Articolo 13 della Legge 18 novembre 1977, n. 902
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 gennaio 1978
Art. 13.
Il rilascio dei certificati relativi al servizio prestato dagli ex dipendenti delle soppresse confederazioni sindacali, gia' effettuato dall'ufficio stralcio, e' affidato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Al medesimo sono trasferiti gli archivi dell'ufficio stralcio.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1978