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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/10/2025, n. 3008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3008 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 232 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luca Boccuni Presidente
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
dott. Valentina Verduci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 232 2025 r.g. promossa da:
( ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'Avv. Nordio Alfredo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Chioggia (VE), Via Sottomarina, n. 1934/C
APPELLANTE
contro
( ), rappresentato e difeso, come da mandato in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'Avv. Romanin Jacopo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Padova, Via C. Davila, n. 14
APPELLATO
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
NE
1 Oggetto: Separazione giudiziale – appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, n. 3254/2024 del 19/09/2024, notificata il 14.1.2025
Conclusioni di parte attrice: “In via principale e nel merito 1) Accertato il difetto della notifica del ricorso per separazione e contestuale decreto di fissazione udienza Tribunale di Venezia, II Sezione
Civile - Giudice dott.ssa Silvia Barison, R.G. 17266/2023, dichiarare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo e pronunciare sentenza di rimessione della causa al primo Giudice. 2) Accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa o per altri diversi motivi eventualmente meglio ritenuti in riforma della sentenza n. 3254/2024, emessa dal Tribunale di Venezia, II Sezione
Civile, in persona del Giudice dott.ssa Silvia Barison, nell'ambito del giudizio R.G. 17266/2023, pubblicata il 19/09/2024 e notificata il 14/01/2025. In ogni caso: 3) Con vittoria di spese di lite e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA a favore dell'avv. Alfredo
Nordio procuratore della sig.ra da liquidarsi ai sensi della legge sul Parte_1 patrocinio a spese dello Stato;
4) Qualora ritenuto da questo Giudicante, per le gravi carenze nei presupposti processuali come rappresentato in atti, adottarsi ogni provvedimento idoneo a sanzionare o ad ammonire il contegno processuale e sostanziale del sig. anche ai sensi degli Parte_2 artt. 88, 92 e 96 c.p.c.. In via istruttoria 5) Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado del
Tribunale di Venezia, II Sezione Civile - Giudice dott.ssa Silvia Barison - R.G. 17266/2023; 6) Si chiede l'acquisizione del fascicolo del Tribunale di Venezia, II Sezione Civile – Giudice dott.ssa
Benvenuti FE - R.G. 11025/2024”.
Conclusioni di parte convenuta: “Nel merito: rigettare l'impugnazione proposta dalla sig.ra per tutti i motivi prospettati nella comparsa di costituzione e risposta, e per Parte_1
l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 3254/2024 pubblicata il 19/09/2024. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e competenze di causa”.
Conclusioni del Procuratore Generale: “Visto, nulla si oppone”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. radicava presso il Tribunale di Venezia ricorso per separazione giudiziale Parte_2 depositato in data 23.11.2023 n. 17266 2023 r.g., allegando di aver contratto matrimonio con rito civile in data 17.2.2022 in Baracoa - CUBA con la sig.ra nata a [...] Parte_1
Cuba il 20.07.1988 (cod. fic. ) residente in Malena Mayabeque Cuba e con C.F._1 domicilio in Chioggia (VE) alla Via Domenico Razza n. 2/A.
2 1.2.Esponeva che i coniugi dalla data del 6.07.2023, ovvero da quando la sig.ra era giunta Parte_1 in Italia da Cuba, non avevano più convissuto assieme, nonostante si fosse provveduto a comunicare il domicilio comune;
precisava che i rapporti tra le parti erano del tutto inesistenti in quanto la sig.ra non comunicava più in alcun modo con il marito, rendendosi del tutto irreperibile, andando Parte_1
a vivere da una cugina sempre nel Comune di Chioggia subito dopo aver fissato appuntamento in questura per il rilascio del permesso di soggiorno.
1.3. Il ricorrente chiedeva la declaratoria sullo status per il venir meno dell'affectio maritalis, deducendo di svolgere l'attività di pescatore part time presso la Società Growing s.a.s. di Gianni
MA e C., con un reddito annuale complessivo pari ad € 8.341,00 (doc. 3) e come la sig.ra svolgesse, invece, alcuni lavori “irregolari” senza alcun tipo di contratto, ma sufficienti al Parte_1 proprio mantenimento.
1.4. Il Tribunale dichiarava la contumacia della parte resistente e pronunciava la sentenza oggi impugnata con la quale oltre alla declaratoria sullo status, nulla prevedeva in ordine al contributo per il mantenimento del coniuge, anche in ragione della mancata costituzione in giudizio.
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. La sig.ra ha proposto appello avverso la decisione sopra indicata, eccependo quale Parte_1 primo e preliminare motivo di impugnazione, la nullità della notifica del ricorso per separazione, in quanto effettuata presso un indirizzo (Chioggia, Via Razza, n. 2), dove il ricorrente sapeva Parte_2 perfettamente che il coniuge ivi non risiedeva, avendo nel ricorso dichiarato che i coniugi non hanno mai convissuto assieme, facendo ritirare l'atto alla madre del stesso, falsamente dichiarata Parte_2
“persona di famiglia. convivente”.
2.1.2. Chiede pertanto la declaratoria di nullità della notificazione del ricorso per separazione e della sentenza di primo grado, per lesione del diritto di difesa e del contraddittorio con rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.
2.1.3. Espone di non essere mai stata formalmente notiziata dell'esistenza e celebrazione del giudizio di primo grado e di aver autonomamente depositato ricorso per separazione in data 7.6.2024 innanzi al Tribunale di Venezia, n. R.G. 11025/2024 ritualmente notificato il 1.8.2024 al sig. e la Parte_2 prima udienza fissata al 23/01/2025. Documenta che il 20.12.2024 il proprio procuratore riceveva dal legale di controparte e-mail nella quale si dava atto che era già stata emessa una sentenza di separazione giudiziale nel procedimento n. 17266/2023 r.g. sempre avanti il Tribunale di Venezia.
[All.E-1) Mail avv. Romanin 20.12.2024].
3 Il giudizio n. 11025/2024 r.g. è stato definito con declaratoria di inammissibilità a spese compensate giusta sentenza del Tribunale di Venezia n. 1190/225 del 7.3.2025 (doc. M).
2.2. Quale secondo motivo di doglianza, deduce l'errata ricostruzione fattuale della vicenda.
2.2.1. Espone che la volontà dei coniugi era sin da subito quella di vivere insieme in Italia, tuttavia, la burocrazia da una parte e i continui rinvii da parte del sig. , avevano posticipato quanto Parte_2 sopra.
2.2.2. Precisa che solo al termine degli adempimenti burocratici la sig.ra Parte_1 era giunta in Italia assieme alla di lei figlia e che il marito le aveva chiesto di spostarsi provvisoriamente dalla cugina per dargli tempo di rinvenire un appartamento in affitto dove trasferirsi tutti insieme;
allega che la situazione era proseguita senza difficoltà per qualche settimana, ma che, già nel mese di agosto 2023 degenerava per litigi dovuti dal comportamento del sig. Parte_2
geloso oltre misura nei confronti della moglie che, stolkerizzata dal marito, aveva chiesto
[...]
l'intervento della Polizia per cercare adeguata tutela. Inoltre, a rendere la situazione ancora più complicata, vi sarebbe il rapporto di soggezione economica che ha dovuto subire l'odierna attrice priva di un'occupazione lavorativa (circostanza mai conosciuta dal Giudice di prime cure).
2.3. Alla luce della condotta processuale di controparte e per le gravi e non veritiere rappresentazioni della realtà riportate nell'atto introduttivo, richiede, previo accertamento, l'adozione di ogni provvedimento idoneo a sanzionare o ad ammonire il contegno processuale e sostanziale del sig.
anche ai sensi degli artt. 88, 92 e 96 c.p.c.5. Parte_2
3. Si è costituito , il quale ha instato per il rigetto del gravame. Parte_2
3.1.Evidenzia e documenta che, agli effetti di legge, in attesa dell'iscrizione anagrafica della propria residenza in Italia, la ricorrente dal 12 luglio 2023 (e sino al 09.04.2024), come da dichiarazione di ospitalità depositata presso il Commissariato di P.S. di Chioggia, aveva eletto il proprio domicilio presso il marito, il quale, come risulta dal certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza
(prodotto sub doc. 1), vive con il padre e la madre pertanto in tale Controparte_2 CP_3 abitazione è stato correttamente notificato il ricorso introduttivo che, come da cartolina di ritorno, è stato ritirato dalla attuale suocera la quale ha ritirato l'atto dichiarandosi e firmando CP_3 ovviamente quale persona di famiglia convivente (doc. 6).
3.2. Evidenzia che la Sig.ra infatti, ben sapeva dove aveva dichiarato alle Parte_1
Autorità di risiedere ed alloggiare, sebbene non in possesso di residenza. Ella aveva domicilio nell'abitazione del marito e ciò sino alla data della nuova dichiarazione di ospitalità, ovvero il 9 aprile
4 2024. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.10.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.1. Preliminarmente deve essere dichiarata la tempestività del gravame in quanto proposto in data
11.2.2025, vale a dire entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione (14.1.2025) della notificazione della sentenza di primo grado ex art. 325 c.p.c..
1.2. In via ulteriormente preliminare deve essere dichiarata la nullità della notifica del ricorso per separazione di primo grado in quanto spedita a mezzo raccomandata A/R il 13.3.2024, ricevuta il
20.3.2024 in Chioggia-Ve, Via D. Razza, n. 2, a mani della sig.ra , suocera, CP_3 dichiaratasi convivente, luogo in cui pacificamente la sig.ra non ha mai né risieduto né Parte_1 dimorato effettivamente, per ammissione stessa del ricorrente.
1.3. Invero ai sensi dell'art. 139 c.p.c. se non avviene a mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel Comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Il secondo comma prevede che se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio giudiziario o all'azienda, purché non minore di anni quattordici e non palesemente incapace.
1.4. Nel caso di specie, si ripete, il ricorso per separazione è stato notificato il 20.3.2024 in Chioggia, via D. Razza, n. 2, a mani della sig.ra , suocera, dichiaratasi convivente. CP_3
1.5. Dal certificato di residenza prodotto in primo grado, aggiornato a settembre 2023, la sig.ra non risultava residente a[...] prodotto dal Parte_1 ricorrente in primo grado risulta che in data 8.9.2023, quindi prima della notifica del ricorso per separazione, il procuratore di parte appellata aveva spedito missiva a mezzo raccomandata A/R, in
Chioggia, via Onice, n. 80, presso Aracelis Matos-Casa Nives Tourist Apartments, missiva destinata alla preannunciandole l'intenzione del coniuge di chiedere la separazione, raccomandata Parte_1 di cui non è stata fornita la prova in primo grado della consegna e/o mancata consegna, ma solo in grado di appello;
inoltre la sentenza di primo grado risulta correttamente notificata a mezzo raccomandata A/R in data 10.1.2025 sempre presso Casa Nives Tourist Apartment, via Onice, ma al diverso e corretto numero civico n. 88 e ricevuta a mani della odierna appellante in data 14.1.2025
(doc. 5 parte appellante).
5 1.6. Tali dati costituiscono indizi gravi precisi e concordanti che consentono di poter superare il valore meramente presuntivo della dichiarata convivenza del familiare ricevente la notificazione (cfr. Cass.
n. 24852/2006), in quanto parte ricorrente in primo grado aveva pacificamente ammesso (pag. 1 ricorso per separazione) che i coniugi non avevano mai convissuto e che la resistente era andata a vivere sempre a Chioggia, presso una cugina: conseguentemente il era pienamente a Parte_2 conoscenza del fatto che il luogo di effettivo domicilio dell'appellante non era quello di residenza del stesso (via Razza, n. 2/A), ma quello di Chioggia (VE), via Onice, n. 88, essendo sul punto Parte_2 dirimente la missiva dell'8.9.2023, inviata dal procuratore di parte appellata presso Casa Nives di via
Onice, ad un numero civico scorretto (80 anziché 88), frutto di evidente errore materiale, essendo il corretto indirizzo della struttura ricettiva facilmente rinvenibile anche via internet.
1.7. Tutte le altre documentazioni, peraltro tardivamente prodotte dal solo in grado Parte_2
d'appello, quali la dichiarazione ex art. 7 D. Lgs. n. 286/1998, depositata in data 12.7.2023 presso il
Commissariato di Chioggia (doc. n. 2), in cui dichiara di ospitare presso il proprio Parte_2 domicilio in via Razza n. 2 la sig.ra dall'11.7.2023, la successiva depositata il 9.4.2024 Parte_1
(doc. n. 3) in cui il sig. dichiara di ospitare la dal 6.7.2023 in via Onice, Parte_3 Parte_1
n. 88, infine la ricevuta di mancata consegna per della missiva dell'8.9.2023 (doc. n. 5), hanno valore meramente presuntivo e risultano ampiamente superate dal tenore confessorio dell'atto introduttivo di primo grado e dalla documentazione ivi versata.
1.8. Pertanto, può affermarsi che la notificazione effettuata in data 20.3.2024, a mani di un familiare pacificamente non convivente con l'appellante, non ha raggiunto lo scopo cui era destinata, non avendo consentito alla sig.ra di avere conoscenza legale del procedimento di separazione Parte_1
e di partecipare al predetto, ciò in palese in violazione dei diritti del contraddittorio e di difesa.
1.9. Nemmeno può ritenersi sanata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado dalla avvenuta proposizione dell'appello contro la sentenza conclusiva del giudizio stesso da parte della destinataria di tale atto in quel giudizio rimasta contumace: invero, come chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 28695/2023): "Lo scopo della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio è raggiunto quando la parte, nonostante la nullità della notifica, si sia tempestivamente costituita, così mostrando di avere avuto conoscenza legale del processo e di essere in grado di apprestare la propria difesa senza incorrere in decadenze
o preclusioni. Ne consegue che la proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado, da parte del convenuto già contumace, non sana il vizio relativo al difetto di regolare costituzione del giudizio di primo grado, non potendosi ritenere avverata la conoscenza legale del processo secondo le modalità previste dal codice per l'esercizio del diritto di difesa e, pertanto, il giudice d'appello è
6 tenuto a rilevare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, disponendone la rinnovazione".
1.10. La nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza oggetto dell'appello comporta che tale sentenza deve essere riformata con l'annullamento e la causa deve essere rimessa al Tribunale di Venezia per la rinnovazione del giudizio ai sensi dell'art. 354 c.p.c., rimanendo ogni altra questione assorbita.
2.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata, con condanna in favore dell'Erario, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Visti gli artt. 161 e 354 c.p.c., accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nonché la nullità della sentenza del Tribunale di Venezia n. 3254/2024 pubblicata il 19/09/2024, notificata il 14.1.2025, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Venezia per la rinnovazione del giudizio dinanzi ad esso;
2. fissa il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione di questa sentenza per la riassunzione del processo dinanzi al Tribunale di Venezia;
3. condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite del presente grado Parte_2 di giudizio in favore dell'appellante spese liquidate in 5.200,00, Parte_1 oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con condanna in favore dell'Erario;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 13.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Silvia Franzoso dott. Luca Boccuni
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luca Boccuni Presidente
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
dott. Valentina Verduci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 232 2025 r.g. promossa da:
( ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'Avv. Nordio Alfredo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Chioggia (VE), Via Sottomarina, n. 1934/C
APPELLANTE
contro
( ), rappresentato e difeso, come da mandato in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'Avv. Romanin Jacopo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Padova, Via C. Davila, n. 14
APPELLATO
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
NE
1 Oggetto: Separazione giudiziale – appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, n. 3254/2024 del 19/09/2024, notificata il 14.1.2025
Conclusioni di parte attrice: “In via principale e nel merito 1) Accertato il difetto della notifica del ricorso per separazione e contestuale decreto di fissazione udienza Tribunale di Venezia, II Sezione
Civile - Giudice dott.ssa Silvia Barison, R.G. 17266/2023, dichiarare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo e pronunciare sentenza di rimessione della causa al primo Giudice. 2) Accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa o per altri diversi motivi eventualmente meglio ritenuti in riforma della sentenza n. 3254/2024, emessa dal Tribunale di Venezia, II Sezione
Civile, in persona del Giudice dott.ssa Silvia Barison, nell'ambito del giudizio R.G. 17266/2023, pubblicata il 19/09/2024 e notificata il 14/01/2025. In ogni caso: 3) Con vittoria di spese di lite e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA a favore dell'avv. Alfredo
Nordio procuratore della sig.ra da liquidarsi ai sensi della legge sul Parte_1 patrocinio a spese dello Stato;
4) Qualora ritenuto da questo Giudicante, per le gravi carenze nei presupposti processuali come rappresentato in atti, adottarsi ogni provvedimento idoneo a sanzionare o ad ammonire il contegno processuale e sostanziale del sig. anche ai sensi degli Parte_2 artt. 88, 92 e 96 c.p.c.. In via istruttoria 5) Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado del
Tribunale di Venezia, II Sezione Civile - Giudice dott.ssa Silvia Barison - R.G. 17266/2023; 6) Si chiede l'acquisizione del fascicolo del Tribunale di Venezia, II Sezione Civile – Giudice dott.ssa
Benvenuti FE - R.G. 11025/2024”.
Conclusioni di parte convenuta: “Nel merito: rigettare l'impugnazione proposta dalla sig.ra per tutti i motivi prospettati nella comparsa di costituzione e risposta, e per Parte_1
l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 3254/2024 pubblicata il 19/09/2024. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e competenze di causa”.
Conclusioni del Procuratore Generale: “Visto, nulla si oppone”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. radicava presso il Tribunale di Venezia ricorso per separazione giudiziale Parte_2 depositato in data 23.11.2023 n. 17266 2023 r.g., allegando di aver contratto matrimonio con rito civile in data 17.2.2022 in Baracoa - CUBA con la sig.ra nata a [...] Parte_1
Cuba il 20.07.1988 (cod. fic. ) residente in Malena Mayabeque Cuba e con C.F._1 domicilio in Chioggia (VE) alla Via Domenico Razza n. 2/A.
2 1.2.Esponeva che i coniugi dalla data del 6.07.2023, ovvero da quando la sig.ra era giunta Parte_1 in Italia da Cuba, non avevano più convissuto assieme, nonostante si fosse provveduto a comunicare il domicilio comune;
precisava che i rapporti tra le parti erano del tutto inesistenti in quanto la sig.ra non comunicava più in alcun modo con il marito, rendendosi del tutto irreperibile, andando Parte_1
a vivere da una cugina sempre nel Comune di Chioggia subito dopo aver fissato appuntamento in questura per il rilascio del permesso di soggiorno.
1.3. Il ricorrente chiedeva la declaratoria sullo status per il venir meno dell'affectio maritalis, deducendo di svolgere l'attività di pescatore part time presso la Società Growing s.a.s. di Gianni
MA e C., con un reddito annuale complessivo pari ad € 8.341,00 (doc. 3) e come la sig.ra svolgesse, invece, alcuni lavori “irregolari” senza alcun tipo di contratto, ma sufficienti al Parte_1 proprio mantenimento.
1.4. Il Tribunale dichiarava la contumacia della parte resistente e pronunciava la sentenza oggi impugnata con la quale oltre alla declaratoria sullo status, nulla prevedeva in ordine al contributo per il mantenimento del coniuge, anche in ragione della mancata costituzione in giudizio.
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. La sig.ra ha proposto appello avverso la decisione sopra indicata, eccependo quale Parte_1 primo e preliminare motivo di impugnazione, la nullità della notifica del ricorso per separazione, in quanto effettuata presso un indirizzo (Chioggia, Via Razza, n. 2), dove il ricorrente sapeva Parte_2 perfettamente che il coniuge ivi non risiedeva, avendo nel ricorso dichiarato che i coniugi non hanno mai convissuto assieme, facendo ritirare l'atto alla madre del stesso, falsamente dichiarata Parte_2
“persona di famiglia. convivente”.
2.1.2. Chiede pertanto la declaratoria di nullità della notificazione del ricorso per separazione e della sentenza di primo grado, per lesione del diritto di difesa e del contraddittorio con rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.
2.1.3. Espone di non essere mai stata formalmente notiziata dell'esistenza e celebrazione del giudizio di primo grado e di aver autonomamente depositato ricorso per separazione in data 7.6.2024 innanzi al Tribunale di Venezia, n. R.G. 11025/2024 ritualmente notificato il 1.8.2024 al sig. e la Parte_2 prima udienza fissata al 23/01/2025. Documenta che il 20.12.2024 il proprio procuratore riceveva dal legale di controparte e-mail nella quale si dava atto che era già stata emessa una sentenza di separazione giudiziale nel procedimento n. 17266/2023 r.g. sempre avanti il Tribunale di Venezia.
[All.E-1) Mail avv. Romanin 20.12.2024].
3 Il giudizio n. 11025/2024 r.g. è stato definito con declaratoria di inammissibilità a spese compensate giusta sentenza del Tribunale di Venezia n. 1190/225 del 7.3.2025 (doc. M).
2.2. Quale secondo motivo di doglianza, deduce l'errata ricostruzione fattuale della vicenda.
2.2.1. Espone che la volontà dei coniugi era sin da subito quella di vivere insieme in Italia, tuttavia, la burocrazia da una parte e i continui rinvii da parte del sig. , avevano posticipato quanto Parte_2 sopra.
2.2.2. Precisa che solo al termine degli adempimenti burocratici la sig.ra Parte_1 era giunta in Italia assieme alla di lei figlia e che il marito le aveva chiesto di spostarsi provvisoriamente dalla cugina per dargli tempo di rinvenire un appartamento in affitto dove trasferirsi tutti insieme;
allega che la situazione era proseguita senza difficoltà per qualche settimana, ma che, già nel mese di agosto 2023 degenerava per litigi dovuti dal comportamento del sig. Parte_2
geloso oltre misura nei confronti della moglie che, stolkerizzata dal marito, aveva chiesto
[...]
l'intervento della Polizia per cercare adeguata tutela. Inoltre, a rendere la situazione ancora più complicata, vi sarebbe il rapporto di soggezione economica che ha dovuto subire l'odierna attrice priva di un'occupazione lavorativa (circostanza mai conosciuta dal Giudice di prime cure).
2.3. Alla luce della condotta processuale di controparte e per le gravi e non veritiere rappresentazioni della realtà riportate nell'atto introduttivo, richiede, previo accertamento, l'adozione di ogni provvedimento idoneo a sanzionare o ad ammonire il contegno processuale e sostanziale del sig.
anche ai sensi degli artt. 88, 92 e 96 c.p.c.5. Parte_2
3. Si è costituito , il quale ha instato per il rigetto del gravame. Parte_2
3.1.Evidenzia e documenta che, agli effetti di legge, in attesa dell'iscrizione anagrafica della propria residenza in Italia, la ricorrente dal 12 luglio 2023 (e sino al 09.04.2024), come da dichiarazione di ospitalità depositata presso il Commissariato di P.S. di Chioggia, aveva eletto il proprio domicilio presso il marito, il quale, come risulta dal certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza
(prodotto sub doc. 1), vive con il padre e la madre pertanto in tale Controparte_2 CP_3 abitazione è stato correttamente notificato il ricorso introduttivo che, come da cartolina di ritorno, è stato ritirato dalla attuale suocera la quale ha ritirato l'atto dichiarandosi e firmando CP_3 ovviamente quale persona di famiglia convivente (doc. 6).
3.2. Evidenzia che la Sig.ra infatti, ben sapeva dove aveva dichiarato alle Parte_1
Autorità di risiedere ed alloggiare, sebbene non in possesso di residenza. Ella aveva domicilio nell'abitazione del marito e ciò sino alla data della nuova dichiarazione di ospitalità, ovvero il 9 aprile
4 2024. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.10.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.1. Preliminarmente deve essere dichiarata la tempestività del gravame in quanto proposto in data
11.2.2025, vale a dire entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione (14.1.2025) della notificazione della sentenza di primo grado ex art. 325 c.p.c..
1.2. In via ulteriormente preliminare deve essere dichiarata la nullità della notifica del ricorso per separazione di primo grado in quanto spedita a mezzo raccomandata A/R il 13.3.2024, ricevuta il
20.3.2024 in Chioggia-Ve, Via D. Razza, n. 2, a mani della sig.ra , suocera, CP_3 dichiaratasi convivente, luogo in cui pacificamente la sig.ra non ha mai né risieduto né Parte_1 dimorato effettivamente, per ammissione stessa del ricorrente.
1.3. Invero ai sensi dell'art. 139 c.p.c. se non avviene a mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel Comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Il secondo comma prevede che se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio giudiziario o all'azienda, purché non minore di anni quattordici e non palesemente incapace.
1.4. Nel caso di specie, si ripete, il ricorso per separazione è stato notificato il 20.3.2024 in Chioggia, via D. Razza, n. 2, a mani della sig.ra , suocera, dichiaratasi convivente. CP_3
1.5. Dal certificato di residenza prodotto in primo grado, aggiornato a settembre 2023, la sig.ra non risultava residente a[...] prodotto dal Parte_1 ricorrente in primo grado risulta che in data 8.9.2023, quindi prima della notifica del ricorso per separazione, il procuratore di parte appellata aveva spedito missiva a mezzo raccomandata A/R, in
Chioggia, via Onice, n. 80, presso Aracelis Matos-Casa Nives Tourist Apartments, missiva destinata alla preannunciandole l'intenzione del coniuge di chiedere la separazione, raccomandata Parte_1 di cui non è stata fornita la prova in primo grado della consegna e/o mancata consegna, ma solo in grado di appello;
inoltre la sentenza di primo grado risulta correttamente notificata a mezzo raccomandata A/R in data 10.1.2025 sempre presso Casa Nives Tourist Apartment, via Onice, ma al diverso e corretto numero civico n. 88 e ricevuta a mani della odierna appellante in data 14.1.2025
(doc. 5 parte appellante).
5 1.6. Tali dati costituiscono indizi gravi precisi e concordanti che consentono di poter superare il valore meramente presuntivo della dichiarata convivenza del familiare ricevente la notificazione (cfr. Cass.
n. 24852/2006), in quanto parte ricorrente in primo grado aveva pacificamente ammesso (pag. 1 ricorso per separazione) che i coniugi non avevano mai convissuto e che la resistente era andata a vivere sempre a Chioggia, presso una cugina: conseguentemente il era pienamente a Parte_2 conoscenza del fatto che il luogo di effettivo domicilio dell'appellante non era quello di residenza del stesso (via Razza, n. 2/A), ma quello di Chioggia (VE), via Onice, n. 88, essendo sul punto Parte_2 dirimente la missiva dell'8.9.2023, inviata dal procuratore di parte appellata presso Casa Nives di via
Onice, ad un numero civico scorretto (80 anziché 88), frutto di evidente errore materiale, essendo il corretto indirizzo della struttura ricettiva facilmente rinvenibile anche via internet.
1.7. Tutte le altre documentazioni, peraltro tardivamente prodotte dal solo in grado Parte_2
d'appello, quali la dichiarazione ex art. 7 D. Lgs. n. 286/1998, depositata in data 12.7.2023 presso il
Commissariato di Chioggia (doc. n. 2), in cui dichiara di ospitare presso il proprio Parte_2 domicilio in via Razza n. 2 la sig.ra dall'11.7.2023, la successiva depositata il 9.4.2024 Parte_1
(doc. n. 3) in cui il sig. dichiara di ospitare la dal 6.7.2023 in via Onice, Parte_3 Parte_1
n. 88, infine la ricevuta di mancata consegna per della missiva dell'8.9.2023 (doc. n. 5), hanno valore meramente presuntivo e risultano ampiamente superate dal tenore confessorio dell'atto introduttivo di primo grado e dalla documentazione ivi versata.
1.8. Pertanto, può affermarsi che la notificazione effettuata in data 20.3.2024, a mani di un familiare pacificamente non convivente con l'appellante, non ha raggiunto lo scopo cui era destinata, non avendo consentito alla sig.ra di avere conoscenza legale del procedimento di separazione Parte_1
e di partecipare al predetto, ciò in palese in violazione dei diritti del contraddittorio e di difesa.
1.9. Nemmeno può ritenersi sanata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado dalla avvenuta proposizione dell'appello contro la sentenza conclusiva del giudizio stesso da parte della destinataria di tale atto in quel giudizio rimasta contumace: invero, come chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 28695/2023): "Lo scopo della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio è raggiunto quando la parte, nonostante la nullità della notifica, si sia tempestivamente costituita, così mostrando di avere avuto conoscenza legale del processo e di essere in grado di apprestare la propria difesa senza incorrere in decadenze
o preclusioni. Ne consegue che la proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado, da parte del convenuto già contumace, non sana il vizio relativo al difetto di regolare costituzione del giudizio di primo grado, non potendosi ritenere avverata la conoscenza legale del processo secondo le modalità previste dal codice per l'esercizio del diritto di difesa e, pertanto, il giudice d'appello è
6 tenuto a rilevare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, disponendone la rinnovazione".
1.10. La nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza oggetto dell'appello comporta che tale sentenza deve essere riformata con l'annullamento e la causa deve essere rimessa al Tribunale di Venezia per la rinnovazione del giudizio ai sensi dell'art. 354 c.p.c., rimanendo ogni altra questione assorbita.
2.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata, con condanna in favore dell'Erario, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Visti gli artt. 161 e 354 c.p.c., accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nonché la nullità della sentenza del Tribunale di Venezia n. 3254/2024 pubblicata il 19/09/2024, notificata il 14.1.2025, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Venezia per la rinnovazione del giudizio dinanzi ad esso;
2. fissa il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione di questa sentenza per la riassunzione del processo dinanzi al Tribunale di Venezia;
3. condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite del presente grado Parte_2 di giudizio in favore dell'appellante spese liquidate in 5.200,00, Parte_1 oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con condanna in favore dell'Erario;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 13.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Silvia Franzoso dott. Luca Boccuni
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