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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, in qualità di giudice del lavoro, alla scadenza del termine ex art 127 ter c.p.c. all' udienza del 10/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 15827/2025
TRA
Il sig. , nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1
Via Rodi, 4, , elettivamente domiciliato in Napoli al Corso CodiceFiscale_1
Umberto I, 237, presso lo studio dell'Avv. Orsola Maria Rossi, C.F.
, e dell' Avv. Giovanni Di Dio, , C.F._2 CodiceFiscale_3
che lo rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente, in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso. Ai fini delle comunicazioni, i procuratori indicano il seguente numero di fax 081.18715943, nonché gli indirizzi di P.E.C: e Email_1
Email_2
RICORRENTE
CONTRO
l , (C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale Rappresentante pro tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'AVV.
CARMINE BARONE (c.f. ; p.e.c. C.F._4
t;), giusta procura generale alle liti per Notar Email_3
in Fiumicino del 22.03.2024, n. rep. 37875 e n. racc. 7313, ed Persona_1
1 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli, Via A. De CP_1
Gasperi 55.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' esponendo che: CP_1 era affetta da TRATTATA CON Controparte_2 [...]
, , , CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, etc;
[...] CP_7 che in data 29/7/2022 l'istante inoltrava domanda alla Commissione Medica di 1^
Istanza per l'accertamento della condizione di 'invalido civile al 100% , intesa a conseguire il riconoscimento della pensione di invalidità e la liquidazione delle provvidenze previste dalle Leggi 118/71, 18/80, 291/88, 295/90, a far data dalla domanda amministrativa o dalla diversa decorrenza accertata, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre gli CP_1 interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda CP_1
e chiedendone il rigetto.
Il giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, all' udienza del 10/4/2025 la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza.
Anche a seguito dei rilievi mossi in sede di opposizione ed alla luce della nuova documentazione medica prodotta non è mutata la valutazione effettuata dal CTU già nella fase sommaria Osserva il ctu “ dal certificato cardiologico esibito non si Per_2
evince alcun elemento di novità rispetto a quanto rilevato nella prima relazione di c.t.u.; resta infatti con-fermata la diagnosi di cardiopatia ischemica/ipertensiva cronica con un relativo danno d'organo inquadrabile in seconda classe funzionale NYHA, patologia già valutata con riferimento alle tabelle allegate al D.M. 05/02/1992, mediante il codice 6446, nella misura del 48%.
D'altra parte anche la nuova relazione psichiatrica poco aggiunge al complessivo quadro clinico poiché riporta unicamente alcuni disturbi riferiti dal ricorrente, ma non mette in evidenza alcun deficit cognitivo, dell'orientamento e/o di memoria. La diagnosi di sindrome depressiva endoreattiva, dall'esito dell'accertamento diretto, può essere molto ragionevolmente ricondotta ad una forma lieve.
2 Tale affezione non incide quindi in maniera significativa sulla capacità lavo-rativa del ricorrente e può essere stimata, sempre con riferimento alle tabelle allegate al D.M.
05/02/1992, con il codice 2204 (10%).
Ad ogni buon conto poco cambia ai fini della valutazione finale.
Infatti, eseguiti nuovamente i calcoli riduzionistici con riferimento alla formula del
Balthazard, la percentuale invalidante risulta pari all'84% (ottanta-quattro/100). Si precisa ancora che le condizioni di salute dell'istante non risultano comunque tali da determinare il riconoscimento di una totale e permanente inabilità lavorativa, così come richiesto da parte ricorrente.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene in scienza e coscienza di dover sostanzialmente confermare quanto già espresso nel primo elaborato peritale e, di conseguenza, di riconoscere il sig. invalido con riduzione Parte_1
permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (84% - ottantaquattro/100) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 29/07/2022” .
Pertanto le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU e (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) anche a seguito dei chiarimenti resi e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento.
Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del
DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle
3 condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino
a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002.
Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando:
a) dichiara concluso il procedimento di ATP RG 16248/2023 e dispone l'archiviazione degli atti liquidando il CTU come da separato decreto.
b) rigetta il ricorso;
c) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Napoli 10.5.2025 Il Giudice del Lavoro
Maria Pia Mazzocca
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