Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1985/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TA, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 25 marzo 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1985 dell'anno 2023
T R A
n. a Grottaglie il 16.10.2004 CF residente in [...]C.F._1
alla via San Marco 39, elettivamente domiciliato in Grottaglie alla Piazza IV Novembre 21 presso lo studio dell' avv. Cosimo Mazza, ( ) dal quale è rappresentato e difeso come C.F._2
da documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
.IVA , con sede legale in Trieste, via Largo Controparte_1 P.IVA_1
Ugo Irneri n. 1, in persona del suo procuratore ad negotia rappresentata e difesa Parte_2
dall‟Avv. , (C.F. ) delegato alla rappresentanza e firma sociale, CP_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall‟Avv. , (C.F. ) presso il cui studio in CP_2 C.F._3
TA alla via Plinio n. 89 è elettivamente domiciliate come da documentazione in atti;
1
Ove all'udienza del 13 dicembre 2024 , tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ai sensi degli artt. 359 e 189 cpc, come novellati dal D.Lvo 149/2022, e dell'art. 127ter cpc, e la causa era riservata ex lege per la decisione.
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo quale esercente la potestà genitoria sul minore Parte_3 [...]
, evocava innanzi al Giudice di Pace di TA la spa deducendo che alle 07,45 Parte_1 CP_1
circa del 06 maggio 2016 il minore viaggiava come terzo trasportato a bordo della autovettura Lancia
tg. CV075XT assicurata per la Rca presso la convenuta che all'altezza del civico 115 di Via
Mediterraneo si fermava venendo tamponato dal motoveicolo Piaggio Beverly tg. ED24032
assicurato per la Rca presso la appartenente a e condotto da Controparte_3 CP_4 Pt_4
riportando lesioni assertivamente risarcibili per una somma inferiore ad euro 20.000,00 la cui
[...]
richiesta non otteneva riscontro stragiudiziale alcuno da parte della . CP_1
Costituitasi la contestava il quantum debeatur ed all'esito della disposta CTU il giudizio CP_1
entrava in fase decisoria.
Con sentenza n. 2373/2022 emessa in data 22 settembre 2022 all'esito del giudizio vertito col numero
4222/2021 r.g. il Giudice di Pace di TA così stabiliva:
“Dichiara accertato che in occasione del sinistro avvenuto in data 06 maggio 2016 il minore
[...]
si trovava in qualità di terzo trasportato a bordo del veicolo Lancia Y tg. CV075XT ass.to Parte_1
e nel quale ha riportato lesioni personali;
CP_1
condanna la società convenuta in persona del l.r.p.t. a pagare all'attrice nella predetta qualità la somma di euro 944,62 oltre gli interessi dal giorno del sinistro fino a quello di effettivo soddisfo;
compensa tra le parti le spese di giudizio.”
Così argomentava il GdP la propria decisione:
2 “Va evidenziato che non essendoci contestazione dell'an da parte della società convenuta, va dichiarato accertato che in data 06-05-2016 il minore si trovava in qualità di Parte_1
trasportato a bordo del veicolo Lancia Y tg. CV075XT ass.to e che ha riportato lesioni CP_1
personali….”
“Venendo alle lesioni sofferte dal dalla CTU medico-legale si evince che il Parte_1
minore ha riportato un trauma contusivo del rachide cervico lombare e della spalla dx e che le lesioni sono compatibili con l'evento e con l'uso dei mezzi di protezione. Ha determinato la durata della malattia in gg. 28 di cui gg 8 di Invalidità Totale Temporanea, gg 20 di Invalidità Temporanea
Parziale al 50% senza postumi..”
“Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni:
“Voglia L'on.le Tribunale di TA adito , in riforma parziale della sentenza del Giudice di Pace
di TA, del 23.09.2022, depositata il 23.09.2023, n. 2373/2022, in riferimento alla determinazione al danno permanente e compensi di giudizio per i motivi di cui nel presente atto: -
Preliminarmente disporre la rinnovazione della consulenza medico legale;
Nel merito e per effetto della normativa vigente, condannare l'appellata quale impresa CP_1
assicuratrice del veicolo su cui l'appellante era trasportato al risarcimento dei danni patiti dall'appellante nella misura di €.20.000,00 e /o a quella somma diversa che sarà accertata in corso di causa;
- con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore.”
Così argomentava l'appellante le proprie richieste:
{Il primo capo della sentenza che qui si impugna e che il giudice non ha motivato dico meglio non ha proferito nessuna parola sulla richiesta di risarcimento del danno permanente accogliendo il solo
3 danno temporaneo, ed invero il giudice di prime cure senza motivazione alcuna non ha provveduto sulla chiesta rinnovazione della consulenza medico legale, pertanto violando il principio della omessa pronuncia su un capo della domanda;
ed invero la stessa non ha mai fatto riferimento alle contestazioni mosse alla relazione di consulenza, senza mai motivare il loro rigetto, non solo ma lo stesso giudice di prime cure non ha mai richiamato né condiviso le risultanze della consulenza pertanto allo stato si chiede la rinnovazione della consulenza medico legale ( già richiesta nelle conclusioni del giudizio di primo grado) per determinare l'invalidità permanente subita dall'appellante alla luce della documentazione medica, in riferimento soprattutto al referto RMN cervicale e dorsale del 10.06.2016 della clinica Bernardini il quale ha evidenziato lo “
schiacciamento del margine antero-superiore di C7,D1,D2 E D3 con una altrettanto modesta alterazione di segnale, ipointensa nelle immagini pesate in T1 ed iso-iperintensa nelle immagini ottenute con tecnica STIR, a carico del margine antero-superiore degli stessi corpi vertebrali e come da probabile presenza di edema della spongiosa a verosimile origine post-traumatica di recente instaurazione. Il Giudice di prime cure nulla dice in merito né richiama mai le considerazioni della relazione. Altro capo della sentenza che viene impugnato attiene alle spese e compensi di causa: il giudice di prime cure “ Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio”, per violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 C.P.C., e vizio di motivazione, assumendosi che la statuizione di compensazione delle spese , oltre a non essere motivata, non sarebbe in ogni caso giustificata tanto che ha condotto all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno. Anche
in detto capo della domanda il giudice di prime cure non ha motivato i motivi per cui ha inteso compensare le spese, nonostante avesse accolto la domanda.}
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“-in via principale e nel merito, confermare la sentenza di primo grado respingendo ogni domanda azionata da parte attrice in quanto infondata e comunque non provata, e per l‟effetto, condannare parte attrice alla rifusione delle spese di lite, del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge;
-
in via principale dichiarare la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. e per l‟effetto condannare parte attorea al risarcimento del danno in favore della convenuta compagnia rimettendosi all‟Ill.mo
4 Giudice in merito alla quantificazione;
in via subordinata, dichiarare la soccombenza reciproca ex art. 92, II° comma, cpc e per l‟effetto compensare le spese di lite.”
Così la argomentava le proprie richieste: CP_1
{La compagnia convenuta, non dubitava dell‟effettivo accadimento del fatto illecito da circolazione stradale per cui è lite nondimeno lo scrivente „ricusava‟ gli assunti attorei relativi alla quantificazione delle asserite lesioni verificatesi secondo quanto dichiarato in citazione a seguito dell‟illecito de quo. Gli assunti attorei, allo stato, si palesavano già da subito sforniti di debita persuasione, in quanto non suffragati da riscontri probatori idonei a supportare le avverse pretese.
Giova portare a conoscenza dell‟ill.mo Giudice che la convenuta compagnia ha tentato una soluzione stragiudiziale che purtroppo è naufragata a causa delle eccessive pretese di parte attorea che pretendeva un risarcimento, in assenza di perizia di parte, di circa sei mesi di invalidità
temporanea. Assurdo se solo si considerano i lievissimi danni patiti dal mezzo sul quale veniva trasportato l‟attore. Anche la Polizia Municipale di TA intervenuta sul luogo dell‟accaduto riferiva: “ l'impatto di lieve entità si concretizzava quindi tra il frontale del motociclo (ruota forcella)
e il posteriore della Ford Fiesta (paraurti/portellone)”. Impatto di lieve entità come si evince altresì
dalla documentazione fotografica allegata alla relazione della Polizia Municipale depositata in atti.
Tanto ciò è vero che pur sottoposto a visita medico legale da parte del medico fiduciario della compagnia, D.ssa , la stessa non riconosceva postumi invalidanti ma Persona_1
esclusivamente diaria di gg. 10 al 75% e altri 10 gg. al 50%.
Infatti, osserva il medico: “trauma distrattivo cervicale e lombare in soggetto sospetta sindrome di
Arnold Chiari. Il quadro RM depone per la presenza di alterazioni di dubbia riconducibilità al sinistro (edema della spongiosa di c7, d1, d2,e d3). Il minore, secondo quanto riferito dalla madre,
sarebbe stato ricoverato per accertamenti. È stata richiesta cartella clinica del ricovero, allo stato non pervenuta, se ne ritiene necessaria l'acquisizione al fine di meglio chiarire l'eziologia delle alterazioni evidenziate a carico del rachide ed eventualmente rivedere la valutazione medico legale.
5 Utile riscontro delle immagini del mezzo al fine di evidenziare la presenza di efficienza lesiva.”.
Quindi, la deducente protestava, altresì, in capo alla medesima attrice la prova persuasiva della derivazione eziologica dal sinistro, per cui è lite, dei danni alla persona ex adverso lamentati e la riferibilità causale e congruità delle spese mediche ex adverso sopportate\sopportande. La scrivente difesa contestava altresì la vis probatoria della documentazione medica prodotta da controparte, e se ne rilevava la flebile o pressoché nulla efficacia probante, in quanto documento di parte, a formulazione unilaterale, non formatosi nel contraddittorio fra le parti.
Attesa la non contestazione dell‟an veniva ammessa CTU medico-legale, ex adverso richiesta, nominato il Dr. il quale prestato il giuramento di rito fissava l‟inizio delle operazioni Per_2
peritali alla presenza del minore accompagnato dalla madre e del CTP Dr. Le Persona_3
valutazioni medico-legale depositato dal CTU non lasciano dubbi in merito alla quantificazione delle lesioni ove si riconosce solo 8 gg. a totale, 20gg al 50% e nessun postumo permanente. Tanto ciò è
vero che lo stesso CTU ribadisce che debba escludersi la ricorrenza di postumi permanenti. Rispetto
alla domanda iniziale ben diverse sono le risultanze istruttorie tanto da chiedere all‟Ill.mo Giudice
di valutare la ricorrenza della temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. SOCCOMBENZA
RECIPROCA IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE ATTOREE In subordine all‟esito delle indagini peritali condotte dall‟officiato CTU, emerge la palese sproporzione fra le pretese attoree, così come quantificate in termini monetari, e le determinazioni estimative cui è
pervenuto il nominando ctu, palesandosi del tutto giustificata la resistenza in giudizio da parte della società convenuta, così che le avverse istanze di ristoro, nella loro espressione monetaria, sono state ridotte al minimo, se comparate al petitum originario tanto da riconoscere, nel caso di specie, la sostanziale soccombenza di parte attrice in ordine al domandato, rectius di soccombenza reciproca ex art. 92, II° comma, cpc tale da incidere sulla decisione del Giudice in ordine alla liquidazione delle spese, sì da compensarle.
Difatti,„'La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in
6 cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.( ex multisCass. civ., sez. III n. 281\2015; Cass.
civ., sez. III, n. 22381\2009). }
Motivi della decisione
I.- Nella relazione medico-legale di CTU espletata nel giudizio di primo grado sembra potersi leggere:
“Tali lesioni ben potevano prodursi nel corso dell'evento traumatico anamnesticamente descritto, a causa dell'impatto diretto dell'istante contro le strutture rigide dell'abitacolo dell'autovettura nella quale viaggiava in qualità di trasportato e, considerato il tempo intercorso dalla data del sinistro a quella del nostro accertamento clinico, possono essere considerate stabilizzate.”
Come fatto palese dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente, il sig. ha Parte_1
riportato le lesioni “a causa dell'impatto diretto dell'istante contro le strutture rigide dell'abitacolo dell'autovettura nella quale viaggiava in qualità di trasportato”, impatto che non si sarebbe verificato qualora avesse indossato le cinture di sicurezza che avrebbero trattenuto il soma dell'attore ben saldo sul cuscino e sullo schienale del sedile, completando così la protezione assicurata al viaggiatore dal poggiatesta.
Ne consegue che il fatto dannoso si è verificato per autoresponsabilità dell'infortunato che, di conseguenza, è incorso nell'art. 1227 cod.civ. laddove, sotto la rubrica “concorso del fatto colposo del creditore”, così dispone: “1.- Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. 2.- Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.”
L'appello principale deve così essere rigettato in relazione al motivo principale.
Non avendo la dispiegato appello incidentale la condanna inflitta dal GdP rimane ferma. CP_1
II.- Nelle conclusioni dell'atto di appello principale chiede la condanna della Parte_1
7 appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, formulando così implicitamente richiesta di riforma del capo della sentenza di primo grado laddove il GdP aveva così statuito.
“Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio”.
L'art. 91 c.p.c., sotto la rubrica “condanna alle spese”, così dispone:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
L'art. 92 c.p.c., sotto la rubrica “Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese.”
così dispone nel suo comma 2:
“Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.”
Il rapporto tra art. 91 comma 1 e art. 92 comma 2 c.p.c. è così il rapporto tra regola ed eccezione: la regola è la condanna alle spese a carico del soccombente, tranne che ricorrano le eccezioni di cui al comma 2 dell' art. 92 c.p.c. che consentono al giudice di derogarvi.
In relazione alla formulazione immediatamente antecedente dell'art. 92 cpc la giurisprudenza sconosciuta e non famosa si era così pronunciata:
“Coerentemente con la reale natura della statuizione sulle spese di lite, la nuova formulazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c., come modificato dalla legge n.263/2005 per i processi instaurati successivamente al 01-03-2006, statuisce: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti.”
Così sancendosi definitivamente l'obbligo di motivare in ordine alla compensazione delle spese,
8 peraltro già affermato prima della riforma della legge n.263/2005 da illuminata giurisprudenza di legittimità1.
Diversamente, infatti, si assicurerebbe la impunità alla proposizione di domande infondate, costringendo coloro i quali ottengono giudizialmente il riconoscimento “formale” del loro diritto ad una soccombenza “sostanziale ed occulta” costituita dalla deminutio patrimonii ad essi inflitta dal loro contraddittore.
Nello statuire in ordine alle spese, il giudice di merito è tenuto a rimanere nello spazio delimitato dai minimi e dai massimi tariffari senza onere di motivazione al riguardo2, ed incontra il solo limite di non poter porre, neppure in minima parte, le spese di giudizio a carico di chi risulti totalmente vittorioso3, restando rimesso alla sua discrezionalità l'apprezzamento della c.d. soccombenza 1 “Il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti affermata e giustificata in sentenza la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, sicchè, come il mancato esercizio di tale potere non richiede alcuna motivazione, così il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente specifica, quantomeno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione accede, e ciò tanto più nella ipotesi
(quale quella di specie) del concorso degli (diversa, pertanto, da quella della
) di compensazione, ipotesi che, per l'ampiezza della previsione, risulta l'unica realmente derogatoria del principio generale (di cui all'art.91 comma 1 c.p.c.) della condanna alle spese della parte soccombente. Ne consegue che la mancanza assoluta di motivazione implicita o esplicita della decisione di compensazione delle spese nei sensi sopra descritti integra gli estremi della violazione di legge (art.92 comma secondo cpc) denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità.” (Cass.Civ.Sez.I n.4455 del 05-
05-1999). 2 “La determinazione del compenso professionale spettante agli avvocati costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice il quale se liquidi a tale titolo una somma di danaro contenuta tra il minino ed il massimo della tariffa non deve motivare specificamente la sua decisione, la quale non è pertanto soggetta al sindacato di legittimità ad eccezione del caso in cui l'interessato indichi le singole voci della tariffa che sarebbero state violate.”(Cass.Civ.Sez.II n.3982 del 18-04-1998; nello stesso senso Cass.Civ.Sez.II n.3267 del 03-04-1999). 3 "In tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre qualora ricorra la soccombenza reciproca è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in qual misura debba farsi luogo a compensazione;
non integra del resto il presupposto della soccombenza neanche reciproca, la riduzione anche se sensibile della somma richiesta con la domanda giudiziale, di cui il giudice di merito non può tener conto per l'eventuale compensazione totale o parziale delle spese."(Cass.Civ.Sez.I n.8532 del 23-
06-2000). 9 reciproca, riferita all'intero e complessivo esito della lite4, dovendo così la parte che intende impugnare la relativa statuizione contestare la violazione delle singole voci della tariffa assertivamente non dovute5, ovvero censurando la decisione di porre a carico della parte vittoriosa le spese di lite, contro il disposto dell'art.91 cpc6, o la compensazione delle spese disposta con motivazione palesemente illogica e contraddittoria7 8.”(Corte d'Appello di Lecce Seconda Sezione
Civile – Presidente dott. Marcello Dell'Anna, Consigliere dott. Mario Cigna, Relatore ed estensore dott. Alberto Munno – nella sentenza emessa il 03 luglio 2009 all'esito del procedimento vertito col numero 576/2007 r.g.)
Nessuna delle ipotesi che legittimano la compensazione ai sensi dell' art. 92 comma 2 c.p.c. è stata così riscontrata dal Giudice di Pace. 4 "Il criterio della soccombenza al fine di attribuire l'onere delle spese processuali non si frazione, secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito esito a lei favorevole. Il principio trova applicazione anche nel caso in cui il giudizio venga definito in sede di rinvio a seguito di cassazione pronunciata su ricorso della parte che, infine, rimane soccombente."(Cass.Civ.Sez.I n.15787 del 14-12-2000). 5 “In tema di onorari di avvocato e di diritti ed onorari di procuratore, il giudice deve contenere la liquidazione entro i limiti minimi e massimi della relativa tariffa;
la violazione dei suddetti limiti è censurabile in sede di legittimità, sempre che l'interessato specifichi le singole voci della tariffa delle quali assume la violazione.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro sent.8721 del 18-08-1999).
“La parte che lamenti con ricorso per cassazione l'onerosità della liquidazione delle spese processuali e la violazione della tariffa deve specificare gli errori commessi dal giudice, precisando ciò che ritiene non dovuto o liquidato in eccesso. Pertanto è inammissibile il ricorso con il quale il ricorrente si limiti a dedurre il puro e semplice superamento della tariffa massima, avendo egli invece l'onere di specificare le voci per le quali vi sarebbe stato tale superamento, in modo da consentire il controllo di legittimità, senza necessità di ulteriori indagini.”(Cass.Civ.Sez.Laovo sent.n.4228 del 13-04-1995 Fiat Auto spa c. Piemonti). 6 “Il principio per cui le spese di giudizio non possono essere poste a carico della parte anche solo parzialmente vittoriosa soffre deroga soltanto con riferimento alle spese che la stessa parte abbia causato all'altra per la trasgressione del dovere di lealtà di cui all'art.88 cpc.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.1743 del 06-03-1996; conforme Cass.Civ.Sez.I n.15353 del 01-12-2000). 7 “In tema di spese processuali la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto posto dall'art. 91 cpc di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa o nel senso di compensazione delle spese stesse tra le parti adottata con motivazione illogica ed erronea, mentre in ogni altro caso e in particolare ove il giudice, pur se in assenza di qualsiasi motivazione, abbia compensato le spese o al contrario le abbia poste a carico del soccombente, anche disattendendo l'espressa sollecitazione a disporne la compensazione, la statuizione è insindacabile in sede di legittimità…”(Cass.Civ.Sez.III n.5174 del 10-06-1997). 8 “La decisione del giudice di merito di compensare in tutto o in parte le spese di lite, essendo l'espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, a meno che essa non sia accompagnata dalla indicazione di ragioni palesemente illogiche tali da inficiare stante la loro inconsistenza, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto.”(Cass.Civ.Sezioni Unite sent.n.9597 del 15-11-1994). 10 L'appello si rivela così parzialmente fondato in relazione alla statuizione sulle spese di lite e, in suo accoglimento, la sentenza gravata deve essere riformata in parte qua con condanna della CP_1
a rifondere le spese e competenze di lite di prime cure in favore di , in giudizio Parte_1
in primo grado a mezzo dell'esercente la potesta genitoria e suo rappresentante legale.
La tabella allegata al DM 37/2018, applicabile ratione temporis al giudizio conclusosi innanzi al GdP
colla sentenza impugnata, riporta per in giudizi innanzi al GdP di valore sino ad euro 1100, per la fase di studio della controversia (A) l'importo di euro 65,00, per la fase di introduzione del giudizio
(B) l'importo di euro 65,00, per la fase di trattazione e/o istruzione (C) l'importo di euro 65,00, per la fase decisionale (D) l'importo di euro 131,00, per complessivi euro 326,00 oltre accessori come per legge.
Ne consegue che in parziale accoglimento del gravame il capo relativo della sentenza appellata deve così essere riscritto: “condanna la a rifondere all'attore le spese e competenze del CP_1
giudizio di primo grado, liquidandole in euro 260,00 per borsuali, euro 326,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre a spese di registrazione della sentenza”.
III.- Le spese del giudizio di appello devono essere compensate, avendo visto Parte_1
rigettare il motivo principale di gravame, ed accolto il solo motivo secondario relativo alla statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, costituendo il regolamento delle spese mai il thema decidendi di una controversia ma solo un mero effetto legale della conclusioni del giudizio, come fatto palese dalla semplice lettura dell'art. 91 cpc che, sotto la rubrica “condanna alle spese”, così dispone: “Il
giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.”
Come fatto palese il regolamento delle spese di lite è un obbligo per il giudice che deve provvedervi anche in assenza di domanda di parte e senza incorrere nel vizio di ultrapetizione ex art. 112 cpc, tant'è che correttamente la giurisprudenza ne considera la relativa omissione come oggetto di una semplice correzione di errore materiale e giammai motivo di impugnazione, rimarcando la estraneità
della statuizione al decisum.
11
P.Q.M.
a) in parziale accoglimento del gravame, ed in correlativa riforma parziale della sentenza appellata, condanna la a rifondere all'attore le spese e competenze del giudizio di primo grado, CP_1
liquidandole in euro 260,00 per borsuali, euro 326,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre a spese di registrazione della sentenza;
b) rigetta per il resto l'appello di;
Parte_1
c) compensa le spese del giudizio di appello.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 28 dicembre 2024;
Il giudice dott. Alberto Munno
12