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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/02/2025, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 24088 dell'anno 2019 vertente tra
(c.f./p.iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in OM alla Via
U. Boccioni n. 4, presso lo studio degli Avv.ti Antonino Smiroldo e
Antonio Smiroldo che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti attrice
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante CP P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in OM alla Via XX Settembre
n. 3 presso lo studio degli Avv.ti Antonio Rappazzo e Giuseppe Rappazzo che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti convenuta
(c.f. e (c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_1 Controparte_3
, elettivamente domiciliati in OM alla Via dei CodiceFiscale_2
Condotti n. 91 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di Traglia che li rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuti
(c.f. , elettivamente PA CodiceFiscale_3 domiciliata in OM alla Via dei Condotti n. 91 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di Traglia che la rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuta
pagina 1 di 27 (c.f. , domiciliato in OM alla Via CP_5 CodiceFiscale_4
Salasco n. 1 convenuto-contumace
(c.f. , domiciliato in OM Controparte_6 CodiceFiscale_5 alla Via Flaminia n. 322 convenuto-contumace
(c.f. , domiciliato in OM Controparte_7 CodiceFiscale_6 alla Via Flaminia n. 322 convenuto-contumace
Oggetto: contratto di transazione
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del
2 luglio 2024, le parti hanno così precisato le conclusioni:
Parte_1
“Nell'interesse dell'attrice si precisano le conclusioni CP_8 definitive, richiamando le conclusioni già depositate telematicamente in data 12 settembre 2022 e ribadite in data 23.01.2023, 10.05.2023 e
25.01.2024.”
[“Voglia il Tribunale, respinte le avverse deduzioni ed eccezioni, ammessi i mezzi istruttori, CTU compresa, articolati con la memoria n.
2:
1) accertare e dichiarare che in forza dell'atto di CP transazione sottoscritto in data 09 settembre 2011 da CP in proprio e quale genitore esercente in via Controparte_2 esclusiva la potestà sul minore eredi del sig. Controparte_3
da dalla da ER PA CP_8 [...]
e è obbligata a trasferire alla CP_6 CP_5 CP_8
pagina 2 di 27 5 (cinque) locali con destinazione non residenziale (ossia commerciale) della superficie lorda di 30 (trenta) metri quadrati cadauno, con seminterrato da realizzare con altezza interna di mt. 3, locali da costruire nell'area edificabile già oggetto del preliminare stipulato il 21.11.2007 da con la per rogito notaio ER CP_8 dott. rep. 54465, rogito 18061, registrato il Persona_2
13.12.2007 al n. 24817, Serie 1T, trascritto a OM 1 il 14.12.2007 al
n. 100065 e cioè nel terreno edificabile, sito in Comune di OM, località “Casale Valeri”, con accesso da via Tricerro e via di Valle
Santa della superficie di circa mq. 52.000 (metri quadri cinquantaduemila) circa, distinto in Catasto Terreni del Comune di OM al Foglio 174, all'epoca particelle – 301 di ha 0.31.10, confinante con via Tricerro, proprietà o aventi causa su più lati, salvo Per_1 altri;
- 110 parte di complessivi ha 01.05.89, confinante con via di
Valle Santa, via Boccea, proprietà o aventi causa su più lati, Per_1 salvo altri (più precisamente parte della detta particella sino al limite del confine con il comparto D del piano di Zona 67 – via Boccea);
- 1667 di ha 03.95.02 confinante con via Tricerro, proprietà Per_1
o aventi causa su più lati, salvo altri;
1669 di ha 0.10.00, confinante con via di Valle Santa, proprietà o aventi causa su più lati, Per_1 salvo altri;
il tutto come meglio evidenziato con tratteggiatura nella planimetria allegata al rogito sotto la lettera “B”; e Per_2 precisamente accertare e dichiarare che è obbligata a CP trasferire alla cinque locali commerciali della superficie CP_8 lorda complessiva di mq. 150 con seminterrato con altezza interna di
m. 3, corrispondenti a millesimi 27,66 degli edifici per complessivi mq. 9092 e mc. 19955 che si è impegnata ad eseguire sulle medesime CP aree oggetto del preliminare 21.11.2007, in base al contratto preliminare stipulato con (in proprio e nella qualità Controparte_2 di esercente in via esclusiva la potestà sul minore eredi di _3
in data 16 novembre 2011, aree oggi indicate al ER
Catasto Terreni del Comune di OM, Foglio 174, particelle 2170, 2172,
2179, derivate dalle originarie particelle 1667, 1669, 301 e 110.
pagina 3 di 27 2) Accertato l'inadempimento definitivo di grave e CP colpevole, nei confronti della per il mancato trasferimento CP_8 dei cinque locali commerciali con i sottostanti scantinati, condannare
a versare alla l'equivalente in danaro della CP CP_8 prestazione mancata con tutti gli accessori per il ritardo nell'importo non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila,00) o nella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia, con rivalutazione e interessi;
3) Pronunciare la risoluzione del contratto di transazione stipulato nelle date del 09 settembre e 10 ottobre 2011 tra le parti in causa di cui al punto 3) delle premesse dell'atto di citazione per colpa di
, ai sensi dell'art. 1453 ss. c.c. CP
4) Condannare per il mancato trasferimento dei cinque CP locali non residenziali, a versare alla gli stessi importi CP_8 di cui al punto 2, liquidandoli a titolo di risarcimento del danno;
5) Condannare a restituire alla l'importo PA CP_8 di € 50.000,00 (cinquantamila,00), e condannare e Controparte_2
a restituire alla l'importo di € 300.000,00 Controparte_3 CP_8
(trecentomila,00), con interessi e rivalutazione, importi corrispondenti alle caparre versate dalla contestualmente CP_8 alla stipula dei preliminari del 23.02.2007 e del 21.11.2007; in alternativa, accertare che i signori CP_4 CP_4 [...]
e si sono impegnati a favore della CP_2 Controparte_3 [...]
sia a destinare una quota della cubatura delle aree di loro CP_8 proprietà, oggetto dei preliminari di cui è causa, alla realizzazione di cinque locali commerciali, sia a farli costruire con le dimensioni, caratteristiche e qualità costruttive dei cinque locali che avrebbe dovuto costruire e quindi condannarli al pagamento in CP favore della dell'equivalente valore monetario CP_8 dell'obbligazione inadempiuta, con rivalutazione ed interessi.
“6) Condannare comunque i convenuti CP PA
, al pagamento in favore dell'attrice Controparte_2 Controparte_3 degli importi tutti indicati rispettivamente ai precedenti CP_8
pagina 4 di 27 n. 2, 4 e 5 pure nel caso in cui la domanda di risoluzione della transazione venisse rigettata per essere inammissibile, improponibile
o infondata.
“7) Con la condanna delle controparti alle spese e competenze del giudizio.”]
CP
“… Rigettare tutte le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
accertando e dichiarando, in ogni caso, la inammissibilità della domanda attorea ex art. 2932 c.c. per
i motivi tutti dedotti negli scritti in atti.”
e Controparte_2 Controparte_3
“Con le presenti note, e precisano Controparte_2 Controparte_3 le proprie conclusioni richiamando quelle spiegate nella propria comparsa di costituzione da intendersi qui integralmente trascritte.”
[“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto, erronee in diritto e comunque non provate.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, anche ai sensi dell'art.
96, comma III, c.p.c., oltre alle spese generali del presente procedimento.”]
PA
“Con le presenti note, precisa le proprie conclusioni CP_4 richiamando quelle spiegate nella propria comparsa di costituzione da intendersi qui integralmente trascritte.”
[“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto, erronee in diritto e comunque non provate.
pagina 5 di 27 Con vittoria di spese, competenze e onorari, anche ai sensi dell'art.
96, comma III, c.p.c., oltre alle spese generali del presente procedimento.”]
FATTO E DIRITTO
1. La ha citato in giudizio davanti al Tribunale di OM Parte_1
, in proprio e nella qualità di genitore CP Controparte_2 esercente in via esclusiva la potestà sul minore Controparte_3
e PA CP_5 Controparte_6 CP_7
formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia il Tribunale, respinte le avverse deduzioni ed eccezioni,
1) accertare e dichiarare che in forza dell'atto di CP transazione sottoscritto in data 09 settembre 2011 da CP in proprio e quale genitore esercente in via Controparte_2 esclusiva la potestà sul minore eredi del sig. Controparte_3
da e in data 10 ottobre 2011 ER PA dalla da e è obbligata CP_8 Controparte_6 CP_5
a trasferire alla 5 (cinque) locali con destinazione non CP_8 residenziale (ossia commerciale) della superficie lorda di 30 (trenta) metri quadrati cadauno, con seminterrato da realizzare con altezza interna di mt. 3, locali da costruire nell'area edificabile già oggetto del preliminare stipulato il 21.11.2007 da con la ER [...]
per rogito notaio dott. rep. 54465, rogito CP_8 Persona_2
18061, registrato il 13.12.2007 al n. 24817, Serie 1T, trascritto a
OM 1 il 14.12.2007 al n. 100065 e cioè nel terreno edificabile, sito in Comune di OM, località “Casale Valeri”, con accesso da via
Tricerro e via di Valle Santa della superficie di circa mq. 52.000
(metri quadri cinquantaduemila) circa, distinto in Catasto Terreni del
Comune di OM al Foglio 174, all'epoca particelle – 301 di ha 0.31.10, confinante con via Tricerro, proprietà o aventi causa su più Per_1 lati, salvo altri;
- 110 parte di complessivi ha 01.05.89, confinante con via di Valle Santa, via Boccea, proprietà o aventi causa Per_1 su più lati, salvo altri (più precisamente parte della detta particella sino al limite del confine con il comparto D del piano di Zona 67 –
pagina 6 di 27 via Boccea); - 1667 di ha 03.95.02 confinante con via Tricerro, proprietà o aventi causa su più lati, salvo altri;
1669 di ha Per_1
0.10.00, confinante con via di Valle Santa, proprietà o aventi Per_1 causa su più lati, salvo altri;
il tutto come meglio evidenziato con tratteggiatura nella planimetria allegata al rogito sotto la Per_2 lettera “B”; e precisamente accertare e dichiarare che è CP obbligata a trasferire alla cinque locali commerciali della CP_8 superficie lorda complessiva di mq. 150 con seminterrato con altezza interna di m. 3, corrispondenti a millesimi 27,66 degli edifici per complessivi mq. 9092 e mc. 19955 che si è impegnata ad eseguire CP sulle medesime aree oggetto del preliminare 21.11.2007, in base al contratto preliminare stipulato con (in proprio e Controparte_2 nella qualità di esercente in via esclusiva la potestà sul minore
, eredi di in data 16 novembre 2011, aree _3 ER oggi indicate al Catasto Terreni del Comune di OM, Foglio 174, particelle 2170, 2172, 2179, derivate dalle originarie particelle 1667,
1669, 301 e 110.
2) Per l'ipotesi in cui dovesse risultare che , sia pure CP in ritardo, nelle more del giudizio, abbia adempiuto agli obblighi nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3 PA assunti con i contratti preliminari 16.11.2011, stipulando i contratti definitivi e provvedendo alla costruzione degli edifici, emettere sentenza che produca gli effetti del contratto di trasferimento dei cinque locali commerciali non concluso con per colpa e causa CP_8 addebitabile ad emettere comunque sentenza costitutiva CP ex art. 2932 c.c. eseguendo in forma specifica l'obbligo di concludere il contratto di trasferimento al fine di trasferire la proprietà da alla dei cinque locali commerciali con i CP CP_8 sottostanti scantinati di cui alla domanda n. 1, con la condanna di ai danni in favore di per il ritardo nella CP CP_8 disponibilità dei locali, nell'importo non inferiore ad € 100.000,00
o nella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa
e ritenuta di giustizia;
pagina 7 di 27 3) Accertato, invece, l'inadempimento definitivo di CP grave e colpevole, nei confronti della per il mancato CP_8 trasferimento dei cinque locali commerciali coi sottostanti scantinati:
a) pronunciare la risoluzione del contratto di transazione stipulato tra le parti in causa di cui al punto 3) delle premesse per colpa di
, anche ai sensi della clausola dell'art. 6; CP
b) condannare al risarcimento dei danni subiti dalla CP
con rivalutazione ed interessi, per la mancata acquisizione CP_8 dei cinque locali non residenziali, nell'importo non inferiore ad €
500.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
c) considerata la risoluzione consensuale dei contratti preliminari stipulati dalla il 23.02.2007 (per il tramite di CP_8 CP_7
) con ed il 21.11.2007 con il defunto
[...] PA
, condannare alla restituzione alla ER PA dell'importo di € 50.00000 e condannare CP_8 Controparte_2 ed il figlio alla restituzione alla dell'importo di _3 CP_8
€ 300.000,00, importi versati dalla all'atto della stipula CP_8 dei preliminari, con interessi e rivalutazione.
4) Con la condanna delle controparti alle spese e competenze del giudizio”.
A fondamento delle domande la ha esposto che: CP_8
- con contratto preliminare di compravendita del 23.02.2007
[...]
aveva promesso di vendere a , il quale CP_4 Controparte_7 era intervenuto per conto e nell'interesse della che aveva CP_8 provveduto al versamento della caparra, il lotto di terreno edificabile, sito in Comune di OM, località “Casale Valeri”, con accesso da via Tricerro, di circa mq. 11.000,00 distinto al Catasto
Terreni al Foglio 174 particella 1668, ricadente nel perimetro del nucleo di Zona O Recupero Urbanistico Piano Particolareggiato di esecuzione del nucleo 67 “Via Boccea” adottato con delibera C.C. N. 69 dell'8 maggio 1996 in un comprensorio soggetto a convenzione pagina 8 di 27 identificato con la lettera D;
il corrispettivo era stato convenuto parte in € 500.000,00, di cui € 50.000,00 versati contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo preliminare, e parte in permuta con il trasferimento di cinque appartamenti di 80 mq. commerciali, due negozi di mq. 75, cinque box interrati, rifiniti come da capitolato allegato, da realizzare (a parte i negozi) al di fuori del comparto, rinviandosi la descrizione e la collocazione al preliminare definitivo;
secondo quanto pattuito gli immobili dovevano essere consegnati prima dell'atto definitivo di compravendita oppure garantiti da fideiussione bancaria ed in ogni caso consegnati prima della vendita degli altri immobili;
per garantire la buona esecuzione delle opere le parti avevano nominato direttore dei lavori il geom. il compromesso definitivo CP_5 doveva essere stipulato entro il 15 ottobre 2007, mentre la vendita per la data di presentazione dei progetti del comparto, che doveva verificarsi entro 36 mesi dall'approvazione definitiva del piano di zona;
- successivamente con contratto preliminare del 21.11.2007 stipulato con atto notarile trascritto il 14.12.2007 il sig. si ER era obbligato a cedere e trasferire a titolo di vendita e/o parziale permuta alla che si era obbligata ad acquistare, per sé CP_8 stessa e/o per persona da nominare, il terreno edificabile sito in
Comune di OM, località “Casale Valeri” con accesso da via Tricerro
e Via di Valle Santa, della superficie di circa mq. 52.000 (metri quadri cinquantaduemila) circa, ricadente nel medesimo perimetro delle aree di cui al precedente contratto preliminare stipulato tra
[...]
e , e precisamente il lotto di terreno CP_4 Controparte_7 distinto in Catasto Terreni del Comune di OM al foglio 174, particelle 301, 110, 1667 e 1669, il tutto come meglio evidenziato con tratteggiatura nella planimetria allegata al contratto;
in corrispettivo dell'obbligo assunto dal signor la ER [...]
, a sua volta, si era obbligata a corrispondere allo stesso la CP_8 somma di euro 2.100.000,00 di cui € 300.000,00 versati a titolo di caparra contestualmente alla stipula del preliminare, nonché a pagina 9 di 27 trasferirgli a titolo di parziale permuta alcune porzioni immobiliari dell'erigendo fabbricato, e cioè degli appartamenti, dei negozi e dei box per un valore di € 3.000.000,00; il contratto era stato condizionato sospensivamente al rilascio da parte del Comune di OM delle concessioni edilizie necessarie per l'edificazione dei fabbricati entro e non oltre la data del 31.12.2010 salvo proroghe motivate da concordare tra le parti e, nel caso di mancato rilascio da parte del Comune di OM delle concessioni edilizie entro la data del
21.12.2010 prevista per la tipula del contratto definitivo, le parti si erano obbligate a sottoscrivere atto notarile di mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva con trattenimento della sola caparra da parte del sig. ; Per_1
- tra il 2010 e il 2011 la signora per sé e per Controparte_2 il minore (nella qualità di eredi di Controparte_3 ER nelle more deceduto), la signora la ed PA CP_8
i signori e soci di quest'ultima, CP_5 Controparte_6 avevano avviato trattative per una diversa sistemazione dei rapporti instaurati con i citati accordi preliminari del 2007; in sintesi era stato concordato di risolvere consensualmente i contratti preliminari del 2007, con la restituzione alla degli importi già versati CP_8 all'atto della stipula per complessivi € 350.000,00 (50.000,00 +
300.000,00), che sarebbe avvenuta accettando l'impegno alla consegna di 5 locali non residenziali da parte di un soggetto terzo, la CP
, che sarebbe subentrata quale promissaria acquirente alla
[...] [...]
; a tal fine era stato quindi stipulato l'atto di transazione CP_8 sottoscritto il 9 settembre 2011 dalla (in persona del CP suo procuratore speciale sig. , dalla signora Controparte_9
(in proprio e quale esercente la potestà sul minore Controparte_2
, dalla signora e in data 10 Controparte_3 PA ottobre 2011 dai sigg.ri Amministratore unico e Controparte_10 legale rappresentante della e CP_8 Controparte_6 CP_5
; in particolare la e la signora
[...] CP_8 Controparte_2 avevano prestato il loro consenso per l'annotamento a margine della pagina 10 di 27 trascrizione del preliminare del 21 novembre 2007 del mancato avveramento della condizione sospensiva prevista dall'art. 3 del medesimo contratto;
era stato inoltre pattuito che alla , a CP_8 titolo transattivo, a cura della dovevano essere CP attribuiti 5 locali con destinazione non residenziale della superficie lorda di 30 metri quadrati cadauno, del valore commerciale convenzionalmente stabilito dalle parti di € 200.000,00, oltre seminterrato che doveva essere realizzato con certi requisiti per la somma complessiva di € 30.000,00 da versare dalla all'atto CP_8 definitivo di trasferimento, locali da edificare nell'area già oggetto del citato preliminare con consegna entro 3 anni dall'inizio dei lavori;
le parti si erano date atto che non avevano più nulla a pretendere le une dalle altre, per qualsivoglia titolo o ragione, con riferimento sia al citato contratto preliminare (stipulato tra la
[...]
e il sig. sia con riferimento al contratto CP_8 ER preliminare del 23 febbraio 2007 stipulato tra Controparte_7 per conto della e la sig.ra la CP_8 PA transazione era strettamente connessa con i contratti preliminari stipulati da con le sig.re (in proprio CP Controparte_2
e nella qualità) e tanto che era stato espressamente PA pattuito, all'art. 6, che la transazione non avrebbe prodotto più i suoi effetti qualora il contratto preliminare concluso con
[...]
, e “venisse meno essendo i CP_2 PA CP due contratti funzionalmente ed indivisibilmente collegati ed interdipendenti”;
- con scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni in data
16.11.2011 e trascritta il 30.11.2011 la signora (in Controparte_2 proprio e in rappresentanza del figlio ) aveva promesso Controparte_3 di cedere le aree - già oggetto del preliminare stipulato nel 2007 dal marito con la - ad che, a sua ER CP_8 CP volta, si era impegnata a realizzare nel comparto edificatorio “D” unità immobiliari con destinazione residenziale e non residenziale e a cedere in permuta taluni di tali immobili per una superficie pagina 11 di 27 commerciale lorda complessiva di mq. 420 (quattrocentoventi), di cui il 60% non residenziali ed il 40% residenziali, per un controvalore stimato di € 1.260.000,00, oltre al pagamento di un conguaglio in danaro di € 1.750.000,00; la stipula del contratto definitivo doveva aver luogo entro sessanta giorni dal ritiro a cura della promissaria acquirente del permesso di costruire;
il contratto era stato sottoposto a condizione risolutiva sia per l'ipotesi del mancato rilascio del nulla osta archeologico, sia per l'ipotesi del rilascio con prescrizioni intaccanti la disponibilità dell'area, sia per l'accertamento di vincoli ostativi all'inizio o al completamento dei lavori;
le parti avevano inoltre pattuito che i beni promessi in permuta dovevano essere consegnati entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di “fine lavori” della relativa area di riferimento, lavori che dovevano avere la durata massima prevista al punto 1.3 dell'art. 1;
- con separata scrittura privata autenticata sempre in data
16.11.2011, e trascritta il 30 novembre 2011, la signora CP_4
aveva promesso di cedere l'area, già oggetto dell'accordo
[...] preliminare stipulato con (per conto della Controparte_7 [...]
), ad , la quale si era obbligata a cedere in permuta CP_8 CP taluni degli immobili da realizzare nel comparto edificatorio “D” per una superficie commerciale lorda complessiva di mq. 250, di cui il 60% non residenziali ed il 40% residenziali, per un controvalore stimato di € 750.000,00, oltre al pagamento di un conguaglio in danaro di €
1.220.000,00; le parti avevano pattuito la stessa condizione risolutiva e gli stessi termini previsti per l'altro preliminare stipulato da
Elaiia s.r.l. con la sig.ra Controparte_2
- le aree dei due contratti preliminari stipulati nel 2011 da
[...]
(in proprio e nella qualità) e da con CP_2 PA erano state successivamente frazionate in considerazione CP della necessità di trasferire al Comune di OM talune porzioni per consentire ad di ottenere il permesso di costruire;
le CP signore (in proprio e nella qualità) ed Controparte_2 CP_4
pagina 12 di 27 avevano stipulato con lo scioglimento parziale Per_1 CP dei preliminari stipulati nel 2011 relativamente ad alcune nuove particelle originate dai frazionamenti che erano state successivamente trasferite al Comune di OM per essere destinate ad opere di viabilità, di verde, a parcheggi, ecc.; all'esito di tale operazione era rimasto nella disponibilità di il comparto costituito CP dalle nuove particelle 2170, 2158, 2179, 2172 e la particella singola
2161, tutte del Foglio 174;
- non avendo ricevuto alcuna comunicazione dall'epoca della stipula della transazione del 09.09.2011, la dapprima con CP_8 raccomandate del 15.12.2014 e del 13.04.2015 aveva chiesto notizie sullo stato delle opere e sulla data di inizio dei lavori, e poi con raccomandata del 22 maggio 2017 aveva stigmatizzato l'inadempimento di ed aveva prospettato la risoluzione dell'accordo di CP transazione, anche in base alla clausola dell'art. 6, e la responsabilità di per i gravi danni subiti dalla CP [...]
; CP_8
- e le signore e non avevano dato CP CP_2 Per_1 alcun riscontro alle suddette raccomandate;
- l'attribuzione da parte di alla a titolo CP CP_8 transattivo dei cinque locali non residenziali, con i relativi locali seminterrati (per la cui particolare realizzazione con altezza interna di m. 3 la avrebbe dovuto però corrispondere l'importo di CP_8
€ 30.000,00), da costruire nell'area edificabile oggetto del citato preliminare stipulato nel 2007 tra e la ER CP_8 si giustificava con il consenso manifestato dalla con l'atto CP_8 di transazione alla risoluzione consensuale di detto preliminare ed alla relativa annotazione a margine della trascrizione del preliminare e la conseguente possibilità di stipula da parte della signora
[...]
, vedova ed erede di con del CP_2 ER CP contratto preliminare avente ad oggetto le stesse aree ed anche con il consenso della alla risoluzione consensuale del CP_8 preliminare del 23.02.2007 stipulato da e la PA
pagina 13 di 27 conseguente possibilità di quest'ultima di stipulare il preliminare con delle stesse aree;
tale attribuzione era stata CP accettata dalla in sostituzione della restituzione delle CP_8 somme versate ai quali caparre in occasione della stipula dei Per_1 preliminari del 2007 d'intesa con e Controparte_2 CP_4
, le quali non avevano ricevuto alcuna caparra da
[...] CP al momento della stipula dei nuovi preliminari;
- il termine per il trasferimento degli immobili alla CP_8 nella transazione del 2011 era stato pattuito in tre anni dall'inizio dei lavori che la si era impegnata ad eseguire in base al CP contratto preliminare stipulato con tale termine Controparte_2 era scaduto da tempo essendo decorso dalla conclusione della transazione uno spazio temporale di oltre sette anni tale da superare ogni limite di normale tolleranza, anche in relazione all'interesse di e, pertanto, doveva ritenersi definitivamente CP_8 CP inadempiente anche in considerazione della mancata risposta alle lettere raccomandate inviate dall'attrice;
- doveva ritenersi gravemente inadempiente persino agli CP obblighi assunti con il contratto preliminare stipulato con
[...]
in proprio e quale esercente la potestà sul minore CP_2 _3
, avendo fatto scadere il termine per la stipula del contratto
[...] definitivo, non avendo provveduto né alla costruzione degli immobili promessi in permuta alla promittente venditrice delle aree, né al versamento del conguaglio concordato in danaro (a parte un primo pagamento di € 100.000,00), né aveva mai fornito informazioni sulle pratiche amministrative e sui progetti, tanto che la signora
[...]
unitamente alla signora avevano citato CP_2 PA in giudizio chiedendo dichiararsi il grave inadempimento CP
e la risoluzione dei rispettivi contratti preliminari;
- i danni subiti dalla a carico di dovevano CP_8 CP essere quantificati: a) nell'ipotesi in cui in corso di causa CP
avesse adempiuto in ritardo agli obblighi assunti nei confronti
[...] della in almeno € 100.000,00 per la mancata disponibilità CP_8
pagina 14 di 27 puntuale dei cinque locali non residenziali con i relativi locali seminterrati;
b) nell'ipotesi di accertato definitivo inadempimento di in almeno € 500.000,00 oltre interessi e rivalutazione CP per la mancata acquisizione dei cinque locali non residenziali con i locali seminterrati, altezza interna m. 3, e perciò per la perdita del valore corrispondente, detratti € 30.000,00, e per i mancati utili;
- nel caso di definitivo inadempimento di , gli eredi di CP
ossia la moglie ed il figlio ER Controparte_2
, e la signora dovevano restituire alla _3 PA gli importi da essa corrisposti nel 2007 all'atto della CP_8 stipula e cioè rispettivamente € 300.000,00 ed € 50.000,00, con interessi e rivalutazione.
La società attrice non ha svolto alcuna domanda nei confronti dei signori e che Controparte_6 CP_5 Controparte_7 sono stati convenuti in giudizio soltanto ai fini dell'integrità del contraddittorio, avendo i primi due sottoscritto la scrittura privata di transazione del 2011, e il sig. il contratto Controparte_7 preliminare del 23.02.2007.
In seguito al raggiungimento della maggiore età del minore _3
(nato l'[...]) è venuta a cessare la rappresentanza
[...] legale della madre sig.ra e si è perciò verificata Controparte_2 una delle ipotesi previste dall'art. 299 c.p.c. di interruzione del processo, per evitare la quale la ha provveduto a citare in CP_8 giudizio l'ormai maggiorenne con la comparsa in Controparte_3 riassunzione del 18.09.2019 notificatagli ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 20.09.2019/05.10.2019.
2. Con comparsa depositata in data 21 dicembre 2019 si sono costituiti in giudizio e , i quali hanno chiesto Controparte_2 CP1 il rigetto delle domande proposte dall'attrice con vittoria di spese, competenze e onorari, anche ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c..
A fondamento delle proprie difese i due convenuti in punto di fatto hanno eccepito che:
pagina 15 di 27 - diversamente da quanto sostenuto dall'attrice i Sigg.ri
[...]
e non avevano mai concordato con la CP_2 Controparte_3 [...]
di risolvere consensualmente il contratto preliminare CP_8 sottoscritto tra quest'ultima ed il defunto Sig. in ER data 21.11.2007, ma, al contrario, con la scrittura del
9.9.2011/10.10.2011 le parti si erano date reciprocamente atto “che non si è avverata la condizione sospensiva di cui all'art. 3” del citato preliminare e in conseguenza di ciò avevano riconosciuto che
“tale contratto non ha più ragione di esistere e non può più produrre effetti, rinunciando espressamente ad ogni pretesa”;
- la e i Sigg.ri e non CP_8 Controparte_2 Controparte_3 avevano mai concordato la restituzione all'odierna attrice della caparra confirmatoria di € 300.000,00 da quest'ultima versata in favore del defunto Sig. al momento della sottoscrizione del ER preliminare del 21.11.2007;
- l'impegno assunto dalla di trasferire alla CP CP_8 la proprietà di numero 5 locali riguardava i rapporti interni tra le suddette società e non costituiva la modalità con la quale le parti avevano inteso disciplinare la restituzione alla società attrice della caparra confirmatoria di € 300.000,00.
In punto di diritto i due convenuti hanno quindi contestato la fondatezza della domanda di restituzione della caparra confirmatoria di € 300.000,00 deducendo che:
- la domanda di risoluzione dell'atto di transazione sottoscritto in data 9.9.2011/10.10.2011 per inadempimento dell' doveva CP ritenersi preclusa ai sensi dell'art. 1976 c.c. dalla natura novativa di detto atto, che, nella prospettazione di parte attrice, avrebbe disposto la risoluzione consensuale del precedente contratto preliminare sottoscritto tra il defunto sig. e la ER [...]
; in difetto di risoluzione dell'atto di transazione, sarebbero CP_8 quindi ancora validi ed efficaci gli articoli 2 e 4 della stessa, in virtù dei quali la e la Sig.ra avevano CP_8 Controparte_2 rinunciato espressamente ad ogni pretesa relativa al contratto pagina 16 di 27 preliminare sottoscritto dalla medesima e dal defunto CP_8
il 21.11.2007; ER
- qualora invece fosse ritenuta esperibile la domanda di risoluzione del c.d “atto di transazione” sottoscritto in data 9.9.2011/.10.10.2011 per inadempimento da parte della alle obbligazioni dalla CP stessa assunte con detto atto, una volta accertato tale inadempimento la risoluzione doveva essere limitata alla disciplina dei rapporti tra la e la e non poteva certo essere estesa anche CP CP_8 alla parte relativa alla disciplina dei rapporti tra la CP_8 medesima e i Sigg.ri e sicché Controparte_2 Controparte_3 dovevano ritenersi ancora validi ed efficaci i riconoscimenti dagli stessi effettuati e le reciproche rinunce dagli stessi concessi agli articoli 2 e 4 del predetto atto;
- anche qualora dovesse essere dichiarata la risoluzione dell'intero atto di transazione (anche con riferimento alla parte disciplinante i rapporti tra la e gli odierni convenuti) la domanda attorea CP_8 di restituzione della caparra confirmatoria di € 300.000,00 versata dalla al Sig. doveva essere rigettata, in CP_8 ER virtù dell'art. 6 del contratto preliminare tra gli stessi sottoscritto, laddove era previsto che “nel caso in cui non fossero rilasciate entro la data del 21.12.2010 dal Comune di OM le necessarie concessioni ad edificare (…) le parti reciprocamente si obbligano a sottoscrivere atto notarile di mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva con trattenimento della sola caparra da parte del signor ”. Per_1
Da ultimo i due convenuti hanno contestato anche la fondatezza della richiesta di interessi e rivalutazione monetaria.
3. Con separata comparsa depositata sempre in data 21 dicembre 2019 si è costituita in giudizio anche la quale ha PA chiesto il rigetto delle domande proposte dall'attrice (con condanna di quest'ultima anche ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c.) utilizzando argomentazioni difensive del tutto analoghe a quelle svolte dai sigg.ri e Controparte_2 Controparte_3
pagina 17 di 27 4. Con comparsa depositata in data 14 gennaio 2020 si è costituita in giudizio la , la quale in via preliminare ha chiesto la CP sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio iscritto al n. rg. 68661/16, allora pendente innanzi ad altro giudice di questo stesso Tribunale, promosso dalle Sigg.re
(in proprio e nella qualità di esercente la potestà Controparte_2 sul minore ed per chiedere la Controparte_3 PA risoluzione dei contratti stipulati con CP
Nel merito quest'ultima ha chiesto il rigetto delle domande attoree contestandone l'ammissibilità e la fondatezza in fatto ed in diritto.
La convenuta in particolare ha eccepito: l'inesistenza di alcuna obbligazione a suo carico e comunque l'incertezza o la mancanza dell'oggetto e della causa di detta obbligazione;
l'inesistenza di alcuna area fabbricabile;
l'inefficacia della transazione in forza di quanto previsto dall'art. 6 dello stesso atto transattivo per il venir meno dei due contratti preliminari funzionalmente collegati di cui era stata chiesta la risoluzione.
5. Gli altri convenuti, e Controparte_6 CP_5 [...]
pur ritualmente citati, non si sono costituiti e alla CP_7 prima udienza del 15 gennaio 2020 ne è stata dichiarata la contumacia.
6. Respinta la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. e concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. la parte attrice con la prima memoria integrativa ha abbandonato la domanda (di cui al punto n. 2 delle conclusioni contenute nell'originario atto di citazione) diretta all'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. dell'obbligazione assunta da con l'atto di transazione, mantenendo ferme le CP altre domande precedentemente formulate.
La causa è stata istruita in via documentale senza l'ammissione delle ulteriori richieste istruttorie avanzate dall'attrice.
Con decreto del Presidente del 13.02.2024 il procedimento è stato assegnato a questo giudice che ha fissato l'udienza per la precisazione pagina 18 di 27 delle conclusioni del 2 luglio 2024 disponendone successivamente la trattazione in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
All'esito della suddetta udienza, sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe, precisate mediante il deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e del successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
*********
7. E' pacifico tra le parti e risulta documentalmente provato che nell'anno 2007 i signori e hanno PA ER promesso rispettivamente al sig. e alla società Controparte_7 il trasferimento a titolo di vendita e/o di permuta di CP_8 alcuni lotti di terreno edificabile, siti nel Comune di OM, località
“Casale Valeri”, con accesso da via Tricerro, tutti ricadenti nel perimetro del nucleo di Zona O Recupero Urbanistico Piano
Particolareggiato di esecuzione del nucleo 67 “Via Boccea” adottato con delibera C.C. N. 69 dell'8 maggio 1996 in un comprensorio soggetto a convenzione identificato con la lettera D.
In particolare con la scrittura privata del 23 febbraio 2007 (doc.
1 del fascicolo di parte attrice) la sig.ra ha PA promesso in vendita al sig. che ha promesso di Controparte_7 acquistare per sé o per persona o società da nominare, il lotto di terreno di circa mq. 11.000,00 distinto in Catasto al Foglio 174, particella 1668. Il prezzo di acquisto è stato pattuito parte in denaro
(per complessivi euro 500.000,00) e parte in permuta con unità immobiliari da costruire (art. 3). Contestualmente alla stipula del contratto preliminare è stata versata a titolo di caparra confirmatoria la somma di euro 50.000,00 mediante assegno bancario (cfr. doc. 1 bis del fascicolo di parte attrice) emesso in favore della sig.ra
[...] da quale amministratore della CP_4 Controparte_10 [...]
(come risulta dalla visura camerale di cui al doc. 3 del CP_8 fascicolo di parte attrice) sul cui conto corrente in data 17 agosto pagina 19 di 27 2007 è stata definitivamente addebitata la suddetta somma (come risulta dall'estratto conto bancario di cui al doc. 1 ter del fascicolo di parte attrice).
Con successivo atto pubblico del 21 novembre 2007 a rogito del Notaio
di OM (doc. 2 del fascicolo di parte attrice) il sig. Per_2 Per_1
a sua volta ha promesso di trasferire a titolo di vendita e/o
[...] di parziale permuta alla che si è obbligata ad acquistare CP_8 per sé o per persona da nominare, il lotto di terreno di circa mq.
52.000,00 distinto in Catasto al Foglio 174, p.lle 301, 110, 1667 e
1669. Anche in tal caso il corrispettivo è stato pattuito parte in denaro (per complessivi euro 2.100.000,00) e parte in permuta con unità immobiliari da costruire su parte del terreno promesso. Per quanto riguarda il prezzo in denaro il sig. ha dichiarato di ER aver già ricevuto al momento della stipula del preliminare la somma complessiva di euro 300.000,00 a titolo di caparra confirmatoria (cfr. art. 5).
All'art. 3 del rogito notarile del 21 novembre 2007 le parti hanno pattuito che il “contratto è condizionato sospensivamente al rilascio da parte del Comune di OM delle concessioni edilizie necessarie per
l'edificazione dei fabbricati entro e non oltre la data del 31 dicembre
2010 salvo proroghe motivate da concordare tra le parti”. Nello stesso art. 3 è poi precisato che “in caso di mancato rilascio da parte del
Comune di OM delle concessioni edilizie le parti reciprocamente si obbligano a sottoscrivere atto notarile di mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva con trattenimento della sola caparra da parte del signor ”. Per_1
All'art. 6 le parti hanno poi stabilito che l'atto definitivo doveva essere stipulato entro il 21 dicembre 2010 ribadendo, nel caso di mancato rilascio delle necessarie concessioni ad edificare, l'obbligo reciproco “a sottoscrivere atto notarile di mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva con trattenimento della sola caparra da parte del sig. ”. Per_1
pagina 20 di 27 Risulta poi documentato che gli stessi lotti di terreno oggetto dei due contratti preliminari del 2007 sopra esaminati sono stati successivamente promessi dalla signora e dagli eredi PA di (nelle more deceduto) ovvero la moglie ER [...]
ed il figlio in trasferimento alla società CP_2 Controparte_3
a fronte dell'impegno di quest'ultima ad edificare unità CP immobiliari a destinazione residenziale e non residenziale e a trasferire a titolo di permuta alcune di tali unità ai sigg.ri e I relativi contratti preliminari sono stati CP_2 Per_1 formalizzati con due scritture private stipulate da CP rispettivamente con la sig.ra e con la sig.ra PA
(in proprio e nella qualità di esercente la potestà Controparte_2 sul figlio minore , tutte autenticate nelle Controparte_3 sottoscrizioni in data 16 novembre 2011 (doc. 6 e 7 del fascicolo di parte attrice). Entrambi i contratti contengono all'art. 4 una condizione risolutiva sia per l'ipotesi del mancato rilascio del nulla osta archeologico, sia per l'ipotesi del rilascio con prescrizioni intaccanti la disponibilità dell'area, sia per l'accertamento di vincoli ostativi all'inizio o al completamento dei lavori.
I due contratti preliminari sopra menzionati sono stati preceduti dalla stipulazione di un “atto di transazione” sottoscritto in data 9 settembre 2011 da in qualità di procuratore Controparte_9 speciale della da in proprio e in CP Controparte_2 rappresentanza del figlio minore e da Controparte_3 CP_4
e in data 10 ottobre 2011 da quale
[...] Controparte_10 amministratore unico e legale rappresentante della da CP_8
e da . Controparte_6 CP_5
Nelle premesse di tale scrittura negoziale, allegata in copia al fascicolo di parte attrice (doc. 4), si da atto che il termine finale ed essenziale (21 dicembre 2010) previsto nel contratto preliminare stipulato in data 21 novembre 2007 tra il sig. e la ER
entro il quale la società avrebbe dovuto ottenere il CP_8 permesso di costruire o, in alternativa, avrebbe comunque dovuto pagina 21 di 27 convocare il promittente alienante per la stipula del definitivo, è inutilmente decorso e che “le parti intendono formalizzare il mancato avveramento della condizione di cui all'art. 3 del citato preliminare
a rogito del Notaio di OM concludendo idoneo atto ricognitivo Per_2 per l'annotamento a margine della trascrizione del suddetto preliminare, dal momento che la sussistenza di tale formalità risulta essere ostativa ad una serena circolazione della proprietà immobiliare ad essa sottesa”.
Nella parte dispositiva dell'atto transattivo è poi testualmente previsto:
“La come sopra rappresentata, e la signora CP_8 [...]
dichiarano e si danno reciprocamente atto che non si è CP_2 avverata la condizione sospensiva di cui all'art. 3 del medesimo preliminare, e pertanto riconoscono che tale contratto non ha più ragione di esistere e non può più produrre effetti, rinunciando espressamente ad ogni pretesa relativa e prestando il loro consenso all'annotamento del predetto atto a margine della trascrizione del citato preliminare a rogito con esonero del Direttore Per_2 dell' da ogni responsabilità al riguardo.” (art. Parte_2
2)
“Alla a titolo transattivo a cura saranno CP_8 CP dati 5 immobili aventi le seguenti caratteristiche: 5 (cinque) locali con destinazione non residenziale della superficie lorda di 30 (trenta) metri quadrati cadauno, del valore commerciale convenzionalmente stabilito dalle parti di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), oltre seminterrato che verrà realizzato per la somma complessiva di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) che saranno versati
Cont dalla all'atto definitivo di trasferimento, che saranno edificati nell'area edificabile già oggetto del citato preliminare a rogito del notaio con consegna entro 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori. Per_2
Tali beni saranno liberi ed alienabili. I rapporti tra la società CP
, la signora e la signora vengono regolati con
[...] CP_2 Per_1 le modalità di cui alla scrittura privata presente.” (art. 3);
pagina 22 di 27 “Le parti si danno atto che per effetto della stipula del presente accordo le stesse non hanno più nulla a pretendere le une dalle altre, per qualsivoglia titolo o ragione, con riferimento al citato contratto preliminare a rogito del Notaio e con riferimento al contratto Per_2 preliminare del 23 febbraio 2007 e in genere per ogni questione che possa derivare dall'area di cui alla premessa.” (art. 4)
“Il signor , che nel corso del tempo ha interloquito con CP_5 le parti , e suoi aventi causa, Per_1 CP_2 CP
, e , sia vigenza del citato preliminare a rogito CP_9 CP2 CP3 del notaio , che una volta decorso il termine essenziale di cui Per_2 all'art. 6 dello stesso, quale agente nell'interesse della , CP_8 con la sottoscrizione del presente atto si dichiara a sua volta integralmente soddisfatto dall'intesa qui raggiunta e regolata tra le parti, e per l'effetto, rinuncia ad ogni effetto di legge e di contratto
a qualsivoglia pretesa, a qualunque titolo e/o ragione, nei confronti dei signori PA Controparte_2 Controparte_3
e la società Controparte_9 Controparte_14 CP
(art. 5).
“Con la stipula del presente atto e con l'adempimento delle obbligazioni qui rispettivamente assunte le parti non intendono, comunque, riconoscere fondamento alcuno alle ragioni, pretese ed istanze, delle altre, essendosi determinate al perfezionamento dell'intesa qui regolata solo a fini transattivi e conciliativi.
Le parti di danno atto che il presente atto non produrrà più i suoi effetti qualora il contratto preliminare concluso con
[...]
, e venisse meno essendo i CP_2 PA CP due contratti funzionalmente ed indivisibilmente collegati ed interdipendenti” (art. 6).
Quest'ultima disposizione disvela in maniera chiara ed inequivocabile che l'atto transattivo in esame è strettamente connesso con i contratti preliminari che pochi giorni dopo e precisamente in data 16 novembre
2011 ha stipulato con (in proprio e in CP Controparte_2
pagina 23 di 27 rappresentanza del figlio minore e con Controparte_3 CP_4
.
[...]
Nell'accordo transattivo è stata così inserita una vera e propria condizione risolutiva che subordina la cessazione degli effetti della transazione al venir meno dei due contratti preliminari del novembre
2011 sopra menzionati.
Ora, per quanto documentato dalle parti in corso di causa, i due contratti preliminari in questione sono stati dichiarati risolti all'esito del procedimento n.r.g. 68661/2016 promosso dalle Sigg.re
(in proprio e in rappresentanza di ) Controparte_2 Controparte_3 ed nei confronti di con la sentenza PA CP del Tribunale di OM n. 1964/2020 pubblicata in data 29 gennaio 2020
(allegata in copia alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 di CP
) e poi confermata dalla Corte di Appello di OM con sentenza
[...]
n. 2583/2021 pubblicata in data 8 aprile 2021 (allegata in copia alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. di . CP
Lo scioglimento dei due rapporti contrattuali ha quindi determinato l'avveramento della condizione risolutiva di cui all'art. 6 dell'atto transattivo con conseguente cessazione degli effetti anche di quest'ultimo contratto.
La tesi di parte attrice, secondo cui la condizione risolutiva apposta all'atto di transazione potrebbe operare soltanto al verificarsi di una delle condizioni risolutive previste dall'art. 4 dei due contratti preliminari e non anche nel caso di risoluzione per inadempimento, non trova alcun riscontro nella disposizione negoziale sopra riportata di cui all'art. 6 dell'accordo transattivo, ma anzi è contraddetta dal dato testuale che indica inequivocabilmente quale evento condizionante il “venir meno” dei due contratti preliminari e, quindi, fa chiaramente riferimento a qualunque ipotesi di scioglimento contrattuale. Del resto nello stesso art. 6 è chiarito che la transazione è funzionalmente ed indivisibilmente collegata ed interdipendente ai due contratti preliminari stipulati da CP con le sigg.re e Controparte_2 PA
pagina 24 di 27 Quindi una volta accertato l'avveramento della condizione risolutiva prevista dall'art. 6 dell'atto transattivo, la non può CP_8 avanzare alcuna pretesa nei confronti di essendo venuti CP meno gli effetti di tutto l'accordo transattivo ivi compresa la disposizione contenuta nell'art. 3 ovvero l'obbligazione di trasferire cinque locali con destinazione non residenziale assunta da CP in favore della Il verificarsi della condizione risolutiva CP_8
e la cessazione degli effetti dell'atto transattivo hanno infatti determinato la reviviscenza dei rapporti originari antecedenti alla risolta transazione.
In proposito è bene evidenziare che l'obbligazione di CP nei confronti della verosimilmente era stata assunta CP_8 nell'interesse dei sigg.ri , ed Controparte_2 Controparte_3 [...]
e probabilmente era finalizzata a comporre i contrasti CP_4 insorti tra questi ultimi e la per lo scioglimento dei due CP_8 contratti preliminari stipulati nel 2007.
Ora il fatto che in sede transattiva i sigg.ti e CP_2 Per_1 abbiano concesso all'odierna attrice l'attribuzione, per il tramite di di alcune porzioni immobiliari al solo fine di evitare CP ostacoli alla nuova operazione immobiliare intrapresa con quest'ultima non significa affatto che i suddetti convenuti avessero riconosciuto il diritto di alla restituzione delle caparre confirmatorie CP_8 versate, come del resto è chiarito anche nel primo comma dell'art. 6 dell'atto transattivo.
Quindi, al fine di verificare l'effettiva sussistenza del diritto alla restituzione rivendicato dall'attrice occorre aver riguardo ai due regolamenti contrattuali stipulati nel 2007 e ritornati in vigore per effetto dell'avveramento della condizione risolutiva dell'accordo transattivo.
Con specifico riferimento al contratto preliminare del 21 novembre
2007 stipulato dalla con (dante causa di CP_8 ER
e di si deve anzitutto osservare Controparte_2 Controparte_3 che è inutilmente decorso il termine finale ed essenziale del 21
pagina 25 di 27 dicembre 2010 entro il quale la avrebbe dovuto ottenere il CP_8 permesso di costruire e conseguentemente occorre dare atto del mancato avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 3 del citato preliminare. Deve, pertanto, ritenersi applicabile la disposizione contenuta nello stesso art. 3 e nel successivo art. 6 del contratto preliminare del 21 novembre 2007, laddove è espressamente riconosciuto il diritto del promittente venditore, (ed ora dei suoi ER eredi), di trattenere la caparra versata nel caso di mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva entro la data del 21 dicembre
2010. Ne consegue l'infondatezza della domanda attorea di restituzione della caparra confirmatoria di € 300.000,00 che va, quindi, disattesa.
Quanto poi al contratto preliminare stipulato in data 23 febbraio
2007 dalla con la sig.ra anch'esso CP_8 PA ritornato in vita in conseguenza della cessazione degli effetti della transazione, si deve rilevare che l'odierna attrice è rimasta inadempiente alle obbligazioni assunte con il citato contratto ed in particolare all'obbligo di pagare il saldo del prezzo concordato in denaro e di trasferire le unità immobiliari promesse in permuta, sicché la sig.ra qui convenuta legittimamente trattiene, PA anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., la caparra confirmatoria di €
50.000,00.
Per quanto fin qui esposto tutte le domande proposte dalla CP_8 devono essere respinte.
8. In ragione della soccombenza la è tenuta a rifondere CP_8 ad e ai sigg.ri , e CP Controparte_2 Controparte_3 [...] le spese di lite che vengono liquidate nella misura CP_4 indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, in considerazione della ridotta attività istruttoria dovuta alla natura documentale della causa. Nulla è dovuto agli altri convenuti CP_5 CP_6
pagina 26 di 27 e , rimasti contumaci e nei confronti dei CP_7 Controparte_7 quali l'attrice comunque non ha svolto alcuna domanda.
Non ricorrono i presupposti della lite temeraria (elemento soggettivo e prova del danno) per condannare la al risarcimento dei CP_8 danni ex art. 96 c.p.c. come richiesto da Controparte_2 _3
e .
[...] PA
P.Q.M.
Il Tribunale di OM, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1
, , , , CP Controparte_2 Controparte_3 PA
e ogni altra CP_5 Controparte_6 Controparte_7 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
− respinge tutte le domande proposte dall'attrice;
− condanna la a rifondere ad le spese CP_8 CP processuali, liquidate in complessivi euro 11.229,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
− condanna la a rifondere ad e CP_8 Controparte_2
le spese processuali, liquidate in complessivi Controparte_3 euro 11.229,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
− condanna la a rifondere ad le CP_8 PA spese processuali, liquidate in complessivi euro 11.229,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
− nulla sulle spese dei convenuti contumaci.
OM, lì 17 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Russo
pagina 27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 24088 dell'anno 2019 vertente tra
(c.f./p.iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in OM alla Via
U. Boccioni n. 4, presso lo studio degli Avv.ti Antonino Smiroldo e
Antonio Smiroldo che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti attrice
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante CP P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in OM alla Via XX Settembre
n. 3 presso lo studio degli Avv.ti Antonio Rappazzo e Giuseppe Rappazzo che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti convenuta
(c.f. e (c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_1 Controparte_3
, elettivamente domiciliati in OM alla Via dei CodiceFiscale_2
Condotti n. 91 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di Traglia che li rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuti
(c.f. , elettivamente PA CodiceFiscale_3 domiciliata in OM alla Via dei Condotti n. 91 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di Traglia che la rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuta
pagina 1 di 27 (c.f. , domiciliato in OM alla Via CP_5 CodiceFiscale_4
Salasco n. 1 convenuto-contumace
(c.f. , domiciliato in OM Controparte_6 CodiceFiscale_5 alla Via Flaminia n. 322 convenuto-contumace
(c.f. , domiciliato in OM Controparte_7 CodiceFiscale_6 alla Via Flaminia n. 322 convenuto-contumace
Oggetto: contratto di transazione
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del
2 luglio 2024, le parti hanno così precisato le conclusioni:
Parte_1
“Nell'interesse dell'attrice si precisano le conclusioni CP_8 definitive, richiamando le conclusioni già depositate telematicamente in data 12 settembre 2022 e ribadite in data 23.01.2023, 10.05.2023 e
25.01.2024.”
[“Voglia il Tribunale, respinte le avverse deduzioni ed eccezioni, ammessi i mezzi istruttori, CTU compresa, articolati con la memoria n.
2:
1) accertare e dichiarare che in forza dell'atto di CP transazione sottoscritto in data 09 settembre 2011 da CP in proprio e quale genitore esercente in via Controparte_2 esclusiva la potestà sul minore eredi del sig. Controparte_3
da dalla da ER PA CP_8 [...]
e è obbligata a trasferire alla CP_6 CP_5 CP_8
pagina 2 di 27 5 (cinque) locali con destinazione non residenziale (ossia commerciale) della superficie lorda di 30 (trenta) metri quadrati cadauno, con seminterrato da realizzare con altezza interna di mt. 3, locali da costruire nell'area edificabile già oggetto del preliminare stipulato il 21.11.2007 da con la per rogito notaio ER CP_8 dott. rep. 54465, rogito 18061, registrato il Persona_2
13.12.2007 al n. 24817, Serie 1T, trascritto a OM 1 il 14.12.2007 al
n. 100065 e cioè nel terreno edificabile, sito in Comune di OM, località “Casale Valeri”, con accesso da via Tricerro e via di Valle
Santa della superficie di circa mq. 52.000 (metri quadri cinquantaduemila) circa, distinto in Catasto Terreni del Comune di OM al Foglio 174, all'epoca particelle – 301 di ha 0.31.10, confinante con via Tricerro, proprietà o aventi causa su più lati, salvo Per_1 altri;
- 110 parte di complessivi ha 01.05.89, confinante con via di
Valle Santa, via Boccea, proprietà o aventi causa su più lati, Per_1 salvo altri (più precisamente parte della detta particella sino al limite del confine con il comparto D del piano di Zona 67 – via Boccea);
- 1667 di ha 03.95.02 confinante con via Tricerro, proprietà Per_1
o aventi causa su più lati, salvo altri;
1669 di ha 0.10.00, confinante con via di Valle Santa, proprietà o aventi causa su più lati, Per_1 salvo altri;
il tutto come meglio evidenziato con tratteggiatura nella planimetria allegata al rogito sotto la lettera “B”; e Per_2 precisamente accertare e dichiarare che è obbligata a CP trasferire alla cinque locali commerciali della superficie CP_8 lorda complessiva di mq. 150 con seminterrato con altezza interna di
m. 3, corrispondenti a millesimi 27,66 degli edifici per complessivi mq. 9092 e mc. 19955 che si è impegnata ad eseguire sulle medesime CP aree oggetto del preliminare 21.11.2007, in base al contratto preliminare stipulato con (in proprio e nella qualità Controparte_2 di esercente in via esclusiva la potestà sul minore eredi di _3
in data 16 novembre 2011, aree oggi indicate al ER
Catasto Terreni del Comune di OM, Foglio 174, particelle 2170, 2172,
2179, derivate dalle originarie particelle 1667, 1669, 301 e 110.
pagina 3 di 27 2) Accertato l'inadempimento definitivo di grave e CP colpevole, nei confronti della per il mancato trasferimento CP_8 dei cinque locali commerciali con i sottostanti scantinati, condannare
a versare alla l'equivalente in danaro della CP CP_8 prestazione mancata con tutti gli accessori per il ritardo nell'importo non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila,00) o nella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia, con rivalutazione e interessi;
3) Pronunciare la risoluzione del contratto di transazione stipulato nelle date del 09 settembre e 10 ottobre 2011 tra le parti in causa di cui al punto 3) delle premesse dell'atto di citazione per colpa di
, ai sensi dell'art. 1453 ss. c.c. CP
4) Condannare per il mancato trasferimento dei cinque CP locali non residenziali, a versare alla gli stessi importi CP_8 di cui al punto 2, liquidandoli a titolo di risarcimento del danno;
5) Condannare a restituire alla l'importo PA CP_8 di € 50.000,00 (cinquantamila,00), e condannare e Controparte_2
a restituire alla l'importo di € 300.000,00 Controparte_3 CP_8
(trecentomila,00), con interessi e rivalutazione, importi corrispondenti alle caparre versate dalla contestualmente CP_8 alla stipula dei preliminari del 23.02.2007 e del 21.11.2007; in alternativa, accertare che i signori CP_4 CP_4 [...]
e si sono impegnati a favore della CP_2 Controparte_3 [...]
sia a destinare una quota della cubatura delle aree di loro CP_8 proprietà, oggetto dei preliminari di cui è causa, alla realizzazione di cinque locali commerciali, sia a farli costruire con le dimensioni, caratteristiche e qualità costruttive dei cinque locali che avrebbe dovuto costruire e quindi condannarli al pagamento in CP favore della dell'equivalente valore monetario CP_8 dell'obbligazione inadempiuta, con rivalutazione ed interessi.
“6) Condannare comunque i convenuti CP PA
, al pagamento in favore dell'attrice Controparte_2 Controparte_3 degli importi tutti indicati rispettivamente ai precedenti CP_8
pagina 4 di 27 n. 2, 4 e 5 pure nel caso in cui la domanda di risoluzione della transazione venisse rigettata per essere inammissibile, improponibile
o infondata.
“7) Con la condanna delle controparti alle spese e competenze del giudizio.”]
CP
“… Rigettare tutte le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
accertando e dichiarando, in ogni caso, la inammissibilità della domanda attorea ex art. 2932 c.c. per
i motivi tutti dedotti negli scritti in atti.”
e Controparte_2 Controparte_3
“Con le presenti note, e precisano Controparte_2 Controparte_3 le proprie conclusioni richiamando quelle spiegate nella propria comparsa di costituzione da intendersi qui integralmente trascritte.”
[“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto, erronee in diritto e comunque non provate.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, anche ai sensi dell'art.
96, comma III, c.p.c., oltre alle spese generali del presente procedimento.”]
PA
“Con le presenti note, precisa le proprie conclusioni CP_4 richiamando quelle spiegate nella propria comparsa di costituzione da intendersi qui integralmente trascritte.”
[“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto, erronee in diritto e comunque non provate.
pagina 5 di 27 Con vittoria di spese, competenze e onorari, anche ai sensi dell'art.
96, comma III, c.p.c., oltre alle spese generali del presente procedimento.”]
FATTO E DIRITTO
1. La ha citato in giudizio davanti al Tribunale di OM Parte_1
, in proprio e nella qualità di genitore CP Controparte_2 esercente in via esclusiva la potestà sul minore Controparte_3
e PA CP_5 Controparte_6 CP_7
formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia il Tribunale, respinte le avverse deduzioni ed eccezioni,
1) accertare e dichiarare che in forza dell'atto di CP transazione sottoscritto in data 09 settembre 2011 da CP in proprio e quale genitore esercente in via Controparte_2 esclusiva la potestà sul minore eredi del sig. Controparte_3
da e in data 10 ottobre 2011 ER PA dalla da e è obbligata CP_8 Controparte_6 CP_5
a trasferire alla 5 (cinque) locali con destinazione non CP_8 residenziale (ossia commerciale) della superficie lorda di 30 (trenta) metri quadrati cadauno, con seminterrato da realizzare con altezza interna di mt. 3, locali da costruire nell'area edificabile già oggetto del preliminare stipulato il 21.11.2007 da con la ER [...]
per rogito notaio dott. rep. 54465, rogito CP_8 Persona_2
18061, registrato il 13.12.2007 al n. 24817, Serie 1T, trascritto a
OM 1 il 14.12.2007 al n. 100065 e cioè nel terreno edificabile, sito in Comune di OM, località “Casale Valeri”, con accesso da via
Tricerro e via di Valle Santa della superficie di circa mq. 52.000
(metri quadri cinquantaduemila) circa, distinto in Catasto Terreni del
Comune di OM al Foglio 174, all'epoca particelle – 301 di ha 0.31.10, confinante con via Tricerro, proprietà o aventi causa su più Per_1 lati, salvo altri;
- 110 parte di complessivi ha 01.05.89, confinante con via di Valle Santa, via Boccea, proprietà o aventi causa Per_1 su più lati, salvo altri (più precisamente parte della detta particella sino al limite del confine con il comparto D del piano di Zona 67 –
pagina 6 di 27 via Boccea); - 1667 di ha 03.95.02 confinante con via Tricerro, proprietà o aventi causa su più lati, salvo altri;
1669 di ha Per_1
0.10.00, confinante con via di Valle Santa, proprietà o aventi Per_1 causa su più lati, salvo altri;
il tutto come meglio evidenziato con tratteggiatura nella planimetria allegata al rogito sotto la Per_2 lettera “B”; e precisamente accertare e dichiarare che è CP obbligata a trasferire alla cinque locali commerciali della CP_8 superficie lorda complessiva di mq. 150 con seminterrato con altezza interna di m. 3, corrispondenti a millesimi 27,66 degli edifici per complessivi mq. 9092 e mc. 19955 che si è impegnata ad eseguire CP sulle medesime aree oggetto del preliminare 21.11.2007, in base al contratto preliminare stipulato con (in proprio e Controparte_2 nella qualità di esercente in via esclusiva la potestà sul minore
, eredi di in data 16 novembre 2011, aree _3 ER oggi indicate al Catasto Terreni del Comune di OM, Foglio 174, particelle 2170, 2172, 2179, derivate dalle originarie particelle 1667,
1669, 301 e 110.
2) Per l'ipotesi in cui dovesse risultare che , sia pure CP in ritardo, nelle more del giudizio, abbia adempiuto agli obblighi nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3 PA assunti con i contratti preliminari 16.11.2011, stipulando i contratti definitivi e provvedendo alla costruzione degli edifici, emettere sentenza che produca gli effetti del contratto di trasferimento dei cinque locali commerciali non concluso con per colpa e causa CP_8 addebitabile ad emettere comunque sentenza costitutiva CP ex art. 2932 c.c. eseguendo in forma specifica l'obbligo di concludere il contratto di trasferimento al fine di trasferire la proprietà da alla dei cinque locali commerciali con i CP CP_8 sottostanti scantinati di cui alla domanda n. 1, con la condanna di ai danni in favore di per il ritardo nella CP CP_8 disponibilità dei locali, nell'importo non inferiore ad € 100.000,00
o nella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa
e ritenuta di giustizia;
pagina 7 di 27 3) Accertato, invece, l'inadempimento definitivo di CP grave e colpevole, nei confronti della per il mancato CP_8 trasferimento dei cinque locali commerciali coi sottostanti scantinati:
a) pronunciare la risoluzione del contratto di transazione stipulato tra le parti in causa di cui al punto 3) delle premesse per colpa di
, anche ai sensi della clausola dell'art. 6; CP
b) condannare al risarcimento dei danni subiti dalla CP
con rivalutazione ed interessi, per la mancata acquisizione CP_8 dei cinque locali non residenziali, nell'importo non inferiore ad €
500.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
c) considerata la risoluzione consensuale dei contratti preliminari stipulati dalla il 23.02.2007 (per il tramite di CP_8 CP_7
) con ed il 21.11.2007 con il defunto
[...] PA
, condannare alla restituzione alla ER PA dell'importo di € 50.00000 e condannare CP_8 Controparte_2 ed il figlio alla restituzione alla dell'importo di _3 CP_8
€ 300.000,00, importi versati dalla all'atto della stipula CP_8 dei preliminari, con interessi e rivalutazione.
4) Con la condanna delle controparti alle spese e competenze del giudizio”.
A fondamento delle domande la ha esposto che: CP_8
- con contratto preliminare di compravendita del 23.02.2007
[...]
aveva promesso di vendere a , il quale CP_4 Controparte_7 era intervenuto per conto e nell'interesse della che aveva CP_8 provveduto al versamento della caparra, il lotto di terreno edificabile, sito in Comune di OM, località “Casale Valeri”, con accesso da via Tricerro, di circa mq. 11.000,00 distinto al Catasto
Terreni al Foglio 174 particella 1668, ricadente nel perimetro del nucleo di Zona O Recupero Urbanistico Piano Particolareggiato di esecuzione del nucleo 67 “Via Boccea” adottato con delibera C.C. N. 69 dell'8 maggio 1996 in un comprensorio soggetto a convenzione pagina 8 di 27 identificato con la lettera D;
il corrispettivo era stato convenuto parte in € 500.000,00, di cui € 50.000,00 versati contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo preliminare, e parte in permuta con il trasferimento di cinque appartamenti di 80 mq. commerciali, due negozi di mq. 75, cinque box interrati, rifiniti come da capitolato allegato, da realizzare (a parte i negozi) al di fuori del comparto, rinviandosi la descrizione e la collocazione al preliminare definitivo;
secondo quanto pattuito gli immobili dovevano essere consegnati prima dell'atto definitivo di compravendita oppure garantiti da fideiussione bancaria ed in ogni caso consegnati prima della vendita degli altri immobili;
per garantire la buona esecuzione delle opere le parti avevano nominato direttore dei lavori il geom. il compromesso definitivo CP_5 doveva essere stipulato entro il 15 ottobre 2007, mentre la vendita per la data di presentazione dei progetti del comparto, che doveva verificarsi entro 36 mesi dall'approvazione definitiva del piano di zona;
- successivamente con contratto preliminare del 21.11.2007 stipulato con atto notarile trascritto il 14.12.2007 il sig. si ER era obbligato a cedere e trasferire a titolo di vendita e/o parziale permuta alla che si era obbligata ad acquistare, per sé CP_8 stessa e/o per persona da nominare, il terreno edificabile sito in
Comune di OM, località “Casale Valeri” con accesso da via Tricerro
e Via di Valle Santa, della superficie di circa mq. 52.000 (metri quadri cinquantaduemila) circa, ricadente nel medesimo perimetro delle aree di cui al precedente contratto preliminare stipulato tra
[...]
e , e precisamente il lotto di terreno CP_4 Controparte_7 distinto in Catasto Terreni del Comune di OM al foglio 174, particelle 301, 110, 1667 e 1669, il tutto come meglio evidenziato con tratteggiatura nella planimetria allegata al contratto;
in corrispettivo dell'obbligo assunto dal signor la ER [...]
, a sua volta, si era obbligata a corrispondere allo stesso la CP_8 somma di euro 2.100.000,00 di cui € 300.000,00 versati a titolo di caparra contestualmente alla stipula del preliminare, nonché a pagina 9 di 27 trasferirgli a titolo di parziale permuta alcune porzioni immobiliari dell'erigendo fabbricato, e cioè degli appartamenti, dei negozi e dei box per un valore di € 3.000.000,00; il contratto era stato condizionato sospensivamente al rilascio da parte del Comune di OM delle concessioni edilizie necessarie per l'edificazione dei fabbricati entro e non oltre la data del 31.12.2010 salvo proroghe motivate da concordare tra le parti e, nel caso di mancato rilascio da parte del Comune di OM delle concessioni edilizie entro la data del
21.12.2010 prevista per la tipula del contratto definitivo, le parti si erano obbligate a sottoscrivere atto notarile di mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva con trattenimento della sola caparra da parte del sig. ; Per_1
- tra il 2010 e il 2011 la signora per sé e per Controparte_2 il minore (nella qualità di eredi di Controparte_3 ER nelle more deceduto), la signora la ed PA CP_8
i signori e soci di quest'ultima, CP_5 Controparte_6 avevano avviato trattative per una diversa sistemazione dei rapporti instaurati con i citati accordi preliminari del 2007; in sintesi era stato concordato di risolvere consensualmente i contratti preliminari del 2007, con la restituzione alla degli importi già versati CP_8 all'atto della stipula per complessivi € 350.000,00 (50.000,00 +
300.000,00), che sarebbe avvenuta accettando l'impegno alla consegna di 5 locali non residenziali da parte di un soggetto terzo, la CP
, che sarebbe subentrata quale promissaria acquirente alla
[...] [...]
; a tal fine era stato quindi stipulato l'atto di transazione CP_8 sottoscritto il 9 settembre 2011 dalla (in persona del CP suo procuratore speciale sig. , dalla signora Controparte_9
(in proprio e quale esercente la potestà sul minore Controparte_2
, dalla signora e in data 10 Controparte_3 PA ottobre 2011 dai sigg.ri Amministratore unico e Controparte_10 legale rappresentante della e CP_8 Controparte_6 CP_5
; in particolare la e la signora
[...] CP_8 Controparte_2 avevano prestato il loro consenso per l'annotamento a margine della pagina 10 di 27 trascrizione del preliminare del 21 novembre 2007 del mancato avveramento della condizione sospensiva prevista dall'art. 3 del medesimo contratto;
era stato inoltre pattuito che alla , a CP_8 titolo transattivo, a cura della dovevano essere CP attribuiti 5 locali con destinazione non residenziale della superficie lorda di 30 metri quadrati cadauno, del valore commerciale convenzionalmente stabilito dalle parti di € 200.000,00, oltre seminterrato che doveva essere realizzato con certi requisiti per la somma complessiva di € 30.000,00 da versare dalla all'atto CP_8 definitivo di trasferimento, locali da edificare nell'area già oggetto del citato preliminare con consegna entro 3 anni dall'inizio dei lavori;
le parti si erano date atto che non avevano più nulla a pretendere le une dalle altre, per qualsivoglia titolo o ragione, con riferimento sia al citato contratto preliminare (stipulato tra la
[...]
e il sig. sia con riferimento al contratto CP_8 ER preliminare del 23 febbraio 2007 stipulato tra Controparte_7 per conto della e la sig.ra la CP_8 PA transazione era strettamente connessa con i contratti preliminari stipulati da con le sig.re (in proprio CP Controparte_2
e nella qualità) e tanto che era stato espressamente PA pattuito, all'art. 6, che la transazione non avrebbe prodotto più i suoi effetti qualora il contratto preliminare concluso con
[...]
, e “venisse meno essendo i CP_2 PA CP due contratti funzionalmente ed indivisibilmente collegati ed interdipendenti”;
- con scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni in data
16.11.2011 e trascritta il 30.11.2011 la signora (in Controparte_2 proprio e in rappresentanza del figlio ) aveva promesso Controparte_3 di cedere le aree - già oggetto del preliminare stipulato nel 2007 dal marito con la - ad che, a sua ER CP_8 CP volta, si era impegnata a realizzare nel comparto edificatorio “D” unità immobiliari con destinazione residenziale e non residenziale e a cedere in permuta taluni di tali immobili per una superficie pagina 11 di 27 commerciale lorda complessiva di mq. 420 (quattrocentoventi), di cui il 60% non residenziali ed il 40% residenziali, per un controvalore stimato di € 1.260.000,00, oltre al pagamento di un conguaglio in danaro di € 1.750.000,00; la stipula del contratto definitivo doveva aver luogo entro sessanta giorni dal ritiro a cura della promissaria acquirente del permesso di costruire;
il contratto era stato sottoposto a condizione risolutiva sia per l'ipotesi del mancato rilascio del nulla osta archeologico, sia per l'ipotesi del rilascio con prescrizioni intaccanti la disponibilità dell'area, sia per l'accertamento di vincoli ostativi all'inizio o al completamento dei lavori;
le parti avevano inoltre pattuito che i beni promessi in permuta dovevano essere consegnati entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di “fine lavori” della relativa area di riferimento, lavori che dovevano avere la durata massima prevista al punto 1.3 dell'art. 1;
- con separata scrittura privata autenticata sempre in data
16.11.2011, e trascritta il 30 novembre 2011, la signora CP_4
aveva promesso di cedere l'area, già oggetto dell'accordo
[...] preliminare stipulato con (per conto della Controparte_7 [...]
), ad , la quale si era obbligata a cedere in permuta CP_8 CP taluni degli immobili da realizzare nel comparto edificatorio “D” per una superficie commerciale lorda complessiva di mq. 250, di cui il 60% non residenziali ed il 40% residenziali, per un controvalore stimato di € 750.000,00, oltre al pagamento di un conguaglio in danaro di €
1.220.000,00; le parti avevano pattuito la stessa condizione risolutiva e gli stessi termini previsti per l'altro preliminare stipulato da
Elaiia s.r.l. con la sig.ra Controparte_2
- le aree dei due contratti preliminari stipulati nel 2011 da
[...]
(in proprio e nella qualità) e da con CP_2 PA erano state successivamente frazionate in considerazione CP della necessità di trasferire al Comune di OM talune porzioni per consentire ad di ottenere il permesso di costruire;
le CP signore (in proprio e nella qualità) ed Controparte_2 CP_4
pagina 12 di 27 avevano stipulato con lo scioglimento parziale Per_1 CP dei preliminari stipulati nel 2011 relativamente ad alcune nuove particelle originate dai frazionamenti che erano state successivamente trasferite al Comune di OM per essere destinate ad opere di viabilità, di verde, a parcheggi, ecc.; all'esito di tale operazione era rimasto nella disponibilità di il comparto costituito CP dalle nuove particelle 2170, 2158, 2179, 2172 e la particella singola
2161, tutte del Foglio 174;
- non avendo ricevuto alcuna comunicazione dall'epoca della stipula della transazione del 09.09.2011, la dapprima con CP_8 raccomandate del 15.12.2014 e del 13.04.2015 aveva chiesto notizie sullo stato delle opere e sulla data di inizio dei lavori, e poi con raccomandata del 22 maggio 2017 aveva stigmatizzato l'inadempimento di ed aveva prospettato la risoluzione dell'accordo di CP transazione, anche in base alla clausola dell'art. 6, e la responsabilità di per i gravi danni subiti dalla CP [...]
; CP_8
- e le signore e non avevano dato CP CP_2 Per_1 alcun riscontro alle suddette raccomandate;
- l'attribuzione da parte di alla a titolo CP CP_8 transattivo dei cinque locali non residenziali, con i relativi locali seminterrati (per la cui particolare realizzazione con altezza interna di m. 3 la avrebbe dovuto però corrispondere l'importo di CP_8
€ 30.000,00), da costruire nell'area edificabile oggetto del citato preliminare stipulato nel 2007 tra e la ER CP_8 si giustificava con il consenso manifestato dalla con l'atto CP_8 di transazione alla risoluzione consensuale di detto preliminare ed alla relativa annotazione a margine della trascrizione del preliminare e la conseguente possibilità di stipula da parte della signora
[...]
, vedova ed erede di con del CP_2 ER CP contratto preliminare avente ad oggetto le stesse aree ed anche con il consenso della alla risoluzione consensuale del CP_8 preliminare del 23.02.2007 stipulato da e la PA
pagina 13 di 27 conseguente possibilità di quest'ultima di stipulare il preliminare con delle stesse aree;
tale attribuzione era stata CP accettata dalla in sostituzione della restituzione delle CP_8 somme versate ai quali caparre in occasione della stipula dei Per_1 preliminari del 2007 d'intesa con e Controparte_2 CP_4
, le quali non avevano ricevuto alcuna caparra da
[...] CP al momento della stipula dei nuovi preliminari;
- il termine per il trasferimento degli immobili alla CP_8 nella transazione del 2011 era stato pattuito in tre anni dall'inizio dei lavori che la si era impegnata ad eseguire in base al CP contratto preliminare stipulato con tale termine Controparte_2 era scaduto da tempo essendo decorso dalla conclusione della transazione uno spazio temporale di oltre sette anni tale da superare ogni limite di normale tolleranza, anche in relazione all'interesse di e, pertanto, doveva ritenersi definitivamente CP_8 CP inadempiente anche in considerazione della mancata risposta alle lettere raccomandate inviate dall'attrice;
- doveva ritenersi gravemente inadempiente persino agli CP obblighi assunti con il contratto preliminare stipulato con
[...]
in proprio e quale esercente la potestà sul minore CP_2 _3
, avendo fatto scadere il termine per la stipula del contratto
[...] definitivo, non avendo provveduto né alla costruzione degli immobili promessi in permuta alla promittente venditrice delle aree, né al versamento del conguaglio concordato in danaro (a parte un primo pagamento di € 100.000,00), né aveva mai fornito informazioni sulle pratiche amministrative e sui progetti, tanto che la signora
[...]
unitamente alla signora avevano citato CP_2 PA in giudizio chiedendo dichiararsi il grave inadempimento CP
e la risoluzione dei rispettivi contratti preliminari;
- i danni subiti dalla a carico di dovevano CP_8 CP essere quantificati: a) nell'ipotesi in cui in corso di causa CP
avesse adempiuto in ritardo agli obblighi assunti nei confronti
[...] della in almeno € 100.000,00 per la mancata disponibilità CP_8
pagina 14 di 27 puntuale dei cinque locali non residenziali con i relativi locali seminterrati;
b) nell'ipotesi di accertato definitivo inadempimento di in almeno € 500.000,00 oltre interessi e rivalutazione CP per la mancata acquisizione dei cinque locali non residenziali con i locali seminterrati, altezza interna m. 3, e perciò per la perdita del valore corrispondente, detratti € 30.000,00, e per i mancati utili;
- nel caso di definitivo inadempimento di , gli eredi di CP
ossia la moglie ed il figlio ER Controparte_2
, e la signora dovevano restituire alla _3 PA gli importi da essa corrisposti nel 2007 all'atto della CP_8 stipula e cioè rispettivamente € 300.000,00 ed € 50.000,00, con interessi e rivalutazione.
La società attrice non ha svolto alcuna domanda nei confronti dei signori e che Controparte_6 CP_5 Controparte_7 sono stati convenuti in giudizio soltanto ai fini dell'integrità del contraddittorio, avendo i primi due sottoscritto la scrittura privata di transazione del 2011, e il sig. il contratto Controparte_7 preliminare del 23.02.2007.
In seguito al raggiungimento della maggiore età del minore _3
(nato l'[...]) è venuta a cessare la rappresentanza
[...] legale della madre sig.ra e si è perciò verificata Controparte_2 una delle ipotesi previste dall'art. 299 c.p.c. di interruzione del processo, per evitare la quale la ha provveduto a citare in CP_8 giudizio l'ormai maggiorenne con la comparsa in Controparte_3 riassunzione del 18.09.2019 notificatagli ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 20.09.2019/05.10.2019.
2. Con comparsa depositata in data 21 dicembre 2019 si sono costituiti in giudizio e , i quali hanno chiesto Controparte_2 CP1 il rigetto delle domande proposte dall'attrice con vittoria di spese, competenze e onorari, anche ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c..
A fondamento delle proprie difese i due convenuti in punto di fatto hanno eccepito che:
pagina 15 di 27 - diversamente da quanto sostenuto dall'attrice i Sigg.ri
[...]
e non avevano mai concordato con la CP_2 Controparte_3 [...]
di risolvere consensualmente il contratto preliminare CP_8 sottoscritto tra quest'ultima ed il defunto Sig. in ER data 21.11.2007, ma, al contrario, con la scrittura del
9.9.2011/10.10.2011 le parti si erano date reciprocamente atto “che non si è avverata la condizione sospensiva di cui all'art. 3” del citato preliminare e in conseguenza di ciò avevano riconosciuto che
“tale contratto non ha più ragione di esistere e non può più produrre effetti, rinunciando espressamente ad ogni pretesa”;
- la e i Sigg.ri e non CP_8 Controparte_2 Controparte_3 avevano mai concordato la restituzione all'odierna attrice della caparra confirmatoria di € 300.000,00 da quest'ultima versata in favore del defunto Sig. al momento della sottoscrizione del ER preliminare del 21.11.2007;
- l'impegno assunto dalla di trasferire alla CP CP_8 la proprietà di numero 5 locali riguardava i rapporti interni tra le suddette società e non costituiva la modalità con la quale le parti avevano inteso disciplinare la restituzione alla società attrice della caparra confirmatoria di € 300.000,00.
In punto di diritto i due convenuti hanno quindi contestato la fondatezza della domanda di restituzione della caparra confirmatoria di € 300.000,00 deducendo che:
- la domanda di risoluzione dell'atto di transazione sottoscritto in data 9.9.2011/10.10.2011 per inadempimento dell' doveva CP ritenersi preclusa ai sensi dell'art. 1976 c.c. dalla natura novativa di detto atto, che, nella prospettazione di parte attrice, avrebbe disposto la risoluzione consensuale del precedente contratto preliminare sottoscritto tra il defunto sig. e la ER [...]
; in difetto di risoluzione dell'atto di transazione, sarebbero CP_8 quindi ancora validi ed efficaci gli articoli 2 e 4 della stessa, in virtù dei quali la e la Sig.ra avevano CP_8 Controparte_2 rinunciato espressamente ad ogni pretesa relativa al contratto pagina 16 di 27 preliminare sottoscritto dalla medesima e dal defunto CP_8
il 21.11.2007; ER
- qualora invece fosse ritenuta esperibile la domanda di risoluzione del c.d “atto di transazione” sottoscritto in data 9.9.2011/.10.10.2011 per inadempimento da parte della alle obbligazioni dalla CP stessa assunte con detto atto, una volta accertato tale inadempimento la risoluzione doveva essere limitata alla disciplina dei rapporti tra la e la e non poteva certo essere estesa anche CP CP_8 alla parte relativa alla disciplina dei rapporti tra la CP_8 medesima e i Sigg.ri e sicché Controparte_2 Controparte_3 dovevano ritenersi ancora validi ed efficaci i riconoscimenti dagli stessi effettuati e le reciproche rinunce dagli stessi concessi agli articoli 2 e 4 del predetto atto;
- anche qualora dovesse essere dichiarata la risoluzione dell'intero atto di transazione (anche con riferimento alla parte disciplinante i rapporti tra la e gli odierni convenuti) la domanda attorea CP_8 di restituzione della caparra confirmatoria di € 300.000,00 versata dalla al Sig. doveva essere rigettata, in CP_8 ER virtù dell'art. 6 del contratto preliminare tra gli stessi sottoscritto, laddove era previsto che “nel caso in cui non fossero rilasciate entro la data del 21.12.2010 dal Comune di OM le necessarie concessioni ad edificare (…) le parti reciprocamente si obbligano a sottoscrivere atto notarile di mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva con trattenimento della sola caparra da parte del signor ”. Per_1
Da ultimo i due convenuti hanno contestato anche la fondatezza della richiesta di interessi e rivalutazione monetaria.
3. Con separata comparsa depositata sempre in data 21 dicembre 2019 si è costituita in giudizio anche la quale ha PA chiesto il rigetto delle domande proposte dall'attrice (con condanna di quest'ultima anche ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c.) utilizzando argomentazioni difensive del tutto analoghe a quelle svolte dai sigg.ri e Controparte_2 Controparte_3
pagina 17 di 27 4. Con comparsa depositata in data 14 gennaio 2020 si è costituita in giudizio la , la quale in via preliminare ha chiesto la CP sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio iscritto al n. rg. 68661/16, allora pendente innanzi ad altro giudice di questo stesso Tribunale, promosso dalle Sigg.re
(in proprio e nella qualità di esercente la potestà Controparte_2 sul minore ed per chiedere la Controparte_3 PA risoluzione dei contratti stipulati con CP
Nel merito quest'ultima ha chiesto il rigetto delle domande attoree contestandone l'ammissibilità e la fondatezza in fatto ed in diritto.
La convenuta in particolare ha eccepito: l'inesistenza di alcuna obbligazione a suo carico e comunque l'incertezza o la mancanza dell'oggetto e della causa di detta obbligazione;
l'inesistenza di alcuna area fabbricabile;
l'inefficacia della transazione in forza di quanto previsto dall'art. 6 dello stesso atto transattivo per il venir meno dei due contratti preliminari funzionalmente collegati di cui era stata chiesta la risoluzione.
5. Gli altri convenuti, e Controparte_6 CP_5 [...]
pur ritualmente citati, non si sono costituiti e alla CP_7 prima udienza del 15 gennaio 2020 ne è stata dichiarata la contumacia.
6. Respinta la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. e concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. la parte attrice con la prima memoria integrativa ha abbandonato la domanda (di cui al punto n. 2 delle conclusioni contenute nell'originario atto di citazione) diretta all'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. dell'obbligazione assunta da con l'atto di transazione, mantenendo ferme le CP altre domande precedentemente formulate.
La causa è stata istruita in via documentale senza l'ammissione delle ulteriori richieste istruttorie avanzate dall'attrice.
Con decreto del Presidente del 13.02.2024 il procedimento è stato assegnato a questo giudice che ha fissato l'udienza per la precisazione pagina 18 di 27 delle conclusioni del 2 luglio 2024 disponendone successivamente la trattazione in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
All'esito della suddetta udienza, sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe, precisate mediante il deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e del successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
*********
7. E' pacifico tra le parti e risulta documentalmente provato che nell'anno 2007 i signori e hanno PA ER promesso rispettivamente al sig. e alla società Controparte_7 il trasferimento a titolo di vendita e/o di permuta di CP_8 alcuni lotti di terreno edificabile, siti nel Comune di OM, località
“Casale Valeri”, con accesso da via Tricerro, tutti ricadenti nel perimetro del nucleo di Zona O Recupero Urbanistico Piano
Particolareggiato di esecuzione del nucleo 67 “Via Boccea” adottato con delibera C.C. N. 69 dell'8 maggio 1996 in un comprensorio soggetto a convenzione identificato con la lettera D.
In particolare con la scrittura privata del 23 febbraio 2007 (doc.
1 del fascicolo di parte attrice) la sig.ra ha PA promesso in vendita al sig. che ha promesso di Controparte_7 acquistare per sé o per persona o società da nominare, il lotto di terreno di circa mq. 11.000,00 distinto in Catasto al Foglio 174, particella 1668. Il prezzo di acquisto è stato pattuito parte in denaro
(per complessivi euro 500.000,00) e parte in permuta con unità immobiliari da costruire (art. 3). Contestualmente alla stipula del contratto preliminare è stata versata a titolo di caparra confirmatoria la somma di euro 50.000,00 mediante assegno bancario (cfr. doc. 1 bis del fascicolo di parte attrice) emesso in favore della sig.ra
[...] da quale amministratore della CP_4 Controparte_10 [...]
(come risulta dalla visura camerale di cui al doc. 3 del CP_8 fascicolo di parte attrice) sul cui conto corrente in data 17 agosto pagina 19 di 27 2007 è stata definitivamente addebitata la suddetta somma (come risulta dall'estratto conto bancario di cui al doc. 1 ter del fascicolo di parte attrice).
Con successivo atto pubblico del 21 novembre 2007 a rogito del Notaio
di OM (doc. 2 del fascicolo di parte attrice) il sig. Per_2 Per_1
a sua volta ha promesso di trasferire a titolo di vendita e/o
[...] di parziale permuta alla che si è obbligata ad acquistare CP_8 per sé o per persona da nominare, il lotto di terreno di circa mq.
52.000,00 distinto in Catasto al Foglio 174, p.lle 301, 110, 1667 e
1669. Anche in tal caso il corrispettivo è stato pattuito parte in denaro (per complessivi euro 2.100.000,00) e parte in permuta con unità immobiliari da costruire su parte del terreno promesso. Per quanto riguarda il prezzo in denaro il sig. ha dichiarato di ER aver già ricevuto al momento della stipula del preliminare la somma complessiva di euro 300.000,00 a titolo di caparra confirmatoria (cfr. art. 5).
All'art. 3 del rogito notarile del 21 novembre 2007 le parti hanno pattuito che il “contratto è condizionato sospensivamente al rilascio da parte del Comune di OM delle concessioni edilizie necessarie per
l'edificazione dei fabbricati entro e non oltre la data del 31 dicembre
2010 salvo proroghe motivate da concordare tra le parti”. Nello stesso art. 3 è poi precisato che “in caso di mancato rilascio da parte del
Comune di OM delle concessioni edilizie le parti reciprocamente si obbligano a sottoscrivere atto notarile di mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva con trattenimento della sola caparra da parte del signor ”. Per_1
All'art. 6 le parti hanno poi stabilito che l'atto definitivo doveva essere stipulato entro il 21 dicembre 2010 ribadendo, nel caso di mancato rilascio delle necessarie concessioni ad edificare, l'obbligo reciproco “a sottoscrivere atto notarile di mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva con trattenimento della sola caparra da parte del sig. ”. Per_1
pagina 20 di 27 Risulta poi documentato che gli stessi lotti di terreno oggetto dei due contratti preliminari del 2007 sopra esaminati sono stati successivamente promessi dalla signora e dagli eredi PA di (nelle more deceduto) ovvero la moglie ER [...]
ed il figlio in trasferimento alla società CP_2 Controparte_3
a fronte dell'impegno di quest'ultima ad edificare unità CP immobiliari a destinazione residenziale e non residenziale e a trasferire a titolo di permuta alcune di tali unità ai sigg.ri e I relativi contratti preliminari sono stati CP_2 Per_1 formalizzati con due scritture private stipulate da CP rispettivamente con la sig.ra e con la sig.ra PA
(in proprio e nella qualità di esercente la potestà Controparte_2 sul figlio minore , tutte autenticate nelle Controparte_3 sottoscrizioni in data 16 novembre 2011 (doc. 6 e 7 del fascicolo di parte attrice). Entrambi i contratti contengono all'art. 4 una condizione risolutiva sia per l'ipotesi del mancato rilascio del nulla osta archeologico, sia per l'ipotesi del rilascio con prescrizioni intaccanti la disponibilità dell'area, sia per l'accertamento di vincoli ostativi all'inizio o al completamento dei lavori.
I due contratti preliminari sopra menzionati sono stati preceduti dalla stipulazione di un “atto di transazione” sottoscritto in data 9 settembre 2011 da in qualità di procuratore Controparte_9 speciale della da in proprio e in CP Controparte_2 rappresentanza del figlio minore e da Controparte_3 CP_4
e in data 10 ottobre 2011 da quale
[...] Controparte_10 amministratore unico e legale rappresentante della da CP_8
e da . Controparte_6 CP_5
Nelle premesse di tale scrittura negoziale, allegata in copia al fascicolo di parte attrice (doc. 4), si da atto che il termine finale ed essenziale (21 dicembre 2010) previsto nel contratto preliminare stipulato in data 21 novembre 2007 tra il sig. e la ER
entro il quale la società avrebbe dovuto ottenere il CP_8 permesso di costruire o, in alternativa, avrebbe comunque dovuto pagina 21 di 27 convocare il promittente alienante per la stipula del definitivo, è inutilmente decorso e che “le parti intendono formalizzare il mancato avveramento della condizione di cui all'art. 3 del citato preliminare
a rogito del Notaio di OM concludendo idoneo atto ricognitivo Per_2 per l'annotamento a margine della trascrizione del suddetto preliminare, dal momento che la sussistenza di tale formalità risulta essere ostativa ad una serena circolazione della proprietà immobiliare ad essa sottesa”.
Nella parte dispositiva dell'atto transattivo è poi testualmente previsto:
“La come sopra rappresentata, e la signora CP_8 [...]
dichiarano e si danno reciprocamente atto che non si è CP_2 avverata la condizione sospensiva di cui all'art. 3 del medesimo preliminare, e pertanto riconoscono che tale contratto non ha più ragione di esistere e non può più produrre effetti, rinunciando espressamente ad ogni pretesa relativa e prestando il loro consenso all'annotamento del predetto atto a margine della trascrizione del citato preliminare a rogito con esonero del Direttore Per_2 dell' da ogni responsabilità al riguardo.” (art. Parte_2
2)
“Alla a titolo transattivo a cura saranno CP_8 CP dati 5 immobili aventi le seguenti caratteristiche: 5 (cinque) locali con destinazione non residenziale della superficie lorda di 30 (trenta) metri quadrati cadauno, del valore commerciale convenzionalmente stabilito dalle parti di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), oltre seminterrato che verrà realizzato per la somma complessiva di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) che saranno versati
Cont dalla all'atto definitivo di trasferimento, che saranno edificati nell'area edificabile già oggetto del citato preliminare a rogito del notaio con consegna entro 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori. Per_2
Tali beni saranno liberi ed alienabili. I rapporti tra la società CP
, la signora e la signora vengono regolati con
[...] CP_2 Per_1 le modalità di cui alla scrittura privata presente.” (art. 3);
pagina 22 di 27 “Le parti si danno atto che per effetto della stipula del presente accordo le stesse non hanno più nulla a pretendere le une dalle altre, per qualsivoglia titolo o ragione, con riferimento al citato contratto preliminare a rogito del Notaio e con riferimento al contratto Per_2 preliminare del 23 febbraio 2007 e in genere per ogni questione che possa derivare dall'area di cui alla premessa.” (art. 4)
“Il signor , che nel corso del tempo ha interloquito con CP_5 le parti , e suoi aventi causa, Per_1 CP_2 CP
, e , sia vigenza del citato preliminare a rogito CP_9 CP2 CP3 del notaio , che una volta decorso il termine essenziale di cui Per_2 all'art. 6 dello stesso, quale agente nell'interesse della , CP_8 con la sottoscrizione del presente atto si dichiara a sua volta integralmente soddisfatto dall'intesa qui raggiunta e regolata tra le parti, e per l'effetto, rinuncia ad ogni effetto di legge e di contratto
a qualsivoglia pretesa, a qualunque titolo e/o ragione, nei confronti dei signori PA Controparte_2 Controparte_3
e la società Controparte_9 Controparte_14 CP
(art. 5).
“Con la stipula del presente atto e con l'adempimento delle obbligazioni qui rispettivamente assunte le parti non intendono, comunque, riconoscere fondamento alcuno alle ragioni, pretese ed istanze, delle altre, essendosi determinate al perfezionamento dell'intesa qui regolata solo a fini transattivi e conciliativi.
Le parti di danno atto che il presente atto non produrrà più i suoi effetti qualora il contratto preliminare concluso con
[...]
, e venisse meno essendo i CP_2 PA CP due contratti funzionalmente ed indivisibilmente collegati ed interdipendenti” (art. 6).
Quest'ultima disposizione disvela in maniera chiara ed inequivocabile che l'atto transattivo in esame è strettamente connesso con i contratti preliminari che pochi giorni dopo e precisamente in data 16 novembre
2011 ha stipulato con (in proprio e in CP Controparte_2
pagina 23 di 27 rappresentanza del figlio minore e con Controparte_3 CP_4
.
[...]
Nell'accordo transattivo è stata così inserita una vera e propria condizione risolutiva che subordina la cessazione degli effetti della transazione al venir meno dei due contratti preliminari del novembre
2011 sopra menzionati.
Ora, per quanto documentato dalle parti in corso di causa, i due contratti preliminari in questione sono stati dichiarati risolti all'esito del procedimento n.r.g. 68661/2016 promosso dalle Sigg.re
(in proprio e in rappresentanza di ) Controparte_2 Controparte_3 ed nei confronti di con la sentenza PA CP del Tribunale di OM n. 1964/2020 pubblicata in data 29 gennaio 2020
(allegata in copia alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 di CP
) e poi confermata dalla Corte di Appello di OM con sentenza
[...]
n. 2583/2021 pubblicata in data 8 aprile 2021 (allegata in copia alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. di . CP
Lo scioglimento dei due rapporti contrattuali ha quindi determinato l'avveramento della condizione risolutiva di cui all'art. 6 dell'atto transattivo con conseguente cessazione degli effetti anche di quest'ultimo contratto.
La tesi di parte attrice, secondo cui la condizione risolutiva apposta all'atto di transazione potrebbe operare soltanto al verificarsi di una delle condizioni risolutive previste dall'art. 4 dei due contratti preliminari e non anche nel caso di risoluzione per inadempimento, non trova alcun riscontro nella disposizione negoziale sopra riportata di cui all'art. 6 dell'accordo transattivo, ma anzi è contraddetta dal dato testuale che indica inequivocabilmente quale evento condizionante il “venir meno” dei due contratti preliminari e, quindi, fa chiaramente riferimento a qualunque ipotesi di scioglimento contrattuale. Del resto nello stesso art. 6 è chiarito che la transazione è funzionalmente ed indivisibilmente collegata ed interdipendente ai due contratti preliminari stipulati da CP con le sigg.re e Controparte_2 PA
pagina 24 di 27 Quindi una volta accertato l'avveramento della condizione risolutiva prevista dall'art. 6 dell'atto transattivo, la non può CP_8 avanzare alcuna pretesa nei confronti di essendo venuti CP meno gli effetti di tutto l'accordo transattivo ivi compresa la disposizione contenuta nell'art. 3 ovvero l'obbligazione di trasferire cinque locali con destinazione non residenziale assunta da CP in favore della Il verificarsi della condizione risolutiva CP_8
e la cessazione degli effetti dell'atto transattivo hanno infatti determinato la reviviscenza dei rapporti originari antecedenti alla risolta transazione.
In proposito è bene evidenziare che l'obbligazione di CP nei confronti della verosimilmente era stata assunta CP_8 nell'interesse dei sigg.ri , ed Controparte_2 Controparte_3 [...]
e probabilmente era finalizzata a comporre i contrasti CP_4 insorti tra questi ultimi e la per lo scioglimento dei due CP_8 contratti preliminari stipulati nel 2007.
Ora il fatto che in sede transattiva i sigg.ti e CP_2 Per_1 abbiano concesso all'odierna attrice l'attribuzione, per il tramite di di alcune porzioni immobiliari al solo fine di evitare CP ostacoli alla nuova operazione immobiliare intrapresa con quest'ultima non significa affatto che i suddetti convenuti avessero riconosciuto il diritto di alla restituzione delle caparre confirmatorie CP_8 versate, come del resto è chiarito anche nel primo comma dell'art. 6 dell'atto transattivo.
Quindi, al fine di verificare l'effettiva sussistenza del diritto alla restituzione rivendicato dall'attrice occorre aver riguardo ai due regolamenti contrattuali stipulati nel 2007 e ritornati in vigore per effetto dell'avveramento della condizione risolutiva dell'accordo transattivo.
Con specifico riferimento al contratto preliminare del 21 novembre
2007 stipulato dalla con (dante causa di CP_8 ER
e di si deve anzitutto osservare Controparte_2 Controparte_3 che è inutilmente decorso il termine finale ed essenziale del 21
pagina 25 di 27 dicembre 2010 entro il quale la avrebbe dovuto ottenere il CP_8 permesso di costruire e conseguentemente occorre dare atto del mancato avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 3 del citato preliminare. Deve, pertanto, ritenersi applicabile la disposizione contenuta nello stesso art. 3 e nel successivo art. 6 del contratto preliminare del 21 novembre 2007, laddove è espressamente riconosciuto il diritto del promittente venditore, (ed ora dei suoi ER eredi), di trattenere la caparra versata nel caso di mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva entro la data del 21 dicembre
2010. Ne consegue l'infondatezza della domanda attorea di restituzione della caparra confirmatoria di € 300.000,00 che va, quindi, disattesa.
Quanto poi al contratto preliminare stipulato in data 23 febbraio
2007 dalla con la sig.ra anch'esso CP_8 PA ritornato in vita in conseguenza della cessazione degli effetti della transazione, si deve rilevare che l'odierna attrice è rimasta inadempiente alle obbligazioni assunte con il citato contratto ed in particolare all'obbligo di pagare il saldo del prezzo concordato in denaro e di trasferire le unità immobiliari promesse in permuta, sicché la sig.ra qui convenuta legittimamente trattiene, PA anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., la caparra confirmatoria di €
50.000,00.
Per quanto fin qui esposto tutte le domande proposte dalla CP_8 devono essere respinte.
8. In ragione della soccombenza la è tenuta a rifondere CP_8 ad e ai sigg.ri , e CP Controparte_2 Controparte_3 [...] le spese di lite che vengono liquidate nella misura CP_4 indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, in considerazione della ridotta attività istruttoria dovuta alla natura documentale della causa. Nulla è dovuto agli altri convenuti CP_5 CP_6
pagina 26 di 27 e , rimasti contumaci e nei confronti dei CP_7 Controparte_7 quali l'attrice comunque non ha svolto alcuna domanda.
Non ricorrono i presupposti della lite temeraria (elemento soggettivo e prova del danno) per condannare la al risarcimento dei CP_8 danni ex art. 96 c.p.c. come richiesto da Controparte_2 _3
e .
[...] PA
P.Q.M.
Il Tribunale di OM, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1
, , , , CP Controparte_2 Controparte_3 PA
e ogni altra CP_5 Controparte_6 Controparte_7 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
− respinge tutte le domande proposte dall'attrice;
− condanna la a rifondere ad le spese CP_8 CP processuali, liquidate in complessivi euro 11.229,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
− condanna la a rifondere ad e CP_8 Controparte_2
le spese processuali, liquidate in complessivi Controparte_3 euro 11.229,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
− condanna la a rifondere ad le CP_8 PA spese processuali, liquidate in complessivi euro 11.229,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
− nulla sulle spese dei convenuti contumaci.
OM, lì 17 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Russo
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