Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/02/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 5436/2024 tra le parti:
ATTORE
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
− Difesa: Avv. SAPIA ANTONIO;
− Domicilio: VIALE CILEA 8 87067 CORIGLIANO ROSSANO presso lo studio dell'Avv. Antonio Sapia
CONVENUTO
(C.F.: Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Sindaco pro-tempore
− Difesa: Avv. GARGIULO SIMONE
− Domicilio: PIAZZA MAGGIORE 6 40100 presso lo studio dell'Avv. CP_1 Simone Gargiulo
Decisa a Bologna il 05/02/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore:
“accertare e dichiarare la falsità della relata di notifica a firma di Parte_2 apposta in calce all'ingiunzione di pagamento n. 20200041225320000023717 del 07/09/2020. Accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica dell'ingiunzione indicata al punto precedente, in quanto mai effettuata dal p.u. ” Parte_2
Convenuto:
“- in via preliminare dichiarare l'i mprocedibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi ut supra esposti;
- nel merito, che l'avverso ricorso sia rigettato in quanto infondato”
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1.
si duole della falsità della firma a stampa della relata di notifica Parte_1 dell'ingiunzione di pagamento n. 20200041225320000023717 del 7 settembre 2020 emessa dal , in quanto riferita a soggetto privo di qualifica a quella Controparte_1 data.
Pertanto, chiede di accertare e dichiarare la falsità della firma presente nella Parte_1 relata di notifica e, di conseguenza, di accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica dell'ingiunzione.
si difende eccependo: Controparte_1
1) l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso, alla luce dell'esistenza di un parallelo identico giudizio in sede tributaria, nonché della ormai acquisita definitività dell'avviso di accertamento impugnato;
2) in ogni caso, la mera irregolarità della relata, in quanto la firma non rappresenterebbe un requisito essenziale dell'atto e la notifica avrebbe raggiunto lo scopo.
Pertanto, il chiede il rigetto della domanda. Controparte_1
2.
Premesso che la querela di falso è di competenza esclusiva del Tribunale e può proporsi in qualunque stato e grado del giudizio, la domanda è fondata nei termini che seguono.
3.
Il Tribunale osserva che dagli atti risulta che la firma a stampa sulla relata non è stata apposta dal messo comunale menzionato, il quale non svolgeva più la funzione di pubblico ufficiale presso il al momento della notificazione (cfr. SIT 13 Controparte_1 settembre 2021). D'altra parte, la circostanza non è contestata dal CP_1
Sotto questo profilo l'atto, che ha valore di fede privilegiata, è falso e la querela deve essere accolta.
4.
Circa la domanda di accertamento dell'inesistenza della notifica, invece, il Tribunale osserva:
1) il tema esula dall'oggetto del procedimento di querela di falso;
2 2) le eventuali ricadute della presente pronuncia circa l'esistenza/validità della notifica dovranno, se del caso, essere esaminate davanti al giudice tributario, dove pure l'attore aveva correttamente radicato il contenzioso.
5.
Sussistono motivi per la compensazione delle spese, in ragione dell'accoglimento della sola domanda di falso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la falsità della relata di notifica apposta in calce all'ingiunzione di pagamento n. 20200041225320000023717 del 07/09/2020;
2) dichiara l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'inesistenza della notifica;
3) spese di lite compensate.
Bologna, 05/02/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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