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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD
-Terza Sezione Civile-
Il giorno 20/03/2025 innanzi al Giudice dr.ssa Maria De Vivo sono presenti:
E' presente per la signora l'avvocato Luca Bagnulo per delega degli Parte_1 avvocati Iuzzolino e De Sio Cesari, il quale conclude per l'accoglimento del gravame come da scritti difensivi con vittoria di spese e attribuzione. Impugna le avverse conclusioni e chiede assegnarsi la causa in decisione.
È presente per la per delega dell'avv. Debora Macello, l'avv. Controparte_1
Amedeo Paone, il quale chiede procedersi alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
L'avv. Paone, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, si riporta alla comparsa in appello versata in atti, chiedendo il totale accoglimento delle conclusioni ivi contenute.
E segnatamente chiede di voler, nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, infondate o con qualsiasi altra statuizione disattendere e rigettare le domande tutte proposte dalla signora
[...]
nei confronti di e, per l'effetto, confermare Parte_1 Controparte_1
la sentenza n. 3948/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Marano di Napoli depositata in data
12/6/2023. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenessero ulteriormente dovute ulteriori somme, chiede di tener conto degli importi già corrisposti a seguito dell'avvenuto adempimento della sentenza di primo grado ed applicare i parametri forensi minimi.
In ogni caso con vittoria di spese e distrazione dei compensi, IVA e CPA come per legge a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Il Giudice
Invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ordina la discussione orale della causa.
A questo punto i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano.
1 Terminata la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito decide la controversia pronunziando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord - Terza Sezione civile - in persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 11202 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3948/2023 emessa dal Giudice onorario di pace di
Marano di Napoli, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Serena De Sio Cesari (C.F. e Mario Iuzzolino C.F._2
(C.F. ), con domicilio digitale come in atti;
C.F._3
appellante
E
(p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Debora Macello (c.f.
), con domicilio digitale come in atti;
C.F._4
appellata
CONCLUSIONI
Come alla discussione di cui al verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 ha proposto appello avverso la sentenza n. 3948/2023 emessa dal Parte_1
Giudice onorario di pace di Marano di Napoli, pubblicata in data 12.06.2023, e non notificata, limitatamente alla statuizione sulle spese di lite.
A fondamento dell'impugnazione, l'appellante ha lamentato che il Giudice di prime cure, nell'accogliere integralmente la domanda di condanna della controparte al pagamento della somma di euro 2.813,60, oltre interessi, a titolo di rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento, avesse liquidato le spese di lite in complessivi € 215,00, oltre spese per € 70,00, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e
CPA. Ha, in particolare, l'appellante censurato la quantificazione del compenso in misura inferiore ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, senza motivazione, nonché la quantificazione delle spese vive in misura inferiore all'importo del contributo unificato, senza, inoltre, considerare le spese di avvio di avvio dei due procedimenti di mediazione esperiti. Ha, quindi, concluso per la riforma della sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, con rideterminazione delle stesse “nella misura nella misura di € 1.833,00, per compensi professionali, di cui € 568,00 per l'attivazione di due distinti procedimenti di mediazione (entrambi con esito negativo per la mancata adesione della Convenuta) ex Artt. 1 - 3 e 18 - 27, DM 55/2011, € 236,00 per la fase di studio, € 252,00 per la fase introduttiva, € 352,00 per la fase istruttoria/trattazione, €
425,00 per la fase decisoria, ed € 222,60 per le spese esenti sostenute (di cui € 125,00 per
l'iscrizione della causa a ruolo, ed € 97,60 per le spese di avvio di due distinti procedure di mediazione civile, il tutto oltre IVA, CPA e Spese Forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione diretta ai procuratori antistatari”.
Si è costituita - tardivamente - in giudizio l'appellata eccependo il Controparte_1 carattere seriale e la natura documentale del giudizio di primo grado, nell'ambito del quale, all'esito della prima udienza, la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, nonché
l'esperimento di un unico procedimento di mediazione ante causam in relazione al detto giudizio
(mentre il secondo procedimento di mediazione era stato instaurato dall'appellante in relazione ad un distinto giudizio seppur riferito al medesimo rapporto). L'appellata ha, inoltre, eccepito l'omessa prova degli esborsi relativi alla mediazione, nonché la mancata formulazione di una domanda sul punto. Ha, quindi, così concluso: “NEL MERITO - ritenere e dichiarare inammissibili, infondate o con qualsiasi altra statuizione disattendere e rigettare le domande tutte proposte dalla signora
nei confronti di e, per l'effetto, - Parte_1 Controparte_1
confermare la sentenza n. 3948/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Marano di Napoli depositata in data 12.6.2023 IN VIA SUBORDINATA - nella denegata e non creduta ipotesi in cui
3 si ritenessero ulteriormente dovute ulteriori somme, tener conto degli importi già corrisposti a seguito dell'avvenuto adempimento della sentenza di primo grado e applicare i parametri forensi minimi”.
All'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale osserva quanto segue.
L'appello è parzialmente fondato, nei limiti e per i motivi di cui appresso.
Rappresenta un principio ormai consolidato in giurisprudenza che: “salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 L. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali
e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal
d.m. 37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 L. 247/2012”
(Cass., n. 17613/2024; Cass., n. 9815/2023; Cass., n. 9818/2023; Cass., n. 25847/2023).
Nel caso di specie, emerge per tabulas che il compenso del difensore della parte vittoriosa in primo grado è stato liquidato in misura inferiore ai parametri minimi tabellari per lo scaglione di riferimento.
In parte qua, il motivo di appello è, pertanto, fondato.
Nondimeno, ritiene il Tribunale che il compenso vada parametrato in misura non superiore ai valori minimi, in considerazione del valore della domanda e del decisum (euro 2.813,60), della natura documentale della controversia, dell'attività concretamente espletata – è incontestato che, all'esito della prima udienza, la causa sia stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, e che l'udienza di precisazione delle conclusioni sia stata ripetutamente rinviata d'ufficio, senza, quindi, lo svolgimento di attività difensiva nei vari rinvii – nonché del carattere “seriale” delle questioni sottese al giudizio (riguardanti il diritto del cliente al rimborso degli oneri connessi al finanziamento estinto anticipatamente).
Ragion per cui, in applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione di valore da euro
1101,00 ad euro 5200,00, il compenso va quantificato in euro 633,00.
Venendo alla censura concernente l'omesso riconoscimento delle spese e dei compensi relativi al procedimento di mediazione, non è stato dalla parte appellante contestato il rilievo dell'appellata secondo cui, con riferimento al giudizio di primo grado di cui trattasi, sia stato esperito un unico procedimento di mediazione.
Orbene, pur in mancanza di espressa domanda avanzata dalla parte, la Corte di Cassazione ha affermato che le spese di mediazione fanno parte del giudizio e sono regolate dal principio di
4 soccombenza. Con la conseguenza che per il loro riconoscimento è sufficiente la prova dell'esborso, non richiedendosi una specifica domanda (cfr. Cass., n. 5389/2024).
Ad avviso del Tribunale, tale principio, affermato con riferimento alle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore, va esteso al compenso professionale – nella fattispecie pure oggetto di appello – ricorrendone la eadem ratio, ed essendo l'attività svolta in sede di mediazione specificamente contemplata dal D.M. 55/2014. In particolare, l'art. 20, comma 1 bis, del D.M. 55/2014, nella formulazione vigente ratione temporis, prevede che: “1-bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella”.
Nel caso di specie, anche con riferimento al compenso per la fase di mediazione, in base al principio di proporzionalità ed in considerazione dell'attività concretamente svolta, devono essere applicati i parametri minimi. E così, essendo stata svolta la sola fase di attivazione della mediazione, attesa la mancata partecipazione della controparte, va liquidato a titolo di compenso professionale l'importo di euro 135,00, ottenuto giusta dimidiazione del valore medio di euro
270,00 previsto dalla tabella applicabile ratione temporis, in relazione alla fase di attivazione, per lo scaglione da euro 1101,00 ad euro 5200,00. Va, inoltre, rimborsata l'indennità versata al mediatore, pari ad euro 48,80.
L'appellante ha, poi, lamentato il riconoscimento di spese vive in un importo inferiore rispetto a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Orbene, dal fascicolo di primo grado, emerge il pagamento di spese vive per euro 125,00, importo, questo, che deve essere integralmente rimborsato alla parte attrice, vincitrice in primo grado.
L'appello va, dunque, accolto nei limiti di cui si è detto.
Atteso il parziale accoglimento dell'appello, le spese del presente procedimento vanno compensate per la metà, ponendo il residuo a carico della parte appellata. Esse si liquidano come in dispositivo, sulla scorta dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, in considerazione della natura delle questioni trattate e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona della dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel procedimento di appello pendente tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
5 - Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna alla refusione delle spese di lite relative al Controparte_1
giudizio di primo grado in favore di che qui si liquidano in euro Parte_1
633,00 per compenso in relazione all'attività giudiziale ed euro 135,00 per compenso in relazione alla fase di mediazione, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché complessivi euro 170,80 per rimborso delle spese vive sostenute, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari;
- Previa compensazione in ragione della metà, condanna alla Controparte_1
refusione delle spese del presente procedimento in favore di , che Pt_1 Parte_1
qui si liquidano in euro 639,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% ed accessori come per legge, nonché al rimborso di euro 87,00 a titolo di spese vive dimidiate, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa, il 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria De Vivo
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