, con la particella 772 sub. 9, con la particella 772 sub. 10, con la particella 772 sub.
11, con la particella 772 sub. 12, con la particella
772 sub. 15, con la particella 772 sub. 16, con la particella 772 sub. 17, con la particella 772 sub.
18, con la particella 772 sub. 19, con la particella
772 sub. 20, con la particella 772 sub. 21, con la particella 772 sub. 22, con la particella 772 sub.
23, con la particella 772 sub. 24, con la particella
772 sub. 25, con la particella 772 sub. 26, con la particella 772 sub. 29, con la particella 772 sub.
30, con la particella 772 sub. 31, con la particella
772 sub. 32, con la particella 772 sub. 33, con la particella 772 sub. 34 e con la particella 772 sub.
35; b) degli immobili censiti nel catasto fabbricati al foglio 54, con la particella 772 sub. 1 e con la particella 772 sub. 2; c) dell'immobile censito nel catasto fabbricati al foglio 54, con la particella 427 ed il subalterno 3; d) degli immobili censiti nel catasto terreni al foglio 54, con le particelle 656 e
785; e) dell'area graffata al fabbricato e di stinta al catasto terreni al foglio 54, con la particella 772 e partita 1. Per l'effetto, ordinare ai Signori _1
, ,
[...] CP_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5 _11
, , ,
[...] Controparte_15 Controparte_12 [...]
, _10 Controparte_6 CP_7
, , Controparte_8 Controparte_9 [...]
, e , di _16 _19 _17 cessare il transito veicolare con autoveicoli e motoveicoli sopra i terreni dell'attrice e censiti nel catasto terreni del Comune della Spezia al foglio
54, coi mappali 146, 438 e 443; 3) in accoglimento del terzo motivo di atto di appello, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'aggravamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1067, c.c., della servitù di passo carrabile sopra i terreni censiti nel catasto terreni del Comune della Spezia al foglio
54, coi mappali 146, 438, 443 e ciò a seguito dell'edificazione degli immobili tutti in oggi di proprietà dei convenuti;
per l'effetto di quanto precedentemente accertato e dichiarato, in via principale, condannare e/o ordinare ai convenuti l'abbattimento: a) degli immobili censiti nel catasto fabbricati al foglio 54, con la particella 772 sub. 3, con la particella 772 sub. 4, con la particella 772 sub. 5, con la particella 772 sub. 6, con la particella 772 sub. 7, con la particella 772 sub. 8, con la particella 772 sub. 9, con la particella 772 sub. 10, con la particella 772 sub. 11, con la particella 772 sub. 12, con la particella 772 sub.
15, con la particella 772 sub. 16, con la particella
772 sub. 17, con la particella 772 sub. 18, con la particella 772 sub. 19, con la particella 772 sub.
20, con la particella 772 sub. 21, con la particel la
772 sub. 22, con la particella 772 sub. 23, con la particella 772 sub. 24, con la particella 772 sub.
25, con la particella 772 sub. 26, con la particella
772 sub. 29, con la particella 772 sub. 30, con la particella 772 sub. 31, con la particella 772 sub.
32, con la particella 772 sub. 33, con la particella
772 sub. 34 e con la particella 772 sub. 35; b) degli immobili censiti nel catasto fabbricati al foglio 54, con la particella 772 sub. 1 e con la particella 772 sub. 2; c) dell'immobile censito nel catasto fabbricati al foglio 54, con la particella 427 ed il subalterno 3; d) degli immobili censiti nel catasto terreni al foglio 54, con le particelle 656 e 785; e) dell'area graffata al fabbricato e distinta al catasto terreni al foglio 54, con la particella 772 e parti ta
1; in via subordinata, condannare e/o ordinare ai convenuti l'esecuzione delle opere meglio ritenute e comunque idonee a ripristinare la situazione precedente all'edificazione degli immobili tutti in oggi di proprietà dei convenuti medesimi, e quindi l'originaria estensione e l'originaria modalità di esercizio della servitù di passo sopra i terreni censiti nel catasto terreni del Comune della Spezia al foglio 54, coi mappali 146, 438 e 443, ed a favore dei fondi dei danti causa dei convenuti stessi, ovvero dei fondi all'epoca distinti dal Foglio 54, coi mappali 312, 649, 118, 119, 648, 656, 120 e 427 sub. 1; 4) in ipotesi denegata e non creduta di mancato accoglimento dei motivi di appello nn. 1 - 2-3 e di accoglimento, invece, del solo quarto motivo di appello, condannare i Signori _1
, ,
[...] CP_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5 _11
, , ,
[...] Controparte_15 Controparte_12 [...]
, _10 Controparte_6 CP_7
, , Controparte_8 Controparte_9 [...]
, e al _16 _19 _17 pagamento in favore di dell'indennità Parte_1 di cui agli artt. 1032 e 1053, c.c., nella somma complessiva di euro 40.200,00, ovvero in quella somma maggiore o minore come risultante dalla espletanda istruttoria, se all'uopo licenziata;
5) condannare, in ogni caso, i Signori _1
, , CP_2 Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_11
, Controparte_15 Controparte_12 [...]
, _10 Controparte_6 CP_7
, , Controparte_8 Controparte_9 [...]
, e al _16 _19 _17 pagamento delle spese di lite dei due gradi di
Giudizio ed a quelle delle CTU espleta te;
in via istruttoria si chiede: - di ammettere le prove orali di cui alla seconda memoria ex art. 183, cpc, depositata da in data 13.11.2015, con Parte_1
i testimoni ivi indicati;
- di disporre la rinnovazione della CTU sul seguente quesito (o su que llo meglio ritenuto dall'Ecc.ma Corte): “accerti il CTU nominato se i terreni sui quali vennero edificati i beni immobili in oggi di proprietà degli appellati e quindi gli originali mappali 120, 119, 312 e porzione del 121, terreni da intendere singolarmente, uno per uno e non come un unico lotto, e/o come una unica area di intervento, fossero per conformazione naturale potenzialmente raggiungibili per via carrabile e dunque se l'attuale interclusione sia preesistente o meno all'intervento edificatorio in questione”; in subordine, chiamare a chiarimenti il CTU di primo grado, il geom. CP_20 sulla risposta dallo stesso reso alla quarta parte del quesito di cui al verbale d'udienza del
10.01.2019 e ciò sia alla luce delle note critiche del
CTP di parte attrice, sia di quelle contenute nel secondo motivo di appello”.
PER L.P. “In via principale: Rigettare l'appello principale proposto da perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n.805/2023 emessa dal
Tribunale di La Spezia, in data 10.11.2023 e pubblicata in data 13.11.2023. In ogni caso, Con vittoria si spese, competenze e rimborso forfettario e accessori di legge.
PER GLI ALTRI APPELLATI: “Piaccia all'Ecc.ma
Corte di Appello di Genova, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione respinta, rigettare l'appello proposto da in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale d ella
Spezia n.805/2023, pubblicata il 13.11.2023, resa nel giudizio iscritto a ruolo generale n. 1835/2014
R.G., non notificata. Vinte spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Parole chiave: servitù coattiva -indennità
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado ha citato in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale della Spezia, i condomini del condominio di via Pitelli 129 La Spezia ed ha sostenuto, per quanto qui interessa:
• di essere proprietario dei terreni mapp. 146,
438 e 443, confinanti con la proprietà dei convenuti;
• che tali terreni erano attraversati da una strada, realizzata abusivamente, senza alcun consenso del proprietario, proprio al fine di consentire ai condomini convenuti di accedere alla via comunale;
L'attore ha, quindi, chiesto di accertare che i suoi fondi non erano gravati da servitù di passo carrabile e di condannare le controparti alla rimozione delle opere abusivamente realizzate.
I convenuti si sono costituiti in giudizio ed hanno formulato domanda riconvenzionale volta a far accertare l'acquisto della servitù di passaggio per usucapione e, in via subordinata, la costituzione coattiva della relativa servitù ex art. 1051 c.c.
Infine, i convenuti hanno chiesto la chiamata in causa, ai fini di manleva, della società _18 costruttrice del condominio e loro dante causa.
Quest'ultima si è costituita in giudizio ed ha chiesto di respingere ogni domanda nei suoi confronti.
In sede di prima udienza, ha Parte_1 proposto, in risposta alle altrui difese, domanda subordinata volta a far dichiarare, ex art. 1067
c.c., l'illegittimità dell'aggravamento della servitù di passo ex adverso vantata a seguito dell'edificazione del solito edificio.
La causa è stata istruita con documenti ed a mezzo ctu ed è stata decisa con la sentenza
805/2023, datata 10/11/2023, pubbl. il
13/11/2023, non notificata, che ha così statuito in dispositivo: “dichiara l'ammissibilità delle domande riconvenzionali formulate da parte convenuta;
- rigetta nel merito quella svolta in via principale;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta in via subordinata, dichiara costituito, ai sensi dell'art. 10 51 c.c., il diritto di servitù di passaggio carraio secondo il percorso stradale già in essere attraverso gli immobili censiti nel catasto del Comune della Spezia al foglio 54 con le particelle 146 e 443 (di proprietà di
, in favore degli im mobili censiti al Parte_1 foglio 54, con le particelle: 772 sub. 3 (di proprietà di , 772 sub. 4 e 18 (di proprietà _16 di e ), 772 sub. 5, 9, 19 _1 CP_2
e 20 (di proprietà di , 772 sub. Controparte_9
Per 6, 21 e 29 (di proprietà di , 772 Parte_2 sub. 7, 23, 31 e 32 (di proprietà di Controparte_3
e , 772 sub. 8 e 22 (di
[...] Controparte_4 proprietà di e , _17 _19
772 sub. 10, 25, 33 e 34 (di proprietà di CP_7
, 772 sub. 11, 24 e 30 (di prop rietà di
[...]
, 772 sub. 12, 16 e 17 (di Controparte_6 proprietà di , 772 sub. 15 (di Controparte_15 proprietà di ), 772 sub. 26 (di Controparte_12 proprietà di e Controparte_5 [...]
), 772 sub. 35 (di proprietà di _11
), 427 sub 3, 656, 785, 772 sub 1 Controparte_10
e 2 e area graffata al fabbricato distinta al foglio
54, particella 772, partita 1 (in comproprietà tra tutti i convenuti); - determina l'indennità dovuta ex artt. 1053 e 1032 c.c., in complessivi 5.400,00 euro;
condannando quindi parte convenuta al pagamento dell'suddetto importo in favore della società attrice;
- in accoglimento della domanda attorea sul punto, dichiara che gli immobili censiti nel catasto del Comune della Spezia al Foglio 54, coi mappali 146, 438 e 443 non sono gravati da un diritto reale di parcheggio a favore dei beni di proprietà dei convenuti;
condannando per l'effetto i convenuti stessi di astenersi dal parcheggiare autoveicoli e motoveicoli all'interno degli immobili di proprietà di parte attrice suddetti;
- in accoglimento della domanda attorea sul punto, dichiara che gli immobili censiti nel catasto del
Comune della Spezia al Foglio 54, coi mappali 146,
438 e 443 non sono gravati da un diritto di reale di occupazione con cassonetti dell'immondizia a favore dei beni di proprietà dei convenuti;
condannando per l'effetto i convenuti stessi di astenersi dall'utilizzare quei cassonetti all'interno degli immobili di proprietà di parte attrice;
- rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
- respinge la domanda formulata da parte convenuta nei confronti della società terza chiamata;
- dispone la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta;
condanna parte convenuta a rimborsare in favore della società terza chiamata le spese processuali, che si liquidano in 3.000,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
- pone il costo delle due CTU
a carico di parte attrice e parte convenuta, in quote uguali;
- manda al Conservatore dei registri immobiliari di trascrivere su istanza di parte la presente sentenza”.
In via preliminare, il Tribunale ha esaminato l'eccezione proposta da di Pt_1 inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dai convenuti.
Secondo parte attrice, la comparsa di costituzione dei convenuti era stata depositata tardivamente, oltre il termine di 20 gg. prima della prima udienza.
Il Tribunale ha respinto l'eccezione, evidenziando che la comparsa era stata depositata in data
20.11.2014 e, dunque, tempestivamente, in quanto la prima udienza, a seguito di provvedimento di differimento del 24.6.2014, assunto espressamente ai sensi dell'art. 168 bis co. 5 c.p.c., era stata tenuta in data 11.12.2014.
La sentenza ha, quindi, respinto, per difetto di prova, la domanda di usucapione della servitù di passo proposta dai convenuti, mentre ha accolto quella proposta ex art. 1051 c.c., sul presupposto che non vi era alcun passaggio alternativo alla viabilità esistente, né a valle né a monte dei mappali in oggetto.
Secondo il Tribunale, poi, non era dimostrato che lo stato di interclusione derivava dall'intervento edilizio posto in essere, come, invece, sostenuto da parte attrice.
Infine, in merito alla indennità ex art. 1053 c.c., il Tribunale ha escluso che potesse avere rilievo, ai fini della sua quantificazione, il presumibile costo delle opere resesi necessarie per la realizzazione del tratto stradale oggetto di causa, trattandosi di opere che, pacificamente, non erano state eseguite né da (che ha acquistato i Pt_1 terreni già conformati secondo lo stato attuale), né dalla sua dante causa. In conclusione, “può condividersi la valutazione effettuata in perizia, rapportata alla natura e alle caratteristiche (attuali) dei beni gravati, al contenuto dell'atto di compravendita con cui nel 2009 ha Parte_1 acquistato da Depeti s.r.l. e all'effettivo ingombro del tratto stradale, pari a circa il 50% della superficie complessiva dei terreni de quibus. Ai presenti fini viene quindi considerato un importo di
5.400,00 euro. Non risultano, infine, danni da perdita di valore degli immobili (per una minore appetibilità sul mercato) o da mancati redditi. Sul punto ci si può richiamare a quanto motivato dal
CTU, anche in puntuale risposta alle osservazioni del CT attoreo. Può, d'altro canto, osservarsi che il transito veicolare in particolare attraverso il mappale 146 non è certo incompatibile con la possibilità per di disporre di alcuni spazi Pt_1 di quello stesso immobile per esempio come aree da destinare a parcheggio in favore di terzi, nelle forme negoziale che saranno meglio ritenute. Si richiama, infine, la giurisprudenza secondo cui l'indennità da correlare al danno arrecato al proprietario del fondo servente deve essere determinata tenendo conto dei pregiudizi che siano in concreto derivati al bene, mentre non è indennizzabile il danno che sia soltanto astrattamente ipotizzabile (cfr. Cass. n.
1545/2004)”.
2 Il giudizio di appello
La società ha impugnato la sentenza in Pt_1 esame ed ha chiesto che, in riforma della stessa, venissero respinte le domande riconvenzionali proposte.
I condomini, con le sole eccezioni di e _16
si sono costituiti in giudizio ed hanno _17 chiesto di confermare la sentenza in esame. Anche costituitasi in giudizio, ha chiesto di _18 confermare la sentenza.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 11 dicembre 2024.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo, ha lamentato la Pt_1
“violazione, falsa o errata applicazione degli articoli 166, 167 e 168-bis, comma 4° e comma 5°, del codice di procedura civile, per non avere il
Tribunale dichiarato tardive e quindi inammissibili, le domande e le eccezioni riconvenzionali dei convenuti;
ed ancora, vizio di motivazione per incongruenza, illogicità, contraddittorietà della stessa rispetto ai dati di fatto ed all'istruttoria documentale acquisita al Giudizio, ovvero omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.
Secondo l'appellante, il Tribunale aveva errato nel non dichiarare inammissibili le domande proposte dalla controparte, in quanto tardive. Infatti, la citazione di primo grado aveva fissato la prima udienza al giorno 20 novembre 2014. Il Tribunale aveva, poi, differito la data di udienza al 4 dicembre 2014, con un primo provvedimento e, poi, con un secondo provvedimento, all'11 dicembre 2014.
Di conseguenza, gli appellati avrebbero dovuto costituirsi entro 20 gg. prima dell'udienza originariamente fissata, non rispetto a quella dell'11 dicembre. Infatti, il provvedimento di differimento a tale data era intervenuto quando la fattispecie di cui al 4° comma dell'art. 168-bis si era già verificata e ben consumata.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la “violazione, falsa o errata applicazione degli articoli 1051 e 1052 del codice civile, per avere il
Tribunale costituito la servitù coattiva di transito carrabile sopra i terreni di proprietà Parte_1 ed a favore delle unità immobiliari dei convenuti;
ed ancora, vizio di motivazione per incongruenza, illogicità, contraddittorietà della stessa rispetto ai dati di fatto ed all'istruttoria acquisita al Giudizio, ovvero omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
ed inoltre, violazione, falsa o errata applicazione dell'art. 196, cpc, in combinazione con l'art. 112, cpc, per non aver disposto la chiamata a chiarimento del CTU geom. sul quesito CP_20 integrativo di cui all'udienza del 10.01.2019, nonostante le note critiche del CTP diparte attrice e le reiterate istanze di quest'ultima; ed infine, violazione, falsa o errata applicazione degli articoli
244 e 245, cpc, per mancata ammissione della prova testimoniale indotta da . Parte_1
Secondo l'appellante, l'interclusione degli immobili degli attori era la conseguenza dell'intervento edificatorio relativo alla costruzione del fabbricato in Condominio da parte di in quanto i mappali 312 e 119, sui quali, _18 poi, era sorto l'edificio condominiale, non avevano, prima di tale intervento, alcun accesso carrabile, in quanto sopraelevati rispetto ai terreni serventi. Solo per effetto dei lavori di sbancamento, tali terreni erano divenuti raggiungibili carrabilmente.
Il Tribunale aveva, invece, erroneamente sostenuto che una porzione dell'intervento edificatorio era pianeggiante e, quindi, raggiungibile in auto, senza considerare che ciò poteva valere solo per una piccola porzione del mapp. 120.
Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato la
“Violazione dell'art. 112, cpc, per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di Pt_1
sfogata in prima udienza e come conseguenza
[...] della domanda riconvenzionale dei convenuti e volta a far dichiarare l'illegittimità dell'aggravamento della servitù di transito veicolare, ex art. 1067, c.c., chiedendo il ripristino dei luoghi nello stato originario, ovvero su un punto decisivo della controversia;
in ogni caso, falsa o errata applicazione dell'art. 1067 del codice civile”.
Il Tribunale non si era pronunciato in merito alla domanda volta ad accertare l'illegittimità dell'aggravamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1067, c.c., della servitù di passo costituita sui suoi fondi, a seguito dell'edificazione degli immobili tutti in oggi di proprietà dei convenuti.
L'aggravamento derivava dal fatto che, mentre prima dell'intervento solo il mappale 120 poteva godere di una servitù di transito carrabile sopra il mappale 146 di perché posto sullo Parte_1 stesso piano altimetrico di quest'ultimo, dopo l'intervento edilizio anche i mappali 119 e 312, uniti al mappale 120, utilizzavano la proprietà dell'appellante per raggiungere la via pubblica
Con il quarto motivo di appello, infine,
l'appellante ha lamentato la “Violazione, falsa o errata applicazione degli articoli 1032 e 1053, c.c., anche in relazione e combinazione degli artt. 935,
936 e 840, stesso codice, per avere il Tribunale di La Spezia riconosciuto una indennità di euro
5.400,00 in luogo della ben maggiore di euro
40.200,00, come indicata dal CTU nell'elaborato peritale del 27.08.2019, in risposta alla terza parte del quesito demandato;
ed ancora, vizio di motivazione per incongruenza, illogicità, contraddittorietà della stessa rispetto ai dati di fatto ed all'istruttoria documentale acquisita al
Giudizio, ovvero omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto d ecisivo della controversia”.
Il Tribunale aveva escluso che, nella determinazione dell'indennità, potessero considerarsi i costi per la realizzazione della strada. Ma tale conclusione violava gli artt. 935 e
936, c.c., in forza dei quali, per il principio dell'accessione, la strada costruita sopra i terreni di era divenuta di proprietà di Pt_1 quest'ultima; l'art. 840 c.c., in quanto gran parte
(il 50%) del suolo di cui si compongono i terreni di era occupato dalla strada asfaltata Parte_1 necessaria all'esercizio della servitù coattiva riconosciuta dal Tribunale e, dunque, il costo per realizzare detta strada (che, altro non è, che il valore del suolo medesimo, cosi come inscindibilmente edificato/identificato con la strada), doveva essere computato ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto al proprietario del fondo servente;
gli artt. 1032 e
1053 c.c., in quanto per stabilire l'indennità, si deve tenere conto dello stato dei luoghi (strada asfaltata compresa) al momento in cui viene calcolata l'indennità stessa;
la decisione, inoltre, era illogica, irrazionale e contraddittoria, atteso che, escludendo siffatto importo, i proprietari dei fondi dominanti riceverebbero un ingiusto arricchimento, beneficiando invero di una costituzione coattiva di una servitù di transito carrabile su di una strada i cui costi per realizzarla, non sono invec e computati nella determinazione dell'indennità dagli stessi dovuta al proprietario del fondo servente.
Infine, il 50% (ovvero 900 mq) dei suoi fondi era occupato dalla strada asfaltata;
ergo, su tale compendio immobiliare non poteva Parte_1 realizzare parcheggi, essendo obbligato a lasciare lo spazio libero per il transito carrabile costituito coattivamente a favore degli immobili dei convenuti odierni appellati.
4 La tardività delle domande riconvenzionali
Il primo motivo di appello è infondato.
Nella citazione di primo grado, era stata indicata, come data di prima udienza, il 20 novembre 2014.
Il Tribunale ha differito, con decreto del 5 giugno
2014, l'udienza, prima al 4 dicembre 2014 e, poi, con un secondo provvedimento, assunto espressamente ai sensi dell'art. 168 bis comma 5
c.p.c., in data 24.6.2014, all'11 dicembre 2014.
Ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., il convenuto, per poter proporre domanda riconvenzionale, deve costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione o a norma dell'articolo 168-bis, co. 5.
L'udienza dell'11 dicembre 2014 era stata fissata proprio ex art. 168-bis, co. 5 c.p.c.
Non è affatto vero quanto sostenuto da parte appellante, secondo cui il rinvio in questione sarebbe giustificato ex art. 168-bis, co. 4 c.p.c. Infatti, tale ultima norma riguarda il caso in cui il
Giudice non tenga tabellarmente udienza nel giorno indicato in citazione. Ma sia il 20 novembre, che il 4 e l'11 dicembre erano giovedì, per cui ciò esclude che il motivo del rinvio fosse appunto quello ipotizzato dall'appellante.
In ogni caso, la prima udienza, tenutasi, appunto in data 11 dicembre 2014, era stata fissata ex art. 168-bis co. 5 c.p.c., come sostenuto dal Tribunale
e non contestato da parte appellante, ed è, quindi, da essa che vanno computati a ritroso i 20 gg. per valutare la tempestività della costituzione.
5 L'interclusione derivante dall'intervento edilizio
Il secondo motivo di appello è infondato.
Secondo la giurisprudenza richiamata da parte appellante, “In tema di servitù coattive, in virtù dei principi di correttezza e lealtà nei rapporti tra il proprietario del fondo dominante e quello del fondo servente, l'interclusione derivata dall'iniziativa edilizia del proprietario del fondo dominante in tanto può trovare tutela in quanto la stessa sia chiesta al giudice prima dell'intervento edilizio, in modo che questi possa valutare, senza i limiti derivanti dall'ormai avvenuta realizzazione dell'intervento stesso, quale sia la soluzione più idonea a contemperare le contrapposte esigenze dei proprietari” (Cass. 944/13).
Tale sentenza non intende affatto affermare che ogni uso del fondo deciso dal proprietario, ove renda necessario l'accesso alla via pubblica, prima non indispensabile o non possibile, esclude di poter invocare la costituzione coattiva della servitù, secondo l'interpretazione fornitane da parte appellante. Anzi, la Suprema Corte ammette la costituzione coattiva della servitù di passaggio,
“anche quando dipenda dal fatto proprio di colui che richiede il passaggio, sempre che il proprietario, il quale ha operato la trasformazione dei luoghi determinante l'interclusione, abbia effettivamente avuto di mira il conveniente uso del suo fondo. In tale ipotesi il pregiudizio del proprietario del fondo servente deve essere considerato dal giudice con particolare favore e, per contro, con maggiore rigore l'interesse del proprietario del fondo per il quale è chiesto il passaggio coattivo”.
Costruire un complesso edilizio costituisce “un uso conveniente del fondo” e non preclude, quindi,
l'accoglimento della domanda ex art. 1051 c.c.
Nella specie, parte appellante non ha neppure allegato che la costruzione del complesso edilizio rispondesse, al più, ad “un'esigenza meramente personale di maggiore comodità e convenienza economica”, come nel caso esaminato da Cass.
3018/94.
Il principio affermato da Cass. 914/13 e che l'appellante intende applicare al caso in esame riguarda, in realtà, una situazione del tutto differente.
Infatti, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, si è censurata la condotta di chi aveva scelto, nel realizzare il progetto edilizio, di utilizzare, per l'accesso all'immobile, “non quello esistente e agevole, del quale la particella pure era dotata, ma uno diverso, implicante necessariamente la imposizione di una servitù a carico di altri fondi confinanti”. In sostanza, in quel caso, “la condizione di interclusione era inesistente prima della iniziativa edilizia dei ricorrenti” (in quanto, appunto, vi era un accesso;
ndr.), mentre le difficoltà attuali di accesso all'immobile erano da riferirsi non già ad una situazione naturale di interclusione, ma alla scelta, effettuata in sede di realizzazione del progetto edilizio, di non considerare quello preesistente. In questo caso, sì che l'intervento edilizio era la causa del verificarsi della interclusione.
All'opposto, nella specie, i fondi oggi dominanti, prima dell'intervento edilizio, non avevano affatto un accesso carrabile, come ammesso dallo stesso appellante e, comunque, non è stato neppure allegato che fossero le specifiche modalità esecutive del progetto a determinare una interclusione, altrimenti evitabile;
è vero che l'esigenza di raggiungere tali immobili in via carrabile è sorta per effetto della costruzione realizzata, ma ciò configura quell'uso conveniente del fondo che, di per sé, non è preclu sivo della costituzione coattiva della servitù, ma determina solo, secondo la giurisprudenza, un maggior rigore nella valutazione comparative delle esigenze dei fondi coinvolti nella costituzione della servitù.
6 L'aggravamento della servitù
Il terzo motivo di appello è inammissibile.
Per definizione la costituzione coattiva una servitù comporta non un aggravamento, ma, appunto, la costituzione di un simile diritto. L'afflittività è, quindi, connaturata al provvedimento adottato e, per questo, viene previsto un indennizzo.
L'accoglimento della domanda riconvenzionale di costituzione della servitù da parte del Tribunale costituisce implicito rigetto di tale domanda. 7 L'indennizzo ex art. 1053 c.c.
Il quarto motivo di appello è infondato.
Ai sensi dell'art. 1053 c.c., il proprietario del fondo dominante deve versare al proprietario del fondo servente un'indennità commisurata al danno causato dal passaggio. Si tratta di un indennizzo di natura risarcitoria e non corrispettiva. Nella specie, le opere necessarie per l'esercizio della servitù erano già presenti e, quindi, non vi sarà alcun correlato esborso in capo al proprietario del fondo servente, per cui non c'è alcuna ragione logica e giuridica per la quale questa possa pretendere il relativo prezzo. In questi termini, la giurisprudenza dominante: “In tema di diritti reali, ove la servitù coattiva di passaggio venga istituita su un preesistente percorso, non abbisognante di modifica alcuna,
l'indennità di cui all'art. 1053 c.c. deve essere quantificata in misura proporzionata al danno cagionato, costituito dall'implementato uso del percorso, non potendosi quantificare la predetta indennità alla stregua del costo a suo tempo affrontato dal proprietario del fondo asservito per mettere in opera la strada nel suo esclusivo interesse” (Cass. 23078/22).
Del resto, eventuali spese per opere necessarie per l'esercizio della servitù sono a carico del beneficiario e non del proprietario del fondo servente.
Infine, l'appellante ha lamentato l'impossibilità di utilizzare la porzione del terreno non occupata dalla strada per parcheggio.
Tuttavia, sul punto, il Tribunale ha correttamente risposto, richiamando il principio affermato da Cass. 1545/04, secondo cui “In tema di servitù di passaggio coattivo, l 'indennità' -correlata dall'art. 1053 c.c. al danno secondum ius arrecato al proprietario del fondo servente dall'esercizio del diritto imposto per legge nel caso di fondo intercluso- deve essere determinata tenendo conto non esclusivamente di valore della superficie asservita ma considerando ogni ulteriore pregiudizio che sia in concreto derivato al fondo servente per effetto della destinazione al transito di persone o veicoli, mentre non è indennizzabile il danno che sia soltanto astrattamente ipotizzabile, tra l'altro, per il deprezzamento del fondo”.
Parte appellante non ha fornito in appello alcun elemento per poter affermare che la destinazione a parcheggio fosse qualcosa di più di una astratta ipotesi e che tale intervento fosse realmente assentibile, anche tenuto conto che l'area acquistata era quasi integralmente destinata a bosco.
8 Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo i valori medi delle cause di valore compreso tra 5.200,01 e 26.000,00 euro, quale determinato dalla sentenza di primo grado, non oggetto di impugnazione. Nulla in merito alla fase istruttoria di appello, in quanto non svolta.
In punto spese, viene liquidato un unico importo per tutti gli appellati condomini, in quanto aventi posizioni sostanzialmente coincidenti, anche se difesi da diversi avvocati (In questi termini, Cass.
8688/23, secondo cui “Ove più eredi di una parte processuale deceduta si costituiscano e facciano valere la medesima posizione processuale, ognuno nominando un diverso difensore, non possono essere poste a carico della controparte soccombente le spese connesse alla pluralità di legali, ma deve essere liquidato un unico importo complessivo, eventualmente aumentato in base ai criteri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014”;
Cass. 17393/17).
“In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del
10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto all'art. 4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un incidente stradale, in ragione della differenza del quantum delle varie domande, connesse per identità del titolo). (Cass. 10367/24).
Nella specie, ricorre tale seconda ipotesi.
L'importo a titolo di spese viene, quindi, liquidato incrementato il compenso dovuto per una parte del 270%, come da notula dell'avv. Lamma e di un ulteriore 10% in relazione alla posizione della sig.ra _15
Nulla sulle spese di L.P., nei cui confronti non è stata proposta alcuna domanda in appello.
PQM
Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale della Spezia n. 805/2023, datata 10/11/2023, pubbl. il 13/11/2023;
Condanna a rifondere a , Parte_1 _1
, CP_2 Controparte_3 CP_4
[...] Controparte_5 Controparte_6
CP_7 Controparte_8 [...]
CP_9 Controparte_10 [...]
e , e _11 Controparte_12 _13 [...]
le spese di lite _14 Controparte_15 dell'appello, che liquida in euro 22.074,20 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge ed a le spese;
Controparte_18
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante principale
Genova 17 dicembre 2024
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno