Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 4841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4841 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 17.06.2025, disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 17539/2024 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione;
TRA
(c.f.: elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Ottavio Caiazzo n. 19 presso lo studio dell'avv. Bruno Fiorentino che lo rappresenta e difende;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
PER in accoglimento dell'opposizione, previa sospensione dell'atto Parte_1 impugnato, annullare l'ordinanza ingiunzione n. 01-001633307; con vittoria delle spese di lite con attribuzione. CP_ PER L : rigettare l'opposizione, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.7.2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 01-001633307, notificata in data
1
l'importo complessivo di € 4.528,00, a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2016.
Eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in virtù della cessazione della carica di amministratore avvenuta a luglio 2016.
Lamentava la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto e per difetto di motivazione.
Censurava, in ogni caso, l'avvenuta decadenza di cui all'art. 14 della legge n.
689/1981 per il decorso del termine di 90 giorni dalla violazione alla notifica dell'atto di accertamento, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato.
Tanto premesso, il ricorrente conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di CP_ Giudice del lavoro, l' previa sospensione dell'atto impugnato, per dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio sostenendo, in via preliminare, la legittimazione passiva del ricorrente, ciò in quanto la sanzione oggetto dell'ingiunzione è riferita ai mesi in cui lo stesso era stato amministratore della (ossia aprile e maggio 2016). Parte_2
Resisteva alla eccezione di estinzione dell'obbligazione per decorso del termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della legge n. 689/81, evidenziando l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento prot. n. 100.12/02/2019.0073928 in data 21.02.2019 a mezzo raccomandata a.r., avvenuta nel termine di legge.
Contestava, inoltre, l'eccezione di prescrizione quinquennale, avendo regolarmente interrotto i termini prima con la notifica dell'atto presupposto e, successivamente, con la notifica dell'ordinanza ingiunzione (oggi impugnata) avvenuta in data 27.07.2024, il tutto tenuto anche conto della sospensione dei termini prescrizionali disposta ai sensi della cd. normativa COVID.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della opposizione con vittoria delle spese di lite.
Accolta l'istanza di sospensione dell'ordinanza ingiunzione ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata all'udienza del 17.06.2025 con termine per il deposito di note conclusionali.
La predetta udienza veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. e lette le stesse, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
In via preliminare, nella fattispecie è documentato che l'ordinanza ingiunzione sia stata adottata in ragione dell'omesso versamento dei contributi per il mese di aprile e maggio
2016, quando il ricorrente era il legale rappresentante della (cfr. visura Parte_2 camerale).
Per cui sussiste la sua legittimazione passiva.
2 Ordinanza ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. n. 463/1983
(conv., con modifiche, in legge n. 638/1983, successivamente novellato), con cui è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore
a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
E l'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
L'art. 14 della l. del 689/1981, di disciplina delle sanzioni amministrative, ha, quindi, previsto che: “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Ebbene, nel caso di specie, risulta documentato che la violazione veniva accertata in data 12.02.2019 e, successivamente, notificata con avviso di accertamento prot. n.
100.12/02/2019.0073928 in data 21.02.2019 a mezzo raccomandata a.r. (cfr. allegato alla memoria di costituzione , nel pieno rispetto di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981. CP_2
In ordine a tale notifica si rileva che nel caso di spedizione a mezzo raccomandata a/r non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo esatto del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n.
31636/2023; n.15397/2023 ; n. 511/2019; n. 24015/2017 ; n. 12083/2016; 15315/2014; Cass.
n. 9111/2012).
Pertanto, in mancanza di querela di falso, è da ritenersi valida la notifica della raccomandata.
Sulla scorta di quanto detto, l'eccezione di decadenza non è meritevole di accoglimento.
Va, parimenti, disattesa l'eccezione di prescrizione.
Questa veniva tempestivamente interrotta con la notifica dell'avviso di accertamento prot. n. 100.12/02/2019.0073928 effettuata in data 21.02.2019 a mezzo raccomandata a/r.
3 Residua, infine, l'esame dell'eccezione di successiva prescrizione quinquennale del credito sino alla notifica dell'atto impugnato in questa sede.
Ebbene, come da documentazione in atti, i termini prescrizionali venivano nuovamente interrotti con la notifica avvenuta il 27.07.2024 della ordinanza ingiunzione oggi impugnata, tenuto conto della sospensione dei suddetti termini in seguito della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
Va, infatti, ricordato che prima l'art. 37 del d.l. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, al comma 2, ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
E successivamente l'art. 11 del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183 (cd. Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 26.2.2021, n. 21 ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'opposizione va rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'assenza di questioni rilevanti di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 886,00, oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, 18.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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