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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 4531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4531 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 12729/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. Parte_1
BADALAMENTI MARCELLA);
E
nato a [...] il [...] (Avv. Controparte_1
CA IU );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi verbale di udienza del 10/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente dichiararsi che, all'udienza celebratasi in data 10/11/2025, le parti hanno raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo secondo il rito congiunto e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 05/06/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel verbale dell'udienza celebratasi in data 10/11/2023 le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“- Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Affidamento condiviso dei figli nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...] con collocamento prevalente presso il domicilio della sig.ra
Pt_2
CP_
- Regime di frequentazione padre-figli come di seguito: il Sig. dichiara che una volta al mese tornerà in Sicilia e le parti concordano che, in tali occasioni, avrà facoltà di vedere i figli secondo accordi liberamente presi, con un preavviso di almeno sette giorni.
Quanto alle festività i minori trascorreranno, alternativamente, un Natale con un genitore e il
Capodanno con un altro e ciò ad anni alterni e, anche per le altre festività, si seguirà il regime dell'alternanza. CP_ Con riferimento alle vacanze estive, il Sig. trascorrerà con i figli minori 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare tra le parti, entro il 30 maggio 2025.
Le parti si impegnano a cooperare nell'interesse dei minori per favorire un riavvicinamento dei minori al padre;
- onere di di corrispondere, entro il giorno 16 di ogni mese, la somma di Controparte_1
€ 450,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e Francesco, Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
- assegno unico integralmente in favore della Sig.ra Parte_3
- spese del presente giudizio compensate.
- Le parti concordano che le superiori disposizioni decorreranno dal mese di dicembre 2025”
(cfr. verbale dell'udienza del 10/11/2025).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Pare opportuno altresì che il Consultorio territorialmente competente prosegua nel percorso di sostegno alla genitorialità, con onere di riferire entro sei mesi al Giudice tutelare.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 06/10/2010, da Parte_1
, nata a [...] il [...], e da
[...] CP_1
nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato
[...] civile di detto Comune al n. 157, parte II, serie A, vol. 2501 dell'anno 2010, alle condizioni riportate in parte motiva.
Invita il Consultorio territorialmente competente a proseguire il percorso indicato in parte motiva, con onere di riferire al Giudice tutelare entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Si comunichi al Consultorio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale,
l'11/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 12729/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. Parte_1
BADALAMENTI MARCELLA);
E
nato a [...] il [...] (Avv. Controparte_1
CA IU );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi verbale di udienza del 10/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente dichiararsi che, all'udienza celebratasi in data 10/11/2025, le parti hanno raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo secondo il rito congiunto e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 05/06/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel verbale dell'udienza celebratasi in data 10/11/2023 le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“- Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Affidamento condiviso dei figli nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...] con collocamento prevalente presso il domicilio della sig.ra
Pt_2
CP_
- Regime di frequentazione padre-figli come di seguito: il Sig. dichiara che una volta al mese tornerà in Sicilia e le parti concordano che, in tali occasioni, avrà facoltà di vedere i figli secondo accordi liberamente presi, con un preavviso di almeno sette giorni.
Quanto alle festività i minori trascorreranno, alternativamente, un Natale con un genitore e il
Capodanno con un altro e ciò ad anni alterni e, anche per le altre festività, si seguirà il regime dell'alternanza. CP_ Con riferimento alle vacanze estive, il Sig. trascorrerà con i figli minori 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare tra le parti, entro il 30 maggio 2025.
Le parti si impegnano a cooperare nell'interesse dei minori per favorire un riavvicinamento dei minori al padre;
- onere di di corrispondere, entro il giorno 16 di ogni mese, la somma di Controparte_1
€ 450,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e Francesco, Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
- assegno unico integralmente in favore della Sig.ra Parte_3
- spese del presente giudizio compensate.
- Le parti concordano che le superiori disposizioni decorreranno dal mese di dicembre 2025”
(cfr. verbale dell'udienza del 10/11/2025).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Pare opportuno altresì che il Consultorio territorialmente competente prosegua nel percorso di sostegno alla genitorialità, con onere di riferire entro sei mesi al Giudice tutelare.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 06/10/2010, da Parte_1
, nata a [...] il [...], e da
[...] CP_1
nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato
[...] civile di detto Comune al n. 157, parte II, serie A, vol. 2501 dell'anno 2010, alle condizioni riportate in parte motiva.
Invita il Consultorio territorialmente competente a proseguire il percorso indicato in parte motiva, con onere di riferire al Giudice tutelare entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Si comunichi al Consultorio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale,
l'11/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.