Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 27/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L. 868 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Patrizia BAICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Parte_1
Aldo Sandulli ( ), Benedetto Cimino Email_1
( ) e Simona Morettini Email_2
( ) e presso il loro Studio o in Roma, via Fulcieri Email_3
Paulucci de' Calboli, 9, elettivamente domiciliata giusta delega in calce al ricorso
- ricorrente –
Contro
(c.f.: , - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ai
[...]
sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. dalla Dott.ssa Concetta Parafioriti dirigente dell'Ufficio Legale dell dalla Dott.ssa e dalla Dott.ssa CP_2 CP_3
e , funzionarie dello stesso , Controparte_4 Controparte_5 CP_1 legalmente domiciliati presso l di , v. Coazze, 18 Controparte_6 CP_2
1
Oggetto: Applicazione L. 104/1992 al bando di concorso per dirigenti scolastici per l'assegnazione della sede.
All'udienza di discussione del 27.3.2025 le parti hanno concluso come riportato nel verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc e contestuale istanza ex art. 700 c.p.c., notificato regolarmente a tutte le parti resistenti sopra indicate, la Dott.ssa ha convenuto innanzi Pt_1 all'intestato Tribunale, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“IN VIA CAUTELARE ED URGENTE, inaudita altera parte, o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ai sensi dell'art. 33, co.5, della L. 104/1992, nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 29 e 32 Cost:
1.1. disporre la immediata sospensione e disapplicazione dei provvedimenti del di assegnazione della Ricorrente ai ruoli dell Controparte_1 [...]
, del Decreto e della Tabella di assegnazione della Ricorrente nella sede della CP_7
Provincia di Vercelli, e precisamente presso l'Istituto Comprensivo “Padre Baranzano
Serravalle” nel Comune di Serravalle Sesia, a decorrere dal 12 novembre 2024, nonché del conseguente provvedimento di conferimento del primo incarico e della presa di servizio, posti in essere in attuazione dell'art.15 del Bando di concorso (D.D.G.
n.1259/2017) e/o delle altre disposizioni di settore, nonché, infine, di ogni altro atto o determinazione conseguenti e/o correlativi, posti in essere, per tutte le motivazioni esposte nel presente ricorso;
1.2. conseguentemente e per l'effetto, disporre l'immediata assegnazione della Co Ricorrente, anche in via provvisoria, presso l'Istituto Scolastico
i) Istituto Comprensivo di Capiago Intimiano a 6 Km;
2 ii) Istituto Comprensivo di Lurago d'Erba a 9 km;
iii) Istituto Comprensivo di Ponte Lambro a 10 km;
iv) Istituto Comprensivo di Uggiate Trevano a 19 km;
o, in subordine, presso altra sede scolastica disponibile presso la Provincia di Como, distante non oltre 30 Km dalla residenza del disabile, nel rispetto del diritto di scelta di sede sancito dall'art. 33, co. 5, L.104/1992;
1.3. in ulteriore subordine, adottare comunque, ai sensi degli artt. 700 e 669 sexies, cpc, viste le ragioni di estrema urgenza rappresentate e documentate nel ricorso, i provvedimenti ritenuti opportuni e più idonei, al fine di non pregiudicare il livello di assistenza prestata dalla Ricorrente al figlio gravemente disabile;
2. NEL MERITO
2.1. previa disapplicazione di tutti gli atti amministrativi presupposti, connessi e/o conseguenti, per tutte le motivazioni esposte nel presente ricorso;
2.2. accertare e dichiarare che la Dott.ssa è referente unica ed unico Parte_1 familiare che assiste il figlio portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge 104/92;
2.3. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente ad esercitare la precedenza ex art. 33, co.5, L. 104/1992 nella scelta della prima sede di servizio, sin dall'assegnazione ai ruoli regionali, e, quindi, ad essere assegnata ad una delle sedi della
Regione Lombardia, nella Provincia di Como;
2.4. per l'effetto, accertare e dichiarare illegittimo e/o annullare il provvedimento del di assegnazione della Ricorrente al ruolo dell CP_1 Controparte_8
; del Decreto e della Tabella di assegnazione della Ricorrente nella sede della
[...]
Provincia di Vercelli, e precisamente presso l'Istituto Comprensivo “Padre Baranzano
Serravalle” nel Comune di Serravalle Sesia, a decorrere dal 12 novembre 2024, nonché del conseguente provvedimento di conferimento del primo incarico e della presa di servizio, posti in essere in attuazione dell'art.15 del Bando di concorso (D.D.G.
n.1259/2017) e/o delle altre disposizioni di settore;
2.5. per l'effetto, condannare ed ordinare al di procedere alla immediata e CP_1
definitiva assegnazione della Ricorrente nel ruolo dirigenziale della Regione Lombardia, in una delle sedi disponibili, anche se affidata in reggenza, della Provincia di Como, ove
3 risiede il figlio disabile in situazione di gravità ex art. 33, comma 3, della L.104/1992 al fine di poterlo assistere, con decorrenza fin da questo a.s. 2024/2025, laddove possibile, sulla base del seguente ordine di preferenza:
i) Istituto Comprensivo di Capiago Intimiano a 6 Km;
ii) Istituto Comprensivo di Lurago d'Erba a 9 km;
iii) Istituto Comprensivo di Ponte Lambro a 10 km;
iii) iv) Istituto Comprensivo di Uggiate Trevano a 19 km;
iv) o, in subordine, presso altra sede scolastica disponibile presso la Provincia di
Como, distante non oltre 30 Km dalla residenza del disabile, nel rispetto del diritto di scelta di sede sancito dall'art. 33, co. 5, L.104/1992;
2.6. condannare il al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla CP_1
Ricorrente, da valutarsi in via equitativa dall'On.le Tribunale adito.
Con vittoria delle spese di lite e competenze del presente giudizio”.
A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato l'illegittimità dell'assegnazione alla sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “Padre Baranzano Serravalle” nel Comune di Serravalle Sesia per la mancata precedenza di cui all'art. 33 co.5 della L. 104/92, sussistendo, invero, il diritto alla precedenza per l'assegnazione della Regione Lombardia
e, conseguentemente, di altre sedi compatibili con la necessità di assistenza al figlio disabile con lei convivente.
La ricorrente ha dedotto:
- di aver partecipato alla procedura di reclutamento riservata per l'accesso ai ruoli della
Dirigenza Scolastica, indetta con il Decreto del 8 Controparte_9
giugno 2023 n.107;
- di essere risultata vincitrice come da graduatoria generale nazionale (doc.2), pubblicata con Decreto n.2187 del 9.08.2024 ed in seguito rettificata con Decreto n.2206 del
19.8.2024, collocandosi nella posizione n.501, con un punteggio complessivo di 8,6;
- di aver trasmesso in data 11.08.2024 il proprio ordine di preferenza, indicando come prima Regione la Lombardia, e precisamente la Provincia di Como, dove la stessa risiede insieme al figlio affetto da disabilità grave con necessità di assistenza continua, sulla base del diritto di precedenza previsto dall'art. 33, co.5, L. 104/1992;
4 - di aver ricevuto comunicazione in data 22.8.2024 di assegnazione alla Regione
Piemonte;
- di essere stata invitata dall ad effettuare la Controparte_8 scelta delle sedi disponibili all'interno del territorio regionale, con indicazione della priorità ai sensi della L.104/1992;
- di aver in data 26.08.2024 contestato l'assegnazione alla Regione Piemonte e di aver indicato, esclusivamente come male minore, la preferenza per le scuole della Provincia di
Novara di Castelletto Sopra Ticino, Bellinzago Novarese e Borgomanero, perchè più vicine al suo comune di residenza di Tavernerio (Como) e, quindi, meno distanti dal figlio disabile.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti concludendo per il rigetto della domanda cautelare all'udienza ad hoc fissata.
La causa è stata decisa nel merito senza necessità di attività istruttoria, dopo l'accoglimento della domanda cautelare con ordinanza del 19.12.2024, il cui contenuto viene in questa sede richiamato e letteralmente riportato:
“La domanda cautelare è a parere di chi scrive fondata.
A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato la sussistenza sia del fumus, derivante dalla illegittima mancata precedenza di cui all'art. 33 co. 5 della L. 104/92, nell'assegnazione della Regione Lombardia quale prima sede lavorativa ed in particolare degli Istituti Scolastici disponibili nella Provincia di Como, sedi lavorative più vicine alla residenza del figlio disabile grave, con lei convivente;
(sedi disponibili sia al momento dell'assunzione, immissione in ruolo e presa di servizio quale Dirigente Scolastico in data
12 novembre 2024, ed ancora oggi disponibili anche a seguito di scorrimento della graduatoria del 5.12.2024 (vedi doc. 27, 32 e 33 ricorrente); sia del periculum per attuale e gravissimo rischio di concreta lesione di valori ed interessi costituzionalmente garantiti, come quelli appunto in materia di famiglia e di tutela delle persone affette da handicap in considerazione che l'assegnazione dell'incarico presso l'Istituto Comprensivo “Padre
Baranzano Serravalle” nel Comune di Serravalle Sesia, per un periodo almeno pari a tre anni (durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dall'art.29 D.Lgs. 165/2001 e dal
Reg. di cui al DM n.138/2017), non consentirebbe alla ricorrente di prestare la necessaria assistenza al proprio figlio.
5 Sul Fumus.
L'amministrazione scolastica contesta il diritto della ricorrente, assumendo che, avendo ella partecipato ad un concorso nazionale con graduatoria nazionale, non sarebbe stato possibile per l'amministrazione consentire l'espressione della preferenza ai sensi dell'art. 33 L. n. 104/1992 in ambito nazionale ma solo nella successiva fase dell'immissione in ruolo, in ambito regionale, pena la violazione del criterio dell'assegnazione delle sedi secondo l'ordine della graduatoria, come espressamente prevista dal bando di concorso che costituisce, a dire del , lex specialis avente efficacia obbligatoria tra le parti. CP_1
L'argomentazione difensiva del non convince questo giudicante. CP_1
Si premette che non è contestato che la ricorrente goda dei permessi ex art.33 L.
104/1992 per assistenza al figlio, riconosciuto invalido in condizioni di gravità ex legge104/1992 e che il bando non preveda né al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, né nella fase di espressione di preferenza della sede tra le diverse regioni, di far valere il diritto di precedenza sopra citato.
Orbene, occorre considerare che l'art. 33 della L.104/92, come modificato dalla L. 53/2000
(che ha eliminato il requisito della convivenza tra il lavoratore ed il familiare handicappato)
e poi dall'art. 24 L.183/2010 (che ha eliminato I requisiti della “continuità ed esclusività” dell'assistenza), è così formulato: “Il lavoratore di cui al 3 comma (il lavoratore dipendente, pubblico o private, che assiste persona con handicap in situazione di gravità) ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
L'interpretazione adottata dal resistente non solo risulta incoerente con il tenore CP_1
letterale del citato art. 33, comma V, ma appare anche incompatibile con le esigenze di tutela di rilievo costituzionale connesse alla condizione di persona con handicap.
La Corte di Cassazione ha ribadito che “la previsione di cui al cit. art. 33, comma V, al pari delle disposizioni sui permessi mensili retribuiti di cui al comma III, rientra nel novero delle agevolazioni e provvidenze riconosciute, quale espressione dello stato sociale, in favore di coloro che si occupano dell'assistenza nei confronti di parenti disabili e ciò sul presupposto che il ruolo delle famiglie “resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap” (Corte Cost. N. 213/2016; Corte Cost. 203/2013; Corte
Cost. 19/2009; Corte Cost. 158/2007 e Corte Cost. 233/2005); l'assistenza al disabile e, in
6 particolare, il soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione, in tutte le sue modalità esplicative, costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalità e idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica (corte Cost. 213/2016; Corte Cost.158/2007 e Corte Cost.
350/2003)…L'art. 33, comma V disciplina uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizione di handicap, attraverso l'agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l'attività affinchè quest'ultima risulti il più possibile compatibile con la funzione solidaristica di assistenza” (Corte di Cass., sez. Lav, ord.
1.3.2019 n. 6150).
Circoscrivere, quindi, l'agevolazione in favore dei familiari della persona disabile al solo momento della scelta nell'ambito del ruolo regionale già assegnato da graduatoria nazionale, come indicato dal resistente in base al dettato della procedura CP_1
concorsuale di cui al D.M. n.107/2023, equivale a non dare tutela alle persone disabili, compromettendo così beni fondamentali ricordati nelle pronunce della Corte Costituzionale indicate nell'ordinanza della Suprema Corte sopra riportata.
Va ancora considerato che la stessa Corte di Cassazione ha sancito che è a carico del datore di lavoro l'onere di provare l'impossibilità di assegnare il dipendente alle sedi presso cui risultavano posti disponibili per lo svolgimento delle mansioni.
Orbene, sotto tale profilo, l'Amministrazione non ha dedotto né l'indisponibilità della
Regione indicata, né l'indisponibilità di sedi in detta Regione, né alcuna specifica esigenza discendente da un interesse pubblico, che venga in qualche modo pregiudicata dall'assegnazione della ricorrente nella Regione Lombardia indicata quale prima preferenza indicata dalla ricorrente, bensì unicamente l'applicazione del bando di concorso, nonché la natura nazionale della procedura concorsuale.
Si osserva che la disposizione del bando, norma gerarchicamente inferiore, non può violare, oltre che le norme sovranazionali (v. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e di rango costituzionale, neppure la norma di rango primario e speciale della legge n. 104/1992 che impone, certamente “ove possibile”, il rispetto della scelta prioritaria tra le sedi disponibili più vicine al domicilio del lavoratore che assiste un disabile.
Non si comprende, poi, come il fatto che si tratti di una procedura nazionale possa impedire o rendere così difficoltoso il riconoscimento del diritto di precedenza, essendo, al
7 contrario, naturale che a livello nazionale debba anche essere permesso l'esercizio del diritto ex L. n. 104/1992: è evidente che il riconoscimento del diritto di precedenza solo nella fase di immissione in ruolo, ossia nell'ambito della regione assegnata in virtù del solo criterio della graduatoria di merito, elude del tutto le esigenze primarie e di rango costituzionale poste a base dei diritti riconosciuti dalla legge 104/1992, comportando conseguenze illogiche e irrazionali, contrarie allo spirito della legge ( Cfr. Corte Cost.
213/2016).
Vero è che la precedenza prevista da una lex specialis, che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata (art.2 L. 104/92), non può essere derogata nè da un decreto ministeriale, come detto fonte di rango secondario alla Legge 104/1092, né da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti.
Nel caso in esame parte ricorrente ha provato l'esistenza di sedi in Regione Lombardia, ed in particolare nella Provincia di Como, anche dopo lo scorrimento della graduatoria del
5.12.2024 e dell'assegnazione delle sedi del 10.12.2024 ai candidati in posizione di graduatoria ben inferiore alla ricorrente, di sedi ancora vacanti e vicine al domicilio della ricorrente e del figlio disabile.
In particolare, parte ricorrente ha indicato la vacanza delle seguenti sedi:
-Istituto Comprensivo di Capiago Intimiano;
-Istituto Comprensivo di Lurago d'Erba;
- Istituto Comprensivo di Ponte Lambro;
- Istituto Comprensivo di Uggiate Trevano;
distanti rispettivamente 6, 9, 10 e 19 km dal comune di Tavernerio, luogo di residenza della ricorrente e del figlio.
In merito l'amministrazione resistente nulla ha argomentato in replica.
Dimostrato, pertanto, il “concretamente” possibile richiesto dalla norma invocata risulta sussistente, a livello di fumus, il diritto della dott.ssa ad essere assegnata Parte_1
quale sede di lavoro alla Regione Lombardia e, quindi, a prestare servizio nel profilo di
Dirigente Scolastico in un'istituzione scolastica della Regione stessa, nella sede vacante più vicina a Tavernerio (CO), luogo di residenza del proprio figlio al fine di potere continuare a prestare la dovuta e necessaria assistenza, con precedenza ex art. 33
8 comma V L. 104/1992 e ss. modifiche, salva la presenza di altri concorrenti in analoga condizione.
Sul periculum in mora
Sussiste, nel caso di specie, anche il periculum in mora, inteso come pregiudizio imminente ed irreparabile che possa comportare una lesione irreversibile del diritto azionato in via ordinaria.
L'assegnazione della ricorrente ad una sede lontana dal luogo di residenza figlio disabile, quale quella presso l'Istituto Comprensivo “Padre Baranzano Serravalle” nel Comune di
Serravalle Sesia, in provincia di Vercelli, in Regione (terza preferenza indicata CP_8 dalla ricorrente) per un periodo minimo di tre anni (durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dall'art.29 D.Lgs. 165/2001 e dal Reg. di cui al DM n.138/2017), comporta un irreparabile nocumento alle esigenze di cura del figlio disabile e gravi disagi alla vita familiare, con inevitabili riflessi sulla vita affettiva e di relazione del nucleo famiIiare, insuscettibiIi di risarcimento per equivalente.
In sostanza, è proprio la natura del diritto vantato dalla Ricorrente che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione dei diritti garantiti dalla Costituzione al lavoratore che presti assistenza al familiare disabile.
In accoglimento del ricorso deve, pertanto, essere ordinato alla Amministrazione resistente di riconoscere alla ricorrente la precedenza ex L. 104/92 nell'ambito della procedura di scelta della Regione per l'immissione in ruolo nelle sedi ancora vacanti e vicine alla sua residenza”.
All'udienza di discussione del 27.3.2025 la difesa di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande nel merito formulate, dando atto che l'ordinanza cautelare non era stata reclamata che il 1.2.2025 la ricorrente ha preso servizio presso l'Istituto
Comprensivo Capiago Intimiamo (CO) giusto contratto per conferimento incarico triennale di Dirigente Scolastico presso l'Istituto Comprensivo Capiago Intimiamo (CO), con decorrenza dal 1.02.2025 e sino al 31.08.2027.
Parte resistente nulla ha aggiunto agli argomenti già svolti in fase cautelare e confutati nel richiamato provvedimento, né contestato il contratto triennale di conferimento incarico di dirigente scolastico presso l'Istituto Comprensivo di Capiago Intimiano (CO), limitandosi a contestare il fondamento della domanda.
9 Non emersi elementi nuovi per revocare, modificare il provvedimento cautelare emesso che trova piena conferma nella presente pronuncia.
La domanda azionata va pertanto accolta.
In considerazione dell'adempimento da parte della PA all'ordinanza emessa ( contratto triennale di dirigenza in Istituto vicino alla residenza del figlio della ricorrente) e di mancata allegazione e prova dei danni patiti dalla ricorrente, non trova accoglimento la domanda risarcitoria proposta.
Le spese liquidate in dispositivo e comprensive della fase cautelare vanno poste a carico della parte resistente, soccombente nel presente giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
Dichiara il diritto della Ricorrente ad esercitare la precedenza ex art. 33, co.5, L. 104/1992 nella scelta della prima sede di servizio, sin dall'assegnazione ai ruoli regionali, e, quindi, ad essere assegnata ad una delle sedi della Regione Lombardia, nella Provincia di Como
e per l'effetto,
Condanna il di procedere alla immediata e definitiva assegnazione della CP_1
Ricorrente nel ruolo dirigenziale della Regione Lombardia, in una delle sedi disponibili, anche se affidata in reggenza, della Provincia di Como, ove risiede il figlio disabile in situazione di gravità ex art. 33, comma 3, della L.104/1992 al fine di poterlo assistere.
RIGETTA la domanda risarcitoria.
COMPENSA le spese di lite tra le parti
Motivazione della sentenza entro 60 giorni
Vercelli, 27/03/2025
IL Giudice
Dott. Patrizia BAICI
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