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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 22/04/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.LAV 40/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE LAVORO
La Corte d'Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 07.08.2024 al n. 40/2024 R.G.
LAVORO promossa con ricorso d.d. 22.07.2024
DA
(C.F. -P.Iva ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lara Marcabruni (C.F. C.F._1
– indirizzo PEC: , del Foro di Rovereto, e dall'avv. Luca Email_1
Montemezzo (C.F. , del Foro di Verona;
ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio dell'avv. Marcabruni sito in Riva del Garda (TN), viale dei Tigli n. 14, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Curti (C.F.: – indirizzo C.F._3
PEC: rdineavvocatitorino.it– FAX n. 011.5695867) ed elettivamente Email_2 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Torino, via Cardinal Maurizio 8f, giusta mandato telematico in atti.
APPELLATA
OGGETTO: Altre ipotesi
1 Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
In parziale riforma della sentenza impugnata: a) condannarsi Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] P.IVA_2 sede legale in Torino, Via Corte d'Appello n. 11, al rimborso delle spese del giudizio di primo grado ove vi è stata la chiamata in causa in favore di nella misura già indicata Parte_1 nella nota spese dimessa nel corso del giudizio stesso o nella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà di giustizia;
b) con liquidazione in favore di dei compensi Parte_1
d'avvocato come previsti dal DM n. 55/2014, oltre accessori di legge (15% rimborso spese generali, 4% CPA e 22% IVA) anche per il presente grado di giudizio.
DI PARTE APPELLATA:
Piaccia alla Corte d'Appello ecc.ma, disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni, dichiarare inammissibile – e, comunque, rigettare - l'impugnazione proposta dalla assolvendo la con il pieno favore Parte_1 Parte_2 delle spese di causa.
A) FATTO
Con ricorso depositato in data 5/10/2023 l' Parte_3
- premesso di aver anticipato a le prestazioni
[...] Persona_1 indennitarie spettantigli in conseguenza di un infortunio sul lavoro verificatosi il 31/5/2017
e che nei confronti di UB GI, legale rappresentante della datrice di lavoro Pt_1
[...
era intervenuta sentenza penale di condanna ormai irrevocabile - agiva in via di regresso ai sensi degli artt. 10 e 11 T.U. 1124/65 nei confronti della citata società per sentirne accertare la responsabilità civile in ordine a tale infortunio e, conseguentemente, vederla condannare in via di regresso ex art. 10 comma 3 del citato D.P.R. al pagamento dell'importo complessivamente versato al lavoratore, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali.
Nel costituirsi in giudizio, la società convenuta chiedeva in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicuratrice per essere dalla Parte_2 stessa manlevata;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda avversaria avuto riguardo all'esclusiva responsabilità del lavoratore nella causazione dell'infortunio; in subordine chiedeva una riduzione del quantum da riconoscersi all' atteso il concorso di colpa CP_2 ascrivibile al lavoratore infortunato.
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicuratrice, quest'ultima si costituiva in giudizio associandosi alle difese della convenuta circa l'infondatezza della domanda di regresso e dichiarandosi, comunque, disposta a manlevarla “entro i soli limiti del giusto ed
2 equo”.
Il tribunale riteneva fondata in punto an l'azione di regresso e procedeva alla relativa quantificazione, soggiungendo – per quanto qui interessa – che In accoglimento della domanda proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, quest'ultima va dichiarata tenuta a manlevare la prima in relazione alla condanna di cui sopra.
Tuttavia emetteva il seguente dispositivo, nel quale nulla è detto in punto spese nei rapporti tra e la propria compagnia assicuratrice e questo soltanto è l'oggetto del presente Pt_1 appello:
1. condanna la convenuta al pagamento in favore dell' dell'importo di € CP_2
20.995,69, oltre interessi legali dal 2/10/2023 al saldo effettivo;
2. condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio che vengono liquidate in €
2.500,00, oltre IVA, CNPA e 15% rimborso spese generali;
3. dichiara la terza chiamata tenuta a manlevare la Parte_2 convenuta in relazione alla condanna di cui sopra e per l'effetto la condanna a Parte_1 rimborsarle quanto essa dovrà corrispondere al ricorrente in forza dei precedenti punti 1.
e 2.
Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa – previo scambio di memorie autorizzate - come da dispositivo del quale era data pubblica lettura e disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.
MOTIVI
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, farà applicazione del disposto di cui agli artt. 132 cpc e .118 disp. Att. Cpc nonchè del principio secondo cui “Al fine di assolvere
l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: cass.3126/21.
Seguendo l'ordine espositivo dell'atto d'appello osserva la Corte quanto segue.
Primo motivo ( sub 1.3 dell'appello).Erronea applicazione dell'art. 91 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 1917 c.c.
Richiamati i principi della causazione e della soccombenza rileva l'appellante che:
A)quanto al principio della causazione questo postula una condotta, sia sostanziale che processuale, imputabile al soggetto convenuto, condotta già provata documentalmente
3 invero, come abbiamo già anticipato, il rifiuto sempre manifestato dalla Parte_4
a manlevare dalla pretesa , ha imposto alla stessa, al fine di non
[...] Parte_1 CP_2 dover sostenere direttamente esborsi rilevanti, a doversi difendere in giudizio, attendendo
l'azione di per chiamare in causa la propria compagnia e svolgere le proprie istanze CP_2 difensive nei confronti della stessa (si richiamano tutte le diffide inviate e depositate in atti).
B)quanto alla soccombenza, si afferma che questa postula la soccombenza del soggetto rispetto alla pretesa avanzata dal soggetto che l'ha evocato in giudizio, ed è provato dal contenuto della sentenza, che ha integralmente accolto le domande svolte da Parte_1 nei confronti della Compagnia assicuratrice.
E prosegue lamentandosi del fatto che non si è resa disponibile, nonostante la Parte_2 previsione di cui all'art.
4.2 della Polizza secondo cui “sono a carico di le spese Parte_2 per resistere all'azione promossa contro l'assicurato” inviando comunicazione 28.05.2024 in cui figurava la seguente motivazione :
“In merito alla Sua richiesta di rimborso delle spese legali, comunico che non daremo seguito a tale richiesta in virtu' della violazione del patto di lite. non riconosce Parte_2 le spese sostenute dall per legali o tecnici che non siano da essa designati e non Parte_5 risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale”.
Contesta quindi che si verta in fattispecie di “patto di lite”.
Il motivo è fondato.
La questione del patto di lite non è stata dedotta da nel presente appello. Parte_2
La società si è difesa limitandosi a riportare il testo di un'ordinanza della SC n. 4276/2024 la quale, peraltro in diversa ipotesi di chiamata in causa del proprio assicuratore da parte del responsabile di un sinistro, e non a semplice titolo di manleva in virtù di rapporto assicurativo ( qui non contestato nella sua efficacia), ha effettuato una distinzione tra le possibili ragioni di credito che possono esser vantate nei confronti di un assicuratore – chiamato in causa a tito9lo di manleva - all'esito di un giudizio, vale a dire:
-spese di lite sostenute per la chiamata in causa ( ed è questa l'ipotesi che qui interessa);
-spese di soccombenza cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso
( delle quali si è già tenuto conto nel dispositivo);
-spese di resistenza (quelle sostgenute per contrastare l'iniziativa del terzo).
Il fatto che dette domande debbano essere formulate in modo chiaro ed univoco non rappresenta un impedimento nel caso specifico, come invece parrebbe sostenere Pt_2
[...]
Infatti con l'atto di chiamata, si è espressa, con formula d'uso e quindi chiarissima Pt_1 nella sua finalità, chiedendo, con richiamo esplicito alla propria memoria di costituzione con
4 la quale aveva formulato l'istanza di chiamata in causa, la liquidazione delle spese a titolo di compensi di avvocato;
e poi ribadendo, in questo caso con specifico riferimento alla Pt_2
la richiesta di rimborso spese di lite nella memoria difensiva finale ( pg. 11).
[...]
Ora, siccome la memoria di costituzione in giudizio conteneva in sé anche l'istanza di chiamata in causa, è evidente che la domanda relativa alle spese ivi formulata senza specifico riferimento ad un soggetto ( ad es.solo o solo Reale non può che essere intesa CP_2 Pt_2 come destinata a ciascuna delle parti rispetto alle quali dovesse risultare vittoriosa. Pt_1
La soccombenza è palese in quanto vi è stata la condanna alla manleva, non impugnata.
Il fatto che costituendosi in primo grado, abbia chiesto in subordine una Parte_2 condanna “nei limiti del giusto ed equo” non incide sulla sua effettiva soccombenza, visto che in principalità si era difesa nel merito contestando la domanda di regresso.
D'altro canto è documentato ( doc. 6/a, 6/b, 6/c, 6/d; doc., 7) che abbia piu' volte Pt_1 sollecitato ante causam la propria assicurazione a procedere al pagamento verso , CP_2 solleciti rimasti senza risposta o comunque inadempiuti.
Né si sarebbe potuto pretendere che dovesse provvedere direttamente al pagamento Pt_1 della rivalsa agendo solo in seguito verso la propria assicurazione, risultando in tal caso esposta ad un notevole inutile esborso e vanificando la funzione cautelativa sottesa al contratto di assicurazione.
Ragion per cui la società assicurata altro non poteva fare, al fine di ottenere un ordine coercitivo al pagamento, che attendere la decisione del tribunale nel giudizio che è stata così costretta a subire da parte di . CP_2
Secondo motivo ( sub 1.4. dell'atto di appello) La condotta processuale della
Compagnia di assicurazione e la richiesta di rimborso anche delle spese del presente giudizio.
Il motivo è assorbito dalla soccombenza della Compagnia - anche - nel presente grado di giudizio, cui si è opposta con una sterile e incoerente difesa, costringendo la propria assicurata, ancora una volta, a intraprendere le vie della giustizia per ottenere un rimborso spese del tutto ovvio e non quantificato nel primo grado solo per una mera e palese svista del giudicante.
La sentenza va dunque riformata limitatamente alla mancata liquidazione delle spese nei rapporti tra e Pt_1 Parte_2
Le spese vanno liquidate in riferimento al quantum condannatorio, nella misura media, dovendosi valutare l'impegno difensivo nel suo complesso che, a differenza del presente grado, ha riguardato anche il merito della pretesa.
5 SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa del grado si ritiene che esse debbano essere poste a carico dell'appellato , secondo le regole della soccombenza e si liquidano (in base al decreto Min.
10.3.14 e tabelle allegate, nei valori minimi data la semplicità del presente appello) come in dispositivo.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n.40/2024 RG LAV, così provvede:
1)in parziale riforma della sentenza del tribunale di Rovereto sez. lavoro n. 5/2024
(pubblicata in data 20.02.2024) condanna a rifondere a Parte_2 le spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 4.200,00 oltre spese Parte_1 generali al 15% ed accessori di legge;
2)condanna a rifondere a le spese del Parte_2 Parte_1 presente grado, liquidate in € 2.100,00 , oltre spese generali al 15% ed accessori di legge .
Trento 10.04.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE LAVORO
La Corte d'Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 07.08.2024 al n. 40/2024 R.G.
LAVORO promossa con ricorso d.d. 22.07.2024
DA
(C.F. -P.Iva ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lara Marcabruni (C.F. C.F._1
– indirizzo PEC: , del Foro di Rovereto, e dall'avv. Luca Email_1
Montemezzo (C.F. , del Foro di Verona;
ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio dell'avv. Marcabruni sito in Riva del Garda (TN), viale dei Tigli n. 14, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Curti (C.F.: – indirizzo C.F._3
PEC: rdineavvocatitorino.it– FAX n. 011.5695867) ed elettivamente Email_2 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Torino, via Cardinal Maurizio 8f, giusta mandato telematico in atti.
APPELLATA
OGGETTO: Altre ipotesi
1 Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
In parziale riforma della sentenza impugnata: a) condannarsi Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] P.IVA_2 sede legale in Torino, Via Corte d'Appello n. 11, al rimborso delle spese del giudizio di primo grado ove vi è stata la chiamata in causa in favore di nella misura già indicata Parte_1 nella nota spese dimessa nel corso del giudizio stesso o nella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà di giustizia;
b) con liquidazione in favore di dei compensi Parte_1
d'avvocato come previsti dal DM n. 55/2014, oltre accessori di legge (15% rimborso spese generali, 4% CPA e 22% IVA) anche per il presente grado di giudizio.
DI PARTE APPELLATA:
Piaccia alla Corte d'Appello ecc.ma, disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni, dichiarare inammissibile – e, comunque, rigettare - l'impugnazione proposta dalla assolvendo la con il pieno favore Parte_1 Parte_2 delle spese di causa.
A) FATTO
Con ricorso depositato in data 5/10/2023 l' Parte_3
- premesso di aver anticipato a le prestazioni
[...] Persona_1 indennitarie spettantigli in conseguenza di un infortunio sul lavoro verificatosi il 31/5/2017
e che nei confronti di UB GI, legale rappresentante della datrice di lavoro Pt_1
[...
era intervenuta sentenza penale di condanna ormai irrevocabile - agiva in via di regresso ai sensi degli artt. 10 e 11 T.U. 1124/65 nei confronti della citata società per sentirne accertare la responsabilità civile in ordine a tale infortunio e, conseguentemente, vederla condannare in via di regresso ex art. 10 comma 3 del citato D.P.R. al pagamento dell'importo complessivamente versato al lavoratore, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali.
Nel costituirsi in giudizio, la società convenuta chiedeva in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicuratrice per essere dalla Parte_2 stessa manlevata;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda avversaria avuto riguardo all'esclusiva responsabilità del lavoratore nella causazione dell'infortunio; in subordine chiedeva una riduzione del quantum da riconoscersi all' atteso il concorso di colpa CP_2 ascrivibile al lavoratore infortunato.
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicuratrice, quest'ultima si costituiva in giudizio associandosi alle difese della convenuta circa l'infondatezza della domanda di regresso e dichiarandosi, comunque, disposta a manlevarla “entro i soli limiti del giusto ed
2 equo”.
Il tribunale riteneva fondata in punto an l'azione di regresso e procedeva alla relativa quantificazione, soggiungendo – per quanto qui interessa – che In accoglimento della domanda proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, quest'ultima va dichiarata tenuta a manlevare la prima in relazione alla condanna di cui sopra.
Tuttavia emetteva il seguente dispositivo, nel quale nulla è detto in punto spese nei rapporti tra e la propria compagnia assicuratrice e questo soltanto è l'oggetto del presente Pt_1 appello:
1. condanna la convenuta al pagamento in favore dell' dell'importo di € CP_2
20.995,69, oltre interessi legali dal 2/10/2023 al saldo effettivo;
2. condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio che vengono liquidate in €
2.500,00, oltre IVA, CNPA e 15% rimborso spese generali;
3. dichiara la terza chiamata tenuta a manlevare la Parte_2 convenuta in relazione alla condanna di cui sopra e per l'effetto la condanna a Parte_1 rimborsarle quanto essa dovrà corrispondere al ricorrente in forza dei precedenti punti 1.
e 2.
Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa – previo scambio di memorie autorizzate - come da dispositivo del quale era data pubblica lettura e disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.
MOTIVI
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, farà applicazione del disposto di cui agli artt. 132 cpc e .118 disp. Att. Cpc nonchè del principio secondo cui “Al fine di assolvere
l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: cass.3126/21.
Seguendo l'ordine espositivo dell'atto d'appello osserva la Corte quanto segue.
Primo motivo ( sub 1.3 dell'appello).Erronea applicazione dell'art. 91 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 1917 c.c.
Richiamati i principi della causazione e della soccombenza rileva l'appellante che:
A)quanto al principio della causazione questo postula una condotta, sia sostanziale che processuale, imputabile al soggetto convenuto, condotta già provata documentalmente
3 invero, come abbiamo già anticipato, il rifiuto sempre manifestato dalla Parte_4
a manlevare dalla pretesa , ha imposto alla stessa, al fine di non
[...] Parte_1 CP_2 dover sostenere direttamente esborsi rilevanti, a doversi difendere in giudizio, attendendo
l'azione di per chiamare in causa la propria compagnia e svolgere le proprie istanze CP_2 difensive nei confronti della stessa (si richiamano tutte le diffide inviate e depositate in atti).
B)quanto alla soccombenza, si afferma che questa postula la soccombenza del soggetto rispetto alla pretesa avanzata dal soggetto che l'ha evocato in giudizio, ed è provato dal contenuto della sentenza, che ha integralmente accolto le domande svolte da Parte_1 nei confronti della Compagnia assicuratrice.
E prosegue lamentandosi del fatto che non si è resa disponibile, nonostante la Parte_2 previsione di cui all'art.
4.2 della Polizza secondo cui “sono a carico di le spese Parte_2 per resistere all'azione promossa contro l'assicurato” inviando comunicazione 28.05.2024 in cui figurava la seguente motivazione :
“In merito alla Sua richiesta di rimborso delle spese legali, comunico che non daremo seguito a tale richiesta in virtu' della violazione del patto di lite. non riconosce Parte_2 le spese sostenute dall per legali o tecnici che non siano da essa designati e non Parte_5 risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale”.
Contesta quindi che si verta in fattispecie di “patto di lite”.
Il motivo è fondato.
La questione del patto di lite non è stata dedotta da nel presente appello. Parte_2
La società si è difesa limitandosi a riportare il testo di un'ordinanza della SC n. 4276/2024 la quale, peraltro in diversa ipotesi di chiamata in causa del proprio assicuratore da parte del responsabile di un sinistro, e non a semplice titolo di manleva in virtù di rapporto assicurativo ( qui non contestato nella sua efficacia), ha effettuato una distinzione tra le possibili ragioni di credito che possono esser vantate nei confronti di un assicuratore – chiamato in causa a tito9lo di manleva - all'esito di un giudizio, vale a dire:
-spese di lite sostenute per la chiamata in causa ( ed è questa l'ipotesi che qui interessa);
-spese di soccombenza cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso
( delle quali si è già tenuto conto nel dispositivo);
-spese di resistenza (quelle sostgenute per contrastare l'iniziativa del terzo).
Il fatto che dette domande debbano essere formulate in modo chiaro ed univoco non rappresenta un impedimento nel caso specifico, come invece parrebbe sostenere Pt_2
[...]
Infatti con l'atto di chiamata, si è espressa, con formula d'uso e quindi chiarissima Pt_1 nella sua finalità, chiedendo, con richiamo esplicito alla propria memoria di costituzione con
4 la quale aveva formulato l'istanza di chiamata in causa, la liquidazione delle spese a titolo di compensi di avvocato;
e poi ribadendo, in questo caso con specifico riferimento alla Pt_2
la richiesta di rimborso spese di lite nella memoria difensiva finale ( pg. 11).
[...]
Ora, siccome la memoria di costituzione in giudizio conteneva in sé anche l'istanza di chiamata in causa, è evidente che la domanda relativa alle spese ivi formulata senza specifico riferimento ad un soggetto ( ad es.solo o solo Reale non può che essere intesa CP_2 Pt_2 come destinata a ciascuna delle parti rispetto alle quali dovesse risultare vittoriosa. Pt_1
La soccombenza è palese in quanto vi è stata la condanna alla manleva, non impugnata.
Il fatto che costituendosi in primo grado, abbia chiesto in subordine una Parte_2 condanna “nei limiti del giusto ed equo” non incide sulla sua effettiva soccombenza, visto che in principalità si era difesa nel merito contestando la domanda di regresso.
D'altro canto è documentato ( doc. 6/a, 6/b, 6/c, 6/d; doc., 7) che abbia piu' volte Pt_1 sollecitato ante causam la propria assicurazione a procedere al pagamento verso , CP_2 solleciti rimasti senza risposta o comunque inadempiuti.
Né si sarebbe potuto pretendere che dovesse provvedere direttamente al pagamento Pt_1 della rivalsa agendo solo in seguito verso la propria assicurazione, risultando in tal caso esposta ad un notevole inutile esborso e vanificando la funzione cautelativa sottesa al contratto di assicurazione.
Ragion per cui la società assicurata altro non poteva fare, al fine di ottenere un ordine coercitivo al pagamento, che attendere la decisione del tribunale nel giudizio che è stata così costretta a subire da parte di . CP_2
Secondo motivo ( sub 1.4. dell'atto di appello) La condotta processuale della
Compagnia di assicurazione e la richiesta di rimborso anche delle spese del presente giudizio.
Il motivo è assorbito dalla soccombenza della Compagnia - anche - nel presente grado di giudizio, cui si è opposta con una sterile e incoerente difesa, costringendo la propria assicurata, ancora una volta, a intraprendere le vie della giustizia per ottenere un rimborso spese del tutto ovvio e non quantificato nel primo grado solo per una mera e palese svista del giudicante.
La sentenza va dunque riformata limitatamente alla mancata liquidazione delle spese nei rapporti tra e Pt_1 Parte_2
Le spese vanno liquidate in riferimento al quantum condannatorio, nella misura media, dovendosi valutare l'impegno difensivo nel suo complesso che, a differenza del presente grado, ha riguardato anche il merito della pretesa.
5 SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa del grado si ritiene che esse debbano essere poste a carico dell'appellato , secondo le regole della soccombenza e si liquidano (in base al decreto Min.
10.3.14 e tabelle allegate, nei valori minimi data la semplicità del presente appello) come in dispositivo.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n.40/2024 RG LAV, così provvede:
1)in parziale riforma della sentenza del tribunale di Rovereto sez. lavoro n. 5/2024
(pubblicata in data 20.02.2024) condanna a rifondere a Parte_2 le spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 4.200,00 oltre spese Parte_1 generali al 15% ed accessori di legge;
2)condanna a rifondere a le spese del Parte_2 Parte_1 presente grado, liquidate in € 2.100,00 , oltre spese generali al 15% ed accessori di legge .
Trento 10.04.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
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