Decreto cautelare 26 giugno 2020
Decreto cautelare 13 luglio 2020
Sentenza 23 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 23/06/2023, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2023
N. 01953/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00833/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 833 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Lo CI Giuseppe, IF Dr. S. SS S.r.l. ed Etna Park Società Sportiva Dilettantistica A.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe CI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Mascalucia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Figuera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Comune di Mascalucia (CT), Unità Operativa Sportello Unico Attività Produttive, del 22 giugno 2020 protocollo 15558, con cui si “..sospende in autotutela e temporaneamente lo svolgimento dell'attività di Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande per l'Attività di Pubblico Esercizio ubicato in Via Garibaldi s.n. – Mascalucia di cui alla Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) PEC prot. n. 12411 del 21.05.2020.” ;
- nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto connesso o consequenziale;
per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:
- l’Ordinanza n. 19 del 25 giugno 2020, con la quale il Comune di Mascalucia annullava e inibiva: - la Segnalazione Certificata di Inizio Attività Alternativa al Permesso di Costruire presentata con l’istanza prot. n. 1116 del 12/01/2018 dalla ditta Lo CI…; - la Segnalazione Certificata di Inizio Attività Alternativa al Permesso di Costruite presentata con l’istanza prot.n.14105 del 09/05/2018 dalla ditta SS TO in qualità di rappresentante legale società IF Dott. S. SS srl..” ; - e si “(...) ingiunge (...) la demolizione e rimozione a loro cura e spese, delle opere abusive (…) nonché la messa in pristino dei luoghi (...) entro il termine perentorio di giorni novanta (90)”;
- nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto connesso o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mascalucia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il dott. Emanuele Caminiti;
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
Con il ricorso in esame i ricorrenti espongono di aver intrapreso, nel 2017, lavori per la realizzazione di un’attività ricettiva (agriturismo\turismo rurale con attività di tempo libero e sport all’aperto) nel Comune di Mascalucia sulla base dei seguenti titoli:
- CILA dell’1 marzo 2017, per i lavori di rifacimento di un tratto di muro di recinzione del fondo rustico integrata dalla comunicazione del 17 marzo 2017 concernente “modeste sistemazioni dei suoli adiacenti...” ;
- CIL del 21 aprile 2017 per la “realizzazione piste ciclabili per attività ludiche (pumptruck) non a scopo di lucro” ;
- CIL del 31 agosto 2017 per la “realizzazione di attività ludiche: area parkour, area arrampicata, pista ciclabile (pum truck) non a scopo di lucro e ristrutturazione muri di recinzione in pietra, stradelle interne e ripristino impiantistica del fondo rurali.” .
Con istanza del 21 dicembre 2017, gli odierni ricorrenti chiedevano l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 181, comma 1° quater del D.lgs. 42/2004 per “la realizzazione di movimenti terra, muretti in pietra a secco e sistemazione varie finalizzate alla creazione di spazi per attività ludiche all’aperto.” .
Con provvedimento del 13 giugno 2018 prot. 10633/04, la Soprintendenza di NI ritenendo ammissibili le opere di “movimento terra” realizzate in assenza di autorizzazione e successivamente al pagamento dell’indennità risarcitoria, con provvedimento del 17 gennaio 2020 prot. 1372, rilasciava l’autorizzazione di compatibilità paesaggistica, con la precisazione che “(...) non sono autorizzati, con il presente provvedimento, i lavori da effettuare relativi alla pista ciclabile indicati nella tav. 3 del progetto allegato né le “previste attività ludiche” indicate nella relazione tecnica.”
Con SCIA del 12 gennaio 2018 prot. 1116, veniva segnalata al Comune di Mascalucia la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione con ampliamento del vetusto fabbricato rurale preesistente con realizzazione di un locale a piano terra “delle dimensioni di mt. 16,00 x 4,00 da adibire a servizio del fondo (…)” ; per la realizzazione di tale “locale a piano terra” la proprietà presentava, in data 7 giugno 2017, richiesta di autorizzazione paesaggistica che veniva rilasciata con provvedimento della Soprintendenza di NI n. 1108 del 8 gennaio 2018, con il quale veniva precisato, per quanto interessa in questa sede, che “la pista ciclabile indicata in progetto e le opere di sistemazione dell’area non sono autorizzate con il presente nulla – osta. Per le stesse dovrà essere inoltrato, per la necessaria autorizzazione, il progetto dettagliato” .
Con provvedimento del 20 marzo 2018 prot. 73728, il Genio Civile di NI per quanto di sua competenza assentiva la costruzione di tale fabbricato.
Con SCIA del 9 maggio 2018 prot. 14105, la Società IF Dr. S. SS S.r.l, nella qualità di affittuaria del fondo, comunicava l’inizio dei lavori per la “realizzazione di un parco ludico per attività sportive e ricreative” come meglio descritto nella relativa relazione tecnica e precisamente: “ - Area dedicata ad una pista ciclabile (Pump Track); - Area attrezzata con pareti mobili (Arrampicata); - Area dedicata al Parkour; - Area dedicata ad una piscina all’aperto”; precisando che “a servizio e supporto delle attività è stata prevista: - la realizzazione di un punto ristoro-bar da allocarsi nel locale a servizio del fondo rustico già realizzato con SCIA del 12.01.2018 prot. 1117; - la realizzazione di coperture ombreggianti in tela del tipo a vela, - la realizzazione di ampi spazi a verde attrezzato; - la creazione di spazi per accogliere temporaneamente di blocchi container rimovibili da utilizzare stagionalmente a deposito delle attrezzature per le attività all’aperto; - un ampio parcheggio da realizzare in terra battuta ed alberatura” .
In relazione alla SCIA sopra descritta, il Comune di Mascalucia, con nota assunta al protocollo della Soprintendenza ai Beni Culturali di NI il 24 maggio 2018 numero 9251, chiedeva alla Soprintendenza il “parere di competenza” .
I ricorrenti, divenuta valida ed efficace la SCIA presentata il 9 maggio 2018 e ritenendo che si fosse formato il silenzio assenso sul parere richiesto dal Comune di Mascalucia alla Soprintendenza in data 24 maggio 2018, eseguivano gli interventi descritti nella SCIA; affermavano, altresì, di aver realizzato una tettoia in legno non contemplata nella SCIA del 9 maggio 2018 prot. 14105 e per la quale veniva presentata, in data 12 aprile 2019, istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria, dandone comunicazione al Comune di Mascalucia che a sua volta con nota del 4 giugno 2019 prot. 17804, assunta al protocollo della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di NI il 7 giugno 2019, trasmetteva la richiesta di parere sulla compatibilità paesaggistica.
Con provvedimento del 27 gennaio 2020 prot. n. 2171/03, la Soprintendenza rigettava l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica richiesta dal Comune con nota del 4 giugno 2019 prot. 17804 ritenendo che le opere nel loro complesso avessero determinato un “totale stravolgimento delle caratteristiche agricole” ; nello stesso provvedimento, l’Ufficio rilevava la presenza di “strutture in legno adibite a servizi igienici, (non riportati in planimetria ed accertati nel sopralluogo) e contestava, infine che “in difformità al nulla-osta paesaggistico prot. n. 1108 del 18.1.188, con il quale è stata autorizzata la realizzazione di un locale a servizio del fondo rustico, sono state eseguite le seguenti opere abusive che hanno modificato l’aspetto esteriore del bene tutelato: - Ampliamento, modifica della copertura e dei prospetti.” .
Con il ricorso portante numero di R.G. 386/2020, i ricorrenti impugnavano il provvedimento di diniego e il connesso ordine di rimessione in pristino e ne chiedevano l’annullamento con richiesta cautelare di sospensione degli atti impugnati.
Con ordinanza n. 315/2020, la domanda cautelare veniva accolta ai sensi dell’art.55, comma10, c.p.a.
I ricorrenti IF Dr S. SS e Lo CI comunicavano allo Sportello Unico Attività Produttive e Ricreative del Comune di Mascalucia che il provvedimento della Soprintendenza del 27 febbraio 2020 numero 2171 era stato sospeso.
La ricorrente società sportiva NA AR (quale comodataria della struttura ludico\sportiva sino al 12.09.2023), in data 21 maggio 2020, presentava al Comune di Mascalucia due Segnalazione Certificata Inizio Attività per la ripresa nel periodo estivo 2020 delle attività del parco ludico\sportico e della connessa somministrazione di alimenti e bevande.
Con provvedimento del 22 giugno 2020 prot. 15558, Unità Operativa Sportello Unico Attività Produttive dell’Ente comunale (ponendo a presupposto esclusivamente il provvedimento della Soprintendenza di NI del 27 gennaio 2020 e richiamata l’ordinanza di Codesto Ecc.mo Tribunale del 22 aprile 2020 numero 315 comunicata l’8 maggio 2020), sospendeva “in autotutela e temporaneamente lo svolgimento dell’attività di Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande per l’Attività di Pubblico Esercizio ubicato in Via Garibaldi s.n. – Mascalucia di cui alla Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) PEC prot. n. 12411 del 21.05.2020.” .
Avverso tale provvedimento – ritenendolo illegittimo – gli odierni ricorrenti proponevano ricorso per i motivi di diritto che possono così sintetizzarsi: - il provvedimento impugnato di sospensione della SCIA per la somministrazione quindi violerebbe l’articolo 27 della legge regionale 7/2019 in quanto vietava la prosecuzione dell’attività di somministrazione senza la sussistenza e\o accertamento di carenze dei presupposti e dei requisiti di legge per l’espletamento e prosecuzione di tale attività di somministrazione nell’apposito punto ristoro\bar; - l’amministrazione col provvedimento impugnato, disponeva la sospensione senza tuttavia fissare alcun termine di conformazione, dando così luogo ad una sospensione indeterminata “sine die” che contrasterebbe sia con la sopradetta disposizione speciale che con i principi generali sulla certezza degli atti amministrativi in materia di sospensione ex articolo 21 quater della legge 241/1990; - la palese contraddittorietà del comportamento del Comune; - il provvedimento impugnato di sospensione “in autotutela” del 22 giugno 2020, pertanto risulterebbe adottato in palese violazione dell’articolo 21 nonies della legge 241/1990; - il provvedimento impugnato quindi, risulterebbe viziato in quanto porrebbe a presupposto un provvedimento della Soprintendenza che avrebbe, a dire del Comune, determinato il venir meno della “..regolarità paesaggistica della struttura..”; - il provvedimento in parola (del 22 giugno 2020 di sospensione dell’attività di somministrazione emesso nei confronti della società ricorrente Etna Park) risulterebbe viziato in via derivata per l’illegittimità dell’atto presupposto e, al riguardo venivano riproposti i medesimi motivi di illegittimità già formulati col ricorso pendente portante numero di RG 386/2020.
Con Ordinanza n. 19 del 25 giugno 2020, il Comune di Mascalucia annullava e inibiva:
– la Segnalazione Certificata di Inizio Attività Alternativa al Permesso di Costruire presentata con l’istanza prot. n. 1116 del 12/01/2018 dalla ditta Lo CI…;
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività Alternativa al Permesso di Costruite presentata con l’istanza prot.n.14105 del 09/05/2018 dalla ditta SS TO in qualità di rappresentante legale società IF Dott. S. SS srl..” ;
- e si “(...) ingiunge (...) la demolizione e rimozione a loro cura e spese, delle opere abusive (…) nonché la messa in pristino dei luoghi (...) entro il termine perentorio di giorni novanta (90)” .
Avverso tale provvedimento – ritenendolo illegittimo – gli odierni ricorrenti proponevano ricorso per motivi aggiunti riproponendo le medesime censure formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Con sentenza n. 1221/2021 (emessa a conclusione del giudizio NRG 386/2020), il T.A.R.
- rigettava i motivi di ricorso concernenti l’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica;
- annullava il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di NI del 27 gennaio 2020 prot. n. 2171/03 per difetto di istruttoria e di difetto di motivazione.
All’udienza del 8 giugno 2023, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse all’annullamento del provvedimento impugnato (ossia l’atto provvisorio di sospensione della SCIA per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande) posto che è stato superato dall’ordinanza dirigenziale n. 19 del 25 giugno 2020, che ha dichiarato inefficaci entrambe le SCIA (presentate al Comune, rispettivamente, il 12 gennaio 2018 e il 9 maggio 2018).
Il ricorso per motivi aggiunti, volto all’annullamento dell'ordine di demolizione emesso per mancanza dell'autorizzazione paesaggistica, è infondato e, per l’effetto, va rigettato.
Occorre prendere le mosse dal dato normativo di riferimento.
L’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) stabilisce al comma 6 che la realizzazione degli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività che riguardano beni immobili soggetti a vincolo (ovvero “sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell’assetto idrogeologico”) è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative”.
Il successivo art. 23, come recepito in Sicilia dalla legge regionale n. 16/2016 (disciplinante gli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire) stabilisce, al comma 4, che qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla segnalazione, la segnalazione è priva di effetti.
Come rilevato dalla giurisprudenza formatasi in materia, per gli interventi edilizi su manufatti in zona vincolata, la d.i.a. costituisce titolo abilitativo solo se già sia stato rilasciato il nulla osta dall'autorità preposta alla tutela del vincolo e ciò perché il termine di trenta giorni imposto dal comma 1 dell’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001 inizia a decorrere soltanto dal rilascio dell’atto di assenso sotto l’aspetto paesaggistico, come precisato dal successivo comma 3 dello stesso art. 23 (cfr.T.A.R. Campania – Napoli, Sezione II, n. 1342 del 2 marzo 2015); l'ubicazione dell'intervento in area vincolata rende quanto mai necessaria la preventiva valutazione ambientale paesaggistica atteso che ai sensi degli articolo 19 comma 1, della L. n. 241 del 1990 e l’art. 23, comma 3 e 4 del d.PR 6 giugno 2001 n. 380, la sussistenza di vincoli sull'area ove deve essere realizzato l’intervento impedisce la formazione della fattispecie di semplificazione privando completamente gli effetti la dia (c.f.r. TAR Puglia – Bari, sez. I, n.1187 del 14 giugno 2012).
Ed ancora: “in assenza di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la D.I.A. non ha effetto e l’intervento deve considerarsi eseguito in assenza di titolo e l'Amministrazione - una volta constatato che l'intervento realizzato riguarda un edificio sottoposto a vincolo paesaggistico e che per lo stesso intervento non è stato previamente rilasciato un provvedimento di autorizzazione paesaggistica - non può fare altro che ordinare la rimessione in pristino ( cfr. T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 29 luglio 2014, n. 2148, per cui l'art. 22, comma 6, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dispone che l'esecuzione di lavori che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è comunque subordinata, nonostante l'avvenuta presentazione di una D.I.A., al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative). In presenza di zona vincolata si impone la previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che l'applicazione della sanzione demolitoria è, in ogni caso, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesistica. Difatti, in presenza di aree assoggettate a vincolo paesistico, non può attribuirsi alcun rilievo all'inoltro di una previa D.I.A. poiché essa, in mancanza del prescritto parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, è da ritenersi priva di effetti ai sensi dell'art. 23, comma 3, T.U. Edilizia (TA.R. Campania, Napoli, 02 marzo 2018, n. 1352)” (TAR Roma, sez. II, 12 giugno 2018, n. 6566).
Nella fattispecie in esame, se è vero che con sentenza n. 1221/2021 (emessa a conclusione del giudizio NRG 386/2020), veniva annullato il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di NI del 27 gennaio 2020 prot. n. 2171/03 (provvedimento su cui si fonda in parte il provvedimento oggi avversato) è anche vero che, nella vicenda de qua , manca la necessaria autorizzazione della Soprintendenza (e rispetto alla quale non si formato il titolo assentivo per silentium per come espressamente precisato con la pronuncia sopra riportata); ne consegue che la relativa SCIA condizionata è automaticamente priva di effetti.
Come è noto, in una area soggetta a vincolo paesaggistico l’attività edilizia dichiarata nella SCIA può essere legittimamente intrapresa senza il bisogno di un consenso dell’amministrazione, a condizione che sia acquisito dal privato il parere favorevole della Soprintendenza, di talché l’assenza di quest’ultima determina l’inefficacia delle SCIA.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso per motivi aggiunti è infondato e, per l’effetto, va rigettato.
Le spese possono essere compensate avuto riguardo alla peculiarità delle questioni prospettate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio
- rigetta il ricorso per motivi aggiunti.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Emanuele Caminiti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuele Caminiti | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO