Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/02/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 4.2.2025 con il deposito di note nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7222/2024 R.G.
PROMOSSO DA
c.f. nato ad [...] l'[...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Venerina Via Tomarchio n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Salvà, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Marta Odorizzi e dall'avv.
Pier Luigi Tomaselli, per procura generale alle liti n. 37875/7313, rogito del 22.3.2024 del notaio di Fiumicino (RM), con domicilio eletto presso l'Ufficio legale distrettuale, sito in Persona_1
Catania Piazza della Repubblica n. 26; Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.7.2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: 1) che, in data 21.5.2022, ha presentato domanda di pensione di reversibilità della pensione cat VO n 10028725, di cui era titolare la di lui madre ER
, deceduta il 28.4.2022, in quanto, all'epoca della morte, era figlio maggiorenne totalmente
[...]
CP_ inabile al lavoro, già dichiarato tale dal Centro Medico Legale di Catania con Verbale del 24.5.2016 CP_ e riconfermato tale in sede di visita di revisione da parte dell' in data 25.9.2017, nonché convivente e totalmente a carico della defunta madre, non avendo alcun mezzo di sostentamento in quanto totalmente inabile al lavoro e privo di qualsiasi reddito, fatta eccezione della pensione di invalido civile CP_ di cui era titolare;
2) che, con provvedimento del 22.7.2022, l' di GI ha rigettato la domanda amministrativa, in quanto l'istante “Non è stato riconosciuto inabile alla data di morte del familiare”;
CP_ Civile del Centro Medico Legale di Catania del 24.5.2016 e del Verbale di Revisione del Centro
CP_ Medico Legale di Catania del 25.9.2017, nonché portatore di handicap in situazione di gravità ai
CP_ sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992; 4) che il ricorso al Comitato Provinciale proposto in data
CP_ 26.10.2022 è stato rigettato con provvedimento prot. 2100.13/10/2023.0660239; 5) che, alla data di decesso (maggio 2022), il ricorrente era il solo appartenente al nucleo familiare di . Persona_2
Pertanto, parte ricorrente, ha formulato le seguenti conclusioni: “• accertare e dichiarare, il diritto dello stesso alla pensione di reversibilità sulla pensione Cat. di cui era titolare la di lui defunta NumeroD_1
madre (c.f ), con decorrenza da maggio 2022; • condannare, per le Persona_2 C.F._2
causali di cui in premessa, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_1
in favore del ricorrente della pensione di reversibilità sulla pensione Cat. VO10028725 di cui era titolare la di lui defunta madre (c.f ), con decorrenza da maggio 2022, nella Persona_2 C.F._2
misura di legge;
• condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1
pagamento delle spese e compensi di causa, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. CP_ Ha resistito in giudizio l' il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite, eccependo l'insussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del diritto preteso dal ricorrente, che non ha allegato e provato di essere totalmente inabile ex l. n. 222/1984.
L'udienza del 4.2.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene definita come segue.
Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto alla pensione di reversibilità preteso dal ricorrente, figlio maggiorenne della defunta madre titolare di pensione, in quanto totalmente invalido, portatore di handicap grave e privo di reddito, beneficiando soltanto della pensione di invalidità.
L'art. 22 comma 1 l. n. 903/1965, che ha sostituito l'art. 13 sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952 n.
218, stabilisce: “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo
9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
Pertanto, affinché il figlio maggiorenne superstite abbia diritto alla pensione di reversibilità, occorre che sia stato riconosciuto inabile al lavoro ex art. 8 l. n. 222 del 1984 e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo. Va osservato che, come argomenta Cass., Sez. VI 24/05/2022 n. 16710, la L. n. 222 del 1984 ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di inabilità che vale per integrare il diritto sia alla relativa pensione (art. 2), sia alla pensione di reversibilità (come si evince dal riferimento contenuto nella citata
L., art. 8, e della L. 21 luglio 1965, n. 903, artt. 21 e 22), sia ai fini del diritto agli assegni familiari, posto che il citato art. 8, comma 2, sostituisce del TU 30 maggio 1955, n. 797, l'art. 4 (Cass. 26/08/2004, n.
16955; Cass. 26/6/2016, n. 10953; Cass. 9/4/2018, n. 8678). Pertanto, sono inabili alla stregua della L.
n. 222 del 1984, artt. 2 e 8, contenenti identica dizione, "le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" (Trib. Palermo sez. lav., 22/2/2023, n.585).
Nella specie, il ricorrente non ha provato l'avvenuto riconoscimento, in sede amministrativa o giudiziale, dell'inabilità lavorativa ai sensi della l. n. 222/1984 alla data della morte della madre, avendo dedotto e documentato solo l'avvenuto riconoscimento dell'invalidità civile totale e dello stato di handicap grave, ciò che tuttavia non comprova il requisito sanitario nella specie richiesto.
Peraltro, non risulta prodotta alcuna documentazione sanitaria a sostegno della dedotta inabilità lavorativa totale, per cui la richiesta di CTU si rivela del tutto esplorativa.
Sotto altro profilo, peraltro, va osservato che la Suprema Corte ha costantemente affermato che “la condizione di "vivenza a carico" deve essere dimostrata con rigore, evidenziando che il genitore provvedeva in modo continuativo e prevalente al mantenimento del figlio inabile” (Cass. sez. lav.,
28/8/2024, n.23225; Cass. sez. lav., 16/07/2024, n.19485), mentre, nella specie, parte ricorrente ha dedotto di non percepire alcun reddito e di essere stato a carico della madre convivente poi defunta, senza tuttavia fornire prova che la propria condizione patrimoniale fosse tale da non consentirgli di percepire alcun reddito né di lavoro, né di altra natura (ad es. da immobili).
Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato.
Le spese processuali sono irripetibili, tenuto conto della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali tra le parti.
Catania, 4.2.2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi