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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/12/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 1899 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
C.F. ), in giudizio con l'avv. Rosita Micantonio Parte_1 C.F._1
-attore-
e
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Marco Rossi
-convenuta-
***
OGGETTO: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER PARTE ATTRICE: “voglia l'On.le Giudice, in accoglimento del presente atto di citazione - In via preliminare: accertare e dichiarare, per i motivi di cui al punto 1 della narrativa che precede, il difetto di legittimazione attiva della soc. e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto - Nel CP_1 merito: Revocare e comunque dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico, per le motivazioni di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo n. 961/2020 emesso dal Tribunale di Teramo ai danni del sig. Parte_1
e, comunque, respingere la domanda avanzata dalla stessa perché infondata in fatto e in diritto;
- in
[...] via subordinata, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, e/o
a quanto risulterà da idonea consulenza tecnica d'ufficio nonché in base alla documentazione da prodursi con riferimento al rapporto contrattuale contestato rideterminando, all'uopo, in riferimento ai contratto di finanziamento meglio identificato nella narrativa che precede, l'esatto rapporto di dare e avere, imputando
1 le somme illegittimamente percepite dalla banca, così come accertate in corso di causa, a pagamento del capitale finanziato e, all'esito, dichiarare dovuta la restituzione del solo capitale residuo risultante dallo storno. In estremo subordine: ove si ritenga dovuto il pagamento degli interessi usurari, e/o comunque spese non correttamente pattuite, accertare e dichiarare non dovute, all'opposta, le somme indebitamente trattenute dalla stessa a titolo di spese, tassi passivi maggiori ed attivi minori del “tasso legale”, commissioni o altre spese non adeguatamente illustrate e documentate, oltreché ogni altro artifizio così come per legge e per l'effetto condannare la soc. alla restituzione delle somme così come quantificate all'esito della ctu. CP_1
- Vinte, in ogni caso, le spese di lite da liquidarsi in favore del procuratore intestatario”;
- PER PARTE CONVENUTA: “In via preliminare: 1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) In subordine si chiede termine per esperire la mediazione;
Nel merito: 3) Rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che CP_1
è creditrice nei confronti del sig. della somma di € 8.263,20 (ovvero quella diversa somma Parte_1 maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso convenzionale da calcolarsi sul solo capitale 8e comunque sempre nei limiti della soglia) con condanna al pagamento;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
***
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 462/2020 (R.G. di questo CP Tribunale n. 961/2020) ha convenuto in giudizio (di seguito ”) Parte_1 Controparte_1 al fine dell'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe, a sostegno delle quali ha allegato e dedotto:
- il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, per non avere provato l'inclusione del debito richiesto nella cessione intervenuta tra NC Monte dei Paschi di Siena e NC FI s.p.a., nonché per non aver dato prova della propria legittimazione attiva in quanto conferitaria;
- l'usurarietà del tasso di interesse di mora del 15,96, superiore al tasso soglia riferito al secondo trimestre del 2009 (13,54%). CP I-2. Si è tardivamente costituita in giudizio , rassegnando le conclusioni sopra trascritte e puntualmente contestando le avverse deduzioni.
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 11/09/2025 al cui esito,
2 con ordinanza del 12/09/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 01/12/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. In merito al dedotto difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio, si rileva come l'opponente abbia svolto censure in una duplice direzione, contestando, da un lato, la prova dell'inclusione del credito per cui è causa nell'operazione di cessione conclusa tra MP e NC FI;
CP dall'altro la qualità di conferitaria in capo a .
II-4.1. Con precipuo riferimento al primo segmento della censura, si rileva che la più recente giurisprudenza di legittimità ha offerto una compiuta ricostruzione degli oneri allegatori e dimostrativi in presenza delle eccezioni mosse dai debitori ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione e cessione in blocco dei crediti, ricostruzione cui in questa sede si presta adesione.
In particolare, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024, rifacendosi alle precedenti ordinanze n. 9412 del 5 aprile 2023 e n. 17944 del 22 giugno 2023, ha affermato che
“la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 T.U.B., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto
e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” e che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato
d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. anche Cass. civ., Sez. III, sent. n. 12007 del 03/05/2024).
II-4.1.1. L'opposta ha prodotto in atti:
- il contratto di cessione dei crediti concluso tra MP e NC FI (cfr. doc. n. 3 – fascicolo monitorio);
3 - l'elenco omissato allegato all'atto di cessione (cfr. doc. n. 2 – comparsa di risposta), da cui risulta una stringa indicante la ragione sociale della cedente, l'importo del credito, il numero di pratica riportato anche in contratto (3201093 – cfr. doc. n. 2 – fascicolo monitorio), il nome e il codice fiscale dell'opponente;
- la dichiarazione di intervenuta cessione da parte della cedente, indirizzata al debitore ceduto
(cfr. p. 5 – doc. n. 4 – fascicolo monitorio).
A fronte di tali supporti documentali, in larga parte offerti in produzione già con il ricorso per decreto ingiuntivo, l'opponente si è limitato a generiche contestazioni.
In ogni caso, deve riconoscersi raggiunta la positiva prova della conclusione del contratto di CP cessione tra MP e NC FI, avente ad oggetto la posizione debitoria azionata da con il ricorso ingiunzionale.
In tale direzione milita, del resto, la dichiarazione della cedente, in ordine alla intervenuta cessione del credito. Tale elemento, infatti, unito agli altri, costituisce prova sufficiente della titolarità del diritto azionato dal creditore cessionaria (cfr. Trib. Macerata, 08/05/2025, n. 340; Trib. Spoleto,
06/07/2023, n. 529; Trib. Napoli Nord, Sez. III, 19/05/2023, n. 2075). CP II-4.2. Anche con riguardo alla qualità di conferitaria in capo ad , quest'ultima ha fornito idonea prova documentale, tenuto conto della produzione in giudizio del verbale di assemblea relativa al CP conferimento di ramo di azienda (cfr. doc. n. 6 – fascicolo monitorio), della visura storica di da cui risulta il predetto conferimento (cfr. p. 4 – doc. n. 3 – comparsa di risposta) e dell'atto ricognitivo del conferimento (cfr. doc. n. 5 – memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. opposta).
II-4.3. Sotto tali profili, dunque, l'opposizione non può essere accolta.
II-5. Neppure sussiste la dedotta usurarietà del tasso moratorio convenzionale.
II-5.1. Al fine del vaglio di usurarietà della pattuizione sugli interessi moratori occorre prendere le mosse dalle indicazioni offerte dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 19597/2020.
La pronuncia, chiamata a risolvere la questione relativa alla rilevanza degli interessi moratori ai fini dell'applicazione della disciplina antiusura, ha optato per la non estraneità degli interessi moratori alla ridetta disciplina, in ciò orientata “dalla ratio del divieto di usura e dalle finalità che con esso si siano intese perseguire;
fermo restando che le scelte di politica del diritto sono riservate al legislatore, al giudice competendo solo di interpretare la norma nei limiti delle opzioni ermeneutiche più corrette dell'enunciato”.
Per quanto qui rileva, sul piano operativo le Sezioni Unite hanno stabilito che: “i) la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato;
ii) la mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano
4 la rilevazione statistica;
iii) se i decreti non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato;
iv) si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro;
v) resta, quindi, la residua debenza di interessi dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento;
vi) rilevano sia il tasso astratto, sia quello in concreto applicato, a diversi effetti;
vii) nei contratti conclusi con un consumatore, è dato anche il ricorso all'art. 33, comma
2, lett. “f” e art. 36, comma 1 codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005; viii) ne deriva l'atteggiarsi dei rispettivi oneri probatori”.
II-5.2. Il contratto per cui è causa, concluso in data 13/05/2009, prevede un tasso di mora pari al
15,96 % (v. p. 8 – doc. n. 2 – fascicolo monitorio).
Tenuto conto che il contratto per cui è causa è stato concluso tra il e Consum.it, società Pt_1 appartenente al gruppo MP, intermediaria non bancaria, trova applicazione il TEGM relativo ai finanziamenti personali fino ad euro 5.000,00 effettuati da intermediari non bancari nel secondo trimestre del 2009, pari al 21,12%. Sommando a tale percentuale l'andamento medio degli interessi moratori del periodo di riferimento del 2,1%, si ottiene il tasso soglia per gli interessi moratori del
23,22%, di molto superiore al tasso moratorio convenzionale.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (tabella n. 2, giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, della semplicità dell'affare e del ridotto numero di questioni fattuali e giuridiche rilevanti ai fini della decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 1899/2020 promosso da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
- CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, n. 462/2020, R.G. n. 961/2020 di questo
Tribunale, già punito di esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione;
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in euro 2.538,50 per compensi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 26 dicembre 2025. IL GIUDICE Luca Bordin
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 1899 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
C.F. ), in giudizio con l'avv. Rosita Micantonio Parte_1 C.F._1
-attore-
e
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Marco Rossi
-convenuta-
***
OGGETTO: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER PARTE ATTRICE: “voglia l'On.le Giudice, in accoglimento del presente atto di citazione - In via preliminare: accertare e dichiarare, per i motivi di cui al punto 1 della narrativa che precede, il difetto di legittimazione attiva della soc. e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto - Nel CP_1 merito: Revocare e comunque dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico, per le motivazioni di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo n. 961/2020 emesso dal Tribunale di Teramo ai danni del sig. Parte_1
e, comunque, respingere la domanda avanzata dalla stessa perché infondata in fatto e in diritto;
- in
[...] via subordinata, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, e/o
a quanto risulterà da idonea consulenza tecnica d'ufficio nonché in base alla documentazione da prodursi con riferimento al rapporto contrattuale contestato rideterminando, all'uopo, in riferimento ai contratto di finanziamento meglio identificato nella narrativa che precede, l'esatto rapporto di dare e avere, imputando
1 le somme illegittimamente percepite dalla banca, così come accertate in corso di causa, a pagamento del capitale finanziato e, all'esito, dichiarare dovuta la restituzione del solo capitale residuo risultante dallo storno. In estremo subordine: ove si ritenga dovuto il pagamento degli interessi usurari, e/o comunque spese non correttamente pattuite, accertare e dichiarare non dovute, all'opposta, le somme indebitamente trattenute dalla stessa a titolo di spese, tassi passivi maggiori ed attivi minori del “tasso legale”, commissioni o altre spese non adeguatamente illustrate e documentate, oltreché ogni altro artifizio così come per legge e per l'effetto condannare la soc. alla restituzione delle somme così come quantificate all'esito della ctu. CP_1
- Vinte, in ogni caso, le spese di lite da liquidarsi in favore del procuratore intestatario”;
- PER PARTE CONVENUTA: “In via preliminare: 1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) In subordine si chiede termine per esperire la mediazione;
Nel merito: 3) Rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che CP_1
è creditrice nei confronti del sig. della somma di € 8.263,20 (ovvero quella diversa somma Parte_1 maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso convenzionale da calcolarsi sul solo capitale 8e comunque sempre nei limiti della soglia) con condanna al pagamento;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
***
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 462/2020 (R.G. di questo CP Tribunale n. 961/2020) ha convenuto in giudizio (di seguito ”) Parte_1 Controparte_1 al fine dell'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe, a sostegno delle quali ha allegato e dedotto:
- il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, per non avere provato l'inclusione del debito richiesto nella cessione intervenuta tra NC Monte dei Paschi di Siena e NC FI s.p.a., nonché per non aver dato prova della propria legittimazione attiva in quanto conferitaria;
- l'usurarietà del tasso di interesse di mora del 15,96, superiore al tasso soglia riferito al secondo trimestre del 2009 (13,54%). CP I-2. Si è tardivamente costituita in giudizio , rassegnando le conclusioni sopra trascritte e puntualmente contestando le avverse deduzioni.
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 11/09/2025 al cui esito,
2 con ordinanza del 12/09/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 01/12/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. In merito al dedotto difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio, si rileva come l'opponente abbia svolto censure in una duplice direzione, contestando, da un lato, la prova dell'inclusione del credito per cui è causa nell'operazione di cessione conclusa tra MP e NC FI;
CP dall'altro la qualità di conferitaria in capo a .
II-4.1. Con precipuo riferimento al primo segmento della censura, si rileva che la più recente giurisprudenza di legittimità ha offerto una compiuta ricostruzione degli oneri allegatori e dimostrativi in presenza delle eccezioni mosse dai debitori ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione e cessione in blocco dei crediti, ricostruzione cui in questa sede si presta adesione.
In particolare, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024, rifacendosi alle precedenti ordinanze n. 9412 del 5 aprile 2023 e n. 17944 del 22 giugno 2023, ha affermato che
“la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 T.U.B., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto
e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” e che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato
d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. anche Cass. civ., Sez. III, sent. n. 12007 del 03/05/2024).
II-4.1.1. L'opposta ha prodotto in atti:
- il contratto di cessione dei crediti concluso tra MP e NC FI (cfr. doc. n. 3 – fascicolo monitorio);
3 - l'elenco omissato allegato all'atto di cessione (cfr. doc. n. 2 – comparsa di risposta), da cui risulta una stringa indicante la ragione sociale della cedente, l'importo del credito, il numero di pratica riportato anche in contratto (3201093 – cfr. doc. n. 2 – fascicolo monitorio), il nome e il codice fiscale dell'opponente;
- la dichiarazione di intervenuta cessione da parte della cedente, indirizzata al debitore ceduto
(cfr. p. 5 – doc. n. 4 – fascicolo monitorio).
A fronte di tali supporti documentali, in larga parte offerti in produzione già con il ricorso per decreto ingiuntivo, l'opponente si è limitato a generiche contestazioni.
In ogni caso, deve riconoscersi raggiunta la positiva prova della conclusione del contratto di CP cessione tra MP e NC FI, avente ad oggetto la posizione debitoria azionata da con il ricorso ingiunzionale.
In tale direzione milita, del resto, la dichiarazione della cedente, in ordine alla intervenuta cessione del credito. Tale elemento, infatti, unito agli altri, costituisce prova sufficiente della titolarità del diritto azionato dal creditore cessionaria (cfr. Trib. Macerata, 08/05/2025, n. 340; Trib. Spoleto,
06/07/2023, n. 529; Trib. Napoli Nord, Sez. III, 19/05/2023, n. 2075). CP II-4.2. Anche con riguardo alla qualità di conferitaria in capo ad , quest'ultima ha fornito idonea prova documentale, tenuto conto della produzione in giudizio del verbale di assemblea relativa al CP conferimento di ramo di azienda (cfr. doc. n. 6 – fascicolo monitorio), della visura storica di da cui risulta il predetto conferimento (cfr. p. 4 – doc. n. 3 – comparsa di risposta) e dell'atto ricognitivo del conferimento (cfr. doc. n. 5 – memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. opposta).
II-4.3. Sotto tali profili, dunque, l'opposizione non può essere accolta.
II-5. Neppure sussiste la dedotta usurarietà del tasso moratorio convenzionale.
II-5.1. Al fine del vaglio di usurarietà della pattuizione sugli interessi moratori occorre prendere le mosse dalle indicazioni offerte dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 19597/2020.
La pronuncia, chiamata a risolvere la questione relativa alla rilevanza degli interessi moratori ai fini dell'applicazione della disciplina antiusura, ha optato per la non estraneità degli interessi moratori alla ridetta disciplina, in ciò orientata “dalla ratio del divieto di usura e dalle finalità che con esso si siano intese perseguire;
fermo restando che le scelte di politica del diritto sono riservate al legislatore, al giudice competendo solo di interpretare la norma nei limiti delle opzioni ermeneutiche più corrette dell'enunciato”.
Per quanto qui rileva, sul piano operativo le Sezioni Unite hanno stabilito che: “i) la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato;
ii) la mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano
4 la rilevazione statistica;
iii) se i decreti non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato;
iv) si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro;
v) resta, quindi, la residua debenza di interessi dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento;
vi) rilevano sia il tasso astratto, sia quello in concreto applicato, a diversi effetti;
vii) nei contratti conclusi con un consumatore, è dato anche il ricorso all'art. 33, comma
2, lett. “f” e art. 36, comma 1 codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005; viii) ne deriva l'atteggiarsi dei rispettivi oneri probatori”.
II-5.2. Il contratto per cui è causa, concluso in data 13/05/2009, prevede un tasso di mora pari al
15,96 % (v. p. 8 – doc. n. 2 – fascicolo monitorio).
Tenuto conto che il contratto per cui è causa è stato concluso tra il e Consum.it, società Pt_1 appartenente al gruppo MP, intermediaria non bancaria, trova applicazione il TEGM relativo ai finanziamenti personali fino ad euro 5.000,00 effettuati da intermediari non bancari nel secondo trimestre del 2009, pari al 21,12%. Sommando a tale percentuale l'andamento medio degli interessi moratori del periodo di riferimento del 2,1%, si ottiene il tasso soglia per gli interessi moratori del
23,22%, di molto superiore al tasso moratorio convenzionale.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (tabella n. 2, giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, della semplicità dell'affare e del ridotto numero di questioni fattuali e giuridiche rilevanti ai fini della decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 1899/2020 promosso da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
- CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, n. 462/2020, R.G. n. 961/2020 di questo
Tribunale, già punito di esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione;
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in euro 2.538,50 per compensi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 26 dicembre 2025. IL GIUDICE Luca Bordin
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