Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4415 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 6145/2024 R.G.
premesso che, su richiesta di parte ricorrente, con decreto del 6.2.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 4.6.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nata il [...] a [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Ettore Leperino e Alfonso Leperino
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.3.2024, il ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze della , con profilo di Infermiere Parte_2
Professionale presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli”, fino al 31.8.2020, data in cui è stato posto in quiescenza;
- che il rapporto di lavoro aveva avuto inizio, in virtù della legge della Regione Campania
n. 10 del 28.4.1978, con effetto dal 1° agosto 1978 presso il Policlinico Universitario di
Napoli;
- che, in virtù dell'art. 2 di tale legge, la Regione Campania si era assunta il relativo onere finanziario fino all'approvazione di apposita convenzione con l' Parte_3
[...]
- che, poiché detta convenzione non era stata mai siglata, la Regione aveva continuato a sostenere l'onere finanziario fino al trasferimento delle funzioni sanitarie alle Pt_4
- che queste ultime, al fine di consentire che il personale continuasse ad operare presso i policlinici, ne sostenevano i relativi oneri economici;
- che a seguito della soppressione delle era transitato alle dipendenze della Pt_4 Pt_2
, anche in questo caso senza interruzione del rapporto di lavoro;
[...]
1
Sulla base di tali premesse, ha adito il giudice del lavoro al fine di sentir accertare il proprio Part diritto alla corresponsione in proprio favore del calcolato sull'intero periodo di lavoro dall'1.8.1978 al 31.8.2020 e, per l'effetto, condannare l' , o in subordine la CP_1 [...]
, a versare in proprio favore la quota di TFS risultante dalla differenza Controparte_2 tra quanto spettante per il periodo lavorativo dall'1.8.1978 al 31.8.2020 e quanto già corrisposto per lo stesso titolo (calcolato per il minor periodo lavorativo dal 12.6.1985 al
31.8.2020), da quantificare in separato giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In via subordinata, ha chiesto la condanna dell' , o in subordine della CP_1 CP_2
, al pagamento della suindicata quota di TFS a titolo risarcitorio;
[...] il tutto con vittoria dei compensi di lite, con attribuzione.
Si è costituito tempestivamente l' , quale successore ex lege dell' che CP_1 CP_3 preliminarmente ha eccepito l'improcedibilità, per non essere stata presentata domanda amministrativa, nonché la prescrizione quinquennale.
Nel merito, contestando la fondatezza della domanda, ha concluso per il rigetto della stessa.
In particolare ha dedotto che il servizio prestato nel periodo precedente al 12/6/85 non è stato considerato utile ai fini del calcolo del TFS in quanto controparte non era inquadrabile quale iscritto alla gestione ex Inadel.
Disposto il rinvio della causa al fine di consentire a parte ricorrente di provare di aver notificato il ricorso alla , all'udienza del 6.2.2025 la stessa ha Controparte_2 limitato la domanda nei confronti dell' . CP_1
Sulla richiesta della parte ricorrente medesima, poi, la causa è stata rinviata per discussione con termine per note.
*** Preliminarmente non può accogliersi l'eccezione di improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa visto che si verte in giudizio che non ha ad oggetto il mancato riconoscimento di una prestazione, ma il mero ricalcolo della stessa.
Venendo al merito, la domanda è fondata.
Incontroversa la legittimazione passiva dell' (nella qualità di successore ex lege CP_1 dell' a determinare la misura ed a corrispondere la prestazione rivendicata in via CP_3 principale (TFS), ai fini della risoluzione della controversia è necessario verificare la sussistenza del diritto della ricorrente ad ottenere l'inserimento, nella base di computo del trattamento di fine di servizio, del periodo di servizio compreso dal 1.8.1978 al 12.6.1985, che l' ha ritenuto di escludere in quanto afferente ad un servizio prestato “fuori ruolo” CP_4 per il quale non sussiste alcuna iscrizione all'INADEL (ente cui versare, nel periodo di cui è causa, la contribuzione ai fini del trattamento qui in discussione).
2 Le determinazioni che hanno indotto l' a liquidare il TFS sulla base del Controparte_5 servizio reso dal 12.06.1985 non possono essere condivise considerato che la natura retributiva del trattamento di fine servizio non può che indurre a ritenere sufficiente, ai fini della sussistenza del diritto, l'espletamento di una attività lavorativa subordinata in favore di una Pubblica Amministrazione, rispetto alla quale non è dirimente né la qualificazione formale del servizio come “di ruolo” o “fuori ruolo”, né la eventuale inadempienza nel versamento della relativa contribuzione”.
Viene, pertanto, in rilievo l'accertamento della natura del rapporto di lavoro intercorso.
Orbene, la ricorrente ha espletato, senza soluzione di continuità, la medesima attività lavorativa (infermiere) presso il Policlinico di alle dipendenze della Regione CP_2
Campania, prima, e della (quale subentrante alle ex USL), poi, per l'intero Parte_2 periodo di cui è causa.
Cont Tale circostanza emerge inconfutabilmente dal riconoscimento da parte della della anzianità di servizio maturata prima della immissione in ruolo del 12.06.1985 (id est dall'1.8.1978) in ragione delle indicazioni relative alla data di assunzione di cui alle buste paga dalla stessa redatte (doc. 4 di parte ricorrente).
Le argomentazioni che precedono danno conto della erroneità della deduzione difensiva dell' in ordine alla natura “convenzionale” del servizio reso in epoca antecedente al CP_1
12.06.1985, essendo, al contrario, emerso che la prestazione lavorativa di cui è causa è stata espletata con le medesime modalità e senza soluzione di continuità per l'intero periodo di cui è causa.
Deve, inoltre, rilevarsi che è irrilevante, ai fini della questione in esame, la eventuale inadempienza nella iscrizione del ricorrente all'INADEL, non potendo la stessa condizionare la insorgenza del diritto di cui è causa, siccome non normativamente condizionato alla formale iscrizione del personale presso il predetto ente.
Del resto, la Corte Costituzionale nel dichiarare l'illegittimità di norme che escludevano il trattamento di fine rapporto in favore di dipendenti pubblici non di ruolo, ha osservato come l'indennità di cessazione dal servizio “rientra, con la sua natura retributiva e la concorrente sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento economico spettante al dipendente non di ruolo”, onde l'interessato ne ha diritto in ogni caso (Corte Cost., 24.7.1986 n. 208; 26.4.1977 n. 65; 17.7.1974 n. 236).
Si osserva, peraltro, che la possibilità di un computo del servizio pre-ruolo nella determinazione del trattamento di quiescenza, è normativamente prevista dalle disposizioni dettate dagli artt. 11 e 12 del DPR 1092/1973, che, seppure espressamente riservato al personale statale, riconosce per i dipendenti la facoltà di optare (senza onere alcuno) per la ricongiunzione degli anni di lavoro fuori ruolo con quelli successivamente resi nei ruoli della p.a; il che induce a ritenere la sussistenza di un principio generale in ordine al computo dei servizi pre e post ruolo ai fini della determinazione in un unico trattamento di quiescenza, da applicare, in mancanza di una specifica normativa, anche alla fattispecie di cui è causa.
È, infine, infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale.
3 Ed invero, posto che il relativo termine è iniziato a decorrere solo dal 31.8.2020, data di cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente (prima di tale momento il TFS non era esigibile), si rileva che da tale data alla notifica del ricorso (avvenuta necessariamente prima dell'udienza di discussione del 16.1.2025) sono decorsi meno di cinque anni.
Per tali motivi, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente al ricalcolo del TFS con l'inclusione del servizio prestato da quest'ultima CP_ dall'1.8.1978 al 12.6.1985 e, dunque, l' deve essere condannato al pagamento delle conseguenti differenze economiche, da quantificare in uno agli interessi legali (come chiesto in ricorso) in separata sede.
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara il diritto della ricorrente al ricalcolo del TFS con l'inclusione del servizio prestato da quest'ultima dall'1.8.1978 al 12.6.1985 e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 pagamento in favore della stessa delle conseguenti differenze economiche, oltre interessi legali, da quantificarsi in separato giudizio;
b) condanna l' a pagare in favore del ricorrente i compensi di lite, che liquida in € CP_1
2.700,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Si comunichi.
In Napoli, il 4.6.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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