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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1349/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1349/2021 promossa da:
– in proprio e nell'interesse della figlia – Parte_1 CP_1
– CP_2
– (e per loro i rispettivi eredi) – CP_3 Per_1
– Parte_2 attori con avv. G.B. ISI e G.L. ISI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in via AL
COLLEGIO DEI NOBILI N. 4 43123 PARMA, giusta procura in atti,
ATTORI; contro
Controparte_4 rappresentato e difeso dall'Avv. ALINOVI MASSIMO , con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA CANTELLI 9 PARMA, giusta procura in atti,
CONVENUTO;
e contro
, CP_5
pagina 1 di 10 rappresentato e difeso dall'Avv. PEZZAROSSA RITA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/09/2024, le parti hanno concluso come da note autorizzate, depositate per via telematica.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in proprio e nell'interesse della figlia ed Parte_1 CP_1 CP_2 Parte_3 [...] hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni provocati dal CP_3 Parte_2 sinistro mortale che ha visto coinvolto il loro congiunto la sera del 29.10.2017, quando Per_2 questi – che si trovava impegnato in pattuglia nella Polizia Municipale di Medesano (insieme agli
Agenti e per un'ordinaria serie di controlli su strada – era rimasto travolto dall'auto CP_6 CP_7 guidata dal convenuto, che, procedendo a velocità elevata sulla Fornovo-Medesano (SP CP_5
357) e ignorando la segnalazione di fermo, si era dapprima scontrata con un'auto (già fermata dalla
Polizia Municipale e riavviatasi) in movimento e, quindi, era finita addosso al poliziotto municipale.
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno contestato, principalmente, il concorso di colpa del danneggiato e hanno poi orientato le difese per ridimensionare le pretese risarcitorie attoree.
Come sovente accade, i difensori delle parti hanno a lungo disquisito sulla dinamica del sinistro, partendo dai dati riportati sulle annotazioni di servizio della Polizia Giudiziaria e dei periti delle parti nella fase delle indagini preliminari, aperte per la verifica della sussistenza del reato di omicidio colposo.
La ricognizione di quei dati consente di valutare con la massima linearità i presupposti della responsabilità civile, partendo dal principio che la regola che tratteggia il concorso di colpa ha valore esclusivamente sussidiario (v. C. n. 9353/19) ed è destinata, al più, a redistribuire, in pari misura, tra le parti, le lacune del quadro probatorio che impediscano di ricostruire il grado della colpa, che l'art. 2054, co. 1 c.c. ha già delineato come aggravata. Essa non sovviene, invece, se la dinamica può essere ricostruita con sufficiente grado di certezza.
Come si evince dalla documentazione in atti (al di là di una sintassi estremamente involuta), utilizzata per sintetizzare i dati rilevati) e dalle dichiarazioni dei testi assunti già nel corso delle indagini preliminari e poi in questa sede (v. dichiarazioni testi – agenti in servizio con CP_6 CP_7 CP_1 alla guida di un'altra auto già precedentemente fermata dalla stessa pattuglia;
CP_8 CP_9
e conducente e trasportata sull'auto coinvolta dall'urto), la sera del 29.10.2017, il Controparte_10
Comandante ra impegnato, coi colleghi in una operazione di controllo Per_2 CP_7 CP_6 sul territorio. Il posto di blocco si colloca all'interno della Stazione di Servizio ENI di Felegara, che insiste sulla corsia che da Medesano va procede a Fornovo.
La pattuglia ferma due auto: la prima condotta da la seconda da CP_9 Parte_4
pagina 3 di 10 Le auto provengono dalla corsia opposta al senso di progressione della corsia su cui insiste l'area di servizio, in cui è alloggiata l'auto della Polizia Municipale.
Finito il controllo, i conducenti vengono invitati a lasciare il posto di blocco: le auto si immettono, quindi, sulla carreggiata, in direzione Medesano e descrivono una semicurva per rientrare sulla corsia che avevano prima lasciato per immettersi nella Stazione di Servizio.
In quel frangente, la situazione viene sorpresa dal sopraggiungere di un'auto, che procede ad alta velocità da Felegara in direzione Medesano: è la Opel Astra, condotta dal convenuto CP_5
E' questo il momento in cui si concentra il giudizio valutativo decisivo per l'addebito di responsabilità.
Esaurito il controllo (che non aveva condotto ad alcun accertamento di infrazione), presumibilmente avvisato dall'alta velocità dell'auto che arrivava e volutamente intenzionato a fermare quell'auto, CP_1 si produce in un movimento, con il quale fa transitare gli altri veicoli e si pone sulla corsia (opposta a quella in cui insiste l'area di servizio) per fermare l' (la vittima ha costeggiato le nostre due auto per farci Pt_5
immettere nella corsia dopo l'ho visto partire di scatto verso la strada – così la . CP_6
Il poliziotto congeda, dunque, rapidamente le auto fermate e, come sovente accade in questo tipo di interventi, si porta verso il centro della strada, con l'intenzione di fare ampi (e visibili) gesti per imporre la fermata al conducente dell' (sui gesti v. teste;
a guida della sua auto Pt_5 CP_7 CP_5
(Fiat Bravo), nel frattempo, inizia a occupare la corsia, molto lentamente.
A quel punto, il conducente dell'Astra – che risulterà positivo all'alcoltest (0,821) – non riesce a leggere la circostanza, che non aveva preavvertito.
Vistosi di fronte alla figura del vigile, tenta di evitarlo, impatta con la Fiat Bravo di – che CP_5 CP_9 intanto occupava la carreggiata in direzione Medesano – e infine travolge il Comandante, che viene scagliato a oltre 20 metri.
In questo contesto, le difese dei convenuti hanno evidenziato
- la scarsa illuminazione,
- l'incauta azione del Comandante, che avrebbe dovuto evitare l'attraversamento o comunque premurarsi che le condizioni fossero tali da garantirgli di muoversi in condizioni di sicurezza, giacché l'auto in movimento (quella di lo rendeva invisibile a distanza (v. conclusionale CP_9
Cattolica, p. 3). 1 Si ricordi che un valore del genere è, per scienza condivisa, associato normalmente ad azione depressiva sui centri motori, perdita dell'autocontrollo e disturbi dell'equilibrio. Nel caso di specie, il valore era appena sopra il tasso 0,8, ma questo può lasciare immaginare una certa incapacità di focalizzare immediatamente il pericolo, specie se rapportato con la velocità. pagina 4 di 10 Ora, quanto all'illuminazione, il dato non è decisivo: qui non si discute di un incidente autoindotto, favorito dalla scarsa illuminazione;
si discorre di un incidente, lesivo verso terzi, provocato, nella marcia, da un veicolo in movimento. In ambito civilistico, la scarsa illuminazione non attenua la colpa, perché, anzi, la regola prudenziale suggerisce di procedere, in quelle condizioni, con la massima prudenza.
Quanto al contegno del danneggiato, è senz'altro plausibile che il Comandante abbia voluto accelerare le operazioni di congedo delle auto già fermate, perché attirato dall'auto che precedeva ad alta velocità dall'opposto senso di marcia. Se egli si è avvicinato al centro della strada (di fronte alla sua pattuglia) è perché c'era lo spazio (teorico) per inserirsi e frapporsi alla marcia del conducente.
Le parti convenute sostengono che l'Agente non avrebbe dovuto fermare più di un'auto, tantomeno doveva fermare veicoli inducendoli ad andare su una corsia opposta a quella della loro marcia. Inoltre, favorendo l'uscita nella direzione che aveva interrotto, avrebbe proceduto superando la Fiat Bravo che aveva fermato poco prima e sarebbe comparso all'improvviso allo sprovveduto (e dunque incolpevole, almeno parzialmente) conducente CP_5
La tesi difensiva, tuttavia, spiega troppo, perché immagina l'Ufficiale come se non fosse, egli stesso, nel momento in cui è stato travolto, un 'pedone' e propone un modello di agente che, seppur fedele alle indicazioni normative per quella tipologia di interventi, risulterebbe a sua volta vincolato al rispetto di una norma precauzionale dal contenuto impossibile, perché – alla fine di tutto – vrebbe dovuto, CP_1 esclusivamente, limitarsi a prendere visione del veicolo di che procedeva ad alta velocità, CP_5 favorendone il passo, dopo aver trattenuto le altre auto in sosta.
Nessuna ricostruzione 'altra' giova in questa sede: a visto l'auto che sopravveniva;
ha congedato CP_1 rapidamente la;
l'ha superata (v. considerazioni – seppure male appuntate – dei Carabinieri Pt_6 accertatori: oltrepassava raggirando nella parte anteriore la Fiat Bravo tanto da roteare…, formule linguistiche davvero incomprensibili se prese sul serio); si è trovato davanti alla e si è posto, quindi, vista Pt_6
l'auto a forte velocità, sul ciglio della strada (v. planimetria p.i. Truffelli, doc. n. 9 parte attrice). A quel punto, ha urtato la , che ha proseguito sull'altra corsia e in leggera rotazione ha travolto CP_5 Pt_6
CP_1
Se così è, il problema dal punto di vista del giudizio sulla colpa non è dove si trovava il Comandante, che sicuramente voleva fermare e si è posto davanti a lui;
il problema vero sta in ciò, che CP_5 CP_5 non era nelle condizioni di poter evitare efficacemente l'urto, perché
(a) procedeva ad alta velocità,
pagina 5 di 10 (b) guidava con i riflessi alterati2, in una condizione che non avrebbe consentito manovre emergenziali.
Questo rende conto
- in primo luogo, del fatto che egli non sia riuscito a fermarsi, andando ad urtare contro l'auto che si immetteva nella sua stessa corsia,
- in secondo luogo, che l'impatto sia stato di una forza tale, senza segni di frenata, da non essere stato assorbito dall'urto contro un altro corpo e da aver determinato una traslazione del veicolo che ha travolto CP_1
Se così è – e diversamente dalle valutazioni ordinariamente praticate in sede penale – la responsabilità di discende dal fatto che egli ha provocato l'impatto con l'auto di ciò che avrebbe CP_5 CP_9 senz'altro evitato se non avesse violato regole precauzionali minime di condotta. Sarebbe bastato procedere adagio, per favorire il completamento dell'attraversamento. Ma come egli non era nelle condizioni di fermarsi, similmente non era nelle condizioni di impedire di travolgere non perché CP_1 questi gli sia comparso all'improvviso, ma perché, semplicemente, non aveva focalizzato bene nemmeno l'auto (diversamente, si sarebbe fermato).
Acclarata la responsabilità rispetto al primo evento di danno, il secondo evento di danno (il trascinamento addosso a gli va imputato non in quanto conseguenza immediata e diretta CP_1 dell'illecito, ma quale evento tipicamente riconducibile alle finalità di protezione che la norma violata intendeva favorire, sì che la costruzione del modello assicurativo è assolutamente in grado di assorbire anche gli eventi sfavorevoli che coinvolgono soggetti ulteriori e diversi da quelli immediatamente coinvolti nel primo sinistro provocato dalla violazione della norma cautelare3, previa costruzione di una posizione di garanzia (in senso lato, assimilabile e comunque coerente a quella prevista4 dall'art. 2055 c.c.).
In questo contesto, si deve quindi affermare, in breve e conclusivamente, che è CP_5 responsabile dell'evento di danno, perché non ha provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Il giudizio controfattuale spinge, infatti, a concludere che una, pur minimamente accorta, condotta di guida a bassa velocità e senza fattori di rischio esogeni, gli avrebbe consentito di osservare l'auto in uscita e rallentare: a quel punto, sarebbe stato anche in grado di premunirsi contro il pedone (il
Comandante) e assecondare il segnale di fermo. Tutto questo avrebbe evitato il primo impatto e, per l'effetto, anche il secondo evento di danno.
Venendo alle conseguenze dannose, occorre distinguere tra i vari soggetti coinvolti, distinguendo tra danno subito per lesione del rapporto parentale e danno patito in proprio.
Quanto al primo profilo, nel caso di morte di un congiunto, è possibile affermare che l'evento di danno determina l'estinzione di un rapporto giuridico (complesso e polimorfo) che trova il punto di riferimento (immediato e diretto) nella persona del danneggiato: ne consegue che le norme che tutelano il bene-vita nell'ambito del settore della circolazione stradale possono dirsi poste a presidio del bene giuridico fondamentale e delle relazioni che su questa normalmente si innestano.
Diversamente che nel caso di morte, la lesione del diritto alla salute, che si assume derivata in conseguenza del sinistro capitato al proprio caro, invece, discende dalla compromissione di un interesse meritevole di tutela nella vita di relazione che non si appunta sul (non è funzione diretta dell'esistenza in vita del) danneggiato principale.
Ne consegue che, messo di canto l'art. 1223 c.c., invocata la peculiare figura della fattispecie di danno plurioffensivo, si affiderà all'art. 1221 c.c. (ed al canone versari in re illicita) o al sistema normativo che presiede alle coperture assicurative, il giudizio di attribuzione di responsabilità a carico del danneggiante di un evento lesivo (la salute del congiunto) che – di per sé fondato su una posizione autonoma del titolare – risulta corretto ricollocare in capo al danneggiante, la cui condotta ha causato
(recte: alla cui condotta può imputarsi in forza del criterio di responsabilità) la verificazione dell'evento di danno principale, che ha modificato le condizioni di rischio che tipicamente connotavano il godimento di un diritto essenziale (il bene-salute) da parte del titolare, così innescando una catena di danno (successiva ma correlata) che travolge il diritto alla salute del congiunto, suo malgrado coinvolto nella triste vicenda.
Passando in rassegna i danneggiati che hanno preso parte al presente giudizio, fatta applicazione delle
Tabelle riformulate per la specifica problematica dal Tribunale di Milano, si riconoscono
1. a (anni 49, intensità massima del rapporto, vittima anni 50) Parte_1
- € 383.278,00, per la lesione del rapporto parentale,
- € 45.516,00 (danno biologico 12%), con personalizzazione massima in ragione della gravità dell'evento subito, per l'intensità massima del danno morale riconducibile al reato;
- € 4.032,00 per spese mediche;
2. a figlio di anni 18, intensità massima del rapporto), CP_2
- € 391.103,00 per la lesione del rapporto parentale, pagina 7 di 10 - € 6.305,07, per il danno biologico (4%), con personalizzazione massima, per le ragioni già proposte per la madre;
3. A CP_1
- € 391.103,00, per la lesione del rapporto parentale;
4. A e a genitori) CP_3 Per_1
- € 225.000,00 per la lesione del rapporto parentale, con la personalizzazione quasi massima discendente dalla sofferenza riconducibile al dolore per la perdita di un figlio nell'adempimento di un dovere;
5. Ad (sorella non convivente) Parte_2
- € 75.000,00.
La difesa degli attori ha fortemente contestato gli esiti della CTU.
In punto di valutazioni cliniche, si rimanda alla dettagliata risposta del Collegio peritale.
In punto di contestazioni circa la valutazione e ponderazione giuridica di ulteriori componenti per personalizzare il danno, è sufficiente annotare che tutti gli importi riconosciuti veicolano la valutazione standardizzata, calibrata sull'id quod plerumque accidit, rispetto al modello medio- borghese di una famiglia i cui membri sono conviventi, affiatati e affettuosamente legati da un vincolo a conflittuale. Tutte le circostanze veicolate nei tantissimi capitoli di prova – che la difesa lamenta non sono stati ammessi – null'altro tendevano a dimostrare che una situazione di media tranquillità che è il presupposto per l'applicazione dei valori massimi riconosciuti. Nulla di più occorre dire sul punto. CP_1 Quanto al danno patrimoniale, L' ha azionato la surroga nei confronti di e del CP_4 CP_5 per l'importo di € 467.799,83 suddividendo i cespiti liquidati rispettivamente alla NO
[...] in € 362.590,09, al figlio in € 16.156,54 e alla figlia in € 52.033,47. Pt_1 CP_2 CP_1
I singoli importi vanno detratti dal danno complessivamente che si può riconoscere a titolo di danno patrimoniale.
Parte attrice nulla ha chiesto per la vedova;
ha chiesto il residuo per i figli.
Si riconoscono due cifre non coincidenti, in ragione della diversa età, e così € 150.000,00 per la figlia minore (e così sino a € 97.966,53), € 75.000,00 per il figlio (e così sino a € 58.843,46). CP_2
Per tutto quanto detto, i convenuti vanno condannati al pagamento delle seguenti somme:
- € 432.826,00 a Parte_1
- € 456.251,53 a CP_2
- € 489.069,53 a CP_1
pagina 8 di 10 - € 75.000,00 a Parte_2
- € 450.000,00 agli eredi di ed CP_3 Per_1
L'assicurazione ha versato a € 200.000,00 a titolo di acconto: la somma viene Parte_1 imputata a quanto a lei dovuto.
Tutti gli altri importi richiesti dagli attori vengono compendiati nelle spese di lite;
ogni voce non elencata nel dispositivo va intesa come non risarcibile in base al sistema del codice.
Ci si può chiedere quale sia l'utilità di un processo, che porti agli attori la cifra di € 1.903.147,06, dopo una sentenza cui si è giunti nonostante gli attori avessero accettato una proposta transattiva che si sarebbe rivelata più favorevole per i convenuti – che invocavano un concorso di colpa per 1/3 del danneggiato: il sistema non prevede meccanismi penalizzanti, per la parte già soccombente.
Gli attori hanno chiesto una sorta di redistribuzione delle quote ereditarie: non si ha contezza del meccanismo prescelto (e poi attivato) per la distribuzione delle quote ereditarie. Tutti gli importi vengono quindi riconosciuti impersonalmente agli eredi.
Tutte le somme andrebbero devalutate per produrre interessi dal momento del sinistro. I tassi inflattivi superiori al saggio legale impongono di liquidare il danno in valuta attuale: interessi dalla sentenza (arg. ex art. 1224, co. 2 c.c.).
Sulle spese, si applica un solo aumento per la molteplicità di parti, in quanto le valutazioni diversificate non imponevano considerazioni difensive o strategie difensive sensibilmente diverse per i danneggiati;
vengono liquidati i minimi per le comparse conclusionali, in quanto l'eccessiva lunghezza degli scritti ha compromesso gravemente la chiarezza di quanto esposto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1349/21 RG, così decide: accoglie le domande, per quanto di ragione, e per l'effetto, detratti gli acconti già corrisposti, condanna i convenuti al pagamento delle seguenti somme:
- € 232.826,00, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo, a Parte_1
- € 456.251,53, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo, a CP_2
- € 489.069,53, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo, a CP_1
- € 75.000,00, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo, a;
Parte_2
pagina 9 di 10 - € 550.000,00, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo, agli eredi di ed CP_3 pro quota;
Per_1
condanna i convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, che si liquidano in complessivi € 35.000,00, oltre € 1750,61 per spese, € 3934,00 per le spese dei CTP, rimborsi al 15%,
IVA e c.p., come per legge;
spese distratte;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate come in corso di causa.
Parma, 07/01/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il successivo risultato dell'Università di Modena, 0,64, attesta un tasso che comunque comporta diminuzione del tasso inibitorio, ciò che spiega la velocità spropositata rispetto alle condizioni della strada. 3 Non può dirsi che le norme del Codice della Strada siano poste a tutela, esclusivamente, del conducente (o del passeggero del primo veicolo colpito), ma piuttosto di tutti i soggetti che, in un determinato momento storico, impegnano il medesimo tratto stradale. 4 Il riferimento al concorso di colpa va dunque riferito non al Comandante, ma semmai alla Bravo che, difatti, i Carabinieri hanno sanzionato per non aver concesso la precedenza nella manovra di immissione sulla corsia opposta. pagina 6 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1349/2021 promossa da:
– in proprio e nell'interesse della figlia – Parte_1 CP_1
– CP_2
– (e per loro i rispettivi eredi) – CP_3 Per_1
– Parte_2 attori con avv. G.B. ISI e G.L. ISI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in via AL
COLLEGIO DEI NOBILI N. 4 43123 PARMA, giusta procura in atti,
ATTORI; contro
Controparte_4 rappresentato e difeso dall'Avv. ALINOVI MASSIMO , con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA CANTELLI 9 PARMA, giusta procura in atti,
CONVENUTO;
e contro
, CP_5
pagina 1 di 10 rappresentato e difeso dall'Avv. PEZZAROSSA RITA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/09/2024, le parti hanno concluso come da note autorizzate, depositate per via telematica.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in proprio e nell'interesse della figlia ed Parte_1 CP_1 CP_2 Parte_3 [...] hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni provocati dal CP_3 Parte_2 sinistro mortale che ha visto coinvolto il loro congiunto la sera del 29.10.2017, quando Per_2 questi – che si trovava impegnato in pattuglia nella Polizia Municipale di Medesano (insieme agli
Agenti e per un'ordinaria serie di controlli su strada – era rimasto travolto dall'auto CP_6 CP_7 guidata dal convenuto, che, procedendo a velocità elevata sulla Fornovo-Medesano (SP CP_5
357) e ignorando la segnalazione di fermo, si era dapprima scontrata con un'auto (già fermata dalla
Polizia Municipale e riavviatasi) in movimento e, quindi, era finita addosso al poliziotto municipale.
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno contestato, principalmente, il concorso di colpa del danneggiato e hanno poi orientato le difese per ridimensionare le pretese risarcitorie attoree.
Come sovente accade, i difensori delle parti hanno a lungo disquisito sulla dinamica del sinistro, partendo dai dati riportati sulle annotazioni di servizio della Polizia Giudiziaria e dei periti delle parti nella fase delle indagini preliminari, aperte per la verifica della sussistenza del reato di omicidio colposo.
La ricognizione di quei dati consente di valutare con la massima linearità i presupposti della responsabilità civile, partendo dal principio che la regola che tratteggia il concorso di colpa ha valore esclusivamente sussidiario (v. C. n. 9353/19) ed è destinata, al più, a redistribuire, in pari misura, tra le parti, le lacune del quadro probatorio che impediscano di ricostruire il grado della colpa, che l'art. 2054, co. 1 c.c. ha già delineato come aggravata. Essa non sovviene, invece, se la dinamica può essere ricostruita con sufficiente grado di certezza.
Come si evince dalla documentazione in atti (al di là di una sintassi estremamente involuta), utilizzata per sintetizzare i dati rilevati) e dalle dichiarazioni dei testi assunti già nel corso delle indagini preliminari e poi in questa sede (v. dichiarazioni testi – agenti in servizio con CP_6 CP_7 CP_1 alla guida di un'altra auto già precedentemente fermata dalla stessa pattuglia;
CP_8 CP_9
e conducente e trasportata sull'auto coinvolta dall'urto), la sera del 29.10.2017, il Controparte_10
Comandante ra impegnato, coi colleghi in una operazione di controllo Per_2 CP_7 CP_6 sul territorio. Il posto di blocco si colloca all'interno della Stazione di Servizio ENI di Felegara, che insiste sulla corsia che da Medesano va procede a Fornovo.
La pattuglia ferma due auto: la prima condotta da la seconda da CP_9 Parte_4
pagina 3 di 10 Le auto provengono dalla corsia opposta al senso di progressione della corsia su cui insiste l'area di servizio, in cui è alloggiata l'auto della Polizia Municipale.
Finito il controllo, i conducenti vengono invitati a lasciare il posto di blocco: le auto si immettono, quindi, sulla carreggiata, in direzione Medesano e descrivono una semicurva per rientrare sulla corsia che avevano prima lasciato per immettersi nella Stazione di Servizio.
In quel frangente, la situazione viene sorpresa dal sopraggiungere di un'auto, che procede ad alta velocità da Felegara in direzione Medesano: è la Opel Astra, condotta dal convenuto CP_5
E' questo il momento in cui si concentra il giudizio valutativo decisivo per l'addebito di responsabilità.
Esaurito il controllo (che non aveva condotto ad alcun accertamento di infrazione), presumibilmente avvisato dall'alta velocità dell'auto che arrivava e volutamente intenzionato a fermare quell'auto, CP_1 si produce in un movimento, con il quale fa transitare gli altri veicoli e si pone sulla corsia (opposta a quella in cui insiste l'area di servizio) per fermare l' (la vittima ha costeggiato le nostre due auto per farci Pt_5
immettere nella corsia dopo l'ho visto partire di scatto verso la strada – così la . CP_6
Il poliziotto congeda, dunque, rapidamente le auto fermate e, come sovente accade in questo tipo di interventi, si porta verso il centro della strada, con l'intenzione di fare ampi (e visibili) gesti per imporre la fermata al conducente dell' (sui gesti v. teste;
a guida della sua auto Pt_5 CP_7 CP_5
(Fiat Bravo), nel frattempo, inizia a occupare la corsia, molto lentamente.
A quel punto, il conducente dell'Astra – che risulterà positivo all'alcoltest (0,821) – non riesce a leggere la circostanza, che non aveva preavvertito.
Vistosi di fronte alla figura del vigile, tenta di evitarlo, impatta con la Fiat Bravo di – che CP_5 CP_9 intanto occupava la carreggiata in direzione Medesano – e infine travolge il Comandante, che viene scagliato a oltre 20 metri.
In questo contesto, le difese dei convenuti hanno evidenziato
- la scarsa illuminazione,
- l'incauta azione del Comandante, che avrebbe dovuto evitare l'attraversamento o comunque premurarsi che le condizioni fossero tali da garantirgli di muoversi in condizioni di sicurezza, giacché l'auto in movimento (quella di lo rendeva invisibile a distanza (v. conclusionale CP_9
Cattolica, p. 3). 1 Si ricordi che un valore del genere è, per scienza condivisa, associato normalmente ad azione depressiva sui centri motori, perdita dell'autocontrollo e disturbi dell'equilibrio. Nel caso di specie, il valore era appena sopra il tasso 0,8, ma questo può lasciare immaginare una certa incapacità di focalizzare immediatamente il pericolo, specie se rapportato con la velocità. pagina 4 di 10 Ora, quanto all'illuminazione, il dato non è decisivo: qui non si discute di un incidente autoindotto, favorito dalla scarsa illuminazione;
si discorre di un incidente, lesivo verso terzi, provocato, nella marcia, da un veicolo in movimento. In ambito civilistico, la scarsa illuminazione non attenua la colpa, perché, anzi, la regola prudenziale suggerisce di procedere, in quelle condizioni, con la massima prudenza.
Quanto al contegno del danneggiato, è senz'altro plausibile che il Comandante abbia voluto accelerare le operazioni di congedo delle auto già fermate, perché attirato dall'auto che precedeva ad alta velocità dall'opposto senso di marcia. Se egli si è avvicinato al centro della strada (di fronte alla sua pattuglia) è perché c'era lo spazio (teorico) per inserirsi e frapporsi alla marcia del conducente.
Le parti convenute sostengono che l'Agente non avrebbe dovuto fermare più di un'auto, tantomeno doveva fermare veicoli inducendoli ad andare su una corsia opposta a quella della loro marcia. Inoltre, favorendo l'uscita nella direzione che aveva interrotto, avrebbe proceduto superando la Fiat Bravo che aveva fermato poco prima e sarebbe comparso all'improvviso allo sprovveduto (e dunque incolpevole, almeno parzialmente) conducente CP_5
La tesi difensiva, tuttavia, spiega troppo, perché immagina l'Ufficiale come se non fosse, egli stesso, nel momento in cui è stato travolto, un 'pedone' e propone un modello di agente che, seppur fedele alle indicazioni normative per quella tipologia di interventi, risulterebbe a sua volta vincolato al rispetto di una norma precauzionale dal contenuto impossibile, perché – alla fine di tutto – vrebbe dovuto, CP_1 esclusivamente, limitarsi a prendere visione del veicolo di che procedeva ad alta velocità, CP_5 favorendone il passo, dopo aver trattenuto le altre auto in sosta.
Nessuna ricostruzione 'altra' giova in questa sede: a visto l'auto che sopravveniva;
ha congedato CP_1 rapidamente la;
l'ha superata (v. considerazioni – seppure male appuntate – dei Carabinieri Pt_6 accertatori: oltrepassava raggirando nella parte anteriore la Fiat Bravo tanto da roteare…, formule linguistiche davvero incomprensibili se prese sul serio); si è trovato davanti alla e si è posto, quindi, vista Pt_6
l'auto a forte velocità, sul ciglio della strada (v. planimetria p.i. Truffelli, doc. n. 9 parte attrice). A quel punto, ha urtato la , che ha proseguito sull'altra corsia e in leggera rotazione ha travolto CP_5 Pt_6
CP_1
Se così è, il problema dal punto di vista del giudizio sulla colpa non è dove si trovava il Comandante, che sicuramente voleva fermare e si è posto davanti a lui;
il problema vero sta in ciò, che CP_5 CP_5 non era nelle condizioni di poter evitare efficacemente l'urto, perché
(a) procedeva ad alta velocità,
pagina 5 di 10 (b) guidava con i riflessi alterati2, in una condizione che non avrebbe consentito manovre emergenziali.
Questo rende conto
- in primo luogo, del fatto che egli non sia riuscito a fermarsi, andando ad urtare contro l'auto che si immetteva nella sua stessa corsia,
- in secondo luogo, che l'impatto sia stato di una forza tale, senza segni di frenata, da non essere stato assorbito dall'urto contro un altro corpo e da aver determinato una traslazione del veicolo che ha travolto CP_1
Se così è – e diversamente dalle valutazioni ordinariamente praticate in sede penale – la responsabilità di discende dal fatto che egli ha provocato l'impatto con l'auto di ciò che avrebbe CP_5 CP_9 senz'altro evitato se non avesse violato regole precauzionali minime di condotta. Sarebbe bastato procedere adagio, per favorire il completamento dell'attraversamento. Ma come egli non era nelle condizioni di fermarsi, similmente non era nelle condizioni di impedire di travolgere non perché CP_1 questi gli sia comparso all'improvviso, ma perché, semplicemente, non aveva focalizzato bene nemmeno l'auto (diversamente, si sarebbe fermato).
Acclarata la responsabilità rispetto al primo evento di danno, il secondo evento di danno (il trascinamento addosso a gli va imputato non in quanto conseguenza immediata e diretta CP_1 dell'illecito, ma quale evento tipicamente riconducibile alle finalità di protezione che la norma violata intendeva favorire, sì che la costruzione del modello assicurativo è assolutamente in grado di assorbire anche gli eventi sfavorevoli che coinvolgono soggetti ulteriori e diversi da quelli immediatamente coinvolti nel primo sinistro provocato dalla violazione della norma cautelare3, previa costruzione di una posizione di garanzia (in senso lato, assimilabile e comunque coerente a quella prevista4 dall'art. 2055 c.c.).
In questo contesto, si deve quindi affermare, in breve e conclusivamente, che è CP_5 responsabile dell'evento di danno, perché non ha provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Il giudizio controfattuale spinge, infatti, a concludere che una, pur minimamente accorta, condotta di guida a bassa velocità e senza fattori di rischio esogeni, gli avrebbe consentito di osservare l'auto in uscita e rallentare: a quel punto, sarebbe stato anche in grado di premunirsi contro il pedone (il
Comandante) e assecondare il segnale di fermo. Tutto questo avrebbe evitato il primo impatto e, per l'effetto, anche il secondo evento di danno.
Venendo alle conseguenze dannose, occorre distinguere tra i vari soggetti coinvolti, distinguendo tra danno subito per lesione del rapporto parentale e danno patito in proprio.
Quanto al primo profilo, nel caso di morte di un congiunto, è possibile affermare che l'evento di danno determina l'estinzione di un rapporto giuridico (complesso e polimorfo) che trova il punto di riferimento (immediato e diretto) nella persona del danneggiato: ne consegue che le norme che tutelano il bene-vita nell'ambito del settore della circolazione stradale possono dirsi poste a presidio del bene giuridico fondamentale e delle relazioni che su questa normalmente si innestano.
Diversamente che nel caso di morte, la lesione del diritto alla salute, che si assume derivata in conseguenza del sinistro capitato al proprio caro, invece, discende dalla compromissione di un interesse meritevole di tutela nella vita di relazione che non si appunta sul (non è funzione diretta dell'esistenza in vita del) danneggiato principale.
Ne consegue che, messo di canto l'art. 1223 c.c., invocata la peculiare figura della fattispecie di danno plurioffensivo, si affiderà all'art. 1221 c.c. (ed al canone versari in re illicita) o al sistema normativo che presiede alle coperture assicurative, il giudizio di attribuzione di responsabilità a carico del danneggiante di un evento lesivo (la salute del congiunto) che – di per sé fondato su una posizione autonoma del titolare – risulta corretto ricollocare in capo al danneggiante, la cui condotta ha causato
(recte: alla cui condotta può imputarsi in forza del criterio di responsabilità) la verificazione dell'evento di danno principale, che ha modificato le condizioni di rischio che tipicamente connotavano il godimento di un diritto essenziale (il bene-salute) da parte del titolare, così innescando una catena di danno (successiva ma correlata) che travolge il diritto alla salute del congiunto, suo malgrado coinvolto nella triste vicenda.
Passando in rassegna i danneggiati che hanno preso parte al presente giudizio, fatta applicazione delle
Tabelle riformulate per la specifica problematica dal Tribunale di Milano, si riconoscono
1. a (anni 49, intensità massima del rapporto, vittima anni 50) Parte_1
- € 383.278,00, per la lesione del rapporto parentale,
- € 45.516,00 (danno biologico 12%), con personalizzazione massima in ragione della gravità dell'evento subito, per l'intensità massima del danno morale riconducibile al reato;
- € 4.032,00 per spese mediche;
2. a figlio di anni 18, intensità massima del rapporto), CP_2
- € 391.103,00 per la lesione del rapporto parentale, pagina 7 di 10 - € 6.305,07, per il danno biologico (4%), con personalizzazione massima, per le ragioni già proposte per la madre;
3. A CP_1
- € 391.103,00, per la lesione del rapporto parentale;
4. A e a genitori) CP_3 Per_1
- € 225.000,00 per la lesione del rapporto parentale, con la personalizzazione quasi massima discendente dalla sofferenza riconducibile al dolore per la perdita di un figlio nell'adempimento di un dovere;
5. Ad (sorella non convivente) Parte_2
- € 75.000,00.
La difesa degli attori ha fortemente contestato gli esiti della CTU.
In punto di valutazioni cliniche, si rimanda alla dettagliata risposta del Collegio peritale.
In punto di contestazioni circa la valutazione e ponderazione giuridica di ulteriori componenti per personalizzare il danno, è sufficiente annotare che tutti gli importi riconosciuti veicolano la valutazione standardizzata, calibrata sull'id quod plerumque accidit, rispetto al modello medio- borghese di una famiglia i cui membri sono conviventi, affiatati e affettuosamente legati da un vincolo a conflittuale. Tutte le circostanze veicolate nei tantissimi capitoli di prova – che la difesa lamenta non sono stati ammessi – null'altro tendevano a dimostrare che una situazione di media tranquillità che è il presupposto per l'applicazione dei valori massimi riconosciuti. Nulla di più occorre dire sul punto. CP_1 Quanto al danno patrimoniale, L' ha azionato la surroga nei confronti di e del CP_4 CP_5 per l'importo di € 467.799,83 suddividendo i cespiti liquidati rispettivamente alla NO
[...] in € 362.590,09, al figlio in € 16.156,54 e alla figlia in € 52.033,47. Pt_1 CP_2 CP_1
I singoli importi vanno detratti dal danno complessivamente che si può riconoscere a titolo di danno patrimoniale.
Parte attrice nulla ha chiesto per la vedova;
ha chiesto il residuo per i figli.
Si riconoscono due cifre non coincidenti, in ragione della diversa età, e così € 150.000,00 per la figlia minore (e così sino a € 97.966,53), € 75.000,00 per il figlio (e così sino a € 58.843,46). CP_2
Per tutto quanto detto, i convenuti vanno condannati al pagamento delle seguenti somme:
- € 432.826,00 a Parte_1
- € 456.251,53 a CP_2
- € 489.069,53 a CP_1
pagina 8 di 10 - € 75.000,00 a Parte_2
- € 450.000,00 agli eredi di ed CP_3 Per_1
L'assicurazione ha versato a € 200.000,00 a titolo di acconto: la somma viene Parte_1 imputata a quanto a lei dovuto.
Tutti gli altri importi richiesti dagli attori vengono compendiati nelle spese di lite;
ogni voce non elencata nel dispositivo va intesa come non risarcibile in base al sistema del codice.
Ci si può chiedere quale sia l'utilità di un processo, che porti agli attori la cifra di € 1.903.147,06, dopo una sentenza cui si è giunti nonostante gli attori avessero accettato una proposta transattiva che si sarebbe rivelata più favorevole per i convenuti – che invocavano un concorso di colpa per 1/3 del danneggiato: il sistema non prevede meccanismi penalizzanti, per la parte già soccombente.
Gli attori hanno chiesto una sorta di redistribuzione delle quote ereditarie: non si ha contezza del meccanismo prescelto (e poi attivato) per la distribuzione delle quote ereditarie. Tutti gli importi vengono quindi riconosciuti impersonalmente agli eredi.
Tutte le somme andrebbero devalutate per produrre interessi dal momento del sinistro. I tassi inflattivi superiori al saggio legale impongono di liquidare il danno in valuta attuale: interessi dalla sentenza (arg. ex art. 1224, co. 2 c.c.).
Sulle spese, si applica un solo aumento per la molteplicità di parti, in quanto le valutazioni diversificate non imponevano considerazioni difensive o strategie difensive sensibilmente diverse per i danneggiati;
vengono liquidati i minimi per le comparse conclusionali, in quanto l'eccessiva lunghezza degli scritti ha compromesso gravemente la chiarezza di quanto esposto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1349/21 RG, così decide: accoglie le domande, per quanto di ragione, e per l'effetto, detratti gli acconti già corrisposti, condanna i convenuti al pagamento delle seguenti somme:
- € 232.826,00, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo, a Parte_1
- € 456.251,53, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo, a CP_2
- € 489.069,53, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo, a CP_1
- € 75.000,00, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo, a;
Parte_2
pagina 9 di 10 - € 550.000,00, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo, agli eredi di ed CP_3 pro quota;
Per_1
condanna i convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, che si liquidano in complessivi € 35.000,00, oltre € 1750,61 per spese, € 3934,00 per le spese dei CTP, rimborsi al 15%,
IVA e c.p., come per legge;
spese distratte;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate come in corso di causa.
Parma, 07/01/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il successivo risultato dell'Università di Modena, 0,64, attesta un tasso che comunque comporta diminuzione del tasso inibitorio, ciò che spiega la velocità spropositata rispetto alle condizioni della strada. 3 Non può dirsi che le norme del Codice della Strada siano poste a tutela, esclusivamente, del conducente (o del passeggero del primo veicolo colpito), ma piuttosto di tutti i soggetti che, in un determinato momento storico, impegnano il medesimo tratto stradale. 4 Il riferimento al concorso di colpa va dunque riferito non al Comandante, ma semmai alla Bravo che, difatti, i Carabinieri hanno sanzionato per non aver concesso la precedenza nella manovra di immissione sulla corsia opposta. pagina 6 di 10